Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott. LE Sordi - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 280/2024 emessa il 29 novembre 2023 dal Tribunale di Roma – Prima Sezione, nella causa civile iscritta al n. R.G.
79107/2018 (di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ) Parte_2
tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Marini C.F._1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Corinna Marzi
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE
Conclusioni: per l'appellante:
-“1) assegnare alla SI.ra la ex casa coniugale in Parte_2 comproprietà sita in Roma Largo dell'Olgiata 15, int. 15, LT 69, In F2 e stabilire che il SI. provveda all'integrale pagamento al 100% delle spese Pt_1
ordinarie e straordinarie relative alla ex casa coniugale (utenze, manutenzione dell'interno e dell'esterno dell'immobile, quota consorzio, tasse, ecc), nonché al
pagamento delle rate del mutuo ipotecario sino alla estinzione. A decorrere da quest'ultimo momento, la ex casa coniugale potrà essere venduta a terzi al prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso in parti uguali tra i SI.ri e Pt_1
la sig.ra si impegna sin d'ora a rilasciare l'immobile al Pt_2 Pt_2
momento della stipula del contratto preliminare e/o del rogito di vendita a terzi del bene libero da qualsivoglia peso od onere secondo gli accordi presi con gli acquirenti, in modo da permettere il buon esito della operazione di vendita tramite agenzia immobiliare.
2) in via subordinata ed alternativa, disporre che il SI. acquisti a proprie Pt_1
spese e di concerto con la resistente, un immobile ad uso abitativo in Roma, Zona
Olgiata, intestando l'abitazione alla SI.ra . A decorrere dal Parte_2 trasferimento della SI.ra nell'immobile così acquistato, la ex casa Pt_2
coniugale potrà essere venduta a terzi al prezzo di mercato ed il ricavato verrà interamente attribuito al SI. il quale provvederà altresì alla estinzione Pt_1 dell'integralità del mutuo ipotecario su di essa gravante;
3) in ogni caso, disporre che il Dott. corrisponda alla SI.ra Pt_1 Pt_2
quale assegno per il mantenimento della stessa, la complessiva somma, al netto delle imposte, di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) – con adeguamento successivo automatico annuale secondo gli indici istat – con versamento sul conto corrente alla medesima intestato entro il giorno 5 di ogni mese e si faccia carico nella misura del 100% delle spese straordinarie relative alla casa coniugale (utenze, manutenzione dell'interno e dell'esterno dell'immobile, quota consorzio, tasse, ecc), nonché del pagamento delle rate del mutuo ipotecario;
4) rigettare l'appello incidentale proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”; per l'appellato-appellante incidentale:
“Dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra Parte_2
avverso la sentenza n. 280/24 del Tribunale di Roma ed in forza
[...] dell'appello incidentale dispiegato revocare l'assegno divorzile disposto in favore dell'appellante poiché insussistenti i presupposti di legge e/o ridurlo nella misura massima di €. 1.000,00 (mille/00), condannando l'appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario R.G. 741/2024
15%, iva e cpa. In via istruttoria, si oppone alla richiesta delle prove ex adverso reiterata poiché i relativi capitoli non appaiono ammissibili in quanto generici, valutativi, negativi e attinenti a circostanze che avrebbero dovuto essere provate per tabulas ed i testi sono indicati senza l'espresso riferimento alle circostanze su cui dovrebbero riferire, contestazioni tutte già sollevate con la memoria ex art. 183 cpc n. 3 alla quale per brevità interamente ci si riporta;
nel non creduto caso di ammissione delle prove formulate da controparte, ammettere la prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183 cpc n. 2.
