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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 188/2023 promossa da:
Parte_1Part (“ ) (C.F. ) – con il patrocinio dell'Avv. BONALUME PAOLO P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO-CONTUMACE avverso la sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22/06/2022
CONCLUSIONI
In data 10-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 534/22 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22.06.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Livorno RG 3259/20 instaurato da – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti del e non Parte_1 Controparte_1 notificata IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : • gli Parte_1 Controparte_1 interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 10.067,04 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dal portata dalle 7 fatture CP_1
pagina 1 di 9 indicate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub DOC. 1,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 10.067,04 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle 4 Note Debito che erano state Part azionate in giudizio di e che sono state riconosciute dovute dal Tribunale, Note Debito riepilogate nell'elenco che era stato prodotto sub doc. 5 con la citazione, condannare il CP_1
al relativo pagamento in favore di IN VIA SUBORDINATA: accertare e
[...] Parte_1 dichiarare che è creditrice nei confronti del della diversa Parte_1 Controparte_1 somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e
[...] somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche solo “ ) Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il , proponendo Controparte_1 gravame avverso la sentenza n. 534/2022, emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il Part 22/06/2022, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da aveva così deciso: “1) condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attrice Controparte_1 [...] di € 1.730,60 a titolo di interessi di mora, oltre gli ulteriori interessi anatocistici con Parte_1 riferimento agli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione ex 1283 c.c. 2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.464,95, di cui € 254,00 per spese, € 202,50 per la fase di studio della controversia, € 202,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 243,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 405,00 per la fase decisionale, € 157,95 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – aveva convenuto in giudizio il , esponendo: Controparte_1
- di essersi resa cessionaria da e da Edison Energia s.p.a. dei crediti vantati dalle Parte_2 predette società nei confronti del , per un ammontare complessivo di € Controparte_1 pagina 2 di 9 10.067,04 in linea capitale, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di servizi di energia elettrica, interventi di manutenzione ed altre prestazioni erogati in favore dell'Ente civico;
che il contratto di cessione aveva ad oggetto non solo i crediti in linea capitale ma anche gli interessi di mora maturati e maturandi;
che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento era rimasta infruttuosa;
Part che, quindi, aveva diritto ad ottenere il pagamento della somma capitale maggiorata degli interessi moratori ex art. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo;
che tali interessi, alla data del 29.10.2020, ammontavano ad € 3.607,40; Part che, inoltre, aveva diritto anche al pagamento degli interessi anatocistici prodotti da quelli moratori maturati sulla sorte capitale, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
Part che, in più, spettava a il pagamento della somma di € 280,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle sette fatture oggetto di cessione;
Part che era creditrice, nei confronti del , anche della somma di € 1.730,60 a Controparte_1 titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli dovuti sulla somma di € 10.067,04 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di altre fatture oggetto di cessione;
Part che, su tale somma, aveva diritto al pagamento anche degli interessi anatocistici, oltre che della somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle 19 fatture oggetto di cessione.
Concludeva, dunque, chiedendo la condanna del al pagamento delle suddette Controparte_1 somme.
1.2. – Non si costituiva in giudizio il e, sulla regolarità della notifica dell'atto Controparte_1 di citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) parte attrice, con la memoria ex 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., aveva dato atto dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di cessione da e da Edison Energia s.p.a., Parte_2 producendo un estratto (di cui al doc. 11) nel quale il credito per tali fatture risultava azzerato;
(-) tuttavia, non era stato in alcun modo provato, dedotto od allegato quando sarebbe avvenuto il pagamento degli importi di cui alle citate fatture;
(-) l'assenza totale, sul punto, di allegazioni e documentazione precludeva l'accoglimento delle domande relative ad interessi e somme ex art. 6 del D.Lgs 231/2002;
(-) poteva, invece, riconoscersi l'importo di € 1.730,60 a titolo di interessi di mora a causa del pagina 3 di 9 CP_ tardivo pagamento, da parte dell convenuto, di crediti diversi da quelli ceduti da Edison
Energia s.p.a. e da Parte_2
(-) su tale importo spettavano, inoltre, gli interessi anatocistici maturati su quelli moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione ex 1283 c.c.;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale;
difatti, a fronte dell'allegazione del tardivo pagamento delle fatture da parte del , sarebbe spettato a quest'ultimo Controparte_1 dare la prova dell'esatto adempimento il che, però, non era avvenuto dal momento che l'Ente era rimasto contumace. Part Pertanto, la sentenza era errata nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto di a percepire gli interessi moratori ex art. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, quelli anatocistici e la somma di € 280,00 (pari ad € 40,00 per ciascuna delle sette fatture cedute da Edison Energia s.p.a. e da ex art. 6, comma, 2 del citato d.lgs. Parte_2
2) Con il secondo, deduceva la nullità della sentenza perché affetta da un vizio di omessa pronuncia nella parte in cui non aveva riconosciuto la somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle 19 fatture oggetto di cessione (diverse da quelle emesse da ed Edison Energia s.p.a.). Parte_2
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituiva in giudizio il che, sulla regolarità della notifica nei Controparte_1 suoi confronti, veniva dichiarato contumace.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 10-31.7.2024, sulle conclusioni di parte appellante, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
È pacifico, infatti, che il – con riferimento alle fatture emesse da Edison Controparte_1 Part Energia s.p.a. e Municipia s.p.a. di cui si è resa cessionaria – abbia proceduto al pagamento pagina 4 di 9 dell'importo di € 10.067,04 dovuto in linea capitale, come riconosciuto dall'originaria attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., con la conseguenza che l'inadempimento sarebbe consistito, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, nel ritardo con cui l ha CP_3 assolto alla sua obbligazione.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che
l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori
o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo
e secondo, cod. civ. e 429, comma terzo, cod. proc. civ.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.2.2004 n. 3579; in senso conforme, anche
Cass. civ. n. 8242/2012).
In particolare, non giova all'appellante il riferimento al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13533/2001, con il quale le Sezioni Unite, nel decidere la questione del riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento di una obbligazione, dopo avere premesso, in generale, che il creditore deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto vale a dire il fatto costitutivo di tale diritto e il relativo termine di scadenza, "limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte" e dopo avere precisato che, per conseguenza, spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo (come, ad esempio, l'avvenuto pagamento) dell'altrui pretesa, hanno, poi, affermato che, qualora venga dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza di tale adempimento.
Il che, per l'appunto, ricorre nell'ipotesi di pagamento di una somma di danaro, costituente l'oggetto di una obbligazione pecuniaria, oltre il termine di scadenza stabilito per legge o in base al negozio, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, come affermato dalla Corte di Cassazione: “questo principio va correttamente inteso, nel senso che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni: sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame (concernente, ripetesi, un'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro), che
pagina 5 di 9 l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è onere del creditore, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il c.d. maggior danno o la rivalutazione monetaria (a norma dell'art. 1224, commi primo e secondo, c.c. o dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale. E, se tale onere venga osservato, compete al debitore - "ancora una volta", secondo
l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. civ. n. 3579/2004 in motivazione). Part Nella specie, quindi, è venuta meno al suo onere di allegazione, in quanto pur lamentando il tardivo adempimento da parte del , non ha indicato quando quest'ultimo ha Controparte_1 proceduto al pagamento dell'importo dovuto in linea capitale.
Peraltro, anche in questo grado di giudizio l'appellante ha omesso qualsiasi deduzione sul punto, nonostante il primo giudice avesse chiaramente rimarcato il difetto di allegazione in ordine alla data dell'intervenuto pagamento. Part Difatti, si è limitata ad affermare che il pagamento, da parte del sarebbe stato CP_1 eseguito successivamente alla notifica dell'atto di citazione, senza, tuttavia, specificare il giorno in cui è avvenuta l'estinzione dell'obbligazione.
L'allegazione, dunque, continua ad essere generica, non avendo la offerto alcun elemento Pt_1 atto ad individuare, anche solo a livello assertivo, il momento in cui si sarebbe verificato l'adempimento da parte dell'Ente. Part Ciò tanto più se si considera che non ha chiesto emettersi condanna generica al pagamento nei confronti del , ma ha domandato espressamente la sua condanna alla Controparte_1 corresponsione degli interessi moratori maturati fino “al saldo”, sicché non vi è dubbio che costituiva suo precipuo onere allegare il giorno dell'intervenuto pagamento.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non rileva l'invio di intimazioni di pagamento né la notifica dell'atto di citazione o quella dei contratti di cessione nei confronti del
CP_1
Trattasi, infatti, di atti che, presupponendo il mancato pagamento da parte dell'ente appellato, non valgono a sanare la lacuna assertiva che inficia la domanda. Part Inoltre, anche dall'estratto conto prodotto da si evince solo l'azzeramento dell'importo dovuto in linea capitale ma non quando è avvenuto il pagamento da parte del (cfr. doc. 11). CP_1
In definitiva, non avendo l'appellante assolto al suo onere di allegazione non si può neppure escludere che il pagamento, da parte del debitore, sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e, per errore, non contabilizzato dal creditore.
pagina 6 di 9 Part Del resto, non si comprende quale difficoltà potrebbe avere avuto nell'accertare (e nell'allegare) la data dell'intervenuto pagamento da parte del CP_1
Il mezzo, pertanto, è caducato.
3.2. – Fondato è, invece, il secondo motivo di appello. Part In effetti, il tribunale, pur riconoscendo a l'importo di € 1.730,60 – a titolo di interessi di mora dovuti a causa del tardivo pagamento, da parte del , di fatture diverse Controparte_1 da quelle cedute da Edison Energia s.p.a. e da – oltre agli interessi anatocistici, ha Parte_2 omesso di pronunciarsi sulla domanda con cui la aveva chiesto la condanna dell'ente Pt_1 convenuto al pagamento della somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle 19 fatture oggetto di cessione.
A tale omissione, quindi, deve porre rimedio questa Corte, con conseguente declaratoria di nullità in parte qua della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 13716/2016).
Ebbene, va accolta la domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati dall'originaria attrice in virtù del disposto dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2002.
Quest'ultima disposizione, rubricata "risarcimento delle spese di recupero", stabilisce che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40
Euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".
La ratio della previsione in questione può cogliersi, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal D.Lgs. citato (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa proprio alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
Trattasi, invero, di costi "interni" o "amministrativi" diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni.
Tale importo forfettario spetta all'odierna appellante a fronte del tardivo pagamento di tutte le fatture oggetto del giudizio (cfr. sentenza CGCE, sez 3, del 20 ottobre 2022).
D'altra parte, non vi è dubbio che il rimborso delle spese di recupero ex art. 6, comma 2, del d.lgs n. 231/2002 rientri tra gli accessori del credito che, per effetto della cessione, sono trasferiti al cessionario ex art. 1263 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto
pagina 7 di 9 ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 9.4.2024, n. 9479; in senso conforme cfr. Cass. civ. n.
21275/2024).
Orbene, è innegabile che tale voce risarcitoria rientri tra le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto” ed integri il contenuto economico di quest'ultimo, sicché deve Part riconoscersi a il diritto a percepire la relativa somma.
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
4.1. – Si premette che, ai fini della determinazione del valore della causa, si tiene conto del decisum.
Invero, come affermato da Cassazione civile sez. I - 26/04/2021, n. 10984 (in motivazione): “Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata” (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017,
n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
4.2. – Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto deciso dal tribunale – trattandosi di liquidazione congrua e rispondente ai criteri tabellari (e, peraltro, non oggetto di contestazione da parte dell'appellante) – e, per il presente grado, secondo il computo che segue (valore fino ad € 1.100).
Fase di studio della controversia (valore medio): € 135,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 135,00
Fase decisionale (valore medio): € 200,00
Compenso tabellare: € 470,00, oltre € 91,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si esclude la fase istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 534/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22/06/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla parte indicata in motivazione e, decidendo nel merito, condanna il al Controparte_1 pagamento, a favore di della somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.lgs Parte_1
n. 231/2002
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 254,00 per esborsi in € 1.053,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 91,50 per esborsi, in € 470,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 188/2023 promossa da:
Parte_1Part (“ ) (C.F. ) – con il patrocinio dell'Avv. BONALUME PAOLO P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO-CONTUMACE avverso la sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22/06/2022
CONCLUSIONI
In data 10-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 534/22 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22.06.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Livorno RG 3259/20 instaurato da – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti del e non Parte_1 Controparte_1 notificata IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : • gli Parte_1 Controparte_1 interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 10.067,04 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dal portata dalle 7 fatture CP_1
pagina 1 di 9 indicate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub DOC. 1,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 10.067,04 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle 4 Note Debito che erano state Part azionate in giudizio di e che sono state riconosciute dovute dal Tribunale, Note Debito riepilogate nell'elenco che era stato prodotto sub doc. 5 con la citazione, condannare il CP_1
al relativo pagamento in favore di IN VIA SUBORDINATA: accertare e
[...] Parte_1 dichiarare che è creditrice nei confronti del della diversa Parte_1 Controparte_1 somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e
[...] somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche solo “ ) Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il , proponendo Controparte_1 gravame avverso la sentenza n. 534/2022, emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il Part 22/06/2022, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da aveva così deciso: “1) condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attrice Controparte_1 [...] di € 1.730,60 a titolo di interessi di mora, oltre gli ulteriori interessi anatocistici con Parte_1 riferimento agli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione ex 1283 c.c. 2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.464,95, di cui € 254,00 per spese, € 202,50 per la fase di studio della controversia, € 202,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 243,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 405,00 per la fase decisionale, € 157,95 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – aveva convenuto in giudizio il , esponendo: Controparte_1
- di essersi resa cessionaria da e da Edison Energia s.p.a. dei crediti vantati dalle Parte_2 predette società nei confronti del , per un ammontare complessivo di € Controparte_1 pagina 2 di 9 10.067,04 in linea capitale, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di servizi di energia elettrica, interventi di manutenzione ed altre prestazioni erogati in favore dell'Ente civico;
che il contratto di cessione aveva ad oggetto non solo i crediti in linea capitale ma anche gli interessi di mora maturati e maturandi;
che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento era rimasta infruttuosa;
Part che, quindi, aveva diritto ad ottenere il pagamento della somma capitale maggiorata degli interessi moratori ex art. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo;
che tali interessi, alla data del 29.10.2020, ammontavano ad € 3.607,40; Part che, inoltre, aveva diritto anche al pagamento degli interessi anatocistici prodotti da quelli moratori maturati sulla sorte capitale, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
Part che, in più, spettava a il pagamento della somma di € 280,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle sette fatture oggetto di cessione;
Part che era creditrice, nei confronti del , anche della somma di € 1.730,60 a Controparte_1 titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli dovuti sulla somma di € 10.067,04 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di altre fatture oggetto di cessione;
Part che, su tale somma, aveva diritto al pagamento anche degli interessi anatocistici, oltre che della somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle 19 fatture oggetto di cessione.
Concludeva, dunque, chiedendo la condanna del al pagamento delle suddette Controparte_1 somme.
1.2. – Non si costituiva in giudizio il e, sulla regolarità della notifica dell'atto Controparte_1 di citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) parte attrice, con la memoria ex 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., aveva dato atto dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di cessione da e da Edison Energia s.p.a., Parte_2 producendo un estratto (di cui al doc. 11) nel quale il credito per tali fatture risultava azzerato;
(-) tuttavia, non era stato in alcun modo provato, dedotto od allegato quando sarebbe avvenuto il pagamento degli importi di cui alle citate fatture;
(-) l'assenza totale, sul punto, di allegazioni e documentazione precludeva l'accoglimento delle domande relative ad interessi e somme ex art. 6 del D.Lgs 231/2002;
(-) poteva, invece, riconoscersi l'importo di € 1.730,60 a titolo di interessi di mora a causa del pagina 3 di 9 CP_ tardivo pagamento, da parte dell convenuto, di crediti diversi da quelli ceduti da Edison
Energia s.p.a. e da Parte_2
(-) su tale importo spettavano, inoltre, gli interessi anatocistici maturati su quelli moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione ex 1283 c.c.;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale;
difatti, a fronte dell'allegazione del tardivo pagamento delle fatture da parte del , sarebbe spettato a quest'ultimo Controparte_1 dare la prova dell'esatto adempimento il che, però, non era avvenuto dal momento che l'Ente era rimasto contumace. Part Pertanto, la sentenza era errata nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto di a percepire gli interessi moratori ex art. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, quelli anatocistici e la somma di € 280,00 (pari ad € 40,00 per ciascuna delle sette fatture cedute da Edison Energia s.p.a. e da ex art. 6, comma, 2 del citato d.lgs. Parte_2
2) Con il secondo, deduceva la nullità della sentenza perché affetta da un vizio di omessa pronuncia nella parte in cui non aveva riconosciuto la somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle 19 fatture oggetto di cessione (diverse da quelle emesse da ed Edison Energia s.p.a.). Parte_2
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituiva in giudizio il che, sulla regolarità della notifica nei Controparte_1 suoi confronti, veniva dichiarato contumace.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 10-31.7.2024, sulle conclusioni di parte appellante, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
È pacifico, infatti, che il – con riferimento alle fatture emesse da Edison Controparte_1 Part Energia s.p.a. e Municipia s.p.a. di cui si è resa cessionaria – abbia proceduto al pagamento pagina 4 di 9 dell'importo di € 10.067,04 dovuto in linea capitale, come riconosciuto dall'originaria attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., con la conseguenza che l'inadempimento sarebbe consistito, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, nel ritardo con cui l ha CP_3 assolto alla sua obbligazione.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che
l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori
o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo
e secondo, cod. civ. e 429, comma terzo, cod. proc. civ.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.2.2004 n. 3579; in senso conforme, anche
Cass. civ. n. 8242/2012).
In particolare, non giova all'appellante il riferimento al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13533/2001, con il quale le Sezioni Unite, nel decidere la questione del riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento di una obbligazione, dopo avere premesso, in generale, che il creditore deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto vale a dire il fatto costitutivo di tale diritto e il relativo termine di scadenza, "limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte" e dopo avere precisato che, per conseguenza, spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo (come, ad esempio, l'avvenuto pagamento) dell'altrui pretesa, hanno, poi, affermato che, qualora venga dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza di tale adempimento.
Il che, per l'appunto, ricorre nell'ipotesi di pagamento di una somma di danaro, costituente l'oggetto di una obbligazione pecuniaria, oltre il termine di scadenza stabilito per legge o in base al negozio, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, come affermato dalla Corte di Cassazione: “questo principio va correttamente inteso, nel senso che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni: sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame (concernente, ripetesi, un'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro), che
pagina 5 di 9 l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è onere del creditore, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il c.d. maggior danno o la rivalutazione monetaria (a norma dell'art. 1224, commi primo e secondo, c.c. o dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale. E, se tale onere venga osservato, compete al debitore - "ancora una volta", secondo
l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. civ. n. 3579/2004 in motivazione). Part Nella specie, quindi, è venuta meno al suo onere di allegazione, in quanto pur lamentando il tardivo adempimento da parte del , non ha indicato quando quest'ultimo ha Controparte_1 proceduto al pagamento dell'importo dovuto in linea capitale.
Peraltro, anche in questo grado di giudizio l'appellante ha omesso qualsiasi deduzione sul punto, nonostante il primo giudice avesse chiaramente rimarcato il difetto di allegazione in ordine alla data dell'intervenuto pagamento. Part Difatti, si è limitata ad affermare che il pagamento, da parte del sarebbe stato CP_1 eseguito successivamente alla notifica dell'atto di citazione, senza, tuttavia, specificare il giorno in cui è avvenuta l'estinzione dell'obbligazione.
L'allegazione, dunque, continua ad essere generica, non avendo la offerto alcun elemento Pt_1 atto ad individuare, anche solo a livello assertivo, il momento in cui si sarebbe verificato l'adempimento da parte dell'Ente. Part Ciò tanto più se si considera che non ha chiesto emettersi condanna generica al pagamento nei confronti del , ma ha domandato espressamente la sua condanna alla Controparte_1 corresponsione degli interessi moratori maturati fino “al saldo”, sicché non vi è dubbio che costituiva suo precipuo onere allegare il giorno dell'intervenuto pagamento.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non rileva l'invio di intimazioni di pagamento né la notifica dell'atto di citazione o quella dei contratti di cessione nei confronti del
CP_1
Trattasi, infatti, di atti che, presupponendo il mancato pagamento da parte dell'ente appellato, non valgono a sanare la lacuna assertiva che inficia la domanda. Part Inoltre, anche dall'estratto conto prodotto da si evince solo l'azzeramento dell'importo dovuto in linea capitale ma non quando è avvenuto il pagamento da parte del (cfr. doc. 11). CP_1
In definitiva, non avendo l'appellante assolto al suo onere di allegazione non si può neppure escludere che il pagamento, da parte del debitore, sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e, per errore, non contabilizzato dal creditore.
pagina 6 di 9 Part Del resto, non si comprende quale difficoltà potrebbe avere avuto nell'accertare (e nell'allegare) la data dell'intervenuto pagamento da parte del CP_1
Il mezzo, pertanto, è caducato.
3.2. – Fondato è, invece, il secondo motivo di appello. Part In effetti, il tribunale, pur riconoscendo a l'importo di € 1.730,60 – a titolo di interessi di mora dovuti a causa del tardivo pagamento, da parte del , di fatture diverse Controparte_1 da quelle cedute da Edison Energia s.p.a. e da – oltre agli interessi anatocistici, ha Parte_2 omesso di pronunciarsi sulla domanda con cui la aveva chiesto la condanna dell'ente Pt_1 convenuto al pagamento della somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.l.gs n. 231/2002, pari ad € 40,00 per ciascuna delle 19 fatture oggetto di cessione.
A tale omissione, quindi, deve porre rimedio questa Corte, con conseguente declaratoria di nullità in parte qua della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 13716/2016).
Ebbene, va accolta la domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati dall'originaria attrice in virtù del disposto dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2002.
Quest'ultima disposizione, rubricata "risarcimento delle spese di recupero", stabilisce che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40
Euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".
La ratio della previsione in questione può cogliersi, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal D.Lgs. citato (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa proprio alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
Trattasi, invero, di costi "interni" o "amministrativi" diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni.
Tale importo forfettario spetta all'odierna appellante a fronte del tardivo pagamento di tutte le fatture oggetto del giudizio (cfr. sentenza CGCE, sez 3, del 20 ottobre 2022).
D'altra parte, non vi è dubbio che il rimborso delle spese di recupero ex art. 6, comma 2, del d.lgs n. 231/2002 rientri tra gli accessori del credito che, per effetto della cessione, sono trasferiti al cessionario ex art. 1263 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto
pagina 7 di 9 ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 9.4.2024, n. 9479; in senso conforme cfr. Cass. civ. n.
21275/2024).
Orbene, è innegabile che tale voce risarcitoria rientri tra le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto” ed integri il contenuto economico di quest'ultimo, sicché deve Part riconoscersi a il diritto a percepire la relativa somma.
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
4.1. – Si premette che, ai fini della determinazione del valore della causa, si tiene conto del decisum.
Invero, come affermato da Cassazione civile sez. I - 26/04/2021, n. 10984 (in motivazione): “Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata” (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017,
n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
4.2. – Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto deciso dal tribunale – trattandosi di liquidazione congrua e rispondente ai criteri tabellari (e, peraltro, non oggetto di contestazione da parte dell'appellante) – e, per il presente grado, secondo il computo che segue (valore fino ad € 1.100).
Fase di studio della controversia (valore medio): € 135,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 135,00
Fase decisionale (valore medio): € 200,00
Compenso tabellare: € 470,00, oltre € 91,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si esclude la fase istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 534/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22/06/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla parte indicata in motivazione e, decidendo nel merito, condanna il al Controparte_1 pagamento, a favore di della somma di € 760,00 ex art. 6, comma 2, del d.lgs Parte_1
n. 231/2002
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 254,00 per esborsi in € 1.053,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 91,50 per esborsi, in € 470,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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