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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1344/2013 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 16/09/2025
E' presente per già l'avv. Di Lorenzo Parte_1 Parte_2
Pietro per delega dell'avv. Francesco Altieri, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e ai successivi atti e verbali di udienza. Nel discutere la causa e nel ribadire le eccezioni e le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione, evidenzia come i soli testi escussi in giudizio siano stati quelli indicati dalla società intervenuta, che hanno confermato le circostanze di fatto poste a sostegno delle medesime eccezioni;
per converso le richieste di controparte sono rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo l'attore neppure articolato mezzi di prova. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già dettagliate in comparsa, che in tal senso nuovamente si precisano.
È presente l'avv. GIUSEPPE RUSSO il quale chiede l'accoglimento del ricorso. In questo giudizio l'unica cosa che dovevo provare è che ci fu un sovraccarico di energia elettrica che determino un blackout alla struttura del mio assistito per circa 12 ore con disagi non indifferenti trattandosi di un hotel sul mare di ogliastro marina di Castellabate. E ciò è stato scritto nero su bianco dalle indagini dei carabinieri di Santa Maria di Castellabate ed è agli atti di causa. Inoltre fino a querela di falsità materiale tutti gli ospiti della struttura hanno all'epoca dei fatti sottoscritto che ci fu il blackout peraltro relativo solo a pochi immobili tra cui la struttura del mio assistito. Le prove testimoniali dei dipendenti Pt_2 ossia di persone che potrebbero rischiare il posto di lavoro se non avessero confermato i capitoli di prova di controparte sono prove che non dicono nulla di eccezionale anzi confermano il sovraccarico che CIVILMENTE è una piena responsabilità di ome Pt_2
DOCUMENTATO con ricchissima giurisprudenza e diritto nel fascicolo del ricorrente. Si chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese in favore dell'avvocato Giuseppe Russo antistatario. Il giudice alle ore 12,25, dato atto che le parti si sono allontanate dall'aula, dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Elvira
Bellantoni, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1344/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2013, promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_3 C.F._1
Russo, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellabate alla via Colombo 13 Fraz. Santa Maria
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Teodolinda Pilla e Francesco Altieri, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Pietro Di Lorenzo in Vallo Della Lucania alla via B. Oricchio 36
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 16/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_3 [...]
esponendo di essere titolare dell'Hotel Sirena, dello stabilimento balneare Lido Controparte_1
2 Sirena e di attività extralberghiera di locazione ed affitto di casa vacanze, tutte site nella medesima località in Castellabate (SA) alla fraz. Ogliastro Marina via Arena, che il giorno 17/08/2012 alle ore 21.30 la interrompeva, senza alcun preavviso, Controparte_2
l'erogazione dell'energia elettrica in tutte le strutture sopra indicate, ripristinandola alle ore 8.30 del giorno 18/08/2012, che durante tale interruzione anomala, aveva ripetutamente contattato il numero verde 803500 e che gli operatori gli avevano assicurato che il servizio sarebbe stato ripristinato entro e non oltre le ore 23.00 del 17/08/2012 e che l'accaduto aveva comportato gravi disagi, anche perché l'interruzione del servizio elettrico aveva interessato unicamente le sue attività, esponendolo alle lamentele della clientela, alla quale non aveva potuto fornire alcuna spiegazione.
Evidenziava che non era stato possibile accendere la caldaia per il riscaldamento dell'acqua calda, garantire il funzionamento della pompa sommersa per l'erogazione dell'acqua potabile, che tutti i prodotti congelati e surgelati presenti nelle strutture quali gelati e prodotti ittici erano andati persi, come anche tutti i prodotti freschi (carni, pesci e latticini), e che non era stato possibile rispettare gli impegni assunti nelle varie strutture.
Concludeva come segue: “accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappr. p.t., ad un risarcimento del danno pari ad € 25.000,00 per violazione dell'art.
[...]
