Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6523/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6523/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccio Alessia e Rita Marotta, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Alvignano, al C.so Umberto I n. 291;
-attrice- nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, anche Controparte_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Cerretti e Diego Di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio dell'Avv. Matteo Cerretti in Milano, via dei Bossi 6;
-Convenuto-
e di
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Marco Ferraro, con studio in Roma, al Viale Regina Margherita n. 278, presso il cui Studio elegge domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata;
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-Terza chiamata- -
e
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Maria Cristina Migliorini, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Caserta, alla
Via Ricciardi n.15;
pagina 1 di 4
e
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_3 difesa dall'avv. Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla
Via Cicerone n. 49;
-Terza chiamata-
OGGETTO: Responsabilità da insidia stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il Controparte_5
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale Controparte_1
Civile di Santa Maria C. V., contrariis reiectis, dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del in persona del p.t., per l'effetto condannare il Controparte_1 CP_6
convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minor soma ritenuta di Giustizia”.
In particolare, l'attore deduceva che in data 13/09/2018, alle ore 18:30 circa, in Alvignano alla via
Pozzo Nuovo, località San Mauro, mentre scendeva dall'auto condotta dal fratello , Controparte_7
cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile e non prevedibile secondo la ordinaria diligenza. A seguito di tale evento, il sig. avrebbe Controparte_5 riportato un “trauma contusivo con frattura-lussazione capitello radiale gomito sx, frattura di colles polso destro, contusioni escoriate per il corpo” con prognosi di 40 gg.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_1 interruzione del giudizio ex art. 300 cpc per l'intervenuto decesso di , nonché di Controparte_5
essere autorizzato alla chiamata in causa della , per essere manlevato e/o tenuto indenne Controparte_2
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, oltre all'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa della in forza di contratto di appalto relativo Controparte_3 all'esecuzione di lavori sulla propria rete di distribuzione, per essere eventualmente manlevata da ogni pagina 2 di 4 conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dal nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
Si costituiva la eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_3
espletamento della negoziazione assistita, inoltre chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della con la quale aveva stipulato una polizza per la r.c., per essere dalla Controparte_8
stessa manlevata. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, tenuto conto della condotta negligente dell'attore e dell'assenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento. Con vittoria delle spese di lite.
Con Verbale del 02.11.2021 il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio, stante il decesso dell'attore avvenuto il 29.10.2019 in Alvignano. Controparte_5
In data 20 dicembre 2021 la sig.ra riassumeva il giudizio. Parte_1
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi, all'udienza del 24/12/2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
Si ritiene preliminare, vagliare la legittimazione della sig.ra ad agire in prosecuzione del sig. Pt_1
. CP_5
Innanzitutto, si ricorda che la legittimatio ad causam è una “condizione dell'azione” e costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.). La legittimazione può essere verificata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
A tal proposito, viene in rilievo quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di
"legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire) (Cass. Sez. 2, n. 13738 del
27/06/2005; Cass. Civ., SS.UU., sent. n° 12065 del 29/05/2014).
Aggiornato il 10/10/2014
pagina 3 di 4 In ossequio a tale principio, nel caso in esame, sarebbe spettato alla sig.ra provare la propria Pt_1
qualità di erede del sig. , ma in base agli atti di causa, non può dirsi che il prescritto Controparte_5
onere probatorio sia stato assolto, non avendo la stessa allegato alcunché per provare la propria qualità, ad eccezione del certificato di morte dell'attore, che, tuttavia, non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che: “Esso prova soltanto l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti siano gli eredi del de cuius, né se essi abbiano accettato
l'eredità o l'abbiano accettata con beneficio di inventario” (Cass. – Sezione VI civile – Ordinanza 4 dicembre 2019 n. 31695).
Ciò precisato, la domanda proposta dalla sig.ra andrà rigettata per mancanza di prova di Parte_1
titolarità del rapporto attivo fatto valere, con assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza, non ravvedendo ragioni valide che possano giustificarne la compensazione e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate, di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile -complessità bassa-scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la sig.ra al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t. e dei terzi chiamati, delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 caduno per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge
S.M.C.V., 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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