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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TE RI, ha pronunciato ex artt. 281 duodecies e 281 sexies comma III c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8967/2023 promossa da:
(p.i. ) con sede in Bresso (MI -20091), via Verdi n.38, COroparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra -, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. AN Canciani (c.f. ), presso il cui studio C.F._1 sito in GL ES (MI) Via Garibaldi n. 51 elegge domicilio;
RICORRENTE contro con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. COroparte_2
13, (C.F.: , Partita I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 P.IVA_3
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Silvia Francesca Colosimo Parte_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio del collega Avv. C.F._2
AN NI (c.f. ), Piazza delle Cinque Giornate nr. 6, 20129 Milano;
C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO:
Responsabilità extracontrattuale per danno a cose
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati per l'udienza del 14 ottobre 2025/4 novembre 2025, che di seguito si ritrascrivono.
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
-IN VIA PRELIMINARE: acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP assegnato alla sezione X civile, dott.ssa Gabriella Mariconda, RG 2635/ 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, così giudicare:
- NEL MERITO, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto, per i titoli in diritto esposti in atti e per quanto emerso in corso di causa, la responsabilità di COroparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_2
Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, per tutti i danni patiti da COroparte_1 come riscontrati dal CTU dott. nella sua perizia depositata nel procedimento di ATP Persona_1 avanti il Tribunale di Monza RG 2635/2023 e come documentalmente quantificati nel presente giudizio, per l'effetto:
- condannare (c.f. ), in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, al risarcimento di tutti i danni subiti da così come indicati nella consulenza tecnica del CTU COroparte_1 dott. nella sua perizia depositata nel procedimento di ATP avanti il Tribunale di Monza Persona_1
RG 2635/2023 e come documentalmente quantificati nel presente giudizio in complessive euro 53.825,50 (cfr. § 3 del ricorso introduttivo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare (c.f. ), in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13 al risarcimento in favore di
delle spese e onorari dell'Accertamento Tecnico Preventivo, COroparte_1 comprese le spese legali e le somme relative agli onorari e spese del CTU e del CTP (cfr. § 4 del ricorso introduttivo), per un totale documentalmente quantificato nel presente giudizio in complessive euro 6.754,58 oltre iva se dovuta nonché oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio -maggiorati ope legis del 30% ai sensi del combinato disposto degli art. 4 c. 1 bis DM 55/14 e degli artt. 3a, 6a, 6b e 6c DM 110/2023 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali e delle tecniche redazionali facilitanti raccomandate - oltre accessori tutti di legge.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte al § 5 della memoria ex art. 281 duodecies 4 comma c.p.c.;
Accogliere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 26/09/2022 alle ore 17.29 ho effettuato un rifornimento di carburante del furgone Renault Master targato GH769TT presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano (MI) sulla SP35 al km 4+784 (come da doc. 1 di parte Ricorrente che mi si rammostra)”.
2) “Vero che con il rifornimento di cui al precedente capitolo 1 il serbatoio è stato riempito con 78,55 litri di gasolio e quindi per il massimo della sua capienza (80 litri di gasolio)”.
3) “Vero che dopo il rifornimento di cui al precedente capitolo 1 il furgone Renault Master targato GH769TT si è spento, andando in protezione elettronica” 4) “Vero che il furgone Renault Master targato GH769TT, dopo essere entrato in protezione elettrica, è stato sottratto alla disponibilità di e trainato presso COroparte_1 la concessionaria Renault di Castellanza (VA) come da doc.3 di Parte Ricorrente che mi si rammostra dove è rimasto per tutto il tempo impiegato per consentire l'effettuazione delle analisi disposte dalla Casa Madre Renault e il successivo accertamento tecnico preventivo R.G. 2635/2023 Tribunale di Monza ”
5) “Vero che le modalità e i tempi di intervento sul mezzo fermo sono state stabilite dalla Casa Madre Renault che ha disposto mediante traino (come da doc. 3 di parte Ricorrente che mi si rammostra) il trasporto del mezzo presso la concessionaria Renault di Castellanza (VA), ordinando che prima del prelievo del gasolio venisse esaminato il motore per escludere l'esistenza di vizi nello stesso”.
6) “Vero che solo dopo aver escluso l'esistenza di vizi nel motore, Renault ha autorizzato l'esame del gasolio presente nel serbatoio del mezzo fermo, mediante il prelievo TUNAP documentato in causa (come da doc.4 di parte Ricorrente che mi si rammostra)”.
7) “Vero che ha sostenuto i costi qui di seguito elencati: COroparte_1
= interventi di riparazione del furgone Renault Master targato GH769TT come da doc.16 – doc.18 di parte Ricorrente che mi si rammostrano;
= interventi di per esaminare il gasolio del furgone Renault Master targato COroparte_3
GH769TT come da docc.4 e 17 - 20 di parte Ricorrente che mi si rammostrano;
= noleggi e servizi accessori come da docc.8. – 9 - 9bis - 18 -19 di parte Ricorrente che mi si rammostrano”.
8) “Vero che il gasolio erogato dal distributore Q8 sito a Paderno Dugnano (MI) sulla SP35 km 4+784 era contaminato da cloro che ha danneggiato la valvola EGR del mezzo e gli elementi del circuito di alimentazione, provocando l'arresto in protezione della macchina”.
Si indicano come testi, occorrendo anche a prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi, i Signori
(sui capitoli da 1 a 7) e il Signor (sul capitolo n.8). Testimone_1 Tes_2
Sul capitolo 7, con specifico riferimento agli interventi di riparazione di cui ai docc.16 e 18, file estratti conto corrente nelle date indicate al § 4 della memoria ex art. 281 duodecies 4 comma c.p.c., si indica come teste il Signor . Testimone_3
Per parte convenuta:
“Piaccia all.Illmo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare e pregiudiziale, ritenere improcedibile detto ATP per assoluta mancanza di prova certa del nesso causale tra il rifornimento del 26/9/2022 ed i danni asseriti ed altresì, dichiarare improcedibile ed illegittimo il presente procedimento in carenza dell'estrazione del carburante dal serbatoio del veicolo in contraddittorio tra le parti;
2. In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente non essendo proprietaria del veicolo oggetto dell'ATP;
3. In via preliminare dichiarare la decadenza ex art. 1490 e 1495 c.c. nella quale è incorsa parte ricorrente nel denunciare il presunto evento danno all'odierna ricorrente;
4. Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, altresì, assolutamente carente del nesso causale tra il generico danno asserito dal ricorrente ed il rifornimento di carburante del 26/9/2022.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 11 dicembre 2023, la società CO (nel prosieguo, per brevità, ha chiesto accertarsi la COroparte_1 Con responsabilità della convenuta (di seguito ) per la fornitura di COroparte_2 gasolio contaminato e conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato in € 10.235,25 per le riparazioni, € 40.321,60 per noleggio di altro mezzo e servizi accessori ed € 3.268,65 quale corrispettivo versato al laboratorio di analisi. Ha chiesto altresì porsi a carico della convenuta le spese e i compensi di difesa, anche tecnica, nel procedimento di a.t.p. r.g.n. 2635/2023, di complessivi € 6.754,58. CO a esposto in fatto quanto segue:
- in data 26 settembre 2022 alle ore 17.29 presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano (MI) Con sulla SP35 al km 4+7841, di proprietà di (cfr. doc. 1 – scontrino rifornimento che fa riferimento al “KM 8+070 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI”), il sig. , dipendente della Testimone_1 ricorrente, effettuava rifornimento di carburante del furgone Renault Master targato GH769TT, concesso in noleggio a lungo termine da (P.IVA ), proprietaria del COroparte_5 P.IVA_4 veicolo (doc. 2);
- a seguito del rifornimento di 78,55 litri di gasolio (su 80 litri di capienza massima del serbatoio del mezzo, dato estrapolato dal doc. 7 e 13, c.t.p. e c.t.u. in a.t.p.), il furgone mostrava un malfunzionamento e si spegneva, andando in protezione elettronica e rendendosi inutilizzabile;
- la ricorrente notiziava la ditta di noleggio e, in data 27 settembre 2022 (doc. 3, foglio intervento), disponeva mediante traino il trasporto del mezzo presso la concessionaria Renault di Castellanza, provincia di Varese, ove i tecnici di prelevavano un campione COroparte_6 COroparte_3 di residui solidi depositati all'interno della valvola EGR e li inviavano presso il laboratorio di analisi certificato con sede in Viale delle Industrie n. 42 a Casavatore (NA); CP_7
- dall'analisi di laboratorio sul campione, datata 28 ottobre 2022 (doc. 4 – analisi laboratorio e fattura), emergeva che i residui erano contaminati con cloro e, pertanto, si rendeva necessaria la sostituzione di tutte le parti del circuito di alimentazione con i relativi sensori. In forza di ciò la concessionaria stilava un preventivo per la riparazione del veicolo di importo pari ad euro 12.323,66 iva inclusa (doc. 5 preventivo riparazione); Con
- in data 22 novembre 2022 la ricorrente presentava reclamo a denunciando l'inidoneità del carburante ma la compagnia respingeva le richieste risarcitorie (doc. 10);
- anche rifiutava di indennizzare i costi subiti, comunicando alla Ricorrente che, COroparte_5 poichè il malfunzionamento era imputabile al rifornimento e non a caratteristiche del mezzo, ai sensi dell'art.
8.4 delle condizioni generali, i costi per la riparazione rimanevano a suo carico (doc. 6 comunicazione ); CP_5 - la ricorrente, dopo aver commissionato consulenza tecnica di parte, introduceva procedimento di Con accertamento tecnico preventivo (docc. 7 e 11), nell'ambito del quale si costituiva, senza nominare c.t.p. (all.A fascicolo ATP r.g.n. 2635/2023 Tribunale di Monza);
- nella relazione finale il C.T.U. accertava quanto segue, in ordine all'eziologia del danno al motore:
“..Una volta ricevuto il risultato dell'esame del gasolio presente nel serbatoio abbiamo avuto la conferma che i danni al veicolo sono stati provocati dal gasolio presente nel serbatoio dopo l'ultimo rifornimento effettuato. Esaminando la documentazione presentata dal ricorrente possiamo dire che pl rifornimento è stato fatto presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano sulla SP35 al km. 4+784.L'acqua presente nel gasolio ha danneggiato la valvola EGR ed il motore si è bloccato” (doc. 13);
- In data 20.7.2023 veniva depositato l'elaborato finale dal CTU. A dimostrazione del danno patito, la ricorrente ha prodotto il preventivo, la fattura per le riparazioni e le analisi dei residui (docc. 5-16), estratti conto (doc. 18), la fattura emessa alla concessionaria per le analisi del carburante in sede di a.t.p. (doc. 17), le contabili di pagamento delle analisi (doc. 20), le fatture e gli estratti conto comprovanti il pagamento dei canoni alla proprietaria del furgone e il nuovo noleggio sottoscritto nelle more della riparazione (docc. 8-9-9 bis-18-19), le fatture emesse dal ctp e dal ctu (doc. 14 e 15) e il fascicolo processuale del procedimento di A.T.P., da cui risultano l'assegnazione di un fondo spese di € 1000 oltre iva e, a verbale, il riconoscimento dell'avvenuto pagamento (ALL. A). Con Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità dal lato attivo del rapporto), in quanto la ricorrente non era proprietaria del furgone, e la decadenza per decorso del termine ex art. 1495 c.c. In fatto ha allegato che la società interamente controllata, gestisce per Parte_3 suo conto il punto vendita coinvolto dal rifornimento asserito contaminato e che il carburante ordinato, gli impianti e tutto ciò che è presente nell'area di servizio, beni mobili che immobili, sono di sua proprietà. Sempre sul piano fattuale ha allegato che il carburante erogato nelle date del 24 settembre e del 27 settembre 2022 era idoneo e che ciò era dimostrato dalle bolle di consegna e dai documenti di accompagnamento, da cui risulta l'assenza di impurità ed acqua a seguito della procedura di controllo (c.d. battuta d'asta) eseguita, come è prassi, sia sul prodotto presente nella autobotte sia nel serbatoio interrato (cfr. doc. 1 da cui risultano bolle di consegna in favore di al “KM Parte_3
8+070 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI”, identica stazione identificata nello scontrino prodotto quale doc. 1 ricorrente). Ha precisato altresì che l'area di servizio è anche munita di sonde compiuterizzate, che si trovano immerse nel carburante presente nelle cisterne e costantemente controllano la qualità del prodotto. Tali sonde, qualora dovessero rilevare una qualsiasi anomalia nel carburante scandagliato, bloccano l'impianto, non erogando più carburante ai clienti. Inoltre i filtri posti su ciascuna pompa di erogazione del distributore permettono di intercettare e bloccare l'eventuale sedimentazione non perfettamente decantatasi nel fondo morto delle cisterne, bloccandone così il passaggio della stessa durante le erogazioni ai clienti. Ha dedotto poi l'assenza di nesso di causalità tra il danno lamentato e la propria condotta, in ragione del fatto che il rifornimento di carburante era stato eseguito il 24 settembre 2022 mentre le analisi erano state eseguite solo il 17 ottobre 2022, da incaricato dell'autofficina individuata dalla ricorrente delle riparazioni e non nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che il danno poteva essere causato da altri rifornimenti o dalla prosecuzione della circolazione. Infine ha rilevato che, nonostante nelle date indicate fossero stati eseguiti numerosi rifornimenti, nessun altro aveva lamentato danni al mezzo. Da ultimo ha sostenuto la insufficienza dei documenti prodotti a dimostrare il danno sia per le riparazioni sia per il “fermo tecnico”, ritenuto in ogni caso genericamente allegato e non effettivo. Depositate le memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di a.t.p., la causa è stata istruita soltanto a mezzo delle produzioni documentali delle parti2 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2025, sulle conclusioni precisate con fogli depositati il 14 ottobre 2025 ed il 4 novembre.
*** La società attrice fa valere la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per averle cagionato un danno ingiusto a seguito del rifornimento eseguito presso la stazione di servizio di sua proprietà, qualificata come responsabilità per esercizio di attività pericolosa ovvero da cosa in custodia o, in subordine, ex art. 2043 c.c. Ciò precisato, è inconferente l'eccezione di decadenza, poiché parte ricorrente ha espressamente allegato di agire a titolo di responsabilità extracontrattuale e non vi è prova che sia stato stipulato alcun contratto di vendita con la parte convenuta. Anzi, la stessa ha precisato che la gestione della stazione di servizio di Cernusco è affidata a società controllata e di essere proprietaria dell'impianto ove è avvenuto il rifornimento. È altresì infondata l'eccezione preliminare di merito sollevata dalla convenuta, in quanto è pacifica, in giurisprudenza, la risarcibilità dei danni patiti dal detentore di mero fatto del bene danneggiato, che siano derivati da condotte antigiuridiche di terzi che lo abbiano privato della disponibilità materiale della cosa (cfr. Cass. ord. n. 10720 del 2024). Nel caso di specie parte ricorrente ha provato di essere detentrice qualificata del bene danneggiato, mediante la produzione del contratto di noleggio e del libretto di circolazione, da cui risulta la proprietà del furgone in capo a , e COroparte_5 di essere responsabile nei suoi confronti dei danni derivanti dal rifornimento (cfr. riscontro alla richiesta di contributo ai costi di riparazione). È altresì pacifico che, sino al termine del procedimento di a.t.p., ella sia stata privata della detenzione della cosa, essendo necessario appurare in contraddittorio la causa del danno lamentato. Ciò premesso, la domanda attorea è in parte fondata. In proposito si ritiene che il titolo di responsabilità maggiormente aderente al caso di specie non sia quella da esercizio di attività pericolosa bensì quella da cosa in custodia. È vero che la giurisprudenza di merito e di legittimità3 hanno qualificato l'attività di erogazione del carburante come attività pericolosa. Tuttavia nella fattispecie il soggetto chiamato a rispondere è la società cedente il carburante e proprietaria degli impianti, non direttamente coinvolta nell'attività di somministrazione al pubblico. Dunque è improprio il richiamo all'art. 2050 c.c., non rilevando nei precedenti citati in sé l'attività di produzione e vendita a terzi di carburante, quale attività pericolosa, ma la gestione concreta dell'impianto, la quale può risultare in un numero più frequente di casi dannosa alla pubblica incolumità e in particolare all'ambiente. Si ritiene, al contrario, che la fattispecie sia sussumibile nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia. Come recentemente affermato anche dal Tribunale di Napoli (cfr. sentenza del 14/10/2024, n.8711) il proprietario dell'impianto di gasolio, pur a fronte di una locazione o di un comodato, rimane responsabile dei danni derivanti dalle opere murarie e, evidentemente, dal loro contenuto contaminato. La ricorrente, dunque, in adempimento all'onere della prova su di ella gravante - anche eventualmente ai sensi del 2043 c.c. - ha allegato e dimostrato la condotta illecita - non accurata verifica dell'idoneità del carburante consegnato alla stazione di servizio -, la permanenza di una relazione di custodia con l'impianto, in considerazione della proprietà dello stesso e il nesso di causalità materiale e giuridica tra il danno patito e il rifornimento. In particolare la ricorrente ha depositato lo scontrino (doc. 1), che dimostra la data e l'ora, ossia il 26 settembre 2022 alle ore 17:29, e il luogo di esecuzione del rifornimento sul furgone Renault Master targato GH769TT, ossia presso la stazione di servizio Q8 sita in Cernusco sul Naviglio nella Strada al KM 8+070, la cui proprietà è ammessa dalla convenuta. Ha altresì provato, in forza del principio di non contestazione, che il rifornimento di 78,55 litri di gasolio era equivalente ad un pieno di serbatoio (circostanza come si è detto non è stata specificamente contestata e, in ogni caso, incidentalmente accertata sia dal C.T.P. di parte – cfr. doc. 7 – sia dal c.t.u. dell' . CP_8
Inoltre ha provato che dopo il rifornimento il veicolo interrompeva la marcia, tanto da rendersi necessaria il giorno dopo, ossia il 27 settembre 2022 alle ore 9,15 del mattino, la chiamata di un veicolo con traino per il trasporto nell'officina di Castellanza Via Minzoni (doc. 3, foglio di intervento con traino, intestazione Ciceri srl, numero progressivo 005331/2021, e sottoscrizione dell'addetto). Ha altresì allegato il preventivo reso dall'officina di Castellanza via Don Minzoni COroparte_6
12, le prime analisi eseguite da , datate 28 ottobre 2022, la pec inviata alla COroparte_3 convenuta in data 22 novembre 2022 con la richiesta di risarcimento e la perizia redatta dall'ing.
, datata 26 gennaio 2023. Inoltre ha prodotto le fatture da cui si evince il costo definitivo Tes_2 sopportato per la riparazione (doc. 16 € 8.389,56, oltre iva) e per l'esecuzione delle analisi (doc. 4 fattura di € 1.096,50 oltre iva, con contabile di avvenuto bonifico del 24.2.2023 doc. 20, doc. 17 fattura di € 1581,90 oltre iva, del 10 maggio 2023, con contabile di avvenuto bonifico del 9.5.2023 doc. 20), estratti conto da cui risultano i pagamenti delle riparazioni in favore della finanziatrice del noleggio, l'ultimo dei quali il 3 di luglio 2022, le fatture e le contabili di avvenuto bonifico da cui emerge che, pur a fronte del pagamento dei canoni di noleggio per il veicolo in riparazione, sino al mese di giugno 2023, sono stati sostenuti ulteriori costi per noleggi (cfr. le fatture relative ad altri veicoli noleggiati dal 27 settembre 2022 al 22 maggio 2023 -doc. 8-). Tale pluralità di elementi e le verifiche compiute dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p., di cui si darà conto appresso, il quale ha potuto personalmente verificare il persistente ricovero del mezzo presso l'autofficina di prima destinazione alla data di inizio dei lavori peritali, non lasciano alcun dubbio in ordine alla riconducibilità del danno patito al rifornimento provato. In particolare non sussistono decorsi causali alternativi da considerare, diversamente da quanto affermato da parte convenuta, perché come si è detto vi è prova che il rifornimento del 26 settembre fu l'ultimo eseguito prima del fermo, atteso che si trattava di pieno di serbatoio. Anche se in proposito l'allegazione non è del tutto puntuale, si evince poi dai documenti prodotti che il veicolo deve essere stato riparato entro la fine di giugno (data coincidente con la conclusione del procedimento di a.t.p., durante il quale per ovvie ragioni il veicolo doveva rimanere a disposizione dell'ausiliario del Giudice) Circa la prova del nesso di causa tra danno subito al veicolo e rifornimento del carburante contaminato occorre richiamare anzitutto il risultato delle prime analisi commissionate dal ricorrente il cui esito è stato “L'analisi del residuo solido evidenzia la presenza di alluminio, ferro e altri elementi, in cui si accerta la presenza di cloro” e, in secondo luogo, le conclusioni della ctu svolta nell'ambito dell'atp introdotto dalla stessa parte prima dell'odierno giudizio, in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito. Il ctu ha dato atto, in punto di svolgimento dei lavori peritali, che“Il giorno 28.04 2023 alle ore 9,30 ci siamo trovati presso la concessionaria Renault G&G PAGLINI spa in Viale Don Minzoni, 12 21053 Castellanza (VA) dove è ricoverato il furgone in uso alla ditta lle ore 10,00 CP_1 abbiamo iniziato le operazioni peritali ed abbiamo concordato di fare intervenire la ditta “Tunap” per prelevare il gasolio nel serbatoio da esaminare secondo il procedimento da loro indicato. La Tes_
nella persona del Sign. si incarica di organizzare a breve un incontro COroparte_9 con il tecnico “Tunap” per prelevare il gasolio da esaminare… Il giorno 09.05 2023 alle ore 8,30 ci
[.. siamo trovati presso la concessionaria… presenti …il Sig. titolare Testimone_1 CP_1
Tel. 324 8190848 e-mail: , ricorrente e il Sign. CP_1 Email_1 Persona_2
333 4696981 e-mail: , incaricato di “ per esame
[...] Email_2 COroparte_3 gasolio… I meccanici della conc. hanno cominciato a smontare il serbatoio del COroparte_6 veicolo Renault “Master” targa GH768TT di proprietà della società di noleggio una CP_5 volta smontato hanno prelevato 3 litri di gasolio secondo i criteri descritti da “ COroparte_3 incaricata di esaminare il gasolio presente nel serbatoio. Hanno poi versato il gasolio in 3 contenitori sigillati di cui uno sarà spedito a , uno rimane all' officina ed uno al Sign. COroparte_3
ricorrente. L'incaricato di “TUNAP” ci riferisce che ci vorranno dai 10 ai 15 gg lavorativi Tes_1 per il risultato dell'esame e tutti i presenti saranno informati dell' esito. Il CTP Sign. chiede Tes_2 di avere informazioni da parte del responsabile dell'officina quali siano i lavori da eseguire per il Tes_ ripristino del veicolo. Il Sign. intervenuto a richiesta si è preso l'incarico di farci avere il preventivo dei lavori e la diagnosi del circuito di alimentazione. Il CTU chiede come Persona_1 mai non è stato fatto subito il prelievo del gasolio dal serbatoio. Il Sign. risponde che la Per_2 Tes_ richiesta di RENAULT è stata di esaminare i residui solidi. Il Sign. ci relaziona che è stato fatto quello che prevede la casa. Nel caso di necessità possiamo rivolgerci al responsabile dell'officina Sign. Alle ore 10,00 ci hanno consegnato i vari preventivi e la diagnosi del veicolo Parte_4 all' arrivo in concessionaria. …Dopo aver smontato e visionato la pompa carburante ci è stato riferito che non produce pressione pur non essendo bloccata. A questo punto abbiamo finito le operazioni peritali.” A specifica risposta al quesito ha affermato4: “Nelle operazioni peritali abbiamo, per prima cosa pensato di esaminare il gasolio presente nel serbatoio del veicolo secondo le norme previste da
“ . Questa operazione, secondo il mio parere, doveva essere fatta il giorno del COroparte_3 ricovero del veicolo ma, secondo la casa madre RENAULT il tipo di procedura da seguire è quella di considerare il prelievo dalla valvola EGR per dimostrare che il motore non ha nessun difetto e quindi non attivare la garanzia. In questo modo il ricorrente ha dovuto sopportare una spesa che non ha risolto il problema. Una volta ricevuto il risultato dell'esame del gasolio presente nel serbatoio abbiamo avuto la conferma che i danni al veicolo sono stati provocati dal gasolio presente nel serbatoio dopo l'ultimo rifornimento effettuato. Esaminando la documentazione presentata dal ricorrente possiamo dire che pl rifornimento è stato fatto presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano sulla SP35 al km. 4+784. L'acqua presente nel gasolio ha danneggiato la valvola EGR ed il motore si è bloccato. Per quanto riguarda gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni sono quelli preventivati e in seguito eseguiti dalla concessionaria I danni subiti dalla COroparte_6 parte ricorrente sono oltre alla fattura di riparazione, il costo del soccorso del mezzo per ricoverarlo presso la Concessionaria Renault, il costo dei lavori dei due interventi di e dei COroparte_3 lavori svolti dall' officina per poter fare i prelievi necessari.”. All'esito delle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente il ctu ha ritenuto che anche i costi sostenuto per noleggiare il mezzo sostitutivo fossero riconducibili al fatto dannoso. Alla luce di tali considerazioni, risulta dimostrata la presenza di acqua (e cloro) nel carburante immesso nella vettura di parte ricorrente e l'avvenuto danneggiamento di componente necessaria al funzionamento del motore, ossia la valvola EGR. Giova evidenziare che parte convenuta non ha minimamente assolto alla prova contraria alla quale era chiamata, né ha svolto osservazioni tecniche alle valutazioni del ctu in sede di a.t.p. Solamente nella presente fase di merito ha contestato lo svolgimento delle analisi, perché a suo dire non avvenute in contraddittorio, contestazione destituita di fondamento considerato che la parte ha consapevolmente deciso di non partecipare ai lavori peritali. Nell'ambito delle indagini peritali, peraltro, le analisi sono state rinnovate, includendo il prelievo direttamente dal serbatorio e non soltanto dalla valvola, sotto la vigilanza del ctu che ha potuto personalmente verificare l'affidabilità del soggetto, certificato, deputato all'esecuzione delle analisi. Si precisa poi che il ctu ha dato conto delle ragioni per le quali le analisi sono state commissionate al laboratorio individuato dai tecnici TUNAP ossia che si doveva procedere in quel modo per indicazioni della casa madre produttrice del veicolo. Si esclude dunque qualsiasi difetto di terzietà, paventato dalla difesa di parte ricorrente, in punto di svolgimento ed esiti delle analisi prodotte sui residui (che già evidenziavano la presenza di cloro nella valvola) e in ogni caso di quelle verificate dal CTU5 (che riscontravano acqua nel serbatoio). La convenuta, al contrario, non ha fornito la prova del caso fortuito né, ove si ritenesse applicabile l'art. 2050 c.c., di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014). In particolare, non sono state specificamente allegate le modalità di esecuzione della procedura di verifica (cd. battuta d'asta rossa – nei documenti si parla genericamente di pasta rilevatrice-) e le modalità di funzionamento delle sonde poste sulle cisterne, la cui presenza non è stata contestata da parte ricorrente, né la loro regolare manutenzione. Inoltre non né è stata prodotta consulenza tecnica di parte, idonea a dimostrare l'utilità e il funzionamento delle procedure di controllo genericamente descritte in atti, né la modalità di funzionamento e la eseguita manutenzione delle sonde e dei filtri posti sulle pompe erogatrici, nè altra prova documentale, pienamente utilizzabile (si veda infra in ordine al doc. 1) ed in ogni caso probante l'effettività delle procedure di controllo, di modo da poter disporre consulenza tecnica d'ufficio senza supplire a carenze probatorie. I documenti, prodotti quale doc. 1 e in tesi attestanti le verifiche (cd. battuta d'asta rossa), non sono stati sottoscritti nè dal trasportatore del combustibile nè dal comodatario gestore del servizio, pertanto risultano di unilaterale formazione e provenienza nella parte in cui attestano il peso di carburante effettivamente consegnato, la densità del carburante e recano la dicitura “Rilevata la presenza di acqua in uno dei serbatoi” con la barra sulla casella “no”. Perciò va confermata la correttezza dell'ordinanza istruttoria di rigetto delle istanze di prova orale articolate dalla convenuta. Infatti, i capitoli di prova orale da nn. 1 a 4, non ammessi dal precedente Giudice, avevano ad oggetto, nella parte rilevante, valutazioni non demandabili al teste, ove mai egli avesse avuto memoria dei controlli eseguiti nelle date rilevanti ma non oggetto di sottoscrizione (“Che il documento relativo a tutti gli scarichi effettuati nel mese di settembre 2022 ed in particolare le bolle di consegna e gli ADM ..relative agli approvvigionamenti …del 23, 24, 26 e 27 settembre 2022 attestano che il carburante era a norma e regolarmente venduto?”; “Che le cisterne interrate dell'area di servizio dal Voi gestita è munita di sonde computerizzate che verificano costantemente la qualità del prodotto presente nelle stesse?””Che qualora le suddette sonde rilevino una qualsiasi forma di contaminazione nel carburante, in particolare la presenza di acqua, l'impianto di distribuzione viene immediatamente bloccato segnalando il guasto rilevato, non erogando più carburante ai clienti e lo stesso viene restituito alle basi di carico di provenienza per richiedere la rimessa a norma dello stesso?). I capitoli, infatti, erano volti alla conferma dell'adeguatezza delle procedure attestate nei documenti non firmati, prodotti quali doc. 1, avvenute in data 24 e 27 settembre 2022, e non riferiti a soli fatti. Il capitolo n. 6, al contrario, non forniva alcun rilevante elemento istruttorio, poiché le ragioni sottese all'inesistenza di altri reclami potrebbero essere molteplici e, in ogni caso, non concludenti. Venendo ai danni causati alla ricorrente direttamente dal carburante contaminato, si ritiene che siano risarcibili unicamente i pregiudizi economici consistiti nel costo delle riparazioni, nei costi sostenuti per il procedimento di a.t.p., incluso il costo delle analisi, in quanto necessari alla prova del nesso di causalità e, infine, nel costo dei noleggi di veicoli sostitutivi durante il fermo del mezzo. Quanto al costo delle riparazioni, di € 8.389,56, oltre Iva, vi è prova dell'esborso come sopra ricordato. Tali spese sono state valutate necessarie dal c.t.u. con motivazione sintetica ma anche esaustiva, considerato che, rispetto all'iniziale preventivo, le stesse risultano ridimensionate e, per obbligo contrattuale (cfr. scheda garanzia e manutenzione Renault allegata al contratto), la ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di altra officina se non di una associata alla casa madre (cfr. in punto di deducibilità di ragioni oggettive a sostegno della risarcibilità delle spese sostenute anche ove superiore ai valori di mercato, Cass. 7 febbraio 1996 n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977 n. 2268). Il c.t.u. non ha svolto obiezioni in ordine alla quantificazione della manodopera e ai costi dei ricambi e neppure la controparte. Quanto al costo delle analisi, di complessivi € 2.678,4, oltre Iva (€1.096,50 ed €1.581,90), parimenti vi è prova dell'esborso e, come sopra ricordato, in ordine al quantum vale quanto sopra argomentato, ossia la necessità per il danneggiato di rispettare le prescrizioni imposte dalla concessionaria per l'accertamento del danno al motore. Venendo al danno derivante dal fermo del veicolo, esso va riconosciuto nei limiti nel costo sostenuto per noleggi giornalieri di furgoni ovvero ad ore, nel periodo in cui il veicolo è rimasto fermo, per consentire lo svolgimento dell'a.t.p. e poi delle riparazioni. La parte ha allegato numerose fatture di noleggio di furgoni, tutte emesse dalla si ritengono rilevanti tutte le fatture Parte_5 emesse da quest'ultima, con la sola eccezione di quella afferente il noleggio attivato il 27.9.2022 in quanto quel danno era evitabile con l'ordinaria diligenza da parte del danneggiato, mediante richiesta di vettura sostitutiva alla concedente, come previsto dalla penultima pagina del doc. 2, ove risulta che Renault garantisce il traino del veicolo e un veicolo sostitutivo per tre giorni. Dunque il danno risarcibile è pari, per questa voce, a complessivi € 4.815,316, sebbene siano state allegate contabili che provano il pagamento delle sole fatture nn. 2220, 2430, 133, 269, 309, 492, 643 ed 839. Il fatto che sia stato provato soltanto il pagamento parziale dei noleggi non esclude che il danno vada risarcito nella sua globalità, posto che la perdita patrimoniale risarcibile deriva già per solo effetto dell'indebitamento conseguente alla richiesta prestazione di servizi di noleggio sostitutivo e in considerazione del fatto che i prezzi corrisposti per noleggi sostitutivi (globalmente € 4.815,31), appaiono, secondo la comune esperienza, contenuti e comunque congrui rispetto al servizio fornito e in particolare per sopperire alla mancata disponibilità di un mezzo dalla fine di settembre 2022 sino al termine dell'a.t.p., da individuarsi nel luglio 2023 con il deposito senza ulteriori contestazioni della perizia del c.t.u. ed il pagamento dell'ultima tranche di riparazioni (cfr. Cass. n. 5565 del 1991 e Cass. n. 779 del 1971). Al contrario non costituiscono pregiudizi risarcibili il pagamento del canone dovuto alla concedente, nonostante il fermo del veicolo, posto che tale spesa sarebbe gravata sul danneggiato anche in assenza dell'illecito, ed il valore fatturato di servizi genericamente allegati come “accessori”. Tale danno non può essere risarcito perché non è conseguenza diretta ed immediata dell'arresto del veicolo, atteso la società ha allegato in via contraddittoria con tale voce di danno di aver noleggiato, essa stessa, altri furgoni per sostituire quello non funzionante e non anche di ave dovuto commissionare a terzi il completamento di rapporti contrattuali in corso con terzi. In definitiva parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 15.883,27, oltre i.v.a. -se l'imposta essa sia rimasta un effettivo costo a carico della parte-, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento. La rivalutazione annua, secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I., è dovuta appunto dal mese di settembre 2022, epoca in cui la condotta omissiva della convenuta ha determinato l'insorgenza del danno, ovvero dalla data dell'esborso per le altre voci di danno, alla data della presente pronuncia, mentre sulla somma come sopra rivalutata non possono riconoscersi interessi compensativi, non avendo la ricorrente provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025). Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 147 del 2022, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000. La domanda di rifusione degli esborsi sostenuti nella fase di a.t.p. per la consulenza di parte (€ 748,1 oltre iva) per il ctu (€ 1.000,00, oltre iva) e di liquidazione dei compensi dovuti al difensore per l'assistenza giudiziale è altresì fondata, trattandosi di spese di lite che seguono la soccombenza. Quanto alla liquidazione dei compensi per il difensore, valutato il danno complessivamente accertato e i valori medi, sono dovuti € 2.337,00, oltre spese generali 15% e c.p. e così complessivamente € 2.795,05, oltre iva se dovuta, e gli esborsi per l'introduzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna COroparte_2
al pagamento, in favore di per le causali indicate in motivazione,
[...] Parte_6 della complessiva somma di Euro 15.883,27, oltre iva e rivalutazione monetaria secondo i criteri e gli indici indicati in motivazione, e interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza;
- condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 5.077 per compensi del presente giudizio di merito, € 2.337 per compensi del procedimento di a.t.p., oltre rimborso forfettario spese generali, accessori come per legge ed esborsi pari ad € 786 ed € 286 per l'a.t.p., oltre ad € 748,1 ed € 1.000 per compensi pagati al c.t.p. e al c.t.u., oltre iva se dovuta per legge. Così deciso in Monza, il 1 dicembre 2025. Il Giudice TE RI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Privo di rilievo si ritiene l'errore materiale contenuto nell'atto (che richiama la stazione di rifornimento di Paderno Dugnano anziché di Cernusco), errore ripetuto anche in sede di a.t.p., perché derivante dalla stesura del suddetto ricorso, tuttavia non contestato né evidenziato dalla controparte, a dimostrazione della irrilevanza. 2 Si richiama in particolare l'ordinanza riservata depositata dal precedente magistrato in punto di rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta ai fini dell'ammissione della prova per testi “in quanto relative a circostanze documentali ovvero da provarsi in via documentale, irrilevanti ai fini del decidere, valutative”. 3 Cfr. in tal senso Corte d'Appello di Milano sez. I, 11/04/2017, (ud. 01/02/2017, dep. 11/04/2017), n. 1519 , Cass. Sez.
3, Sentenza n. 16052 del 29/07/2015, in punto di danni alla proprietà per sversamento dalle cisterne e Tribunale di Pavia,
04/04/2024, n.638, in una fattispecie identica alla presente di danno da rifornimento ma con riguardo alla responsabilità dell'esercente l'attività di rifornimento.
4 “Il CTU, esaminati gli atti, sentite le parti, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna: accerti la natura e l'entità dei danni provocati al furgone Renault Master targato GH769TT di proprietà della in rapporto causale COroparte_5 con il rifornimento di carburante effettuato presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano (MI) sulla SP35 al km 4+784, determinando le eventuali responsabilità della CONVENUTA in relazione ai danni rilevati sul furgone;
indichi gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni accertati e, ove possibile, il ripristino del furgone oggetto di causa;
quantifichi infine i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza al mancato utilizzo del mezzo. Il tutto previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti:” 5 Vero che parte ricorrente avrebbe fatto meglio a pretendere dal ctu l'esibizione delle stesse. Ad ogni buon conto si ritiene che la valutazione del ctu, perito industriale, sia sufficiente, anche in ragione della mancata contestazione sul punto da parte della convenuta. 6 Di seguito le fatture rilevanti: - € 573,77 di cui alla fattura 2011 del 27.10.2022 (per noleggi del 9, 11, e 13 ottobre) emessa da - € 300 di cui alla fattura 2149 del 10.11.2022 emessa da Parte_5 Parte_5
-€ 143,44 di cui alla fattura 2220 del 25.11.2022 emessa da -€ 232 di cui alla fattura
[...] Parte_5 2430 del 29.12.2022 emessa da -€ 455 di cui alla fattura 25 del 7.1.2023 emessa da Parte_5
-€ 231,10 di cui alla fattura 76 del 17.1.2023 emessa da -€ 250 di
Parte_5 Parte_5 cui alla fattura 133 del 27.1.2023 emessa da -€ 400 di cui alla fattura 269 del 14.2.2023 emessa
Parte_5 da , -€ 100 di cui alla fattura 309 del 22.2.2023 emessa da € 185 di
Parte_5 Parte_5 cui alla fattura 492 del 14.03.2023 emessa da € 220 di cui alla fattura 643 del 31.03.2023
Parte_5 emessa da € 1025 di cui alla fattura 839 del 28.04.2023 emessa da
Parte_5 Parte_5 e € 700 di cui alla fattura 1165 del 31.05.2023 emessa da
Parte_5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TE RI, ha pronunciato ex artt. 281 duodecies e 281 sexies comma III c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8967/2023 promossa da:
(p.i. ) con sede in Bresso (MI -20091), via Verdi n.38, COroparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra -, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. AN Canciani (c.f. ), presso il cui studio C.F._1 sito in GL ES (MI) Via Garibaldi n. 51 elegge domicilio;
RICORRENTE contro con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. COroparte_2
13, (C.F.: , Partita I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 P.IVA_3
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Silvia Francesca Colosimo Parte_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio del collega Avv. C.F._2
AN NI (c.f. ), Piazza delle Cinque Giornate nr. 6, 20129 Milano;
C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO:
Responsabilità extracontrattuale per danno a cose
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati per l'udienza del 14 ottobre 2025/4 novembre 2025, che di seguito si ritrascrivono.
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
-IN VIA PRELIMINARE: acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP assegnato alla sezione X civile, dott.ssa Gabriella Mariconda, RG 2635/ 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, così giudicare:
- NEL MERITO, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto, per i titoli in diritto esposti in atti e per quanto emerso in corso di causa, la responsabilità di COroparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_2
Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, per tutti i danni patiti da COroparte_1 come riscontrati dal CTU dott. nella sua perizia depositata nel procedimento di ATP Persona_1 avanti il Tribunale di Monza RG 2635/2023 e come documentalmente quantificati nel presente giudizio, per l'effetto:
- condannare (c.f. ), in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, al risarcimento di tutti i danni subiti da così come indicati nella consulenza tecnica del CTU COroparte_1 dott. nella sua perizia depositata nel procedimento di ATP avanti il Tribunale di Monza Persona_1
RG 2635/2023 e come documentalmente quantificati nel presente giudizio in complessive euro 53.825,50 (cfr. § 3 del ricorso introduttivo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare (c.f. ), in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13 al risarcimento in favore di
delle spese e onorari dell'Accertamento Tecnico Preventivo, COroparte_1 comprese le spese legali e le somme relative agli onorari e spese del CTU e del CTP (cfr. § 4 del ricorso introduttivo), per un totale documentalmente quantificato nel presente giudizio in complessive euro 6.754,58 oltre iva se dovuta nonché oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio -maggiorati ope legis del 30% ai sensi del combinato disposto degli art. 4 c. 1 bis DM 55/14 e degli artt. 3a, 6a, 6b e 6c DM 110/2023 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali e delle tecniche redazionali facilitanti raccomandate - oltre accessori tutti di legge.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte al § 5 della memoria ex art. 281 duodecies 4 comma c.p.c.;
Accogliere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 26/09/2022 alle ore 17.29 ho effettuato un rifornimento di carburante del furgone Renault Master targato GH769TT presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano (MI) sulla SP35 al km 4+784 (come da doc. 1 di parte Ricorrente che mi si rammostra)”.
2) “Vero che con il rifornimento di cui al precedente capitolo 1 il serbatoio è stato riempito con 78,55 litri di gasolio e quindi per il massimo della sua capienza (80 litri di gasolio)”.
3) “Vero che dopo il rifornimento di cui al precedente capitolo 1 il furgone Renault Master targato GH769TT si è spento, andando in protezione elettronica” 4) “Vero che il furgone Renault Master targato GH769TT, dopo essere entrato in protezione elettrica, è stato sottratto alla disponibilità di e trainato presso COroparte_1 la concessionaria Renault di Castellanza (VA) come da doc.3 di Parte Ricorrente che mi si rammostra dove è rimasto per tutto il tempo impiegato per consentire l'effettuazione delle analisi disposte dalla Casa Madre Renault e il successivo accertamento tecnico preventivo R.G. 2635/2023 Tribunale di Monza ”
5) “Vero che le modalità e i tempi di intervento sul mezzo fermo sono state stabilite dalla Casa Madre Renault che ha disposto mediante traino (come da doc. 3 di parte Ricorrente che mi si rammostra) il trasporto del mezzo presso la concessionaria Renault di Castellanza (VA), ordinando che prima del prelievo del gasolio venisse esaminato il motore per escludere l'esistenza di vizi nello stesso”.
6) “Vero che solo dopo aver escluso l'esistenza di vizi nel motore, Renault ha autorizzato l'esame del gasolio presente nel serbatoio del mezzo fermo, mediante il prelievo TUNAP documentato in causa (come da doc.4 di parte Ricorrente che mi si rammostra)”.
7) “Vero che ha sostenuto i costi qui di seguito elencati: COroparte_1
= interventi di riparazione del furgone Renault Master targato GH769TT come da doc.16 – doc.18 di parte Ricorrente che mi si rammostrano;
= interventi di per esaminare il gasolio del furgone Renault Master targato COroparte_3
GH769TT come da docc.4 e 17 - 20 di parte Ricorrente che mi si rammostrano;
= noleggi e servizi accessori come da docc.8. – 9 - 9bis - 18 -19 di parte Ricorrente che mi si rammostrano”.
8) “Vero che il gasolio erogato dal distributore Q8 sito a Paderno Dugnano (MI) sulla SP35 km 4+784 era contaminato da cloro che ha danneggiato la valvola EGR del mezzo e gli elementi del circuito di alimentazione, provocando l'arresto in protezione della macchina”.
Si indicano come testi, occorrendo anche a prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi, i Signori
(sui capitoli da 1 a 7) e il Signor (sul capitolo n.8). Testimone_1 Tes_2
Sul capitolo 7, con specifico riferimento agli interventi di riparazione di cui ai docc.16 e 18, file estratti conto corrente nelle date indicate al § 4 della memoria ex art. 281 duodecies 4 comma c.p.c., si indica come teste il Signor . Testimone_3
Per parte convenuta:
“Piaccia all.Illmo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare e pregiudiziale, ritenere improcedibile detto ATP per assoluta mancanza di prova certa del nesso causale tra il rifornimento del 26/9/2022 ed i danni asseriti ed altresì, dichiarare improcedibile ed illegittimo il presente procedimento in carenza dell'estrazione del carburante dal serbatoio del veicolo in contraddittorio tra le parti;
2. In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente non essendo proprietaria del veicolo oggetto dell'ATP;
3. In via preliminare dichiarare la decadenza ex art. 1490 e 1495 c.c. nella quale è incorsa parte ricorrente nel denunciare il presunto evento danno all'odierna ricorrente;
4. Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, altresì, assolutamente carente del nesso causale tra il generico danno asserito dal ricorrente ed il rifornimento di carburante del 26/9/2022.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 11 dicembre 2023, la società CO (nel prosieguo, per brevità, ha chiesto accertarsi la COroparte_1 Con responsabilità della convenuta (di seguito ) per la fornitura di COroparte_2 gasolio contaminato e conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato in € 10.235,25 per le riparazioni, € 40.321,60 per noleggio di altro mezzo e servizi accessori ed € 3.268,65 quale corrispettivo versato al laboratorio di analisi. Ha chiesto altresì porsi a carico della convenuta le spese e i compensi di difesa, anche tecnica, nel procedimento di a.t.p. r.g.n. 2635/2023, di complessivi € 6.754,58. CO a esposto in fatto quanto segue:
- in data 26 settembre 2022 alle ore 17.29 presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano (MI) Con sulla SP35 al km 4+7841, di proprietà di (cfr. doc. 1 – scontrino rifornimento che fa riferimento al “KM 8+070 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI”), il sig. , dipendente della Testimone_1 ricorrente, effettuava rifornimento di carburante del furgone Renault Master targato GH769TT, concesso in noleggio a lungo termine da (P.IVA ), proprietaria del COroparte_5 P.IVA_4 veicolo (doc. 2);
- a seguito del rifornimento di 78,55 litri di gasolio (su 80 litri di capienza massima del serbatoio del mezzo, dato estrapolato dal doc. 7 e 13, c.t.p. e c.t.u. in a.t.p.), il furgone mostrava un malfunzionamento e si spegneva, andando in protezione elettronica e rendendosi inutilizzabile;
- la ricorrente notiziava la ditta di noleggio e, in data 27 settembre 2022 (doc. 3, foglio intervento), disponeva mediante traino il trasporto del mezzo presso la concessionaria Renault di Castellanza, provincia di Varese, ove i tecnici di prelevavano un campione COroparte_6 COroparte_3 di residui solidi depositati all'interno della valvola EGR e li inviavano presso il laboratorio di analisi certificato con sede in Viale delle Industrie n. 42 a Casavatore (NA); CP_7
- dall'analisi di laboratorio sul campione, datata 28 ottobre 2022 (doc. 4 – analisi laboratorio e fattura), emergeva che i residui erano contaminati con cloro e, pertanto, si rendeva necessaria la sostituzione di tutte le parti del circuito di alimentazione con i relativi sensori. In forza di ciò la concessionaria stilava un preventivo per la riparazione del veicolo di importo pari ad euro 12.323,66 iva inclusa (doc. 5 preventivo riparazione); Con
- in data 22 novembre 2022 la ricorrente presentava reclamo a denunciando l'inidoneità del carburante ma la compagnia respingeva le richieste risarcitorie (doc. 10);
- anche rifiutava di indennizzare i costi subiti, comunicando alla Ricorrente che, COroparte_5 poichè il malfunzionamento era imputabile al rifornimento e non a caratteristiche del mezzo, ai sensi dell'art.
8.4 delle condizioni generali, i costi per la riparazione rimanevano a suo carico (doc. 6 comunicazione ); CP_5 - la ricorrente, dopo aver commissionato consulenza tecnica di parte, introduceva procedimento di Con accertamento tecnico preventivo (docc. 7 e 11), nell'ambito del quale si costituiva, senza nominare c.t.p. (all.A fascicolo ATP r.g.n. 2635/2023 Tribunale di Monza);
- nella relazione finale il C.T.U. accertava quanto segue, in ordine all'eziologia del danno al motore:
“..Una volta ricevuto il risultato dell'esame del gasolio presente nel serbatoio abbiamo avuto la conferma che i danni al veicolo sono stati provocati dal gasolio presente nel serbatoio dopo l'ultimo rifornimento effettuato. Esaminando la documentazione presentata dal ricorrente possiamo dire che pl rifornimento è stato fatto presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano sulla SP35 al km. 4+784.L'acqua presente nel gasolio ha danneggiato la valvola EGR ed il motore si è bloccato” (doc. 13);
- In data 20.7.2023 veniva depositato l'elaborato finale dal CTU. A dimostrazione del danno patito, la ricorrente ha prodotto il preventivo, la fattura per le riparazioni e le analisi dei residui (docc. 5-16), estratti conto (doc. 18), la fattura emessa alla concessionaria per le analisi del carburante in sede di a.t.p. (doc. 17), le contabili di pagamento delle analisi (doc. 20), le fatture e gli estratti conto comprovanti il pagamento dei canoni alla proprietaria del furgone e il nuovo noleggio sottoscritto nelle more della riparazione (docc. 8-9-9 bis-18-19), le fatture emesse dal ctp e dal ctu (doc. 14 e 15) e il fascicolo processuale del procedimento di A.T.P., da cui risultano l'assegnazione di un fondo spese di € 1000 oltre iva e, a verbale, il riconoscimento dell'avvenuto pagamento (ALL. A). Con Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità dal lato attivo del rapporto), in quanto la ricorrente non era proprietaria del furgone, e la decadenza per decorso del termine ex art. 1495 c.c. In fatto ha allegato che la società interamente controllata, gestisce per Parte_3 suo conto il punto vendita coinvolto dal rifornimento asserito contaminato e che il carburante ordinato, gli impianti e tutto ciò che è presente nell'area di servizio, beni mobili che immobili, sono di sua proprietà. Sempre sul piano fattuale ha allegato che il carburante erogato nelle date del 24 settembre e del 27 settembre 2022 era idoneo e che ciò era dimostrato dalle bolle di consegna e dai documenti di accompagnamento, da cui risulta l'assenza di impurità ed acqua a seguito della procedura di controllo (c.d. battuta d'asta) eseguita, come è prassi, sia sul prodotto presente nella autobotte sia nel serbatoio interrato (cfr. doc. 1 da cui risultano bolle di consegna in favore di al “KM Parte_3
8+070 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI”, identica stazione identificata nello scontrino prodotto quale doc. 1 ricorrente). Ha precisato altresì che l'area di servizio è anche munita di sonde compiuterizzate, che si trovano immerse nel carburante presente nelle cisterne e costantemente controllano la qualità del prodotto. Tali sonde, qualora dovessero rilevare una qualsiasi anomalia nel carburante scandagliato, bloccano l'impianto, non erogando più carburante ai clienti. Inoltre i filtri posti su ciascuna pompa di erogazione del distributore permettono di intercettare e bloccare l'eventuale sedimentazione non perfettamente decantatasi nel fondo morto delle cisterne, bloccandone così il passaggio della stessa durante le erogazioni ai clienti. Ha dedotto poi l'assenza di nesso di causalità tra il danno lamentato e la propria condotta, in ragione del fatto che il rifornimento di carburante era stato eseguito il 24 settembre 2022 mentre le analisi erano state eseguite solo il 17 ottobre 2022, da incaricato dell'autofficina individuata dalla ricorrente delle riparazioni e non nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che il danno poteva essere causato da altri rifornimenti o dalla prosecuzione della circolazione. Infine ha rilevato che, nonostante nelle date indicate fossero stati eseguiti numerosi rifornimenti, nessun altro aveva lamentato danni al mezzo. Da ultimo ha sostenuto la insufficienza dei documenti prodotti a dimostrare il danno sia per le riparazioni sia per il “fermo tecnico”, ritenuto in ogni caso genericamente allegato e non effettivo. Depositate le memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di a.t.p., la causa è stata istruita soltanto a mezzo delle produzioni documentali delle parti2 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2025, sulle conclusioni precisate con fogli depositati il 14 ottobre 2025 ed il 4 novembre.
*** La società attrice fa valere la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per averle cagionato un danno ingiusto a seguito del rifornimento eseguito presso la stazione di servizio di sua proprietà, qualificata come responsabilità per esercizio di attività pericolosa ovvero da cosa in custodia o, in subordine, ex art. 2043 c.c. Ciò precisato, è inconferente l'eccezione di decadenza, poiché parte ricorrente ha espressamente allegato di agire a titolo di responsabilità extracontrattuale e non vi è prova che sia stato stipulato alcun contratto di vendita con la parte convenuta. Anzi, la stessa ha precisato che la gestione della stazione di servizio di Cernusco è affidata a società controllata e di essere proprietaria dell'impianto ove è avvenuto il rifornimento. È altresì infondata l'eccezione preliminare di merito sollevata dalla convenuta, in quanto è pacifica, in giurisprudenza, la risarcibilità dei danni patiti dal detentore di mero fatto del bene danneggiato, che siano derivati da condotte antigiuridiche di terzi che lo abbiano privato della disponibilità materiale della cosa (cfr. Cass. ord. n. 10720 del 2024). Nel caso di specie parte ricorrente ha provato di essere detentrice qualificata del bene danneggiato, mediante la produzione del contratto di noleggio e del libretto di circolazione, da cui risulta la proprietà del furgone in capo a , e COroparte_5 di essere responsabile nei suoi confronti dei danni derivanti dal rifornimento (cfr. riscontro alla richiesta di contributo ai costi di riparazione). È altresì pacifico che, sino al termine del procedimento di a.t.p., ella sia stata privata della detenzione della cosa, essendo necessario appurare in contraddittorio la causa del danno lamentato. Ciò premesso, la domanda attorea è in parte fondata. In proposito si ritiene che il titolo di responsabilità maggiormente aderente al caso di specie non sia quella da esercizio di attività pericolosa bensì quella da cosa in custodia. È vero che la giurisprudenza di merito e di legittimità3 hanno qualificato l'attività di erogazione del carburante come attività pericolosa. Tuttavia nella fattispecie il soggetto chiamato a rispondere è la società cedente il carburante e proprietaria degli impianti, non direttamente coinvolta nell'attività di somministrazione al pubblico. Dunque è improprio il richiamo all'art. 2050 c.c., non rilevando nei precedenti citati in sé l'attività di produzione e vendita a terzi di carburante, quale attività pericolosa, ma la gestione concreta dell'impianto, la quale può risultare in un numero più frequente di casi dannosa alla pubblica incolumità e in particolare all'ambiente. Si ritiene, al contrario, che la fattispecie sia sussumibile nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia. Come recentemente affermato anche dal Tribunale di Napoli (cfr. sentenza del 14/10/2024, n.8711) il proprietario dell'impianto di gasolio, pur a fronte di una locazione o di un comodato, rimane responsabile dei danni derivanti dalle opere murarie e, evidentemente, dal loro contenuto contaminato. La ricorrente, dunque, in adempimento all'onere della prova su di ella gravante - anche eventualmente ai sensi del 2043 c.c. - ha allegato e dimostrato la condotta illecita - non accurata verifica dell'idoneità del carburante consegnato alla stazione di servizio -, la permanenza di una relazione di custodia con l'impianto, in considerazione della proprietà dello stesso e il nesso di causalità materiale e giuridica tra il danno patito e il rifornimento. In particolare la ricorrente ha depositato lo scontrino (doc. 1), che dimostra la data e l'ora, ossia il 26 settembre 2022 alle ore 17:29, e il luogo di esecuzione del rifornimento sul furgone Renault Master targato GH769TT, ossia presso la stazione di servizio Q8 sita in Cernusco sul Naviglio nella Strada al KM 8+070, la cui proprietà è ammessa dalla convenuta. Ha altresì provato, in forza del principio di non contestazione, che il rifornimento di 78,55 litri di gasolio era equivalente ad un pieno di serbatoio (circostanza come si è detto non è stata specificamente contestata e, in ogni caso, incidentalmente accertata sia dal C.T.P. di parte – cfr. doc. 7 – sia dal c.t.u. dell' . CP_8
Inoltre ha provato che dopo il rifornimento il veicolo interrompeva la marcia, tanto da rendersi necessaria il giorno dopo, ossia il 27 settembre 2022 alle ore 9,15 del mattino, la chiamata di un veicolo con traino per il trasporto nell'officina di Castellanza Via Minzoni (doc. 3, foglio di intervento con traino, intestazione Ciceri srl, numero progressivo 005331/2021, e sottoscrizione dell'addetto). Ha altresì allegato il preventivo reso dall'officina di Castellanza via Don Minzoni COroparte_6
12, le prime analisi eseguite da , datate 28 ottobre 2022, la pec inviata alla COroparte_3 convenuta in data 22 novembre 2022 con la richiesta di risarcimento e la perizia redatta dall'ing.
, datata 26 gennaio 2023. Inoltre ha prodotto le fatture da cui si evince il costo definitivo Tes_2 sopportato per la riparazione (doc. 16 € 8.389,56, oltre iva) e per l'esecuzione delle analisi (doc. 4 fattura di € 1.096,50 oltre iva, con contabile di avvenuto bonifico del 24.2.2023 doc. 20, doc. 17 fattura di € 1581,90 oltre iva, del 10 maggio 2023, con contabile di avvenuto bonifico del 9.5.2023 doc. 20), estratti conto da cui risultano i pagamenti delle riparazioni in favore della finanziatrice del noleggio, l'ultimo dei quali il 3 di luglio 2022, le fatture e le contabili di avvenuto bonifico da cui emerge che, pur a fronte del pagamento dei canoni di noleggio per il veicolo in riparazione, sino al mese di giugno 2023, sono stati sostenuti ulteriori costi per noleggi (cfr. le fatture relative ad altri veicoli noleggiati dal 27 settembre 2022 al 22 maggio 2023 -doc. 8-). Tale pluralità di elementi e le verifiche compiute dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p., di cui si darà conto appresso, il quale ha potuto personalmente verificare il persistente ricovero del mezzo presso l'autofficina di prima destinazione alla data di inizio dei lavori peritali, non lasciano alcun dubbio in ordine alla riconducibilità del danno patito al rifornimento provato. In particolare non sussistono decorsi causali alternativi da considerare, diversamente da quanto affermato da parte convenuta, perché come si è detto vi è prova che il rifornimento del 26 settembre fu l'ultimo eseguito prima del fermo, atteso che si trattava di pieno di serbatoio. Anche se in proposito l'allegazione non è del tutto puntuale, si evince poi dai documenti prodotti che il veicolo deve essere stato riparato entro la fine di giugno (data coincidente con la conclusione del procedimento di a.t.p., durante il quale per ovvie ragioni il veicolo doveva rimanere a disposizione dell'ausiliario del Giudice) Circa la prova del nesso di causa tra danno subito al veicolo e rifornimento del carburante contaminato occorre richiamare anzitutto il risultato delle prime analisi commissionate dal ricorrente il cui esito è stato “L'analisi del residuo solido evidenzia la presenza di alluminio, ferro e altri elementi, in cui si accerta la presenza di cloro” e, in secondo luogo, le conclusioni della ctu svolta nell'ambito dell'atp introdotto dalla stessa parte prima dell'odierno giudizio, in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito. Il ctu ha dato atto, in punto di svolgimento dei lavori peritali, che“Il giorno 28.04 2023 alle ore 9,30 ci siamo trovati presso la concessionaria Renault G&G PAGLINI spa in Viale Don Minzoni, 12 21053 Castellanza (VA) dove è ricoverato il furgone in uso alla ditta lle ore 10,00 CP_1 abbiamo iniziato le operazioni peritali ed abbiamo concordato di fare intervenire la ditta “Tunap” per prelevare il gasolio nel serbatoio da esaminare secondo il procedimento da loro indicato. La Tes_
nella persona del Sign. si incarica di organizzare a breve un incontro COroparte_9 con il tecnico “Tunap” per prelevare il gasolio da esaminare… Il giorno 09.05 2023 alle ore 8,30 ci
[.. siamo trovati presso la concessionaria… presenti …il Sig. titolare Testimone_1 CP_1
Tel. 324 8190848 e-mail: , ricorrente e il Sign. CP_1 Email_1 Persona_2
333 4696981 e-mail: , incaricato di “ per esame
[...] Email_2 COroparte_3 gasolio… I meccanici della conc. hanno cominciato a smontare il serbatoio del COroparte_6 veicolo Renault “Master” targa GH768TT di proprietà della società di noleggio una CP_5 volta smontato hanno prelevato 3 litri di gasolio secondo i criteri descritti da “ COroparte_3 incaricata di esaminare il gasolio presente nel serbatoio. Hanno poi versato il gasolio in 3 contenitori sigillati di cui uno sarà spedito a , uno rimane all' officina ed uno al Sign. COroparte_3
ricorrente. L'incaricato di “TUNAP” ci riferisce che ci vorranno dai 10 ai 15 gg lavorativi Tes_1 per il risultato dell'esame e tutti i presenti saranno informati dell' esito. Il CTP Sign. chiede Tes_2 di avere informazioni da parte del responsabile dell'officina quali siano i lavori da eseguire per il Tes_ ripristino del veicolo. Il Sign. intervenuto a richiesta si è preso l'incarico di farci avere il preventivo dei lavori e la diagnosi del circuito di alimentazione. Il CTU chiede come Persona_1 mai non è stato fatto subito il prelievo del gasolio dal serbatoio. Il Sign. risponde che la Per_2 Tes_ richiesta di RENAULT è stata di esaminare i residui solidi. Il Sign. ci relaziona che è stato fatto quello che prevede la casa. Nel caso di necessità possiamo rivolgerci al responsabile dell'officina Sign. Alle ore 10,00 ci hanno consegnato i vari preventivi e la diagnosi del veicolo Parte_4 all' arrivo in concessionaria. …Dopo aver smontato e visionato la pompa carburante ci è stato riferito che non produce pressione pur non essendo bloccata. A questo punto abbiamo finito le operazioni peritali.” A specifica risposta al quesito ha affermato4: “Nelle operazioni peritali abbiamo, per prima cosa pensato di esaminare il gasolio presente nel serbatoio del veicolo secondo le norme previste da
“ . Questa operazione, secondo il mio parere, doveva essere fatta il giorno del COroparte_3 ricovero del veicolo ma, secondo la casa madre RENAULT il tipo di procedura da seguire è quella di considerare il prelievo dalla valvola EGR per dimostrare che il motore non ha nessun difetto e quindi non attivare la garanzia. In questo modo il ricorrente ha dovuto sopportare una spesa che non ha risolto il problema. Una volta ricevuto il risultato dell'esame del gasolio presente nel serbatoio abbiamo avuto la conferma che i danni al veicolo sono stati provocati dal gasolio presente nel serbatoio dopo l'ultimo rifornimento effettuato. Esaminando la documentazione presentata dal ricorrente possiamo dire che pl rifornimento è stato fatto presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano sulla SP35 al km. 4+784. L'acqua presente nel gasolio ha danneggiato la valvola EGR ed il motore si è bloccato. Per quanto riguarda gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni sono quelli preventivati e in seguito eseguiti dalla concessionaria I danni subiti dalla COroparte_6 parte ricorrente sono oltre alla fattura di riparazione, il costo del soccorso del mezzo per ricoverarlo presso la Concessionaria Renault, il costo dei lavori dei due interventi di e dei COroparte_3 lavori svolti dall' officina per poter fare i prelievi necessari.”. All'esito delle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente il ctu ha ritenuto che anche i costi sostenuto per noleggiare il mezzo sostitutivo fossero riconducibili al fatto dannoso. Alla luce di tali considerazioni, risulta dimostrata la presenza di acqua (e cloro) nel carburante immesso nella vettura di parte ricorrente e l'avvenuto danneggiamento di componente necessaria al funzionamento del motore, ossia la valvola EGR. Giova evidenziare che parte convenuta non ha minimamente assolto alla prova contraria alla quale era chiamata, né ha svolto osservazioni tecniche alle valutazioni del ctu in sede di a.t.p. Solamente nella presente fase di merito ha contestato lo svolgimento delle analisi, perché a suo dire non avvenute in contraddittorio, contestazione destituita di fondamento considerato che la parte ha consapevolmente deciso di non partecipare ai lavori peritali. Nell'ambito delle indagini peritali, peraltro, le analisi sono state rinnovate, includendo il prelievo direttamente dal serbatorio e non soltanto dalla valvola, sotto la vigilanza del ctu che ha potuto personalmente verificare l'affidabilità del soggetto, certificato, deputato all'esecuzione delle analisi. Si precisa poi che il ctu ha dato conto delle ragioni per le quali le analisi sono state commissionate al laboratorio individuato dai tecnici TUNAP ossia che si doveva procedere in quel modo per indicazioni della casa madre produttrice del veicolo. Si esclude dunque qualsiasi difetto di terzietà, paventato dalla difesa di parte ricorrente, in punto di svolgimento ed esiti delle analisi prodotte sui residui (che già evidenziavano la presenza di cloro nella valvola) e in ogni caso di quelle verificate dal CTU5 (che riscontravano acqua nel serbatoio). La convenuta, al contrario, non ha fornito la prova del caso fortuito né, ove si ritenesse applicabile l'art. 2050 c.c., di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014). In particolare, non sono state specificamente allegate le modalità di esecuzione della procedura di verifica (cd. battuta d'asta rossa – nei documenti si parla genericamente di pasta rilevatrice-) e le modalità di funzionamento delle sonde poste sulle cisterne, la cui presenza non è stata contestata da parte ricorrente, né la loro regolare manutenzione. Inoltre non né è stata prodotta consulenza tecnica di parte, idonea a dimostrare l'utilità e il funzionamento delle procedure di controllo genericamente descritte in atti, né la modalità di funzionamento e la eseguita manutenzione delle sonde e dei filtri posti sulle pompe erogatrici, nè altra prova documentale, pienamente utilizzabile (si veda infra in ordine al doc. 1) ed in ogni caso probante l'effettività delle procedure di controllo, di modo da poter disporre consulenza tecnica d'ufficio senza supplire a carenze probatorie. I documenti, prodotti quale doc. 1 e in tesi attestanti le verifiche (cd. battuta d'asta rossa), non sono stati sottoscritti nè dal trasportatore del combustibile nè dal comodatario gestore del servizio, pertanto risultano di unilaterale formazione e provenienza nella parte in cui attestano il peso di carburante effettivamente consegnato, la densità del carburante e recano la dicitura “Rilevata la presenza di acqua in uno dei serbatoi” con la barra sulla casella “no”. Perciò va confermata la correttezza dell'ordinanza istruttoria di rigetto delle istanze di prova orale articolate dalla convenuta. Infatti, i capitoli di prova orale da nn. 1 a 4, non ammessi dal precedente Giudice, avevano ad oggetto, nella parte rilevante, valutazioni non demandabili al teste, ove mai egli avesse avuto memoria dei controlli eseguiti nelle date rilevanti ma non oggetto di sottoscrizione (“Che il documento relativo a tutti gli scarichi effettuati nel mese di settembre 2022 ed in particolare le bolle di consegna e gli ADM ..relative agli approvvigionamenti …del 23, 24, 26 e 27 settembre 2022 attestano che il carburante era a norma e regolarmente venduto?”; “Che le cisterne interrate dell'area di servizio dal Voi gestita è munita di sonde computerizzate che verificano costantemente la qualità del prodotto presente nelle stesse?””Che qualora le suddette sonde rilevino una qualsiasi forma di contaminazione nel carburante, in particolare la presenza di acqua, l'impianto di distribuzione viene immediatamente bloccato segnalando il guasto rilevato, non erogando più carburante ai clienti e lo stesso viene restituito alle basi di carico di provenienza per richiedere la rimessa a norma dello stesso?). I capitoli, infatti, erano volti alla conferma dell'adeguatezza delle procedure attestate nei documenti non firmati, prodotti quali doc. 1, avvenute in data 24 e 27 settembre 2022, e non riferiti a soli fatti. Il capitolo n. 6, al contrario, non forniva alcun rilevante elemento istruttorio, poiché le ragioni sottese all'inesistenza di altri reclami potrebbero essere molteplici e, in ogni caso, non concludenti. Venendo ai danni causati alla ricorrente direttamente dal carburante contaminato, si ritiene che siano risarcibili unicamente i pregiudizi economici consistiti nel costo delle riparazioni, nei costi sostenuti per il procedimento di a.t.p., incluso il costo delle analisi, in quanto necessari alla prova del nesso di causalità e, infine, nel costo dei noleggi di veicoli sostitutivi durante il fermo del mezzo. Quanto al costo delle riparazioni, di € 8.389,56, oltre Iva, vi è prova dell'esborso come sopra ricordato. Tali spese sono state valutate necessarie dal c.t.u. con motivazione sintetica ma anche esaustiva, considerato che, rispetto all'iniziale preventivo, le stesse risultano ridimensionate e, per obbligo contrattuale (cfr. scheda garanzia e manutenzione Renault allegata al contratto), la ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di altra officina se non di una associata alla casa madre (cfr. in punto di deducibilità di ragioni oggettive a sostegno della risarcibilità delle spese sostenute anche ove superiore ai valori di mercato, Cass. 7 febbraio 1996 n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977 n. 2268). Il c.t.u. non ha svolto obiezioni in ordine alla quantificazione della manodopera e ai costi dei ricambi e neppure la controparte. Quanto al costo delle analisi, di complessivi € 2.678,4, oltre Iva (€1.096,50 ed €1.581,90), parimenti vi è prova dell'esborso e, come sopra ricordato, in ordine al quantum vale quanto sopra argomentato, ossia la necessità per il danneggiato di rispettare le prescrizioni imposte dalla concessionaria per l'accertamento del danno al motore. Venendo al danno derivante dal fermo del veicolo, esso va riconosciuto nei limiti nel costo sostenuto per noleggi giornalieri di furgoni ovvero ad ore, nel periodo in cui il veicolo è rimasto fermo, per consentire lo svolgimento dell'a.t.p. e poi delle riparazioni. La parte ha allegato numerose fatture di noleggio di furgoni, tutte emesse dalla si ritengono rilevanti tutte le fatture Parte_5 emesse da quest'ultima, con la sola eccezione di quella afferente il noleggio attivato il 27.9.2022 in quanto quel danno era evitabile con l'ordinaria diligenza da parte del danneggiato, mediante richiesta di vettura sostitutiva alla concedente, come previsto dalla penultima pagina del doc. 2, ove risulta che Renault garantisce il traino del veicolo e un veicolo sostitutivo per tre giorni. Dunque il danno risarcibile è pari, per questa voce, a complessivi € 4.815,316, sebbene siano state allegate contabili che provano il pagamento delle sole fatture nn. 2220, 2430, 133, 269, 309, 492, 643 ed 839. Il fatto che sia stato provato soltanto il pagamento parziale dei noleggi non esclude che il danno vada risarcito nella sua globalità, posto che la perdita patrimoniale risarcibile deriva già per solo effetto dell'indebitamento conseguente alla richiesta prestazione di servizi di noleggio sostitutivo e in considerazione del fatto che i prezzi corrisposti per noleggi sostitutivi (globalmente € 4.815,31), appaiono, secondo la comune esperienza, contenuti e comunque congrui rispetto al servizio fornito e in particolare per sopperire alla mancata disponibilità di un mezzo dalla fine di settembre 2022 sino al termine dell'a.t.p., da individuarsi nel luglio 2023 con il deposito senza ulteriori contestazioni della perizia del c.t.u. ed il pagamento dell'ultima tranche di riparazioni (cfr. Cass. n. 5565 del 1991 e Cass. n. 779 del 1971). Al contrario non costituiscono pregiudizi risarcibili il pagamento del canone dovuto alla concedente, nonostante il fermo del veicolo, posto che tale spesa sarebbe gravata sul danneggiato anche in assenza dell'illecito, ed il valore fatturato di servizi genericamente allegati come “accessori”. Tale danno non può essere risarcito perché non è conseguenza diretta ed immediata dell'arresto del veicolo, atteso la società ha allegato in via contraddittoria con tale voce di danno di aver noleggiato, essa stessa, altri furgoni per sostituire quello non funzionante e non anche di ave dovuto commissionare a terzi il completamento di rapporti contrattuali in corso con terzi. In definitiva parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 15.883,27, oltre i.v.a. -se l'imposta essa sia rimasta un effettivo costo a carico della parte-, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento. La rivalutazione annua, secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I., è dovuta appunto dal mese di settembre 2022, epoca in cui la condotta omissiva della convenuta ha determinato l'insorgenza del danno, ovvero dalla data dell'esborso per le altre voci di danno, alla data della presente pronuncia, mentre sulla somma come sopra rivalutata non possono riconoscersi interessi compensativi, non avendo la ricorrente provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025). Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 147 del 2022, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000. La domanda di rifusione degli esborsi sostenuti nella fase di a.t.p. per la consulenza di parte (€ 748,1 oltre iva) per il ctu (€ 1.000,00, oltre iva) e di liquidazione dei compensi dovuti al difensore per l'assistenza giudiziale è altresì fondata, trattandosi di spese di lite che seguono la soccombenza. Quanto alla liquidazione dei compensi per il difensore, valutato il danno complessivamente accertato e i valori medi, sono dovuti € 2.337,00, oltre spese generali 15% e c.p. e così complessivamente € 2.795,05, oltre iva se dovuta, e gli esborsi per l'introduzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna COroparte_2
al pagamento, in favore di per le causali indicate in motivazione,
[...] Parte_6 della complessiva somma di Euro 15.883,27, oltre iva e rivalutazione monetaria secondo i criteri e gli indici indicati in motivazione, e interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza;
- condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 5.077 per compensi del presente giudizio di merito, € 2.337 per compensi del procedimento di a.t.p., oltre rimborso forfettario spese generali, accessori come per legge ed esborsi pari ad € 786 ed € 286 per l'a.t.p., oltre ad € 748,1 ed € 1.000 per compensi pagati al c.t.p. e al c.t.u., oltre iva se dovuta per legge. Così deciso in Monza, il 1 dicembre 2025. Il Giudice TE RI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Privo di rilievo si ritiene l'errore materiale contenuto nell'atto (che richiama la stazione di rifornimento di Paderno Dugnano anziché di Cernusco), errore ripetuto anche in sede di a.t.p., perché derivante dalla stesura del suddetto ricorso, tuttavia non contestato né evidenziato dalla controparte, a dimostrazione della irrilevanza. 2 Si richiama in particolare l'ordinanza riservata depositata dal precedente magistrato in punto di rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta ai fini dell'ammissione della prova per testi “in quanto relative a circostanze documentali ovvero da provarsi in via documentale, irrilevanti ai fini del decidere, valutative”. 3 Cfr. in tal senso Corte d'Appello di Milano sez. I, 11/04/2017, (ud. 01/02/2017, dep. 11/04/2017), n. 1519 , Cass. Sez.
3, Sentenza n. 16052 del 29/07/2015, in punto di danni alla proprietà per sversamento dalle cisterne e Tribunale di Pavia,
04/04/2024, n.638, in una fattispecie identica alla presente di danno da rifornimento ma con riguardo alla responsabilità dell'esercente l'attività di rifornimento.
4 “Il CTU, esaminati gli atti, sentite le parti, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna: accerti la natura e l'entità dei danni provocati al furgone Renault Master targato GH769TT di proprietà della in rapporto causale COroparte_5 con il rifornimento di carburante effettuato presso il distributore Q8 sito in Paderno Dugnano (MI) sulla SP35 al km 4+784, determinando le eventuali responsabilità della CONVENUTA in relazione ai danni rilevati sul furgone;
indichi gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni accertati e, ove possibile, il ripristino del furgone oggetto di causa;
quantifichi infine i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza al mancato utilizzo del mezzo. Il tutto previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti:” 5 Vero che parte ricorrente avrebbe fatto meglio a pretendere dal ctu l'esibizione delle stesse. Ad ogni buon conto si ritiene che la valutazione del ctu, perito industriale, sia sufficiente, anche in ragione della mancata contestazione sul punto da parte della convenuta. 6 Di seguito le fatture rilevanti: - € 573,77 di cui alla fattura 2011 del 27.10.2022 (per noleggi del 9, 11, e 13 ottobre) emessa da - € 300 di cui alla fattura 2149 del 10.11.2022 emessa da Parte_5 Parte_5
-€ 143,44 di cui alla fattura 2220 del 25.11.2022 emessa da -€ 232 di cui alla fattura
[...] Parte_5 2430 del 29.12.2022 emessa da -€ 455 di cui alla fattura 25 del 7.1.2023 emessa da Parte_5
-€ 231,10 di cui alla fattura 76 del 17.1.2023 emessa da -€ 250 di
Parte_5 Parte_5 cui alla fattura 133 del 27.1.2023 emessa da -€ 400 di cui alla fattura 269 del 14.2.2023 emessa
Parte_5 da , -€ 100 di cui alla fattura 309 del 22.2.2023 emessa da € 185 di
Parte_5 Parte_5 cui alla fattura 492 del 14.03.2023 emessa da € 220 di cui alla fattura 643 del 31.03.2023
Parte_5 emessa da € 1025 di cui alla fattura 839 del 28.04.2023 emessa da
Parte_5 Parte_5 e € 700 di cui alla fattura 1165 del 31.05.2023 emessa da
Parte_5