TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6943 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6054 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Domenico del Foro di Controparte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Bollate (MI), via Trento n. 31/B, ha eletto domicilio;
-attore-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maturo del Foro Controparte_2 P.IVA_2 di Benevento, indirizzo PEC: Email_1
-convenuto-
Conclusioni: parte attorea: “1) In via principale, accertare e dichiarare che la quale committente, è tenuta per i titoli e le Controparte_2Contropart causali di cui in narrativa al pagamento in favore della della somma di € 42.611,68 (IVA esclusa), di cui € 2.397,72, a titolo di opere da contratto, ed € 40.213,96, a titolo di opere extracontratto, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa;
2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare che la è tenuta per i titoli e le causali di cui in Controparte_2Contropart narrativa al pagamento in favore della della somma di € 6.112,18, a titolo di mancato guadagno, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa;
3) Per l'effetto di cui al precedente punto 1), condannare la al Controparte_2Contropart pagamento in favore della della somma di € 42.611,68 (IVA esclusa), ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di Contropart causa;
4) Per l'effetto di cui al precedente punto 2), condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 della somma di € 6.112,18 (IVA esclusa), ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi allo scrivente difensore che se ne dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede ammettere i seguenti mezzi di prova: Prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) 'Vero è che in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige Contropart n. 38 di proprietà del sig. il progetto esecutivo delle opere da eseguire veniva consegnato alla solo nel Parte_1 Contropart mese di maggio 2022'; b) 'Vero è che la in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. eseguiva le opere di cui ai SAL, che quivi si rammostrano sub docc. 4, 6, 10, 16 e 18 allegati Parte_1 all'atto di citazione'; c) 'Vero è che in relazione alle opere di cui al precedente capitolo di prova b) la disamina delle opere effettuate veniva eseguita in contraddittorio con la e della D.L. e da questi venivano approvati'; d) 'Vero è che la Controparte_2Contropart in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. Parte_1 eseguiva delle ulteriori opere rispetto a quelle indicate nei SAL (di cui ai docc. 4, 6, 10, 16 e 18 allegati all'atto di citazione) che come indicate nella relazione del Geom. (cfr. doc. 2 pag. da 5 a 8 che quivi si rammostra) sono consistite nella:
1. CP_3 Fornitura e posa copertura corpo principale;
2. Fornitura e posa copertura tetto piccolo;
3. Realizzazione vano porta disimpegno;
4. Lattonerie tetto extra;
5. Correa perimetrale in c.a. sottotetto;
6. Demolizione solaio sottotetto per formazione botola accesso;
7. Noleggio ponteggio extra;
8. Velux sottotetto;
9. Spese pulizie e dismissione cantiere'. e) 'Vero è che in relazione alle opere di cui al precedente capitolo di prova d) la disamina delle opere effettuate veniva eseguita in contraddittorio con la e Controparte_2
1 della D.L. e da questi venivano approvati'; f) 'Vero è che in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. i lavori sono stati più volte sospesi attesi i ritardi della nel Parte_1 Controparte_2 comunicare l'accettazione delle opere'; g) 'Vero è che in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. i lavori sono stati più volte sospesi attesi i ritardi della nell'eseguire i Parte_1 Controparte_2Controparte pagamenti delle attività poste in essere dalla h) 'Vero è che nel corso del mese di ottobre 2022 la CP_2 Controparte estrometteva la dal cantiere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig.
[...] Pt_1 sostituendo le chiavi d'ingresso al cantiere'”. parte convenuta: “1) Rigettare la domanda così come proposta perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per quanto meglio rappresentato nel presente atto;
2) Per l'effetto condannare la temeraria attrice alla refusione delle spese e competenze di lite;
3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, riconoscere, accertare e dichiarare che la è da ritenersi CP_1 inadempiente rispetto agli obblighi assunti nel contratto più volte citato nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dello stesso con il primo obbligo di restituzione della somma di € 21.525,82, pagate in più rispetto ai lavori eseguiti;
4) Per l'effetto, pertanto, condannare la alla restituzione della somma di cui sopra e precisamente € 21.525,82, maggiorata ai tassi CP_1 previsti dalla legge 231/2002; 5) Sempre per effetto della dichiaranda risoluzione contrattuale condannare al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta per effetto dell'inadempimento dell'attrice, danni che ci si riserva di quantificare in corso di causa mediante la produzione di documenti e prove per testi nelle memorie ex art. 171ter c.p.c.; 6) Condannare, altresì, la al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite per effetto dell'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, esponendo, in sintesi, che: a) in data 23.1.2022 parte Controparte_2
attorea, in qualità di subappaltatrice, stipulò un contratto con la avente ad Controparte_2
oggetto la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un fabbricato di proprietà di sito Lainate (MI), via Adige n. 38; b) i contraenti pattuirono, a titolo Parte_1 di corrispettivo per l'opera, l'importo di euro 122.000,00 IVA esclusa, specificando che “i lavori sono da considerarsi a misura e non a corpo”; c) le parti pattuirono il termine di 120 giorni per la conclusione dei lavori, salve l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della
[...]
e la predisposizione del progetto definitivo, intervenuta, invero, soltanto in data CP_2 successiva all'8.5.2022; d) nel corso dell'esecuzione dell'opera, a fronte dell'emissione di SAL periodici (cinque in totale), mai contestati, i pagamenti delle relative fatture da parte della convenuta avvennero in ritardo e a copertura solo parziale di quanto dovuto;
in particolare, vennero liquidate le somme di 20.000,00 euro in data 14.2.2022, 30.000,00 euro in data 14.4.2022 e
28.787,54 euro in data 28.6.2022; e) in corso d'opera la approvò Controparte_2 espressamente l'esecuzione di numerose lavorazioni extra contratto, effettuando un unico pagamento per l'opera inerente al tetto in data 30.8.2022, per l'importo di euro 10.000,00; f) in data
24.10.2022, a seguito dei solleciti di pagamento relativi al quinto SAL, la subappaltatrice venne spossessata unilateralmente del cantiere da parte della g) conseguentemente, Controparte_2
a fronte dell'esecuzione di opere da contratto pari ad euro 81.185,46 IVA esclusa, la Controparte_1
ricevette pagamenti per complessivi euro 78.787,54, con un residuo dovuto di euro 2.397,72; h) inoltre, furono eseguite opere extra contratto per un valore pari ad euro 50.213,96 IVA esclusa, in relazione alle quali la convenuta pagò solo 10.000,00 euro, con un residuo dovuto di euro
40.213,96; i) a causa dell'estromissione dal cantiere, si delinea per la subappaltatrice un mancato guadagno di euro 6.112,18 IVA esclusa.
2 Si è ritualmente costituita in giudizio deducendo, in sintesi, che: a) gran Controparte_2
parte dei lavori asseritamente effettuati dalla subappaltatrice non fu, in realtà, eseguita o, comunque, alcune lavorazioni non risultarono conformi alle regole dell'arte, come verificato dai tecnici della sub committente e dal direttore dei lavori nominato dal committente principale nel corso di diversi sopralluoghi effettuati nel mese di ottobre 2022; b) i lavori da contratto effettivamente eseguiti dalla ammontarono ad euro 46.862,72, mentre per la copertura del tetto vennero svolti Controparte_1
lavori extra capitolato, concordati, per euro 20.400,00; c) gli ulteriori lavori extra contratto prospettati non furono mai preventivamente autorizzati dalla sub committente, atteso che era necessaria un'autorizzazione in forma scritta degli stessi;
d) nel mese di ottobre 2022, a seguito delle contestazioni sollevate circa l'esecuzione dei lavori, la abbandonò il cantiere, Controparte_1 tanto che la si vide costretta a completare l'opera appaltata;
e) l'esecuzione Controparte_2 soltanto parziale dei lavori concordati (circa 60%), unitamente all'abbandono del cantiere, rappresentò un grave inadempimento da parte della la quale è, altresì, tenuta a Controparte_1 restituire la somma di euro 21.252,82, ricevuta in eccesso rispetto all'entità dei lavori effettivamente svolti.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171-bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della relazione peritale definitiva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente rigetto delle prove costituende articolate da parte attorea in quanto superflue. Perciò, è stata fissata udienza di rimessione in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha agito in giudizio chiedendo il pagamento, da parte della CP_2
del credito di euro 42.611,68 IVA esclusa - euro 2.397,72 per opere da contratto ed euro
[...]
40.213,96 per opere extra contratto - , a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di subappalto.
Inoltre, la ha insistito per il pagamento da parte della della Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 6.112,18 IVA esclusa, a titolo di mancato guadagno.
Per quanto riguarda la prima domanda, trattasi di azione di esatto adempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale.
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. soccorre il criterio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale il creditore che agisca per la
3 risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesattezza dell'adempimento) della controparte. Il debitore convenuto, da parte sua, è gravato dall'onere di provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'altrui pretesa (vd. Cass. SS.UU. 30/10/2001 n. 13533 e successive conformi).
Ebbene, ha provato il titolo posto a fondamento del proprio credito, producendo il Controparte_1
contratto di subappalto concluso in data 23.1.2022 con la unitamente al Controparte_2
relativo computo metrico (doc. 1).
Tale contratto ebbe ad oggetto, in sintesi, l'esecuzione di lavori di “ristrutturazione e manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica (ai sensi dell'art. 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazione nella Legge 17.07.2020 n. 77 denominato Superbonus 110%)” di un immobile destinato a uso abitativo sito in Lainate (MI), via Adige n. 38.
Come si evince dalle clausole 8, 9 e 10 del contratto, il corrispettivo venne determinato a misura e fissato in complessivi euro 122.000,00 IVA esclusa, con la previsione di alcuni acconti da corrispondersi all'inizio dei lavori ovvero nel corso dell'esecuzione dell'opera, sulla scorta di stati di avanzamento lavori emessi al termine di ogni mese lavorativo.
La società convenuta non ha contestato, in maniera specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la conclusione del contratto o l'interpretazione di una o più delle sue clausole.
Piuttosto, nelle difese, la ha eccepito l'inadempimento della subappaltatrice, Controparte_2
formulando altresì domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, restituzione della somma di euro 21.525,82 e risarcimento del danno.
Nel valutare l'eccezione di inadempimento - da considerarsi pacificamente compresa nella domanda di risoluzione a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c. - è necessario fare riferimento al già richiamato criterio di ripartizione dell'onere della prova. Come evidenziato dalle Sezioni Unite del 2001
“eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
I contestati inadempimenti possono essere così compendiati: a) mancato completamento dei lavori pattuiti nel termine previsto;
b) mancato rispetto della regola dell'arte nell'esecuzione dell'opera; c) rifiuto di completare l'opera, attraverso l'abbandono del cantiere;
d) esecuzione di numerose lavorazioni extra contratto senza la preventiva autorizzazione della Controparte_2
4 In primo luogo, l'allegazione relativa alla presenza di vizi e/o difformità è del tutto generica.
Da un lato, la stessa relazione redatta dal direttore dei lavori geom. , allegata alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta e datata 8.4.2024, contiene esclusivamente annotazioni relative alla mancata esecuzione di lavorazioni pattuite (cfr. ALL. A).
Dall'altro, com'è noto, la disciplina speciale inerente alla garanzia per vizi e difformità nel contratto di appalto, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., non trova applicazione nel caso di mancato completamento dell'opus.
La Suprema Corte, infatti, insegna che “la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli art. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. (…). Infatti, le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto previste dagli artt. 1667 - 1669 c.c. integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali” (Cass. ordinanza 13/04/2018 n. 9198).
Perciò, la deduzione in ordine al mancato completamento dei lavori esclude un vaglio sull'eventuale sussistenza di vizi e/o difformità ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., che, al contrario, presuppone la consegna di un'opera completa.
Anche qualora volesse ritenersi applicabile la disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità ex artt. 1667,1668 e 1670 c.c., deve rilevarsi, sul punto, la carenza di interesse ad agire da parte della appaltatrice – sub committente, nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
subappaltatrice, non avendo la prima fornito tempestivamente la prova di aver ricevuto dal committente alcuna denuncia sui vizi e difformità dell'opera. Parte_1
Sul punto, infatti, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv.
650661 - 01) “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già 'aliunde' come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura
5 comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”.
Ancora (Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01) “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ.”.
Dalle prove precostituite agli atti, depositate entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie
(la cui violazione è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice), non è emersa la sussistenza di una denuncia del committente Parte_1
Non possono valere come denuncia di né, per la giurisprudenza sopra richiamata, le Parte_1
eventuali contestazioni del sub committente, né quelle del direttore dei lavori, in mancanza di prova che quest'ultimo avesse agito come rappresentante.
La relazione del direttore dei lavori allegata alla comparsa di costituzione e risposta, oltre a non essere stata redatta nel contraddittorio, non reca alcuna sottoscrizione da parte del committente principale e non può, quindi, assurgere a prova della sussistenza di una denuncia da parte di Pt_1
Inoltre, parte convenuta non ha prodotto alcun documento atto a provare la sussistenza di
[...] contestazioni in corso d'opera sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori, né ha formulato richieste di prove costituende in tal senso.
Occorre a questo punto valutare la contestazione relativa alla mancata esecuzione di alcune lavorazioni pattuite.
La società attrice ha documentato i SAL via via emessi ed inviati alla sub committente (doc. 4, 6,
10, 16 e 18), unitamente ai bonifici effettuati da quest'ultima a saldo (parziale) delle relative fatture
(doc. 11 e 15).
Rilevante è, altresì, il documento 9 allegato all'atto di citazione, ovverosia una missiva datata
14.3.2022, attraverso cui la in risposta ad una comunicazione della Controparte_2
subappaltatrice in ordine al mancato saldo di due fatture, stimò in 10 giorni il tempo massimo necessario a pagare il saldo per i lavori fino a quel momento svolti e promise l'assenza di futuri ritardi.
Tale ultimo documento non è stato disconosciuto sotto il profilo della conformità, né altrimenti
6 contestato, a norma dell'art. 115 c.p.c, dalla convenuta.
Ad ogni modo, decisiva è la ricostruzione delle opere, contrattuali e in variante, effettuata dal CTU nominato in corso in causa: l'espletata consulenza deve ritenersi attendibile, risultando priva di vizi e contraddizioni intrinseche ed estrinseche.
Urge una premessa: parte convenuta più volte ha affermato di essere stata costretta a “completare i lavori rimasti incompleti per l'incuria della società attrice” (così a p. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Cionondimeno, tale circostanza non è stata neppure allegata specificatamente - difetta persino l'indicazione del nominativo della impresa terza o delle
“maestranze” utilizzate - , né, a fortiori, in alcun modo provata dalla che Controparte_2 aveva l'onere di farlo alla luce del principio di vicinanza della prova. Non sono state, difatti, prodotte prove precostituite né richieste prove costituende volte a dimostrare l'affidamento dei lavori a terzi ovvero a maestranze riconducibili alla stessa società convenuta.
Per tale ragione, i lavori eseguiti ed accertati dal CTU non possono essere che essere attribuiti alla non ravvisandosi, come specificato, elementi probatori neppure presuntivi per Controparte_1
ritenere che fosse intervenuta una impresa terza nominata dalla ovvero Controparte_2
“ulteriori maestranze”.
Il consulente ha accertato l'effettiva esecuzione da parte della subappaltatrice delle opere c.d. contrattuali, ossia previste sin dalla stipula del contratto, nell'allegato computo metrico estimativo.
L'accertamento è preciso e analitico e ha consentito di stimare l'esecuzione di opere per un valore complessivo di euro 82.332,78 IVA esclusa.
Sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico, va negato un inadempimento della subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori. La gran parte dell'opera, infatti, risulta completata.
A ciò deve aggiungersi che la mancata ultimazione dei lavori non può ritenersi imputabile alla condotta della subappaltatrice, la quale, a fronte dell'allontanamento dal cantiere in data 24.10.2022 per volontà della sub committente, si è trovata nell'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione di ultimazione dell'opus.
Sul punto, deve richiamarsi il documento 19 prodotto da parte attorea, in quanto riporta la diffida, datata 27.10.2022, inviata dalla alla e volta a riottenere Controparte_1 Controparte_2
l'accesso al cantiere.
Inoltre, anche a voler accogliere la ricostruzione di parte convenuta, secondo la quale Controparte_1
avrebbe abbandonato il cantiere nel mese di ottobre 2022 (la data non è precisata dalla convenuta), il mancato completamento dei lavori discende, a norma dell'art. 1460 c.c., dalla condotta inadempiente pregressa della stessa parte sub committente, la quale era solita ritardare i pagamenti, fino a sospendere definitivamente l'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante. Sul punto,
7 si evidenzia che il mancato rispetto da parte di dei termini di pagamento Controparte_2 degli acconti indusse la già in corso d'opera, ad attivare anche la clausola di Controparte_1 autotutela prevista dall'art. 10 co. 7 del contratto e a sospendere i lavori (vd. diffida del 13.5.2022 di cui al doc. 12).
Anche la contestazione attinente al mancato rispetto del termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori non è fondata.
Il contratto prevedeva, all'art. 11, il termine di 120 giorni per la conclusione dell'opera, decorrente dal 24.1.2022, “fatte salve cause di forza maggiore, quali particolari avversità atmosferiche, difficoltà di approvvigionamento di materiali, sospensioni lavori imposti dalla pubblica autorità, variazioni di progetto concordate od ordinate dal Committente, e simili” (nota 31, p. 9 del contratto).
Ebbene, la violazione di detto termine non è addebitabile alla Controparte_1
Come allegato da parte attorea, e non specificamente contestato dalla società convenuta, era obbligo della (e/o del committente principale) svolgere tutti gli adempimenti di Controparte_2 carattere tecnico/progettuale e amministrativo necessari all'esecuzione dei lavori subappaltati (vd. anche art. 4 del contratto).
È documentalmente provato, oltre che non contestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che il progetto definitivo fu predisposto soltanto in data successiva all'8.5.2022 (doc. 2 p. 86).
Questa circostanza è da sola sufficiente a giustificare la prosecuzione dei lavori oltre il termine previsto dal contratto.
Infine, la parte convenuta ha allegato l'esecuzione da parte della subappaltatrice di lavori extra capitolato senza la necessaria autorizzazione in forma scritta.
L'assunto è contestato da parte attorea, secondo la quale tutti le lavorazioni extra contratto effettuate sarebbero state concordate o comunque autorizzate, quanto meno per fatti concludenti (pagamento, seppur parziale, degli stessi), dalla sub committente Controparte_2
L'espletata CTU ha quantificato in euro 47.410,30, IVA esclusa, di lavori in variante, eseguiti da e così riassumibili (pp. 10-11 relazione definitiva): 1) ponteggio finalizzato alla Controparte_1 realizzazione della copertura in variante;
2) realizzazione di copertura dell'immobile; 3) realizzazione di vano porta accesso disimpegno;
4) realizzazione di correa in cemento armato a sagoma del sottotetto;
5) realizzazione di passaggio tra piano terreno e sottotetto;
6) attività finali e dismissione cantiere.
Il contratto, in merito alle variazioni, così prevedeva (art. 14): “
1. Il Committente (ovvero il
Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate
8 esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo al Sub-Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi.
2. Il Sub-Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il Committente e l'Appaltatore non le ha autorizzate per iscritto […]”.
Il riferimento alla necessità di un'autorizzazione per iscritto, com'è evidente, è relativo alle variazioni effettuate su iniziativa del subappaltatore e non a quelle ordinate dal subcommittente.
La clausola contrattuale 14 co. 2 replica, in buona sostanza, il disposto dell'art. 1659 c.c., a monte del quale “
1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
2. L'autorizzazione si deve provare per iscritto […]”.
La clausola 14 co. 1, invece, si riferisce alle varianti ordinate dalla committenza (o subcommittenza) disciplina situazioni fattuali riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 1661
c.c., il quale, tuttavia, non pone alcun requisito di forma, nemmeno ad probationem, per la direttiva del committente.
In ogni caso, va rammentato che ai sensi dell'art. 1661 c.c. l'appaltatore conserva, in ogni caso, il diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti e tale norma deve ritenersi pacificamente applicabile anche al subappalto.
Tutto ciò premesso, i lavori relativi alla (nuova) copertura dell'immobile sono qualificabili come variazioni ordinate dal committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1661 c.c.
L'esistenza di una direttiva in tal senso da parte della sub committente, nonché di un accordo sul relativo prezzo, è desumibile dal complesso dei documenti prodotti da parte attorea e, in particolare, dal documento sottoscritto dalle parti e datato 24.6.2022 (doc. 2 p. 59).
Peraltro, la corrispose in data 30.8.2022 la somma di euro 10.000, proprio Controparte_2 quale acconto per l'opera in questione (doc. 17): da un raffronto con il documento riportato a p. 59 del doc. 2 allegato all'atto di citazione, sottoscritto dalla e non disconosciuto, Controparte_2 emerge la riferibilità del pagamento ai lavori attinenti al tetto dell'immobile.
La stessa convenuta, nei suoi scritti difensivi, per un verso, ha riconosciuto che “l'importo della copertura era stata concordato a corpo fra le parti in euro 24.000,00 onnicomprensivo (…) e tutto ciò era avvenuto a seguito di accettazione di preventivo (cfr. ad es. comparsa di costituzione e risposta, p. 5); per l'altro verso, ha allegato la sopravvenuta la necessità di presentare una CILAS in corso d'opera; entrambe le circostanze non possono che confermare la natura di variante dell'opera in esame.
Il CTU, applicando in concreto i criteri stabiliti dalle stesse parti contrattuali, ha quantificato il valore dell'opera realizzata. Tale valutazione, di natura squisitamente tecnica, si è resa necessaria proprio al fine di determinare il compenso spettante alla per tale variante, che risulta Controparte_1
9 essere stata effettivamente eseguita.
Quanto al ponteggio, pur non essendo tecnicamente una variante - in quanto si tratta di attività strettamente strumentale e propedeutica alla realizzazione della copertura dell'immobile - la società convenuta non ha svolto difese e contestazioni specifiche.
Parimenti, la parte convenuta non ha contestato specificatamente neppure le opere extra inerenti alla
“realizzazione di vano porta accesso disimpegno;
realizzazione di correa in cemento armato a sagoma del sottotetto;
realizzazione di passaggio tra piano terreno e sottotetto”.
In aggiunta, va rilevato che le opere finalizzate alla realizzazione di correa in cemento e del passaggio sono inerenti alla copertura in variante e, peraltro, la volontà della sub committente diretta alla loro esecuzione è desumibile dagli elaborati progettuali prodotti da parte attorea (doc. 2 pp. 62 e 63).
La voce “attività finali e dismissione cantiere” non è una variante in senso tecnico, in quanto assolutamente necessaria e strumentale a tutte le lavorazioni, contrattuali e non, effettuate dalla subappaltatrice sull'immobile oggetto del contratto, onde assicurare che il cantiere fosse condotto in sicurezza e successivamente lasciato in condizioni adeguate.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta è infondata e, pertanto, inidonea a paralizzare la pretesa di controparte.
La mancanza di un inadempimento ascrivibile alla subappaltatrice esclude, a fortiori, la sussistenza del requisito della non scarsa importanza dello stesso ex art. 1455 c.c., presupposto indefettibile per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Come già anticipato, a fronte delle domande articolate dalla parte attorea, Controparte_2
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, restituzione della somma di euro 21.525,82 e risarcimento del danno.
Il rigetto della domanda di risoluzione comporta il rigetto della domanda di restituzione della somma di euro 21.525,82, in quanto consequenziale alla prima.
Allo stesso modo, va rigettata, perché infondata, la domanda di risarcimento del danno da inadempimento. La questione dell'estrema genericità, se non totale assenza, delle allegazioni di parte convenuta sul punto è superata e resa superflua dall'assenza, prima ancora di un inadempimento imputabile ex art. 1218 c.c., di un inadempimento tout court da parte della società attrice.
Passando alla domanda di adempimento di parte attorea, richiamate le argomentazioni sulle lavorazioni effettivamente eseguite e sui pagamenti parziali effettuati dalla sub committente, quest'ultima è tenuta a corrispondere sia il saldo del corrispettivo contrattuale, sia un importo corrispondente al valore delle opere extra capitolato.
10 L'ausiliare del giudice ha accertato che le opere contrattuali eseguite avevano valore di euro
82.332,78 e le opere extra capitolato di euro 47.410,30. Conseguentemente, dedotti i pagamenti spontanei del debitore per un importo di totale di euro 88.787,54 (vd. doc. 3, 11, 15 e 17), residua un credito a favore della subappaltatrice da quantificare nella somma di euro 40.955,54 oltre iva.
Da ultimo, la seconda domanda formulata da attiene all'asserito mancato guadagno di Controparte_1
euro 6.112,18 IVA esclusa.
Tale importo è stato quantificato dal geom. consulente di parte, in questo modo (cfr. CP_3 doc. 2 p. 9): “lavori contrattuali ancora da eseguire = € 122.000,00 - € 81.185,46 = € 40.814,56 mancato utile opere contrattuali € 40.814,56 x 15% = € 6.122,18”.
Il titolo della pretesa non è chiaro e le allegazioni sul punto sono estremamente generiche.
Anche volendo qualificare la pretesa come domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass.
05/04/2017 n. 8853).
In altri termini, la subappaltatrice non ha provato, e prima ancora allegato, i fatti costitutivi della pretesa.
2. In conclusione, deve essere condannata al pagamento, a titolo di Controparte_2
corrispettivo, della somma di euro 40.955,54, oltre IVA.
Al contrario, va rigettata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro euro 6.112,18
(IVA esclusa) a titolo di mancato guadagno.
Parimenti, le domande riconvenzionali formulate da devono essere Controparte_2
integralmente rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum (euro
40.955,54 oltre IVA), con applicazione dei valori medi dello scaglio di riferimento.
Le spese del CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di Controparte_2 CP_1 dell'importo di euro 40.955,54, oltre IVA;
[...]
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno articolata da Controparte_1
3) rigetta tutte le domande riconvenzionali articolate da Controparte_2
4) pone a carico di le spese della CTU;
Controparte_2
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attorea che si Controparte_2
liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv. Giovanni Di Domenico ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Milano il 18 settembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Ludovico Raffa.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Domenico del Foro di Controparte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Bollate (MI), via Trento n. 31/B, ha eletto domicilio;
-attore-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maturo del Foro Controparte_2 P.IVA_2 di Benevento, indirizzo PEC: Email_1
-convenuto-
Conclusioni: parte attorea: “1) In via principale, accertare e dichiarare che la quale committente, è tenuta per i titoli e le Controparte_2Contropart causali di cui in narrativa al pagamento in favore della della somma di € 42.611,68 (IVA esclusa), di cui € 2.397,72, a titolo di opere da contratto, ed € 40.213,96, a titolo di opere extracontratto, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa;
2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare che la è tenuta per i titoli e le causali di cui in Controparte_2Contropart narrativa al pagamento in favore della della somma di € 6.112,18, a titolo di mancato guadagno, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa;
3) Per l'effetto di cui al precedente punto 1), condannare la al Controparte_2Contropart pagamento in favore della della somma di € 42.611,68 (IVA esclusa), ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di Contropart causa;
4) Per l'effetto di cui al precedente punto 2), condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 della somma di € 6.112,18 (IVA esclusa), ovvero di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio equa e di giustizia e/o quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi allo scrivente difensore che se ne dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede ammettere i seguenti mezzi di prova: Prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) 'Vero è che in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige Contropart n. 38 di proprietà del sig. il progetto esecutivo delle opere da eseguire veniva consegnato alla solo nel Parte_1 Contropart mese di maggio 2022'; b) 'Vero è che la in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. eseguiva le opere di cui ai SAL, che quivi si rammostrano sub docc. 4, 6, 10, 16 e 18 allegati Parte_1 all'atto di citazione'; c) 'Vero è che in relazione alle opere di cui al precedente capitolo di prova b) la disamina delle opere effettuate veniva eseguita in contraddittorio con la e della D.L. e da questi venivano approvati'; d) 'Vero è che la Controparte_2Contropart in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. Parte_1 eseguiva delle ulteriori opere rispetto a quelle indicate nei SAL (di cui ai docc. 4, 6, 10, 16 e 18 allegati all'atto di citazione) che come indicate nella relazione del Geom. (cfr. doc. 2 pag. da 5 a 8 che quivi si rammostra) sono consistite nella:
1. CP_3 Fornitura e posa copertura corpo principale;
2. Fornitura e posa copertura tetto piccolo;
3. Realizzazione vano porta disimpegno;
4. Lattonerie tetto extra;
5. Correa perimetrale in c.a. sottotetto;
6. Demolizione solaio sottotetto per formazione botola accesso;
7. Noleggio ponteggio extra;
8. Velux sottotetto;
9. Spese pulizie e dismissione cantiere'. e) 'Vero è che in relazione alle opere di cui al precedente capitolo di prova d) la disamina delle opere effettuate veniva eseguita in contraddittorio con la e Controparte_2
1 della D.L. e da questi venivano approvati'; f) 'Vero è che in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. i lavori sono stati più volte sospesi attesi i ritardi della nel Parte_1 Controparte_2 comunicare l'accettazione delle opere'; g) 'Vero è che in relazione all'appalto di opere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig. i lavori sono stati più volte sospesi attesi i ritardi della nell'eseguire i Parte_1 Controparte_2Controparte pagamenti delle attività poste in essere dalla h) 'Vero è che nel corso del mese di ottobre 2022 la CP_2 Controparte estrometteva la dal cantiere attinente l'immobile di Lainate in Via Adige n. 38 di proprietà del sig.
[...] Pt_1 sostituendo le chiavi d'ingresso al cantiere'”. parte convenuta: “1) Rigettare la domanda così come proposta perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per quanto meglio rappresentato nel presente atto;
2) Per l'effetto condannare la temeraria attrice alla refusione delle spese e competenze di lite;
3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, riconoscere, accertare e dichiarare che la è da ritenersi CP_1 inadempiente rispetto agli obblighi assunti nel contratto più volte citato nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dello stesso con il primo obbligo di restituzione della somma di € 21.525,82, pagate in più rispetto ai lavori eseguiti;
4) Per l'effetto, pertanto, condannare la alla restituzione della somma di cui sopra e precisamente € 21.525,82, maggiorata ai tassi CP_1 previsti dalla legge 231/2002; 5) Sempre per effetto della dichiaranda risoluzione contrattuale condannare al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta per effetto dell'inadempimento dell'attrice, danni che ci si riserva di quantificare in corso di causa mediante la produzione di documenti e prove per testi nelle memorie ex art. 171ter c.p.c.; 6) Condannare, altresì, la al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite per effetto dell'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, esponendo, in sintesi, che: a) in data 23.1.2022 parte Controparte_2
attorea, in qualità di subappaltatrice, stipulò un contratto con la avente ad Controparte_2
oggetto la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un fabbricato di proprietà di sito Lainate (MI), via Adige n. 38; b) i contraenti pattuirono, a titolo Parte_1 di corrispettivo per l'opera, l'importo di euro 122.000,00 IVA esclusa, specificando che “i lavori sono da considerarsi a misura e non a corpo”; c) le parti pattuirono il termine di 120 giorni per la conclusione dei lavori, salve l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della
[...]
e la predisposizione del progetto definitivo, intervenuta, invero, soltanto in data CP_2 successiva all'8.5.2022; d) nel corso dell'esecuzione dell'opera, a fronte dell'emissione di SAL periodici (cinque in totale), mai contestati, i pagamenti delle relative fatture da parte della convenuta avvennero in ritardo e a copertura solo parziale di quanto dovuto;
in particolare, vennero liquidate le somme di 20.000,00 euro in data 14.2.2022, 30.000,00 euro in data 14.4.2022 e
28.787,54 euro in data 28.6.2022; e) in corso d'opera la approvò Controparte_2 espressamente l'esecuzione di numerose lavorazioni extra contratto, effettuando un unico pagamento per l'opera inerente al tetto in data 30.8.2022, per l'importo di euro 10.000,00; f) in data
24.10.2022, a seguito dei solleciti di pagamento relativi al quinto SAL, la subappaltatrice venne spossessata unilateralmente del cantiere da parte della g) conseguentemente, Controparte_2
a fronte dell'esecuzione di opere da contratto pari ad euro 81.185,46 IVA esclusa, la Controparte_1
ricevette pagamenti per complessivi euro 78.787,54, con un residuo dovuto di euro 2.397,72; h) inoltre, furono eseguite opere extra contratto per un valore pari ad euro 50.213,96 IVA esclusa, in relazione alle quali la convenuta pagò solo 10.000,00 euro, con un residuo dovuto di euro
40.213,96; i) a causa dell'estromissione dal cantiere, si delinea per la subappaltatrice un mancato guadagno di euro 6.112,18 IVA esclusa.
2 Si è ritualmente costituita in giudizio deducendo, in sintesi, che: a) gran Controparte_2
parte dei lavori asseritamente effettuati dalla subappaltatrice non fu, in realtà, eseguita o, comunque, alcune lavorazioni non risultarono conformi alle regole dell'arte, come verificato dai tecnici della sub committente e dal direttore dei lavori nominato dal committente principale nel corso di diversi sopralluoghi effettuati nel mese di ottobre 2022; b) i lavori da contratto effettivamente eseguiti dalla ammontarono ad euro 46.862,72, mentre per la copertura del tetto vennero svolti Controparte_1
lavori extra capitolato, concordati, per euro 20.400,00; c) gli ulteriori lavori extra contratto prospettati non furono mai preventivamente autorizzati dalla sub committente, atteso che era necessaria un'autorizzazione in forma scritta degli stessi;
d) nel mese di ottobre 2022, a seguito delle contestazioni sollevate circa l'esecuzione dei lavori, la abbandonò il cantiere, Controparte_1 tanto che la si vide costretta a completare l'opera appaltata;
e) l'esecuzione Controparte_2 soltanto parziale dei lavori concordati (circa 60%), unitamente all'abbandono del cantiere, rappresentò un grave inadempimento da parte della la quale è, altresì, tenuta a Controparte_1 restituire la somma di euro 21.252,82, ricevuta in eccesso rispetto all'entità dei lavori effettivamente svolti.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171-bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della relazione peritale definitiva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente rigetto delle prove costituende articolate da parte attorea in quanto superflue. Perciò, è stata fissata udienza di rimessione in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha agito in giudizio chiedendo il pagamento, da parte della CP_2
del credito di euro 42.611,68 IVA esclusa - euro 2.397,72 per opere da contratto ed euro
[...]
40.213,96 per opere extra contratto - , a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di subappalto.
Inoltre, la ha insistito per il pagamento da parte della della Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 6.112,18 IVA esclusa, a titolo di mancato guadagno.
Per quanto riguarda la prima domanda, trattasi di azione di esatto adempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale.
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. soccorre il criterio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale il creditore che agisca per la
3 risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesattezza dell'adempimento) della controparte. Il debitore convenuto, da parte sua, è gravato dall'onere di provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'altrui pretesa (vd. Cass. SS.UU. 30/10/2001 n. 13533 e successive conformi).
Ebbene, ha provato il titolo posto a fondamento del proprio credito, producendo il Controparte_1
contratto di subappalto concluso in data 23.1.2022 con la unitamente al Controparte_2
relativo computo metrico (doc. 1).
Tale contratto ebbe ad oggetto, in sintesi, l'esecuzione di lavori di “ristrutturazione e manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica (ai sensi dell'art. 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazione nella Legge 17.07.2020 n. 77 denominato Superbonus 110%)” di un immobile destinato a uso abitativo sito in Lainate (MI), via Adige n. 38.
Come si evince dalle clausole 8, 9 e 10 del contratto, il corrispettivo venne determinato a misura e fissato in complessivi euro 122.000,00 IVA esclusa, con la previsione di alcuni acconti da corrispondersi all'inizio dei lavori ovvero nel corso dell'esecuzione dell'opera, sulla scorta di stati di avanzamento lavori emessi al termine di ogni mese lavorativo.
La società convenuta non ha contestato, in maniera specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la conclusione del contratto o l'interpretazione di una o più delle sue clausole.
Piuttosto, nelle difese, la ha eccepito l'inadempimento della subappaltatrice, Controparte_2
formulando altresì domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, restituzione della somma di euro 21.525,82 e risarcimento del danno.
Nel valutare l'eccezione di inadempimento - da considerarsi pacificamente compresa nella domanda di risoluzione a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c. - è necessario fare riferimento al già richiamato criterio di ripartizione dell'onere della prova. Come evidenziato dalle Sezioni Unite del 2001
“eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
I contestati inadempimenti possono essere così compendiati: a) mancato completamento dei lavori pattuiti nel termine previsto;
b) mancato rispetto della regola dell'arte nell'esecuzione dell'opera; c) rifiuto di completare l'opera, attraverso l'abbandono del cantiere;
d) esecuzione di numerose lavorazioni extra contratto senza la preventiva autorizzazione della Controparte_2
4 In primo luogo, l'allegazione relativa alla presenza di vizi e/o difformità è del tutto generica.
Da un lato, la stessa relazione redatta dal direttore dei lavori geom. , allegata alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta e datata 8.4.2024, contiene esclusivamente annotazioni relative alla mancata esecuzione di lavorazioni pattuite (cfr. ALL. A).
Dall'altro, com'è noto, la disciplina speciale inerente alla garanzia per vizi e difformità nel contratto di appalto, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., non trova applicazione nel caso di mancato completamento dell'opus.
La Suprema Corte, infatti, insegna che “la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli art. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. (…). Infatti, le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto previste dagli artt. 1667 - 1669 c.c. integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali” (Cass. ordinanza 13/04/2018 n. 9198).
Perciò, la deduzione in ordine al mancato completamento dei lavori esclude un vaglio sull'eventuale sussistenza di vizi e/o difformità ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., che, al contrario, presuppone la consegna di un'opera completa.
Anche qualora volesse ritenersi applicabile la disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità ex artt. 1667,1668 e 1670 c.c., deve rilevarsi, sul punto, la carenza di interesse ad agire da parte della appaltatrice – sub committente, nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
subappaltatrice, non avendo la prima fornito tempestivamente la prova di aver ricevuto dal committente alcuna denuncia sui vizi e difformità dell'opera. Parte_1
Sul punto, infatti, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv.
650661 - 01) “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già 'aliunde' come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura
5 comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”.
Ancora (Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01) “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ.”.
Dalle prove precostituite agli atti, depositate entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie
(la cui violazione è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice), non è emersa la sussistenza di una denuncia del committente Parte_1
Non possono valere come denuncia di né, per la giurisprudenza sopra richiamata, le Parte_1
eventuali contestazioni del sub committente, né quelle del direttore dei lavori, in mancanza di prova che quest'ultimo avesse agito come rappresentante.
La relazione del direttore dei lavori allegata alla comparsa di costituzione e risposta, oltre a non essere stata redatta nel contraddittorio, non reca alcuna sottoscrizione da parte del committente principale e non può, quindi, assurgere a prova della sussistenza di una denuncia da parte di Pt_1
Inoltre, parte convenuta non ha prodotto alcun documento atto a provare la sussistenza di
[...] contestazioni in corso d'opera sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori, né ha formulato richieste di prove costituende in tal senso.
Occorre a questo punto valutare la contestazione relativa alla mancata esecuzione di alcune lavorazioni pattuite.
La società attrice ha documentato i SAL via via emessi ed inviati alla sub committente (doc. 4, 6,
10, 16 e 18), unitamente ai bonifici effettuati da quest'ultima a saldo (parziale) delle relative fatture
(doc. 11 e 15).
Rilevante è, altresì, il documento 9 allegato all'atto di citazione, ovverosia una missiva datata
14.3.2022, attraverso cui la in risposta ad una comunicazione della Controparte_2
subappaltatrice in ordine al mancato saldo di due fatture, stimò in 10 giorni il tempo massimo necessario a pagare il saldo per i lavori fino a quel momento svolti e promise l'assenza di futuri ritardi.
Tale ultimo documento non è stato disconosciuto sotto il profilo della conformità, né altrimenti
6 contestato, a norma dell'art. 115 c.p.c, dalla convenuta.
Ad ogni modo, decisiva è la ricostruzione delle opere, contrattuali e in variante, effettuata dal CTU nominato in corso in causa: l'espletata consulenza deve ritenersi attendibile, risultando priva di vizi e contraddizioni intrinseche ed estrinseche.
Urge una premessa: parte convenuta più volte ha affermato di essere stata costretta a “completare i lavori rimasti incompleti per l'incuria della società attrice” (così a p. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Cionondimeno, tale circostanza non è stata neppure allegata specificatamente - difetta persino l'indicazione del nominativo della impresa terza o delle
“maestranze” utilizzate - , né, a fortiori, in alcun modo provata dalla che Controparte_2 aveva l'onere di farlo alla luce del principio di vicinanza della prova. Non sono state, difatti, prodotte prove precostituite né richieste prove costituende volte a dimostrare l'affidamento dei lavori a terzi ovvero a maestranze riconducibili alla stessa società convenuta.
Per tale ragione, i lavori eseguiti ed accertati dal CTU non possono essere che essere attribuiti alla non ravvisandosi, come specificato, elementi probatori neppure presuntivi per Controparte_1
ritenere che fosse intervenuta una impresa terza nominata dalla ovvero Controparte_2
“ulteriori maestranze”.
Il consulente ha accertato l'effettiva esecuzione da parte della subappaltatrice delle opere c.d. contrattuali, ossia previste sin dalla stipula del contratto, nell'allegato computo metrico estimativo.
L'accertamento è preciso e analitico e ha consentito di stimare l'esecuzione di opere per un valore complessivo di euro 82.332,78 IVA esclusa.
Sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico, va negato un inadempimento della subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori. La gran parte dell'opera, infatti, risulta completata.
A ciò deve aggiungersi che la mancata ultimazione dei lavori non può ritenersi imputabile alla condotta della subappaltatrice, la quale, a fronte dell'allontanamento dal cantiere in data 24.10.2022 per volontà della sub committente, si è trovata nell'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione di ultimazione dell'opus.
Sul punto, deve richiamarsi il documento 19 prodotto da parte attorea, in quanto riporta la diffida, datata 27.10.2022, inviata dalla alla e volta a riottenere Controparte_1 Controparte_2
l'accesso al cantiere.
Inoltre, anche a voler accogliere la ricostruzione di parte convenuta, secondo la quale Controparte_1
avrebbe abbandonato il cantiere nel mese di ottobre 2022 (la data non è precisata dalla convenuta), il mancato completamento dei lavori discende, a norma dell'art. 1460 c.c., dalla condotta inadempiente pregressa della stessa parte sub committente, la quale era solita ritardare i pagamenti, fino a sospendere definitivamente l'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante. Sul punto,
7 si evidenzia che il mancato rispetto da parte di dei termini di pagamento Controparte_2 degli acconti indusse la già in corso d'opera, ad attivare anche la clausola di Controparte_1 autotutela prevista dall'art. 10 co. 7 del contratto e a sospendere i lavori (vd. diffida del 13.5.2022 di cui al doc. 12).
Anche la contestazione attinente al mancato rispetto del termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori non è fondata.
Il contratto prevedeva, all'art. 11, il termine di 120 giorni per la conclusione dell'opera, decorrente dal 24.1.2022, “fatte salve cause di forza maggiore, quali particolari avversità atmosferiche, difficoltà di approvvigionamento di materiali, sospensioni lavori imposti dalla pubblica autorità, variazioni di progetto concordate od ordinate dal Committente, e simili” (nota 31, p. 9 del contratto).
Ebbene, la violazione di detto termine non è addebitabile alla Controparte_1
Come allegato da parte attorea, e non specificamente contestato dalla società convenuta, era obbligo della (e/o del committente principale) svolgere tutti gli adempimenti di Controparte_2 carattere tecnico/progettuale e amministrativo necessari all'esecuzione dei lavori subappaltati (vd. anche art. 4 del contratto).
È documentalmente provato, oltre che non contestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che il progetto definitivo fu predisposto soltanto in data successiva all'8.5.2022 (doc. 2 p. 86).
Questa circostanza è da sola sufficiente a giustificare la prosecuzione dei lavori oltre il termine previsto dal contratto.
Infine, la parte convenuta ha allegato l'esecuzione da parte della subappaltatrice di lavori extra capitolato senza la necessaria autorizzazione in forma scritta.
L'assunto è contestato da parte attorea, secondo la quale tutti le lavorazioni extra contratto effettuate sarebbero state concordate o comunque autorizzate, quanto meno per fatti concludenti (pagamento, seppur parziale, degli stessi), dalla sub committente Controparte_2
L'espletata CTU ha quantificato in euro 47.410,30, IVA esclusa, di lavori in variante, eseguiti da e così riassumibili (pp. 10-11 relazione definitiva): 1) ponteggio finalizzato alla Controparte_1 realizzazione della copertura in variante;
2) realizzazione di copertura dell'immobile; 3) realizzazione di vano porta accesso disimpegno;
4) realizzazione di correa in cemento armato a sagoma del sottotetto;
5) realizzazione di passaggio tra piano terreno e sottotetto;
6) attività finali e dismissione cantiere.
Il contratto, in merito alle variazioni, così prevedeva (art. 14): “
1. Il Committente (ovvero il
Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate
8 esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo al Sub-Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi.
2. Il Sub-Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il Committente e l'Appaltatore non le ha autorizzate per iscritto […]”.
Il riferimento alla necessità di un'autorizzazione per iscritto, com'è evidente, è relativo alle variazioni effettuate su iniziativa del subappaltatore e non a quelle ordinate dal subcommittente.
La clausola contrattuale 14 co. 2 replica, in buona sostanza, il disposto dell'art. 1659 c.c., a monte del quale “
1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
2. L'autorizzazione si deve provare per iscritto […]”.
La clausola 14 co. 1, invece, si riferisce alle varianti ordinate dalla committenza (o subcommittenza) disciplina situazioni fattuali riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 1661
c.c., il quale, tuttavia, non pone alcun requisito di forma, nemmeno ad probationem, per la direttiva del committente.
In ogni caso, va rammentato che ai sensi dell'art. 1661 c.c. l'appaltatore conserva, in ogni caso, il diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti e tale norma deve ritenersi pacificamente applicabile anche al subappalto.
Tutto ciò premesso, i lavori relativi alla (nuova) copertura dell'immobile sono qualificabili come variazioni ordinate dal committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1661 c.c.
L'esistenza di una direttiva in tal senso da parte della sub committente, nonché di un accordo sul relativo prezzo, è desumibile dal complesso dei documenti prodotti da parte attorea e, in particolare, dal documento sottoscritto dalle parti e datato 24.6.2022 (doc. 2 p. 59).
Peraltro, la corrispose in data 30.8.2022 la somma di euro 10.000, proprio Controparte_2 quale acconto per l'opera in questione (doc. 17): da un raffronto con il documento riportato a p. 59 del doc. 2 allegato all'atto di citazione, sottoscritto dalla e non disconosciuto, Controparte_2 emerge la riferibilità del pagamento ai lavori attinenti al tetto dell'immobile.
La stessa convenuta, nei suoi scritti difensivi, per un verso, ha riconosciuto che “l'importo della copertura era stata concordato a corpo fra le parti in euro 24.000,00 onnicomprensivo (…) e tutto ciò era avvenuto a seguito di accettazione di preventivo (cfr. ad es. comparsa di costituzione e risposta, p. 5); per l'altro verso, ha allegato la sopravvenuta la necessità di presentare una CILAS in corso d'opera; entrambe le circostanze non possono che confermare la natura di variante dell'opera in esame.
Il CTU, applicando in concreto i criteri stabiliti dalle stesse parti contrattuali, ha quantificato il valore dell'opera realizzata. Tale valutazione, di natura squisitamente tecnica, si è resa necessaria proprio al fine di determinare il compenso spettante alla per tale variante, che risulta Controparte_1
9 essere stata effettivamente eseguita.
Quanto al ponteggio, pur non essendo tecnicamente una variante - in quanto si tratta di attività strettamente strumentale e propedeutica alla realizzazione della copertura dell'immobile - la società convenuta non ha svolto difese e contestazioni specifiche.
Parimenti, la parte convenuta non ha contestato specificatamente neppure le opere extra inerenti alla
“realizzazione di vano porta accesso disimpegno;
realizzazione di correa in cemento armato a sagoma del sottotetto;
realizzazione di passaggio tra piano terreno e sottotetto”.
In aggiunta, va rilevato che le opere finalizzate alla realizzazione di correa in cemento e del passaggio sono inerenti alla copertura in variante e, peraltro, la volontà della sub committente diretta alla loro esecuzione è desumibile dagli elaborati progettuali prodotti da parte attorea (doc. 2 pp. 62 e 63).
La voce “attività finali e dismissione cantiere” non è una variante in senso tecnico, in quanto assolutamente necessaria e strumentale a tutte le lavorazioni, contrattuali e non, effettuate dalla subappaltatrice sull'immobile oggetto del contratto, onde assicurare che il cantiere fosse condotto in sicurezza e successivamente lasciato in condizioni adeguate.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta è infondata e, pertanto, inidonea a paralizzare la pretesa di controparte.
La mancanza di un inadempimento ascrivibile alla subappaltatrice esclude, a fortiori, la sussistenza del requisito della non scarsa importanza dello stesso ex art. 1455 c.c., presupposto indefettibile per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Come già anticipato, a fronte delle domande articolate dalla parte attorea, Controparte_2
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, restituzione della somma di euro 21.525,82 e risarcimento del danno.
Il rigetto della domanda di risoluzione comporta il rigetto della domanda di restituzione della somma di euro 21.525,82, in quanto consequenziale alla prima.
Allo stesso modo, va rigettata, perché infondata, la domanda di risarcimento del danno da inadempimento. La questione dell'estrema genericità, se non totale assenza, delle allegazioni di parte convenuta sul punto è superata e resa superflua dall'assenza, prima ancora di un inadempimento imputabile ex art. 1218 c.c., di un inadempimento tout court da parte della società attrice.
Passando alla domanda di adempimento di parte attorea, richiamate le argomentazioni sulle lavorazioni effettivamente eseguite e sui pagamenti parziali effettuati dalla sub committente, quest'ultima è tenuta a corrispondere sia il saldo del corrispettivo contrattuale, sia un importo corrispondente al valore delle opere extra capitolato.
10 L'ausiliare del giudice ha accertato che le opere contrattuali eseguite avevano valore di euro
82.332,78 e le opere extra capitolato di euro 47.410,30. Conseguentemente, dedotti i pagamenti spontanei del debitore per un importo di totale di euro 88.787,54 (vd. doc. 3, 11, 15 e 17), residua un credito a favore della subappaltatrice da quantificare nella somma di euro 40.955,54 oltre iva.
Da ultimo, la seconda domanda formulata da attiene all'asserito mancato guadagno di Controparte_1
euro 6.112,18 IVA esclusa.
Tale importo è stato quantificato dal geom. consulente di parte, in questo modo (cfr. CP_3 doc. 2 p. 9): “lavori contrattuali ancora da eseguire = € 122.000,00 - € 81.185,46 = € 40.814,56 mancato utile opere contrattuali € 40.814,56 x 15% = € 6.122,18”.
Il titolo della pretesa non è chiaro e le allegazioni sul punto sono estremamente generiche.
Anche volendo qualificare la pretesa come domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass.
05/04/2017 n. 8853).
In altri termini, la subappaltatrice non ha provato, e prima ancora allegato, i fatti costitutivi della pretesa.
2. In conclusione, deve essere condannata al pagamento, a titolo di Controparte_2
corrispettivo, della somma di euro 40.955,54, oltre IVA.
Al contrario, va rigettata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro euro 6.112,18
(IVA esclusa) a titolo di mancato guadagno.
Parimenti, le domande riconvenzionali formulate da devono essere Controparte_2
integralmente rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum (euro
40.955,54 oltre IVA), con applicazione dei valori medi dello scaglio di riferimento.
Le spese del CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore di Controparte_2 CP_1 dell'importo di euro 40.955,54, oltre IVA;
[...]
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno articolata da Controparte_1
3) rigetta tutte le domande riconvenzionali articolate da Controparte_2
4) pone a carico di le spese della CTU;
Controparte_2
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attorea che si Controparte_2
liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv. Giovanni Di Domenico ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Milano il 18 settembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Ludovico Raffa.
12