FATTO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2018 , premesso che in Parte_1
data 24.05.2001 aveva contratto matrimonio con , e premesso Parte_2 che dall'unione erano nati i figli (16.6.1996) e LE (16.05.2000), Per_1
esponeva che in data 18 novembre 2015 i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione consensuale con la procedura di negoziazione assistita e che da allora tra i due non era ripresa la convivenza. Il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia Per_1
maggiorenne e studentessa universitaria continuerà a vivere con il padre ed egli proseguirà a sostenere in via esclusiva il suo mantenimento ordinario e straordinario. concorderà direttamente con la madre le loro modalità di Per_1
frequentazione in base ai propri impegni;
2. Il figlio LE divenuto maggiorenne ha iniziato a frequentare l'Università a Madrid (Spagna) ed il padre continuerà a sostenerne in via esclusiva il suo mantenimento ordinario e straordinario. LE quando rientrerà a Roma per le vacanze vivrà con la sorella ed il padre e concorderà direttamente con la madre le loro frequentazioni in base ai propri impegni;
3. La casa coniugale in comproprietà sita in Roma, Largo dell'Olgiata 15, non è assegnata a nessuna delle parti, come già previsto in sede di separazione;
5. il Dott. Pt_1
corrisponderà alla moglie quale assegno per il mantenimento la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 (tremilacinquecento,00), con adeguamento successivo automatico annuale secondo gli indici istat – e versamento su conto corrente alla medesima intestato entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge.
, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Parte_2
scioglimento del matrimonio, ma chiedeva di confermare in suo favore l'assegno divorzile nella misura di € 3.500,00 al mese, come concordato tra le parti in sede di R.G. 741/2024
negoziazione assistita, e che la casa coniugale in Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, venisse a lei assegnata fino all'estinzione del relativo mutuo ipotecario e la successiva vendita a terzi, con divisione del ricavato.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2019, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni della separazione consensuale, ad eccezione dell'assegno per il mantenimento del figlio, essendosi nel frattempo quest'ultimo trasferito all'etero per motivi di studio.
Con sentenza parziale n. 3102/2020 del 17 gennaio 2020 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio.
Nel corso della fase di merito veniva acquisita la documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale delle parti.
All'esito, con sentenza n. 280/2024 pubblicata l'8 gennaio 2024 il Tribunale di
Roma, pronunciando in via definitiva, così provvedeva:
- pone a carico di ed in favore di un assegno Parte_1 Parte_2 divorzile di € 2.000,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat, con base dalla pubblicazione pronuncia sullo status.
- compensa le spese di lite.
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 proponeva appello Parte_3
avverso la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà ed illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto di non riconoscere alla SI.ra il diritto Pt_2 ad un'abitazione dopo la vendita malgrado la casa in comproprietà sia consistentemente gravata di mutuo ipotecario che nelle condizioni di negoziazione avrebbe dovuto fare interamente carico al SI. . Pt_1
A sostegno del motivo, l'appellante lamentava che quanto statuito dal primo giudice relativamente alla casa familiare si poneva in netto contrasto con la volontà manifestata dalle parti al momento della stipula degli accordi di separazione consensuale, secondo cui “la casa coniugale in comproprietà sita in Roma Largo
Olgiata 15, non è assegnata a nessuna delle parti e verrà posta in vendita alle condizioni di cui al successivo punto f). Sino a tale data rimarrà in uso alla moglie, che ivi vivrà con il figlio, con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva del marito, che egli potrà asportare al momento della vendita dell'immobile essendosene già allontanato.”. Evidenziava, pertanto, che in forza di R.G. 741/2024
tali accordi, sino alla vendita dell'abitazione la ricorrente aveva pieno titolo per occupare l'immobile in comproprietà, mentre le spese relative a quell'immobile sarebbero sino ad allora rimaste a carico del , come pure convenuto in sede Pt_1
di separazione (“ … Il SI. con la sottoscrizione del presente accordo si Pt_1
impegna altresì sin da ora a farsi carico nella misura del 100% delle spese straordinarie relative alla casa coniugale (utenze, manutenzione dell'interno e dell'esterno dell'immobile, quota consorzio, tasse, ecc), nonché del pagamento delle rate del mutuo ipotecario)”.
