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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 668/2025 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Cascina, Via Belgio 1, presso lo studio dell'Avv. Federica Geri che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale ex art 473 bis.51 e bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 9.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto presentato dalle parti, in data 25.02.2025, per la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n.4544/2021 emesso dal
Tribunale di Pisa in data 22.3.2021, depositato in data 26.3.2021, nella procedura di separazione consensuale n.2711/2020 R.G. laddove era previsto a carico di Parte_2
di corrispondere a titolo di mantenimento a un assegno mensile di
[...] Parte_1
€.1.500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
rilevato, in particolare, che i ricorrenti a sostegno della domanda hanno dedotto: - che che con decreto n.4544/2021 del 22.3.2021, depositato in data 26.3.2021, emesso nella procedura n.2711/2020 R.G., il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale tra e alle condizioni tra loro concordate Parte_1 Parte_2 ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_2 mantenimento, a un assegno mensile di €.1.500,00 entro il giorno 15 di Parte_1
ogni mese;
- che detto decreto, recependo il punto 5 delle condizioni di separazione pattuite dalle parti, ha disposto che “tale importo viene determinato in relazione ai redditi attualmente percepiti e dichiarati dal sig. pertanto, una volta Parte_2
che il ricorrente cesserà la propria attività lavorativa con il passaggio al trattamento pensionistico, sarà cura delle parti modificare l'entità dell'assegno di mantenimento”; - che la situazione economica del ha subito un mutamento in peius rispetto al Pt_2
periodo in cui è stata omologata a separazione, atteso che a decorrere dal 1.1.2024 il ha cessato la propria attività lavorativa passando al sistema pensionistico e Pt_2
percependo quindi una pensione di anzianità pari ad un importo che oscilla tra €.997,00 ed €.1.058,42 e considerato che dal 2023 i redditi da esso percepiti hanno subito una rilevante riduzione;
- che il continua, in adempimento degli accordi di Pt_2
separazione omologati (punto 3) a farsi carico di tutte le spese inerenti l'utilizzo esclusivo ed il godimento della casa familiare per utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc…), tasse e tributi e tutte le altre spese inerenti l'amministrazione ordinaria dell'immobile (di proprietà del figlio degli ex coniugi ed assegnata in sede di separazione alla signora , quali imbiancatura periodica, controllo fumi e Parte_1
manutenzione caldaia, riparazioni per deterioramento;
- che non ha altra Parte_1 entrata al di fuori di quella derivante dall'assegno di mantenimento corrisposto dal
Pag. 2 di 4 - che la ha presentato domanda di assegno sociale all'Ente di Pt_2 Parte_1
Previdenza INPS;
- che tuttavia essa non potrà avere accesso al trattamento pensionistico fintanto che percepirà l'assegno di mantenimento dal in ragione del Pt_2 quale la stessa risulta percepire un reddito superiore al limite massimo di €.6.947,33 previsto per la concessione della pensione sociale;
- che si rende pertanto necessario, nell'interesse di entrambi i coniugi, ottenere la modifica delle condizioni economiche della loro separazione, ossia annullare l'obbligo dell'assegno di mantenimento a carico di in modo che possa veder riconosciuto in suo favore Parte_2 Parte_1
il trattamento pensionistico, accedendo alla corresponsione dell'assegno sociale da parte dell'INPS; - che nell'attesa della corresponsione dell'assegno sociale da parte dell'INPS in favore della si dichiara disponibile, e Parte_1 Parte_2 [...] accetta, a versare l'importo mensile di €.250,00 in favore di quest'ultima; - Parte_1
che detto obbligo, per comune accordo delle parti, cesserà automaticamente non appena potrà godere del trattamento pensionistico;
- che entrambi i coniugi Parte_1 abitano nell'immobile, di proprietà del loro figlio, posto in Cascina, Via A. Pacinotti 54, uno al piano terra, l'altra al primo piano;
considerato che
i ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza di fatti sopravvenuti alla prestazione del consenso in sede di separazione, risultando per tabulas il mutamento in peius delle condizioni economiche del Pt_2
letto il visto del PM;
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51, ultimo comma, c.p.c., in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa n.4544/2021 del
22.3.2021 emesso dal Tribunale di Pisa (RNG 2711/2020), in conformità all'accordo raggiunto dalle parti,
DISPONE che continuerà a versare l'assegno divorzile in Parte_3 favore di di importo pari a € 250,00 al mese sino a quando Parte_4 [...]
non potrà godere del trattamento pensionistico;
Parte_1
REVOCA l'assegno divorzile in favore di Parte_4
COMPENSA le spese fra le parti.
