TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 386/2019 in materia risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale
T R A
nato a [...] il [...] cod. fisc: e residente a [...]Parte_1 C.F._1
nella via Cuneo n° 7, in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale rappresentante dell'omonima ditta agricola individuale, con p.iva , rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_1
SOTTOSANTI GIUSEPPA parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_1
, con sede in Gela alla via G. Marconi n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
PUNTARELLO GIOVANNI parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo tribunale ordinario al fine Parte_1
di sentire dichiarare responsabile il di tutti i danni derivanti al Controparte_1 proprio fondo nel corso dell'anno 2017.
l'attore assume che in data 16/05/2017 costituiva un'azienda agricola finalizzata alla coltivazioni di carciofi, e che a tale scopo, in data 16/06/2017 affittava un lotto di terreno in Agro c.da CP_1
Grotticelli; che dal 03/07/2017 ha intrapreso lavori di preparazione del terreno mediante aratura, impianto di irrigazione, concimazione e quant'altro necessario all'impianto delle coltivazioni ma che in data 19/07/2017, a causa dell'esplosione della condotta idrica sotterranea di proprietà del convenuto veniva per la gran parte distrutto l'impianto di irrigazione da servire per la CP_1
coltivazione di un carciofeto. L'allagamento avrebbe inoltre impedito l'accesso sul fondo per la messa a dimora delle piante di carciofo con un ritardo di circa 20 giorni per l'avvio del ciclo produttivo.
L'attore riferisce che in data 31.8.2017, ovvero quando le piantine erano già in fase di crescita, all'interno del fondo si verificava una nuova rottura della condotta idrica, che coinvolgeva la stessa area coinvolta in precedenza ed un'area ad essa limitrofa, spazzando via nuovamente per metà di estensione del lotto di terreno de quo, l'impianto di irrigazione precedentemente ripristinato, sradicando una buona parte di piantagione.
L'attore documenta che i fatti de quibus vennero regolarmente denunciati al convenuto e accertati in sede di sopralluogo da parte dei tecnici inviati dal . Controparte_1
In conseguenza di tale nuovo allagamento, che rese impraticabile l'accesso al fondo per una ventina di giorni, non si potè procedere al rifacimento dell'impianto di irrigazione e alla piantumazione d nuove piantine di carciofo in sostituzione di quelle danneggiate.
L'attore si duole che, in cosneguenza dei due allagamenti la produzione di carciofi subiva un ritardo medio di circa 45-50 e che pertanto la produzione, anziché iniziare verso metà di novembre, iniziava a fine dicembre (precisamente il 27/12/2017) a differenza di quanto accaduto invece per l'annata agricola 2018-2019 in cui la raccolta del prodotto veniva avviata già dal 15.11.2018 come da documentazione allegata.
L'attore ritiene che sia addebitabile al convenuto sia la responsabilità per cose in custodia CP_1
che quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed anche quella ex art. 1218 c.c.
In seno al conclusm dell'atto introduttivo avanza una richiesta risarcitoria, per danni patrimoniali e non patrimoniali non inferiore a €.52.000,00 o in quell'atra differente misura che verrà accertata a seguito del giudizio.
Si è costituito il convenuto eccependo in diritto l'incompetenza di questo giudice CP_1
monocratico a favore del tribunale regionale delle acque pubbliche per i lamentati difetti di progettazione della rete idrica consortile a cui l'attore addebita il danno. A tal fine il richiamo al
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e)
Nel merito viene contestata la sequenza temporale degli accadimenti oltre che i danni materiali lamentati ritenendo che risulta per tabulas (dallo stesso corredo fotografico prodotto dall'attore) che la rottura della conduttura idrica ha interessato una parte marginale del terreno, che l'impianto di irrigazione non era ancora completato all'epoca dell'allagamento e che quest'ultimo non si è verificato con l'intensità addotta dall'attore.
Viene altresì rimandato al mittente l'addebito di responsabilità in merito alla rottura della conduttura idrica atteso che l'attore, a causa del reiterato transito, anche sull'area di sedime demaniale, di mezzi agricoli pesanti. Oltre alla riconduzione eziologica dell'evento viene altresì contestato il quantum risarcitorio atteso che le richieste risarcitorie dell'attore, successive ad ognuno dei due lamentati allagamenti, erano di gran lunga inferiori rispetto alla quantificazione operata con l'introduzione del presente giudizio.
Il convenuto evidenzia inoltre che a seguito del sopralluogo effettuato sul fondo, eseguito nel contraddittorio tra i tecnici di entrambe le parti in causa, venne stimato un danno di poche migliaia di euri.
Si ritiene in definitiva, che il convenuto debba andare indenne dall'addebito di CP_1 responsabilità con riferimento ad ognuna delle fattispecie normative richiamate dall'attore in atto introduttivo del giudizio.
A seguito della comparizione delle parti all'udienza fissata, e nel corso della quale venivano reiterate le domande, eccezioni ed assunti difensivi, con ordinanza resa fuori udienza veniva preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia ed assegnati i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an cui è seguito il conferimento di apposito incarico peritale per la qualificazione e quantificazione del danno.
Espletato quest'ultimo incombente le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono stati prodotti gli scritti conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
In via preliminare
Sulla reiterata eccezione di incompetenza del tribunale adito a favore del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Anche in sede di comparsa conclusionale parte convenuta ha reiterato l'eccezione de qua
Sul punto non può non richiamarsi il contenuto dell'ordinanza resa in data 16.7.2019 con cui l'eccezione viene rigettata e che in nota si riporta1. In punto di diritto
Rileva il Tribunale la correttezza del quadro giuridico-normativo cui la difesa di Parte_1
riconduce la vicenda risarcitoria in esame inquadrandola prioritariamente nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La notevole estensione della conduttura irrigua consortile, alla cui rottura è ascritto il duplice fenomeno di allagamento, non può infatti implicare l'inesigibilità del controllo e della vigilanza e, con essa, assolvere per ciò solo il proprietario/custode dalla dedotta responsabilità ex art. 2051 cc.
