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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 322/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
13.2.2025
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avv. SPATA EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in via Berchet n 11, Padova
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABBRANI VALERIA, CASTIGLIONE FRANCESCO,
ME MA AR, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il lo studio della prima in San Polo 2580, Ca' Zen, CP_1
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 In principalità e di merito: accertato e dichiarato che la resistente nella determinazione della CP_2
retribuzione che corrisponde ai ricorrenti durante il periodo di ferie non fa rientrare nella stessa gli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore ed in particolare, per i singoli lavoratori, le indennità appresso ciascuno di loro indicate nelle buste paga relative e come di seguito riportate, salvo in sede di accertamento del quantum debeatur, individuarne altre:
SCATTOLIN 5 LIVELLO: GIORNALIERA, CAMPO, TURNO, TICKET R;
SCATTOLON 5 LIVELLO: GIORNALIERA, CAMPO, TURNO, TICKET R;
SCHIRINZI 5 LIVELLO: GIORNALIERA, CAMPO, TURNO, TICKET R;
Nonché accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti di vedersi corrispondere durante le giornate di ferie anche le indennità rispettivamente sopra indicate, compresi i buoni pasto (ticket restaurant) a ciascuno di essi, nonché accertato e dichiarato che la prescrizione dei crediti maturati dai ricorrenti vada individuata per il periodo antecedente al 16.07.2007,
condannarsi
per l'effetto la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1
tempore a corrispondere ai ricorrenti quanto maturato a titolo di differenze retributive derivante tra quanto corrisposto durante i periodi di ferie e quanto dovuto agli stessi per le predette indennità con decorrenza dalla data di assunzione o in caso di assunzione precedente al 16 luglio 2007 a partire da tale data.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da aumentarsi fino al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014 per inserimento link ipertestuali; da distarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte resistente:
in via principale:
1) rigetti la domanda proposta dai ricorrenti, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata:
3) dichiari cessata la materia del contendere per quanto attiene all'indennità giornaliera per tutto il periodo per cui è causa o, in subordine, a far data dall'1.1.2024;
4) rigetti, in ogni caso, la domanda relativa ad un ipotetico accertamento di altre indennità oltre a quelle indicate in ricorso;
2 5) in subordine, riduca la domanda con riferimento al reale valore dei ticket restaurant corrisposti ai ricorrenti;
6) condanni parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in ossequio alla regola della soccombenza;
7) in subordine, in caso di accoglimento parziale della domanda, compensi le spese di lite, anche alla luce della complessità e della novità della materia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, dipendenti di - società gestrice del servizio di handling presso Controparte_1
l'aeroporto Marco Polo di - con mansioni di handler prevalentemente addetti alla CP_1
back line ed inquadramento al 5° livello del CCNL, lamentavano che nel corso del rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di talune indennità
percepite nei giorni di presenza in servizio - in particolare: indennità di turno, di campo,
indennità giornaliera (o di presenza), nonché dei ticket restaurant -. Sostenevano che un tanto, pur coerente con le previsioni dalla contrattazione collettiva, fosse in contrasto con l'art. 31, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88 per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, dal quale ricavavano il principio che anche le voci variabili della retribuzione intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte – come le voci cui si riferiva il ricorso - debbano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie, anche per evitare che il lavoratore rinunci a fruirne. Concludevano dunque per la condanna in forma generica di al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con CP_1
riferimento a periodo successivo al 16.7.2007 (quinquennio antecedente l'entrata in vigore della L. 92/12).
2. costituendosi in giudizio deduceva innanzitutto l'inammissibilità della CP_1
domanda di accertamento riferita ad ipotetiche indennità non precisamente individuate in ricorso e della indennità di partenza in cuffia inserita nelle sole conclusioni in relazione al
3 ricorrente negava comunque fondatezza a tutte pretese di cui al ricorso Parte_2
sostenendo che le indennità cui questo si riferiva non erano correlate alle specifiche mansioni e relativi disagi dei ricorrenti, né la loro mancata erogazione nelle giornate di ferie determinava o aveva determinato un effetto dissuasivo in capo ai lavoratori;
con specifico riferimento all'indennità di presenza sosteneva inoltre che il relativo importo fosse stato già
determinato considerando gli effetti indiretti sulla retribuzione feriale, e comunque l'infondatezza della pretesa – o l'intervenuta cessazione della materia del contendere - per il periodo dall'1.1.2024 per l'intervento sul punto del nuovo CCNL;
quanto al ticket restaurant, evidenziava che il CCNL prevedeva che alcun onere ulteriore potesse gravare sul datore di lavoro e comunque che la natura non retributiva ne impedisse il computo nell'ambito della retribuzione feriale. In subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive azionate anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso (in data
4.3.2020).
3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive nelle quali parte ricorrente chiariva che il riferimento nelle conclusioni ad altra indennità (di partenza in cuffia) in relazione alla posizione del ricorrente doveva Parte_2
intendersi un mero refuso e che la domanda di accertamento riferita ad altre indennità era da ritenersi assorbita.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Alla luce delle precisazioni contenute nelle note di discussione della parte ricorrente, deve escludersi la necessità di pronuncia sull'eccezione di inammissibilità svolta in memoria di costituzione in relazione alla domanda di accertamento riferita ad ipotetiche indennità non precisamente individuate in ricorso e della indennità di partenza in cuffia per il ricorrente
Parte_2
5. Nel merito, dando corso all'orientamento fin qui espresso all'unanimità dall'ufficio adito in analoghe cause, che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass.,
4 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso fondato, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.
6. La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro non corrisponde nelle giornate di assenza per CP_1
ferie ai propri dipendenti alcuno specifico importo relativo a: indennità giornaliera (o di presenza), fino al 31.12.2023; indennità di turno;
indennità di campo;
controvalore dei ticket restaurant.
7.
Considerato che
la retribuzione concretamente e normalmente corrisposta ai ricorrenti, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da queste indennità e dai ticket restaurant, la tesi di cui al ricorso è che il loro mancato computo per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le
condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il
periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a
quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o
dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro”].
5 Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, efficacemente sintetizzato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione, in cui si legge: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio
particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la Per_1
sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei
limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la
Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello
all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due
componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, AM e CP_3
altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"),
dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava,
anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in
materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri
di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13
dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in
particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia,
sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_2
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite",
di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata
delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore
deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche
6 sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). CP_3
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione
delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Controparte_4 Persona_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la
retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da
coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in
contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia
ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un
lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati
membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo
periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative
all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto
ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare
durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti
esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto
di lavoro" (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti,
durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status
personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza AM e altri cit., punto 28). 5 Il
7 delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla
successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo
status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano
alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta
contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel
pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari
corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della
Base (sentenza AM e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da
provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per
contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una
situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza
To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7
della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo
conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove
riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di
quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale
riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo
luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_4
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in
ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme
pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la
retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia
8 corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
8. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria, e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, oltre a quelle che compongono la retribuzione corrente, a quelle che sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass., 14089/24 utilizza la nozione di
“sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
8.1 Come già affermato in analoghi precedenti, non ha valenza decisiva, né comunque
Con significativa, la circostanza che Venezia si sia attenuta alle previsioni della contrattazione collettiva, che è recessiva rispetto alla legge ed alle fonti comunitarie.
9. In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte ai ricorrenti per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:
- indennità di presenza (fino al dicembre 2015) e indennità giornaliera (da gennaio
2016): prevista dall'art. H19 del CCNL, spetta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e solo a far data dall'1.2.2024 (per effetto delle previsioni del CCNL 2023)
viene corrisposta anche nei giorni di ferie. Proprio in quanto legata alla mera presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è parte integrante della retribuzione ordinaria, ai fini di causa, in quanto contribuisce a retribuire la normale prestazione lavorativa sicché sotto questo punto di vista è intrinsecamente connessa alla mansione
9 propria di ciascun dipendente;
del resto è significativo che le parti sociali con il rinnovo del CCNL nel 2023 ne abbiano previsto la corresponsione anche per i giorni di ferie.
Ad avviso del giudicante non rileva la circostanza che la contrattazione collettiva li abbia previsti in importo “onnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione si è
tenuto conto di ogni incidenza;
pertanto detti premi sono comprensivi dell'incidenza di
tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti e/o indiretti, quali, a titolo esemplificativo,
ferie, festività, 13° erogazione o gratifica natalizia, premio di produzione, indennità
varie, trattamenti equipollenti e relative maggiorazioni corrisposte a fronte di
prestazioni di lavoro straordinario, festivo, notturno con o senza riposo compensativo,
etc.”: non è infatti assolutamente comprensibile il conteggio operato a questo fine dalle parti sociali non essendo specificato come sia ripartita, nell'importo complessivo dell'indennità, l'incidenza sugli altri istituti contrattuali, il che rende di fatto tale previsione una mera clausola di stile;
l'effetto concreto è comunque, sotto l'angolazione che interessa in questa sede, che per le giornate di ferie i ricorrenti hanno percepito fino al 31.12.2023 una retribuzione il cui importo prescinde completamente dalle indennità in parola percepite nel corso del rapporto, effetto contrastato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità sopra richiamata.
- indennità di campo, prevista all'art. H21 del CCNL che ne stabilisce la spettanza ad ogni dipendente che presta servizio in aeroporto per ogni giorno di presenza in importo fisso dipendente dalla distanza dell'aeroporto dal centro urbano. In quanto legata alla mera presenza giornaliera e volta a fare fronte ad uno specifico disagio dei lavoratori aeroportuali consistente nel doversi recare in zone normalmente lontane dal centro urbano, l'indennità in questione deve considerarsi parte della retribuzione ordinaria dei ricorrenti in quanto avente natura retributiva ed intrinsecamente connessa alle mansioni di ciascun lavoratore;
per altro verso è evidente che l'indennità in parola non faccia fronte alle spese sopportate dal personale perché il suo importo è indipendente dalle
10 stesse, tanto che teoricamente l'indennità spetta, in misura fissa, anche in assenza di spese di viaggio residenza-aeroporto.
10. Non si reputa invece debbano essere corrisposti anche in relazione alle giornate di ferie,
invece, l'indennità di turno prevista dall'art. H20 a favore del personale utilizzato in turni avvicendati con orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore ed il controvalore dei ticket restaurant, in quanto entrambi erogati a prescindere dalla mansione specifica ed a peculiari disagi indissolubilmente connessi ad essa o comunque all'espletamento di attività lavorativa presso aeroporti;
si rileva in particolare che l'indennità di turno è piuttosto conseguente ad una determinata e variabile organizzazione aziendale (la sentenza Cass., 25850/24 citata a supporto della tesi di parte ricorrente non costituisce un utile precedente, affermando la mera “plausibilità” della decisione del giudice di appello e valorizzando nel caso specifico la carenza di idonee contestazioni da parte della datrice di lavoro) e, quanto al ticket restaurant, che si tratta di erogazione che è volta anche a fare fronte al spese subite dal lavoratore a causa dell'attività lavorativa, e non ha natura e funzione retributiva ma finalità assistenziale (da ultimo: Cass., 25525/25; la sentenza Cass.,
25840/24 citata a supporto della tesi di parte ricorrente non costituisce un utile precedente,
perché non si addentra nella natura dei ticket restaurant e non si confronta con l'orientamento consolidato in tema di natura della relativa erogazione).
11. Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che le indennità giornaliera e di campo sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti - cioè la loro “retribuzione ordinaria” utilizzando una nozione che ricorre più volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del
13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ Koch -, occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
11 Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione “ordinaria” – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.
12. Reputa il giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della CGUE sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni. Secondo la CGUE consentire che ciascuno Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione “ordinaria”, incide sul diritto alle ferie che è invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò
potrebbe avere sul lavoratore un effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della
GCUE fanno frequente riferimento ad una “potenziale dissuasività”.
13. In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché
intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva.
Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella “ordinaria” è
potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si
rileva a questo proposito,
- per un verso, che la giurisprudenza sopra citata (CGUE e Corte di Cassazione) fa riferimento al concetto di “potenzialità” quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE, Settima Sezione, del
13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ già citata) che “gli incentivi a CP_5
rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono
12 incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati
segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo,
per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni
azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo
sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la
finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”, di talché è ininfluente che i singoli ricorrenti abbiano comunque effettivamente fruito di tutte le ferie spettanti – si rileva peraltro che la circostanza dedotta da parte resistente circa rivendicazioni ed iniziative sindacali per una migliore organizzazione nello smaltimento delle ferie non sono affatto incompatibili con il carattere dissuasivo della riduzione della retribuzione nei giorni di ferie -;
- per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità incide per circa € 50,00 - il confronto va effettuato su base mensile confrontando la retribuzione mensile complessiva (cfr. Cass., Cass., 14089/24, par. 19) – sicché deve ritenersi tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente, nonostante si tratti di diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie, comunque, il lavoratore già non fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario e notturno.
14. Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie garantito dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane corrispondenti, in caso di fruizione continuativa, a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi. Reputa sul punto il giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati, uno stesso numero di giorni di ferie, come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza di 28 giorni di ferie;
si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.
13 15. Conclusivamente, va condannata al pagamento a favore dei ricorrenti, con CP_1
decorrenza dall'assunzione o se precedente al 16.7.2012 da questa data (come chiesto in ricorso), per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni complessivi, di una retribuzione media comprensiva di: indennità giornaliera (o di presenza) ed indennità di campo, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
16. È invero infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, se si considera che l'azione svolta in ricorso è riferita per tutti i ricorrenti a periodo successivo al 16.7.2007, e che dall'entrata in vigore della L. 92/12 opera anche nelle aziende di maggiori dimensioni la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass.,
26246/22).
17. Le spese di lite sono compensate per la metà attesa la solo parziale fondatezza del ricorso;
per il residuo sono liquidate in favore di parte ricorrente con liquidazione al procuratore che si è dichiarato antistatario ed a carico di per il principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- accerta in capo ai ricorrenti, con decorrenza dall'assunzione o se precedente al
16.7.2012 da questa data, il diritto al pagamento per ogni giornata di ferie, nell'ambito di un periodo di 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi come specificato in ricorso,
di una retribuzione media comprensiva di indennità giornaliera (o di presenza) ed indennità di campo;
- condanna a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, CP_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna a rifondere al procuratore CP_1
dei ricorrenti – che si è dichiarato antistatario - le residue spese di lite, che liquida in € 1.500,00
14 da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, e le spese di contributo unificato per € 259,50.
Venezia, 18/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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