Così deciso in Pisa nella camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Pag. 3 di 4 Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 668/2025 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Cascina, Via Belgio 1, presso lo studio dell'Avv. Federica Geri che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale ex art 473 bis.51 e bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 9.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto presentato dalle parti, in data 25.02.2025, per la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n.4544/2021 emesso dal
Tribunale di Pisa in data 22.3.2021, depositato in data 26.3.2021, nella procedura di separazione consensuale n.2711/2020 R.G. laddove era previsto a carico di Parte_2
di corrispondere a titolo di mantenimento a un assegno mensile di
[...] Parte_1
€.1.500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
rilevato, in particolare, che i ricorrenti a sostegno della domanda hanno dedotto: - che che con decreto n.4544/2021 del 22.3.2021, depositato in data 26.3.2021, emesso nella procedura n.2711/2020 R.G., il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale tra e alle condizioni tra loro concordate Parte_1 Parte_2 ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_2 mantenimento, a un assegno mensile di €.1.500,00 entro il giorno 15 di Parte_1
ogni mese;
- che detto decreto, recependo il punto 5 delle condizioni di separazione pattuite dalle parti, ha disposto che “tale importo viene determinato in relazione ai redditi attualmente percepiti e dichiarati dal sig. pertanto, una volta Parte_2
che il ricorrente cesserà la propria attività lavorativa con il passaggio al trattamento pensionistico, sarà cura delle parti modificare l'entità dell'assegno di mantenimento”; - che la situazione economica del ha subito un mutamento in peius rispetto al Pt_2
periodo in cui è stata omologata a separazione, atteso che a decorrere dal 1.1.2024 il ha cessato la propria attività lavorativa passando al sistema pensionistico e Pt_2
percependo quindi una pensione di anzianità pari ad un importo che oscilla tra €.997,00 ed €.1.058,42 e considerato che dal 2023 i redditi da esso percepiti hanno subito una rilevante riduzione;
- che il continua, in adempimento degli accordi di Pt_2
separazione omologati (punto 3) a farsi carico di tutte le spese inerenti l'utilizzo esclusivo ed il godimento della casa familiare per utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc…), tasse e tributi e tutte le altre spese inerenti l'amministrazione ordinaria dell'immobile (di proprietà del figlio degli ex coniugi ed assegnata in sede di separazione alla signora , quali imbiancatura periodica, controllo fumi e Parte_1
manutenzione caldaia, riparazioni per deterioramento;
- che non ha altra Parte_1 entrata al di fuori di quella derivante dall'assegno di mantenimento corrisposto dal
Pag. 2 di 4 - che la ha presentato domanda di assegno sociale all'Ente di Pt_2 Parte_1
Previdenza INPS;
- che tuttavia essa non potrà avere accesso al trattamento pensionistico fintanto che percepirà l'assegno di mantenimento dal in ragione del Pt_2 quale la stessa risulta percepire un reddito superiore al limite massimo di €.6.947,33 previsto per la concessione della pensione sociale;
- che si rende pertanto necessario, nell'interesse di entrambi i coniugi, ottenere la modifica delle condizioni economiche della loro separazione, ossia annullare l'obbligo dell'assegno di mantenimento a carico di in modo che possa veder riconosciuto in suo favore Parte_2 Parte_1
il trattamento pensionistico, accedendo alla corresponsione dell'assegno sociale da parte dell'INPS; - che nell'attesa della corresponsione dell'assegno sociale da parte dell'INPS in favore della si dichiara disponibile, e Parte_1 Parte_2 [...] accetta, a versare l'importo mensile di €.250,00 in favore di quest'ultima; - Parte_1
che detto obbligo, per comune accordo delle parti, cesserà automaticamente non appena potrà godere del trattamento pensionistico;
- che entrambi i coniugi Parte_1 abitano nell'immobile, di proprietà del loro figlio, posto in Cascina, Via A. Pacinotti 54, uno al piano terra, l'altra al primo piano;
considerato che
i ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza di fatti sopravvenuti alla prestazione del consenso in sede di separazione, risultando per tabulas il mutamento in peius delle condizioni economiche del Pt_2
letto il visto del PM;
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51, ultimo comma, c.p.c., in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa n.4544/2021 del
22.3.2021 emesso dal Tribunale di Pisa (RNG 2711/2020), in conformità all'accordo raggiunto dalle parti,
DISPONE che continuerà a versare l'assegno divorzile in Parte_3 favore di di importo pari a € 250,00 al mese sino a quando Parte_4 [...]
non potrà godere del trattamento pensionistico;
Parte_1
REVOCA l'assegno divorzile in favore di Parte_4
COMPENSA le spese fra le parti.
Così deciso in Pisa nella camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Pag. 3 di 4 Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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