Anche a volere, invero, richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di beni demaniali (qualità giuridica che la tipologia dei beni in questione e la natura dell'ente gestore escludono in radice), vi è che è oramai da tempo consolidata l'affermazione da parte della Corte di
Cassazione del principio di diritto a tenore del quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera, pur in relazione ai beni demaniali, anche per la P.A., la quale solo può liberarsi ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 2018 n. 6703).
Nel caso di specie, è rimasto giudizialmente provata, (anche con le deposizioni dei testimoni di parte convenuta di cui si dirà a breve) la duplice rottura della condotta consortile, e la CP_1
mancata dimostrazione che siffatto evento si è verificato per cause riconducibili alla responsabilità dello stesso attore (secondo la prospettazione fatta dal la rottura della conduttura sarebbe CP_1
Sia la causa petendi che il petitum dell'atto introduttivo del giudizio non lamentano – se non in modo generico - questioni e/o aspetti di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche ma il semplice dato fattuale della rottura di un bene di proprietà del da cui ne è derivato, nei fatti, un danno conseguenziale. CP_1 Nel caso in esame, l'attore ha posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni la distruzione dell'impianto di irrigazione realizzato a servizio delle piantagioni nonché la distruzione delle piantagioni medesime a causa di diversi allagamenti dovuti alla rottura della condotta idrica. Da ciò consegue che non hanno alcun rilievo, ai fini della determinazione della competenza, le considerazioni, come detto, generiche, secondo cui il danno lamentato sarebbe da ricondurre a “una errata progettazione e realizzazione della detta condotta idrica non adeguata alla pressione di esercizio della stessa” Ex plurimis Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 16 aprile 2009, n. 9026 laddove si legge che “il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche è, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonche' quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00). Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06). imputabile all'utilizzo di mezzi meccanici pesanti sull'area di sedime demaniale sotto cui si dipana la conduttura).
Senonchè, ai fini dell'accoglimento della domanda sul quantum risarcitorio, resta la necessità che la parte istante assolva all'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla dimostrazione del pregiudizio economico sofferto ed alla sua riconducibilità all'evento per cui è causa.
Tanto premesso, nel merito si osserva:
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
L'istruttoria espletata a mezzo della prova per testimoni e della CTU consente a questo decidente di ritenere provato l'evento oltre al danno patrimoniale patito dall'attore nei limiti di cui appresso.
La prova dichiarativa ha dato dimostrazione delle reiterate rotture della condotta idrica posta al servizio del fondo attoreo. Depongono in tale senso le dichiarazioni del teste
Quanto ai testimoni di parte attrice il , zio dell'attore, ha dichiarato di aver Testimone_1 incoraggiato e aiutato il nipote nell'avvio della coltivazione del carciofeto atteso che l'attore si accingeva, per la prima volta, a tale tipo di colture;
ha confermato di essere stato chiamato dal nipote verso la metà del mese di luglio lamentando dei danni al fondo che il testimone ebbe personalmente ad accertare recatosi sui luoghi;
ha riferito che i danni erano relativi alle manichette di irrigazione del;
ha riferito che il terreno era impraticabile a causa del quantitativo Parte_2
d'acqua riversatosi sul fondo e fuoriuscita da una “voragine”, ha specificato che l'allagamento aveva interessato un tratto di terreno di circa 200 metri con inizio in prossimità della voragine. Il testimone ha altresì confermato le circostanze relative al secondo allagamento collocandolo nel mese di agosto dello stesso anno, quando già l'attore aveva provveduto a ripristinare l'impianto di irrigazione e messo a coltura i bubi di carciofo;
ha specificato che l'allagamento ha avuto il medesino punto di origine di quella che è stata definita “voragine” ma che, stavolta, appariva più estesa rispetto al primo episodio. Ha precisato che , anche in tale occasione parte dell'impianto di irrigazione era stato dvelto e distrutto così come le piantine oggetto di allagamento. Ha ultyeriormente affermatoc he il terreno era diventato nuovamente impraticabile e che solo verso metà settembre il nipote potè provevdere alla piantumazione delle nuove piantine al posto di quelle distrutte. Ha infine affermato che nei primi giorni di dicembre di quell'anno il raccolto non era ancora iniziato.
e non contrastanti sono le dichiarazioni dell'ulteriore testimone di parte attrice CP_3 Pt_3
circa il periodo temporale dei due episodi di allagamento, sulle condizioni del fondo e sui
[...]
danni riscontrati. Il testimone ha altresì confermato che, al momento del seocndo allagamento, le piantine si erano già sviluppate con una crescita di almeno 10 cm. Confermato anche il ritardo nella raccolta del prodotto che avvenne non prima di fine dicembre. Quanto affermato dai suddetti testimoni ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni del testimone dott. (redattore della CT di parte attrice) sia sotto l'aspetto cronologico Testimone_2
che nella sostanza e consistenza dei danni prodottisi dai due allagamenti. Ha specificato che a causa delle inondazioni la parte di terreno alluvionato ha subito un ritardo rispetto al normale decorso di una produzione ordinaria e comunque rispetto alla parte di terreno non oggetto di inondazione. Ha precisato che nel primo episodio l'estensione allagata era di circa 3000 mq e nel secondo episodio di ulteriori 1000 mq in aggiunta ai tremila precedenti.
Le doglianze di parte attrice hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni di uno dei dipendenti del convenuto, sig. che si recò sul fondo su richiesta dell'attore. Il CP_1 Testimone_3 testimone ha confermato la rottura della conduttura idrica principale e la chiusura dell'acqua su suo intervento oltre che ad aprire gli scarichi per far defluire l'acqua in eccesso. Ha precisato che la rottura si è verificata nella parte del terreno adiacente la strada;
ha specificato che le manichette dell'impianto di irrigazione erano distese sul terreno ed erano state divelte.
Anche l'ulteriore dipendente del convenuto, sig. ha reso dichiarazioni CP_1 Testimone_4
univoche e concordati rispettando il criterio cronologico oltre che di collocazione spaziale della rottura della conduttura;
ha confermato il danneggiamento dell'impianto di irrigazione e la circostanza di un'ulteriore rottura della conduttura che interessò il fondo dell'attore.
Quanto alle dichiarazioni rese da e , ulteriori testimoni di parte Testimone_5 Testimone_6
convenuta, appare opportuno rilevare che hanno confermato i due episodi di allagamento. Quanto alle ulteriori circostanze sottoposte, le dichiarazioni non appaiono collimanti atteso che il testimone nulla dice in merito alla collocazione o meno delle manichette di irrigazione in Testimone_5
una precisa parte del fondo né sull'incompletezza o meno di tale impianto. Riferisce che l'acqua era defluita da nord verso sud allagando parte del terreno mentre il teste parla di semplice Tes_6
dilavamento del terreno. Riferisce che il terreno di sedime demaniale era stato preparato per la piantumazione e che vi erano anche degli alberi di ulivo a ridosso del terreno di sedime della condotta. Nulla sa dire se in ognuno dei due episodi il terreno dell'attore fosse praticabile o meno;
nulla sa dire se in occasione dei suoi accessi al fondo le piantine di carciofo fossero presenti e in che grandezza. Nulla sa dire circa la profondità di lavorazione della terra e sui relativi mezzi meccanici da utilizzarsi per la piantumazione del carciofo.
Ed infine, il teste di parte convenuta ha confermato che in occasione del Testimone_6 secondo episodio di allagamento il terreno era intriso d'acqua e, sebbene abbia confermato il dato tecnico relativo alla profondità di lavorazione dei fondi per la piantumazione del carciofo, nulla dice in merito ai mezzi meccanici di grosso tonnellaggio utilizzati (circostanza causativa della rottura della conduttura che il convenuto espressamente addebita all'attore). CP_1 Le circostanze narrate dai testimoni hanno ricevuto ulteriore e definitiva conferma dalla resa CTU.
Dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice, che appaiono logiche ed esaustive, è rimasto accertato che il fondo dell'attore “ha subito danni da inondazione a causa di due distinti eventi di esplosione della condotta idrica consortile verificatisi in data 19/07/2017 il primo e 31/08/2017 il secondo. In occasione del primo evento (19.07.2017) il terreno era pronto per essere impiantato con idoneo materiale di propagazione e anche parte dell'impianto di irrigazione a goccia era stato realizzato ma le piantine, ovvero i cd. ovoli di carciofo, non erano ancora stati messi a dimora”.
Relativamente alle quantità di acqua che si sono riversate sul terreno l'ausiliare ha stimato un acrco temporale tra 1 e 3 ore con la conseguenza che “trattandosi di condotte principali di diametro DN
500 con alte pressioni di esercizio, i volumi d'acqua che si sono riversati sul terreno sono stati
Notevoli”.
Di non poco conto appare inoltre la constatazione del CTU quando riferisce che “in occasione del primo sopralluogo, aveva richiesto al CTP della convenuta (vedasi verbale di sopralluogo) “…una relazione da cui si evinca, relativamente a ciascuno dei due eventi di esplosione della condotta oggetto di causa, la portata a regime della condotta idrica, il tempo di spargimento delle acque sul terreno dell'attore, i volumi presunti di acqua fuoriuscita dalla condotta stessa” ma tale documentazione non è stata mai prodotta al sottoscritto dal CTP di parte convenuta”.
Documentazione, questa, che avrebbe potuto confortare quanto dal CTP riferito in sede di Tes_6 deposizione testimoniale circa un semplice “dilavamento” del terreno a seguito della fuoriuscita dell'acqua.
Anche per il secondo episodio di allagamento le conclusioni dell'ausiliare non lasciano dubbi sul fatto generativo e sui conseguenziali danni al fondo dell'attore.
E' dato leggersi che lo “sversamento delle acque, sempre sulle stesse particelle del primo e in aggiunta sulla p. 321) è stato maggiore e, di conseguenza, maggiore il danno prodotto”….
“l'erosione ed il trascinamento provocato dal veloce scorrimento delle acque ha provocato l'estirpazione di un gran numero di giovani piantine non ancora ben radicate, oltre che lo spostamento e l'interramento di alcune ali gocciolanti in polietilene posizionate nei filari. A queste voci di danno vanno aggiunte quelle relative al transito sulla coltivazione in atto di mezzi meccanici di grosse dimensioni e mezzi di trasporto industriali in occasione dei due interventi di riparazione, lo scavo e la movimentazione del materiale di scavo che hanno notevolmente ridotto la fertilità del terreno che potrà ritornare quella di prima solo dopo un paio di anni di apporto di concimazioni organiche e minerali. Altra conseguenza e causa di danno per tali sinistri consiste nel ritardo di un mese nella produzione di quelle parti di carciofeto (n. 2644 piante) che si sono dovute ripiantare nel mese di Settembre”. Appare inoltre opportuno evidenziare che anche le risposte date dall'ausiliario del giudice alle ulteriori integrazioni dei quesiti peritali sottoposti dalle parti appaiono chiare, logiche e non contrastanti con gli accertamenti espletati.
Nessun dubbio quindi che sia del tutto acclarato il nesso eziologico tra i danni patrimoniali lamentati in domanda e i fatti ascritti al comportamento del convenuto. CP_1
Tanto precisato in relazione all'an della domanda e passando alla determinazione del quantum, va osservato che il CTU descrive ed individua le singole voci di danno patito dall'attore operando una classificazione (relazione pagina 14 - 15) e nello specifico:
TABELLA 1 - CALCOLO DANNI PER ROTTURA TUBAZIONE DN 500 IN DATA 19/07/2017
Per una somma complessiva di €. 1.275,00 per sostituzione gocciolanti e ripristino fertilità del suolo e risistemazione del fondo
TABELLA 2 - CALCOLO DANNI PER ROTTURA TUBAZIONE DN 500 IN DATA 31/08/2017
Per una somma complessiva di €. 6.997,37 a titolo di ripristino impianto carciofeto con acquisto di ovoli;
Costi di M.O. per messa a dimora degli ovoli;
Ripristino ali gocciolanti su mq. 5500
(sostituzione mt 1000, restante parte riposizionata con M.O.; Ripristino fertilità del suolo con concimazione organo minerale su zone di scavo e movimentazione mezzi;
Lavorazione terreno percorso dalle acque con mezzo meccanico leggero mq. 5500; Mancata produzione su mq. 5500 di terreno a carciofeto;
Costi colturali per la produzione non sostenuti, Danno per ritardo di 1 mese nella produzione di mq. 5500 di carciofeto.
Sommando tutte le voci di danno si ottiene un ammontare totale di danno subito dall'attore di
€ 8.272,37.
Gli importi come sopra determinati devono poi essere de-valutati alla data del fatto e le somme così risultanti devono essere rivalutate fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul chiesto danno non patrimoniale
Al riguardo si dica che parte attrice non ha fornito elementi certi a supporto della specifica voce di danno. A ben vedere, leggendo tra le righe dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria istruttoria n.2 depositata in atti, l'attore ha chiesto una liquidazione equitativa sul presupposto che per i fatti verificatisi i fatti verificatisi “ si é trovato esposto ad azioni dei propri creditori, ed inoltre é stato costretto a chiedere dei prestiti ai propri parenti anche per le proprie esigenze personali, (in quanto le banche non concedevano prestiti al primo anno di avvio della ditta), venendosi così a trovare in condizioni economiche precarie con conseguenti riflessi negativi sotto il profilo morale e psicologico”.
A supporto di ciò è stata avanzata richiesta di prova dichiarativa che si è ritenuto non ammettere i quanto generica e non supportata dal benchè minimo dato documentale.
Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Il danno morale consistente “nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima” o in “patema d'animo e sofferenza morale” , si accompagna immancabilmente al danno biologico “posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica” .
Orbene, nel caso di specie l'attore non ha dato prova di aver subito un danno alla salute riconducibile eziologicamente ai fatti di causa e da cui poter trarre elementi per l'esistenza di una sofferenza psico-fisica. Il lamentato stato di depressione non può ritenersi integrato e provato sulla scorta di semplici dichiarazioni testimoniali ma deve trovare un fondamento clinico documentato;
anche la lamentata esposizione debitoria appare generica e non circostanziata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno determinate in applicazione dell'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del decisum, della quantità e qualità delle difese e dell'attività istruttoria espletata e stante l'accoglimento parziale della domanda restano compensate per 1/3 mentre la rimanente parte resta a carico del convenuto . CP_1
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano a carico della parte soccombente nei limiti della suddetta compensazione con obbligo di rifusione a parte attrice di quanto provvisoriamente corrisposto al CTU e sono liquidate come da separato decreto.
P Q M
Il Tribunale di Gela, giudice unico, in persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando così decide: Accerta e dichiara la responsabilità del , in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, nella causazione degli eventi verificatisi in data 19.7.2017 e 31.8.2017 ai danni del fondo di parte attrice
Condanna il in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella quantificata misura di
€. 8.272,37 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli eventi e fino alla data di emissione della presente sentenza. Con i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna il in persona del suo legale Controparte_5 CP_5
rappresentante pro tempore, alla rifusione a parte attrice delle spese di procedimento che in applicazione dei parametri ministeriali e sulla scorta dell'effettivo valore del decisum, previa compensazione nella misura di cui in motivazione vengono liquidate in €.3.200,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge + spese vive di C.U (nella compensazione operata). e notifica atti, il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio dell'attore essendosi dichiarato antistatario in atto introduttivo del giudizio.
Pone le spese di CTU per 1/3 a carico della parte attrice e per i restanti 2/3 a carico della convenuta.
Così deciso in Gela 17.6.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ritenuto che l'eccezione de qua va rigettata atteso quanto statuito dalla Suprema Corte riunita a sezioni unite (CFR. SENTENZA N. 1066/2006). Invero, la predetta decisione è già da sola in grado di chiarire la netta separazione di CP_ competenze tra Giudice ordinario e L'analisi integrale del testo della decisione non lascia dubbi su chi sia competente a trattare il caso di specie, data l'esaustività dell'esegesi compiuta dai Supremi Giudici in relazione all'art. 140 del Testo Unico in materia di acque pubbliche. Nessun dubbio può esservi che, ai sensi della norma e della decisioni citate, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 386/2019 in materia risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale
T R A
nato a [...] il [...] cod. fisc: e residente a [...]Parte_1 C.F._1
nella via Cuneo n° 7, in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale rappresentante dell'omonima ditta agricola individuale, con p.iva , rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_1
SOTTOSANTI GIUSEPPA parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_1
, con sede in Gela alla via G. Marconi n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
PUNTARELLO GIOVANNI parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo tribunale ordinario al fine Parte_1
di sentire dichiarare responsabile il di tutti i danni derivanti al Controparte_1 proprio fondo nel corso dell'anno 2017.
l'attore assume che in data 16/05/2017 costituiva un'azienda agricola finalizzata alla coltivazioni di carciofi, e che a tale scopo, in data 16/06/2017 affittava un lotto di terreno in Agro c.da CP_1
Grotticelli; che dal 03/07/2017 ha intrapreso lavori di preparazione del terreno mediante aratura, impianto di irrigazione, concimazione e quant'altro necessario all'impianto delle coltivazioni ma che in data 19/07/2017, a causa dell'esplosione della condotta idrica sotterranea di proprietà del convenuto veniva per la gran parte distrutto l'impianto di irrigazione da servire per la CP_1
coltivazione di un carciofeto. L'allagamento avrebbe inoltre impedito l'accesso sul fondo per la messa a dimora delle piante di carciofo con un ritardo di circa 20 giorni per l'avvio del ciclo produttivo.
L'attore riferisce che in data 31.8.2017, ovvero quando le piantine erano già in fase di crescita, all'interno del fondo si verificava una nuova rottura della condotta idrica, che coinvolgeva la stessa area coinvolta in precedenza ed un'area ad essa limitrofa, spazzando via nuovamente per metà di estensione del lotto di terreno de quo, l'impianto di irrigazione precedentemente ripristinato, sradicando una buona parte di piantagione.
L'attore documenta che i fatti de quibus vennero regolarmente denunciati al convenuto e accertati in sede di sopralluogo da parte dei tecnici inviati dal . Controparte_1
In conseguenza di tale nuovo allagamento, che rese impraticabile l'accesso al fondo per una ventina di giorni, non si potè procedere al rifacimento dell'impianto di irrigazione e alla piantumazione d nuove piantine di carciofo in sostituzione di quelle danneggiate.
L'attore si duole che, in cosneguenza dei due allagamenti la produzione di carciofi subiva un ritardo medio di circa 45-50 e che pertanto la produzione, anziché iniziare verso metà di novembre, iniziava a fine dicembre (precisamente il 27/12/2017) a differenza di quanto accaduto invece per l'annata agricola 2018-2019 in cui la raccolta del prodotto veniva avviata già dal 15.11.2018 come da documentazione allegata.
L'attore ritiene che sia addebitabile al convenuto sia la responsabilità per cose in custodia CP_1
che quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed anche quella ex art. 1218 c.c.
In seno al conclusm dell'atto introduttivo avanza una richiesta risarcitoria, per danni patrimoniali e non patrimoniali non inferiore a €.52.000,00 o in quell'atra differente misura che verrà accertata a seguito del giudizio.
Si è costituito il convenuto eccependo in diritto l'incompetenza di questo giudice CP_1
monocratico a favore del tribunale regionale delle acque pubbliche per i lamentati difetti di progettazione della rete idrica consortile a cui l'attore addebita il danno. A tal fine il richiamo al
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e)
Nel merito viene contestata la sequenza temporale degli accadimenti oltre che i danni materiali lamentati ritenendo che risulta per tabulas (dallo stesso corredo fotografico prodotto dall'attore) che la rottura della conduttura idrica ha interessato una parte marginale del terreno, che l'impianto di irrigazione non era ancora completato all'epoca dell'allagamento e che quest'ultimo non si è verificato con l'intensità addotta dall'attore.
Viene altresì rimandato al mittente l'addebito di responsabilità in merito alla rottura della conduttura idrica atteso che l'attore, a causa del reiterato transito, anche sull'area di sedime demaniale, di mezzi agricoli pesanti. Oltre alla riconduzione eziologica dell'evento viene altresì contestato il quantum risarcitorio atteso che le richieste risarcitorie dell'attore, successive ad ognuno dei due lamentati allagamenti, erano di gran lunga inferiori rispetto alla quantificazione operata con l'introduzione del presente giudizio.
Il convenuto evidenzia inoltre che a seguito del sopralluogo effettuato sul fondo, eseguito nel contraddittorio tra i tecnici di entrambe le parti in causa, venne stimato un danno di poche migliaia di euri.
Si ritiene in definitiva, che il convenuto debba andare indenne dall'addebito di CP_1 responsabilità con riferimento ad ognuna delle fattispecie normative richiamate dall'attore in atto introduttivo del giudizio.
A seguito della comparizione delle parti all'udienza fissata, e nel corso della quale venivano reiterate le domande, eccezioni ed assunti difensivi, con ordinanza resa fuori udienza veniva preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia ed assegnati i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an cui è seguito il conferimento di apposito incarico peritale per la qualificazione e quantificazione del danno.
Espletato quest'ultimo incombente le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono stati prodotti gli scritti conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
In via preliminare
Sulla reiterata eccezione di incompetenza del tribunale adito a favore del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Anche in sede di comparsa conclusionale parte convenuta ha reiterato l'eccezione de qua
Sul punto non può non richiamarsi il contenuto dell'ordinanza resa in data 16.7.2019 con cui l'eccezione viene rigettata e che in nota si riporta1. In punto di diritto
Rileva il Tribunale la correttezza del quadro giuridico-normativo cui la difesa di Parte_1
riconduce la vicenda risarcitoria in esame inquadrandola prioritariamente nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La notevole estensione della conduttura irrigua consortile, alla cui rottura è ascritto il duplice fenomeno di allagamento, non può infatti implicare l'inesigibilità del controllo e della vigilanza e, con essa, assolvere per ciò solo il proprietario/custode dalla dedotta responsabilità ex art. 2051 cc.
Anche a volere, invero, richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di beni demaniali (qualità giuridica che la tipologia dei beni in questione e la natura dell'ente gestore escludono in radice), vi è che è oramai da tempo consolidata l'affermazione da parte della Corte di
Cassazione del principio di diritto a tenore del quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera, pur in relazione ai beni demaniali, anche per la P.A., la quale solo può liberarsi ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 2018 n. 6703).
Nel caso di specie, è rimasto giudizialmente provata, (anche con le deposizioni dei testimoni di parte convenuta di cui si dirà a breve) la duplice rottura della condotta consortile, e la CP_1
mancata dimostrazione che siffatto evento si è verificato per cause riconducibili alla responsabilità dello stesso attore (secondo la prospettazione fatta dal la rottura della conduttura sarebbe CP_1
Sia la causa petendi che il petitum dell'atto introduttivo del giudizio non lamentano – se non in modo generico - questioni e/o aspetti di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche ma il semplice dato fattuale della rottura di un bene di proprietà del da cui ne è derivato, nei fatti, un danno conseguenziale. CP_1 Nel caso in esame, l'attore ha posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni la distruzione dell'impianto di irrigazione realizzato a servizio delle piantagioni nonché la distruzione delle piantagioni medesime a causa di diversi allagamenti dovuti alla rottura della condotta idrica. Da ciò consegue che non hanno alcun rilievo, ai fini della determinazione della competenza, le considerazioni, come detto, generiche, secondo cui il danno lamentato sarebbe da ricondurre a “una errata progettazione e realizzazione della detta condotta idrica non adeguata alla pressione di esercizio della stessa” Ex plurimis Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 16 aprile 2009, n. 9026 laddove si legge che “il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche è, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonche' quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00). Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06). imputabile all'utilizzo di mezzi meccanici pesanti sull'area di sedime demaniale sotto cui si dipana la conduttura).
Senonchè, ai fini dell'accoglimento della domanda sul quantum risarcitorio, resta la necessità che la parte istante assolva all'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla dimostrazione del pregiudizio economico sofferto ed alla sua riconducibilità all'evento per cui è causa.
Tanto premesso, nel merito si osserva:
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
L'istruttoria espletata a mezzo della prova per testimoni e della CTU consente a questo decidente di ritenere provato l'evento oltre al danno patrimoniale patito dall'attore nei limiti di cui appresso.
La prova dichiarativa ha dato dimostrazione delle reiterate rotture della condotta idrica posta al servizio del fondo attoreo. Depongono in tale senso le dichiarazioni del teste
Quanto ai testimoni di parte attrice il , zio dell'attore, ha dichiarato di aver Testimone_1 incoraggiato e aiutato il nipote nell'avvio della coltivazione del carciofeto atteso che l'attore si accingeva, per la prima volta, a tale tipo di colture;
ha confermato di essere stato chiamato dal nipote verso la metà del mese di luglio lamentando dei danni al fondo che il testimone ebbe personalmente ad accertare recatosi sui luoghi;
ha riferito che i danni erano relativi alle manichette di irrigazione del;
ha riferito che il terreno era impraticabile a causa del quantitativo Parte_2
d'acqua riversatosi sul fondo e fuoriuscita da una “voragine”, ha specificato che l'allagamento aveva interessato un tratto di terreno di circa 200 metri con inizio in prossimità della voragine. Il testimone ha altresì confermato le circostanze relative al secondo allagamento collocandolo nel mese di agosto dello stesso anno, quando già l'attore aveva provveduto a ripristinare l'impianto di irrigazione e messo a coltura i bubi di carciofo;
ha specificato che l'allagamento ha avuto il medesino punto di origine di quella che è stata definita “voragine” ma che, stavolta, appariva più estesa rispetto al primo episodio. Ha precisato che , anche in tale occasione parte dell'impianto di irrigazione era stato dvelto e distrutto così come le piantine oggetto di allagamento. Ha ultyeriormente affermatoc he il terreno era diventato nuovamente impraticabile e che solo verso metà settembre il nipote potè provevdere alla piantumazione delle nuove piantine al posto di quelle distrutte. Ha infine affermato che nei primi giorni di dicembre di quell'anno il raccolto non era ancora iniziato.
e non contrastanti sono le dichiarazioni dell'ulteriore testimone di parte attrice CP_3 Pt_3
circa il periodo temporale dei due episodi di allagamento, sulle condizioni del fondo e sui
[...]
danni riscontrati. Il testimone ha altresì confermato che, al momento del seocndo allagamento, le piantine si erano già sviluppate con una crescita di almeno 10 cm. Confermato anche il ritardo nella raccolta del prodotto che avvenne non prima di fine dicembre. Quanto affermato dai suddetti testimoni ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni del testimone dott. (redattore della CT di parte attrice) sia sotto l'aspetto cronologico Testimone_2
che nella sostanza e consistenza dei danni prodottisi dai due allagamenti. Ha specificato che a causa delle inondazioni la parte di terreno alluvionato ha subito un ritardo rispetto al normale decorso di una produzione ordinaria e comunque rispetto alla parte di terreno non oggetto di inondazione. Ha precisato che nel primo episodio l'estensione allagata era di circa 3000 mq e nel secondo episodio di ulteriori 1000 mq in aggiunta ai tremila precedenti.
