Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5415 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in PIAZZA RISORGIMENTO 13 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.MICHELE TRUPPI e PAPA OV ( ) Indirizzo Telematico;
che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI APPELLO, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. ANGELONE STEFANIA, CP_1
( ) Piazza Leonida Bissolati 8
[...] C.F._2
82100 BENEVENTO;
ed elettivamente domiciliato\a in PIAZZA BISSOLATO 8 82100 BENEVENTO
Resistente
, in persona dell' e Controparte_2 Controparte_3 legale rapp.te p.t.
in persona Controparte_4 del VE e legale rapp.te p.t., CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/12/2024 Parte_2
1
[...]
[...]
CP_5 Controparte_4
esponendo di aver lavorato in regime di subordinazione e senza
[...] soluzione di continuità, dal 19.06.2006 al 03.06.2024 quale
“Notaio/Attuario e Addetto alla Cancelleria”, alle dipendenze della presso il Tribunale Ecclesiastico Controparte_6
Regionale di Benevento, dall'inizio del rapporto sino al 29.12.2021, e successivamente alle dipendenze del
[...]
e di Appello sino alla risoluzione del Controparte_7 rapporto per licenziamento, inquadrato nel III Livello del CCNL per i Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento Clero;
che, con racc.ta a.r. del 03.06.2024 il Tribunale Ecclesiastico di Benevento e di Appello risolveva il rapporto di lavoro con l'esponente, per giustificato motivo oggettivo, individuando detto motivo nel “un drastico calo del contenzioso di appello” e “dimezzamento del finanziamento da parte della conferenza Episcopale Italiana,”; che impugnava il licenziamento chiedendo l'eposizione dei motivi e, con racc. a.r. del 19.07.2024 il Vicario Generale del Tribunale, riscontrava l'impugnativa riportandosi tout court alle problematiche di carattere economico e organizzative di cui alle lettera di recesso;
che con decreto CEI 443/2018 del 7.6.2018, aveva disposto che, in sede di costituzione del “Tribunale diocesano o in-terdiocesano, recedendo da altro Tribunale interdiocesano, dovranno garantire nel proprio organico la ricollocazione del personale”; che, in realtà, le l'erogazione delle somme attribuite alla diocesi di Benevento dalla Conferenza Episcopale Italiana (ex art. 47 L. 222/1985) destinate al culto pastorale (che include le spese di mantenimento per i Tribunali Ecclesiastici) era rimasta negli ultimi anni pressochè invariata e che la C.E.I. e che sia la diocesi di Benevento che quella di non CP_4 avevano attribuito alcuna risorsa al Tribunale Interdiocesano, pur in presenza di fondi da destinarsi allo stesso;
che al momento del licenziamento, presso il Tribunale Interdiocesano di Benevento e di Appello ricoprivano le funzioni di Notaio, solo i dipendenti Pt_3
e ; che, nel periodo febbraio-marzo
[...] Parte_1
2024, il Tribunale assumeva un'unità lavorativa con mansioni di addetta alle pulizie e il 9.12.2024 l' di Controparte_3
Benevento nominava/assumeva un nuovo Giudice nel Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Beneventano e di Appello, nella persona di don che non era stata valutata la Controparte_8 possibilità di ricollocazione del ricorrente;
che il licenziamento era nullo\inesistente in quanto la lettera di licenziamento era sottoscritta
2 unicamente dal VE di Benevento non di concerto con il VE di;
che in realtà, il lcienziamento era dettato da motivi Controparte_4 ritorsivi ovvero conseguente alle rivendicazioni avenzate per il riconoscimento di diritti retributivi e perché, chiamato a rendere testimonianza nella controversia promossa dal collega Parte_4
, licenziato per giusta causa, invitato dal Presidente, ON.
[...]