2) Contraddittorietà, vizio di ultrapetizione ed illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato laddove ha posto a carico di ed in Parte_1 favore di un assegno divorzile di € 2.000,00 mensili, da Parte_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat, con base dalla pubblicazione pronuncia sullo status
Al riguardo, l'appellante lamentava che il primo giudice, pur avendo riconosciuto che i redditi del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno non fossero diminuiti ma addirittura fossero superiori a quanto dal medesimo dichiarato in sede di separazione, constatato l'evidente squilibrio economico tra i coniugi, la mancanza in capo alla moglie di mezzi adeguati, la presumibile rinuncia da parte sua a perseguire le proprie aspirazioni lavorative per occuparsi della famiglia, del tutto contraddittoriamente, non tenendo conto dei criteri fondanti la determinazione richiamati espressamente (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi)
e dell'assetto di interessi stabilito dalle parti in sede negoziale e mai modificatosi nelle ragioni fondanti, aveva poi riconosciuto in favore della resistente un assegno divorzile pari ad € 2.000,00 mensili, a fronte di quello di € 3.500,00 stabilito in sede di negoziazione assistita, con decorrenza dalla pronuncia sullo status (17.1.2020).
In tal modo, secondo la prospettazione dell'appellante, il tribunale sarebbe andato ultra petitum, avendo il , nel suo ricorso introduttivo, in primo grado, Pt_1 chiesto di fissare l'assegno divorzile in favore della nella misura Pt_2 omnicomprensiva di € 2.500,00.
L'appellante concludeva come in epigrafe. R.G. 741/2024
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 13 marzo 2025, l'appellato si costituiva in data 28 novembre 2024, contestando i motivi di appello formulati dalla e chiedendone il rigetto. Pt_2
In particolare, relativamente al primo motivo di gravame, il deduceva che: Pt_1
l'accordo economico relativo alla casa familiare raggiunto in sede di separazione era del tutto temporaneo, in quanto prevedeva l'immediata vendita dell'immobile e il trasferimento della madre con il figlio LE, all'epoca minorenne, in altro immobile, con il conseguente venir meno delle spese mensili di mutuo e di manutenzione della casa coniugale in capo al resistente;
le spese mensili relative alla gestione dell'immobile e il relativo rateo di mutuo erano aumentate (per quest'ultimo da €. 250,00 ad €. 4.000,00) e la Pt_2
continuava a occuparlo senza alcun diritto, impendendone la vendita;
i figli, entrambi ormai maggiorenni, da anni non vivevano più con la madre, e quando erano a Roma stavano stabilmente con il padre, che si occupava in via esclusiva del loro mantenimento, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie;
il valore del bene si era ridotto nel corso degli anni (da € 1.400.000,00, ad €
900.000,00 circa), a causa della crisi economica, dell'incremento dei tassi di mutuo e della carente manutenzione ordinaria;
l'assegnazione della casa in comunione tra i coniugi è misura esclusivamente diretta ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena.
Relativamente al secondo motivo, l'appellato evidenziava che sin dalla memoria ex art. 183 cpc n.
1 - con il sopravvenire delle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 e della riduzione dell'attività lavorativa dovuta anche alle lesioni cardiologiche documentate in atti in capo al , quest'ultimo aveva Pt_1
modificato le sue originarie conclusioni chiedendo che l'assegno in questione venisse determinato nella misura di € 1.000,00, e tale richiesta era stata reiterata all'udienza del 03.11.2022 e all'udienza del 20.06.2023, sicché non era configurabile alcuna ultrapetizione. Quanto all'importo dell'assegno divorzile, il
Giudice di primo grado aveva evidenziato che tale assegno aveva diversa natura e funzione rispetto a quello di mantenimento (ultima pagina sentenza impugnata, secondo capoverso) e che per tale solo motivo era del tutto ammissibile, in sede R.G. 741/2024
divorzile, la riduzione dell'importo concordemente stabilito dai coniugi in sede di separazione.
In ordine alla contestata decorrenza dell'assegno divorzile nella misura ridotta di €.
2.000,00 a far data dalla pubblicazione della sentenza sullo status, giurisprudenza e dottrina avevano da anni individuato tale decorrenza con riferimento alla data della domanda di divorzio (Cass. Civ. SS.UU, 8.11.2022 n. 32914).
Il formulava, poi, appello incidentale, relativamente alla parte della Pt_1 sentenza relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della deducendo l'inesistenza dei relativi presupposti e chiedendo, in riforma Pt_2
della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare non dovuto tale assegno.
L'appellante replicava alle difese e all'appello incidentale dell'appellato.
