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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte appellante e parte appellata rispettivamente in data 23 e 15 gennaio 2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in elettivamente C.F._1 domiciliato in S. Agata del Bianco alla via Iemallo n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Strangio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
25.09.2023;
- APPELLANTE -
e nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) elettivamente domiciliati in BO, alla via Elio C.F._2
Ruffo presso lo Studio dell'avv. Enzo Dicembre che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 26.9.2023;
-APPELLANTE-
E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Attinà giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Dell'Industria, n. 2 presso lo studio dell'avv. Mauro Salmaso;
-APPELLATA- nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2022 emessa il 07-10 marzo
2022 dal Giudice di Pace di Locri – risarcimento danni sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
23.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.
1- Con atto di citazione notificato l'08.10.2022 e Parte_1 [...]
, nelle rispettive qualità proprietario e conducente del motocarro CP_1
Ape, tg. RC062573, hanno domandato all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 196/2022 emessa dal Giudice di Pace di Locri il 07-10 marzo
2 2022 di rigetto della originaria domanda risarcitoria relativa al sinistro verificatosi in Portigliola il 03.6.2016. Hanno censurato la predetta sentenza adducendo quali motivi di gravame: la errata e/o illogica applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c., la illogicità nella valutazione della prova testimoniale, l'assenza di motivazione della mancata nomina di ctu, la errata e/o illogica interpretazione di quanto relazionato dai Carabinieri.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della impugna sentenza, previo espletamento della CTU tecnico-dinamica, di “accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente la vettura LA Ypsilon, sig. , di conseguenza Controparte_4
condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore: 4) al pagamento in favore del sig.
[...]
proprietario del motocarro Ape Piaggio, a titolo di Pt_1 risarcimento, come danni al mezzo, della somma di € 6.356,35 pari all'importo portato nel preventivo presente in atti o in subordine della somma di € 5.000,00 pari al valore attuale attribuito alla particolare categoria di mezzo , motocarro considerato d'epoca con pianale ribaltabile come da valutazione della concessionaria allegata Controparte_5 al fascicolo di parte, o alla somma mag;
5) Al pagamento in favore del sig.
della somma di € 14.499,47 per il risarcimento del danno CP_1 biologico patito nel sinistro descritto comprensiva di spese mediche documentate, per come stabilito nella CTU, o alla somma maggiore o minore determinata in corso di causa;
6) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ravvisare una responsabilità nella causazione del sinistro su base concorsuale, attribuire, in virtù della bontà delle argomentazioni offerte dagli attori, una maggiore percentuale al conducente della vettura LA y condannando la compagnia appellata al corrispondente pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni”, con vittoria di spese.
I.
2- Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_6 preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e
348 c.p.c. e comunque chiedendo nel merito il rigetto per le ragioni meglio evidenziate in atti da intendersi qui integralmente richiamate.
3 Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva in giudizio per la la quale rimaneva contumace. Controparte_3
I.
3- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo una serie di rinvii per tale incombente, la causa veniva differita alla udienza del 23.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di termini per note.
II.- L'appello non è fondato e, pertanto, va confermata la sentenza impugnata.
II.
1- Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico rilevando che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dalla Compagnia appellata ex artt 342 e 348 bis c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti,
“gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; e poiché l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
Il Tribunale, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.
4 II.
2- Passando alla disamina del merito, deve concludersi per il rigetto della domanda degli appellanti in via principale reputandosi condivisibili – in quanto aderenti alle disposizioni normative e all'orientamento della giurisprudenza in materia, anche in punto di riparto dell'onere della prova – le conclusioni del primo Giudice.
II.2.1- Giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr. Cass. n.7873/1990 e numerose altre conformi).
Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze, è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza
(Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (cfr. Cass. n. 5241/11).
