Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°11554/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
FASANO ANGELA MARIA e dall'avv.to FASANO STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in VIA GIACOMO CUSMANO, 28 a
PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei rispettivi
[...]
legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa ed elettivamente domiciliati presso Persona_1
l' Controparte_1
- Via S. Lorenzo, 312/G Palermo.
, rappresentato e difeso dall'avv.to NOTO Parte_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA DELLA
REPUBBLICA N. 19 a MONREALE.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 08/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 28/09/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, lamentando di non essere stato immesso in ruolo, per l'anno scolastico 2019/2020,
1
(ovvero il sig. ) nonché di essere stato illegittimamente cancellato Parte_2
dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Trapani valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, convenne il convenuto per CP_1
sentir accogliere le seguenti domande (anche cautelari):
“- Previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, acclarata l'intervenuta retrodatazione dell'inserimento alla data del 2019, declarare il diritto del ricorrente a essere convocato per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso
Contr B006 (ex c130) e che agli esiti delle immissioni in ruolo da per la classe di concorso B006 a partire dall'A.S. 2019/2020, relativamente alla classe di concorso
B006 “Esercitazioni pratica di laboratorio di Odontotecnica, essendo inserito in graduatoria con un punteggio pari a 19 punti.
- ordinare e condannare le Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso B006 “Esercitazioni pratica di laboratorio di
Odontotecnica.
- condannare le Amministrazioni intimate, anche in via equitativa, e secondo le più opportune valutazioni del Giudicante, al risarcimento del danno derivante dalla perdita di tutte le annualità lavorative e contributiva (dal settembre 2021) in uno alla perdita di tutti gli emolumenti correlati ai periodi di mancato conferimento di incarico.
- In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra
Cont formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nel 2021/2022.
- Dichiarare l'illegittimità del provvedimento reso dall' e per CP_4
l'effetto disapplicare la nota del 14 luglio 2023 n. 10411 condannando, per l'effetto, alla ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
2 per la Provincia di Trapani di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di seconda fascia, per gli ordini di scuola e le classi di concorso di appartenenza del ricorrente”.
L'amministrazione scolastica, ritualmente costituitasi sia nella fase cautelare che di merito, contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nel corso della fase cautelare, si costituì in giudizio il sig. , contestando a sua volta la fondatezza del ricorso. Parte_2
Con ordinanza del 23.11.2023, la domanda cautelare proposta in ricorso è stata rigettata per difetto di periculum in mora.
Il Tribunale del lavoro, adito in sede di reclamo, in riforma della suddetta pronuncia cautelare, ha accolto parzialmente le domande attoree, con le seguenti statuizioni: “accertato il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria pubblicata il 08.06.2022 con il punteggio maturato alla data di cancellazione, condanna l'amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenziali al reinserimento;
ordina all'ammirazione resistente di procedere al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Trapani valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e nelle relative graduatorie di istituto
(GI) di seconda fascia, per la classe di concorso B006”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la domanda azionata in via principale per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, da parte dell'amministrazione scolastica, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022, e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali scaturenti dalla mancata assunzione.
Devono, sul punto, condividersi i perspicui rilievi di cui all'ordinanza collegiale del 29.1.2024 (allegata agli atti), secondo cui : “…il ricorrente aveva impugnato “la graduatoria GAE definitiva della Provincia di Palermo pubblicata in data 8 giugno
2022 M.I. Registro ufficiale 10990 per la mancata inclusione per gli anni precedenti,
3 dal 2002 in poi (momento in cii il ricorrente è stato cancellato dalle graduatorie) per la classe di concorso B006 “Esercitazioni pratica di laboratorio di odontotecnica”.
Il TAR Lazio con sentenza nr. 11719 dell'8 settembre 2022 ha accolto il ricorso e non risulta che avverso detta pronuncia sia stato interposto gravame.
Pertanto, non può che ritenersi il diritto del ricorrente ad essere reinserito, con il punteggio maturato alla data di cancellazione, nella richiamata graduatoria pubblicata il 08.06.2022, con obbligo dell'amministrazione resistente a porre in essere tutti i necessari e conseguenziali atti amministrativi.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa alla immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2019/2020, atteso che emerge dalle stesse difese del ricorrente, ma si tratta di circostanza non contestata, che l'unica immissione in ruolo per la classe di concorso B006 è avvenuta prima della pubblicazione della graduatoria impugnata dal ricorrente”.
In altri termini, pur tenendo conto della pronuncia emessa dal TAR Lazio (cfr. copia in atti), il ricorrente può ritenersi meritevole del reinserimento, col punteggio maturato a decorrere dal 2002, solo nella GAE impugnata, ovvero quella relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e non certamente in quelle relative agli anni precedenti.
Pertanto, visto che pacificamente l'amministrazione scolastica ha assunto in ruolo dalle GaE della provincia di Palermo per la classe di concorso B006 solo nel corso del triennio 2019/22 (e non nel successivo biennio), attingendo da una graduatoria nella quale il ricorrente non era inserito e che soprattutto non è stata scalfita dalla pronuncia del giudice amministrativo, deve escludersi il diritto del ricorrente all'assunzione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 (in luogo del controinteressato
) ed ogni conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale Parte_2
subito a causa della mancata assunzione.
Appare, invece, fondata la seconda domanda spiegata in ricorso, dovendosi anche in questo caso condividere l'iter argomentativo seguito dal Tribunale in sede di reclamo: “occorre osservare che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, all'art. 3 commi 1 e 2 stabilisce che: “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della
Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2,
4 comma 4, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.
Chiarisce poi il comma 7 che: “7. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”.
Orbene, appare evidente dal tenore letterale della disposizione citata che ciò che
è escluso è la iscrizione contemporanea nelle GAE e nelle GPS per la stessa classe di concorso e nella stessa Provincia.
La richiamata disposizione, invece, espressamente consente la contemporanea iscrizione, anche per la medesima classe di concorso, in diverse province.
Nel caso di specie, dunque, il provvedimento di esclusione adottato dalla
[...]
deve ritenersi illegittimo, con conseguente diritto del ricorrente al CP_4
reinserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di
Trapani valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di seconda fascia, per gli ordini di scuola e le classi di concorso di appartenenza del ricorrente (B006)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di dite sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare per metà le spese di lite tra il ricorrente e l'amministrazione scolastica ponendo a carico di quest'ultima, la restante parte liquidata come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura
5 della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Sussistono altresì giusti motivi, connessi alla peculiarità della fattispecie ed alla posizione processuale del controinteressato, per compensare integralmente le spese di lite fra lo stesso ed il ricorrente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'amministrazione resistente di procedere al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) per la Provincia di Trapani valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
e nelle relative graduatorie di istituto (GI) di seconda fascia, per la classe di concorso
B006”.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra il ricorrente ed il CP_1
convenuto e condanna quest'ultimo alla rifusione della restante parte che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre Iva e CPA come per legge, e distrae in favore degli avvocati Stefania Fasano e Angela Maria Fasano.
Dichiara integralmente compensate le spese di dite tra il ricorrente ed il convenuto
. Parte_2
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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