Con decreto del 12 febbraio 2025 era disposta, ai sensi degli artt. 127 ter e 128
c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in
Camera di Consiglio.
In data 12 febbraio 2025 la Cancelleria provvedeva a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte riservava la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di un giudizio camerale, relativamente al quale in grado di appello non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che decidendosi nella presente sede nel merito, non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come richiesto dalla nel ricorso introduttivo. Pt_2
Relativamente al primo motivo di appello, ritiene questa Corte che correttamente il primo giudice abbia ritenuto di non poter emettere alcun provvedimento in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare, non ricorrendo la necessità di vincolare la disponibilità dell'immobile alle esigenze dei figli della coppia, posto che la figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, vive stabilmente con il Per_1 padre, mentre l'altro figlio, LE, anch'egli maggiorenne e studente universitario, frequenta l'Università di Madrid e quando rientra a Roma vive abitualmente presso il padre. R.G. 741/2024
La Suprema Corte ha affermato che La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
(Cass. 12/10/2018, n.25604).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non sussiste alcuna esigenza da salvaguardare, posto che entrambi i figli della coppia ormai non vivono più in quella che un tempo era l'abitazione familiare. Ne consegue che in mancanza di un interesse attuale da tutelare, non è possibile emettere alcun provvedimento in ordine all'assegnazione dell'immobile in questione.
Le ulteriori domande formulate dall'appellante relativamente all'abitazione familiare (obbligo del di provvedere all'integrale pagamento delle spese Pt_1
di gestione dell'immobile in questione, nonché alle relative rate di mutuo;
vendita della casa a terzi e divisione del ricavato tra le parti;
in alternativa, obbligo del resistente di acquistare a proprie spese altro immobile nella stessa zona, intestandolo alla ex moglie) esulano del tutto dal contenuto tipico del giudizio di divorzio e, come correttamente affermato dal Tribunale di Roma, non possono costituire oggetto di pronuncia nella presente sede.
La Suprema Corte ha affermato che L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima.
(Cass. 15.5.2001, n. 6660; Cass. 21/05/2009, n.11828).
Nel caso di specie, in sede di negoziazione assistita i coniugi si erano impegnati a mettere in vendita l'immobile destinato ad abitazione familiare, nel cui godimento era solo temporaneamente rimasta la in attesa del completamento delle Pt_2 R.G. 741/2024
concordate operazioni di vendita e di estinzione del mutuo, sicché le domande proposte dalla odierna appellante in merito alle spese di gestione, alla alienazione della ex casa coniugale e alla divisione del relativo ricavato, nonché all'eventuale obbligo del di acquistare un altro immobile in favore dell'ex coniuge Pt_1
costituiscono questioni con natura e presupposti del tutto diversi rispetto a quelle strettamente attinenti al divorzio, e non possono essere trattate in questa sede.
Nel merito, l'appellante principale lamenta, sostanzialmente, che il primo giudice avrebbe errato nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della sia perché la misura di tale assegno (€ Pt_2
3.500,00 al mese) era stata stabilita consensualmente tra le parti in sede di negoziazione assistita, nell'ambito della separazione, con la conseguenza che, in mancanza di giustificati motivi, non sarebbe stato possibile operarne una revisione, sia perché lo stesso , nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva chiesto Pt_1 di ridurre l'assegno da € 3.500,00 ad € 2.500,00, sicché l'importo di € 2.000,00 stabilito dal primo giudice costituirebbe un'ultrapetizione.
L'appellante incidentale, da parte sua, nega la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sia in relazione Pt_2
alla astratta capacità lavorativa di quest'ultima, la quale, come emerso dalla svolta istruttoria (deposizione dei testi e era stata invitata Testimone_1 Testimone_2
a partecipare a colloqui di lavoro presso l'Hotel Sheraton di Roma e il Gruppo
Rigamonti per la Maison du Cafè, ma non si era presentata agli appuntamenti, sia in relazione alla mancanza di prova in ordine al contributo che la suddetta avrebbe assicurato al menage familiare e alla scelta, condivisa con il coniuge, di dedicarsi alla famiglia e di rinunciare a un'attività lavorativa.