17 del contratto tra il ricorrente ed per violazione degli artt. del codice civile vigente in materia di contratto Pt_2 di somministrazione ovvero per avere, senza preavviso alcuno (e senza che sussistesse un caso di forza maggiore oppure ragioni di servizio) interrotto la fornitura di energia elettrica per oltre 13 ore (in piena attività lavorativa del ricorrente) e quindi per avere cagionato al ricorrente gravi danni esistenziali e d'immagine così come analiticamente stilato nel ricorso (con adeguato supporto giurisprudenziale) nonché danni materiali quali conseguenza della mancanza di energia elettrica per 13 ore sia nella struttura alberghiera sia nell'attività extralberghiera di locazione)”, con vittoria delle spese di giudizio. rimaneva contumace. Controparte_1 interveniva nel giudizio quale distributore, responsabile del trasporto, Parte_2 del dispacciamento e della consegna di energia elettrica ai diversi venditori operanti sul mercato e per essi ai clienti finali, evidenziava che l' cura esclusivamente la fornitura Controparte_1
e la vendita di energia elettrica e, in quanto tale, non è responsabile delle interruzioni della fornitura per cause tecniche e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
3 Deduceva che l'interruzione della fornitura era stata provocata da cause accidentali per un guasto all'interruttore magnetotermico, che si era dovuto provvedere alla sostituzione dello stesso, così garantendo la rialimentazione della linea alle ore 7:28 del successivo 18/08/2012 e che alcuna responsabilità era ad essa attribuibile per la natura non prevedibile e non evitabile dell'evento.
Aggiungeva che in quel momento non era in corso alcun lavoro, né alcuna attività di manutenzione o di esercizio sulla linea, nemmeno vi erano state segnalazioni in ordine a malfunzionamenti, né l'interruttore presentava segni di usura e che l'attore, come altri utenti, era rimasto senza elettricità per circa dieci ore e non per più di tredici ore.
La causa, all'esito del mutamento del rito, era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e dopo numerosi rinvii determinati da esigenze di ruolo era fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Osserva, innanzitutto, il Tribunale che la domanda formulata nei confronti di
[...] non merita accoglimento. Controparte_1
erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia Controparte_1 elettrica, non è parte del contratto di somministrazione con l'utente finale, non è responsabile per i danni patiti da quest'ultimo in conseguenza di malfunzionamenti, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione che interessino la rete elettrica, il cui risarcimento - invece - spetta alla società che trasporta e distribuisce detta energia.
L'esposto indirizzo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha definitivamente chiarito che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (Cassazione civile sez. III,
23/01/2018, n. 1581).
La legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta in giudizio deve essere, dunque, attribuita esclusivamente a quale soggetto incaricato del servizio di Parte_2 trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Ciò posto, è pacifico che tra attore ed interventrice fosse stato concluso un contratto di somministrazione, ossia un contratto caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica, e che vi sia stata una interruzione nella fornitura il giorno 17/8/2012.
4 era obbligata alla fornitura continuativa di energia ed a garantire una Parte_2 determinata potenza elettrica (impegno di potenza) prevista espressamente per contratto, (“il cosiddetto impegno di potenza, cioè il dovere del somministrante di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, configura al pari di quella inerente all'erogazione dell'energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea ma continuata” - Cass. Sez. III, 21/03/85 n. 2069), cosicchè per escludere la responsabilità della stessa, occorre verificare se l'inadempimento e il ritardo nell'esecuzione siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.
L'impossibilità di cui al citato art. 1218 c.c. è quella situazione di ostacolo all'adempimento, che non può essere superata con l'impiego della ordinaria diligenza;
in altri termini il debitore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l'inadempimento è determinato da negligenza, che è l'elemento costitutivo della colpa ed è onere del debitore l'onere di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi del terzo espressamente previsti in contratto come condizione (Cass. n. 97/5144: “nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio” e Cass. civ. sez. un. n. 13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” ).
