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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8095/19 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8763/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
(c.f.: ), C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._1
dagli Avv.ti Paolo Maria Paglia ( e Riccardo Paglia Email_1
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_2
OPPONENTE
E
già ) con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1 CP_1
Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , e per essa, quale mandataria, - giusta P.IVA_1 P.IVA_2
procura in data 09/12/2020 per atto Notaio , Rep. n. 42351 - Racc. Controparte_2
n. 15678 - (già denominata ) con sede Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( giusta procura Email_3
su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione
OPPOSTA OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
………….
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE:
“in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto controverso in capo
a ovvero la carenza di legittimazione processuale in capo a Controparte_1 Controparte_3
e comunque la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per
[...] carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati nel punto 1) e 2) dell'atto introduttivo del presente giudizio;
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in via pregiudiziale, in via principale e nel merito:
a. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118
TUB, la nullità delle clausole espressive de-gli accessori imputati al finanziamento oggetto di causa;
c. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
d. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
e. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA CPA.
in via istruttoria: previa riforma del provvedimento assunto in data 24/10/2022 ammettere CTU al fine di verificare il superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente contenzioso, ovvero successivamente nel corso del rapporto, per l'effetto dell'applicazione di tutti gli oneri sia anche eventuali tra cui la penale
e quindi rideterminare il dare avere tra le parti con l'imputazione di tutti i pagamenti a capitale ai sensi dell'articolo 1815 II comma codice civile ovvero rideterminare il dare avere tra le parti senza applicazione di alcun interesse ovvero con la sola applicazione del tasso sostitutivo previa veri-fica del tasso interno di rendimento e della difformità con quanto dichiarato in contratto, anche ai sensi dell'articolo 117 TUB e 116 TUB.”.
CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ OPPOSTA:
➢ “si riporta alla comparsa di costituzione, alle memorie istruttorie in atti e alle note conclusive depositate in data 3/9/2024; ➢ con riferimento alle note conclusive ex adverso depositate, rappresenta di non accettare il contraddittorio sulle contestazioni del tutto nuove (comunque del tutto infondate) sollevate in relazione alle procure alle liti;
➢ precisa le conclusioni come da memoria 183 n. 1 cpc ritualmente depositata e insiste per
l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 21/06/2021, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2317/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il 10/05/2021 e notificato il 19/05/2021, con cui alla predetta è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 14.794,93, quale residuo dovuto in forza di un contratto di Controparte_1
finanziamento n. 20067324148812 del 18/01/2011, stipulato con Findomestic Banca S.p.A., oltre interessi moratori al tasso convenzionale sino all'effettivo soddisfo e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 685,00 per onorario ed € 145,50 per esborsi e accessori di legge.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta non avendo provato la sua cessione e l'inclusione dello stesso tra i crediti ceduti, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la sua nullità per la mancanza di prova scritta del credito atteso che, nel giudizio di opposizione, l'estratto conto ex art. 50 TUB non ha efficacia di prova, peraltro, a firma di un dirigente non identificabile e dipendente della società non più titolare del credito;
ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento stante che lo stesso non è stato sottoscrittto dalla società finanziaria e, nel merito, ha rilevato l'inesistenza del credito stante l'applicazione di tassi di interesse, sia corrispettivi che di mora, illegittimi in violazione della normativa anti usura e l'applicazione di interessi anatocistici;
ha chiesto, ancora, relativamente agli interessi di mora, la riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c.
Si è costituita quale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
ha rilevato di avere provato la cessione del credito e la sussistenza del credito avendo allegato il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB ed ha precisato che per la validità del contratto non era necessaria la sottoscrizione della società finanziatrice;
ha dedotto che sono stati applicati interessi legittimi e, in ogni caso, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 14.794,93 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta oltre ai successivi interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con ordinanza del 11/11/2021 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, tenuto conto che l'oggetto della controversia riguardava un contratto di finanziamento.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 03/10/2024 e, successivamente, rinviata per la trattazione scritta all'udienza del
06/03/2025, ove è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediazione obbligatoria
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. 69/2013, conv. in
L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria
(cfr. verbale del 15/02/2022 depositato dalla società opposta il 18/05/2022).
Eccezione di carenza di titolarità del credito
Sempre in via preliminare, la citata eccezione, sollevata dall'opponente, non merita accoglimento.