Ciò posto, va rilevato che il primo giudice ha riconosciuto, in favore della il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella misura di € 2.000,00 Pt_2
al mese, in ragione della valutazione comparativa della situazione economico- patrimoniale dei coniugi (il è medico odontoiatra, la non svolge Pt_1 Pt_2
alcuna attività lavorativa), della mancanza in capo alla moglie di mezzi adeguati, della rinuncia, da parte della alle proprie aspirazioni artistiche per Pt_2
dedicarsi alla famiglia, dell'età della suddetta (all'epoca di anni 58) e dello stato di salute della stessa (“Riduzione della fisiologica lordosi lombare con note di spondilodiscoartrosi con netta riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico
L4-L5 e in misura minore L-5 S-1”). R.G. 741/2024
Ai fini del corretto inquadramento della questione in esame, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.
18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del R.G. 741/2024
matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Nel caso specifico, l'appellante incidentale lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'assegno in questione, nella funzione perequativo- compensativa.
Osserva questa Corte che sul punto la decisione del primo giudice è perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e non merita censura.
E difatti, come emerge dalle risultanze istruttorie, nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 2001 e la separazione è intervenuta nel 2015, ma la nascita dei due figli nel 1996 e nel 2000 fa ritenere che la convivenza tra i due fosse preesistente alle nozze;
nel corso del matrimonio, la si è dedicata ai figli Pt_2
e alla famiglia, mettendo da parte le sue aspirazioni artistiche (stava intraprendendo la carriera di attrice).
Il , medico odontoiatra, ha invece sempre continuato a occuparsi del suo Pt_1
lavoro.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 10 dicembre 2024, la ha affermato di essere comproprietaria per la quota del 50% Pt_2 dell'immobile in Roma, Largo dell'Olgiata n. 15 e di non essere proprietaria di altri beni, mobili o immobili. Tale dichiarazione è confermata dal contenuto della dichiarazione dei redditi e degli estratti conto bancari, dai quali emerge quale unico reddito percepito dall'appellante l'assegno corrispostole dal . Pt_1
, come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà Parte_1
da lui resa il 27 novembre 2024 e dalla documentazione fiscale e bancaria prodotta nel presente grado del giudizio, dichiara di percepire attualmente un reddito netto medio mensile di circa € 4.166,05 (sommando le rendite nette dichiarate degli ultimi tre anni, di € 45.633,00, € 50.940,00 ed € 53.405,00, e dividendo il risultato per tre e per 12); egli è comproprietario per la quota di ½ dell'immobile in Roma,
Largo dell'Olgiata n. 15, occupato dalla per il quale versa una rata di Pt_2 mutuo di € 4.288,66, nonché, per la quota di 1/3, di un appartamento in Roma, Via
Enrico Tazzoli adibito a studio medico, e di un altro appartamento in Roma, Via R.G. 741/2024
Tito Livio 16, dove risiede con i suoi figli;
ha un conto UNICREDIT con saldo di
€ 90.747,00 e un conto cointestato con le sue sorelle, con un saldo di € 42.616,02, dove sarebbe confluito il prezzo di un immobile caduto in successione e venduto dai coeredi. L'appellato ha dichiarato di avere due dipendenti, ai quali versa mensilmente la retribuzione di € 2.500,00, di provvedere in via esclusiva al pagamento delle rate di mutuo relative alla ex casa familiare, nonché al mantenimento dei due figli, e di essere obbligato a versare all'ex coniuge l'assegno divorzile di € 2.000,00.
L'analisi dei dati emergenti dalla documentazione economico-patrimoniale relativa al rivela, come ben evidenziato dal Tribunale, che l'appellato gode di Pt_1
disponibilità economiche verosimilmente molto superiori rispetto a quelle da lui dichiarate, come emerge inequivocabilmente dal notevole divario esistente tra il reddito di cui sopra e le cospicue uscite mensili dichiarate dall'interessato.
In definitiva, dai dati certi emersi nel corso del giudizio di divorzio risulta che il
[...]
percepisce un reddito da attività professionale di gran lunga superiore ad € Pt_1
4.000,00 al mese, mentre la non è titolare di alcun reddito fisso (stipendio Pt_2
o pensione), il che, sottolinea l'esistenza di un obiettivo divario economico tra i due ex coniugi.