, “a fare attenzione alla deposizione da Testimone_1 rendere”, si rifiutava affermando che avrebbe dichiarato la verità Concludeva chiedendo “1)- dichiarare inesistente, comunque nullo, l'impugnato licenziamento del ricorrente (comunicato con atto del 3.06.2024) e, per l'effetto, a tenore dell'art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/70, ordinare ai convenuti, in solido, od al solo convenuto Tribunale Ec-clesiastico di Benevento e di Appello, in CP_7 persona dei rispettivi l.r.p.t., la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti, nonché condannare gli stessi od il solo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento e di Appello, al risarcimento/pagamento, in favore del ricorrente, del danno (retributivo) subito e subendo, nella misura di una indennità cor-rispondente alla retribuzione globale di fatto maturata pari ad €. 2.431,62 (come da calcolo illustrato a pag.12), per ogni mensilità, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, più rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 cpc, da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. cpc, ed interessi nella misura legale, sulle somme rivalutate, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno delle singole (mensili) scadenze retributive al definitivo soddisfo, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in via subordinata: 2)- accertare e dichiarare insussistente il fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. e, per l'effetto, a tenore del comb. disp. commi 7, secondo periodo, e 4, art. 18 legge n. 300/1970, ordinare ai convenuti in solido od anche al solo convenuto Tribu-nale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento e di Appello, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti, nonché condannare gli stessi, al risarcimento/pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, commisurata alla retribuzione globale mensile (come al capo che precede indicata), nella misura di 12 mensilità, più rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
3 - in via ulteriormente subordinata: 3)- nell'eventualità di esclusione dell'ordine di reintegrazione, ma salvo gravame, in applicazione della disciplina di cui al comb. disp. comma 7, terzo e quarto perio-do, e comma 5, art. 18 St. Lav., condannare i convenuti in solido od il solo
[...]
, al pagamento, in favore del Controparte_9 ricorrente, di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 24 mensilità della retribuzione globale (come indicata al capo 1 che precede), tenuto conto degli evidenziati comportamento datoriali negativi, del complessivo numero dei dipenden-ti, o nella misura diversa, non inferiore a 12 mensilità onnicompresive, più rivaluta- zione monetaria e interessi legali sino al soddisfo;
- in ogni caso: 4)- condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in so-lido tra di loro, o con diversa regolamentazione / o diseguale graduazio-ne/distribuzione percentuale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professio-nale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, alla com-plessità delle stesse, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti anticipatari;
". Regolarmente costituito TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI APPELLO eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Esponeva che, a decorrere dal 01/01/2022, il ricorrente era passato alle dipendenze del TRIBUNALE ECCLESIASTICO;
che il TRIBUNALE aveva avuto un drastico calo del contenzioso ed infatti. alla data del 31/12/2014 risultavano pendenti 106 cause in Prima Istanza, 329 in Appello mentre nel 2024 41 cause in Prima Istanza, 13 in Appello;
che dal 2018 al 2024 si era dimezzato il carico con riferimento alla Prima Istanza – passandosi da 65 cause introdotte nel 2018 alle 36 incardinate nel 2024 – e ridotto del 75% il carico in Appello, passandosi dalle 30 cause introdotte nel 2018 alle 7 incardinate nel 2024; che la spesa maggiore era quella relativa ai dipendenti. In particolare, i 'Notai laici' che, nel 2023, assorbivano € 299.462,00 a fronte di fondi erogati dalla C.E.I. per €374.613,00 euro;
che il bilancio del 2023 si era chiuso con un passivo di € 30.096,00; che ai sensi dell'art.3 Decreto CEI giugno 2018, allegato n.6, i Tribunali Ecclesiastici erano finanziati dalla C.E.I., che erogava i contributi direttamente, o tramite le Regioni Ecclesiastiche, e tali finanziamenti
4 si erano ridotti negli anni come da rendiconti del prodotti Parte_5 in atti;
che in data 4 e 11 aprile del 2024, si tenevano due incontri presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana nei quali la C.E.I. evidenziava che non era sufficiente la riduzione dell'orario ma occorreva ridurre il personale in quanto il Tribunale Ecclesiastico di Benevento aveva un numero di dipendenti a tempo indeterminato sproporzionato rispetto al bacino di utenza e al numero delle cause;
che, pertanto, si procedeva alla riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per i dipendenti , Parte_6 Persona_1
e , al licenziamento dell'unico Giudice laico
[...] CP_10
a tempo pieno e indeterminato, il dott. giacché Persona_2 risultava più conveniente l'utilizzo dei Giudici occasionali e al licenziamento di due Notai /Attuari e addetti di cancelleria, il ricorrente e il collega – entrambi inquadrati nel 3° Parte_3 livello del CCNL di settore, conservando nel ruolo il dott.
[...]
, con maggiore anzianità di servizio perchè assunto il CP_10
09/09/2005, in possesso della laurea in giurisprudenza e con incarichi quale Notaio–Attuario presso il Tribunale Ecclesiastico di Benevento già a far data dal 19/11/1999 oltre che frequentatore del biennio di studio teologico per la licenza in diritto canonico;
che, quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, non era vera la circostanza relativa alla testimonianza nella causa , come evincibile dal fatto Parte_4 che il ricorso del veniva notificato in data 27/10/2023 Parte_4 allorquando ON. non era più il Presidente del Testimone_1
avendo cessato il suo incarico nell'aprile 2023; che la Parte_5 pianta organica dell'Istituto constava di 5 dipendenti e nessuna assunzione era stata fatta dopo il licenziamento in quanto la Parte_7 era stata assunta per sostituire l'addetta alle pulizie assente per malattia con contratto di lavoro a tempo determinato part–time del 19/04/2024, per 6 ore settimanali, successivamente prorogato mentre nominato giudice il 09/12/2024, non era un Controparte_11 dipendente a tempo indeterminato del bensì un giudice Parte_5 chierico con incarichi occasionali per i quali percepiva un mero rimborso spese;
che il era un soggetto autonomo il cui Parte_5 legale rappresentante era l'Arcivescovo di Benevento, S.E. ON.
, unico soggetto legittimato a sottoscrivere la lettera Persona_3 di licenziamento;
che il Tribunale aveva sempre occupato meno di 15 dipendenti. Regolarmente convenute in giudizio con notifica a mezzo R.A.R. perfezionatasi rispettivamente in data 17.01.025 e 22.01.2025,
e la Controparte_2 Controparte_4
non si costituivano.
[...]
5 Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La contoversia ha ad oggetto il licenziamento intimato con racc.ta a.r. del 03.06.2024, per giustificato motivo oggettivo, ovvero “un drastico calo del contenzioso di appello” e “dimezzamento del finanziamento da parte della conferenza Episcopale Italiana”.
Con riferimento a detto licenziamento parte ricorrente lamenta, innanzi tutto, un vizio formale ovvero la sottoscrizione della lettera di licenziamento unicamente ad opera del VE di Benevento non di concerto con il VE di . Controparte_4
Supporta detto argomento rilevando che la sottoscrizione è da intendersi apposta nella qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento, composto, come da Regolamento, dalle diocesi di Benevento e , e, Controparte_4 pertanto, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 5 abilitato ad assumere “le decisioni relative alla organizzazione del Tribunale sono adottate a maggioranza assoluta” ma “Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso dei due terzi dei Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato…”; che, pertanto, stante l'importanza della decisione di estromettere un lavoratore a tempo indeterminato, la decisione andava assunta di concerto con il VE di . Controparte_4
Sul punto il TRIBUNALE ECCLESIASTICO ha dedotto che, essendo ON. rappresentante legale dell'Ente, come Persona_3 certificato di attribuzione del codice fiscale, aveva la legittimazione per risolvere il rapporto di lavoro.
Siamo in presenza di un'organizzazione senza personalità giuridica, costituita con Decreto del 2 luglio 2021, dai Vescovi delle Diocesi di Benevento e con CP_4 Controparte_12 competenza sulle cause di nullità del matrimonio. Il Regolamento TEIBA dispone che i rapporti giuridici del Tribunale interdiocesano e la relativa responsabilità patrimoniale siano imputati direttamente e solidalmente alle Diocesi che lo hanno costituito o che vi hanno successivamente acceduto, a fare data dalla loro accessione e fino alla data del recesso (art.4) e che la gestione dei rapporti giuridici ed economici è affidata al VE Moderatore (art.5).
6 Il successivo art.6 § 5 prevede “Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso dei due terzi dei Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'accettazione o rinuncia a donazioni, eredità o legati, la costituzione di un ramo la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle Pt_8 indicate nel preventivo approvato, l'introduzione di giudizi avanti le autorità giudiziarie dello Stato, la sottoscrizione di locazioni ultranovennali, la sottoscrizione di contratti aventi valore superiore a € 10.000,00”. La norma, dunque, impone l'assunzione di decisioni con il consenso dei due terzi dei vescovi, in presenza di atti che comportino un aggravio di spesa certo o potenziale (introduzione di giudizi). Ciò nondimeno non è espressamente indicato tra gli atti per i quali è richiesto il concerto anche la risoluzione di un rapporto di lavoro, né tale estensione può farsi discendere dalla previsione relativa alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in quanto mentre in tale ipotesi ricorre certamente un impegno di spesa a tempo indeterminato di cui vanno resi partecipi anche gl altri Vescovi coinvolti, diversa è la fattispecie di risoluzione del rapporto che implica di per sé, una riduzione dei costi e che, in quanto tale, va incontro alle comuni esigenze di economicità, per le quali non appare necessario alcun preventivo concerto.
Venendo al giustificato motivo oggettivo, il TRIBUNALE ECCLESIASTICO ha documentato mediante produzione dei dati statistici delle sopravvenienze e pendenze dal 2018 all'attualità, un drastico calo sia delle prime che delle seconde, con un contenzioso al 2024 pari – per le cause di prima istanza - a 46 cause pendenti e 36 sopravvenute, per le cause di seconda istanza - 25 cause pendenti e 7 sopravvenute.
I dati statistici 2014 indicano pendenze al 31.12.2013, di prima istanza, pari a 111 con sopravvenienze pari a 50, di seconda istanza pendenze pari a 446, con sopravenienze pari a 320. Nel 2021, anno di costituzione del le nuove cause introdotte in prima istanza Parte_5 risultano in n.50, le pendenti in n.74 mentre le cause di seconda istanza sopravvenute 25, pendenti 80.
Appare, dunque, evidente che, sebbene una progressiva decrescita del contenzionso fosse già evidente nel 2021, negli anni successivi si è sicuramente aggravata (anno 2022, prima istanza pendenti 68, nuove
7 38, seconda istanza pendenti 86, nuove 13- anno 2023 prima istanza pendenti 49 nuove 41, seconda istanza pendenti 54 nuove 4).
ha, altresì, documentato mediante produzione dei Parte_5 rendiconti dal 2018 al 2023, la graduale ma significativa riduzione dei contributi versati dalla che si riducevano dai Controparte_6
€554.639 versati per il 2018, ad €563.707 per il 2019, €499370 per il 2020, €417.516 per il 2021, €470.044 per il 2022 ad €374,613 nel 2023 di cui €299.462 spesi per i Notai laici.
Effettivamente manca in atti proprio il rendiconto 2024, anno del licenziamento, ma, pur mancando tale produzione, appare fin troppo evidente dalla documentazione in atti, l'esubero di personale con mansioni di Notaio\attuario rispetto al contenzioso, anche a prescindere dall'entità dei finanziamenti erogati.
Ed, infatti, a fronte di tale esiguo numero di pendenze e sopravvenienze, con i contratti stipulati nel 2021, il neo costituito acquisiva, mediante cessione in data 29.12.2021, Parte_5
, e Parte_4 Persona_1 CP_10 Pt_3 con qualifica di Notaio\Attuario e addetto alla Cancelleria del
[...]
Tribunale, rispettivamente impiegati di 2°, 1° e 3° livello, oltre che con qualifica di cancelliere, impiegato di 1° livello. Parte_6
L'odierno ricorrente veniva ceduto con la qualifica di archivista come impiegato di 3° livello. Dalle buste paga prodotte in atti a decorrere dal gennaio 2022, risulta la qualifica di Notaio ADD. C..
Pertanto nel 2021 la cessione prevedeva la presenza di ben cinque unità, tutti assunti a tempo indeterminato con la qualifica di impiegati (di 1°, 2° e 3° livello) e la mansione di Notai\Attuari\ addetti alla cancelleria.
veniva successivamente licenziato con lettera di Parte_4 licenziamento del 05.01.2023 (licenziamento disciplinare). Mentre l'odierno ricorrente, unitamente a , veniva licenziato Parte_3 successivamente per giustificato motivo oggettivo.
Ne consegue che, per effetto di tali licenziamenti, rimanevano in servizio due soli Notai\Attuari e tanto sia per le cause di prima che di seconda istanza, numero che appare assolutamente congruo con riferimento alle cause pendenti nell'anualità 2024 e pari a 46 cause di prima istanza e 25 di seconda istanza.
8 Appare, dunque, evidente che risulta adeguatamente documentata l'effettività del giustificato motivo oggettivo, stante l'adeguatezza del numero di personale con la mansione di Notaio\Attuario, a fronte del complessivo numero di cause da trattare, di prima e seconda istanza.
Né appare utile indagare sull'esistenza del dedotto motivo ritorsivo. E' noto, infatti, che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, all'ordine pubblico e al buon costume) debba essere l'unico determinante e che di tanto il lavoratore debba fornire prova, anche presuntiva.
In merito, la Suprema Corte, da ultimo sentenza Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2022, n. 2414, ha ribadito come in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del “carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del 2016).
Dal suesposto orientamento giurisprudenziale consegue che la prima verifica utile al fine di dirimere la controversia, è quella relativa alla sussistenza del motivo posto a base del provvedimento espulsivo.
Quanto alla denunciata violazione dei criteri di scelta, è noto che in CP_1 Co ambito di licenziamento individuale, solo ad es. , sent. n. 7046 del 28/3/2011: "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio della impossibilità di "repechage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare
9 ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse" e in questo contesto possono in via analogica essere apprezzati i criteri posti dall'art. 5, l. 1991/n. 223, ricordiamo, carichi di famiglia, anzianità (rilevante, nei casi concreti, quella di servizio), esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in concorso tra loro, non senza escludere la possibile prevalenza anche di uno di essi (sul punto vedi anche Cass. N.7509\2012, Cass. n.14021\2016).
Ancora, la Suprema Corte, Cass. n.16571\2015, precisa, "riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nelle ipotesi di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale, il datore di lavoro deve certamente ispirare la sua condotta ai principi di correttezza e buona fede;
pertanto, pur non avendo l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, può fare ad essi ricorso, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale.
Certamente, dunque, i lavoratori non hanno il diritto all'adozione dei criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi, ciò nondimeno il datore di lavoro deve giustificare la scelta sulla base di criteri oggettivi e che rispondano ai principi di correttezza e buona fede.
Nella specie, il TRIBUNALE ECCLESIASTICO ha documentato di aver preferito mantenere in servizio (comunque CP_10 riducendo l'orario di serrvizio da 40 a 30 ore), perché avente una maggiore anzianità di servizio, in quanto assunto nel settembre 2005, e in quanto assunto nel novembre 1998, Persona_1 licenziando l'attuale ricorrente e , Notai /Attuari e Parte_3 addetti di cancelleria, assunti rispettivamente in data 19/06/2006 e 15/06/2006.
Il suddetto criterio di scelta, anche in assenza di specifica valutazione circa i carichi di famiglia, appare criterio sufficiente in quanto fondato su un criterio oggettivo e condivisibile, attteso il fatto, come da giurisprudenza soprariportata, che il datore di lavoro non è tenuto in ipotesi di licenziamento individuale, .ad applicare tutti i criteri di scelta previsti per il licenziamento collettivo, purchè offra adeguata prova di aver effettuato la scelta rispettando i criteri di buona fede e correttezza.
10 E la scelta di basare l'individuazione del soggetto da escludere dalla realtà lavorativa anche sul solo criterio dell'anzianità di servizio, appare rispondente sufficientemente a tali valori.
Sul punto parte ricorrente, da ultimo nelle note, deduce, quanto al
, che non avrebbe svolto la mansione di Notaio ma di Parte_4
Vice cancelliere e che solo saltuariamente avrebbe sostituito in tale ruolo proprio il quando in malattia. Pt_1
Effettivamente nel contratto del 2021, al viene Parte_4 atribuita la mansione di Vice Cancelliere ma, come risultante dalla cessione del 31.12.2021, la sua qualifica era quella di Notaio.
Del resto, come sopra esposto, anche il nel contratto di Pt_1 lavoro del 2021 risulta assunto come Archivista, pur svolgendo, come da buste paga, la mansione di Notaio.
Quanto al , è incontestato che svolgesse la funzione di CP_10
Notaio, né la sua adibizione al tribunale di seconda istanza appare preclusivo del suo utilizzo sul Tribunale di prima istanza, atteso il numero estremamente esiguo di cause di entrambi i Tribunali.
Venendo all'ulteriore motivo d'impugnazione relativo all'assunzione di personale in epoca successiva al licenziamento, ha Parte_5 documentato, producendo la lista anagrafica dei dipendenti al gennaio 2025, che in data 19.04.2024 veniva assunta . Persona_4
Trattasi di un contratto a termine e a tempo parziale, con scadenza al 31.05.2024 successivamente prorogata fino al 31.12.2024, in sostituzione di altro personale addetto alle pulizie.
Risultano, pertanto, infondati i motivi d'impugnazione sollevati da aprte ricorrente.
Ciò nondimeno e venendo all'obbligo di repechage, il TRIBUNALE ECCLESIASTICO non ha adeguatamente documentato di non avere altre posizioni che potevano essere occupate dal Pt_1
Difatti, com'è noto, non risulta assolto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni anche inferiori e a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di ricollocazione anche con demansionamento, al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali
11 richieste per l'espletamento di altre mansioni (così Cassazione civile sez. lav., 10/07/2024, n.18904).
Nella specie il TRIBUNALE ECCLESIASTICO, come premesso, non ha propria personalità giuridica ed è una emanazione della CP_4
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente (V. REGOLAMENTO) che il TRIBUNALE è espressione delle diocesi, utilizza somme erogate dalla SI (cedente il CP_6 personale acquistato con atto di cessione del 29.12.2021) e dalle diocesi e i suoi rapporti giuridici (ai sensi dell'art.4 del regolamento)
“sono imputati direttamente e solidalmente alle . CP_4
Appare, dunque, evidente che l'onere di repechage, andava documentato anche con riferimento al Tribunale Ecclesiastico Avellinese, nonché alle disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di ed all' . Controparte_15 Controparte_2
Tale onere non è stato assolto non avendo il TRIBUNALE offerto alcuna prova circa l'indisponibilità di altre posizioni, anche inferiori.
Ciò premesso venendo alle conseguenze di tale inadempimento, l'art.18 Legge del 20/05/1970 - N. 300 “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo (7) .
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita' della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
12 con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo (8) “.
Pertanto, ritenendo che la violazione dell'obbligo di repechage rientri nell'ipotesi innanzi riportata ovvero non ricorra il giustificato motivo, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della lunga durata del rapporto (iniziato nel 1996) e delle notevoli dimensioni dell'attività.
Per il principio della soccombenza TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI APPELLO dev'essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 elle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
[...]
Nulla per le spese di e la Controparte_2 [...]
non costituite Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI APPELLO, CP_2
e la
[...] Controparte_4
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI APPELLO al pagamento in favore di di Parte_1 un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) condanna TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI APPELLO al pagamento in favore di delle Pt_1 Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi €9.257 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. 3) Nulla per le spese di e la Controparte_2 [...]
Controparte_16 Benevento 10/06/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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