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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1338/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2025 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cultrera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniela La Runa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
All'udienza del 20/11/2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale nasceva la figlia CP_1
(il 1/8/2023) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Persona_1
Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocamento presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versare all'ex compagna la somma di euro 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'Assegno Unico interamente percepito dalla . CP_1
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva , la quale aderiva alla CP_1 domanda di affidamento condiviso della piccola , con collocamento presso Persona_1 di sé e all'integrale percezione dell'assegno unico.
Per il resto, contestava la rappresentazione dei fatti operata da controparte e chiedeva di disporre, in ragione della tenera età della minore, una diversa e più dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Domandava, infine, di porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 200,00 al mese, oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, nei termini che seguono:
“affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
visite padre-figlia per due pomeriggi settimanali dalle 16.30 alle 20.00 previa comunicazione almeno 48 ore prima all'ex compagna (a decorrere dal mese di
pagina 2 di 4 giugno 2026 verrà introdotto un pernottamento a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle 17.00 fino alla domenica sera alle 20.00, compatibilmente con i tempi di adattamento della minore); durante le vacanze natalizie per 5 giorni non consecutivi
(anche consecutivi da quando la bambina riuscirà a pernottare per più giorni dal padre), alternando di anno in anno il 24-25 dicembre e il 31 dicembre-1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni non consecutivi (consecutivi a decorrere dal pernottamento) alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni non consecutivi (consecutivi quando la minore sarà in grado e si sentirà) da stabilire previo accordo tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
il giorno del compleanno della minore ad anni alterni e il giorno del compleanno del papà e della festa del papà; il sig. si obbliga – vista la recente attività lavorativa che gli garantisce Pt_1 uno stipendio di appena 500,00 euro al mese – a corrispondere alla 180,00 euro al CP_1 mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'Au verrà dall'Inps corrisposto interamente alla sig.ra (attualmente ammonta a 200,00 euro CP_1 complessivi), spese di lite interamente compensate”.
Preso atto dell'intervenuto accordo, alla medesima udienza il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.11.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della piccola , non presentando profili di Persona_1 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina 3 di 4 Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti alla figlia minore meglio specificate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2025 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cultrera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniela La Runa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
All'udienza del 20/11/2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale nasceva la figlia CP_1
(il 1/8/2023) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Persona_1
Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocamento presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versare all'ex compagna la somma di euro 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'Assegno Unico interamente percepito dalla . CP_1
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva , la quale aderiva alla CP_1 domanda di affidamento condiviso della piccola , con collocamento presso Persona_1 di sé e all'integrale percezione dell'assegno unico.
Per il resto, contestava la rappresentazione dei fatti operata da controparte e chiedeva di disporre, in ragione della tenera età della minore, una diversa e più dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Domandava, infine, di porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 200,00 al mese, oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, nei termini che seguono:
“affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
visite padre-figlia per due pomeriggi settimanali dalle 16.30 alle 20.00 previa comunicazione almeno 48 ore prima all'ex compagna (a decorrere dal mese di
pagina 2 di 4 giugno 2026 verrà introdotto un pernottamento a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle 17.00 fino alla domenica sera alle 20.00, compatibilmente con i tempi di adattamento della minore); durante le vacanze natalizie per 5 giorni non consecutivi
(anche consecutivi da quando la bambina riuscirà a pernottare per più giorni dal padre), alternando di anno in anno il 24-25 dicembre e il 31 dicembre-1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni non consecutivi (consecutivi a decorrere dal pernottamento) alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni non consecutivi (consecutivi quando la minore sarà in grado e si sentirà) da stabilire previo accordo tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
il giorno del compleanno della minore ad anni alterni e il giorno del compleanno del papà e della festa del papà; il sig. si obbliga – vista la recente attività lavorativa che gli garantisce Pt_1 uno stipendio di appena 500,00 euro al mese – a corrispondere alla 180,00 euro al CP_1 mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'Au verrà dall'Inps corrisposto interamente alla sig.ra (attualmente ammonta a 200,00 euro CP_1 complessivi), spese di lite interamente compensate”.
Preso atto dell'intervenuto accordo, alla medesima udienza il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.11.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della piccola , non presentando profili di Persona_1 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina 3 di 4 Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti alla figlia minore meglio specificate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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