Quanto al contributo che la odierna appellante ha fornito alla famiglia in costanza di matrimonio, va osservato che pur essendo contestato che la nel corso Pt_2
del rapporto con il , abbia rinunciato alle sue aspirazioni di attrice per CP_1
dedicarsi alla cura della famiglia, deve necessariamente presumersi, in ragione del fatto notorio che i medici odontoiatri siano molto impegnati nella loro attività professionale, che li assorbe e li trattiene fuori casa per molte ore al giorno, che la scelta della odierna appellante di lasciare il proprio lavoro sia stata sostanzialmente condivisa tra le parti, in quanto imposta dall'esigenza che almeno uno dei due genitori potesse adeguatamente dedicarsi ai figli. Ciò, a parere di questa Corte, anche in ragione della situazione reddituale delle parti e della effettiva durata del rapporto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati giustifica pienamente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Pt_2
Recentemente la Suprema Corte, richiamando alcune sue conformi pronunce ((cfr.
S.U 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020), ha ribadito che La natura perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza R.G. 741/2024
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I,
18/01/2023, n.1482).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, i motivi di appello incidentale attinenti al riconoscimento dell'assegno divorzile non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Quanto all'importo dell'assegno stabilito con la sentenza impugnata, non può non rilevarsi in questa sede che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono diversi quanto a natura, presupposti e funzioni, sicché la misura dell'assegno di mantenimento consensualmente determinata dalle parti in sede di separazione non avrebbe potuto certamente condizionare e vincolare la determinazione dell'importo dell'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge R.G. 741/2024
economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass.
12/12/2023, n.34728).
Deve inoltre rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, il reddito netto medio mensile di quest'ultimo non è sostanzialmente diminuito, rispetto all'epoca della separazione, posto che nel corso della negoziazione assistita il aveva dichiarato di percepire un reddito annuo imponibile di circa € Pt_1
100.000,00, laddove il reddito netto dichiarato dal suddetto per l'anno 2024 è di €
53.405,00.
Le condizioni di salute dell'interessato non influiscono sensibilmente sulle sue capacità lavorative e la flessione della clientela dovuta all'emergenza da COVID-
19 è ormai da tempo superata.
Tenuto conto dell'insieme dei richiamati fattori e considerate le complessive risultanze della svolta istruttoria, ritiene questa Corte che l'importo stabilito dal
Tribunale a titolo di assegno divorzile (€ 2.000,00) debba essere confermato in questa sede, anche in ragione del fatto che quanto richiesto dall'appellante principale (€ 3.500,00) è sicuramente eccessivo e incongruo, rispetto alla funzione dell'assegno divorzile riconosciuto nella presente sede, nonché rispetto alle attuali esigenze della appellante, che vive da sola e non contribuisce al mantenimento dei figli, che vivono entrambi presso il padre.
Non vi è vizio di ultrapetizione rispetto alla misura dell'assegno in questione, avendo il , sin dalla memoria di cui all'articolo 183 comma VI n. 1) c.p.c., Pt_1 ridotto l'importo originariamente indicato nel ricorso introduttivo.
Quanto alla decorrenza dell'assegno, va richiamato il principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui In pendenza di divorzio, i rapporti patrimoniali dei coniugi continuano ad essere regolati in virtù dei provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, posto che l'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Ciò a meno che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo "status" ed il giudice disponga l'anticipazione della decorrenza dell'assegno divorzile alla data della domanda oppure che nella R.G. 741/2024
fase presidenziale vengano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti che sostituiscono quelli adottati nel giudizio di separazione. (Cass. 07/08/2024,
n.22289).
Per le motivazioni che precedono, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, devono essere compensate per intero.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da Parte_2
on ricorso depositato il 9 febbraio 2024 e sull'appello incidentale formulato
[...]
da con comparsa di costituzione del 24 novembre 2024, avverso Parte_1
la sentenza 28/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 29 novembre 2023 e pubblicata l'8 gennaio 2024 nel procedimento R.G. n. 79107/2018, così dispone:
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)