La società opposta ha esposto che la sig.ra ha stipulato con Findomestic Banca S.p.A. Parte_1 un contratto di prestito personale n. 20067324148812 per l'importo di € 10.000,00; ha dedotto che tale credito, a seguito di cessione pro-soluto, è stato ceduto a e che Controparte_5 Controparte_3 appartenente al quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_6
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del citato Controparte_5
credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29.06.2018 n. 80866
Rep., N. 15510 Racc.; ha precisato, infine, che ha mutato denominazione in Controparte_3 [...]
Controparte_1
Giova ricordare che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (cfr.
Cass. 16/04/2021 n. 10200; Cass. 29/09/2020 n. 20495; Cass. 05/09/2019 n. 22151).
Fatte queste premesse, va evidenziato che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova, stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di un credito bancario in blocco, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale ovvero della relativa cessione attraverso la produzione del contratto di cessione e della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 17262; Cass. 05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n.
24551).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, non essendo da solo sufficiente l'avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB. (cfr. Cass. 22/03/2024 n. 7866; Cass. 06/02/2024 n. 3405; Cass.
05/04/2023 n. 9412)
Il contratto di cessione di crediti in blocco, di per sé, non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, così come la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c. risultano estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nell'ipotesi in cui la contestazione involga esclusivamente la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr.
Cass. 20/07/2023 n. 21821; Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Per provare il trasferimento della titolarità del credito, ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, è necessario che i crediti ceduti siano individuabili con certezza, non essendo sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione (cfr. Cass. 05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Da ultimo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto (cessione di crediti in blocco), ha valorizzato la dichiarazione dal cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto e che la produzione in giudizio di tale comunicazione sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo
(cfr. Cass. 08/11/2024 n. 28790; Cass. 16.04.2021 n. 10200).
Invero, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Nella fattispecie, ha allegato il contratto di cessione del 15/09/2016 intervenuto tra Controparte_3
Findomestic Banca s.p.a. e e l'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti ove Controparte_5
sono inclusi i crediti ceduti;
la scrittura privata tra e che attesta il CP_5 CP_3 subentro di nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda e, in CP_3
particolare, in tutti i crediti deteriorati di cui si era resa acquirente ed era titolare Controparte_5
alla data del 01/07/2018; il verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda del 29.06.2018; l'avviso in Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 92 del 09/08/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 Tub.
Inoltre, la circostanza che i crediti derivanti dai rapporti oggetto del presente giudizio fossero ricompresi nelle operazioni di cessione sopra menzionate, trova conferma nella allegata dichiarazione del 19/09/2016, sottoscritta dalla cedente Findomestic Banca s.p.a., che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria e specifica il numero del contratto che trova precisa e Controparte_5
puntuale rispondenza numerica nella comunicazione della cessione del credito inviata da CP_5
alla sig.ra con racc. datata 19/09/2016, ricevuta il 02/11/2016, contenente la
[...] Parte_1
contestuale diffida di pagamento (cfr. docc. 4- 5 – 6 fascicolo monitorio 6 - 7 – 8 produzione giudizio opposizione).
Può agevolmente ritenersi, dunque, che la documentazione allegata sia sufficientemente idonea a considerare che il credito scaturente dal contratto di finanziamento concluso da Findomestic Banca
s.p.a. con la sig.ra sia stato trasferito a in cui è subentrata Parte_1 Controparte_5 CP_3
conseguentemente, la titolarità dell'azione creditoria può ritenersi provata.
[...]
Eccezione di nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto
Con le note conclusive depositate in data 01/09/2024, la difesa dell'opponente ha sollevato per la prima volta una questione preliminare, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo atteso che la procura in notaio di (rep. 42351; racc. 15678), conferita CP_2 CP_2
da ad che ha proposto il ricorso monitorio in qualità Controparte_1 Controparte_3
di mandataria della creditrice e la procura in notaio di Controparte_1 CP_2
(rep. 42416; racc. 15733) rilasciata da quest'ultima società alla procuratrice Dr.ssa CP_2
che poi ha firmato la delega per la costituzione in giudizio all'Avv.to Marco Rossi, Parte_2
sarebbero nulle per indeterminatezza dell'oggetto.
Detta eccezione è priva di pregio e va rigettata.
