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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 135/23 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2023 R.G. posta in decisione in esito all'udienza (cartolare) dell'11.12.2024; vertente tra
nato a [...] il [...], CF. residente in [...] C.F._1
La G. Farina 17, Messina rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Bosurgi, presso il cui studio in Messina, Via dei Verdi 85, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, depositata in data 20.11.2024, unitamente all'atto di costituzione con nuovo procuratore;
APPELLANTE contro (già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore ( , elettivamente domiciliata in Messina, Via di Mille n. 243, presso lo CP_3 studio dell'avv. Giovanni Arena, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di comparsa di risposta in appello;
APPELLATA nonché:
(P.IVA ) in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. quale mandataria di e Controparte_5 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_7 in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore;
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_9
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
1 ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), tutti quali eredi di
[...] C.F._5 Persona_1
CP_10
e nei confronti di (C.F.: ), nella qualità di Controparte_11 C.F._6 professionista delegato alla vendita;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2168/22, emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata in data 15.12.2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per l'appellante: “A) Riformare la sentenza del Tribunale di Messina n. 2168/2022 del 15.12.2022, e per l'effetto disporre l'annullamento dell'ordinanza del 29.10- 04.11/2014, resa all'esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c. e, conseguentemente disporre l'annullamento delle operazioni di vendita del 25.04.2014 a causa dei gravi vizi formali e sostanziali di cui all'art. 569 e 572 c.p.c., revocare il decreto di trasferimento della proprietà emesso il 24.04.2015 trascritto il 22.05.2015 ai n.11826 e n.8800 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina;
B) Ritenere e dichiarare provati i fatti di causa e, per l'effetto, condannare il creditore procedente alla restituzione del bene illegittimamente sottoposto al pignoramento, in subordinare condannare i soggetti convenuti al pagamento del risarcimento del danno pari al valore del bene immobile oggetto del pignoramento e del decreto di trasferimento”; per l'appellato: “a) in via preliminare, disattendere l'istanza di inibitoria, non essendo stai allegati – né documentati – i requisiti del fumus e del periculum;
b) dichiarare la inammissibilità e la infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
c) Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, a proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. chiedendo dichiararsi Parte_1 la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza resa all'esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c., promosso dallo stesso, in seno alla procedura esecutiva n. 105/2001 R.G.E del Tribunale di Messina in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di vendita dei beni staggiti deducendo che tale omissione ha precluso allo stesso di richiedere la conversione del pignoramento, inficiando la regolarità delle intere operazioni poste in essere dal professionista delegato e travolgendo tutti gli atti consequenziali.
La quale mandataria di , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
la costituendosi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità CP_6 CP_1 dell'opposizione poiché fondata su doglienze già esaminate dal G.E., nonché l'infondatezza nel merito.
La (già ha poi chiesto pronunciarsi la sopravvenuta CP_1 Controparte_2 cessazione della materia del contendere per effetto della estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 105/2001 R. G. E. del Tribunale di Messina. CP_12 [...]
Controparte_8 Controparte_13 Parte_2 Pt_3
, e , sebbene regolarmente
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_11 evocati in giudizio, non si sono costituiti sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
2 In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza n. 2168/2022 con la quale il Giudice, preso atto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 105/2001, giusta provvedimento del 23.4.2021, in esito alla approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, dichiarava cessata la materia del contendere ed esaminati nel merito i motivi di opposizione ai fini delle determinazioni sulle spese di giudizio, li rigettava integralmente, condannando il al pagamento delle Pt_1 spese di lite nei confronti sia del creditore procedente che dei creditori intervenuti.
§
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2023, proponeva appello Parte_6 avverso la predetta sentenza, censurandola per “Violazione del principio della domanda ex art. 99 cpc e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.; violazione diritto di difesa e principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost.; erronea e/o contraddittoria motivazione”.
Adduceva l'appellante che avrebbe errato il Giudice di prime cure a dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto in nella qualità di debitore esecutato, aveva interesse “a Pt_1 contestare mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, perché sono state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio che si è avverato con l'impossibilità di proporre istanza ex art. 495 c.p.c..”. Chiedeva, quindi, anche per le ulteriori censure contenute nell'atto di appello, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in questo grado di giudizio la nuova denominazione assunta dalla CP_1
, la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposto Controparte_2 gravame, con vittoria di spese e compensi, come da conclusioni sopra riportate.
Nessuno si costituiva per le altre parti.
Con ordinanza emessa in data 07.07.2023, la Corte di Appello dichiarava la contumacia di;
Controparte_14 CP_12 [...]
e la , mentre rilevata la Controparte_8 Controparte_13 mancata prova della notifica agli appellati C.F. ; Parte_2 C.F._2 Pt_3
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
C.F. , tutti eredi di , nonché nei Parte_5 C.F._5 Persona_1 confronti di CF. , disponeva che l'appellante Controparte_11 C.F._6 provvedesse a fornire prova della suddetta notifica o, in mancanza, provvedesse alla rinotifica entro il termine perentorio del 30.10.2023 e rinviava, quindi, alla data del 02.02.2024.
Con note di trattazione depositate in data 01.02.2024, l'appellante dichiarava di non essere in grado di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'appello nei confronti degli eredi e Pt_2
3 del Notaio poichè, quanto ai primi la copia della cartolina di ricevimento (mancata CP_11 consegna per indirizzo sconosciuto che si produce) è giunta dopo che il termine già concesso per la rinotifica era spirato;
quanto al secondo, perchè il Notaio è stato posto in quiescenza dal 2022 e la casella di posta certificata è risultata non funzionante. Chiedeva, Email_1 quindi, nuovo termine, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per la notifica. In subordine, dichiarava di rinunciare alle domande nei confronti degli eredi , come sopra identificati, e del Notaio Pt_2 ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. CP_11
Con ordinanza emessa in esito all'udienza (svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.) del 02.02.2024, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza (cartolare) del 09.12.2024.
In esito a tale udienza “cartolare” (09.12.2024) la causa, sulle conclusioni scritte precisate dalle parti, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 618 c.p.c.
La disposizione di cui al citato secondo comma dell'art 618 c.p.c. (rubricato “Provvedimenti del giudice dell'esecuzione”) sancisce che il giudice dell'esecuzione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.c. “dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Il terzo comma della stessa disposizione (art. 618 c.p.c.) poi, prevede testualmente che “sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”.
A sua volta, è bene precisare, l'art. 617 c.p.c., primo comma, dispone che “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”, mentre il secondo comma dello stesso articolo (art. 617 c.p.c.) dispone che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel caso in esame, secondo le chiare emergenze degli atti, compresa la motivazione della sentenza impugnata, quest'ultima risulta emessa all'esito di giudizio incardinato dal vente ad Pt_6 oggetto pacificamente opposizione agli atti esecutivi.
4 Ed infatti, avuto riguardo alla prospettazione di parte opponente ed alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, come sopra richiamate nella parte narrativa, è fuor di dubbio che essa dovesse e debba essere evidentemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi del richiamato art. 617 c.p.c..
Di seguito, la sentenza risulta emessa all'esito del “giudizio di merito” (di cui al citato art. 618, comma 2, c.p.c.), introdotto dal che veniva iscritto al n. 3801/2015 R.G. Tribunale Pt_6 di Messina.
Come è noto tale istituito costituisce un rimedio attinente alle modalità di svolgimento del processo esecutivo, in cui la contestazione attiene alla regolarità formale degli atti, dunque al quomodo dell'esecuzione; in particolare, con tale forma di opposizione si mira a far valere l'invalidità, l'inopportunità oltre che l'incongruenza degli atti esecutivi. Si tratta, dunque, di uno strumento di chiusura, utilizzabile ogni qualvolta l'ordinamento non prevede un diverso mezzo di reazione nell'ambito del processo esecutivo.
Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo” (ex pluris, Cass. civ., ord. n. 9868/2021); ne deriva, con riferimento alla fattispecie concreta, che l'opposizione proposta dal qualificata anche Pt_1 dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (come può evincersi dalla chiara lettura della sentenza gravata), era impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., ovvero art. 327 c.p.c., comma 1.
All'uopo si segnala l'orientamento reso dal Supremo consesso (Corte Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 5712 del 03/03/2020) secondo cui : “Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”.
Di talché, a prescindere dall'esito finale del giudizio di primo grado (dichiarazione di cessazione della materia del contendere), è di tutta evidenza che la sentenza medesima non poteva costituire oggetto di appello, per effetto della preclusione di cui all'art. 618, terzo comma, c.p.c.
Va quindi emessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da con Parte_1 assorbimento di tutti gli altri motivi ed eccezioni, ivi compresa la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F.: ), tutti quali C.F._4 Parte_5 C.F._5
5 eredi di nonché del Notaio atteso che la Persona_1 Controparte_11 concessione di un ulteriore termine per la notifica dell'atto di appello si sarebbe tradotto in un inutile dispendio di attività e di tempo, a dispetto del diritto alla ragionevole durata del processo, considerato che la regolarizzazione di tali notifiche non avrebbe comunque scongiurato il superiore esito processuale.
Sul punto, va, invero, fatta applicazione del principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c. "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (Cfr. Sez. 6-3, Ord. n. 16141 del 17.06.2019; Sez. 1, Ord. n. 6924/2020).
§
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unica parte appellata costituita in questa fase di giudizio, delle spese processuali, quantificandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al “peso economico” della controversia, come dichiarato peraltro dall'appellante nell'atto introduttivo di questa fase.
Al riguardo, va rammentato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al peso economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile" (Cass. Civ., Sent. n. 35878/2022; Civ. Civ., Sent. 38730/2021; 1360/2014).
6 Prendendo, perciò, a riferimento il relativo scaglione di cui alla tabella applicabile (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della decisione in rito, nonché della modestissima entità delle questioni trattate, l'onorario si determina in complessivi € 2.445,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, €. 461,00 per la fase di trattazione/istruttoria -ridotta del 50%, attesa la minima incidenza in questo grado di appello della relativa fase- ed €. 956,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Nulla sulle spese per le parti appellate non costituite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti Parte_1 di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 135/2023 RGAC, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti degli appellati indicati in epigrafe, previa la già dichiarata contumacia di
[...]
; Controparte_14 CP_12 Controparte_15
la , così provvede:
[...] Controparte_13
1) dichiara inammissibile l'appello proposto;
2) condanna alla rifusione, in favore della parte appellata costituita, Parte_1 come sopra rappresentata, delle spese del giudizio di secondo grado, CP_1 che liquida in complessivi € 2.445,00 (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese per le parti non costituite;
4) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2023 R.G. posta in decisione in esito all'udienza (cartolare) dell'11.12.2024; vertente tra
nato a [...] il [...], CF. residente in [...] C.F._1
La G. Farina 17, Messina rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Bosurgi, presso il cui studio in Messina, Via dei Verdi 85, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, depositata in data 20.11.2024, unitamente all'atto di costituzione con nuovo procuratore;
APPELLANTE contro (già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore ( , elettivamente domiciliata in Messina, Via di Mille n. 243, presso lo CP_3 studio dell'avv. Giovanni Arena, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di comparsa di risposta in appello;
APPELLATA nonché:
(P.IVA ) in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. quale mandataria di e Controparte_5 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_7 in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore;
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_9
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
1 ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), tutti quali eredi di
[...] C.F._5 Persona_1
CP_10
e nei confronti di (C.F.: ), nella qualità di Controparte_11 C.F._6 professionista delegato alla vendita;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2168/22, emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata in data 15.12.2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per l'appellante: “A) Riformare la sentenza del Tribunale di Messina n. 2168/2022 del 15.12.2022, e per l'effetto disporre l'annullamento dell'ordinanza del 29.10- 04.11/2014, resa all'esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c. e, conseguentemente disporre l'annullamento delle operazioni di vendita del 25.04.2014 a causa dei gravi vizi formali e sostanziali di cui all'art. 569 e 572 c.p.c., revocare il decreto di trasferimento della proprietà emesso il 24.04.2015 trascritto il 22.05.2015 ai n.11826 e n.8800 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina;
B) Ritenere e dichiarare provati i fatti di causa e, per l'effetto, condannare il creditore procedente alla restituzione del bene illegittimamente sottoposto al pignoramento, in subordinare condannare i soggetti convenuti al pagamento del risarcimento del danno pari al valore del bene immobile oggetto del pignoramento e del decreto di trasferimento”; per l'appellato: “a) in via preliminare, disattendere l'istanza di inibitoria, non essendo stai allegati – né documentati – i requisiti del fumus e del periculum;
b) dichiarare la inammissibilità e la infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
c) Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, a proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. chiedendo dichiararsi Parte_1 la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza resa all'esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c., promosso dallo stesso, in seno alla procedura esecutiva n. 105/2001 R.G.E del Tribunale di Messina in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di vendita dei beni staggiti deducendo che tale omissione ha precluso allo stesso di richiedere la conversione del pignoramento, inficiando la regolarità delle intere operazioni poste in essere dal professionista delegato e travolgendo tutti gli atti consequenziali.
La quale mandataria di , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
la costituendosi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità CP_6 CP_1 dell'opposizione poiché fondata su doglienze già esaminate dal G.E., nonché l'infondatezza nel merito.
La (già ha poi chiesto pronunciarsi la sopravvenuta CP_1 Controparte_2 cessazione della materia del contendere per effetto della estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 105/2001 R. G. E. del Tribunale di Messina. CP_12 [...]
Controparte_8 Controparte_13 Parte_2 Pt_3
, e , sebbene regolarmente
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_11 evocati in giudizio, non si sono costituiti sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
2 In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza n. 2168/2022 con la quale il Giudice, preso atto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 105/2001, giusta provvedimento del 23.4.2021, in esito alla approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, dichiarava cessata la materia del contendere ed esaminati nel merito i motivi di opposizione ai fini delle determinazioni sulle spese di giudizio, li rigettava integralmente, condannando il al pagamento delle Pt_1 spese di lite nei confronti sia del creditore procedente che dei creditori intervenuti.
§
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2023, proponeva appello Parte_6 avverso la predetta sentenza, censurandola per “Violazione del principio della domanda ex art. 99 cpc e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.; violazione diritto di difesa e principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost.; erronea e/o contraddittoria motivazione”.
Adduceva l'appellante che avrebbe errato il Giudice di prime cure a dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto in nella qualità di debitore esecutato, aveva interesse “a Pt_1 contestare mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, perché sono state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio che si è avverato con l'impossibilità di proporre istanza ex art. 495 c.p.c..”. Chiedeva, quindi, anche per le ulteriori censure contenute nell'atto di appello, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in questo grado di giudizio la nuova denominazione assunta dalla CP_1
, la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposto Controparte_2 gravame, con vittoria di spese e compensi, come da conclusioni sopra riportate.
Nessuno si costituiva per le altre parti.
Con ordinanza emessa in data 07.07.2023, la Corte di Appello dichiarava la contumacia di;
Controparte_14 CP_12 [...]
e la , mentre rilevata la Controparte_8 Controparte_13 mancata prova della notifica agli appellati C.F. ; Parte_2 C.F._2 Pt_3
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
C.F. , tutti eredi di , nonché nei Parte_5 C.F._5 Persona_1 confronti di CF. , disponeva che l'appellante Controparte_11 C.F._6 provvedesse a fornire prova della suddetta notifica o, in mancanza, provvedesse alla rinotifica entro il termine perentorio del 30.10.2023 e rinviava, quindi, alla data del 02.02.2024.
Con note di trattazione depositate in data 01.02.2024, l'appellante dichiarava di non essere in grado di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'appello nei confronti degli eredi e Pt_2
3 del Notaio poichè, quanto ai primi la copia della cartolina di ricevimento (mancata CP_11 consegna per indirizzo sconosciuto che si produce) è giunta dopo che il termine già concesso per la rinotifica era spirato;
quanto al secondo, perchè il Notaio è stato posto in quiescenza dal 2022 e la casella di posta certificata è risultata non funzionante. Chiedeva, Email_1 quindi, nuovo termine, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per la notifica. In subordine, dichiarava di rinunciare alle domande nei confronti degli eredi , come sopra identificati, e del Notaio Pt_2 ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. CP_11
Con ordinanza emessa in esito all'udienza (svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.) del 02.02.2024, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza (cartolare) del 09.12.2024.
In esito a tale udienza “cartolare” (09.12.2024) la causa, sulle conclusioni scritte precisate dalle parti, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 618 c.p.c.
La disposizione di cui al citato secondo comma dell'art 618 c.p.c. (rubricato “Provvedimenti del giudice dell'esecuzione”) sancisce che il giudice dell'esecuzione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.c. “dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Il terzo comma della stessa disposizione (art. 618 c.p.c.) poi, prevede testualmente che “sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”.
A sua volta, è bene precisare, l'art. 617 c.p.c., primo comma, dispone che “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”, mentre il secondo comma dello stesso articolo (art. 617 c.p.c.) dispone che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel caso in esame, secondo le chiare emergenze degli atti, compresa la motivazione della sentenza impugnata, quest'ultima risulta emessa all'esito di giudizio incardinato dal vente ad Pt_6 oggetto pacificamente opposizione agli atti esecutivi.
4 Ed infatti, avuto riguardo alla prospettazione di parte opponente ed alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, come sopra richiamate nella parte narrativa, è fuor di dubbio che essa dovesse e debba essere evidentemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi del richiamato art. 617 c.p.c..
Di seguito, la sentenza risulta emessa all'esito del “giudizio di merito” (di cui al citato art. 618, comma 2, c.p.c.), introdotto dal che veniva iscritto al n. 3801/2015 R.G. Tribunale Pt_6 di Messina.
Come è noto tale istituito costituisce un rimedio attinente alle modalità di svolgimento del processo esecutivo, in cui la contestazione attiene alla regolarità formale degli atti, dunque al quomodo dell'esecuzione; in particolare, con tale forma di opposizione si mira a far valere l'invalidità, l'inopportunità oltre che l'incongruenza degli atti esecutivi. Si tratta, dunque, di uno strumento di chiusura, utilizzabile ogni qualvolta l'ordinamento non prevede un diverso mezzo di reazione nell'ambito del processo esecutivo.
Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo” (ex pluris, Cass. civ., ord. n. 9868/2021); ne deriva, con riferimento alla fattispecie concreta, che l'opposizione proposta dal qualificata anche Pt_1 dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (come può evincersi dalla chiara lettura della sentenza gravata), era impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., ovvero art. 327 c.p.c., comma 1.
All'uopo si segnala l'orientamento reso dal Supremo consesso (Corte Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 5712 del 03/03/2020) secondo cui : “Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”.
Di talché, a prescindere dall'esito finale del giudizio di primo grado (dichiarazione di cessazione della materia del contendere), è di tutta evidenza che la sentenza medesima non poteva costituire oggetto di appello, per effetto della preclusione di cui all'art. 618, terzo comma, c.p.c.
Va quindi emessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da con Parte_1 assorbimento di tutti gli altri motivi ed eccezioni, ivi compresa la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F.: ), tutti quali C.F._4 Parte_5 C.F._5
5 eredi di nonché del Notaio atteso che la Persona_1 Controparte_11 concessione di un ulteriore termine per la notifica dell'atto di appello si sarebbe tradotto in un inutile dispendio di attività e di tempo, a dispetto del diritto alla ragionevole durata del processo, considerato che la regolarizzazione di tali notifiche non avrebbe comunque scongiurato il superiore esito processuale.
Sul punto, va, invero, fatta applicazione del principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c. "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (Cfr. Sez. 6-3, Ord. n. 16141 del 17.06.2019; Sez. 1, Ord. n. 6924/2020).
§
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unica parte appellata costituita in questa fase di giudizio, delle spese processuali, quantificandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al “peso economico” della controversia, come dichiarato peraltro dall'appellante nell'atto introduttivo di questa fase.
Al riguardo, va rammentato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al peso economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile" (Cass. Civ., Sent. n. 35878/2022; Civ. Civ., Sent. 38730/2021; 1360/2014).
6 Prendendo, perciò, a riferimento il relativo scaglione di cui alla tabella applicabile (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della decisione in rito, nonché della modestissima entità delle questioni trattate, l'onorario si determina in complessivi € 2.445,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, €. 461,00 per la fase di trattazione/istruttoria -ridotta del 50%, attesa la minima incidenza in questo grado di appello della relativa fase- ed €. 956,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Nulla sulle spese per le parti appellate non costituite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante, “… dà atto … della sussistenza dei presupposti Parte_1 di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 135/2023 RGAC, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti degli appellati indicati in epigrafe, previa la già dichiarata contumacia di
[...]
; Controparte_14 CP_12 Controparte_15
la , così provvede:
[...] Controparte_13
1) dichiara inammissibile l'appello proposto;
2) condanna alla rifusione, in favore della parte appellata costituita, Parte_1 come sopra rappresentata, delle spese del giudizio di secondo grado, CP_1 che liquida in complessivi € 2.445,00 (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese per le parti non costituite;
4) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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