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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2746/2021 R.G., vertente
T R A
rappresentata e difesa IR Sammartino, con studio in Salerno ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Matteucci Antonio, elettivamente domiciliata Controparte_1 ai fini del giudizio, presso lo studio dell'avv. Massimo Laurita, in Potenza, come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 15.9.2021, e consegnato per la notifica eseguita a mezzo posta il 9.9.2021, conveniva in giudizio domandando: l'accertamento Parte_1 Controparte_1
della inesistenza, in capo alla medesima, del diritto di prelazione e riscatto di cui agli artt. 8 e 31 della
L. 590/1965 ed art. 7 L.817/1971 rispetto al terreno sito in Bella località San Cataldo, identificato in
NCEU al fg. 46 particelle 2375 ( ex 2196, ed 252) 251,299,2378 (ex 298); di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, e segnatamente: danno patrimoniale per € 1443,00 e danno non patrimoniale quantificato in € 10.000,00 o nella diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta giusta ed equa ex art. 2056 c.c.
A fondamento della domanda, la parte allegava: che ella aveva acquistato con atto per notaio
[...]
rep. 10974 racc. 7839 del 14.10.2019 il terreno identificato in NCEU al fg. 46 particelle 2375 Per_1
( ex 2196, ed 252) 251,299,2378 (ex 298); che nel mese di dicembre del 2019 riceveva una missiva con la quale la convenuta lamentava la violazione del diritto di riscatto operata in suo danno, in quanto proprietaria di fondo finitimo e coltivatrice diretta;
che ella aveva contestato il tenore della missiva;
che la convenuta aveva anche promosso mediazione con istanza notificata l'1.12.2020 al fine di far valere il diritto di riscatto del fondo;
che la mediazione si era conclusa negativamente;
che tuttavia ella,
a causa delle iniziative stragiudiziali poste in essere dalla convenuta, del tutto prive di fondamento, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati in citazione;
che, infatti, la convenuta non era titolare né di diritto di prelazione derivante da contratto di affitto, né del diritto di proprietà sull'immobile; che solo alla data del 2.10.2020 era individuabile un atto di compravendita tra e , come accertato dal tecnico incaricato dalla medesima Controparte_1 Controparte_2
attrice.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva: la carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice giacchè la convenuta era decaduta, già alla data del primo incontro tenutosi in sede di mediazione, dall'eventuale diritto di riscatto sul bene, stante la data del contratto di acquisto del terreno da parte dell'attrice, l'inefficacia, quale esercizio del riscatto, della missiva del 2019 sottoscritta dal solo legale;
in merito alla domanda risarcitoria, la parte contestava i danni come allegati, rilevando che la fattura del tecnico era una fattura pro – forma, insufficiente a provare il pagamento del corrispettivo in essa indicato;
che non vi era collegamento alcuno tra la spesa sostenuta per
Per_ l'acquisizione dell'atto per notaio ed il contenzioso di che trattasi;
che la parte non aveva fornito alcuna prova relativamente agli ulteriori danni, in particolare di quelli non patrimoniali, asseritamente subiti.
La parte attrice a sua volta contestava le eccezioni proposte dalla convenuta, allegando, in particolare, che l'interesse doveva essere ritenuto sussistente anche alla stregua del diritto della parte acquirente di esperire utilmente l'azione di evizione, a fronte del pericolo di rivendica altrui.
La causa, inizialmente e per errore assegnata alla Sezione Specializzata per le controversie agrarie , transitava di seguito sul ruolo della Sezione Civile, ed era istruita mediante acquisizioni documentali.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 10.12.2024 la medesima era riservata a sentenza con termini 190
c.p.c.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento per difetto di interesse in capo alla parte attrice;
va invece accolta ma solo parzialmente, la proposta domanda risarcitoria.
In diritto, e come è noto, per proporre una domanda o per resistere alla stessa in giudizio occorre avervi interesse, ai sensi della previsione di cui all'art. 100 c.p.c., interesse che deve essere presente sia al momento della proposizione della domanda, sia al momento della decisione, in quanto condizione dell'azione.
L'interesse ad agire deve, pertanto, sorreggere la domanda dalla sua proposizione e sino al momento della decisione. Esso deve essere concreto ed attuale, dal che discende che la parte sia onerata della prospettazione e della prova dell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri e meramente astratti ritenuti pregiudizievoli per l'attore. ( cfr. ex plurimis Cass.
n. 2057/2019)
Condivisibilmente, si è sostenuto che : “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata. ( cfr. Cass. 13485/2014)
La mancanza dell'interesse ad agire, condizione di ammissibilità della domanda, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice.
Nel caso concreto, la convenuta avrebbe esercitato il diritto di riscatto sul terreno che la parte attrice sostiene di avere acquistato il 14.10.2019; l'atto di compravendita è stato trascritto 29.10.2019.
In diritto, l'art. 8 della L. 550 /1965 prevede che: “ In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione… l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni… non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia…..Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita,
l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa…”.
L'istanza di mediazione era notificata all'attrice per come affermato dalla stessa, in data 1.12.2020, ovvero oltre il termine annuale di decadenza previsto dalla legge sinteticamente innanzi descritta ed in essa l'oggetto della controversia era descritto con riferimento al diritto di riscatto in capo alla Pa convenuta titolare del diritto di prelazione sul terreno – poi acquistato dalla attrice- e venduto a il 14.10.2019. Parte_1 Controparte_3 Dalla lettura del verbale del primo incontro in mediazione ed in particolare del punto a) emerge come la controversia avesse ad oggetto proprio la violazione del diritto di prelazione, con riferimento all'atto di compravendita per notaio rep.10794 racc. 7839, specificato nell'atto di Persona_1
citazione.
Proprio in tema di azione di accertamento, e relativo interesse ad agire, la Corte di cassazione ha sostenuto che : “…nell'azione di mero accecamento, esso” cioè l'interesse ad agire “ presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale…Orbene, quando sia posta oggettivamente in discussione la certezza di una situazione giuridica.., lo stato di incertezza si sostanzia in una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de dies in diem così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione. Si tratta, in sostanza, di un fatto che non può considerarsi istantaneo, ma si apprezza per la sua stessa permanenza, sicchè, prima che questa cessi, non è dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell'azione di accertamento, mentre la sua cessazione fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza. Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da pane ricorrente, perchè, mentre la mancata sperimentazione della prima… risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera esistenza…”. (cfr. efficacemente Cass.
n. 11536/2006)
Ed allora, in presenza della maturazione del termine di decadenza, con conseguente perdita del diritto in capo alla convenuta, alcuna utilità potrebbe esservi ad ottenere la decisione sul punto, né tale interesse potrebbe ricollegarsi alla futura ed eventuale azione di evizione che presupporrebbe la perdita del bene che, per le ragioni addotte non potrebbe verificarsi. ( va osservato come ai sensi dell'art. 1485 c.c. la parte avrebbe dovuto chiamare in giudizio il suo venditore il che non è accaduto)
Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento.
Quanto alla proposta domanda risarcitoria, l'azione proposta dalla parte convenuta oltre il termine annuale e l'evidente infondatezza, anche nel merito, dell'azione ( insussistenza del diritto di proprietà del fondo confinante in capo alla convenuta alla data del 14.10.2019, difetto di elementi dai quali desumere l'esistenza in capo alla stessa della qualità di legge, tutte circostanza ricostruite dalla perizia depositata in atti i cui contenuti non sono stati neanche contestati dalla convenuta) consentono di ritenere sussistenti i presupposti, quantomeno in astratto, di cui all'art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo , la colpa, componente dell'illecito.
Secondo le regole generali, l'onere probatorio, in particolare quanto alla sussistenza del danno conseguenza e del nesso di causalità tra la condotta illecita del danneggiante ed il primo, mette capo all'attore.
Orbene, la parte attrice domanda il risarcimento dei seguenti danni:
danno non patrimoniale: ella lamenta la sussistenza di un danno psichico, inteso quale sofferenza e disagio da preoccupazione derivante dalle iniziative promosse dalla convenuta e dal rischio di perdere il bene acquistato;
danno patrimoniale: lo stesso consta nelle spese sostenute per la ricostruzione della vicenda stragiudiziale e mezzo del tecnico nominato, pari ad € 1260,00 come da fattura pro forma depositata,
e nella spesa di € 183,00 giusta fattura del notaio cui era stata domandata la copia di un Per_3 atto di compravendita utile alla ricostruzione delle vicende circolatorie del bene;
danno biologico, come desumibile dalle certificazioni depositate e da una perizia di parte.