L'opponente ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna prova che nelle menzionate procure sia ricompreso il credito ceduto con la conseguenza del difetto di legitimatio ad causam e ad processum. si è costituita in giudizio affermando di essere la mandataria sostanziale e Controparte_3
processuale di relativamente al credito derivante dal decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto ed ha prodotto la procura del 09/12/2020 in notaio di rep. CP_2 CP_2
42351; racc. 15678 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) rilasciata da (mandante) Controparte_1
a oggi (mandataria). CP_4 Controparte_3
L'oggetto indicato nella procura è quello di conferire alla mandataria il potere di compiere “…tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, sia essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempienti spontanei, terzi datori di garanzie e assicuratori”.
È pur vero che nella procura non sono indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria ma dal significato letterale e logico dell'oggetto della procura si deduce che alla mandataria sono affidati in gestione tutti i “crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi” senza fare alcuna esclusione.
Pertanto, per la valida attribuzione della procura non era richiesta la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali è stata attribuita atteso che alla mandataria era stato conferito il potere di rappresentanza in relazione a tutti i rapporti negoziali di credito facenti capo alla mandante.
Prova del credito
Passando al merito, in punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. civ. 20/01/2015 n.
826; Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014 n. 578; Cass.
12/03/2019 n. 7020; Cass. 06/06/2018 n. 14640), instaura un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
Orbene, la società opposta ha dimostrato la fonte del suo credito e la sua entità allegando, come sopra detto, il contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra con Findomestic Banca Parte_1 s.p.a. n.20067324148812 con cui è stato finanziato l'importo di € 10.000.00 da pagare in n. 72 rate mensili da € 196,00, TAN pari al 9,74%, TAEG pari al 10,19% e tasso di mora pari al 14,60% per la complessiva somma da restituire pari ad € 14.112,00 comprensiva di € 864,00 per premio assicurativo e di € 3.248,00 per interessi.
In definitiva, il contratto può ben ritenersi autosufficiente in termini di esplicitazione delle condizioni economiche del finanziamento in quanto evidenzia, in modo chiaro e determinato, le condizioni economiche applicate;
infatti, sono indicati l'importo finanziato, il tasso corrispettivo applicato, la durata del finanziamento e la periodicità delle rate.
Il contratto, inoltre, reca la sottoscrizione, non disconosciuta, dell'opponente.
La società opposta ha allegato, altresì, l'estratto conto ex art.50 D.lgs. 385/93 relativo al contratto di prestito contenente la registrazione di tutte le rate di cui al piano di rimborso con l'esatta indicazione di quelle corrisposte, di quelle scadute e rimaste impagate e del capitale a scadere nonché la comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Orbene, in merito all'efficacia probatoria dell'estratto conto va osservato che l'art. 50 TUB individua nell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili prova scritta idonea all'emanazione del decreto ingiuntivo in favore delle banche (cfr. Cass. 06/06/2018 n. 14640).
In ogni caso, come costantemente affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo che non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario - per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un CP_5
estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti - ma, come nella specie, il rimborso di un finanziamento ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass. 02/01/2023 n. 21; Cass. 29/11/2018 n.
30944; Cass. 22/04/2010 n. 9541; Cass. 6/07/2001 n. 9209).
“L'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti”” (cfr. Trib. Roma 08/09/2021; Trib. Roma 08/06/2021 n. 10195; Trib. Patti 15/09/2021 n. 675; Trib. Reggio Calabria 05/11/2020 n. 1019; Trib. Frosinone 28/08/2019 n. 858; Trib. Foggia,
9/2/2017, n. 339; Trib. Campobasso, 13/12/2017, n. 713, Trib. Cassino 18/07/2018; Cass. 27/02/2017
n. 4911).
Orbene, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto finanziatore in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, il credito deve ritenersi sufficientemente provato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto.
A ciò si aggiunga che l'opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con l'Istituto finanziario né l'effettivo trasferimento delle somme prestate a mutuo né di essere inadempiente o di avere ricevuto la comunicazione della cessione del credito con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., tali circostanze devono ritenersi pienamente provate.
“Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione" (cfr. Cass. 04/11/2021 n. 31837; Cass.
06/10/2015 n.019896; Cass. 09/03/2012 n. 3727).
Pertanto, la società opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Eccezione nullità contratto per mancanza della firma della società finanziatrice
Va rigettata l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma, sollevata dall'opponente, stante la consegna al cliente di una copia senza la sottoscrizione dell'Istituto finanziatore.
