Sentenza 28 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
- 04525/0 1 REPUBBLICA ITA: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto H SEZIONE SECONDA CIVILE сосиректе выбораме spro proforious le Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6381/99Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Cron. 9732 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1561 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.16/11/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BO MO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato Richiesta cop a studio dal Sig. _ COLE.24.ORG D'ALESSIO ANTONIO, che lo difende, giusta delega in per diritti.. 6000 28 MAR atti;
- ricorrente
contro
LE HE ZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DI GIACOMO, difeso dall'avvocato COLIZZI SAURO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1870 avverso la sentenza n. 205/98 del Tribunale di -1- FIRENZE, depositata il 05/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito 1'Avvocato Antonio D'ALESSIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1993 ZE AG, nella qualità di coniuge superstite erede del defunto avv. Carlo CI, convenne in giudi- zio, dinanzi al pretore di Firenze, l'avv. SI BO, del Foro di Siena, perché fosse condannato al pagamento della somma di £.1.896.590, oltre agli interessi ed alla svalutazione monetaria, quale compenso di prestazioni professionali, compiu- tamente indicate nella "parcella" del 29 luglio 1992, espletate dal coniuge per inca- rico del convenuto nel procedimento giudiziario fra UC RI e “la Nazione". Il convenuto, costituitosi nel giudizio, eccepì il difetto della propria legit- timazione passiva che avrebbe dovuto invece essere attribuita alla AB quale "cliente" del dante causa dell'attrice. All'esito dell'istruttoria, espletata con acquisizioni documentali, il pretore adito, con sentenza del 19 marzo 1997, accolta per quanto di ragione la domanda della AG condannò l'avv. BO al pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi con decorrenza dal 29 luglio 1992, data della messa in mora del debitore: ciò per aver quel giudice ritenuto il rapporto negoziale di collaborazione professio- nale fra l'avv. CI ed il convenuto avv. BO, estraneo a quello di clientela fra costui e la AB. Con sentenza del 5 febbraio 1998 il tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto dal BO cui aveva resistito la AG. In particolare ha osservato il giudice dell'impugnazione che nella specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non poteva desumersi il prospet tato rapporto obbligatorio ex art. 2229 c.c. fra il defunto avv. CI e la AB dal 3 testo della procura “ad litem” ex art.83 c.p.c. da questa conferita al professionista pur suo domiciliatario nel procedimento nei confronti “La Nazione” poiché detta procura al di là della “formula consueta", negozio processuale destinato ad esaurire i suoi effetti nell'ambito del processo, doveva ritenersi autonomo ed "astratto" fra il soggetto difeso ed il prestatore d'opera professionale. Infatti, consistendo la pro- cura “ad litem" in un negozio di conferimento dello “ius postulandi", senza interfe- rire tra il diverso rapporto, di diritto sostanziale, fra committente e prestatore dell'opera professionale, nella specie riconducibile a quello di “patrocinio” che tro- va la sua fonte nel negozio sostanziale di contratto d'opera intellettuale. Questo fra cliente e patrono rendeva ipotizzabile la richiesta di collabora- zione da parte di costui di altri professionisti pur muniti di procura “ ad litem” con- ferita dal cliente del patrono senza che ciò comportasse l'insorgenza di un rapporto negoziale professionale fra costoro ed il cliente. مربع Nella specie erano rinvenibili numerosi elementi di prova della esistenza del solo rapporto negoziale sostanziale fra i due professionisti distinto da quello analogo fra l'avv BO e la AB cui era estraneo l'avv. CI: quali le analitiche istruzioni impartite per iscritto dal BO a costui anche in relazione alla successiva riassunzione del giudizio, l'invio a quest'ultimo di una assegno “personale” a co- pertura della "prime spese", la "ricevuta” sottoscritto da quest'ultimo, le richieste di rimborso spese e pagamento di competenze fatte da costui al BO e la succes- siva nota del CI diretta al BO volersi “sottrarre a futuri incarichi" con esplicito riferimento alla AB come cliente del BO medesimo, le numerose istanze di rimborso rivolte dal CI al BO ed i pagamenti fatti da costui al CI: elementi questi che nel loro complesso indicavano nel BO il richiedente della prestazione professionale del CI il quale aveva assunto una posizione subalterna nei confron- ti del BO che aveva, nell'attività difensiva della AB, una posizione dominante anche in ragione del tenere esclusivi rapporti con la detta cliente e che non poteva- no essere smentiti dall'appellante con la menzione del documento n° 7 concernente l'istanza del CI al BO di un compenso a carico della cliente, di quello n° 8 con- cernente il sollecito rivolto al BO di un' informativa verso la AB ad integrare le spese con l'intendimento di non prestare oltre l'opera legale” né con la missiva del 3 novembre 1986,documento n° 9, diretta al BO con la quale il CI chiese l'indirizzo della AB allo scopo di inviarle un "preliminare di notula”. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di un articolato mo- tivo di doglianza poi illustrato da una memoria, l'avv. BO;
resiste con controri- corso la AG che fra l'altro ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Preliminare alla disamina della correttezza delle censure esposte nel ricorso è la verifica della sua ammissibilità che la resistente nega sotto il profilo della illegi- ad litem" posta abilità della sottoscrizione del conferente la procura speciale margine dell'atto di impugnativa e che, pertanto, non consente la giuridica certezza dell'essere l'autore del ricorso, l'avv. Antonio D'Alessio, munito della necessaria procura speciale “ad litem" conferitagli da SI BO, parte del rapporto giuri- dico sostanziale dedotto nel giudizio di merito e legittimato all' impugnazione. La questione va risolta, conformemente alla richiesta del P.G., nel senso dell'ammissibilità del ricorso. 5 L'impossibilità di identificare, per la vaghezza del segno grafico della sot- toscrizione della procura “ad litem", il nome del soggetto che questa abbia conferi- to al difensore, non è di per sè causa impeditiva del controllo sulla legittimità dell'esercizio dello “ius postulandi" da parte del "legale" in quella indicato. Ciò perché l'esistenza dell'autenticazione, al termine della procura mede- sima, della sottoscrizione non riconoscibile del soggetto conferente, che come nella specie non sia un persona giuridica, fornisce la giuridica certezza della sua identità fisica ( in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte, in motivazione, n° 5119/99). Il che è consentito nella specie rilevare poiché l'autenticazione fatta dall'avv. Antonio D'Alessio della sottoscrizione, apparentemente non riferibile a SI BO, parte sostanziale del rapporto giuridico controverso nel giudizio di merito, consente la giuridica certezza sull'identità fisica del conferente la procura speciale "ad litem" con il BO medesimo. Con l'unico complesso motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. il ricorrente denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt 2229 c.c., 83 e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della. controversia. Il giudice dell'appello - sostiene l'avv BO- si è sottratto ad una attenta disamina del rapporto negoziale fra parte e suo difensore considerando che questo non potesse desumersi del tenore letterale della procura “ad litem" conferita dalla prima al secondo ai sensi dell'art. 83 c.p.c. 6 Non ha considerato quel giudice che se per un verso la procura “ad litem" ha rilevanza processuale, per altro verso dal suo testo possono individuarsi aspetti del rapporto negoziale fra parte e difensore riconducibili al contratto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2229 c.c.( c.d. contratto di patrocinio). Conseguente a questa omessa considerazione è la pretermessa disamina della “procura ad litem" conferita a margine dell'atto di citazione dalla AB all'avv CI del seguente te- nore letterale: “delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in quelli eventuali di esecuzione, opposizione ed appello il dott. proc SI BO unitamente e disgiuntamente al dott proc Roberta Betelli ed al dott. proc Carlo CI;
eleggo domicilio presso e nello studio di quest'ultimo in Firenze, via dei Corsi n°81; concedo ai suddetti procuratori ogni più ampia facoltà di legge come quella di farsi sostituire, transigere e conciliare, proporre domande nuove e ricon- venzionali chiamando terzi in causa, dare esecuzione all'emananda sentenza;
ri- scuotere somma di danaro rilasciando quietanza;
trattenere sulle somme riscosse ed incassate quanto dovuto" Il conferimento della procura a più difensori congiuntamente e disgiunta- mente, escludente la volontà della conferente di limitare il potere dei nominati esi- gendone l'esercizio dell'attività in forma congiunta, esclude in radice l'ipotesi, e- sposta dal tribunale di un diverso accordo tra assistito e procuratore e dell'obbligo dello odierno ricorrente di provvedere autonomamente e direttamente a soddisfare le richieste economiche dell'avv. CI Il giudice del merito ha valorizzato elementi del tutto inconferenti ed ha così pretemesso l'evidente difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente. 7 In particolare, il tribunale nel ritenere un rapporto di collaborazione fra professionisti non aveva valorizzato il richiamo di detta procura “ad litem" fatta nell'atto di riassunzione senza alcuna previsione di modifica del suo conferimento ed aveva privilegiato la corrispondenza fra l'odierno ricorrente ed il CI nonché le analitiche istruzioni sulla condotta della lite, senza considerare la rispondenza ad una prassi nel collegamento fra professionisti appartenenti a Fori diversi e per di più le numerose richieste di integrazioni del fondo spese da parte della AB così riconosciuta come sua cliente. Queste censure non possono essere accolte. Rammenta la Corte che al potere istituzionale, conferito dall'art. 116 c.p.c. al giudice del merito, appartiene l'individuazione delle fonti del proprio convinci- mento a mezzo della valutazione delle risultanze processuali, nel senso del control- lo della loro attendibilità e concludenza nonché della scelta, fra i vari esiti probato- ri, di quelli ritenuti idonei a fornire la certezza dei fatti controversi: il tutto con l'unico limite di rendere compiuta ragione dell'operato. In proposito, quel giudice non è tenuto ad esporre un'analitica disamina di tutte le risultanze probatorie né a confutare le singole argomentazioni prospettate dalle parti. E' sufficiente, perché la pronunzia si sottragga a censure proponibili in se- de di legittimità, che detto giudice, dopo averli complessivamente valutati, indichi in modo intelligibile, anche per l'assenza di dissidi logici interni alle proposizioni argomentative, gli elementi probatori eletti, sui quali intende fondare il proprio convincimento: così che risultano implicitamente disattesi gli esiti istruttori e le ar- 8 gomentazioni delle parti che siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata. Ne consegue che le critiche all'esercizio di questo potere istituzionale pro- prio del giudice del merito, elettivo e di apprezzamento delle acquisizioni proces- suali, si risolvono nell'implicita attesa di loro diverse, ed in senso favorevole, valu- tazioni e scelte, preclusa nel giudizio di legittimità per l'esorbitanza dai compiti isti- tuzionali assegnati a questa Corte (artt.65 dell'ordinamento giudiziario, 111 della Costituzione e 360 c.p.c.). Il che, poi, non è certamente consentito con i tramiti delle denunzie dei vi- zi indicati ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Queste, infatti, nei loro limiti obiettivi e nelle finalità loro proprie, sono ri- spettivamente e solamente dirette a provocare il controllo di legalità della sentenza impugnata sotto i diversi profili dell'esatto intendimento e della corretta applica- zione della norma regolatrice del rapporto sostanziale controverso nonché del mo- do in cui il giudice del merito abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del pro- prio convincimento così da consentire di ripercorre l'”iter” logico seguito (in pro- posito vedansi le pronunzie di questa corte nn. 3750/69, 1143/82, 6868/94, 1044/ 94 e 10896/98). Nella specie, con la formale denunzia di vizi di legittimità riferibili ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., le censure, in cui si articola il complesso motivo di ricorso, sono sostanzialmente, ma inammissiblmente, dirette a provocare scelte e valutazio- ni degli esiti probatori diverse da quelle operate dalla corte territoriale 9 nell'esercizio del suo potere istituzionale del quale, per quel che in questa sede ri- leva, ha reso compiuta ragione. Il giudice del merito, dopo aver esaminato la produzione documentale del- le parti ed in particolare la procura “ad litem" conferita dalla AB all'avv. CI, anche suo domiciliatario in Firenze ( sede del giudice dinnanzi al quale si era in- staurato il procedimento civile cui si riferiva la procura medesima), ha ritenuto che questa, avuto anche riguardo alla sua formula ( consueta), quale negozio squisita- mente processuale, di conferimento delll”ius postulandi", non fornisse certezza dell'eccepito rapporto negoziale - sostanziale - di prestazione di opera intellettuale (art. 2229 c.c.) fra la AB e l'avv. CI. Escludevano certamente questo rapporto ed inducevano a quello analogo, prospettato dalla AG ( erede del CI), fra l'odierno ricorrente, l'avv. BO ed il CI medesimo, distinto da quello analogo fra il primo e la AB, i numerosi documenti, fra i quali la “corrispondenza fra i due legali”, dai quali era incotesta- bilmente emerso che il BO impartiva analitiche disposizioni sulla “conduzione” del processo, aveva con assegni “personali” provveduto alla costituzione del "fondo spese" e che il CI, addirittura ignaro dell'indirizzo" della AB, sollecitò più volte il BO perché quella provvedesse ad incrementare il “fondo” insufficiente. Questi elementi probatori, compiutamente ed adeguatamente esposti, han- no indotto il giudice del merito a ritenere certa l'esistenza del rapporto di presta- zione professionale fra i due “legali" distinto da quello fra il BO e la AB cui il CI era estraneo e, pertanto, a disattendere gli elementi probatori e le prospetta- 10 zioni logicamente incompatibili con quelli scelti ed apprezzati nella loro conclu- denza e rilevanza. Queste considerazioni inducono al rigetto del ricorso ed alla conseguente pronunzia di condanna del ricorrente a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £130000, oltre £.
1.000.000 per onorari. Roma, il 16 novembre 2000. Il Presidente (dr Franco Pontorieri Il Consigliere estensore (dr Entico Spagna Musso) 60000 IL CANCELLIERE C1 310000 Valeria Neri 2 A M RO TRATE SET.com SET. 2001 EN DELLE 28 MAR. 2001 0 rie4 10.00 homse e IO S • Registrato in da IL CAVALLIER UFFIC 9. 3 4 ila versate iecim Servizi .38910 ntod udiziari rea (Dott.ssa Maria Grazia D Il Dirigente A al n trece HING #Responsabile Servizic (ke p. AC (Dr. M. B 11