Quanto al danno biologico, la documentazione depositata in giudizio parrebbe tuttavia riferirsi a problemi di tipo ortopedico, certamente non riconducibili, per logica comune, alle vicende di cui in citazione che, al più, avrebbero potuto determinare un malessere psichico sfociante in danno biologico.
La consulenza del dott. , valorizzata anche in sede di scritti conclusionali, parrebbe riferire i Per_4 mal di testa e gli altri sintomi evidenziati alle patologie di tipo ortopedico che sono indicate come premessa della valutazione ( protrusioni, lombosciatalgia ecc.)
Nella perizia predetta, l'indicazione secondo la quale “ il recente stress emotivo” avrebbe determinato dei sintomi ( tra i quali tensione al collo, mal di schiena, capogiri, sudorazione, fischi alle orecchie) appare quanto mai generica ed insufficiente a legittimare la nomina di un CTU che, come è noto, non
è un mezzo di prova .
In assenza di prova convincente ed in presenza della documentazione descritta, poco coerente con l'allegazione dell'attrice, tale danno non può essere riconosciuto.
In ordine al danno “psichico” derivante dalla preoccupazione per le iniziative stragiudiziali poste in essere dalla attrice, lo stesso appare sorretto da allegazioni del tutto generiche a sostegno e, pertanto, pur valutando la circostanza che la prova del danno morale possa essere fornita anche a mezzo di presunzioni, nondimeno le allegazioni sul punto devono esser sorrette dal un sufficiente grado di specificità, che nel caso di specie è del tutto carente.
Infine, e sul punto, non può che essere richiamato l'orientamento di legittimità, tendente a circoscrivere la nozione di danno non patrimoniale a quanto effettivamente superi una determinata soglia di tollerabilità, laddove si è ad esempio sostenuto che : “ il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa”. (cfr. sul punto Cass. 2906/2019 ma anche
Cass. 8703/2009)
La parte attrice non ha peraltro domandato l'espletamento di prova orale sul punto.
Vanno a questo punto esaminate le ulteriori voci di danno patrimoniale delle quali si domanda il risarcimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, la spesa sostenuta per il rilascio di copia dell'atto di compravendita del 2.10.2020 va ricondotta causalmente alla iniziativa della parte convenuta, perché l'atto del quale era domandata la copia concerne l'acquisto del terreno da parte di
, avvenuto addirittura in epoca successiva rispetto all'acquisto dell'attrice che, infatti, Controparte_1 anche per tale motivo ha contestato l'infondatezza della pretesa della convenuta nei suoi confronti.
La spesa relativa come da fattura del notaio che ne ha incassato l'importo è pari ad € Per_3
183,00.
L' attrice ha depositato la fattura pro forma, dell'importo di € 1.260,00, emessa dal consulente di parte, geom. che allega di aver dovuto nominare per fare chiarezza sulla Persona_5 pretesa della convenuta.
La parte convenuta ha contestato l'idoneità di tale documento a fornire la prova del danno, in quanto si tratta di una fattura pro forma, che non presuppone il pagamento del corrispettivo, pagamento del quale non vi è alcuna prova documentale e sul quale non è stata domandata alcuna prova orale.
L'eccezione è condivisibile.
Nel caso concreto, non solo si tratta di una fattura pro forma, ma manca la prova che il corrispettivo sia stato corrisposto, con conseguente impossibilità di accertare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita dalla parte attrice . ( sul tema sia pure in materia di sinistri stradali Cass. n. 15176/2015)
Conclusivamente: va dichiarata la carenza di interesse ad agire e la conseguente inammissibilità della domanda di accertamento, mentre va parzialmente accolta la domanda risarcitoria, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, ed a titolo risarcitorio, della somma di € 183,00; trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, decorreranno gli interessi legali, dal dovuto- da identificare nel 18.11.2020 - al saldo.
La reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la domanda di accertamento;
2. Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di € 183,00 oltre interessi legali sulla predetta somma, via via rivalutata, dal dovuto al saldo;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza 22.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2746/2021 R.G., vertente
T R A
rappresentata e difesa IR Sammartino, con studio in Salerno ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Matteucci Antonio, elettivamente domiciliata Controparte_1 ai fini del giudizio, presso lo studio dell'avv. Massimo Laurita, in Potenza, come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 15.9.2021, e consegnato per la notifica eseguita a mezzo posta il 9.9.2021, conveniva in giudizio domandando: l'accertamento Parte_1 Controparte_1
della inesistenza, in capo alla medesima, del diritto di prelazione e riscatto di cui agli artt. 8 e 31 della
L. 590/1965 ed art. 7 L.817/1971 rispetto al terreno sito in Bella località San Cataldo, identificato in
NCEU al fg. 46 particelle 2375 ( ex 2196, ed 252) 251,299,2378 (ex 298); di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, e segnatamente: danno patrimoniale per € 1443,00 e danno non patrimoniale quantificato in € 10.000,00 o nella diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta giusta ed equa ex art. 2056 c.c.
A fondamento della domanda, la parte allegava: che ella aveva acquistato con atto per notaio
[...]
rep. 10974 racc. 7839 del 14.10.2019 il terreno identificato in NCEU al fg. 46 particelle 2375 Per_1
( ex 2196, ed 252) 251,299,2378 (ex 298); che nel mese di dicembre del 2019 riceveva una missiva con la quale la convenuta lamentava la violazione del diritto di riscatto operata in suo danno, in quanto proprietaria di fondo finitimo e coltivatrice diretta;
che ella aveva contestato il tenore della missiva;
che la convenuta aveva anche promosso mediazione con istanza notificata l'1.12.2020 al fine di far valere il diritto di riscatto del fondo;
che la mediazione si era conclusa negativamente;
che tuttavia ella,
a causa delle iniziative stragiudiziali poste in essere dalla convenuta, del tutto prive di fondamento, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati in citazione;
che, infatti, la convenuta non era titolare né di diritto di prelazione derivante da contratto di affitto, né del diritto di proprietà sull'immobile; che solo alla data del 2.10.2020 era individuabile un atto di compravendita tra e , come accertato dal tecnico incaricato dalla medesima Controparte_1 Controparte_2
attrice.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva: la carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice giacchè la convenuta era decaduta, già alla data del primo incontro tenutosi in sede di mediazione, dall'eventuale diritto di riscatto sul bene, stante la data del contratto di acquisto del terreno da parte dell'attrice, l'inefficacia, quale esercizio del riscatto, della missiva del 2019 sottoscritta dal solo legale;
in merito alla domanda risarcitoria, la parte contestava i danni come allegati, rilevando che la fattura del tecnico era una fattura pro – forma, insufficiente a provare il pagamento del corrispettivo in essa indicato;
che non vi era collegamento alcuno tra la spesa sostenuta per
Per_ l'acquisizione dell'atto per notaio ed il contenzioso di che trattasi;
che la parte non aveva fornito alcuna prova relativamente agli ulteriori danni, in particolare di quelli non patrimoniali, asseritamente subiti.
La parte attrice a sua volta contestava le eccezioni proposte dalla convenuta, allegando, in particolare, che l'interesse doveva essere ritenuto sussistente anche alla stregua del diritto della parte acquirente di esperire utilmente l'azione di evizione, a fronte del pericolo di rivendica altrui.
La causa, inizialmente e per errore assegnata alla Sezione Specializzata per le controversie agrarie , transitava di seguito sul ruolo della Sezione Civile, ed era istruita mediante acquisizioni documentali.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 10.12.2024 la medesima era riservata a sentenza con termini 190
c.p.c.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento per difetto di interesse in capo alla parte attrice;
va invece accolta ma solo parzialmente, la proposta domanda risarcitoria.
In diritto, e come è noto, per proporre una domanda o per resistere alla stessa in giudizio occorre avervi interesse, ai sensi della previsione di cui all'art. 100 c.p.c., interesse che deve essere presente sia al momento della proposizione della domanda, sia al momento della decisione, in quanto condizione dell'azione.
