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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.1.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7167/2024, pubblicata il 18/07/2024,
TRA
(C.F. ), con sede legale in VIA Parte_1 P.IVA_1
ON CI 16/22 CORSICO, con il patrocinio degli avv. SAVASTANO FLORA e
NO OL, elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO DI LAURIA 4, MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in VIA GARIBALDI 63 91100 Controparte_1 P.IVA_2
TRAPANI, (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._1
DELLA GINEVRA 43, TRAPANI, e (C.F. Controparte_3
), tutti con il patrocinio dell'avv. DE FELICE FRANCESCO PAOLO C.F._2
ELIO ed elettivamente domiciliati in Via Bastioni 9, Trapani, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7167/2024, pubblicata il
18/07/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI:
Per IA' : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di rito, richiamata ogni precedente difesa ed atto difensivo, così giudicare: nel merito: preso atto del pagamento eseguito da , in riforma della sentenza n. CP_1
7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 17.07.2024 e pubblicata il 18.07.2024, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo 13151/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 26.08.2020 (RG 19133/2020) e per l'effetto condannare quale obbligata CP_1 principale al pagamento della penale di Euro 18.217,24, detratto quanto già versato per sorte capitale a titolo di penale e fatture, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo, condannare altresì garanti e quali Controparte_3 Controparte_2 garanti a prima richiesta, a pagare nei limiti della garanzia pari ad Euro 17.820,00 o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio;
nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto sottoscritto da in data 19.07.2018, condannare CP_1 CP_1 quale obbligata principale al pagamento della residua penale di euro 14.627,26, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo, condannare altresì garanti
[...]
e quali garanti a prima richiesta, a pagare nei Controparte_3 Controparte_2 limiti della garanzia pari ad Euro 17.820,00 o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio. nel merito e in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la
Corte di Appello dovesse ritenere corretto il ragionamento logico giuridico del Tribunale, riformare la sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 17.07.2024 e pubblicata il 18.07.2024 laddove riduce del 50% la penale riconosciuta per il periodo dal 19.07.2018 ed 20.04.2020 e per l'effetto condannare quale obbligata principale la penale di CP_1 euro 6.088,50 (€ 5,50 x 1.107 Kg.= € 6.088,50), detratto quanto già versato a detto titolo, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo, condannare altresì garanti
[...]
e quali garanti a prima richiesta, a pagare nei Controparte_3 Controparte_2 limiti della garanzia pari ad Euro 17.820,00 o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022 di entrambe i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede ammettersi a prova diretta e contraria i seguenti capitoli di prova preceduti dall'inciso “vero che”:
1. Vero che nella persona del suo amministratore e del CP_1 Controparte_2 socio , chiedeva per il tramite di un finanziamento Controparte_3 Parte_1
a per ampliare la propria attività e adeguamento dei locali anche per la CP_4 ristorazione.
2. Vero che la società nella persona del signor Controparte_3 riferiva al signora , agente la volontà di promuovere l'attività di bar, Per_1 Parte_1 considerato che i locali immediatamente vicini sul lungomare erano ristoranti.
2. Vero che la società riferiva al signor che nell'arco di un mese dalla CP_1 Per_1 sottoscrizione dell'impegno di fornitura il locale avrebbe terminato la ristrutturazione e aperto l'attività al pubblico.
3. Vero che il locale di si trova in zona centrale CP_1
e sul lungomare di Trapani, in zona di passaggio.
4. Vero che i locali accanto e nei pressi di , sul lungo mare di Trapani in via Dante Alighieri sono ristoranti. CP_1
5. Vero che il bar Fronte Villa, ubicato ad una distanza di circa 450 mt rispetto al locale di ubicato sul lungomare Dante Alighieri, viene fornito da e CP_1 Parte_1 consuma 144 kg al mese.
6. Vero che il bar Fronte Villa sottoscriveva un impegno di fornitura in esclusiva in agosto 2018 per un fabbisogno mensile di 144 Kg al mese. 7. pagina 2 di 17 Vero che il locale di apriva a distanza di un anno dalla sottoscrizione del CP_1 contratto di fornitura per motivi burocratici.
8. Vero che circa 200 caffè al giorno per un bar nella zona in cui è ubicato il locale di rappresenta un quantitativo CP_1 minimo di consumo.
9. Vero che in molti locali adibiti solo a ristorante Parte_1 installa macchine del caffè a capsule. 10.Vero che nel locale di veniva CP_1 installata una macchina da bar come da doc. g) pag. 1 che si rammostra al teste. Con il seguente teste: , residente in [...], Trapani.” Testimone_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: PRELIMINARMENTE: - accertare e dichiarare che nei capi autonomi della sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. XI Civile e pubblicata il 18.07.2024, indicati in parte motiva si è formato il giudicato interno, per effetto della mancata specifica ed autonoma impugnazione;
IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE: - ammettersi la prova testimoniale con il sig.
sui capitoli di prova articolati in primo grado con le memorie istruttorie Testimone_1
2° e 3° termine (ad eccezione del capitolo n. 10 della memoria 2° termine), nonché i documenti indicizzati nel deposito;
- rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale sia perché l'appellante non ha proposto una specifica impugnazione, sia perché la prova testimoniale non è stata ammessa in primo grado e non stata reiterata dall'appellante in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni definitive del 1° grado al momento della rimessione della causa in decisione;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare la inammissibilità e la infondatezza dell'atto di appello avversario per i motivi esposti e dunque rigettarli per le suesposte argomentazioni;
- confermare in detti capi le statuizioni della sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano
– Sez. XI Civile e pubblicata il 18.07.2024, oggetto dell'avversa impugnazione;
IN VIA INCIDENTALE: - accertare e dichiarare che in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha violato il principio di buona fede contrattuale durante la fase di formazione del contratto di fornitura del 19.07.2018; e per l'effetto,
- riformare la sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. XI Civile e pubblicata il 18.07.2024 nei capi e per i motivi della impugnazione incidentale, condannando Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno extracontrattuale patito da per violazione del principio di buona fede contrattuale Controparte_1 durante la fase di formazione del contratto di fornitura, da quantificarsi secondo equità, eventualmente ponendolo in compensazione con l'eventuale maggior credito incassato dell'appellante in ragione della sentenza e/o condannando in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a restituire alla in tutto o in parte la somma di €.4.105,00 già Controparte_1 corrisposta in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese legali e onorari del grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Fatto salvo ogni altro diritto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale notificato a mezzo pec in data 19.10.2020, la società e e , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
suoi garanti, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13151/2020 emesso il
26.08.2020 dal Tribunale di Milano, con cui gli stessi erano stati condannati a versare a Pt_1
pagina 3 di 17 in solido tra loro ( per l'intero, mentre e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solo fino all'importo di € 17.820,00), la somma complessiva di € Controparte_3
18.217,24, oltre interessi e spese, somma dovuta, secondo le prospettazioni della ricorrente, quanto ad € 370,06 ed € 175,68, per il pagamento delle fatture n. 02/1099 del 31.08.2019 e n.
43/7 del 31.01.2020, emesse a fronte di forniture di merce, e quanto ad € 17.671,50, a titolo di penale, stante l'inadempimento della all'obbligo di acquistare quantitativi minimi CP_1
mensili di caffè per la durata quinquennale del contratto di somministrazione concluso con la ricorrente il 19.07.2018.
A fondamento dell'opposizione, e i suoi garanti hanno precisato: - di aver concluso il CP_1
predetto contratto di fornitura del 19.7.2018, obbligandosi ad acquistare da Parte_1 un quantitativo minimo mensile di 54 Kg di caffè (miscela “bar verde”) al prezzo di € 17,00 al kg;
- che la conclusione di tale contratto era legata alla stipula, in pari data, con la società finanziaria di ( , di un contratto di finanziamento dell'importo di € Parte_1 CP_4
10.000,00, necessario a sostenere le spese di acquisto delle attrezzature per l'avvio dell'attività di ristorazione in un locale con 15 coperti, al numero 34 del Lungomare Dante Alighieri di
Trapani; - che l'erogazione del finanziamento era stata condizionata alla sottoscrizione del contratto di fornitura;
- che aveva sottoscritto una proposta contrattuale già predisposta CP_1 da affidandosi all'esperienza di quest'ultima per la determinazione del Parte_1
fabbisogno minimo mensile di caffè, non conoscendo, all'epoca, l'effettivo fabbisogno, non avendo ancora avviato l'attività; - che solo dopo l'avvio dell'attività, l'opponente si era resa conto che il quantitativo minimo di caffè che si era impegnata ad acquistare fosse eccessivo rispetto alle sue reali necessità; - che avrebbe dovuto informare l'opponente delle Parte_1
stime medie di fornitura per attività consimili e che pertanto si configurava una responsabile precontrattuale della ricorrente;
- che era quindi tenuta a risarcire a il danno, Parte_1 CP_1 consistente nel maggior aggravio economico per l'eccedenza di fornitura contrattualizzata, rispetto al reale fabbisogno mensile di 10 kg di caffè; - che in ogni caso doveva ritenersi ricorrere un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, a ragione della quale l'opponente chiedeva la sua risoluzione ex art. 1467 c.c.; - che alla data della Parte_1
messa in mora del 20.04.2020, con cui aveva contestato il mancato consumo al 31.12.2019 dei kg di caffè contrattualizzati, non avrebbe comunque potuto richiedere la penale per tutti i cinque anni di contratto, essendo il rapporto negoziale ancora in corso;
- che infine la penale doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto manifestamente eccessiva.
