Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale
nella causa civile iscritta al n.7208/2023 e promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIANNONI Parte_1 C.F._1
ALESSIA ( ) C.F._2
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE CONVENUTA
SENTENZA EX ART 281 sexies cpc u.c.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 30 D. Lgs. 286/1998 depositato in data
13.6.2023 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari (riunione con il figlio , n. prot.39/23 emesso Persona_1 dalla Questura di il 18/4/23 notificato a mani dall' di Verona il CP_1 Controparte_2
30/5/23 Reg.Rev e Rig. contenente l'invito a lasciare il territorio (istanza rigettata previo ritiro della c.d. “ricevuta postale” della domanda di rilascio del permesso soggiorno avvenuta nel gennaio 2023).
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva quanto segue:
- di essere madre di tre figli ( e di cui e Per_1 Per_2 Per_3 Per_1 Per_2 regolarmente soggiornanti e residenti in Italia da molti anni, mentre vive in Per_3
Inghilterra e che da quando il figlio si è trasferito in Italia ha sempre Per_1 provveduto ad aiutare economicamente i propri genitori in Albania.
Italia su invito del figlio dichiarava la presenza sul territorio, ed in data Per_1
17/2/23 presentava (col marito) istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, inviandola a mezzo kit postale alla Questura di , per coesione con il CP_1 figlio in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge di cui all'art 29 TUI, quando al momento dell'apposizione delle impronte, il 2/5/22, ai sigg. venivano notificati Pt_1
i provvedimenti di apertura di rigetto con l'invito, entro 30 giorni da tale data, di fornire la prova a carico col figlio e il certificato di idoneità -alloggio.
- Che dopo aver tentato varie volte di accedere alla Questura di senza successo il CP_1
1/3/23 veniva inviata una memoria difensiva con l'allegazione della documentazione medica del sig. con richiesta di trattazione urgente della pratica. Persona_5
- Ad aprile 2023 il sig. si è particolarmente aggravato, e quindi portato Per_4 C d'urgenza all'ospedale di Verona, dove, il 30/5u. veniva a mancare ed in quel giorno la Polizia di Frontiera di Verona, su delega della Questura di , notificava alla CP_1 ricorrente il diniego dell'istanza del permesso di soggiorno per famiglia emesso il
18/4/23, rilevando il difetto del requisito del c.d. sostentamento economico pregresso da parte del figlio e con l'invito a lasciare il territorio.
- La sig.ra allora, già in possesso del titolo di viaggio, lasciava il T.N. al solo fine Pt_1 di portare il feretro del coniuge in patria, ha ovviamente ottemperato tuttavia al reingresso in Italia dopo tre mesi.
Lamentando in via preliminare la violazione dei termini da parte dell'amministrazione per la conclusione del procedimento, in ogni caso nel merito rilevava la sussistenza del diritto al ricongiungimento del figlio ed il conseguente diritto al rilascio di Persona_1 permesso di soggiorno per coesione familiare
Costituitasi l'avvocatura di Stato per l'amministrazione convenuta chiedeva il rigetto della domanda rilevando a) la insussistenza di irregolarità formali nella procedura amministrativa;
b) la mancata prova del diritto di vivenza a carico del figlio a cui si chiede il ricongiungimento, per essere troppo bassi gli importi inviati in Albania da costui, c) mancata prova che la ricorrente e il marito fossero indigenti in Albania.
Veniva disposta istruttoria con audizione della ricorrente e del figlio e Persona_1 all'udienza del 14.1.2025 all'esito di discussione orale la causa era trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc ultimo comma con trenta giorni per la sentenza.
Si osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss.
c.p.c. e 19 ter D.Lvo 150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti.
Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno si fonda sui disposti di cui agli artt. 29, comma 1 lettera d) TUI e 30, comma 1, lett.
c) TUI, secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
… d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute” e “ … il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari”.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è infatti superiormente tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e tale diritto non può subire ingerenze da parte dell'autorità, a meno che non costituisca una misura necessaria per la sicurezza pubblica e nazionale, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui: non vi è dubbio, per questo Ufficio, che la ratio del diritto del ricongiungimento del figlio con il genitore a carico si basi su questa fonte normativa primaria.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta sono ravvisabili i presupposti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI.
Si rileva infatti come la abbiano dimostrato i requisiti normativi necessari per l'ottenimento del permesso di soggiorno richiesto. In relazione al requisito della vivenza, la documentazione prodotta e l'esito della comparizione delle parti e della deposizione del figlio da tempo residente in Italia, Per_1 abbiano raggiunto un contenuto probatorio sufficiente. Va premesso che il D.Lgs. 286/98 non stabilisce un ordine di preferenza probatoria (se solo documentale, o anche orale e logica).
In atti risultano depositata documentazione bancaria relativa a quasi 10 anni (dal 2015 in poi) a versamenti, che seppur esigui all'inizio sono stati via via crescenti, sino a giungere ad importi i sicuramente idonei e soprattutto con rimesse assolutamente costanti in tutti questo periodo che dimostrano la perduranza del mantenimento del figlio ai genitori. Per_1
Sono poi in atti la documentazione relativa al pagamento delle prestazioni mediche del defunto marito della ricorrente e della ricorrente sempre sostenute dal figlio Per_1
Infine il figlio risulta documentazione comprovante l'attività del figlio (impresa individuale nel settore della floricultura), il reddito, il possesso di idoneo alloggio.
Quanto sopra emerso integra una pluralità di elementi, di natura indiziaria, quali lo stato di disoccupazione, l'assenza di emolumenti pensionistici, provvisti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, i quali valutati nel loro complesso inducono a ritenere come, in
Albania, la ricorrente non possa essere adeguatamente assistita anche perché priva di qualsiasi nucleo familiare ivi, essendo il marito deceduto e vivendo il figli tutti fuori dall'Albania (di cui due in Italia).
Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto avrebbe l'effetto incongruo di isolare una famiglia bisognosa di aiuto, date le incontestate condizioni di malattia del figlio minore dall'unico sostegno economico e familiare, in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali, tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché della attuale inesistenza di legami familiari, culturali o sociali con l'Albania Detto quanto sopra, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dei requisiti per la coesione familiare: nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui agli artt. 29 e 30
TUI, riconosciuto ai ricorrenti il diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Quanto al tipo di permesso che la Questura potrà rilasciare all'esito della presente pronuncia si ritiene che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Infatti anche se qui viene accertato nella sostanza una tutela del diritto alla vita privata e non solo a quella alla vita familiare. Ciò anche in considerazione dell'appartenenza della vita privata e vita familiare al medesimo alveo del diritto all'identità personale, entrambe tutelate dal sopra richiamato art. 8 Cedu e nell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dalla ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari (riunione con il figlio , avente n. Persona_1 prot. 39/23 emesso dalla Questura di il 18/4/23 notificato a mani dall' CP_1 [...]
di Verona il 30/5/23e di conseguenza ordina alla Questura di Controparte_2
il rilascio del permesso richiesto dai ricorrenti per motivi familiari per CP_1 coesione con il figlio Persona_1
2) spese compensate.
Firenze, 11/2/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini