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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1020/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a rappresentato e difeso dall'avv. LAZZONI PAOLA, OGGETTO: Parte_1
Altri contratti d'opera elettivamente domiciliato in VIALE SAN BARTOLOMEO 169 19126 LA SPEZIA
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Controparte_2
FACELLA ANDREA e PESCE GIANMARIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA
DELLA VITTORIA, 11 BRESCIA presso lo studio avv. FACELLA ANDREA
APPELLATO pagina 1 di 14 In punto: appello a sentenza n. 2027/2022 del Tribunale di Bergamo, terza sezione,
pubblicata in data 17/09/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Preliminarmente, quanto all'ammissibilità dell'appello, accertare
l'inesistenza, nullità e/o inefficacia della notifica della sentenza impugnata e, per
l'effetto, declarare la tempestività ed ammissibilità dell'appello; rigettare ogni
argomentazione a sostegno dell'inammissibilità dell'appello, in quanto infondata in
fatto ed in diritto, e dichiararne l'ammissibilità; in subordine, nella denegata ipotesi
in cui codesta Ecc. ma Corte ritenesse validamente eseguita la notifica della
sentenza, accertare e dichiarare l'esistenza di causa non imputabile all'appellante
sopra addotta e concedere la rimessione nei termini per l'appello, nelle forme
ritenute opportune (anche con concessione di nuovi termini ad hoc).
Nel merito, In parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che nulla è
dovuto dal Sig. al Sig. , confermata la revoca del decreto ingiuntivo n Pt_1 CP_1
275/2019 in RG 145/2019 emesso in data 15.01.2019 dal Tribunale di Bergamo,
revocare i capi del dispositivo impugnato laddove recita “condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 17.728,00 (iva inclusa), CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo” e “condanna Parte_1
alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in Euro CP_1
4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge” e, per l'effetto confermare e dichiarare insussistente ogni pretesa creditoria
in pregiudizio del Sig. a qualunque titolo;
Pt_1
Condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
pagina 2 di 14 giudizio, oltre accessori di legge;
In estremo subordine, e solo nella denegata ipotesi di un mancato accoglimento
dell'appello, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo summenzionato,
ridimensionare in minus le pretese creditorie, considerate le somme già corrisposte e
le circostanze dedotte circa la mancata comprova istruttoria dell'attività rivendicata
dal sig. ; CP_1
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
giudizio.
In via istruttoria, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'appello, ammettere a
prova per testi il Dottor sulla seguente circostanza, Testimone_1
eventualmente depurata dagli elementi ritenuti valutativi: “Vero che in data
18.10.2022 si è recato presso l'abitazione dell'Avv. Paola Lazzoni, ha constatato che
accusava problemi di colica renale che le impedivano di attendere alle ordinarie
occupazioni ed ha prescritto terapia farmacologica e prognosi di giorni 5?”
Ammettere i mezzi istruttori sui capitoli non ammessi in primo grado quanto alla
parte opponente e procedere con l'audizione dei testi indicati in II memoria ex 183 n
2 sui medesimi nonché con l'interpello formale del Sig. cui capitoli CP_1
indicati come in primo grado;
”.
Dell'appellato: In via preliminare, accertare e dichiarare per tutte le ragioni meglio
esposte in narrativa, in particolare per quanto indicato al paragrafo 3 della
comparsa di risposta, e comunque con ogni miglior motivazione in diritto,
l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 342, Parte_1
comma I e/o ai sensi dell'art. 348bis, comma I, c.p.c. avverso la sentenza n.
2027/2022 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Dott.sa pagina 3 di 14 Daniela Quartarone, in data 17.09.2022, pubblicata in data 19.09.2022, a
definizione del giudizio ivi rubricato al n. RG n 2889/2019, notificata in data
20.09.2022, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria
esecutività perché avanzata in carenza dei relativi presupposti processuali e
confermare integralmente la sentenza stessa.
Nel merito, respingere per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, e comunque
con ogni miglior motivazione in diritto, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2027/2022 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in persona
del Giudice Dott.sa Daniela Quartarone, in data 17.09.2022, pubblicata in data
19.09.2022, a definizione del giudizio ivi rubricato al n. RG n 2889/2019, notificata
in data 20.09.2022, per l'effetto, confermare integralmente la stessa;
condannare
l'appellante, ai sensi dell'art. 96 I co. c.p.c., al risarcimento dei danni, da liquidare
anche d'ufficio, comunque in una somma non inferiore ad euro 2.000,00
(duemila/00) per aver resistito in giudizio con colpa grave.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali nella
misura del 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge e condannare
l'appellante, ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c. al pagamento di una somma
equitativamente determinata dall'Ill.mo Collegio adito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 29/04/2019 (nome d'arte Parte_1
) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2019 del Tribunale di CP_3
Bergamo con il quale gli era stato ingiunto di pagare a favore di , CP_1
titolare della ditta la somma di € 36.290 oltre Controparte_2
pagina 4 di 14 interessi e spese, per collaborazioni rese e, in particolare, per la creazione di basi e brani musicali.
Esponeva che: Pt_1
l'opposto, sin dal 2016, l'aveva supportato sul piano tecnico nella creazione di tracce musicali, ma che il rapporto di collaborazione tra i due aveva carattere amicale ed era connotato da una “gratuità” di base, in quanto , vincolato dal contratto con CP_1
un'agenzia di management, non poteva introitare somme;
l'accordo tra loro prevedeva l'ospitalità a lui offerta nelle sue abitazioni in Milano e
La Spezia ed il rimborso delle spese di trasferta e di vitto e alloggio;
le richieste di pagamento, inviate improvvisamente nel novembre 2018, erano seguite al deterioramento dei loro rapporti.
Contestava le voci richieste per complessivi € 1.750 (per servizi fotografici consistenti in meri scatti con il cellulare) e per € 3.850 (per comunicazione visiva non potendo considerarsi persona esperta in marketing), quanto all'attività di CP_1
djset richiamava l'email del 31.07.2018 (doc.4), dove l'opposto non avanzava pretese per il pregresso ed evidenziava la differenza tra l'importo (€ 38.500 doc.3 fs
Con della fattura e quello (€ 49.910 doc.4 fsDI) riportato nell'elenco delle prestazioni.
Si costituiva l'opposto che, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
il rapporto professionale di produzione e post-produzione, finalizzato alla realizzazione ed arrangiamento di basi musicali per il primo album (Bi-popular)
pagina 5 di 14 dell'opponente, era iniziato nel 2017;
le parti avevano concordato un compenso forfettario di € 25.000 e un pagamento entro e non oltre il 31/05/2018, termine non rispettato per l'intervenuto rifiuto dell'artista, mentre l'ospitalità nell'abitazione di era motivata dalla sua Pt_1
indisponibilità a recarsi a Bergamo per le lavorazioni;
a fronte del mancato pagamento i rapporti si erano deteriorati.
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione proposta da condannando quest'ultimo a pagare in favore di la Parte_1 Parte_2
minor somma di € 17.728 iva inclusa, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo e rimborso delle spese di lite, accertato che il compenso pattuito era di euro 20.000 e che da detta somma dovevano essere detratti gli acconti riconosciuti.
Rilevava il giudice, in sintesi, che:
le attività descritte di Djset e di comunicazione visiva e fotografica erano state espletate, come provato documentalmente;
il teste (driver e tour manager di aveva confermato che le Testimone_2 Pt_1
parti avevano discusso più volte di un compenso di € 20.000 (recording budget) che sarebbe spettato ad non appena avesse incassato a sua volta il CP_1 Pt_1
compenso dalla casa discografica, importo poi effettivamente fatturato (teste
[...]
alla ; Tes_3 Pt_3
non vi era prova della pattuizione di un termine (31/05/2018) per il pagamento e di specifiche tariffe professionali la somma indicata di € 20.000 doveva essere riconosciuta all'opponente, con detrazione degli acconti (€ 2.272) già fatturati.
pagina 6 di 14 Avverso la sentenza proponeva appello reiterando la domanda di Parte_1
nulla dovere a controparte.
Si costituiva l'appellato che chiedeva, preliminarmente, di dichiarare l'appello inammissibile perché tardivamente proposto, e nel merito il suo rigetto con condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma primo, cpc.
All'udienza collegiale del 27/11/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata valutazione Pt_1
delle prove circa la natura dell'accordo tra le parti.
Lamenta che il giudice, rispetto agli altri due testi sentiti ( e Testimone_3
), abbia dato maggior credito al teste , senza valutare che le sue Tes_4 Tes_2
dichiarazioni esprimevano valutazioni soggettive (in ordine al presunto recording budget) e che nulla provavano sugli effettivi accordi raggiunti tra le parti.
Evidenzia che nel caso in parola non poteva parlarsi di recording budget perché la
Believe non è una casa discografica ma un distributore e la somma di € 20.000
quindi costituiva un finanziamento del progetto musicale in cambio del guadagno della distribuzione.
Anche il tenore della mail inviata da a in data 31/07/2018, CP_1 Testimone_3
sottovalutata dal giudice, confermerebbe il fatto che le parti non avevano pattuito alcun compenso ulteriore rispetto a quello che corrispondeva di volta in volta. Pt_1
Nonostante il menzionato litigio, , con quella mail, ammette di aver lavorato CP_1
pagina 7 di 14 gratuitamente per le prime produzioni, esorta per il futuro a pagare meglio i collaboratori, ma non fa riferimento a presunti ingenti crediti maturati.
Evidenzia inoltre che all'epoca era dipendente del Ristorante “Borghetto” in CP_1
Bergamo e che la ditta individuale con cui svolgeva attività di CP_2
“disegnatore grafico di pagine web” –doc. 6) era stata iscritta solo il 26.03.2021 e quindi successivamente ai fatti di causa.
Con il secondo motivo ritiene nulla, illegittima ed ingiusta la sentenza non avendo il primo giudice tenuto conto che l'appellato non aveva in alcun modo assolto all'onere probatorio di sua spettanza, non essendo sufficiente la mera redazione di fattura.
non poteva considerarsi una figura professionale nel settore, non CP_1
avendo maturato esperienze né di marketing né di produzione musicale;
pertanto le voci richieste in fattura e la somma liquidata dal giudice sarebbero del tutto fuori mercato.
Il semplice deposito di fotografie raffiguranti gli eventi che l'avevano impegnato in un tour non provavano l'attività di djset e di fonico da parte di , e per quanto CP_1
riguardava la creazione di basi musicali le voci indicate in fattura sono molto più
elevate di quelle (€ 300) chieste dallo stesso indicate come compenso per il CP_1
futuro nell'email del 31/07/2018 ed infine quanto richiesto per il presunto servizio fotografico è parimenti non dimostrato.
Con il terzo motivo rileva la contraddittorietà della sentenza sulla determinazione del compenso nonostante le carenze probatorie.
Sostiene che il giudice in assenza di prova sul quantum ha determinato il compenso pagina 8 di 14 ai sensi dell'art. 1709 e 2225 cc. basandosi su mere supposizioni e dati presuntivi,
senza indagare la natura del rapporto, la professionalità, le circostanze ed il quadro probatorio.
Con il quarto motivo infine lamenta error in procedendo per la mancata ammissione della maggior parte di capitoli di prova dedotti.
***
Preliminarmente va analizzata, dato il carattere assorbente, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da per tardività della CP_1
notifica dell'atto di appello il 24/10/2022, nei trenta giorni successivi alla notifica della sentenza il 20/09/2022.
al fine di contrastare l'eccezione d'inammissibilità del proprio Parte_1
appello, sostiene che la notifica della sentenza sia inesistente, nulla e/o inefficace e ne elenca i vizi:
la sentenza notificata il 20/09/2022 mancherebbe di attestazione di conformità
all'originale estratto dal fascicolo telematico, ovvero degli identificativi di data di emissione, pubblicazione, rep, e numero di sentenza e di RG collocati in alto a destra;
la relata di notifica sarebbe priva di data ed indicherebbe un file di denominazione diverso dal nome del file che riproduce la sentenza nel messaggio di testo della pec;
la notifica della sentenza mancherebbe di procura alle liti per non essere stata allegata.
Le contestazioni di sono infondate. Pt_1
pagina 9 di 14 Come si legge nella relazione di notifica, il procuratore di notificava CP_1
direttamente il duplicato informatico della sentenza n. 2027/2022 estratto dal fascicolo telematico che, come tale, diversamente dalla copia autentica della sentenza, non necessitava di alcuna attestazione di conformità all'originale e non riportava in alto a destra gli estremi della sentenza e la data della pubblicazione.
Ciò non conta.
Infatti, la Corte di Cassazione (n. 27379/2022) ha precisato che: “In tema di
notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia
informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici
(generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari)
che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta
sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli
artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un
documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni
grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione,
presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di
programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file"
originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione
svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica
telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il
pagina 10 di 14 "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della
sottoscrizione del giudice).
La Suprema Corte spiega anche “… la non necessità di attestazione di conformità tra
originale e duplicato”: “l'art. 23-bis del CAD (DL 179/12) comma 1 recita che i
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee
guida".
A parte il fatto che nella relata allegata alla pec di cui si discute sono indicati sia il numero della sentenza che la sua data di pubblicazione (n. 2027/2022 emessa in data
19 settembre 2022 dal Tribunale di Bergamo nel relativo giudizio di opposizione a
D.I), motivo per cui era riconoscibile per tale via l'oggetto dell'impugnazione dato che, se possono essere più di una le sentenze pubblicate in un giorno, solo una e con quel numero individua le parti, deve osservarsi che la mancata o inesatta indicazione del nome del file costituisce una mera irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'articolo 11 della legge 53/1994 (Cass. n.
14369/2018).
Quanto, poi, alla data della relata, evidentemente questa coincide con quella della ricevuta di consegna della pec.
Quanto, infine, alla procura, non è previsto che debba essere notificata unitamente alla sentenza.
Non è contestato che la notifica dell'atto d'impugnazione sia avvenuta il 24/10/2022,
si contesta, ma a torto, che la sentenza sia stata regolarmente notificata.
pagina 11 di 14 Detta notifica era ormai tardiva rispetto alla notifica della sentenza, quando il termine breve era ormai spirato.
In conclusione, la notifica della sentenza emessa fra le parti e deve Pt_1 CP_1
intendersi efficace per far decorrere il termine breve per l'impugnazione, di 30
giorni, contro quello lungo, di sei mesi.
Il difensore di ha insistito per la rimessione in termini, protestando l'esistenza Pt_1
di una causa non imputabile a sé dato che, come da certificato medico, era affetto da un episodio di colica renale occorsogli il 18/10/2022 (doc.2).
La Suprema Corte (n. 19384/23) si è espressa in materia chiarendo che: “L'istituto
della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato
dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre
impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da
una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla
sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà”.
Nel caso di specie l'episodio di natura sanitaria occorso al procuratore dell'appellante non ha richiesto un ricovero ospedaliero ma solo l'assunzione di un farmaco.
Poiché la procura alle liti, allegata all'atto di appello, è datata 14.10.2022, mentre l'inconveniente sanitario è del 18.10.2022, deve rilevarsi che il difensore, visto l'approssimarsi dell'imminente scadenza per il deposito dell'atto di appello il
20/10/2022, avrebbe potuto incaricare un collega per ultimare l'appello e procedere per tempo alla notifica.
pagina 12 di 14 Alla luce di quanto sopra l'appello va pertanto dichiarato inammissibile per decorrenza del termine utile per l'impugnazione.
Ciononostante va respinta la domanda dell'appellato di risarcimento del danno per lite temeraria formulata sia ai sensi dell'art. 96, primo comma (a richiesta di parte)
che ai sensi dell'art. 96, terzo comma (d'ufficio) cpc.
Ritiene questa Corte territoriale che la temerarietà della lite vada esaminata con riguardo al contenuto dei motivi d'appello più che alla proposizione di un atto di appello e poiché, alla stregua di ciò che precede, i motivi non possono essere neppure esaminati, la richiesta di risarcimento del danno va respinta.
All'inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro 17.728)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2027/2022 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 17/09/2022 così dispone:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo pagina 13 di 14 di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1020/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a rappresentato e difeso dall'avv. LAZZONI PAOLA, OGGETTO: Parte_1
Altri contratti d'opera elettivamente domiciliato in VIALE SAN BARTOLOMEO 169 19126 LA SPEZIA
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Controparte_2
FACELLA ANDREA e PESCE GIANMARIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA
DELLA VITTORIA, 11 BRESCIA presso lo studio avv. FACELLA ANDREA
APPELLATO pagina 1 di 14 In punto: appello a sentenza n. 2027/2022 del Tribunale di Bergamo, terza sezione,
pubblicata in data 17/09/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Preliminarmente, quanto all'ammissibilità dell'appello, accertare
l'inesistenza, nullità e/o inefficacia della notifica della sentenza impugnata e, per
l'effetto, declarare la tempestività ed ammissibilità dell'appello; rigettare ogni
argomentazione a sostegno dell'inammissibilità dell'appello, in quanto infondata in
fatto ed in diritto, e dichiararne l'ammissibilità; in subordine, nella denegata ipotesi
in cui codesta Ecc. ma Corte ritenesse validamente eseguita la notifica della
sentenza, accertare e dichiarare l'esistenza di causa non imputabile all'appellante
sopra addotta e concedere la rimessione nei termini per l'appello, nelle forme
ritenute opportune (anche con concessione di nuovi termini ad hoc).
Nel merito, In parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che nulla è
dovuto dal Sig. al Sig. , confermata la revoca del decreto ingiuntivo n Pt_1 CP_1
275/2019 in RG 145/2019 emesso in data 15.01.2019 dal Tribunale di Bergamo,
revocare i capi del dispositivo impugnato laddove recita “condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 17.728,00 (iva inclusa), CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo” e “condanna Parte_1
alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in Euro CP_1
4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge” e, per l'effetto confermare e dichiarare insussistente ogni pretesa creditoria
in pregiudizio del Sig. a qualunque titolo;
Pt_1
Condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
pagina 2 di 14 giudizio, oltre accessori di legge;
In estremo subordine, e solo nella denegata ipotesi di un mancato accoglimento
dell'appello, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo summenzionato,
ridimensionare in minus le pretese creditorie, considerate le somme già corrisposte e
le circostanze dedotte circa la mancata comprova istruttoria dell'attività rivendicata
dal sig. ; CP_1
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
giudizio.
In via istruttoria, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'appello, ammettere a
prova per testi il Dottor sulla seguente circostanza, Testimone_1
eventualmente depurata dagli elementi ritenuti valutativi: “Vero che in data
18.10.2022 si è recato presso l'abitazione dell'Avv. Paola Lazzoni, ha constatato che
accusava problemi di colica renale che le impedivano di attendere alle ordinarie
occupazioni ed ha prescritto terapia farmacologica e prognosi di giorni 5?”
Ammettere i mezzi istruttori sui capitoli non ammessi in primo grado quanto alla
parte opponente e procedere con l'audizione dei testi indicati in II memoria ex 183 n
2 sui medesimi nonché con l'interpello formale del Sig. cui capitoli CP_1
indicati come in primo grado;
”.
Dell'appellato: In via preliminare, accertare e dichiarare per tutte le ragioni meglio
esposte in narrativa, in particolare per quanto indicato al paragrafo 3 della
comparsa di risposta, e comunque con ogni miglior motivazione in diritto,
l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 342, Parte_1
comma I e/o ai sensi dell'art. 348bis, comma I, c.p.c. avverso la sentenza n.
2027/2022 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Dott.sa pagina 3 di 14 Daniela Quartarone, in data 17.09.2022, pubblicata in data 19.09.2022, a
definizione del giudizio ivi rubricato al n. RG n 2889/2019, notificata in data
20.09.2022, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria
esecutività perché avanzata in carenza dei relativi presupposti processuali e
confermare integralmente la sentenza stessa.
Nel merito, respingere per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, e comunque
con ogni miglior motivazione in diritto, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2027/2022 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in persona
del Giudice Dott.sa Daniela Quartarone, in data 17.09.2022, pubblicata in data
19.09.2022, a definizione del giudizio ivi rubricato al n. RG n 2889/2019, notificata
in data 20.09.2022, per l'effetto, confermare integralmente la stessa;
condannare
l'appellante, ai sensi dell'art. 96 I co. c.p.c., al risarcimento dei danni, da liquidare
anche d'ufficio, comunque in una somma non inferiore ad euro 2.000,00
(duemila/00) per aver resistito in giudizio con colpa grave.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali nella
misura del 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge e condannare
l'appellante, ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c. al pagamento di una somma
equitativamente determinata dall'Ill.mo Collegio adito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 29/04/2019 (nome d'arte Parte_1
) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2019 del Tribunale di CP_3
Bergamo con il quale gli era stato ingiunto di pagare a favore di , CP_1
titolare della ditta la somma di € 36.290 oltre Controparte_2
pagina 4 di 14 interessi e spese, per collaborazioni rese e, in particolare, per la creazione di basi e brani musicali.
Esponeva che: Pt_1
l'opposto, sin dal 2016, l'aveva supportato sul piano tecnico nella creazione di tracce musicali, ma che il rapporto di collaborazione tra i due aveva carattere amicale ed era connotato da una “gratuità” di base, in quanto , vincolato dal contratto con CP_1
un'agenzia di management, non poteva introitare somme;
l'accordo tra loro prevedeva l'ospitalità a lui offerta nelle sue abitazioni in Milano e
La Spezia ed il rimborso delle spese di trasferta e di vitto e alloggio;
le richieste di pagamento, inviate improvvisamente nel novembre 2018, erano seguite al deterioramento dei loro rapporti.
Contestava le voci richieste per complessivi € 1.750 (per servizi fotografici consistenti in meri scatti con il cellulare) e per € 3.850 (per comunicazione visiva non potendo considerarsi persona esperta in marketing), quanto all'attività di CP_1
djset richiamava l'email del 31.07.2018 (doc.4), dove l'opposto non avanzava pretese per il pregresso ed evidenziava la differenza tra l'importo (€ 38.500 doc.3 fs
Con della fattura e quello (€ 49.910 doc.4 fsDI) riportato nell'elenco delle prestazioni.
Si costituiva l'opposto che, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
il rapporto professionale di produzione e post-produzione, finalizzato alla realizzazione ed arrangiamento di basi musicali per il primo album (Bi-popular)
pagina 5 di 14 dell'opponente, era iniziato nel 2017;
le parti avevano concordato un compenso forfettario di € 25.000 e un pagamento entro e non oltre il 31/05/2018, termine non rispettato per l'intervenuto rifiuto dell'artista, mentre l'ospitalità nell'abitazione di era motivata dalla sua Pt_1
indisponibilità a recarsi a Bergamo per le lavorazioni;
a fronte del mancato pagamento i rapporti si erano deteriorati.
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione proposta da condannando quest'ultimo a pagare in favore di la Parte_1 Parte_2
minor somma di € 17.728 iva inclusa, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo e rimborso delle spese di lite, accertato che il compenso pattuito era di euro 20.000 e che da detta somma dovevano essere detratti gli acconti riconosciuti.
Rilevava il giudice, in sintesi, che:
le attività descritte di Djset e di comunicazione visiva e fotografica erano state espletate, come provato documentalmente;
il teste (driver e tour manager di aveva confermato che le Testimone_2 Pt_1
parti avevano discusso più volte di un compenso di € 20.000 (recording budget) che sarebbe spettato ad non appena avesse incassato a sua volta il CP_1 Pt_1
compenso dalla casa discografica, importo poi effettivamente fatturato (teste
[...]
alla ; Tes_3 Pt_3
non vi era prova della pattuizione di un termine (31/05/2018) per il pagamento e di specifiche tariffe professionali la somma indicata di € 20.000 doveva essere riconosciuta all'opponente, con detrazione degli acconti (€ 2.272) già fatturati.
pagina 6 di 14 Avverso la sentenza proponeva appello reiterando la domanda di Parte_1
nulla dovere a controparte.
Si costituiva l'appellato che chiedeva, preliminarmente, di dichiarare l'appello inammissibile perché tardivamente proposto, e nel merito il suo rigetto con condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma primo, cpc.
All'udienza collegiale del 27/11/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata valutazione Pt_1
delle prove circa la natura dell'accordo tra le parti.
Lamenta che il giudice, rispetto agli altri due testi sentiti ( e Testimone_3
), abbia dato maggior credito al teste , senza valutare che le sue Tes_4 Tes_2
dichiarazioni esprimevano valutazioni soggettive (in ordine al presunto recording budget) e che nulla provavano sugli effettivi accordi raggiunti tra le parti.
Evidenzia che nel caso in parola non poteva parlarsi di recording budget perché la
Believe non è una casa discografica ma un distributore e la somma di € 20.000
quindi costituiva un finanziamento del progetto musicale in cambio del guadagno della distribuzione.
Anche il tenore della mail inviata da a in data 31/07/2018, CP_1 Testimone_3
sottovalutata dal giudice, confermerebbe il fatto che le parti non avevano pattuito alcun compenso ulteriore rispetto a quello che corrispondeva di volta in volta. Pt_1
Nonostante il menzionato litigio, , con quella mail, ammette di aver lavorato CP_1
pagina 7 di 14 gratuitamente per le prime produzioni, esorta per il futuro a pagare meglio i collaboratori, ma non fa riferimento a presunti ingenti crediti maturati.
Evidenzia inoltre che all'epoca era dipendente del Ristorante “Borghetto” in CP_1
Bergamo e che la ditta individuale con cui svolgeva attività di CP_2
“disegnatore grafico di pagine web” –doc. 6) era stata iscritta solo il 26.03.2021 e quindi successivamente ai fatti di causa.
Con il secondo motivo ritiene nulla, illegittima ed ingiusta la sentenza non avendo il primo giudice tenuto conto che l'appellato non aveva in alcun modo assolto all'onere probatorio di sua spettanza, non essendo sufficiente la mera redazione di fattura.
non poteva considerarsi una figura professionale nel settore, non CP_1
avendo maturato esperienze né di marketing né di produzione musicale;
pertanto le voci richieste in fattura e la somma liquidata dal giudice sarebbero del tutto fuori mercato.
Il semplice deposito di fotografie raffiguranti gli eventi che l'avevano impegnato in un tour non provavano l'attività di djset e di fonico da parte di , e per quanto CP_1
riguardava la creazione di basi musicali le voci indicate in fattura sono molto più
elevate di quelle (€ 300) chieste dallo stesso indicate come compenso per il CP_1
futuro nell'email del 31/07/2018 ed infine quanto richiesto per il presunto servizio fotografico è parimenti non dimostrato.
Con il terzo motivo rileva la contraddittorietà della sentenza sulla determinazione del compenso nonostante le carenze probatorie.
Sostiene che il giudice in assenza di prova sul quantum ha determinato il compenso pagina 8 di 14 ai sensi dell'art. 1709 e 2225 cc. basandosi su mere supposizioni e dati presuntivi,
senza indagare la natura del rapporto, la professionalità, le circostanze ed il quadro probatorio.
Con il quarto motivo infine lamenta error in procedendo per la mancata ammissione della maggior parte di capitoli di prova dedotti.
***
Preliminarmente va analizzata, dato il carattere assorbente, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da per tardività della CP_1
notifica dell'atto di appello il 24/10/2022, nei trenta giorni successivi alla notifica della sentenza il 20/09/2022.
al fine di contrastare l'eccezione d'inammissibilità del proprio Parte_1
appello, sostiene che la notifica della sentenza sia inesistente, nulla e/o inefficace e ne elenca i vizi:
la sentenza notificata il 20/09/2022 mancherebbe di attestazione di conformità
all'originale estratto dal fascicolo telematico, ovvero degli identificativi di data di emissione, pubblicazione, rep, e numero di sentenza e di RG collocati in alto a destra;
la relata di notifica sarebbe priva di data ed indicherebbe un file di denominazione diverso dal nome del file che riproduce la sentenza nel messaggio di testo della pec;
la notifica della sentenza mancherebbe di procura alle liti per non essere stata allegata.
Le contestazioni di sono infondate. Pt_1
pagina 9 di 14 Come si legge nella relazione di notifica, il procuratore di notificava CP_1
direttamente il duplicato informatico della sentenza n. 2027/2022 estratto dal fascicolo telematico che, come tale, diversamente dalla copia autentica della sentenza, non necessitava di alcuna attestazione di conformità all'originale e non riportava in alto a destra gli estremi della sentenza e la data della pubblicazione.
Ciò non conta.
Infatti, la Corte di Cassazione (n. 27379/2022) ha precisato che: “In tema di
notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia
informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici
(generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari)
che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta
sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli
artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un
documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni
grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione,
presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di
programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file"
originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione
svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica
telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il
pagina 10 di 14 "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della
sottoscrizione del giudice).
La Suprema Corte spiega anche “… la non necessità di attestazione di conformità tra
originale e duplicato”: “l'art. 23-bis del CAD (DL 179/12) comma 1 recita che i
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee
guida".
A parte il fatto che nella relata allegata alla pec di cui si discute sono indicati sia il numero della sentenza che la sua data di pubblicazione (n. 2027/2022 emessa in data
19 settembre 2022 dal Tribunale di Bergamo nel relativo giudizio di opposizione a
D.I), motivo per cui era riconoscibile per tale via l'oggetto dell'impugnazione dato che, se possono essere più di una le sentenze pubblicate in un giorno, solo una e con quel numero individua le parti, deve osservarsi che la mancata o inesatta indicazione del nome del file costituisce una mera irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'articolo 11 della legge 53/1994 (Cass. n.
14369/2018).
Quanto, poi, alla data della relata, evidentemente questa coincide con quella della ricevuta di consegna della pec.
Quanto, infine, alla procura, non è previsto che debba essere notificata unitamente alla sentenza.
Non è contestato che la notifica dell'atto d'impugnazione sia avvenuta il 24/10/2022,
si contesta, ma a torto, che la sentenza sia stata regolarmente notificata.
pagina 11 di 14 Detta notifica era ormai tardiva rispetto alla notifica della sentenza, quando il termine breve era ormai spirato.
In conclusione, la notifica della sentenza emessa fra le parti e deve Pt_1 CP_1
intendersi efficace per far decorrere il termine breve per l'impugnazione, di 30
giorni, contro quello lungo, di sei mesi.
Il difensore di ha insistito per la rimessione in termini, protestando l'esistenza Pt_1
di una causa non imputabile a sé dato che, come da certificato medico, era affetto da un episodio di colica renale occorsogli il 18/10/2022 (doc.2).
La Suprema Corte (n. 19384/23) si è espressa in materia chiarendo che: “L'istituto
della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato
dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre
impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da
una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla
sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà”.
Nel caso di specie l'episodio di natura sanitaria occorso al procuratore dell'appellante non ha richiesto un ricovero ospedaliero ma solo l'assunzione di un farmaco.
Poiché la procura alle liti, allegata all'atto di appello, è datata 14.10.2022, mentre l'inconveniente sanitario è del 18.10.2022, deve rilevarsi che il difensore, visto l'approssimarsi dell'imminente scadenza per il deposito dell'atto di appello il
20/10/2022, avrebbe potuto incaricare un collega per ultimare l'appello e procedere per tempo alla notifica.
pagina 12 di 14 Alla luce di quanto sopra l'appello va pertanto dichiarato inammissibile per decorrenza del termine utile per l'impugnazione.
Ciononostante va respinta la domanda dell'appellato di risarcimento del danno per lite temeraria formulata sia ai sensi dell'art. 96, primo comma (a richiesta di parte)
che ai sensi dell'art. 96, terzo comma (d'ufficio) cpc.
Ritiene questa Corte territoriale che la temerarietà della lite vada esaminata con riguardo al contenuto dei motivi d'appello più che alla proposizione di un atto di appello e poiché, alla stregua di ciò che precede, i motivi non possono essere neppure esaminati, la richiesta di risarcimento del danno va respinta.
All'inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro 17.728)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2027/2022 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 17/09/2022 così dispone:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo pagina 13 di 14 di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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