Gli opponenti hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento e declaratoria dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, con conseguente risoluzione pagina 4 di 17 ex art 1467 c.c.; in subordine, la riduzione equitativa della penale, ex art. 1384 c.c., perché illegittima e manifestamente eccessiva;
in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
risarcimento del danno extracontrattuale patito dall'opponente per violazione del principio di buona fede contrattuale durante la fase di formazione del contratto di fornitura, da portare in compensazione con l'eventuale maggior credito vantato dall'opposta.
(già si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_1 dell'opposizione ed affermando, a sostegno della propria pretesa creditoria: - di aver consegnato la merce di cui alle fatture azionate in via monitoria senza aver ricevuto il relativo pagamento;
- che, a smentita della lamentata eccessività del quantitativo minimo di caffè di cui al contratto, il locale di quest'ultima aveva oltre 60 coperti e si trovava in zona centrale, sulla passeggiata del lungomare di Trapani e dunque in luogo di intenso passaggio;
- che mai, prima della messa in mora dell'aprile 2020, la si era lamentata del quantitativo di caffè che si era CP_1
obbligata ad acquistare e mai ne aveva chiesta la rinegoziazione;
- che non poteva essere addebitata a alcuna violazione dell'obbligo di correttezza in fase precontrattuale, Parte_1
essendo la una società che esercitava sin dal 2016 l'attività di somministrazione di CP_1
alimenti e bevande e non poteva pertanto essere considerata un operatore economico sprovveduto;
- che la penale era dovuta per l'intero importo ingiunto, avendo Parte_1
comunicato la risoluzione del contratto il 9.07.2020 e dovendosi ritenere la penale del tutto congrua, in considerazione dei costi di produzione del caffè e degli investimenti effettuati per l'acquisto di attrezzature messe dall'opposta a disposizione della . CP_1
La società opposta ha pertanto chiesto in via principale e nel merito: - di respingere l'opposizione e tutte le domande proposte da parte opponente poiché infondate in fatto e/o diritto, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo emesso, in ogni sua parte;
- accertata la risoluzione contrattuale per inadempimento di , di condannare l'opposta quale CP_1
obbligata principale al pagamento di euro 18.217,24, oltre interessi moratori sulla somma di
Euro 545,75, dal dovuto al saldo effettivo ed integrale, oltre interessi ex art. 1284 c.c. sulla penale di Euro 17.671,50, dal dovuto al saldo effettivo;
- di condannare altresì i garanti a pagare le somme dovute, nei limiti della garanzia (pari ad Euro 17.820,00).
Alla prima udienza, il procuratore di parte opponente ha esibito la fattura n. 43000748 del
28.10.2020, emessa da MO TF successivamente al ricorso in monitorio, documento che dava sostegno alla tesi della continuazione del rapporto di somministrazione.
Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che il contratto inter partes non pareva avere cessato i suoi effetti per un'intervenuta risoluzione ed emergendo profili di probabile eccessività della penale pattuita.
pagina 5 di 17 A seguito di una prima precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo per sentire il teste indicato sul solo capitolo 10 dedotto dalla , capitolo volto a provare il CP_1
pagamento in contanti di una delle fatture poste a base del ricorso monitorio.
Sentito il teste a mezzo di prova delegata e precisate nuovamente le conclusioni, il Tribunale, con la sentenza impugnata: - ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- ha condannato CP_1
e i suoi garanti a pagare in favore di la somma complessiva di € 3.589,99, di cui € Parte_1
545,74 a saldo delle fatture n. 02/1099 n. 43/7, ed € 3.044,25, a titolo di penale per l'inadempimento di agli obblighi assunti con il contratto concluso il 19.07.2018, oltre CP_1
interessi moratori sugli importi delle fatture, con decorrenza dalle relative scadenze, e interessi legali sull'importo della penale, con decorrenza dalla data della relativa domanda (20.04.2020);
- ha rigettato ogni altra domanda;
- ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Il primo Giudice ha rilevato che, in mancanza di prova dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e in mancanza di domanda di risoluzione giudiziale, non poteva porsi a carico degli opponenti una penale commisurata a tutta la durata del negozio. non aveva Parte_1
infatti il diritto di pretendere, alla data del 20.04.2020 - data della messa in mora da cui parte opposta pretendeva di far discendere l'avvenuta risoluzione del contratto -, l'applicazione della penale per l'intero quinquennio di durata contrattuale, potendo solo pretenderla in relazione ai mesi, all'epoca, già trascorsi. Solo in relazione a questi mesi si era infatti già verificato l'inadempimento della all'obbligo di acquisto del quantitativo mensile minimo di caffè CP_1
contrattualizzato, pari a 54 Kg.
Il Tribunale ha pertanto ricalcolato la penale, con riferimento ai soli 21 mesi decorsi dall'inizio del rapporto (19.7.2018) sino al 20.4.2020, deducendo dall'ammontare complessivo dei kg di caffè che avrebbe dovuto acquistare i 27 kg effettivamente consumati e pervenendo ad CP_1 un totale di 1.107 kg di caffè non consumati. La penale contrattualmente pattuita (€ 5,50 x 1.107 kg = € 6.088,50) è stata tuttavia ritenuta eccessiva dal primo Giudice - in quanto pari al mancato utile lordo per ciascun chilogrammo di caffè non ritirato e quindi superiore all'utile netto che avrebbe percepito in caso di regolare adempimento del contratto - e pertanto ridotta Parte_1 del 50% (anche in ragione della mancata allegazione e prova da parte dell'opposta di non aver potuto rivendere a terzi il caffè non ritirato da ). CP_1
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda dell'opponente di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in mancanza dei relativi presupposti, e la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. Ha ritenuto infatti che , CP_1
operatore commerciale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, poteva adeguatamente soppesare le proprie esigenze di fornitura di caffè, non potendosi quindi pagina 6 di 17 attribuire un'erronea valutazione del suo fabbisogno alla condotta della controparte contrattuale.
. ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) La decisione del Tribunale non sarebbe condivisibile, posto che la società opposta aveva chiesto nelle sue conclusioni l'accertamento della risoluzione del contratto e già con le missive del 20.4.2020 e del 9.7.2020 aveva messo in mora la controparte e dichiarato risolto il contratto.
L'applicazione della penale aveva del resto quale suo presupposto il mero inadempimento dell'opponente e il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto, non essendo necessaria, per costante giurisprudenza, una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento. aveva pertanto diritto a vedersi riconosciuta una penale commisurata alla durata Parte_1
quinquennale del contratto.
2) Illegittimità della riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
Il Tribunale avrebbe reso una motivazione errata e illogica, ritenendo di ridurre la penale, perché commisurata al mancato utile lordo e perché l'opposta aveva atteso quasi due anni, prima di contestare alla l'inadempimento contrattuale, dimostrando così scarso interesse CP_1 all'adempimento.
Premessa la legittimità di una penale commisurata al mancato utile che si sarebbe ricavato in caso di regolare adempimento, ha sottolineato di aver investito circa € 5.000,00 per Parte_1
fornire a , in comodato gratuito, ed installare a sua cura e spese le attrezzature necessarie CP_1 alla somministrazione dei caffè (macchina da caffè, depuratore dell'acqua, cartuccia Brita, macinadosatore). L'opposta aveva pertanto un rilevante interesse all'adempimento da parte di
, mentre, stante la decisione del Tribunale in merito alla penale, era andata in perdita, CP_1 rispetto alle somme investite in relazione al contratto stipulato con l'opponente.
Doveva infine ritenersi irrilevante la mancata prova, da parte di di non aver Parte_1
rivenduto a terzi il caffè non consegnato a , non essendo la penale prevista per ripagare CP_1
la mancata vendita ad altri del prodotto.
Per i motivi esposti, l'appellante ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio e i garanti e , Controparte_1 CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto dell'appello, perché inammissibile e infondato, e proponendo appello incidentale in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede nella fase di formazione del contratto e chiedendo pertanto la condanna di al risarcimento di tale danno, da portare in Parte_1
compensazione con le somme incassate dall'appellante in forza della sentenza impugnata.
pagina 7 di 17 Gli appellati hanno innanzitutto rilevato che, stante il tenore dell'appello principale, si sarebbe formato il giudicato sulla non avvenuta risoluzione del contratto, sulla circostanza che Pt_1
avrebbe tratto profitto dalla vendita a terzi del caffè non ritirato da , sul rigetto delle CP_1
istanze di prova per testi, sulla compensazione delle spese, in mancanza di specifica impugnazione delle statuizioni del Tribunale relative ai profili sopra indicati.
Il primo motivo di appello, ad avviso degli appellati, sarebbe poi inammissibile, per mancata indicazione del perché il primo Giudice avrebbe errato nella valutazione di atti e documenti di causa, per mancata impugnazione della statuizione della sentenza con cui era stato affermato che il contratto di fornitura non si era risolto e per mancata formulazione di una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Il motivo sarebbe anche infondato nel merito, posto che aveva richiesto una penale Parte_1
commisurata ai cinque anni di durata del contratto, mentre la clausola penale faceva solo riferimento al quantitativo mensile di caffè non ritirato, senza alcun riferimento all'intera fornitura per i cinque anni di durata negoziale e mancando peraltro prova dell'inadempimento protrattosi per tutti i predetti cinque anni.
aveva peraltro provato che l'appellante aveva proseguito nella fornitura di caffè, CP_1
producendo la fattura n. 43/000748 del 28.10.2020, regolarmente saldata, mentre Parte_1 non aveva chiesto accertarsi l'inadempimento dell'appellata per gli anni successivi, nè aveva provato tale inadempimento.