In proposito, va osservato che, come precisato dalla Corte di cassazione “Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. Cass.
30/06/2023 n. 18590; Cass. 02/04/2021 n. 9196; Cass. 21/06/2018 n. 16362; Cass. 29/11/2018 n.
30885 e Cass. 04/02/2019 n. 3199). In definitiva, anche in assenza della sottoscrizione della deve, comunque, ritenersi integrato CP_5
il requisito della forma scritta del contratto in quanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta realizza un valido equipollente della sottoscrizione mancante ed esprime la volontà di avvalersi della dichiarazione negoziale sottoscritta dal cliente.
Nella specie, l'opponente ha reso, per il contratto in esame, espressa dichiarazione, debitamente sottoscritta, di aver ricevuto copia completa della documentazione contrattuale, comprensiva anche del documento di sintesi.
Eccezione nullità clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori
Parte opponente ha eccepito, del tutto genericamente, la nullità del contratto in quanto contenente clausole di determinazione degli interessi, compensativi e moratori, illegittimi perché stabiliti oltre i limiti legali;
la stessa, però, non ha specificato alcunché e non ha indicato eventuali poste non corrette, non ha precisato in che termini sarebbe avvenuto il calcolo di interessi ultralegali e non ha offerto documentazione sul punto;
pertanto, in difetto di precise e fondate indicazioni in ordine ai profili che vizierebbero il calcolo degli interessi ex adverso effettuato non è stato possibile attivare un serio percorso valutativo.
In particolare, va osservato che laddove si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96 è onere del cliente, che deduca l'applicazione da parte della banca di tassi extralegali, di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e dimostrare le ragioni della presunta illegittimità dovendo non solo individuare i trimestri di riferimento e specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare la misura,
i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia che, nella specie, non è stato neanche indicato.
In proposito, va osservato che in giurisprudenza è stato precisato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. sez. Un.
18/09/2020 n. 19597; Cass. 28/09/2023 n. 27545; Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello
L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
Eccezione di illegittima capitalizzazione interessi e anatocismo Appare priva di consistenza anche l'eccezione relativa alla (presunta) illegittimità del meccanismo di capitalizzazione degli interessi a debito (il cd. anatocismo) praticato dalla società finanziatrice.
Al riguardo, come già detto, chi invoca l'illegittimità di addebiti ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico, gli elementi costitutivi delle contestazioni sollevate e non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui l'ente finanziatore avrebbe applicato interessi anatocistici); la parte deve indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata nonché le poste colpite dall'anatocismo.
In conclusione, le istanze dell'opponente non sono state supportate da una consulenza di parte, dunque, la genericità della contestazione, sfornita di idoneo supporto probatorio, ha conseguentemente precluso l'ammissione di una consulenza tecnica che, ove ammessa, avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto genericamente ha assunto essere stato violato.
Riduzione clausola penale ex art. 1384 c.c.
L'opponente, in subordine, ha chiesto la riduzione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1384 cc.
Come noto, l'inserimento della clausola penale all'interno di un contratto produce l'effetto di predeterminare la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento di una delle parti, esonerando il contraente adempiente dal dover dimostrare il valore del danno patito al fine di ottenere il risarcimento. La clausola penale ha altresì l'effetto di limitare il risarcimento alla sola prestazione predeterminata a titolo di penale, qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la risarcibilità del danno ulteriore.
L'art. 1384 c.c. concede al Giudice il potere di ridurre l'ammontare della penale quando l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
L'eccezione è priva di fondamento e va rigettata.
Invero, dal ricorso per ingiunzione e dall'estratto conto allegato in sede monitoria non risulta che la penale pattuita sia stata effettivamente addebitata o che la società opposta ne abbia richiesto il pagamento o, ancora, si sia riservata di agire a tal fine in altra sede.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata e, evidentemente, confermata l'ordinanza che non ha disposto la CTU contabile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2317/2021 va dichiarato definitivamente esecutivo.
................
Per ciò che concerne le spese di lite, l'opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società opposta nella presente fase d'opposizione.