L'interesse ad agire deve, pertanto, sorreggere la domanda dalla sua proposizione e sino al momento della decisione. Esso deve essere concreto ed attuale, dal che discende che la parte sia onerata della prospettazione e della prova dell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri e meramente astratti ritenuti pregiudizievoli per l'attore. ( cfr. ex plurimis Cass.
n. 2057/2019)
Condivisibilmente, si è sostenuto che : “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata. ( cfr. Cass. 13485/2014)
La mancanza dell'interesse ad agire, condizione di ammissibilità della domanda, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice.
Nel caso concreto, la convenuta avrebbe esercitato il diritto di riscatto sul terreno che la parte attrice sostiene di avere acquistato il 14.10.2019; l'atto di compravendita è stato trascritto 29.10.2019.
In diritto, l'art. 8 della L. 550 /1965 prevede che: “ In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione… l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni… non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia…..Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita,
l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa…”.
L'istanza di mediazione era notificata all'attrice per come affermato dalla stessa, in data 1.12.2020, ovvero oltre il termine annuale di decadenza previsto dalla legge sinteticamente innanzi descritta ed in essa l'oggetto della controversia era descritto con riferimento al diritto di riscatto in capo alla Pa convenuta titolare del diritto di prelazione sul terreno – poi acquistato dalla attrice- e venduto a il 14.10.2019. Parte_1 Controparte_3 Dalla lettura del verbale del primo incontro in mediazione ed in particolare del punto a) emerge come la controversia avesse ad oggetto proprio la violazione del diritto di prelazione, con riferimento all'atto di compravendita per notaio rep.10794 racc. 7839, specificato nell'atto di Persona_1
citazione.
Proprio in tema di azione di accertamento, e relativo interesse ad agire, la Corte di cassazione ha sostenuto che : “…nell'azione di mero accecamento, esso” cioè l'interesse ad agire “ presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale…Orbene, quando sia posta oggettivamente in discussione la certezza di una situazione giuridica.., lo stato di incertezza si sostanzia in una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de dies in diem così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione. Si tratta, in sostanza, di un fatto che non può considerarsi istantaneo, ma si apprezza per la sua stessa permanenza, sicchè, prima che questa cessi, non è dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell'azione di accertamento, mentre la sua cessazione fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza. Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da pane ricorrente, perchè, mentre la mancata sperimentazione della prima… risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera esistenza…”. (cfr. efficacemente Cass.
n. 11536/2006)
Ed allora, in presenza della maturazione del termine di decadenza, con conseguente perdita del diritto in capo alla convenuta, alcuna utilità potrebbe esservi ad ottenere la decisione sul punto, né tale interesse potrebbe ricollegarsi alla futura ed eventuale azione di evizione che presupporrebbe la perdita del bene che, per le ragioni addotte non potrebbe verificarsi. ( va osservato come ai sensi dell'art. 1485 c.c. la parte avrebbe dovuto chiamare in giudizio il suo venditore il che non è accaduto)
Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento.
Quanto alla proposta domanda risarcitoria, l'azione proposta dalla parte convenuta oltre il termine annuale e l'evidente infondatezza, anche nel merito, dell'azione ( insussistenza del diritto di proprietà del fondo confinante in capo alla convenuta alla data del 14.10.2019, difetto di elementi dai quali desumere l'esistenza in capo alla stessa della qualità di legge, tutte circostanza ricostruite dalla perizia depositata in atti i cui contenuti non sono stati neanche contestati dalla convenuta) consentono di ritenere sussistenti i presupposti, quantomeno in astratto, di cui all'art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo , la colpa, componente dell'illecito.
Secondo le regole generali, l'onere probatorio, in particolare quanto alla sussistenza del danno conseguenza e del nesso di causalità tra la condotta illecita del danneggiante ed il primo, mette capo all'attore.
Orbene, la parte attrice domanda il risarcimento dei seguenti danni:
danno non patrimoniale: ella lamenta la sussistenza di un danno psichico, inteso quale sofferenza e disagio da preoccupazione derivante dalle iniziative promosse dalla convenuta e dal rischio di perdere il bene acquistato;
danno patrimoniale: lo stesso consta nelle spese sostenute per la ricostruzione della vicenda stragiudiziale e mezzo del tecnico nominato, pari ad € 1260,00 come da fattura pro forma depositata,
e nella spesa di € 183,00 giusta fattura del notaio cui era stata domandata la copia di un Per_3 atto di compravendita utile alla ricostruzione delle vicende circolatorie del bene;
danno biologico, come desumibile dalle certificazioni depositate e da una perizia di parte.
Quanto al danno biologico, la documentazione depositata in giudizio parrebbe tuttavia riferirsi a problemi di tipo ortopedico, certamente non riconducibili, per logica comune, alle vicende di cui in citazione che, al più, avrebbero potuto determinare un malessere psichico sfociante in danno biologico.
La consulenza del dott. , valorizzata anche in sede di scritti conclusionali, parrebbe riferire i Per_4 mal di testa e gli altri sintomi evidenziati alle patologie di tipo ortopedico che sono indicate come premessa della valutazione ( protrusioni, lombosciatalgia ecc.)
Nella perizia predetta, l'indicazione secondo la quale “ il recente stress emotivo” avrebbe determinato dei sintomi ( tra i quali tensione al collo, mal di schiena, capogiri, sudorazione, fischi alle orecchie) appare quanto mai generica ed insufficiente a legittimare la nomina di un CTU che, come è noto, non
è un mezzo di prova .
In assenza di prova convincente ed in presenza della documentazione descritta, poco coerente con l'allegazione dell'attrice, tale danno non può essere riconosciuto.
In ordine al danno “psichico” derivante dalla preoccupazione per le iniziative stragiudiziali poste in essere dalla attrice, lo stesso appare sorretto da allegazioni del tutto generiche a sostegno e, pertanto, pur valutando la circostanza che la prova del danno morale possa essere fornita anche a mezzo di presunzioni, nondimeno le allegazioni sul punto devono esser sorrette dal un sufficiente grado di specificità, che nel caso di specie è del tutto carente.
Infine, e sul punto, non può che essere richiamato l'orientamento di legittimità, tendente a circoscrivere la nozione di danno non patrimoniale a quanto effettivamente superi una determinata soglia di tollerabilità, laddove si è ad esempio sostenuto che : “ il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa”. (cfr. sul punto Cass. 2906/2019 ma anche
Cass. 8703/2009)
La parte attrice non ha peraltro domandato l'espletamento di prova orale sul punto.
Vanno a questo punto esaminate le ulteriori voci di danno patrimoniale delle quali si domanda il risarcimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, la spesa sostenuta per il rilascio di copia dell'atto di compravendita del 2.10.2020 va ricondotta causalmente alla iniziativa della parte convenuta, perché l'atto del quale era domandata la copia concerne l'acquisto del terreno da parte di
, avvenuto addirittura in epoca successiva rispetto all'acquisto dell'attrice che, infatti, Controparte_1 anche per tale motivo ha contestato l'infondatezza della pretesa della convenuta nei suoi confronti.
La spesa relativa come da fattura del notaio che ne ha incassato l'importo è pari ad € Per_3
183,00.
L' attrice ha depositato la fattura pro forma, dell'importo di € 1.260,00, emessa dal consulente di parte, geom. che allega di aver dovuto nominare per fare chiarezza sulla Persona_5 pretesa della convenuta.
La parte convenuta ha contestato l'idoneità di tale documento a fornire la prova del danno, in quanto si tratta di una fattura pro forma, che non presuppone il pagamento del corrispettivo, pagamento del quale non vi è alcuna prova documentale e sul quale non è stata domandata alcuna prova orale.
L'eccezione è condivisibile.
Nel caso concreto, non solo si tratta di una fattura pro forma, ma manca la prova che il corrispettivo sia stato corrisposto, con conseguente impossibilità di accertare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita dalla parte attrice . ( sul tema sia pure in materia di sinistri stradali Cass. n. 15176/2015)
Conclusivamente: va dichiarata la carenza di interesse ad agire e la conseguente inammissibilità della domanda di accertamento, mentre va parzialmente accolta la domanda risarcitoria, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, ed a titolo risarcitorio, della somma di € 183,00; trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, decorreranno gli interessi legali, dal dovuto- da identificare nel 18.11.2020 - al saldo.
La reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la domanda di accertamento;
2. Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di € 183,00 oltre interessi legali sulla predetta somma, via via rivalutata, dal dovuto al saldo;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza 22.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro