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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.11402/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. FIORAVANTI SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il RO C.F._2
17.02.1998, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16/09/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (Roma, 18.08.2022), riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, ulteriormente riformulate per l'udienza cartolare del 21.11.2024, come di seguito indicato: “1) la figlia minore è affidata, congiuntamente, ad Per_1
1 entrambi i genitori con collocazione esclusiva della stessa presso la madre ed attualmente nell'abitazione dei nonni materni in Monteprandone Fraz.ne
Centobuchi (AP) alla Via della Liberazione n. 57/A in cui la minore potrà stabilire la sua residenza anagrafica impegnandosi il Sig. a prestare il proprio Pt_1
necessario consenso, salvo che in futuro la madre possa individuare una diversa ed autonoma collocazione previa comunicazione al padre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto per tutte le questioni di maggiore interesse per il minore quali la decisione in ordine alla salute, educazione, istruzione, residenza, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, nonché disgiunto in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione che riguardano il normale evolversi della quotidianità e che saranno assunte durante i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore;
2) In considerazione del fatto che la GN e la minore al momento CP_1 Per_1
convivono con i genitori e che i rapporti di questi ultimi con il Sig. sono Pt_1 difficoltosi, le parti concordemente hanno stabilito che il padre fino all'età di anni
5 potrà vedere e tenere con sé la figlia , in presenza della madre, a settimane Per_1
alterne nella giornata del sabato oppure della domenica, salvo diverso accordo in base agli impegni lavorativi dello stesso ed alle esigenze di vita della minore , Per_1 prelevandola dall'abitazione dei nonni materni alle ore 9.30 salvo differente orario sempre tra loro concordato;
3) durante le vacanze natalizie, il padre avrà, ad anni alterni, la facoltà di tenere con sé la figlia minore (in presenza della madre fino alla età di anni cinque), dalle ore 11:00 alle ore 19.00 od altro orario da concordare, nella giornata di Natale o Santo Stefano, nella giornata di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo od altri giorni da concordare in base alle esigenze lavorative del padre, e provvedendo a tutto quanto necessario per la cura ed il sostentamento della minore;
4) dal compimento di anni 6 il padre potrà, ad anni alterni, tenere con sé la figlia minore, dal giorno di chiusura della scuola fino al 26.12 e dal 31.12 fino al mattino del giorno successivo all'Epifania, accompagnandola a scuola, salvo diversi accordi tra le parti;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni (dal giorno di chiusura della scuola fino al Lunedì in Albis), salvo diversi accordi tra le parti;
durante le vacanze estive per un periodo di gg.10 in coincidenza con le ferie del padre, salvo diversi accordi;
5) al compimento di anni 6 il periodo estivo che la minore trascorrerà con entrambi i genitori, dovrà essere concordato entro e non
2 oltre 31 maggio di ciascun anno;
6) dal compimento di anni 6 ogni viaggio sia temporaneo in Italia oppure all'Estero per qualsiasi destinazione in cui un genitore intende portare con sé la figlia minore dovrà essere preventivamente Per_1
concordato tra i genitori ed inoltre vi sarà l'obbligo per ciascun genitore di comunicare, con congruo anticipo (almeno 30 giorni), all'altro genitore la destinazione, l'itinerario del viaggio, il luogo in cui soggiorneranno (hotel, casa vacanze, casa di amici …) ed un recapito telefonico;
7) tutte le altre festività, sempre con cadenza alternata, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 salvo diversi accordi;
8) nell'ipotesi di eventuali giorni di affidamento al padre che dovessero essere perduti a causa di indisponibilità della minore (ad esempio, per malattia ovvero altri impegni sopravvenuti e concordati), oppure per impegni lavorativi del padre, gli stessi dovranno essere recuperati previo accordo tra i genitori;
9) il padre, in considerazione dell'attività lavorativa della madre, potrà comunicare telefonicamente con la stessa per avere informazione della minore quotidianamente e, quando questa sarà cresciuta ed avrà facoltà necessaria, poterla chiamare quotidianamente in uno orario convenuto con la madre;
10) il sig. , quale Pt_1 genitore della figlia minore , provvederà al mantenimento di quest'ultima, Per_1
fino al momento in cui la stessa non sarà divenuta economicamente autosufficiente, con la somma mensile pari ad € 400.00 (quattrocento/00) che sarà corrisposta, entro e non oltre il 5 di ogni mese, presso il domicilio di quest'ultima oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla madre e che sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat, come per legge, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso per l'affidamento e sostentamento della figlia minore. Le parti concordano che tutte le altre spese straordinarie saranno divise al 50%, come da Protocollo d'intesa del 17.12.2014 tra il COA e il Tribunale di ROMA, che si allega al presente atto e che le parti dichiarano di conoscere. Le parti concordano che l'assegno unico verrà incassato in via esclusiva dalla signora RO
; 11) i signori e convengono che al
[...] Parte_1 RO
compimento del sesto anno della minore , gli stessi apporteranno le Per_1
opportune modifiche relative al diritto di visita del padre in ragione che la maggiore età della minore potrà consentirle di potere pernottare presso il papà, il quale dovrà provvedere a tutte le esigenze di vita ed al relativo sostentamento, e tenuto conto delle eventuali mutate condizioni abitative della madre;
12) avuto
3 riguardo ai nonni paterni la madre non pone alcun RO
problema affinché gli stessi si relazionano con la minore, auspicando che abbiano cura di frequentarla, sin dalla tenera età, accompagnando il padre nelle occasioni di visita allo stesso riconosciute;
13) i genitori concordano nel fornirsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di autonomo passaporto per il minore”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 11402/2024:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni Persona_2
sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.11402/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. FIORAVANTI SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il RO C.F._2
17.02.1998, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16/09/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (Roma, 18.08.2022), riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, ulteriormente riformulate per l'udienza cartolare del 21.11.2024, come di seguito indicato: “1) la figlia minore è affidata, congiuntamente, ad Per_1
1 entrambi i genitori con collocazione esclusiva della stessa presso la madre ed attualmente nell'abitazione dei nonni materni in Monteprandone Fraz.ne
Centobuchi (AP) alla Via della Liberazione n. 57/A in cui la minore potrà stabilire la sua residenza anagrafica impegnandosi il Sig. a prestare il proprio Pt_1
necessario consenso, salvo che in futuro la madre possa individuare una diversa ed autonoma collocazione previa comunicazione al padre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto per tutte le questioni di maggiore interesse per il minore quali la decisione in ordine alla salute, educazione, istruzione, residenza, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, nonché disgiunto in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione che riguardano il normale evolversi della quotidianità e che saranno assunte durante i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore;
2) In considerazione del fatto che la GN e la minore al momento CP_1 Per_1
convivono con i genitori e che i rapporti di questi ultimi con il Sig. sono Pt_1 difficoltosi, le parti concordemente hanno stabilito che il padre fino all'età di anni
5 potrà vedere e tenere con sé la figlia , in presenza della madre, a settimane Per_1
alterne nella giornata del sabato oppure della domenica, salvo diverso accordo in base agli impegni lavorativi dello stesso ed alle esigenze di vita della minore , Per_1 prelevandola dall'abitazione dei nonni materni alle ore 9.30 salvo differente orario sempre tra loro concordato;
3) durante le vacanze natalizie, il padre avrà, ad anni alterni, la facoltà di tenere con sé la figlia minore (in presenza della madre fino alla età di anni cinque), dalle ore 11:00 alle ore 19.00 od altro orario da concordare, nella giornata di Natale o Santo Stefano, nella giornata di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo od altri giorni da concordare in base alle esigenze lavorative del padre, e provvedendo a tutto quanto necessario per la cura ed il sostentamento della minore;
4) dal compimento di anni 6 il padre potrà, ad anni alterni, tenere con sé la figlia minore, dal giorno di chiusura della scuola fino al 26.12 e dal 31.12 fino al mattino del giorno successivo all'Epifania, accompagnandola a scuola, salvo diversi accordi tra le parti;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni (dal giorno di chiusura della scuola fino al Lunedì in Albis), salvo diversi accordi tra le parti;
durante le vacanze estive per un periodo di gg.10 in coincidenza con le ferie del padre, salvo diversi accordi;
5) al compimento di anni 6 il periodo estivo che la minore trascorrerà con entrambi i genitori, dovrà essere concordato entro e non
2 oltre 31 maggio di ciascun anno;
6) dal compimento di anni 6 ogni viaggio sia temporaneo in Italia oppure all'Estero per qualsiasi destinazione in cui un genitore intende portare con sé la figlia minore dovrà essere preventivamente Per_1
concordato tra i genitori ed inoltre vi sarà l'obbligo per ciascun genitore di comunicare, con congruo anticipo (almeno 30 giorni), all'altro genitore la destinazione, l'itinerario del viaggio, il luogo in cui soggiorneranno (hotel, casa vacanze, casa di amici …) ed un recapito telefonico;
7) tutte le altre festività, sempre con cadenza alternata, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 salvo diversi accordi;
8) nell'ipotesi di eventuali giorni di affidamento al padre che dovessero essere perduti a causa di indisponibilità della minore (ad esempio, per malattia ovvero altri impegni sopravvenuti e concordati), oppure per impegni lavorativi del padre, gli stessi dovranno essere recuperati previo accordo tra i genitori;
9) il padre, in considerazione dell'attività lavorativa della madre, potrà comunicare telefonicamente con la stessa per avere informazione della minore quotidianamente e, quando questa sarà cresciuta ed avrà facoltà necessaria, poterla chiamare quotidianamente in uno orario convenuto con la madre;
10) il sig. , quale Pt_1 genitore della figlia minore , provvederà al mantenimento di quest'ultima, Per_1
fino al momento in cui la stessa non sarà divenuta economicamente autosufficiente, con la somma mensile pari ad € 400.00 (quattrocento/00) che sarà corrisposta, entro e non oltre il 5 di ogni mese, presso il domicilio di quest'ultima oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla madre e che sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat, come per legge, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso per l'affidamento e sostentamento della figlia minore. Le parti concordano che tutte le altre spese straordinarie saranno divise al 50%, come da Protocollo d'intesa del 17.12.2014 tra il COA e il Tribunale di ROMA, che si allega al presente atto e che le parti dichiarano di conoscere. Le parti concordano che l'assegno unico verrà incassato in via esclusiva dalla signora RO
; 11) i signori e convengono che al
[...] Parte_1 RO
compimento del sesto anno della minore , gli stessi apporteranno le Per_1
opportune modifiche relative al diritto di visita del padre in ragione che la maggiore età della minore potrà consentirle di potere pernottare presso il papà, il quale dovrà provvedere a tutte le esigenze di vita ed al relativo sostentamento, e tenuto conto delle eventuali mutate condizioni abitative della madre;
12) avuto
3 riguardo ai nonni paterni la madre non pone alcun RO
problema affinché gli stessi si relazionano con la minore, auspicando che abbiano cura di frequentarla, sin dalla tenera età, accompagnando il padre nelle occasioni di visita allo stesso riconosciute;
13) i genitori concordano nel fornirsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di autonomo passaporto per il minore”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 11402/2024:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni Persona_2
sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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