Al riguardo, va rilevato che “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti
a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite” (cfr. Cass. 11/04/2019 n. 9035).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto che l'istruzione della causa è stata solo documentale.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese già liquidate della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2317/2021 emesso dal Tribunale di Palermo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
➢ condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
➢ lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
Così deciso in Palermo, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8095/19 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8763/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
(c.f.: ), C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._1
dagli Avv.ti Paolo Maria Paglia ( e Riccardo Paglia Email_1
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_2
OPPONENTE
E
già ) con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1 CP_1
Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , e per essa, quale mandataria, - giusta P.IVA_1 P.IVA_2
procura in data 09/12/2020 per atto Notaio , Rep. n. 42351 - Racc. Controparte_2
n. 15678 - (già denominata ) con sede Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( giusta procura Email_3
su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione
OPPOSTA OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
………….
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE:
“in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto controverso in capo
a ovvero la carenza di legittimazione processuale in capo a Controparte_1 Controparte_3
e comunque la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per
[...] carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati nel punto 1) e 2) dell'atto introduttivo del presente giudizio;
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in via pregiudiziale, in via principale e nel merito:
a. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118
TUB, la nullità delle clausole espressive de-gli accessori imputati al finanziamento oggetto di causa;
c. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
d. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
e. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA CPA.
in via istruttoria: previa riforma del provvedimento assunto in data 24/10/2022 ammettere CTU al fine di verificare il superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente contenzioso, ovvero successivamente nel corso del rapporto, per l'effetto dell'applicazione di tutti gli oneri sia anche eventuali tra cui la penale
e quindi rideterminare il dare avere tra le parti con l'imputazione di tutti i pagamenti a capitale ai sensi dell'articolo 1815 II comma codice civile ovvero rideterminare il dare avere tra le parti senza applicazione di alcun interesse ovvero con la sola applicazione del tasso sostitutivo previa veri-fica del tasso interno di rendimento e della difformità con quanto dichiarato in contratto, anche ai sensi dell'articolo 117 TUB e 116 TUB.”.
CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ OPPOSTA:
➢ “si riporta alla comparsa di costituzione, alle memorie istruttorie in atti e alle note conclusive depositate in data 3/9/2024; ➢ con riferimento alle note conclusive ex adverso depositate, rappresenta di non accettare il contraddittorio sulle contestazioni del tutto nuove (comunque del tutto infondate) sollevate in relazione alle procure alle liti;
➢ precisa le conclusioni come da memoria 183 n. 1 cpc ritualmente depositata e insiste per
l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 21/06/2021, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2317/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il 10/05/2021 e notificato il 19/05/2021, con cui alla predetta è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 14.794,93, quale residuo dovuto in forza di un contratto di Controparte_1
finanziamento n. 20067324148812 del 18/01/2011, stipulato con Findomestic Banca S.p.A., oltre interessi moratori al tasso convenzionale sino all'effettivo soddisfo e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 685,00 per onorario ed € 145,50 per esborsi e accessori di legge.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta non avendo provato la sua cessione e l'inclusione dello stesso tra i crediti ceduti, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la sua nullità per la mancanza di prova scritta del credito atteso che, nel giudizio di opposizione, l'estratto conto ex art. 50 TUB non ha efficacia di prova, peraltro, a firma di un dirigente non identificabile e dipendente della società non più titolare del credito;
ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento stante che lo stesso non è stato sottoscrittto dalla società finanziaria e, nel merito, ha rilevato l'inesistenza del credito stante l'applicazione di tassi di interesse, sia corrispettivi che di mora, illegittimi in violazione della normativa anti usura e l'applicazione di interessi anatocistici;
ha chiesto, ancora, relativamente agli interessi di mora, la riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c.
Si è costituita quale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
ha rilevato di avere provato la cessione del credito e la sussistenza del credito avendo allegato il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB ed ha precisato che per la validità del contratto non era necessaria la sottoscrizione della società finanziatrice;
ha dedotto che sono stati applicati interessi legittimi e, in ogni caso, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 14.794,93 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta oltre ai successivi interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con ordinanza del 11/11/2021 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, tenuto conto che l'oggetto della controversia riguardava un contratto di finanziamento.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 03/10/2024 e, successivamente, rinviata per la trattazione scritta all'udienza del
06/03/2025, ove è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediazione obbligatoria
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. 69/2013, conv. in
L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria
(cfr. verbale del 15/02/2022 depositato dalla società opposta il 18/05/2022).
Eccezione di carenza di titolarità del credito
Sempre in via preliminare, la citata eccezione, sollevata dall'opponente, non merita accoglimento.
La società opposta ha esposto che la sig.ra ha stipulato con Findomestic Banca S.p.A. Parte_1 un contratto di prestito personale n. 20067324148812 per l'importo di € 10.000,00; ha dedotto che tale credito, a seguito di cessione pro-soluto, è stato ceduto a e che Controparte_5 Controparte_3 appartenente al quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_6
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del citato Controparte_5
credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29.06.2018 n. 80866
Rep., N. 15510 Racc.; ha precisato, infine, che ha mutato denominazione in Controparte_3 [...]
Controparte_1
Giova ricordare che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (cfr.
Cass. 16/04/2021 n. 10200; Cass. 29/09/2020 n. 20495; Cass. 05/09/2019 n. 22151).
Fatte queste premesse, va evidenziato che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova, stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di un credito bancario in blocco, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale ovvero della relativa cessione attraverso la produzione del contratto di cessione e della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 17262; Cass. 05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n.
24551).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, non essendo da solo sufficiente l'avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB. (cfr. Cass. 22/03/2024 n. 7866; Cass. 06/02/2024 n. 3405; Cass.
05/04/2023 n. 9412)
Il contratto di cessione di crediti in blocco, di per sé, non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, così come la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c. risultano estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nell'ipotesi in cui la contestazione involga esclusivamente la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr.
Cass. 20/07/2023 n. 21821; Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Per provare il trasferimento della titolarità del credito, ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, è necessario che i crediti ceduti siano individuabili con certezza, non essendo sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione (cfr. Cass. 05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Da ultimo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto (cessione di crediti in blocco), ha valorizzato la dichiarazione dal cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto e che la produzione in giudizio di tale comunicazione sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo
(cfr. Cass. 08/11/2024 n. 28790; Cass. 16.04.2021 n. 10200).
Invero, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Nella fattispecie, ha allegato il contratto di cessione del 15/09/2016 intervenuto tra Controparte_3
Findomestic Banca s.p.a. e e l'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti ove Controparte_5
sono inclusi i crediti ceduti;
la scrittura privata tra e che attesta il CP_5 CP_3 subentro di nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda e, in CP_3
particolare, in tutti i crediti deteriorati di cui si era resa acquirente ed era titolare Controparte_5
alla data del 01/07/2018; il verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda del 29.06.2018; l'avviso in Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 92 del 09/08/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 Tub.
Inoltre, la circostanza che i crediti derivanti dai rapporti oggetto del presente giudizio fossero ricompresi nelle operazioni di cessione sopra menzionate, trova conferma nella allegata dichiarazione del 19/09/2016, sottoscritta dalla cedente Findomestic Banca s.p.a., che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria e specifica il numero del contratto che trova precisa e Controparte_5
puntuale rispondenza numerica nella comunicazione della cessione del credito inviata da CP_5
alla sig.ra con racc. datata 19/09/2016, ricevuta il 02/11/2016, contenente la
[...] Parte_1
contestuale diffida di pagamento (cfr. docc. 4- 5 – 6 fascicolo monitorio 6 - 7 – 8 produzione giudizio opposizione).
Può agevolmente ritenersi, dunque, che la documentazione allegata sia sufficientemente idonea a considerare che il credito scaturente dal contratto di finanziamento concluso da Findomestic Banca
s.p.a. con la sig.ra sia stato trasferito a in cui è subentrata Parte_1 Controparte_5 CP_3
conseguentemente, la titolarità dell'azione creditoria può ritenersi provata.
[...]
Eccezione di nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto
Con le note conclusive depositate in data 01/09/2024, la difesa dell'opponente ha sollevato per la prima volta una questione preliminare, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo atteso che la procura in notaio di (rep. 42351; racc. 15678), conferita CP_2 CP_2
da ad che ha proposto il ricorso monitorio in qualità Controparte_1 Controparte_3
di mandataria della creditrice e la procura in notaio di Controparte_1 CP_2
(rep. 42416; racc. 15733) rilasciata da quest'ultima società alla procuratrice Dr.ssa CP_2
che poi ha firmato la delega per la costituzione in giudizio all'Avv.to Marco Rossi, Parte_2
sarebbero nulle per indeterminatezza dell'oggetto.
Detta eccezione è priva di pregio e va rigettata.