Il secondo motivo sarebbe inammissibile, perché di oscura formulazione, e ugualmente infondato, stante l'evidente manifesta eccessività della penale contrattuale, come correttamente ritenuto dal Tribunale, penale che, ove non ridotta, avrebbe assicurato alla società appellante un vantaggio maggiore di quello conseguente al regolare adempimento e non avendo peraltro impugnato la valutazione del primo Giudice, secondo cui la società fornitrice aveva Parte_1
presumibilmente tratto profitto dalla vendita a terzi del prodotto non ritirato da . CP_1
Gli appellati hanno dedotto, a sostegno dell'appello incidentale, di aver offerto adeguata prova delle circostanze poste a fondamento della domanda risarcitoria. doveva aprire un CP_1
ristorante (di piccole dimensioni) e non un bar ed era alla prima esperienza;
si era pertanto affidata in buona fede alle conoscenze di in merito al reale fabbisogno di caffè per i Parte_1
clienti di un locale ristorante e in merito alla relazione tra i chili di caffè forniti mensilmente e il numero di tazzine ricavabili da tale fornitura. aveva provato a mezzo documenti che il CP_1 locale in via Dante Alighieri era destinato sin dall'inizio ad attività di ristorazione. Il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere le prove per testi volte a dare sostegno probatorio alla pagina 8 di 17 domanda risarcitoria (in particolare, la prova sulla circostanza che il contratto è un prestampato redatto da che impone i quantitativi di fornitura). Parte_1
Gli appellanti incidentali hanno poi prodotto ulteriore documentazione, precisando che solo dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, era venuta in possesso della stessa. CP_1
La predetta documentazione (relativa ad altro procedimento civile con avente ad Parte_1
oggetto le medesime questioni) era ammissibile quale prova atipica e utile ai fini del decidere, essendo costituita: - da un altro contratto di fornitura di caffè stipulato da relativo Parte_1
ad un locale bar, di contenuto identico a quello oggetto di causa;
dal verbale di causa, contenente le dichiarazioni del teste agente di commercio di (che confermava che i Per_1 Parte_1
consumi di caffè di un bar e di un ristorante sono diversi, che il modello di contratto è sempre lo stesso e che è a stabilire il quantitativo minimo della fornitura). Parte_1
Gli appellati hanno quindi rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
All'udienza del 14.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è parzialmente fondato e può pertanto essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che non sono condivisibili i rilievi degli appellati in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, per mancata indicazione del perché il primo Giudice avrebbe errato nella valutazione di atti e documenti di causa, per la non chiara formulazione dei motivi, per mancata impugnazione della statuizione della sentenza con cui era stato affermato che il contratto di fornitura non si era risolto e per mancata formulazione di una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
L'atto di appello, al contrario, indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione, i pretesi errori del primo Giudice e le parti della sentenza di primo grado che si intendono contestare, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017).
L'appellante ha poi contestato in modo chiaro la statuizione del Tribunale, secondo cui il contratto di fornitura non si sarebbe risolto e ha ribadito di aver chiesto in primo grado l'accertamento della risoluzione per inadempimento, come si evince chiaramente dalla lettura del primo motivo.
Non possono condividersi le affermazioni degli appellati, secondo cui si sarebbe formato il giudicato su tutte le affermazioni del Tribunale non espressamente impugnate da Parte_1
anche quelle costituenti argomentazioni meramente concorrenti, rispetto ad un unitario giudizio di fatto, o quelle volte a fornire solo un ulteriore supporto alla motivazione.
pagina 9 di 17 E' noto infatti che “in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (così Cass. ord. 27246/2024).
Nel merito, il primo motivo è fondato.
Emerge dagli atti come avesse svolto domanda di accertamento della risoluzione del Parte_1
contratto per inadempimento, con memoria ex art. 183 c.p.c., domanda poi ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale domanda non configura una mutatio libelli inammissibile, trattandosi di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la cui formulazione non determina alcun aggravamento dei tempi processuali, né alcuna compromissione delle potenzialità di difesa. Le
Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito con la sentenza n. 12310/2015 che "la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno
o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Nel caso di specie, a fronte di una iniziale domanda di declaratoria dell'obbligo della convenuta di versare la somma di € 17.671,50, in forza della clausola penale contrattuale e stante l'inadempimento dell'opponente, non può certamente considerarsi domanda nuova estranea alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (e quindi inammissibile) la domanda di accertamento della risoluzione contrattuale - domanda che peraltro era già desumibile dal tenore complessivo della comparsa di risposta, pur non essendo indicata nelle conclusioni (a pag. 9 dell'atto si legge infatti che “l'unico inadempimento esistente è quello di che non ha CP_1
rispettato gli accordi e che ha originato la risoluzione del contratto con la conseguente legittima richiesta di decreto ingiuntivo”).
In ogni caso, la richiesta di condanna della parte inadempiente al pagamento della penale contrattuale non è domanda che presuppone la proposizione anche di una domanda di risoluzione contrattuale, trattandosi di domanda del tutto autonoma (ved. Cass. 10741/2008 “La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto
pagina 10 di 17 non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto, quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico)”).
Quanto poi ai presupposti per una risoluzione di diritto del contratto di fornitura, ritiene la Corte che la clausola negoziale, secondo cui “Sarà vs. (ossia di insindacabile facoltà Parte_1
interrompere le forniture e revocare la fideiussione prestata alla con preavviso CP_4
di sette giorni, nei casi di cessazione dei nostri acquisti o di loro diminuzione in misura pari al
30% protratta per tre mesi, di mancato pagamento di due fatture, di inadempienza anche ad uno solo dei predetti obblighi, di richiesta rivoltaVi da di pagamenti in esecuzione CP_4
della fideiussione da Voi alla stessa prestata in nostro favore a garanzia del finanziamento accordatoci”, deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa. Tale clausola consente infatti alla parte fornitrice, a fronte dell'inadempimento di una delle obbligazioni indicate, di interrompere le forniture con un preavviso di sette giorni e quindi, in sostanza, di risolvere il negozio per il futuro. Trattandosi di un contratto di durata (ad esecuzione periodica), per il quale gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.), deve ritenersi che le parti, con l'espressione “interrompere le forniture”, abbiano voluto far riferimento alla risoluzione del negozio.
Con lettera del 9.7.2020, del resto, aveva chiarito di intendere risolto il contratto, Parte_1
essendo rimasto senza riscontro il sollecito di pagamento del 20.4.2020, avvalendosi pertanto
(pur senza effettuare un espresso richiamo alla stessa) della clausola risolutiva espressa
(secondo costante giurisprudenza della Cassazione, del resto, la volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa “non richiede formule rituali e può desumersi per fatti concludenti”; così Cass. ord. 14195/2022; conf. sentenza 37734/2022).
Deve pertanto rilevarsi che - si è avvalsa, ante causam, della clausola risolutiva Parte_1
espressa; - ha chiesto, nel corso del giudizio di opposizione, l'accertamento della risoluzione per inadempimento;
- ha chiesto la condanna al pagamento della penale contrattuale.
Ma anche laddove non si voglie qualificare la clausola sopra riportata quale clausola penale, comunque avrebbe la facoltà di pretendere il pagamento della penale per tutto l'arco Parte_1
di durata del contratto, avendo chiesto nel corso del giudizio di opposizione l'accertamento della risoluzione del contratto e avendo allegato il persistere dell'inadempimento di . CP_1
pagina 11 di 17 A fronte di tale allegazione, era onere dell'opponente provare di aver adempiuto a quanto concordato nel contratto di fornitura e quindi di aver richiesto a la fornitura mensile Parte_1
di 54 kg di caffè o almeno di un quantitativo superiore al 70% della fornitura minima concordata
(scattando la penale in caso di cessazione degli acquisti di caffè o di riduzione del 30% rispetto a quelli concordati).
In mancanza di tale prova, considerata la persistenza dell'inadempimento di (che di fatto CP_1
non ha mai ordinato il quantitativo minimo di caffè previsto dal contratto e ha interrotto del tutto gli ordini, quantomeno ad ottobre 2020) e la sua rilevante importanza, in relazione all'interesse della controparte, devono ritenersi comunque sussistenti i presupposti per una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento e la penale deve essere calcolata con riferimento alla durata quinquennale del negozio.
Quanto poi alla fattura n. 43/000748 del 28.10.2020, anche a volerla considerare relativa al rapporto negoziale per cui è causa (la stessa prevede peraltro un prezzo al kg per la miscela
“bar verde” inferiore a quello pattuito nel contratto oggetto del presente contenzioso), in ogni caso la fornitura fatturata (complessivi 15 kg di caffè) sarebbe inferiore di oltre il 30% rispetto al quantitativo minimo mensile pattuito (54 kg).
Gli appellati contestano che la clausola penale si riferisca alla durata quinquennale del rapporto negoziale. Tale contestazione non è condivisibile.
La clausola prevede infatti che “in caso di cessione anticipata dell'esercizio, di interruzione delle forniture o di contrazione dei nostri acquisti nella misura indicata (30%), saremo tenuti
a rimborsarvi il mancato utile lordo relativo ai quantitativi di caffè non ritirati rispetto al predetto impegnato fabbisogno minimo mensile e alla durata dell'impegno di fornitura, pari ad € 5,50 per ogni kg del Vostro prodotto non ritirato, salvo vostro diritto a maggior rimborso dovuto”. La clausola contiene pertanto un chiaro riferimento “alla durata dell'impegno di fornitura” e quindi all'intero periodo di efficacia del rapporto negoziale (5 anni).
L'ammontare della penale da porsi a carico della deve pertanto essere commisurata CP_1 all'intera durata del contratto e non - come stabilito dal Tribunale - al solo periodo decorrente dalla stipulazione del contratto alla data della prima contestazione dell'inadempimento
(20.4.2020).
Il secondo motivo di appello non è fondato.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente ridotto la penale contrattuale, in quanto manifestamente eccessiva, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento
(art. 1384 c.c.).
pagina 12 di 17 La penale pattuita è pari all'utile lordo che avrebbe ricavato dalla vendita dei Parte_1
quantitativi di caffè non ritirati, come espressamente chiarito dalla clausola.
Orbene, è evidente che ottenere l'utile lordo che sarebbe derivato dalla vendita del prodotto, a fronte di un prodotto non richiesto e quindi non consegnato (e che pertanto ben può essere venduto a terzi) significa ottenere di più di quanto si otterrebbe con il regolare adempimento del contratto. La penale è pertanto manifestamente eccessiva, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione, da un lato, perché non si ravvisa in capo a un Parte_1
interesse ulteriore e diverso rispetto a quello di ottenere il corrispettivo economico (e, in particolare, l'utile netto) a fronte della fornitura del prodotto oggetto del contratto;
dall'altro lato, perchè l'applicazione della penale va ad alterare in modo significativo il sinallagma negoziale (una parte, pur senza fornire quel quantitativo di caffè, ottiene l'utile lordo relativo al quantitativo non ritirato, e ciò per tutta la durata del negozio e benché il caffè non consegnato possa essere ricollocato sul mercato).
Né rileva la circostanza che abbia sostenuto dei costi per l'acquisto e l'installazione Parte_1
di una serie di attrezzature necessarie per la somministrazione dei caffè, concesse a a CP_1
titolo di comodato gratuito (macchina da caffè, depuratore dell'acqua, cartuccia Brita, macinadosatore), non trattandosi di costi tali da rendere equo, in relazione al sinallagma negoziale, l'importo pattuito a titolo di penale.
Si ritiene pertanto condivisibile la decisione del Tribunale di ridurre del 50% la penale contrattuale, quantificata in € 5,50 per ogni kg di caffè non ritirato.
Il Tribunale ha quantificato una penale di € 3.044,25 a fronte del mancato ritiro di 1.107 kg di caffè, nei 21 mesi di durata del rapporto negoziale considerati dal primo Giudice.
Avendo riguardo all'intera durata del negozio e quindi agli ulteriori mesi decorrenti da maggio
2020 a luglio 2023 (ulteriori 38 mesi), moltiplicando i 54 kg di consumo mensile per i 38 mesi di ulteriore durata del contratto si ottengono ulteriori 2.052 kg totali di caffè non ritirato.
Moltiplicando l'importo di € 5,50 x 2.052 si ottiene l'importo di € 11.286,00, che, ridotto del
50%, diviene pari ad € 5.643,00.
La penale complessivamente dovuta da a è pertanto pari ad € 8.687,25, ossia CP_1 Parte_1
€ 3.044,25 (importo relativo ai primi 21 mesi di rapporto negoziale) + € 5.643,00 (importo relativo al residuo periodo di durata del contratto).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato l'inadempimento della società appellata e l'intervenuta risoluzione del contratto, deve pertanto condannarsi in Controparte_1
solido con i garanti e , al versamento a titolo Controparte_2 Controparte_3 di penale dell'importo di € 8.687,25, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo pagina 13 di 17 (dovendosi peraltro dare atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'appellata, in data
6.11.2024, dell'importo liquidato a titolo di penale dal primo Giudice).
Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da e dai garanti e CP_1 CP_3
, ritiene la Corte che tale appello sia infondato. CP_2
Gli appellati hanno contestato la sentenza del Tribunale, per aver rigettato la domanda di risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa della condotta di in CP_1 Parte_1 violazione del principio di buona fede nella fase di formazione del contratto. L'appellata aveva iniziato l'attività nel settore della ristorazione solo nel 2018. Aveva accettato la sottoscrizione del contratto di fornitura (su modulo predisposto da , in quanto la firma del contratto Parte_1
era stata imposta quale condizione per ottenere dalla (finanziaria di il CP_4 Parte_1 finanziamento necessario per sopperire alle spese per l'acquisto delle attrezzature per la nuova attività. , in ragione della propria inesperienza commerciale circa il fabbisogno di caffè CP_1
per la degustazione a fine pasto da parte dei commensali, si sarebbe affidata alla pluridecennale esperienza di circa il quantitativo minimo di prodotto da acquistare. Parte_1
Era del resto obbligo di lealtà contrattuale dell'opposta informare l'opponente delle stime medie di fornitura per attività similari, molto inferiori a quanto previsto dal contratto.
Le deduzioni degli appellati non possono essere condivise.
Non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna violazione del principio sancito dall'art. 1337 c.c., che impone alle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Va premesso che secondo la giurisprudenza “la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (Cass. 5762/2016). La responsabilità precontrattuale di una parte, pertanto, può configurarsi in ragione della violazione del principio di buona fede qualora - all'esito di un accertamento di fatto - emerga “l'omissione di informazioni rilevanti nel corso
pagina 14 di 17 delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto”.
Sebbene, pertanto, una responsabilità precontrattuale possa ravvisarsi anche nel caso di stipulazione di un contratto valido, ma non conveniente, tornando al caso di specie, non emerge che abbia dolosamente taciuto circostanze che avrebbero indotto a non Parte_1 CP_1
stipulare il contratto o ad esigere differenti condizioni negoziali.
In primo luogo, il contratto di fornitura oggetto di causa è un contratto tra due società e non è ravvisabile una situazione di squilibrio tra la posizione dei contraenti che imponga particolari obblighi di protezione del contraente debole.
è una società costituita nel 2016, per operare nel settore della ristorazione e della CP_1 somministrazione di cibi e bevande, pur risultando aver iniziato l'attività di impresa solo il
9.8.2019 (come emerge dalla visura camerale storica). Trattandosi di società avente quale oggetto sociale l'impianto, l'esercizio e la gestione di esercizi pubblici adibiti a bar, trattorie e ristoranti, deve ritenersi che i soci della stessa avessero competenza in ordine al fabbisogno di materie prime o comunque, quali operatori del settore, potessero facilmente acquisire autonomamente ogni utile informazione circa il fabbisogno di caffè torrefatto di un bar o di un ristorante delle dimensioni del locale di via Dante Alighieri.
Nel contratto di fornitura, il locale della è peraltro indicato come bar e non come CP_1
ristorante, non sono precisate le sue dimensioni e pertanto deve ritenersi che non Parte_1
fosse stata informata delle dimensioni e del numero di coperti del locale (è pacifico, del resto, come il locale fosse in fase di ristrutturazione, al momento della sottoscrizione del contratto).
Nessuna prova è stata fornita (o offerta) da circa il fatto che impose CP_1 Parte_1 all'appellata i quantitativi minimi di fornitura mensile o assicurò che tali quantitativi fossero adeguati per l'attività di somministrazione in concreto svolta presso il locale di via Dante
Alighieri o diede informazioni inesatte o parziali ( non ha peraltro dedotto idonei capitoli CP_1
di prova sul punto).
I documenti nn. 5 e 6 prodotti in grado di appello dagli appellati (altro contratto stipulato da nel 2013, analogo a quello per cui è causa, e verbale di escussione testi, relativo al Parte_1
procedimento R.G. 1736/2023, tra e la società ) sono inammissibili perché Parte_1 CP_5 tardivamente prodotti, in violazione dell'art. 345 c.p.c., e non avendo dimostrato di non CP_1
averli potuti produrre nel procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Quanto poi all'asserita omessa informazione circa il fabbisogno medio di chilogrammi di caffè torrefatto di un bar o di un ristorante, premesso che non vi è prova del fatto che fosse Parte_1
a conoscenza delle concrete dimensioni del locale di e quindi degli ipotetici consumi, CP_1
pagina 15 di 17 deve ritenersi che l'appellata ben potesse reperire in autonomia ogni informazione circa il rapporto tra chili di caffè e numero di tazzine somministrate e circa il fabbisogno medio di un ristorante di dimensioni pari al suo locale, non trattandosi di informazioni di cui era in possesso sola la società Parte_1
Per tutti i motivi esposti, l'appello incidentale deve essere respinto.
Quanto alle spese processuali dei due gradi di giudizio, il parziale accoglimento dell'appello principale, con parziale riforma della sentenza di primo grado, e il rigetto dell'appello incidentale giustifica una compensazione per quota di 1/3 delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.
La restante quota di spese, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, deve essere posta a carico di e dei e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_6 CP_3
stante la loro prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IA' avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7167/2024, Parte_1 Parte_1
pubblicata il 18/07/2024, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato l'inadempimento della società appellata e la risoluzione del contratto, condanna e i garanti Controparte_1
e , in solido tra loro, al versamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di a titolo di penale, del complessivo importo di € 8.687,25, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, importo dal quale deve essere detratto quanto già versato a titolo di penale dall'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa per quota di 1/3 le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio;
4) Condanna e i e , Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
in solido tra loro, alla rifusione della restante quota di spese processuali sostenute da quota che si liquida, quanto al primo grado di giudizio in € 3.384,66 Parte_1
per compensi, oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 3.258,66 per compensi oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 16 di 17 5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.1.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7167/2024, pubblicata il 18/07/2024,
TRA
(C.F. ), con sede legale in VIA Parte_1 P.IVA_1
ON CI 16/22 CORSICO, con il patrocinio degli avv. SAVASTANO FLORA e
NO OL, elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO DI LAURIA 4, MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in VIA GARIBALDI 63 91100 Controparte_1 P.IVA_2
TRAPANI, (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._1
DELLA GINEVRA 43, TRAPANI, e (C.F. Controparte_3
), tutti con il patrocinio dell'avv. DE FELICE FRANCESCO PAOLO C.F._2
ELIO ed elettivamente domiciliati in Via Bastioni 9, Trapani, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7167/2024, pubblicata il
18/07/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI:
Per IA' : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di rito, richiamata ogni precedente difesa ed atto difensivo, così giudicare: nel merito: preso atto del pagamento eseguito da , in riforma della sentenza n. CP_1
7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 17.07.2024 e pubblicata il 18.07.2024, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo 13151/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 26.08.2020 (RG 19133/2020) e per l'effetto condannare quale obbligata CP_1 principale al pagamento della penale di Euro 18.217,24, detratto quanto già versato per sorte capitale a titolo di penale e fatture, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo, condannare altresì garanti e quali Controparte_3 Controparte_2 garanti a prima richiesta, a pagare nei limiti della garanzia pari ad Euro 17.820,00 o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio;
nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto sottoscritto da in data 19.07.2018, condannare CP_1 CP_1 quale obbligata principale al pagamento della residua penale di euro 14.627,26, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo, condannare altresì garanti
[...]
e quali garanti a prima richiesta, a pagare nei Controparte_3 Controparte_2 limiti della garanzia pari ad Euro 17.820,00 o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio. nel merito e in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la
Corte di Appello dovesse ritenere corretto il ragionamento logico giuridico del Tribunale, riformare la sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 17.07.2024 e pubblicata il 18.07.2024 laddove riduce del 50% la penale riconosciuta per il periodo dal 19.07.2018 ed 20.04.2020 e per l'effetto condannare quale obbligata principale la penale di CP_1 euro 6.088,50 (€ 5,50 x 1.107 Kg.= € 6.088,50), detratto quanto già versato a detto titolo, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo, condannare altresì garanti
[...]
e quali garanti a prima richiesta, a pagare nei Controparte_3 Controparte_2 limiti della garanzia pari ad Euro 17.820,00 o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022 di entrambe i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede ammettersi a prova diretta e contraria i seguenti capitoli di prova preceduti dall'inciso “vero che”:
1. Vero che nella persona del suo amministratore e del CP_1 Controparte_2 socio , chiedeva per il tramite di un finanziamento Controparte_3 Parte_1
a per ampliare la propria attività e adeguamento dei locali anche per la CP_4 ristorazione.
2. Vero che la società nella persona del signor Controparte_3 riferiva al signora , agente la volontà di promuovere l'attività di bar, Per_1 Parte_1 considerato che i locali immediatamente vicini sul lungomare erano ristoranti.
2. Vero che la società riferiva al signor che nell'arco di un mese dalla CP_1 Per_1 sottoscrizione dell'impegno di fornitura il locale avrebbe terminato la ristrutturazione e aperto l'attività al pubblico.
3. Vero che il locale di si trova in zona centrale CP_1
e sul lungomare di Trapani, in zona di passaggio.
4. Vero che i locali accanto e nei pressi di , sul lungo mare di Trapani in via Dante Alighieri sono ristoranti. CP_1
5. Vero che il bar Fronte Villa, ubicato ad una distanza di circa 450 mt rispetto al locale di ubicato sul lungomare Dante Alighieri, viene fornito da e CP_1 Parte_1 consuma 144 kg al mese.
6. Vero che il bar Fronte Villa sottoscriveva un impegno di fornitura in esclusiva in agosto 2018 per un fabbisogno mensile di 144 Kg al mese. 7. pagina 2 di 17 Vero che il locale di apriva a distanza di un anno dalla sottoscrizione del CP_1 contratto di fornitura per motivi burocratici.
8. Vero che circa 200 caffè al giorno per un bar nella zona in cui è ubicato il locale di rappresenta un quantitativo CP_1 minimo di consumo.
9. Vero che in molti locali adibiti solo a ristorante Parte_1 installa macchine del caffè a capsule. 10.Vero che nel locale di veniva CP_1 installata una macchina da bar come da doc. g) pag. 1 che si rammostra al teste. Con il seguente teste: , residente in [...], Trapani.” Testimone_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: PRELIMINARMENTE: - accertare e dichiarare che nei capi autonomi della sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. XI Civile e pubblicata il 18.07.2024, indicati in parte motiva si è formato il giudicato interno, per effetto della mancata specifica ed autonoma impugnazione;
IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE: - ammettersi la prova testimoniale con il sig.
sui capitoli di prova articolati in primo grado con le memorie istruttorie Testimone_1
2° e 3° termine (ad eccezione del capitolo n. 10 della memoria 2° termine), nonché i documenti indicizzati nel deposito;
- rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale sia perché l'appellante non ha proposto una specifica impugnazione, sia perché la prova testimoniale non è stata ammessa in primo grado e non stata reiterata dall'appellante in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni definitive del 1° grado al momento della rimessione della causa in decisione;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare la inammissibilità e la infondatezza dell'atto di appello avversario per i motivi esposti e dunque rigettarli per le suesposte argomentazioni;
- confermare in detti capi le statuizioni della sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano
– Sez. XI Civile e pubblicata il 18.07.2024, oggetto dell'avversa impugnazione;
IN VIA INCIDENTALE: - accertare e dichiarare che in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha violato il principio di buona fede contrattuale durante la fase di formazione del contratto di fornitura del 19.07.2018; e per l'effetto,
- riformare la sentenza n. 7167/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. XI Civile e pubblicata il 18.07.2024 nei capi e per i motivi della impugnazione incidentale, condannando Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno extracontrattuale patito da per violazione del principio di buona fede contrattuale Controparte_1 durante la fase di formazione del contratto di fornitura, da quantificarsi secondo equità, eventualmente ponendolo in compensazione con l'eventuale maggior credito incassato dell'appellante in ragione della sentenza e/o condannando in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a restituire alla in tutto o in parte la somma di €.4.105,00 già Controparte_1 corrisposta in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese legali e onorari del grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Fatto salvo ogni altro diritto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale notificato a mezzo pec in data 19.10.2020, la società e e , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
suoi garanti, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13151/2020 emesso il
26.08.2020 dal Tribunale di Milano, con cui gli stessi erano stati condannati a versare a Pt_1
pagina 3 di 17 in solido tra loro ( per l'intero, mentre e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solo fino all'importo di € 17.820,00), la somma complessiva di € Controparte_3
18.217,24, oltre interessi e spese, somma dovuta, secondo le prospettazioni della ricorrente, quanto ad € 370,06 ed € 175,68, per il pagamento delle fatture n. 02/1099 del 31.08.2019 e n.
43/7 del 31.01.2020, emesse a fronte di forniture di merce, e quanto ad € 17.671,50, a titolo di penale, stante l'inadempimento della all'obbligo di acquistare quantitativi minimi CP_1
mensili di caffè per la durata quinquennale del contratto di somministrazione concluso con la ricorrente il 19.07.2018.
A fondamento dell'opposizione, e i suoi garanti hanno precisato: - di aver concluso il CP_1
predetto contratto di fornitura del 19.7.2018, obbligandosi ad acquistare da Parte_1 un quantitativo minimo mensile di 54 Kg di caffè (miscela “bar verde”) al prezzo di € 17,00 al kg;
- che la conclusione di tale contratto era legata alla stipula, in pari data, con la società finanziaria di ( , di un contratto di finanziamento dell'importo di € Parte_1 CP_4
10.000,00, necessario a sostenere le spese di acquisto delle attrezzature per l'avvio dell'attività di ristorazione in un locale con 15 coperti, al numero 34 del Lungomare Dante Alighieri di
Trapani; - che l'erogazione del finanziamento era stata condizionata alla sottoscrizione del contratto di fornitura;
- che aveva sottoscritto una proposta contrattuale già predisposta CP_1 da affidandosi all'esperienza di quest'ultima per la determinazione del Parte_1
fabbisogno minimo mensile di caffè, non conoscendo, all'epoca, l'effettivo fabbisogno, non avendo ancora avviato l'attività; - che solo dopo l'avvio dell'attività, l'opponente si era resa conto che il quantitativo minimo di caffè che si era impegnata ad acquistare fosse eccessivo rispetto alle sue reali necessità; - che avrebbe dovuto informare l'opponente delle Parte_1
stime medie di fornitura per attività consimili e che pertanto si configurava una responsabile precontrattuale della ricorrente;
- che era quindi tenuta a risarcire a il danno, Parte_1 CP_1 consistente nel maggior aggravio economico per l'eccedenza di fornitura contrattualizzata, rispetto al reale fabbisogno mensile di 10 kg di caffè; - che in ogni caso doveva ritenersi ricorrere un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, a ragione della quale l'opponente chiedeva la sua risoluzione ex art. 1467 c.c.; - che alla data della Parte_1
messa in mora del 20.04.2020, con cui aveva contestato il mancato consumo al 31.12.2019 dei kg di caffè contrattualizzati, non avrebbe comunque potuto richiedere la penale per tutti i cinque anni di contratto, essendo il rapporto negoziale ancora in corso;
- che infine la penale doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto manifestamente eccessiva.
Gli opponenti hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento e declaratoria dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, con conseguente risoluzione pagina 4 di 17 ex art 1467 c.c.; in subordine, la riduzione equitativa della penale, ex art. 1384 c.c., perché illegittima e manifestamente eccessiva;
in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
risarcimento del danno extracontrattuale patito dall'opponente per violazione del principio di buona fede contrattuale durante la fase di formazione del contratto di fornitura, da portare in compensazione con l'eventuale maggior credito vantato dall'opposta.
(già si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_1 dell'opposizione ed affermando, a sostegno della propria pretesa creditoria: - di aver consegnato la merce di cui alle fatture azionate in via monitoria senza aver ricevuto il relativo pagamento;
- che, a smentita della lamentata eccessività del quantitativo minimo di caffè di cui al contratto, il locale di quest'ultima aveva oltre 60 coperti e si trovava in zona centrale, sulla passeggiata del lungomare di Trapani e dunque in luogo di intenso passaggio;
- che mai, prima della messa in mora dell'aprile 2020, la si era lamentata del quantitativo di caffè che si era CP_1
obbligata ad acquistare e mai ne aveva chiesta la rinegoziazione;
- che non poteva essere addebitata a alcuna violazione dell'obbligo di correttezza in fase precontrattuale, Parte_1
essendo la una società che esercitava sin dal 2016 l'attività di somministrazione di CP_1
alimenti e bevande e non poteva pertanto essere considerata un operatore economico sprovveduto;
- che la penale era dovuta per l'intero importo ingiunto, avendo Parte_1
comunicato la risoluzione del contratto il 9.07.2020 e dovendosi ritenere la penale del tutto congrua, in considerazione dei costi di produzione del caffè e degli investimenti effettuati per l'acquisto di attrezzature messe dall'opposta a disposizione della . CP_1
La società opposta ha pertanto chiesto in via principale e nel merito: - di respingere l'opposizione e tutte le domande proposte da parte opponente poiché infondate in fatto e/o diritto, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo emesso, in ogni sua parte;
- accertata la risoluzione contrattuale per inadempimento di , di condannare l'opposta quale CP_1
obbligata principale al pagamento di euro 18.217,24, oltre interessi moratori sulla somma di
Euro 545,75, dal dovuto al saldo effettivo ed integrale, oltre interessi ex art. 1284 c.c. sulla penale di Euro 17.671,50, dal dovuto al saldo effettivo;
- di condannare altresì i garanti a pagare le somme dovute, nei limiti della garanzia (pari ad Euro 17.820,00).
Alla prima udienza, il procuratore di parte opponente ha esibito la fattura n. 43000748 del
28.10.2020, emessa da MO TF successivamente al ricorso in monitorio, documento che dava sostegno alla tesi della continuazione del rapporto di somministrazione.
Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che il contratto inter partes non pareva avere cessato i suoi effetti per un'intervenuta risoluzione ed emergendo profili di probabile eccessività della penale pattuita.
pagina 5 di 17 A seguito di una prima precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo per sentire il teste indicato sul solo capitolo 10 dedotto dalla , capitolo volto a provare il CP_1
pagamento in contanti di una delle fatture poste a base del ricorso monitorio.
Sentito il teste a mezzo di prova delegata e precisate nuovamente le conclusioni, il Tribunale, con la sentenza impugnata: - ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- ha condannato CP_1
e i suoi garanti a pagare in favore di la somma complessiva di € 3.589,99, di cui € Parte_1
545,74 a saldo delle fatture n. 02/1099 n. 43/7, ed € 3.044,25, a titolo di penale per l'inadempimento di agli obblighi assunti con il contratto concluso il 19.07.2018, oltre CP_1
interessi moratori sugli importi delle fatture, con decorrenza dalle relative scadenze, e interessi legali sull'importo della penale, con decorrenza dalla data della relativa domanda (20.04.2020);
- ha rigettato ogni altra domanda;
- ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Il primo Giudice ha rilevato che, in mancanza di prova dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e in mancanza di domanda di risoluzione giudiziale, non poteva porsi a carico degli opponenti una penale commisurata a tutta la durata del negozio. non aveva Parte_1
infatti il diritto di pretendere, alla data del 20.04.2020 - data della messa in mora da cui parte opposta pretendeva di far discendere l'avvenuta risoluzione del contratto -, l'applicazione della penale per l'intero quinquennio di durata contrattuale, potendo solo pretenderla in relazione ai mesi, all'epoca, già trascorsi. Solo in relazione a questi mesi si era infatti già verificato l'inadempimento della all'obbligo di acquisto del quantitativo mensile minimo di caffè CP_1
contrattualizzato, pari a 54 Kg.
Il Tribunale ha pertanto ricalcolato la penale, con riferimento ai soli 21 mesi decorsi dall'inizio del rapporto (19.7.2018) sino al 20.4.2020, deducendo dall'ammontare complessivo dei kg di caffè che avrebbe dovuto acquistare i 27 kg effettivamente consumati e pervenendo ad CP_1 un totale di 1.107 kg di caffè non consumati. La penale contrattualmente pattuita (€ 5,50 x 1.107 kg = € 6.088,50) è stata tuttavia ritenuta eccessiva dal primo Giudice - in quanto pari al mancato utile lordo per ciascun chilogrammo di caffè non ritirato e quindi superiore all'utile netto che avrebbe percepito in caso di regolare adempimento del contratto - e pertanto ridotta Parte_1 del 50% (anche in ragione della mancata allegazione e prova da parte dell'opposta di non aver potuto rivendere a terzi il caffè non ritirato da ). CP_1
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda dell'opponente di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in mancanza dei relativi presupposti, e la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. Ha ritenuto infatti che , CP_1
operatore commerciale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, poteva adeguatamente soppesare le proprie esigenze di fornitura di caffè, non potendosi quindi pagina 6 di 17 attribuire un'erronea valutazione del suo fabbisogno alla condotta della controparte contrattuale.
. ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) La decisione del Tribunale non sarebbe condivisibile, posto che la società opposta aveva chiesto nelle sue conclusioni l'accertamento della risoluzione del contratto e già con le missive del 20.4.2020 e del 9.7.2020 aveva messo in mora la controparte e dichiarato risolto il contratto.
L'applicazione della penale aveva del resto quale suo presupposto il mero inadempimento dell'opponente e il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto, non essendo necessaria, per costante giurisprudenza, una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento. aveva pertanto diritto a vedersi riconosciuta una penale commisurata alla durata Parte_1
quinquennale del contratto.
2) Illegittimità della riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
Il Tribunale avrebbe reso una motivazione errata e illogica, ritenendo di ridurre la penale, perché commisurata al mancato utile lordo e perché l'opposta aveva atteso quasi due anni, prima di contestare alla l'inadempimento contrattuale, dimostrando così scarso interesse CP_1 all'adempimento.
Premessa la legittimità di una penale commisurata al mancato utile che si sarebbe ricavato in caso di regolare adempimento, ha sottolineato di aver investito circa € 5.000,00 per Parte_1
fornire a , in comodato gratuito, ed installare a sua cura e spese le attrezzature necessarie CP_1 alla somministrazione dei caffè (macchina da caffè, depuratore dell'acqua, cartuccia Brita, macinadosatore). L'opposta aveva pertanto un rilevante interesse all'adempimento da parte di
, mentre, stante la decisione del Tribunale in merito alla penale, era andata in perdita, CP_1 rispetto alle somme investite in relazione al contratto stipulato con l'opponente.
Doveva infine ritenersi irrilevante la mancata prova, da parte di di non aver Parte_1
rivenduto a terzi il caffè non consegnato a , non essendo la penale prevista per ripagare CP_1
la mancata vendita ad altri del prodotto.
Per i motivi esposti, l'appellante ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio e i garanti e , Controparte_1 CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto dell'appello, perché inammissibile e infondato, e proponendo appello incidentale in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede nella fase di formazione del contratto e chiedendo pertanto la condanna di al risarcimento di tale danno, da portare in Parte_1
compensazione con le somme incassate dall'appellante in forza della sentenza impugnata.
pagina 7 di 17 Gli appellati hanno innanzitutto rilevato che, stante il tenore dell'appello principale, si sarebbe formato il giudicato sulla non avvenuta risoluzione del contratto, sulla circostanza che Pt_1
avrebbe tratto profitto dalla vendita a terzi del caffè non ritirato da , sul rigetto delle CP_1
istanze di prova per testi, sulla compensazione delle spese, in mancanza di specifica impugnazione delle statuizioni del Tribunale relative ai profili sopra indicati.
Il primo motivo di appello, ad avviso degli appellati, sarebbe poi inammissibile, per mancata indicazione del perché il primo Giudice avrebbe errato nella valutazione di atti e documenti di causa, per mancata impugnazione della statuizione della sentenza con cui era stato affermato che il contratto di fornitura non si era risolto e per mancata formulazione di una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Il motivo sarebbe anche infondato nel merito, posto che aveva richiesto una penale Parte_1
commisurata ai cinque anni di durata del contratto, mentre la clausola penale faceva solo riferimento al quantitativo mensile di caffè non ritirato, senza alcun riferimento all'intera fornitura per i cinque anni di durata negoziale e mancando peraltro prova dell'inadempimento protrattosi per tutti i predetti cinque anni.
aveva peraltro provato che l'appellante aveva proseguito nella fornitura di caffè, CP_1
producendo la fattura n. 43/000748 del 28.10.2020, regolarmente saldata, mentre Parte_1 non aveva chiesto accertarsi l'inadempimento dell'appellata per gli anni successivi, nè aveva provato tale inadempimento.
Il secondo motivo sarebbe inammissibile, perché di oscura formulazione, e ugualmente infondato, stante l'evidente manifesta eccessività della penale contrattuale, come correttamente ritenuto dal Tribunale, penale che, ove non ridotta, avrebbe assicurato alla società appellante un vantaggio maggiore di quello conseguente al regolare adempimento e non avendo peraltro impugnato la valutazione del primo Giudice, secondo cui la società fornitrice aveva Parte_1
presumibilmente tratto profitto dalla vendita a terzi del prodotto non ritirato da . CP_1
Gli appellati hanno dedotto, a sostegno dell'appello incidentale, di aver offerto adeguata prova delle circostanze poste a fondamento della domanda risarcitoria. doveva aprire un CP_1
ristorante (di piccole dimensioni) e non un bar ed era alla prima esperienza;
si era pertanto affidata in buona fede alle conoscenze di in merito al reale fabbisogno di caffè per i Parte_1
clienti di un locale ristorante e in merito alla relazione tra i chili di caffè forniti mensilmente e il numero di tazzine ricavabili da tale fornitura. aveva provato a mezzo documenti che il CP_1 locale in via Dante Alighieri era destinato sin dall'inizio ad attività di ristorazione. Il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere le prove per testi volte a dare sostegno probatorio alla pagina 8 di 17 domanda risarcitoria (in particolare, la prova sulla circostanza che il contratto è un prestampato redatto da che impone i quantitativi di fornitura). Parte_1
Gli appellanti incidentali hanno poi prodotto ulteriore documentazione, precisando che solo dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, era venuta in possesso della stessa. CP_1
La predetta documentazione (relativa ad altro procedimento civile con avente ad Parte_1
oggetto le medesime questioni) era ammissibile quale prova atipica e utile ai fini del decidere, essendo costituita: - da un altro contratto di fornitura di caffè stipulato da relativo Parte_1
ad un locale bar, di contenuto identico a quello oggetto di causa;
dal verbale di causa, contenente le dichiarazioni del teste agente di commercio di (che confermava che i Per_1 Parte_1
consumi di caffè di un bar e di un ristorante sono diversi, che il modello di contratto è sempre lo stesso e che è a stabilire il quantitativo minimo della fornitura). Parte_1
Gli appellati hanno quindi rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
All'udienza del 14.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è parzialmente fondato e può pertanto essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che non sono condivisibili i rilievi degli appellati in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, per mancata indicazione del perché il primo Giudice avrebbe errato nella valutazione di atti e documenti di causa, per la non chiara formulazione dei motivi, per mancata impugnazione della statuizione della sentenza con cui era stato affermato che il contratto di fornitura non si era risolto e per mancata formulazione di una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
L'atto di appello, al contrario, indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione, i pretesi errori del primo Giudice e le parti della sentenza di primo grado che si intendono contestare, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017).
L'appellante ha poi contestato in modo chiaro la statuizione del Tribunale, secondo cui il contratto di fornitura non si sarebbe risolto e ha ribadito di aver chiesto in primo grado l'accertamento della risoluzione per inadempimento, come si evince chiaramente dalla lettura del primo motivo.
Non possono condividersi le affermazioni degli appellati, secondo cui si sarebbe formato il giudicato su tutte le affermazioni del Tribunale non espressamente impugnate da Parte_1
anche quelle costituenti argomentazioni meramente concorrenti, rispetto ad un unitario giudizio di fatto, o quelle volte a fornire solo un ulteriore supporto alla motivazione.
pagina 9 di 17 E' noto infatti che “in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (così Cass. ord. 27246/2024).
Nel merito, il primo motivo è fondato.
Emerge dagli atti come avesse svolto domanda di accertamento della risoluzione del Parte_1
contratto per inadempimento, con memoria ex art. 183 c.p.c., domanda poi ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale domanda non configura una mutatio libelli inammissibile, trattandosi di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la cui formulazione non determina alcun aggravamento dei tempi processuali, né alcuna compromissione delle potenzialità di difesa. Le
Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito con la sentenza n. 12310/2015 che "la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno
o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Nel caso di specie, a fronte di una iniziale domanda di declaratoria dell'obbligo della convenuta di versare la somma di € 17.671,50, in forza della clausola penale contrattuale e stante l'inadempimento dell'opponente, non può certamente considerarsi domanda nuova estranea alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (e quindi inammissibile) la domanda di accertamento della risoluzione contrattuale - domanda che peraltro era già desumibile dal tenore complessivo della comparsa di risposta, pur non essendo indicata nelle conclusioni (a pag. 9 dell'atto si legge infatti che “l'unico inadempimento esistente è quello di che non ha CP_1
rispettato gli accordi e che ha originato la risoluzione del contratto con la conseguente legittima richiesta di decreto ingiuntivo”).
In ogni caso, la richiesta di condanna della parte inadempiente al pagamento della penale contrattuale non è domanda che presuppone la proposizione anche di una domanda di risoluzione contrattuale, trattandosi di domanda del tutto autonoma (ved. Cass. 10741/2008 “La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto
pagina 10 di 17 non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto, quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico)”).
Quanto poi ai presupposti per una risoluzione di diritto del contratto di fornitura, ritiene la Corte che la clausola negoziale, secondo cui “Sarà vs. (ossia di insindacabile facoltà Parte_1
interrompere le forniture e revocare la fideiussione prestata alla con preavviso CP_4
di sette giorni, nei casi di cessazione dei nostri acquisti o di loro diminuzione in misura pari al
30% protratta per tre mesi, di mancato pagamento di due fatture, di inadempienza anche ad uno solo dei predetti obblighi, di richiesta rivoltaVi da di pagamenti in esecuzione CP_4
della fideiussione da Voi alla stessa prestata in nostro favore a garanzia del finanziamento accordatoci”, deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa. Tale clausola consente infatti alla parte fornitrice, a fronte dell'inadempimento di una delle obbligazioni indicate, di interrompere le forniture con un preavviso di sette giorni e quindi, in sostanza, di risolvere il negozio per il futuro. Trattandosi di un contratto di durata (ad esecuzione periodica), per il quale gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.), deve ritenersi che le parti, con l'espressione “interrompere le forniture”, abbiano voluto far riferimento alla risoluzione del negozio.
Con lettera del 9.7.2020, del resto, aveva chiarito di intendere risolto il contratto, Parte_1
essendo rimasto senza riscontro il sollecito di pagamento del 20.4.2020, avvalendosi pertanto
(pur senza effettuare un espresso richiamo alla stessa) della clausola risolutiva espressa
(secondo costante giurisprudenza della Cassazione, del resto, la volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa “non richiede formule rituali e può desumersi per fatti concludenti”; così Cass. ord. 14195/2022; conf. sentenza 37734/2022).
Deve pertanto rilevarsi che - si è avvalsa, ante causam, della clausola risolutiva Parte_1
espressa; - ha chiesto, nel corso del giudizio di opposizione, l'accertamento della risoluzione per inadempimento;
- ha chiesto la condanna al pagamento della penale contrattuale.
Ma anche laddove non si voglie qualificare la clausola sopra riportata quale clausola penale, comunque avrebbe la facoltà di pretendere il pagamento della penale per tutto l'arco Parte_1
di durata del contratto, avendo chiesto nel corso del giudizio di opposizione l'accertamento della risoluzione del contratto e avendo allegato il persistere dell'inadempimento di . CP_1
pagina 11 di 17 A fronte di tale allegazione, era onere dell'opponente provare di aver adempiuto a quanto concordato nel contratto di fornitura e quindi di aver richiesto a la fornitura mensile Parte_1
di 54 kg di caffè o almeno di un quantitativo superiore al 70% della fornitura minima concordata
(scattando la penale in caso di cessazione degli acquisti di caffè o di riduzione del 30% rispetto a quelli concordati).
In mancanza di tale prova, considerata la persistenza dell'inadempimento di (che di fatto CP_1
non ha mai ordinato il quantitativo minimo di caffè previsto dal contratto e ha interrotto del tutto gli ordini, quantomeno ad ottobre 2020) e la sua rilevante importanza, in relazione all'interesse della controparte, devono ritenersi comunque sussistenti i presupposti per una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento e la penale deve essere calcolata con riferimento alla durata quinquennale del negozio.
Quanto poi alla fattura n. 43/000748 del 28.10.2020, anche a volerla considerare relativa al rapporto negoziale per cui è causa (la stessa prevede peraltro un prezzo al kg per la miscela
“bar verde” inferiore a quello pattuito nel contratto oggetto del presente contenzioso), in ogni caso la fornitura fatturata (complessivi 15 kg di caffè) sarebbe inferiore di oltre il 30% rispetto al quantitativo minimo mensile pattuito (54 kg).
Gli appellati contestano che la clausola penale si riferisca alla durata quinquennale del rapporto negoziale. Tale contestazione non è condivisibile.
La clausola prevede infatti che “in caso di cessione anticipata dell'esercizio, di interruzione delle forniture o di contrazione dei nostri acquisti nella misura indicata (30%), saremo tenuti
a rimborsarvi il mancato utile lordo relativo ai quantitativi di caffè non ritirati rispetto al predetto impegnato fabbisogno minimo mensile e alla durata dell'impegno di fornitura, pari ad € 5,50 per ogni kg del Vostro prodotto non ritirato, salvo vostro diritto a maggior rimborso dovuto”. La clausola contiene pertanto un chiaro riferimento “alla durata dell'impegno di fornitura” e quindi all'intero periodo di efficacia del rapporto negoziale (5 anni).
L'ammontare della penale da porsi a carico della deve pertanto essere commisurata CP_1 all'intera durata del contratto e non - come stabilito dal Tribunale - al solo periodo decorrente dalla stipulazione del contratto alla data della prima contestazione dell'inadempimento
(20.4.2020).
Il secondo motivo di appello non è fondato.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente ridotto la penale contrattuale, in quanto manifestamente eccessiva, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento
(art. 1384 c.c.).
pagina 12 di 17 La penale pattuita è pari all'utile lordo che avrebbe ricavato dalla vendita dei Parte_1
quantitativi di caffè non ritirati, come espressamente chiarito dalla clausola.
Orbene, è evidente che ottenere l'utile lordo che sarebbe derivato dalla vendita del prodotto, a fronte di un prodotto non richiesto e quindi non consegnato (e che pertanto ben può essere venduto a terzi) significa ottenere di più di quanto si otterrebbe con il regolare adempimento del contratto. La penale è pertanto manifestamente eccessiva, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione, da un lato, perché non si ravvisa in capo a un Parte_1
interesse ulteriore e diverso rispetto a quello di ottenere il corrispettivo economico (e, in particolare, l'utile netto) a fronte della fornitura del prodotto oggetto del contratto;
dall'altro lato, perchè l'applicazione della penale va ad alterare in modo significativo il sinallagma negoziale (una parte, pur senza fornire quel quantitativo di caffè, ottiene l'utile lordo relativo al quantitativo non ritirato, e ciò per tutta la durata del negozio e benché il caffè non consegnato possa essere ricollocato sul mercato).
Né rileva la circostanza che abbia sostenuto dei costi per l'acquisto e l'installazione Parte_1
di una serie di attrezzature necessarie per la somministrazione dei caffè, concesse a a CP_1
titolo di comodato gratuito (macchina da caffè, depuratore dell'acqua, cartuccia Brita, macinadosatore), non trattandosi di costi tali da rendere equo, in relazione al sinallagma negoziale, l'importo pattuito a titolo di penale.
Si ritiene pertanto condivisibile la decisione del Tribunale di ridurre del 50% la penale contrattuale, quantificata in € 5,50 per ogni kg di caffè non ritirato.
Il Tribunale ha quantificato una penale di € 3.044,25 a fronte del mancato ritiro di 1.107 kg di caffè, nei 21 mesi di durata del rapporto negoziale considerati dal primo Giudice.
Avendo riguardo all'intera durata del negozio e quindi agli ulteriori mesi decorrenti da maggio
2020 a luglio 2023 (ulteriori 38 mesi), moltiplicando i 54 kg di consumo mensile per i 38 mesi di ulteriore durata del contratto si ottengono ulteriori 2.052 kg totali di caffè non ritirato.
Moltiplicando l'importo di € 5,50 x 2.052 si ottiene l'importo di € 11.286,00, che, ridotto del
50%, diviene pari ad € 5.643,00.
La penale complessivamente dovuta da a è pertanto pari ad € 8.687,25, ossia CP_1 Parte_1
€ 3.044,25 (importo relativo ai primi 21 mesi di rapporto negoziale) + € 5.643,00 (importo relativo al residuo periodo di durata del contratto).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato l'inadempimento della società appellata e l'intervenuta risoluzione del contratto, deve pertanto condannarsi in Controparte_1
solido con i garanti e , al versamento a titolo Controparte_2 Controparte_3 di penale dell'importo di € 8.687,25, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo pagina 13 di 17 (dovendosi peraltro dare atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'appellata, in data
6.11.2024, dell'importo liquidato a titolo di penale dal primo Giudice).
Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da e dai garanti e CP_1 CP_3
, ritiene la Corte che tale appello sia infondato. CP_2
Gli appellati hanno contestato la sentenza del Tribunale, per aver rigettato la domanda di risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa della condotta di in CP_1 Parte_1 violazione del principio di buona fede nella fase di formazione del contratto. L'appellata aveva iniziato l'attività nel settore della ristorazione solo nel 2018. Aveva accettato la sottoscrizione del contratto di fornitura (su modulo predisposto da , in quanto la firma del contratto Parte_1
era stata imposta quale condizione per ottenere dalla (finanziaria di il CP_4 Parte_1 finanziamento necessario per sopperire alle spese per l'acquisto delle attrezzature per la nuova attività. , in ragione della propria inesperienza commerciale circa il fabbisogno di caffè CP_1
per la degustazione a fine pasto da parte dei commensali, si sarebbe affidata alla pluridecennale esperienza di circa il quantitativo minimo di prodotto da acquistare. Parte_1
Era del resto obbligo di lealtà contrattuale dell'opposta informare l'opponente delle stime medie di fornitura per attività similari, molto inferiori a quanto previsto dal contratto.
Le deduzioni degli appellati non possono essere condivise.
Non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna violazione del principio sancito dall'art. 1337 c.c., che impone alle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Va premesso che secondo la giurisprudenza “la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (Cass. 5762/2016). La responsabilità precontrattuale di una parte, pertanto, può configurarsi in ragione della violazione del principio di buona fede qualora - all'esito di un accertamento di fatto - emerga “l'omissione di informazioni rilevanti nel corso
pagina 14 di 17 delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto”.
Sebbene, pertanto, una responsabilità precontrattuale possa ravvisarsi anche nel caso di stipulazione di un contratto valido, ma non conveniente, tornando al caso di specie, non emerge che abbia dolosamente taciuto circostanze che avrebbero indotto a non Parte_1 CP_1
stipulare il contratto o ad esigere differenti condizioni negoziali.
In primo luogo, il contratto di fornitura oggetto di causa è un contratto tra due società e non è ravvisabile una situazione di squilibrio tra la posizione dei contraenti che imponga particolari obblighi di protezione del contraente debole.
è una società costituita nel 2016, per operare nel settore della ristorazione e della CP_1 somministrazione di cibi e bevande, pur risultando aver iniziato l'attività di impresa solo il
9.8.2019 (come emerge dalla visura camerale storica). Trattandosi di società avente quale oggetto sociale l'impianto, l'esercizio e la gestione di esercizi pubblici adibiti a bar, trattorie e ristoranti, deve ritenersi che i soci della stessa avessero competenza in ordine al fabbisogno di materie prime o comunque, quali operatori del settore, potessero facilmente acquisire autonomamente ogni utile informazione circa il fabbisogno di caffè torrefatto di un bar o di un ristorante delle dimensioni del locale di via Dante Alighieri.
Nel contratto di fornitura, il locale della è peraltro indicato come bar e non come CP_1
ristorante, non sono precisate le sue dimensioni e pertanto deve ritenersi che non Parte_1
fosse stata informata delle dimensioni e del numero di coperti del locale (è pacifico, del resto, come il locale fosse in fase di ristrutturazione, al momento della sottoscrizione del contratto).
Nessuna prova è stata fornita (o offerta) da circa il fatto che impose CP_1 Parte_1 all'appellata i quantitativi minimi di fornitura mensile o assicurò che tali quantitativi fossero adeguati per l'attività di somministrazione in concreto svolta presso il locale di via Dante
Alighieri o diede informazioni inesatte o parziali ( non ha peraltro dedotto idonei capitoli CP_1
di prova sul punto).
I documenti nn. 5 e 6 prodotti in grado di appello dagli appellati (altro contratto stipulato da nel 2013, analogo a quello per cui è causa, e verbale di escussione testi, relativo al Parte_1
procedimento R.G. 1736/2023, tra e la società ) sono inammissibili perché Parte_1 CP_5 tardivamente prodotti, in violazione dell'art. 345 c.p.c., e non avendo dimostrato di non CP_1
averli potuti produrre nel procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Quanto poi all'asserita omessa informazione circa il fabbisogno medio di chilogrammi di caffè torrefatto di un bar o di un ristorante, premesso che non vi è prova del fatto che fosse Parte_1
a conoscenza delle concrete dimensioni del locale di e quindi degli ipotetici consumi, CP_1
pagina 15 di 17 deve ritenersi che l'appellata ben potesse reperire in autonomia ogni informazione circa il rapporto tra chili di caffè e numero di tazzine somministrate e circa il fabbisogno medio di un ristorante di dimensioni pari al suo locale, non trattandosi di informazioni di cui era in possesso sola la società Parte_1
Per tutti i motivi esposti, l'appello incidentale deve essere respinto.
Quanto alle spese processuali dei due gradi di giudizio, il parziale accoglimento dell'appello principale, con parziale riforma della sentenza di primo grado, e il rigetto dell'appello incidentale giustifica una compensazione per quota di 1/3 delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.
La restante quota di spese, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, deve essere posta a carico di e dei e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_6 CP_3
stante la loro prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IA' avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7167/2024, Parte_1 Parte_1
pubblicata il 18/07/2024, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato l'inadempimento della società appellata e la risoluzione del contratto, condanna e i garanti Controparte_1
e , in solido tra loro, al versamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di a titolo di penale, del complessivo importo di € 8.687,25, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, importo dal quale deve essere detratto quanto già versato a titolo di penale dall'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa per quota di 1/3 le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio;
4) Condanna e i e , Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
in solido tra loro, alla rifusione della restante quota di spese processuali sostenute da quota che si liquida, quanto al primo grado di giudizio in € 3.384,66 Parte_1
per compensi, oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 3.258,66 per compensi oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 16 di 17 5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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