TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/08/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG. 2035/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2035/2025, promossa da
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Antoniazzi del Foro di Novara parte ricorrente contro
), nato in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
PO (NO) in Via Vittorio Veneto n. 25 parte resistente, contumace avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora e il signor Pt_1 [...] in Marocco il 03.08.1997 successivamente trascritto nel Comune di VA (NO) atto n. 2, parte II, serie CP_1
C nell'anno 2017 disponendo ogni conseguenziale annotazione ed emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che dovesse reputare opportuni, nell'interesse dei coniugi stessi e della prole;
− modificare parzialmente con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 553/2023 pubblicata il 01.08.2023 dal Tribunale civile di Novara nell'ambito della causa RG 1371/2020 in punto diritto di contributo di mantenimento dei figli: - cessazione del diritto di mantenimento per la figlia - aumento del mantenimento Per_1 ordinario per il figlio da 200,00 ad euro 400,00 mensili in ragione delle mutate esigenze quotidiane del Per_2
Pag. 1 medesimo; − confermare nel resto la sentenza n. 553/2023 dal Tribunale civile di Novara Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 novembre 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Novara per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver sposato, con rito civile, a VA PO (NO) Per_ il resistente e che dalla loro unione sono nati (8/5/1998), (22/5/2001), Per_1 Per_2
(7/8/2022) e (10/11/2011). Per_4
Ha, quindi, rappresentato che con sentenza n. 553/2023, il Tribunale di Novara, sez. civile, ha pronunciato la loro separazione, così stabilendo “
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio in data 3/8/1997 Parte_1 Controparte_1
a AH (Tunisia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VA PO (NO), atto 2, parte II-Serie C, Anno 2007. 2. dichiara l'addebito della separazione a 3. affida la Controparte_1 figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
4. assegna al casa familiare a Per_4
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore solo in luogo neutro, Parte_1 secondo un Calendario stilato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
6. dispone che Controparte_1 contribuisca indirettamente al mantenimento dei figlia e versando al coniuge in via anticipata, Per_1 Per_2 Per_4 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 600,00 mensili (euro 250,00 per la figlia e per il figlio ed euro 100,00 per la figlia , che sarà soggetto a rivalutazione monetaria Per_4 Per_2 Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 60% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
7. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del coniuge versando a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, Parte_1 la somma mensile di euro 250,00 (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza”.
Pag. 2 Quindi, ha rappresentato che dopo la separazione, il resistente aveva sempre adempiuto al suo Per_ obbligo di mantenimento ma non aveva mai contribuito alle spese straordinarie;
che e Per_1 sono diventate economicamente autosufficienti, mentre è iscritto, con profitto, alla facoltà Per_2 di medicina e chirurgia a NO (per cui paga € 280,00 per la locazione di una stanza), e Per_4 frequenta l'Istituto Carlo AL di Novara.
Ha concluso, quindi, come in epigrafe.
***
All'udienza del 4/2/2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, stante la regolarità della notifica;
la ricorrente, sentita in interrogatorio libero, ha confermato la sua volontà di divorziare, che non vede né sente l'ex marito che non ha nemmeno alcun rapporto con i figli. Ha, poi, riferito che non fa la dichiarazione dei redditi. All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto accertamenti patrimoniali sulla condizione economica del resistente e ha rinviato all'udienza del 12/6/2025 (poi differita, per ragioni d'ufficio, all'udienza del 10/7/2025).
All'udienza del 10/7/2025, dato atto del pervenimento della documentazione richiesta, la difesa ha rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e ha rassegnato le proprie conclusioni. Quindi, all'esito della discussione orale, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La pronuncia di scioglimento del matrimonio. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art. 3 n. 2 lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 553/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i
Pag. 3 presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
2. Le domande di natura economica. Va ascolta la richiesta di parte ricorrente in ordine alla revoca del mantenimento per ormai economicamente autosufficienti. Per_1
Va, altresì, accolta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per La ricorrente, Per_2 infatti, ha dimostrato il mutamento delle condizioni rispetto all'emissione della sentenza di separazione: il ragazzo si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e frequenta i relativi corsi nella città di NO, con aumento delle spese per vitto e alloggio, come comprovato dalla documentazione in atti (certificazione di iscrizione e superamento esami e contratto di locazione del suo alloggio nel capoluogo ligure): in tema si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr., Cass., Sez. 1, ord. n. 12121 dell'8/5/2025).
In punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la Cassazione ha statuito che “ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi” (cfr., Cass., Sez. 1, ord. 3329 del 10/2/2025): ora, grazie agli accertamenti patrimoniali è stato possibile accertare, come da ultima CU in atti e dall'estratto contributivo INPS, che è titolare di un contratto a tempo Parte_2 indeterminato con reddito lordo pari ad € 38.637,06 a differenza della ricorrente che risulta priva di stabile attività lavorativa. La sperequazione economica rispetto alla ricorrente è evidente e, considerate le diverse e maggiori esigenze di può accogliersi la richiesta di aumento ad € Per_2
400,00 dell'assegno di mantenimento per lui.
Va altresì confermato, come peraltro richiesto dalla ricorrente, l'ammontare di € 200,00 per il mantenimento di ancora minorenne. Per_4
Alla luce della sperequazione economica in atti, va confermata altresì la ripartizione delle spese straordinarie con il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre.
***
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status e considerata la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3 agosto 1997, trascritto nel Comune di VA PO atto n. 2, parte II, serie C nell'anno 2007;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Pag. 4 a parziale modifica della sentenza n. 553/2023 del Tribunale di Novara, sez. civ.:
3) revoca l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a carico di in Controparte_1 favore della figlia maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_1
4) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore Controparte_1 di maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad € 400,00 e l'obbligo di versare Per_2 un assegno di mantenimento in favore di minorenne, pari ad € 200,00 e così Per_4 complessivamente € 600,00 da versarsi alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di nella misura del Controparte_1
60% e a carico di del 40%; Parte_1
6) conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 553/2023 del Tribunale di Novara, sez. civ.;
7) compensa le spese di lite;
8) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2035/2025, promossa da
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Antoniazzi del Foro di Novara parte ricorrente contro
), nato in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
PO (NO) in Via Vittorio Veneto n. 25 parte resistente, contumace avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora e il signor Pt_1 [...] in Marocco il 03.08.1997 successivamente trascritto nel Comune di VA (NO) atto n. 2, parte II, serie CP_1
C nell'anno 2017 disponendo ogni conseguenziale annotazione ed emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che dovesse reputare opportuni, nell'interesse dei coniugi stessi e della prole;
− modificare parzialmente con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 553/2023 pubblicata il 01.08.2023 dal Tribunale civile di Novara nell'ambito della causa RG 1371/2020 in punto diritto di contributo di mantenimento dei figli: - cessazione del diritto di mantenimento per la figlia - aumento del mantenimento Per_1 ordinario per il figlio da 200,00 ad euro 400,00 mensili in ragione delle mutate esigenze quotidiane del Per_2
Pag. 1 medesimo; − confermare nel resto la sentenza n. 553/2023 dal Tribunale civile di Novara Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 novembre 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Novara per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver sposato, con rito civile, a VA PO (NO) Per_ il resistente e che dalla loro unione sono nati (8/5/1998), (22/5/2001), Per_1 Per_2
(7/8/2022) e (10/11/2011). Per_4
Ha, quindi, rappresentato che con sentenza n. 553/2023, il Tribunale di Novara, sez. civile, ha pronunciato la loro separazione, così stabilendo “
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio in data 3/8/1997 Parte_1 Controparte_1
a AH (Tunisia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VA PO (NO), atto 2, parte II-Serie C, Anno 2007. 2. dichiara l'addebito della separazione a 3. affida la Controparte_1 figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
4. assegna al casa familiare a Per_4
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore solo in luogo neutro, Parte_1 secondo un Calendario stilato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
6. dispone che Controparte_1 contribuisca indirettamente al mantenimento dei figlia e versando al coniuge in via anticipata, Per_1 Per_2 Per_4 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 600,00 mensili (euro 250,00 per la figlia e per il figlio ed euro 100,00 per la figlia , che sarà soggetto a rivalutazione monetaria Per_4 Per_2 Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 60% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
7. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del coniuge versando a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, Parte_1 la somma mensile di euro 250,00 (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza”.
Pag. 2 Quindi, ha rappresentato che dopo la separazione, il resistente aveva sempre adempiuto al suo Per_ obbligo di mantenimento ma non aveva mai contribuito alle spese straordinarie;
che e Per_1 sono diventate economicamente autosufficienti, mentre è iscritto, con profitto, alla facoltà Per_2 di medicina e chirurgia a NO (per cui paga € 280,00 per la locazione di una stanza), e Per_4 frequenta l'Istituto Carlo AL di Novara.
Ha concluso, quindi, come in epigrafe.
***
All'udienza del 4/2/2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, stante la regolarità della notifica;
la ricorrente, sentita in interrogatorio libero, ha confermato la sua volontà di divorziare, che non vede né sente l'ex marito che non ha nemmeno alcun rapporto con i figli. Ha, poi, riferito che non fa la dichiarazione dei redditi. All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto accertamenti patrimoniali sulla condizione economica del resistente e ha rinviato all'udienza del 12/6/2025 (poi differita, per ragioni d'ufficio, all'udienza del 10/7/2025).
All'udienza del 10/7/2025, dato atto del pervenimento della documentazione richiesta, la difesa ha rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e ha rassegnato le proprie conclusioni. Quindi, all'esito della discussione orale, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La pronuncia di scioglimento del matrimonio. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art. 3 n. 2 lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 553/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i
Pag. 3 presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
2. Le domande di natura economica. Va ascolta la richiesta di parte ricorrente in ordine alla revoca del mantenimento per ormai economicamente autosufficienti. Per_1
Va, altresì, accolta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per La ricorrente, Per_2 infatti, ha dimostrato il mutamento delle condizioni rispetto all'emissione della sentenza di separazione: il ragazzo si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e frequenta i relativi corsi nella città di NO, con aumento delle spese per vitto e alloggio, come comprovato dalla documentazione in atti (certificazione di iscrizione e superamento esami e contratto di locazione del suo alloggio nel capoluogo ligure): in tema si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr., Cass., Sez. 1, ord. n. 12121 dell'8/5/2025).
In punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la Cassazione ha statuito che “ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi” (cfr., Cass., Sez. 1, ord. 3329 del 10/2/2025): ora, grazie agli accertamenti patrimoniali è stato possibile accertare, come da ultima CU in atti e dall'estratto contributivo INPS, che è titolare di un contratto a tempo Parte_2 indeterminato con reddito lordo pari ad € 38.637,06 a differenza della ricorrente che risulta priva di stabile attività lavorativa. La sperequazione economica rispetto alla ricorrente è evidente e, considerate le diverse e maggiori esigenze di può accogliersi la richiesta di aumento ad € Per_2
400,00 dell'assegno di mantenimento per lui.
Va altresì confermato, come peraltro richiesto dalla ricorrente, l'ammontare di € 200,00 per il mantenimento di ancora minorenne. Per_4
Alla luce della sperequazione economica in atti, va confermata altresì la ripartizione delle spese straordinarie con il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre.
***
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status e considerata la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3 agosto 1997, trascritto nel Comune di VA PO atto n. 2, parte II, serie C nell'anno 2007;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Pag. 4 a parziale modifica della sentenza n. 553/2023 del Tribunale di Novara, sez. civ.:
3) revoca l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a carico di in Controparte_1 favore della figlia maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_1
4) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore Controparte_1 di maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad € 400,00 e l'obbligo di versare Per_2 un assegno di mantenimento in favore di minorenne, pari ad € 200,00 e così Per_4 complessivamente € 600,00 da versarsi alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di nella misura del Controparte_1
60% e a carico di del 40%; Parte_1
6) conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 553/2023 del Tribunale di Novara, sez. civ.;
7) compensa le spese di lite;
8) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 5