L'opponente ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna prova che nelle menzionate procure sia ricompreso il credito ceduto con la conseguenza del difetto di legitimatio ad causam e ad processum. si è costituita in giudizio affermando di essere la mandataria sostanziale e Controparte_3
processuale di relativamente al credito derivante dal decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto ed ha prodotto la procura del 09/12/2020 in notaio di rep. CP_2 CP_2
42351; racc. 15678 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) rilasciata da (mandante) Controparte_1
a oggi (mandataria). CP_4 Controparte_3
L'oggetto indicato nella procura è quello di conferire alla mandataria il potere di compiere “…tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, sia essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempienti spontanei, terzi datori di garanzie e assicuratori”.
È pur vero che nella procura non sono indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria ma dal significato letterale e logico dell'oggetto della procura si deduce che alla mandataria sono affidati in gestione tutti i “crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi” senza fare alcuna esclusione.
Pertanto, per la valida attribuzione della procura non era richiesta la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali è stata attribuita atteso che alla mandataria era stato conferito il potere di rappresentanza in relazione a tutti i rapporti negoziali di credito facenti capo alla mandante.
Prova del credito
Passando al merito, in punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. civ. 20/01/2015 n.
826; Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014 n. 578; Cass.
12/03/2019 n. 7020; Cass. 06/06/2018 n. 14640), instaura un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
Orbene, la società opposta ha dimostrato la fonte del suo credito e la sua entità allegando, come sopra detto, il contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra con Findomestic Banca Parte_1 s.p.a. n.20067324148812 con cui è stato finanziato l'importo di € 10.000.00 da pagare in n. 72 rate mensili da € 196,00, TAN pari al 9,74%, TAEG pari al 10,19% e tasso di mora pari al 14,60% per la complessiva somma da restituire pari ad € 14.112,00 comprensiva di € 864,00 per premio assicurativo e di € 3.248,00 per interessi.
In definitiva, il contratto può ben ritenersi autosufficiente in termini di esplicitazione delle condizioni economiche del finanziamento in quanto evidenzia, in modo chiaro e determinato, le condizioni economiche applicate;
infatti, sono indicati l'importo finanziato, il tasso corrispettivo applicato, la durata del finanziamento e la periodicità delle rate.
Il contratto, inoltre, reca la sottoscrizione, non disconosciuta, dell'opponente.
La società opposta ha allegato, altresì, l'estratto conto ex art.50 D.lgs. 385/93 relativo al contratto di prestito contenente la registrazione di tutte le rate di cui al piano di rimborso con l'esatta indicazione di quelle corrisposte, di quelle scadute e rimaste impagate e del capitale a scadere nonché la comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Orbene, in merito all'efficacia probatoria dell'estratto conto va osservato che l'art. 50 TUB individua nell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili prova scritta idonea all'emanazione del decreto ingiuntivo in favore delle banche (cfr. Cass. 06/06/2018 n. 14640).
In ogni caso, come costantemente affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo che non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario - per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un CP_5
estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti - ma, come nella specie, il rimborso di un finanziamento ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass. 02/01/2023 n. 21; Cass. 29/11/2018 n.
30944; Cass. 22/04/2010 n. 9541; Cass. 6/07/2001 n. 9209).
“L'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti”” (cfr. Trib. Roma 08/09/2021; Trib. Roma 08/06/2021 n. 10195; Trib. Patti 15/09/2021 n. 675; Trib. Reggio Calabria 05/11/2020 n. 1019; Trib. Frosinone 28/08/2019 n. 858; Trib. Foggia,
9/2/2017, n. 339; Trib. Campobasso, 13/12/2017, n. 713, Trib. Cassino 18/07/2018; Cass. 27/02/2017
n. 4911).
Orbene, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto finanziatore in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, il credito deve ritenersi sufficientemente provato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto.
A ciò si aggiunga che l'opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con l'Istituto finanziario né l'effettivo trasferimento delle somme prestate a mutuo né di essere inadempiente o di avere ricevuto la comunicazione della cessione del credito con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., tali circostanze devono ritenersi pienamente provate.
“Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione" (cfr. Cass. 04/11/2021 n. 31837; Cass.
06/10/2015 n.019896; Cass. 09/03/2012 n. 3727).
Pertanto, la società opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Eccezione nullità contratto per mancanza della firma della società finanziatrice
Va rigettata l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma, sollevata dall'opponente, stante la consegna al cliente di una copia senza la sottoscrizione dell'Istituto finanziatore.