Orbene, per la disamina dei motivi di gravame occorre muovere dal consolidato orientamento – correttamente richiamato dalla sentenza impugnata - secondo cui il danneggiato deve assolvere all'onere probatorio su di lui gravante al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale non essendo
5 esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
II.2.2- Occorre ancora premettere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
sicché l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre
2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847). In altri termini, solo «l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cassazione sez. VI - 3, n. 13672 del 21/05/2019, n. 654218 – 01;
Sez. III, n. 9353 del 04/04/2019, m. 653574 - 01).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (v., Cass., 16 settembre 2013, n.
21130: l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso
6 di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio
2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c., come peraltro affermato anche da Cass. civ., 11 aprile 1988, n. 2834 - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente - solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto - si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
D'altronde, come chiarito di recente dalla Suprema Corte “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass.
06/10/2021, n. 27169); (…) solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di
7 un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass. n. 28662/2022). In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno (Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n.23300).
II.2.2- Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti - e segnatamente le dichiarazioni dei testi escussi, la relazione di sinistro redatta dagli agenti intervenuti appare corretta e condivisibile la valutazione del GdP che ha concluso per la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo al conducente della motoape.
Invero, l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che le lesioni patite dal e/o i danni riportati dal CP_1 mezzo di proprietà del siano riconducibili ad un sinistro stradale Pt_1
cagionato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo
LA Y, tg FC061HA, di proprietà della Controparte_3
Gli agenti CC intervenuti a seguito del sinistro, sulla scorta degli elementi raccolti e dei rilievi effettuati, nonché dello stato dei luoghi e tenuto conto della conformazione stradale e della segnaletica vigente, hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: “dai rilievi fotoplanimetrici effettuati e dalle spontanee dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si desume che il veicolo B (LA Y) transitante lungo la SS 106 direzione CZ-RC, giunto all'altezza del km 94,800 circa, impattava lateralmente con il veicolo A che presumibilmente proveniva da un'area riservata alla sosta ubicata lato mare (senso opposto di marcia al veicolo
B), immettendosi pertanto sulla carreggiata con direzione di marcia CZ-RC nonostante la segnaletica orizzontale lo vietasse, causando pertanto il sinistro”. E' appena il caso di evidenziare che i verbalizzanti hanno sentito
8 solo i conducenti dei mezzi mentre non sono state sentite altre persone presenti al sinistro (nonostante i testi escussi abbiano dichiarato di procedere nello stesso senso di marcia della e di essere presenti Pt_2 all'arrivo dei CC e sino al sopraggiungere dell'ambulanza).
Incidentalmente si rileva che notoriamente il verbale non è assistito integralmente da una valenza probatoria privilegiata (ossia anche in ordine alle modalità di accadimento del sinistro), dovendo seguirsi l'orientamento consolidato secondo cui fa fede fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 n. 9037); tuttavia, il verbale nel suo complesso è pur sempre un documento proveniente da soggetti terzi imparziali rispetto alle contrapposte parti private, il cui valore probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
Ciò posto risulta acclarato e non contestato l'antefatto ossia che il motocarro sia ripartito da una piazzola di sosta posta al margine della corsia lato mare (ossia con direzione RC-CZ) – avendo riferito in tal senso anche il teste escusso alla udienza del 07.12.2018 - sicché è Testimone_1 evidente che per dirigersi verso Reggio Calabria si sia immesso nell'opposto senso di marcia con una manovra non consentita ovvero, partendo dalla piazzola, abbia percorso un tratto contromano e attraversato la striscia centrale continua immettendosi nell'altra corsia con direzione
RC-CZ. D'altronde il teste pur negando espressamente Testimone_1 che il abbia compiuto una inversione di marcia, ha di fatto descritto CP_1 tale manovra nel momento in cui ha dichiarato che dalla piazzola di sosta posta lato mare il conducente è passato sulla corsia CZ-RC (“da una piazzola collocata sul lato sinistro della carreggiata e si immetteva sulla propria corsia con direzione di marcia CZ/RC senza fare alcuna inversione
9 di marcia” – cfr. verbale di udienza del 07.12.2018) il che in sostanza da' luogo ad un'inversione di marcia o cambiamento di direzione. A tal proposito è appena il caso di richiamare l'orientamento della Suprema
Corte che ha ritenuto che “la circolazione contromano (art. 143 c. 11 e 12
C.d.S.) si verifica quando il veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto;
la violazione della segnaletica stradale (art. 146 C.d.S.) «sanziona la violazione della segnaletica stradale di cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione sopra le strisce longitudinali, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10, lett.
b)” (cfr. Cass. 19 febbraio - 4 settembre 2020, n. 18493). Peraltro, le dichiarazioni del predetto teste non fanno alcun riferimento alla andatura del veicolo LA Y che viene individuato dal teste come 'veicolo tamponante' sebbene lo stato dei luoghi e i punti di urto tra i veicoli - così come risultanti dalla documentazione prodotta in atti – inducono a ritenere che, più che di un tamponamento, vi sia stato un ordinario scontro tra veicoli. Aggiungasi che l'altro teste, sentito alla Testimone_2 medesima udienza, ha riferito di aver “avvertito un tonfo, un colpo” e pertanto nulla è in grado di riferire sulla dinamica. Peraltro, non convince la tesi degli appellanti che hanno riferito che il cambio di direzione fosse avvenuto molto prima dello scontro per aver già percorso 100-150 mt;
invero le fotografie in atti dimostrano che la piazzola di sosta è corrispondente al punto di arresto del motocarro incidentato.
Ciò posto, è appena il caso di premettere, in via generale, che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex plurimis Cass. 14 febbraio 2006,
n. 3193; Cass. 3 novembre 2004, n. 21056).
10 Nel caso di specie, dalla istruttoria svolta in primo grado è emerso che il ha posto in essere una condotta evidentemente contraria ai doveri di CP_1 diligenza e prudenza in quanto violativa in contemporanea di plurime prescrizioni del Codice della Strada e, in particolare, l'art. 154 CdS nonché gli artt. 40 co. 8 (che vieta di oltrepassare le strisce longitudinali continue di mezzeria), 143 , co.11 e 12, e 146 cod. strada;
invero, avrebbe dovuto raggiungere il punto in cui fosse consentito procedere alla inversione di marcia e, comunque, in ogni caso, concedere la precedenza ai veicoli che percorrevano il senso di marcia CZ-RC, circostanza non provata.
Per tali ragioni, la condotta tenuta dal conducente della motoape – ad avviso di chi scrive - è tale da superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita, in via presuntiva, dall'art. 2054 c.c. poiché essa non poteva ragionevolmente e tempestivamente essere prevista dall'automobilista (cfr. anche Cass. Civ. n. 15504/2013).
Né d'altro canto, è possibile muovere alcun addebito alla condotta colposa del conducente della LA Y di proprietà della società appellata avendo questi dichiarato, già nella immediatezza, che “il motocarro s'immetteva repentinamente nella corsia di destra per cui non ho avuto la possibilità di evitare l'impatto con il mezzo che mi precedeva riuscendo solo ad impattarlo leggermente finendo la mia corsa nell'altra corsia su un muro”
(cfr. dichiarazioni del conducente del veicolo LA Y rese ai CP_4 verbalizzanti). In relazione all'andatura non consona e superiore al limite di
50km/h indicato da parte appellante (senza alcuna dimostrazione alcuna nel tratto in questione della SS 106) nulla riferiscono nemmeno i testi di parte attrice escussi in primo grado. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro conducente, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., n. 5250/1997; è stato, altresì, affermato nella giurisprudenza di legittimità che: “in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla
11 circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”: così, Cass. civ., n. 5226/2006; nello stesso senso, Cass. civ., n.
9550/2009).
In conclusione nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo – liberatoria, per il conducente di tale ultimo mezzo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare, come detto, indirettamente dall'accertamento del nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene in relazione ad una manovra di inversione di marcia repentina ed improvvisa, senza dare la dovuta precedenza a tutti i veicoli che sopraggiungono, da qualunque direzione, e in particolare a quelle che sopraggiungono da tergo (Cass. civ., 23.04.1981; Cass. pen., 20.10.1987).
Tornando al caso che ci occupa, nessuna specifica imprudenza o negligenza, né alcuna violazione delle norme del codice della strada è stata riscontrata ed è riscontrabile a carico del conducente l'autovettura LA
Y; di contro, è emerso che il conducente della motoape, cui è attribuibile la responsabilità esclusiva, in occasione del sinistro, non abbia rispettato le norme della comune e massima prudenza e dell'obbligo di dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva da tergo prima di effettuare la manovra di inversione di marcia, anche ai sensi dell'art. 154 del C.d.s..
Ciò posto, applicati i suddetti principi al caso che ci occupa, deve ritenersi accertata la colpa in concreto nella causazione dell'evento dannoso, essendo evidente, dall'attività istruttoria espletata in primo grado, l'addebitabilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta di guida di quest'ultimo che non ha rispettato le norme sopra richiamate, essendo rimasta peraltro sfornita di adeguato riscontro probatorio l'asserita
“elevata” velocità del veicolo LA Y.
12 Alla luce di quanto precede, la domanda va rigettata non avendo parte attrice adeguatamente assolto all'onere su di esso gravante in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro. Va pertanto confermata la sentenza gravata di rigetto della domanda nei confronti di entrambi gli odierni appellanti.
III.-Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (e successive modifiche) in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione della decisione con modalità semplificate e del tenore delle difese meramente ripetitive delle deduzioni già esplicate in atti dando atto che non vi sono ragioni per diversificare le posizioni degli appellanti (in origine assistiti da un unico difensore) poiché la disamina delle posizioni si è limitata all'an debeatur. Nulla per le spese nei confronti della società appellata rimasta contumace.
Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/02
(introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al n. 1278/2022 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
• dichiara la contumacia della Controparte_3
• rigetta l'appello proposto da e e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 196/2022 emessa il 07-10 marzo 2022 dal Giudice di Pace di Locri;
• condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite della presente fase nei confronti della Compagnia appellata che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
• nulla per le spese nei confronti della appellata contumace;
13 • da' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 26.2.2025
Il Giudice - Mariagrazia Galati
14
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte appellante e parte appellata rispettivamente in data 23 e 15 gennaio 2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in elettivamente C.F._1 domiciliato in S. Agata del Bianco alla via Iemallo n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Strangio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
25.09.2023;
- APPELLANTE -
e nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) elettivamente domiciliati in BO, alla via Elio C.F._2
Ruffo presso lo Studio dell'avv. Enzo Dicembre che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 26.9.2023;
-APPELLANTE-
E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Attinà giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Dell'Industria, n. 2 presso lo studio dell'avv. Mauro Salmaso;
-APPELLATA- nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2022 emessa il 07-10 marzo
2022 dal Giudice di Pace di Locri – risarcimento danni sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
23.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.
1- Con atto di citazione notificato l'08.10.2022 e Parte_1 [...]
, nelle rispettive qualità proprietario e conducente del motocarro CP_1
Ape, tg. RC062573, hanno domandato all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 196/2022 emessa dal Giudice di Pace di Locri il 07-10 marzo
2 2022 di rigetto della originaria domanda risarcitoria relativa al sinistro verificatosi in Portigliola il 03.6.2016. Hanno censurato la predetta sentenza adducendo quali motivi di gravame: la errata e/o illogica applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c., la illogicità nella valutazione della prova testimoniale, l'assenza di motivazione della mancata nomina di ctu, la errata e/o illogica interpretazione di quanto relazionato dai Carabinieri.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della impugna sentenza, previo espletamento della CTU tecnico-dinamica, di “accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente la vettura LA Ypsilon, sig. , di conseguenza Controparte_4
condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore: 4) al pagamento in favore del sig.
[...]
proprietario del motocarro Ape Piaggio, a titolo di Pt_1 risarcimento, come danni al mezzo, della somma di € 6.356,35 pari all'importo portato nel preventivo presente in atti o in subordine della somma di € 5.000,00 pari al valore attuale attribuito alla particolare categoria di mezzo , motocarro considerato d'epoca con pianale ribaltabile come da valutazione della concessionaria allegata Controparte_5 al fascicolo di parte, o alla somma mag;
5) Al pagamento in favore del sig.
della somma di € 14.499,47 per il risarcimento del danno CP_1 biologico patito nel sinistro descritto comprensiva di spese mediche documentate, per come stabilito nella CTU, o alla somma maggiore o minore determinata in corso di causa;
6) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ravvisare una responsabilità nella causazione del sinistro su base concorsuale, attribuire, in virtù della bontà delle argomentazioni offerte dagli attori, una maggiore percentuale al conducente della vettura LA y condannando la compagnia appellata al corrispondente pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni”, con vittoria di spese.
I.
2- Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_6 preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e
348 c.p.c. e comunque chiedendo nel merito il rigetto per le ragioni meglio evidenziate in atti da intendersi qui integralmente richiamate.
3 Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva in giudizio per la la quale rimaneva contumace. Controparte_3
I.
3- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo una serie di rinvii per tale incombente, la causa veniva differita alla udienza del 23.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di termini per note.
II.- L'appello non è fondato e, pertanto, va confermata la sentenza impugnata.
II.
1- Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico rilevando che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dalla Compagnia appellata ex artt 342 e 348 bis c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti,
“gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; e poiché l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
Il Tribunale, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.
4 II.
2- Passando alla disamina del merito, deve concludersi per il rigetto della domanda degli appellanti in via principale reputandosi condivisibili – in quanto aderenti alle disposizioni normative e all'orientamento della giurisprudenza in materia, anche in punto di riparto dell'onere della prova – le conclusioni del primo Giudice.
II.2.1- Giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr. Cass. n.7873/1990 e numerose altre conformi).
Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze, è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza
(Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (cfr. Cass. n. 5241/11).
Orbene, per la disamina dei motivi di gravame occorre muovere dal consolidato orientamento – correttamente richiamato dalla sentenza impugnata - secondo cui il danneggiato deve assolvere all'onere probatorio su di lui gravante al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale non essendo
5 esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
II.2.2- Occorre ancora premettere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
sicché l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre
2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847). In altri termini, solo «l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cassazione sez. VI - 3, n. 13672 del 21/05/2019, n. 654218 – 01;
Sez. III, n. 9353 del 04/04/2019, m. 653574 - 01).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (v., Cass., 16 settembre 2013, n.
21130: l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso
6 di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio
2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c., come peraltro affermato anche da Cass. civ., 11 aprile 1988, n. 2834 - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente - solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto - si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
D'altronde, come chiarito di recente dalla Suprema Corte “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass.
06/10/2021, n. 27169); (…) solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di
7 un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass. n. 28662/2022). In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno (Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n.23300).
II.2.2- Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti - e segnatamente le dichiarazioni dei testi escussi, la relazione di sinistro redatta dagli agenti intervenuti appare corretta e condivisibile la valutazione del GdP che ha concluso per la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo al conducente della motoape.
Invero, l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che le lesioni patite dal e/o i danni riportati dal CP_1 mezzo di proprietà del siano riconducibili ad un sinistro stradale Pt_1
cagionato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo
LA Y, tg FC061HA, di proprietà della Controparte_3
Gli agenti CC intervenuti a seguito del sinistro, sulla scorta degli elementi raccolti e dei rilievi effettuati, nonché dello stato dei luoghi e tenuto conto della conformazione stradale e della segnaletica vigente, hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: “dai rilievi fotoplanimetrici effettuati e dalle spontanee dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si desume che il veicolo B (LA Y) transitante lungo la SS 106 direzione CZ-RC, giunto all'altezza del km 94,800 circa, impattava lateralmente con il veicolo A che presumibilmente proveniva da un'area riservata alla sosta ubicata lato mare (senso opposto di marcia al veicolo
B), immettendosi pertanto sulla carreggiata con direzione di marcia CZ-RC nonostante la segnaletica orizzontale lo vietasse, causando pertanto il sinistro”. E' appena il caso di evidenziare che i verbalizzanti hanno sentito
8 solo i conducenti dei mezzi mentre non sono state sentite altre persone presenti al sinistro (nonostante i testi escussi abbiano dichiarato di procedere nello stesso senso di marcia della e di essere presenti Pt_2 all'arrivo dei CC e sino al sopraggiungere dell'ambulanza).
Incidentalmente si rileva che notoriamente il verbale non è assistito integralmente da una valenza probatoria privilegiata (ossia anche in ordine alle modalità di accadimento del sinistro), dovendo seguirsi l'orientamento consolidato secondo cui fa fede fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 n. 9037); tuttavia, il verbale nel suo complesso è pur sempre un documento proveniente da soggetti terzi imparziali rispetto alle contrapposte parti private, il cui valore probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
Ciò posto risulta acclarato e non contestato l'antefatto ossia che il motocarro sia ripartito da una piazzola di sosta posta al margine della corsia lato mare (ossia con direzione RC-CZ) – avendo riferito in tal senso anche il teste escusso alla udienza del 07.12.2018 - sicché è Testimone_1 evidente che per dirigersi verso Reggio Calabria si sia immesso nell'opposto senso di marcia con una manovra non consentita ovvero, partendo dalla piazzola, abbia percorso un tratto contromano e attraversato la striscia centrale continua immettendosi nell'altra corsia con direzione
RC-CZ. D'altronde il teste pur negando espressamente Testimone_1 che il abbia compiuto una inversione di marcia, ha di fatto descritto CP_1 tale manovra nel momento in cui ha dichiarato che dalla piazzola di sosta posta lato mare il conducente è passato sulla corsia CZ-RC (“da una piazzola collocata sul lato sinistro della carreggiata e si immetteva sulla propria corsia con direzione di marcia CZ/RC senza fare alcuna inversione
9 di marcia” – cfr. verbale di udienza del 07.12.2018) il che in sostanza da' luogo ad un'inversione di marcia o cambiamento di direzione. A tal proposito è appena il caso di richiamare l'orientamento della Suprema
Corte che ha ritenuto che “la circolazione contromano (art. 143 c. 11 e 12
C.d.S.) si verifica quando il veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto;
la violazione della segnaletica stradale (art. 146 C.d.S.) «sanziona la violazione della segnaletica stradale di cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione sopra le strisce longitudinali, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10, lett.
b)” (cfr. Cass. 19 febbraio - 4 settembre 2020, n. 18493). Peraltro, le dichiarazioni del predetto teste non fanno alcun riferimento alla andatura del veicolo LA Y che viene individuato dal teste come 'veicolo tamponante' sebbene lo stato dei luoghi e i punti di urto tra i veicoli - così come risultanti dalla documentazione prodotta in atti – inducono a ritenere che, più che di un tamponamento, vi sia stato un ordinario scontro tra veicoli. Aggiungasi che l'altro teste, sentito alla Testimone_2 medesima udienza, ha riferito di aver “avvertito un tonfo, un colpo” e pertanto nulla è in grado di riferire sulla dinamica. Peraltro, non convince la tesi degli appellanti che hanno riferito che il cambio di direzione fosse avvenuto molto prima dello scontro per aver già percorso 100-150 mt;
invero le fotografie in atti dimostrano che la piazzola di sosta è corrispondente al punto di arresto del motocarro incidentato.
Ciò posto, è appena il caso di premettere, in via generale, che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex plurimis Cass. 14 febbraio 2006,
n. 3193; Cass. 3 novembre 2004, n. 21056).
10 Nel caso di specie, dalla istruttoria svolta in primo grado è emerso che il ha posto in essere una condotta evidentemente contraria ai doveri di CP_1 diligenza e prudenza in quanto violativa in contemporanea di plurime prescrizioni del Codice della Strada e, in particolare, l'art. 154 CdS nonché gli artt. 40 co. 8 (che vieta di oltrepassare le strisce longitudinali continue di mezzeria), 143 , co.11 e 12, e 146 cod. strada;
invero, avrebbe dovuto raggiungere il punto in cui fosse consentito procedere alla inversione di marcia e, comunque, in ogni caso, concedere la precedenza ai veicoli che percorrevano il senso di marcia CZ-RC, circostanza non provata.
Per tali ragioni, la condotta tenuta dal conducente della motoape – ad avviso di chi scrive - è tale da superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita, in via presuntiva, dall'art. 2054 c.c. poiché essa non poteva ragionevolmente e tempestivamente essere prevista dall'automobilista (cfr. anche Cass. Civ. n. 15504/2013).
Né d'altro canto, è possibile muovere alcun addebito alla condotta colposa del conducente della LA Y di proprietà della società appellata avendo questi dichiarato, già nella immediatezza, che “il motocarro s'immetteva repentinamente nella corsia di destra per cui non ho avuto la possibilità di evitare l'impatto con il mezzo che mi precedeva riuscendo solo ad impattarlo leggermente finendo la mia corsa nell'altra corsia su un muro”
(cfr. dichiarazioni del conducente del veicolo LA Y rese ai CP_4 verbalizzanti). In relazione all'andatura non consona e superiore al limite di
50km/h indicato da parte appellante (senza alcuna dimostrazione alcuna nel tratto in questione della SS 106) nulla riferiscono nemmeno i testi di parte attrice escussi in primo grado. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro conducente, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., n. 5250/1997; è stato, altresì, affermato nella giurisprudenza di legittimità che: “in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla
11 circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”: così, Cass. civ., n. 5226/2006; nello stesso senso, Cass. civ., n.
9550/2009).
In conclusione nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo – liberatoria, per il conducente di tale ultimo mezzo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare, come detto, indirettamente dall'accertamento del nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene in relazione ad una manovra di inversione di marcia repentina ed improvvisa, senza dare la dovuta precedenza a tutti i veicoli che sopraggiungono, da qualunque direzione, e in particolare a quelle che sopraggiungono da tergo (Cass. civ., 23.04.1981; Cass. pen., 20.10.1987).
Tornando al caso che ci occupa, nessuna specifica imprudenza o negligenza, né alcuna violazione delle norme del codice della strada è stata riscontrata ed è riscontrabile a carico del conducente l'autovettura LA
Y; di contro, è emerso che il conducente della motoape, cui è attribuibile la responsabilità esclusiva, in occasione del sinistro, non abbia rispettato le norme della comune e massima prudenza e dell'obbligo di dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva da tergo prima di effettuare la manovra di inversione di marcia, anche ai sensi dell'art. 154 del C.d.s..
Ciò posto, applicati i suddetti principi al caso che ci occupa, deve ritenersi accertata la colpa in concreto nella causazione dell'evento dannoso, essendo evidente, dall'attività istruttoria espletata in primo grado, l'addebitabilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta di guida di quest'ultimo che non ha rispettato le norme sopra richiamate, essendo rimasta peraltro sfornita di adeguato riscontro probatorio l'asserita
“elevata” velocità del veicolo LA Y.
12 Alla luce di quanto precede, la domanda va rigettata non avendo parte attrice adeguatamente assolto all'onere su di esso gravante in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro. Va pertanto confermata la sentenza gravata di rigetto della domanda nei confronti di entrambi gli odierni appellanti.
III.-Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (e successive modifiche) in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione della decisione con modalità semplificate e del tenore delle difese meramente ripetitive delle deduzioni già esplicate in atti dando atto che non vi sono ragioni per diversificare le posizioni degli appellanti (in origine assistiti da un unico difensore) poiché la disamina delle posizioni si è limitata all'an debeatur. Nulla per le spese nei confronti della società appellata rimasta contumace.
Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/02
(introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al n. 1278/2022 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
• dichiara la contumacia della Controparte_3
• rigetta l'appello proposto da e e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 196/2022 emessa il 07-10 marzo 2022 dal Giudice di Pace di Locri;
• condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite della presente fase nei confronti della Compagnia appellata che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
• nulla per le spese nei confronti della appellata contumace;
13 • da' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 26.2.2025
Il Giudice - Mariagrazia Galati
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