Gli unici testimoni ascoltati sigg. e all'epoca entrambi Testimone_1 Testimone_2 dipendenti dell'Unità Operativa di Agropoli dell' dichiaravano che alle Parte_2 ore 21.22 del 17/08/2012 veniva interrotta l'erogazione dell'energia elettrica lungo la linea che serviva anche l'utenza di , per un guasto all'interruttore magnetotermico della Parte_3 cabina di alimentazione “Arena III”, con sospensione della fornitura a tutte le utenze servite dalla stessa cabina, che l'interruttore magnetotermico era bruciato ed era stato sostituito, che, in caso di sovraccarico di rete, l'interruttore magnetotermico non si brucia, ma interviene, staccandosi, proprio per preservare l'integrità degli impianti di distribuzione e che, a seguito dell'intervento in cabina, veniva garantita la rialimentazione della linea alle ore 7:28 del successivo 18/08/2012, anche in favore della fornitura del ricorrente, che l'interruttore andato bruciato, per tipologia di
5 componente, non doveva essere sottoposto ad alcun tipo di manutenzione o di verifica periodica della sua integrità, che lo stesso interruttore, per caratteristiche e per qualità costruttiva, di esercizio e di posa, rispondeva agli standard della migliore tecnica, né presentava, segni di usura per vetustà, per cui sarebbe potuto restare ancora in esercizio per anni e che al momento del guasto non era in corso alcun lavoro, né alcuna attività di manutenzione o di esercizio sulla linea e che nei giorni che avevano preceduto il black out, non erano stati neppure segnalati o registrati malfunzionamenti sulla rete.
Gli esiti della prova testimoniale consentono di affermare la ricorrenza delle condizioni che a norma dell'art. 1218 c.c. escludono la responsabilità di e in ogni caso Parte_2 non può non rilevarsi che parte attrice non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei danni si cui chiede il risarcimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra attore e interventrice e saranno liquidate come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento, solo con riguardo alle fasi in cui si è effettivamente svolto il presente giudizio (studio, introduttiva ed istruttoria), con applicazione dei minimi vista la scarsa complessità delle questioni trattate e ridotti del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Nulla sulle spese per la parte rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata dalla parte ricorrente;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_3 Parte_2 del presente giudizio che si liquidano in euro € 1.182,30 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
3) non luogo a provvedere sulle spese in favore di Controparte_3
Vallo della Lucania, 16/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Verbale udienza del 16/09/2025
E' presente per già l'avv. Di Lorenzo Parte_1 Parte_2
Pietro per delega dell'avv. Francesco Altieri, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e ai successivi atti e verbali di udienza. Nel discutere la causa e nel ribadire le eccezioni e le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione, evidenzia come i soli testi escussi in giudizio siano stati quelli indicati dalla società intervenuta, che hanno confermato le circostanze di fatto poste a sostegno delle medesime eccezioni;
per converso le richieste di controparte sono rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo l'attore neppure articolato mezzi di prova. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già dettagliate in comparsa, che in tal senso nuovamente si precisano.
È presente l'avv. GIUSEPPE RUSSO il quale chiede l'accoglimento del ricorso. In questo giudizio l'unica cosa che dovevo provare è che ci fu un sovraccarico di energia elettrica che determino un blackout alla struttura del mio assistito per circa 12 ore con disagi non indifferenti trattandosi di un hotel sul mare di ogliastro marina di Castellabate. E ciò è stato scritto nero su bianco dalle indagini dei carabinieri di Santa Maria di Castellabate ed è agli atti di causa. Inoltre fino a querela di falsità materiale tutti gli ospiti della struttura hanno all'epoca dei fatti sottoscritto che ci fu il blackout peraltro relativo solo a pochi immobili tra cui la struttura del mio assistito. Le prove testimoniali dei dipendenti Pt_2 ossia di persone che potrebbero rischiare il posto di lavoro se non avessero confermato i capitoli di prova di controparte sono prove che non dicono nulla di eccezionale anzi confermano il sovraccarico che CIVILMENTE è una piena responsabilità di ome Pt_2
DOCUMENTATO con ricchissima giurisprudenza e diritto nel fascicolo del ricorrente. Si chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese in favore dell'avvocato Giuseppe Russo antistatario. Il giudice alle ore 12,25, dato atto che le parti si sono allontanate dall'aula, dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Elvira
Bellantoni, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1344/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2013, promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_3 C.F._1
Russo, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellabate alla via Colombo 13 Fraz. Santa Maria
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Teodolinda Pilla e Francesco Altieri, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Pietro Di Lorenzo in Vallo Della Lucania alla via B. Oricchio 36
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 16/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_3 [...]
esponendo di essere titolare dell'Hotel Sirena, dello stabilimento balneare Lido Controparte_1
2 Sirena e di attività extralberghiera di locazione ed affitto di casa vacanze, tutte site nella medesima località in Castellabate (SA) alla fraz. Ogliastro Marina via Arena, che il giorno 17/08/2012 alle ore 21.30 la interrompeva, senza alcun preavviso, Controparte_2
l'erogazione dell'energia elettrica in tutte le strutture sopra indicate, ripristinandola alle ore 8.30 del giorno 18/08/2012, che durante tale interruzione anomala, aveva ripetutamente contattato il numero verde 803500 e che gli operatori gli avevano assicurato che il servizio sarebbe stato ripristinato entro e non oltre le ore 23.00 del 17/08/2012 e che l'accaduto aveva comportato gravi disagi, anche perché l'interruzione del servizio elettrico aveva interessato unicamente le sue attività, esponendolo alle lamentele della clientela, alla quale non aveva potuto fornire alcuna spiegazione.
Evidenziava che non era stato possibile accendere la caldaia per il riscaldamento dell'acqua calda, garantire il funzionamento della pompa sommersa per l'erogazione dell'acqua potabile, che tutti i prodotti congelati e surgelati presenti nelle strutture quali gelati e prodotti ittici erano andati persi, come anche tutti i prodotti freschi (carni, pesci e latticini), e che non era stato possibile rispettare gli impegni assunti nelle varie strutture.
Concludeva come segue: “accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappr. p.t., ad un risarcimento del danno pari ad € 25.000,00 per violazione dell'art.
[...]
17 del contratto tra il ricorrente ed per violazione degli artt. del codice civile vigente in materia di contratto Pt_2 di somministrazione ovvero per avere, senza preavviso alcuno (e senza che sussistesse un caso di forza maggiore oppure ragioni di servizio) interrotto la fornitura di energia elettrica per oltre 13 ore (in piena attività lavorativa del ricorrente) e quindi per avere cagionato al ricorrente gravi danni esistenziali e d'immagine così come analiticamente stilato nel ricorso (con adeguato supporto giurisprudenziale) nonché danni materiali quali conseguenza della mancanza di energia elettrica per 13 ore sia nella struttura alberghiera sia nell'attività extralberghiera di locazione)”, con vittoria delle spese di giudizio. rimaneva contumace. Controparte_1 interveniva nel giudizio quale distributore, responsabile del trasporto, Parte_2 del dispacciamento e della consegna di energia elettrica ai diversi venditori operanti sul mercato e per essi ai clienti finali, evidenziava che l' cura esclusivamente la fornitura Controparte_1
e la vendita di energia elettrica e, in quanto tale, non è responsabile delle interruzioni della fornitura per cause tecniche e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
3 Deduceva che l'interruzione della fornitura era stata provocata da cause accidentali per un guasto all'interruttore magnetotermico, che si era dovuto provvedere alla sostituzione dello stesso, così garantendo la rialimentazione della linea alle ore 7:28 del successivo 18/08/2012 e che alcuna responsabilità era ad essa attribuibile per la natura non prevedibile e non evitabile dell'evento.
Aggiungeva che in quel momento non era in corso alcun lavoro, né alcuna attività di manutenzione o di esercizio sulla linea, nemmeno vi erano state segnalazioni in ordine a malfunzionamenti, né l'interruttore presentava segni di usura e che l'attore, come altri utenti, era rimasto senza elettricità per circa dieci ore e non per più di tredici ore.
La causa, all'esito del mutamento del rito, era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e dopo numerosi rinvii determinati da esigenze di ruolo era fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Osserva, innanzitutto, il Tribunale che la domanda formulata nei confronti di
[...] non merita accoglimento. Controparte_1
erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia Controparte_1 elettrica, non è parte del contratto di somministrazione con l'utente finale, non è responsabile per i danni patiti da quest'ultimo in conseguenza di malfunzionamenti, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione che interessino la rete elettrica, il cui risarcimento - invece - spetta alla società che trasporta e distribuisce detta energia.
L'esposto indirizzo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha definitivamente chiarito che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (Cassazione civile sez. III,
23/01/2018, n. 1581).
La legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta in giudizio deve essere, dunque, attribuita esclusivamente a quale soggetto incaricato del servizio di Parte_2 trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Ciò posto, è pacifico che tra attore ed interventrice fosse stato concluso un contratto di somministrazione, ossia un contratto caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica, e che vi sia stata una interruzione nella fornitura il giorno 17/8/2012.
4 era obbligata alla fornitura continuativa di energia ed a garantire una Parte_2 determinata potenza elettrica (impegno di potenza) prevista espressamente per contratto, (“il cosiddetto impegno di potenza, cioè il dovere del somministrante di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, configura al pari di quella inerente all'erogazione dell'energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea ma continuata” - Cass. Sez. III, 21/03/85 n. 2069), cosicchè per escludere la responsabilità della stessa, occorre verificare se l'inadempimento e il ritardo nell'esecuzione siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.
L'impossibilità di cui al citato art. 1218 c.c. è quella situazione di ostacolo all'adempimento, che non può essere superata con l'impiego della ordinaria diligenza;
in altri termini il debitore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l'inadempimento è determinato da negligenza, che è l'elemento costitutivo della colpa ed è onere del debitore l'onere di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi del terzo espressamente previsti in contratto come condizione (Cass. n. 97/5144: “nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio” e Cass. civ. sez. un. n. 13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” ).
Gli unici testimoni ascoltati sigg. e all'epoca entrambi Testimone_1 Testimone_2 dipendenti dell'Unità Operativa di Agropoli dell' dichiaravano che alle Parte_2 ore 21.22 del 17/08/2012 veniva interrotta l'erogazione dell'energia elettrica lungo la linea che serviva anche l'utenza di , per un guasto all'interruttore magnetotermico della Parte_3 cabina di alimentazione “Arena III”, con sospensione della fornitura a tutte le utenze servite dalla stessa cabina, che l'interruttore magnetotermico era bruciato ed era stato sostituito, che, in caso di sovraccarico di rete, l'interruttore magnetotermico non si brucia, ma interviene, staccandosi, proprio per preservare l'integrità degli impianti di distribuzione e che, a seguito dell'intervento in cabina, veniva garantita la rialimentazione della linea alle ore 7:28 del successivo 18/08/2012, anche in favore della fornitura del ricorrente, che l'interruttore andato bruciato, per tipologia di
5 componente, non doveva essere sottoposto ad alcun tipo di manutenzione o di verifica periodica della sua integrità, che lo stesso interruttore, per caratteristiche e per qualità costruttiva, di esercizio e di posa, rispondeva agli standard della migliore tecnica, né presentava, segni di usura per vetustà, per cui sarebbe potuto restare ancora in esercizio per anni e che al momento del guasto non era in corso alcun lavoro, né alcuna attività di manutenzione o di esercizio sulla linea e che nei giorni che avevano preceduto il black out, non erano stati neppure segnalati o registrati malfunzionamenti sulla rete.
Gli esiti della prova testimoniale consentono di affermare la ricorrenza delle condizioni che a norma dell'art. 1218 c.c. escludono la responsabilità di e in ogni caso Parte_2 non può non rilevarsi che parte attrice non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei danni si cui chiede il risarcimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra attore e interventrice e saranno liquidate come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento, solo con riguardo alle fasi in cui si è effettivamente svolto il presente giudizio (studio, introduttiva ed istruttoria), con applicazione dei minimi vista la scarsa complessità delle questioni trattate e ridotti del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Nulla sulle spese per la parte rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata dalla parte ricorrente;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_3 Parte_2 del presente giudizio che si liquidano in euro € 1.182,30 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
3) non luogo a provvedere sulle spese in favore di Controparte_3
Vallo della Lucania, 16/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Bellantoni
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