Le doglianze di parte attrice hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni di uno dei dipendenti del convenuto, sig. che si recò sul fondo su richiesta dell'attore. Il CP_1 Testimone_3 testimone ha confermato la rottura della conduttura idrica principale e la chiusura dell'acqua su suo intervento oltre che ad aprire gli scarichi per far defluire l'acqua in eccesso. Ha precisato che la rottura si è verificata nella parte del terreno adiacente la strada;
ha specificato che le manichette dell'impianto di irrigazione erano distese sul terreno ed erano state divelte.
Anche l'ulteriore dipendente del convenuto, sig. ha reso dichiarazioni CP_1 Testimone_4
univoche e concordati rispettando il criterio cronologico oltre che di collocazione spaziale della rottura della conduttura;
ha confermato il danneggiamento dell'impianto di irrigazione e la circostanza di un'ulteriore rottura della conduttura che interessò il fondo dell'attore.
Quanto alle dichiarazioni rese da e , ulteriori testimoni di parte Testimone_5 Testimone_6
convenuta, appare opportuno rilevare che hanno confermato i due episodi di allagamento. Quanto alle ulteriori circostanze sottoposte, le dichiarazioni non appaiono collimanti atteso che il testimone nulla dice in merito alla collocazione o meno delle manichette di irrigazione in Testimone_5
una precisa parte del fondo né sull'incompletezza o meno di tale impianto. Riferisce che l'acqua era defluita da nord verso sud allagando parte del terreno mentre il teste parla di semplice Tes_6
dilavamento del terreno. Riferisce che il terreno di sedime demaniale era stato preparato per la piantumazione e che vi erano anche degli alberi di ulivo a ridosso del terreno di sedime della condotta. Nulla sa dire se in ognuno dei due episodi il terreno dell'attore fosse praticabile o meno;
nulla sa dire se in occasione dei suoi accessi al fondo le piantine di carciofo fossero presenti e in che grandezza. Nulla sa dire circa la profondità di lavorazione della terra e sui relativi mezzi meccanici da utilizzarsi per la piantumazione del carciofo.
Ed infine, il teste di parte convenuta ha confermato che in occasione del Testimone_6 secondo episodio di allagamento il terreno era intriso d'acqua e, sebbene abbia confermato il dato tecnico relativo alla profondità di lavorazione dei fondi per la piantumazione del carciofo, nulla dice in merito ai mezzi meccanici di grosso tonnellaggio utilizzati (circostanza causativa della rottura della conduttura che il convenuto espressamente addebita all'attore). CP_1 Le circostanze narrate dai testimoni hanno ricevuto ulteriore e definitiva conferma dalla resa CTU.
Dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice, che appaiono logiche ed esaustive, è rimasto accertato che il fondo dell'attore “ha subito danni da inondazione a causa di due distinti eventi di esplosione della condotta idrica consortile verificatisi in data 19/07/2017 il primo e 31/08/2017 il secondo. In occasione del primo evento (19.07.2017) il terreno era pronto per essere impiantato con idoneo materiale di propagazione e anche parte dell'impianto di irrigazione a goccia era stato realizzato ma le piantine, ovvero i cd. ovoli di carciofo, non erano ancora stati messi a dimora”.
Relativamente alle quantità di acqua che si sono riversate sul terreno l'ausiliare ha stimato un acrco temporale tra 1 e 3 ore con la conseguenza che “trattandosi di condotte principali di diametro DN
500 con alte pressioni di esercizio, i volumi d'acqua che si sono riversati sul terreno sono stati
Notevoli”.
Di non poco conto appare inoltre la constatazione del CTU quando riferisce che “in occasione del primo sopralluogo, aveva richiesto al CTP della convenuta (vedasi verbale di sopralluogo) “…una relazione da cui si evinca, relativamente a ciascuno dei due eventi di esplosione della condotta oggetto di causa, la portata a regime della condotta idrica, il tempo di spargimento delle acque sul terreno dell'attore, i volumi presunti di acqua fuoriuscita dalla condotta stessa” ma tale documentazione non è stata mai prodotta al sottoscritto dal CTP di parte convenuta”.
Documentazione, questa, che avrebbe potuto confortare quanto dal CTP riferito in sede di Tes_6 deposizione testimoniale circa un semplice “dilavamento” del terreno a seguito della fuoriuscita dell'acqua.
Anche per il secondo episodio di allagamento le conclusioni dell'ausiliare non lasciano dubbi sul fatto generativo e sui conseguenziali danni al fondo dell'attore.
E' dato leggersi che lo “sversamento delle acque, sempre sulle stesse particelle del primo e in aggiunta sulla p. 321) è stato maggiore e, di conseguenza, maggiore il danno prodotto”….
“l'erosione ed il trascinamento provocato dal veloce scorrimento delle acque ha provocato l'estirpazione di un gran numero di giovani piantine non ancora ben radicate, oltre che lo spostamento e l'interramento di alcune ali gocciolanti in polietilene posizionate nei filari. A queste voci di danno vanno aggiunte quelle relative al transito sulla coltivazione in atto di mezzi meccanici di grosse dimensioni e mezzi di trasporto industriali in occasione dei due interventi di riparazione, lo scavo e la movimentazione del materiale di scavo che hanno notevolmente ridotto la fertilità del terreno che potrà ritornare quella di prima solo dopo un paio di anni di apporto di concimazioni organiche e minerali. Altra conseguenza e causa di danno per tali sinistri consiste nel ritardo di un mese nella produzione di quelle parti di carciofeto (n. 2644 piante) che si sono dovute ripiantare nel mese di Settembre”. Appare inoltre opportuno evidenziare che anche le risposte date dall'ausiliario del giudice alle ulteriori integrazioni dei quesiti peritali sottoposti dalle parti appaiono chiare, logiche e non contrastanti con gli accertamenti espletati.
Nessun dubbio quindi che sia del tutto acclarato il nesso eziologico tra i danni patrimoniali lamentati in domanda e i fatti ascritti al comportamento del convenuto. CP_1
Tanto precisato in relazione all'an della domanda e passando alla determinazione del quantum, va osservato che il CTU descrive ed individua le singole voci di danno patito dall'attore operando una classificazione (relazione pagina 14 - 15) e nello specifico:
TABELLA 1 - CALCOLO DANNI PER ROTTURA TUBAZIONE DN 500 IN DATA 19/07/2017
Per una somma complessiva di €. 1.275,00 per sostituzione gocciolanti e ripristino fertilità del suolo e risistemazione del fondo
TABELLA 2 - CALCOLO DANNI PER ROTTURA TUBAZIONE DN 500 IN DATA 31/08/2017
Per una somma complessiva di €. 6.997,37 a titolo di ripristino impianto carciofeto con acquisto di ovoli;
Costi di M.O. per messa a dimora degli ovoli;
Ripristino ali gocciolanti su mq. 5500
(sostituzione mt 1000, restante parte riposizionata con M.O.; Ripristino fertilità del suolo con concimazione organo minerale su zone di scavo e movimentazione mezzi;
Lavorazione terreno percorso dalle acque con mezzo meccanico leggero mq. 5500; Mancata produzione su mq. 5500 di terreno a carciofeto;
Costi colturali per la produzione non sostenuti, Danno per ritardo di 1 mese nella produzione di mq. 5500 di carciofeto.
Sommando tutte le voci di danno si ottiene un ammontare totale di danno subito dall'attore di
€ 8.272,37.
Gli importi come sopra determinati devono poi essere de-valutati alla data del fatto e le somme così risultanti devono essere rivalutate fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul chiesto danno non patrimoniale
Al riguardo si dica che parte attrice non ha fornito elementi certi a supporto della specifica voce di danno. A ben vedere, leggendo tra le righe dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria istruttoria n.2 depositata in atti, l'attore ha chiesto una liquidazione equitativa sul presupposto che per i fatti verificatisi i fatti verificatisi “ si é trovato esposto ad azioni dei propri creditori, ed inoltre é stato costretto a chiedere dei prestiti ai propri parenti anche per le proprie esigenze personali, (in quanto le banche non concedevano prestiti al primo anno di avvio della ditta), venendosi così a trovare in condizioni economiche precarie con conseguenti riflessi negativi sotto il profilo morale e psicologico”.
A supporto di ciò è stata avanzata richiesta di prova dichiarativa che si è ritenuto non ammettere i quanto generica e non supportata dal benchè minimo dato documentale.
Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Il danno morale consistente “nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima” o in “patema d'animo e sofferenza morale” , si accompagna immancabilmente al danno biologico “posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica” .
Orbene, nel caso di specie l'attore non ha dato prova di aver subito un danno alla salute riconducibile eziologicamente ai fatti di causa e da cui poter trarre elementi per l'esistenza di una sofferenza psico-fisica. Il lamentato stato di depressione non può ritenersi integrato e provato sulla scorta di semplici dichiarazioni testimoniali ma deve trovare un fondamento clinico documentato;
anche la lamentata esposizione debitoria appare generica e non circostanziata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno determinate in applicazione dell'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del decisum, della quantità e qualità delle difese e dell'attività istruttoria espletata e stante l'accoglimento parziale della domanda restano compensate per 1/3 mentre la rimanente parte resta a carico del convenuto . CP_1
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano a carico della parte soccombente nei limiti della suddetta compensazione con obbligo di rifusione a parte attrice di quanto provvisoriamente corrisposto al CTU e sono liquidate come da separato decreto.
P Q M
Il Tribunale di Gela, giudice unico, in persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando così decide: Accerta e dichiara la responsabilità del , in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, nella causazione degli eventi verificatisi in data 19.7.2017 e 31.8.2017 ai danni del fondo di parte attrice
Condanna il in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella quantificata misura di
€. 8.272,37 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli eventi e fino alla data di emissione della presente sentenza. Con i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna il in persona del suo legale Controparte_5 CP_5
rappresentante pro tempore, alla rifusione a parte attrice delle spese di procedimento che in applicazione dei parametri ministeriali e sulla scorta dell'effettivo valore del decisum, previa compensazione nella misura di cui in motivazione vengono liquidate in €.3.200,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge + spese vive di C.U (nella compensazione operata). e notifica atti, il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio dell'attore essendosi dichiarato antistatario in atto introduttivo del giudizio.
Pone le spese di CTU per 1/3 a carico della parte attrice e per i restanti 2/3 a carico della convenuta.
Così deciso in Gela 17.6.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ritenuto che l'eccezione de qua va rigettata atteso quanto statuito dalla Suprema Corte riunita a sezioni unite (CFR. SENTENZA N. 1066/2006). Invero, la predetta decisione è già da sola in grado di chiarire la netta separazione di CP_ competenze tra Giudice ordinario e L'analisi integrale del testo della decisione non lascia dubbi su chi sia competente a trattare il caso di specie, data l'esaustività dell'esegesi compiuta dai Supremi Giudici in relazione all'art. 140 del Testo Unico in materia di acque pubbliche. Nessun dubbio può esservi che, ai sensi della norma e della decisioni citate, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.