In proposito, va osservato che, come precisato dalla Corte di cassazione “Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. Cass.
30/06/2023 n. 18590; Cass. 02/04/2021 n. 9196; Cass. 21/06/2018 n. 16362; Cass. 29/11/2018 n.
30885 e Cass. 04/02/2019 n. 3199). In definitiva, anche in assenza della sottoscrizione della deve, comunque, ritenersi integrato CP_5
il requisito della forma scritta del contratto in quanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta realizza un valido equipollente della sottoscrizione mancante ed esprime la volontà di avvalersi della dichiarazione negoziale sottoscritta dal cliente.
Nella specie, l'opponente ha reso, per il contratto in esame, espressa dichiarazione, debitamente sottoscritta, di aver ricevuto copia completa della documentazione contrattuale, comprensiva anche del documento di sintesi.
Eccezione nullità clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori
Parte opponente ha eccepito, del tutto genericamente, la nullità del contratto in quanto contenente clausole di determinazione degli interessi, compensativi e moratori, illegittimi perché stabiliti oltre i limiti legali;
la stessa, però, non ha specificato alcunché e non ha indicato eventuali poste non corrette, non ha precisato in che termini sarebbe avvenuto il calcolo di interessi ultralegali e non ha offerto documentazione sul punto;
pertanto, in difetto di precise e fondate indicazioni in ordine ai profili che vizierebbero il calcolo degli interessi ex adverso effettuato non è stato possibile attivare un serio percorso valutativo.
In particolare, va osservato che laddove si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96 è onere del cliente, che deduca l'applicazione da parte della banca di tassi extralegali, di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e dimostrare le ragioni della presunta illegittimità dovendo non solo individuare i trimestri di riferimento e specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare la misura,
i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia che, nella specie, non è stato neanche indicato.
In proposito, va osservato che in giurisprudenza è stato precisato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. sez. Un.
18/09/2020 n. 19597; Cass. 28/09/2023 n. 27545; Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello
L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
Eccezione di illegittima capitalizzazione interessi e anatocismo Appare priva di consistenza anche l'eccezione relativa alla (presunta) illegittimità del meccanismo di capitalizzazione degli interessi a debito (il cd. anatocismo) praticato dalla società finanziatrice.
Al riguardo, come già detto, chi invoca l'illegittimità di addebiti ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico, gli elementi costitutivi delle contestazioni sollevate e non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui l'ente finanziatore avrebbe applicato interessi anatocistici); la parte deve indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata nonché le poste colpite dall'anatocismo.
In conclusione, le istanze dell'opponente non sono state supportate da una consulenza di parte, dunque, la genericità della contestazione, sfornita di idoneo supporto probatorio, ha conseguentemente precluso l'ammissione di una consulenza tecnica che, ove ammessa, avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto genericamente ha assunto essere stato violato.
Riduzione clausola penale ex art. 1384 c.c.
L'opponente, in subordine, ha chiesto la riduzione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1384 cc.
Come noto, l'inserimento della clausola penale all'interno di un contratto produce l'effetto di predeterminare la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento di una delle parti, esonerando il contraente adempiente dal dover dimostrare il valore del danno patito al fine di ottenere il risarcimento. La clausola penale ha altresì l'effetto di limitare il risarcimento alla sola prestazione predeterminata a titolo di penale, qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la risarcibilità del danno ulteriore.
L'art. 1384 c.c. concede al Giudice il potere di ridurre l'ammontare della penale quando l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
L'eccezione è priva di fondamento e va rigettata.
Invero, dal ricorso per ingiunzione e dall'estratto conto allegato in sede monitoria non risulta che la penale pattuita sia stata effettivamente addebitata o che la società opposta ne abbia richiesto il pagamento o, ancora, si sia riservata di agire a tal fine in altra sede.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata e, evidentemente, confermata l'ordinanza che non ha disposto la CTU contabile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2317/2021 va dichiarato definitivamente esecutivo.
................
Per ciò che concerne le spese di lite, l'opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società opposta nella presente fase d'opposizione.
Al riguardo, va rilevato che “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti
a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite” (cfr. Cass. 11/04/2019 n. 9035).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto che l'istruzione della causa è stata solo documentale.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese già liquidate della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2317/2021 emesso dal Tribunale di Palermo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
➢ condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
➢ lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
Così deciso in Palermo, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia