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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5433/2023 promossa da:
) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Linda Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Vicolo
Sole, n. 9;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2 in Perù il 15.12.1976, con l'Avvocato Stefano Pulcini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Via A. Sciesa, n. 15;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.3.2025.
Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, così pronunciare:
In via pregiudiziale
- rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte avversa e, considerato quanto esposto in atti, confermare la giurisdizione e competenza del Giudice adito;
In via preliminare
- ammettere la signora al patrocinio a spese dello Stato, non percependo Parte_1 allo stato redditi superiori al limite imposto per legge;
In via principale, nel merito
- pronunciare la separazione dei coniugi per i motivi esposti in atti alle seguenti condizioni
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
- Previa assunzione dei provvedimenti necessari di rito ai fini decisori, disporre che le minori Per_1
e siano affidate alla madre, con regime esclusivo, con collocamento prevalente
[...] Persona_2 presso la stessa presso la casa familiare, anche ai fini anagrafici, laddove la condotta del padre sia reputata pregiudizievole nei confronti della prole, a seguito di accertamenti di rito reputati opportuni da parte dell'Autorità giudiziaria, mediante i Servizi territorialmente competenti, anche mediante spazio neutro in presenza degli operatori, e/o percorsi presso Sert./d e/o Noa e/o Cps, ovvero tutti gli accertamenti reputati opportuni e pertinenti, da disporre a carico del sig. , Controparte_1 considerato quanto esposto in narrativa e a tutela della prole;
- Disporre ogni altro provvedimento opportuno e pertinente a tutela della prole;
di conseguenza stilare un eventuale calendario di concerto tra l'Autorità giudiziaria e gli Enti deputati al monitoraggio della condotta del sig. CP_1
Sull'assegnazione della casa familiare:
- Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in BO IA (MB), Via Roma, n. 30, alla signora
, in considerazione dell'affidamento e del collocamento della prole presso Parte_1 la stessa;
Sul mantenimento dei minori:
- Disporre a carico del signor un versamento di € 500,00= Controparte_1 mensili (250,00= per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario, automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e e, con obbligo di corresponsione del 50% delle spese Persona_1 Persona_2 straordinarie riguardanti le spese scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché sportive e ludiche previa presentazione delle rispettive ricevute, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Monza;
- Disporre la percezione dell'assegno unico universale per i figli al 100% in capo alla ricorrente, in ragione dell'affidamento esclusivo delle figlie;
- In via istruttoria: si insite per i mezzi di prova già articolati nei termini di legge e non ammessi;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimb. forf. 15%, IVA e Cpa come per legge.
Per il resistente:
Nel merito:
- disporre che in caso di affido esclusivo presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, la stessa sia tenuta al pagamento del 50% del rateo di mutuo mensile gravante sull'immobile, nonché del 100% delle spese condominiali e delle utenze domestiche;
- confermare il contributo economico al mantenimento (indiretto) a carico del Sig. in favore della CP_1 prole come stabilito con ordinanza del 24 novembre 2023 – salvo aggiornamento ISTAT – tanto in riferimento all'assegno ordinario, quanto alle spese straordinarie, in ragioni delle precarie condizioni economiche del resistente che ha dovuto reperire un alloggio con relativi costi e della esistenza di un altro figlio vivente in Perù;
- confermare le modalità organizzative degli incontri tra il padre e le figlie come richiesto dagli stessi operatori del Servizio Sociale;
- spese di causa compensate
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova indicati nel ricorso in quanto inconferenti, documentali, irrilevanti e contenenti giudizi non demandabili a testi. Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 8.6.2005 con;
che dall'unione nascevano Controparte_1
(27.07.2009) e (28.01.2013); che la casa coniugale di BO IA Persona_1 Persona_2 era in comproprietà e gravata da mutuo di euro 500 mensili;
di svolgere lavori di pulizia, con contratto di
25 ore settimanali e retribuzione mensile di euro 800; che il resistente era magazziniere con reddito mensile di euro 1500; che l'assegno unico veniva versato su un conto corrente cointestato ai coniugi ed ammontava ad euro 378 mensili;
di aver scoperto che il marito aveva un altro figlio in Perù, da una relazione intrattenuta quando le parti erano già fidanzate;
che egli aveva riconosciuto detto figlio nel 2014, ma e non conoscevano l'esistenza del fratello;
che il resistente era dedito all'uso di Per_1 Per_2 alcool, usciva la sera nei fine settimana, faceva rientro la mattina del giorno successivo, ubriaco, la insultava, assumeva atteggiamenti incompatibili con il vivere civile, quali girare nudo, espletare i propri bisogni corporali e vomitare in giro per la casa;
che egli era geloso e possessivo;
che più volte la patente gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza;
di essersi rivolta al Consultorio di Cesano Maderno per episodi di ansia;
domandava la separazione, l'affido esclusivo delle minori a sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale e che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, non essendo stato il matrimonio trascritto in Italia;
eccepiva di non aver mai tenuto le condotte descritte e di non essere dedito all'uso di alcool;
che il proprio contratto di lavoro era in scadenza;
domandava l'affido condiviso, il collocamento presso la madre, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, con ripartizione al
50% del pagamento del mutuo, delle spese condominiali e delle spese delle utenze domestiche;
la determinazione in euro 100 a figlia del contributo al mantenimento dovuto e la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
Alla udienza del 23.11.2023 le parti hanno rispettivamente dichiarato: la ricorrente: vivo a BO IA, nella casa coniugale, in comproprietà e gravata da mutuo con rata mensile di euro
520 mensili, che sta pagando lui. Lavoro da privati a BO IA, 25 ore la settimana, con reddito di 800/820 euro mensili. Non sto prendendo l'assegno unico, credo arrivi sul conto cointestato, è di 378 euro mensili cica. il resistente: vivo ancora in casa, lavoro a Cusago, a tempo determinato, con contratto che scade il 22 dicembre. Ho una retribuzione mensile che può arrivare a 1500 euro con gli straordinari, confermo che la rata di mutuo è di quasi 530 euro mensili, e la pago io, l'assegno unico è di 370 euro circa. I finanziamenti che avevo in essere li ho estinti tutti, sono tutti pagati. Verso 130 euro al mese per il mantenimento del figlio che vive in Perù, se c'è bisogno ogni tanto verso 50 euro in più. Attualmente ho la patente ritirata, dovrebbero ridarmela a febbraio.
A scioglimento della riserva, il Giudice delegato affidava e in via esclusiva alla madre, Per_1 Per_3 con collocamento presso la stessa, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per territorio, assegnava alla ricorrente la casa coniugale, poneva a carico del resistente l'importo di euro 150,00 da versarsi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie, disponeva che la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico per le figlie, invitava la ricorrente ad effettuare percorso di sostegno psicologico, il resistente a recarsi al SERT per valutare l'eventuale dipendenza da sostanze alcoliche e le minori ad intraprendere percorso di sostegno psicologico, disponeva che i servizi sociali competenti per il territorio di BO IA monitorassero il nucleo familiare.
All'esito della successiva udienza del 24.9.2025 il giudice delegato disponeva prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali, e disponeva attività istruttoria sulla condizione economico patrimoniale delle parti;
rinviava quindi ex articolo 473bis.28 c.p.c. alla udienza del 11.3.2025 per la discussione orale della causa.
Alla predetta udienza i legali hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate.
*******
Ritenuto preliminarmente che:
- il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Perù dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio
(documento 1 ricorrente). La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato dalla giurisprudenza di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. -sussiste la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria italiana in ordine al presente procedimento, anche in ordine alla responsabilità genitoriale sulla prole, ivi trovandosi la residenza abituale della coppia e quella abituale dei figli (articoli 3 e 7 reg. CE 1111/2019);
-la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sussiste anche in ordine alle obbligazioni alimentari, ex articolo 3 Regolamento CE 4/2009, trovandosi in Italia la residenza abituale dei creditori.
- alla presente controversia è applicabile la legge italiana ex articolo 8 c. 1 lett. A) reg. CE 1259/2010; con riferimento alle obbligazioni alimentari ex articolo 15 reg. CE 4/2009 ed articolo 3 Protocollo de L'Aja del 23.11.2007 trovandosi in Italia la residenza abituale dei creditori. Si applicano in ogni caso le norme dell'Ordinamento giuridico Italiano che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio e attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio
(articolo 36 bis l. 218/1995).
Ritenuto nel merito che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione,
e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
(27.07.2009) e (28.01.2013) vengono affidate in modo esclusivo alla Persona_1 Persona_2 madre: la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del
23.11.2023 emergeva che le parti non avevano alcuna rete familiare sul territorio italiano;
la ricorrente manifestava grande rabbia verso il marito, in ragione della sua dipendenza da alcool e dei comportamenti violenti che essa determinava;
narrava di essere stata ripetutamente insultata e percossa, anche alla presenza delle figlie;
che in un'occasione il resistente l'aveva minacciata con un coltello;
che più volte gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, che egli aveva promesso di smettere di bere, senza mai riuscire a farlo;
di essersi rivolta anche ad un centro antiviolenza;
che il marito l'aveva ripetutamente tradita.
Agli operatori il resistente dichiarava di non volersi separare, si mostrava sorpreso dalla decisione della moglie, che attribuiva ai cambiamenti ormonali indotti dalla menopausa;
negava di intrattenere relazioni extraconiugali e si descriveva come una persona solare e serena, a differenza della moglie;
negava di abusare di sostanze alcoliche, e dichiarava che il consumo avveniva solo nel fine settimana, ma confermava che gli era stata ritirata la patente nel 2009 e nel 2022 e che a dicembre 2023 avrebbe dovuto sostenere un esame per poterla riavere.
Agli operatori piangendo, esternava con rabbia e la propria collera verso il padre, manifestando Per_1 paura per l'incolumità della madre e della sorella;
riferiva di aver assistito ad alcuni comportamenti paterni che l'avevano spaventata (alterchi con la madre connotati da violenza fisica, guida in stato di ebbrezza); che il genitore continuava a guidare anche se la patente gli era stata ritirata;
riferiva di non Per_1 volere stare con il padre che, a suo dire, anche quando sobrio, non si sarebbe relazionato con lei;
che l'uomo riusciva invece ad avere un minimo rapporto con improntato al gioco. Per_3
Al contrario di era una ragazzina mutacica, che rispondeva agli operatori a monosillabi;
Per_1 Per_3 riferiva di essere triste per la separazione anche per il fatto che in futuro avrebbe visto meno il padre;
gli operatori evidenziavano la necessità che la relazione padre – figlie fosse mediata da un educatore dei servizi sociali e che si recasse presso il SERD per la verifica dell'utilizzo di sostanze alcoliche;
che CP_1 le minori e la madre seguissero percorso di sostegno personale.
Dalla relazione del SERD in vista della udienza del 24.9.2024 emergeva che l'esame del capello del resistente era risultato positivo per l'uso di cocaina;
egli minimizzava la circostanza, eccependo che l'uso era sporadico, a fini ricreativi;
i due esami delle urine effettuati nei mesi precedenti avevano dato invece esito negativo, sia per alcool che per cocaina;
non aveva voluto proseguire un percorso CP_1 personalizzato, ritenendo di non averne bisogno.
Dei servizi sociali competenti per il territorio di BO IA emergeva che il resistente si era trasferito a vivere in locazione con un connazionale;
gli operatori avevano organizzato incontri con le figlie alla presenza di figura professionale;
mentre era risultata a disagio, manifestava Per_1 Per_2 un maggior legame con il genitore;
in particolare accusava il padre di non interessarsi veramente Per_1
a lei;
padre e figlia erano riusciti in ogni caso ad avere uno scambio sul punto e gli operatori avevano ritenuto di poter organizzare incontri liberi, a condizione che il resistente fosse sempre lucido;
a settembre
2024 gli incontri avvenivano con cadenza quindicinale nel fine settimana, in forma libera e senza pernottamento, e registravano, a dire delle minori, un andamento positivo.
Anche riferiva un miglioramento della relazione con il padre;
le ragazze riferivano che in Per_1 un'unica occasione il padre si era presentato alterato, a fine agosto;
le minori intraprendevano percorso di sostegno psicologico, con buona alleanza terapeutica con il professionista di riferimento;
anche la ricorrente intraprendeva percorso di sostegno, e dimostrava di sapersi occupare delle figlie in modo adeguato e di sapere chiedere aiuto in caso di bisogno;
gli operatori evidenziavano l'opportunità di proseguire con gli interventi in essere.
La medesima richiesta era stata avanzata alla udienza del 24.9.2024 dai legali delle parti;
in tale occasione la ricorrente dichiarava: la situazione è migliorata, c'è più serenità, anche per le mie figlie. Vedono il PÀ ogni 15 giorni, vanno a pranzo, vanno a comparare cose, non dormono da lui, perché lui abita da altre persone in un posto letto. Io non sapevo che lui assumesse anche cocaina, lui secondo me continua a bere, ci sono segnali che lo faccia, le mie figlie hanno trovato le lattine di birra o il vino in auto. Quando vede le ragazze, che io sappia, non beve, anche perché gli operatori lo hanno invitato a non farlo.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 11.3.2025 emerge che sta Per_1 frequentando scuola per estetista con buoni risultati e la ritiene più rispondente ai suoi interessi;
ha iniziato a frequentare uno stage in un negozio di parrucchiera/estetista e nel tempo libero esce con il fidanzato, con cui ha una relazione da circa un anno e che conosce la famiglia.
Dalla valutazione psicodiagnostica di non emergono psicopatologie;
la minore appare Per_1 adultizzata, anche se i nuovi assetti scolastici, familiari e relazionali le hanno permesso di trovare un nuovo equilibrio che non rende allo stato necessaria l'effettuazione di percorso di sostegno psicologico.
ha cambiato scuola (ha iniziato le scuole medie), registra un buon andamento didattico e nel Per_2 tempo libero esce con le amiche;
afferma di avere un buon rapporto con la madre e la sorella e riferisce che il clima è migliorato da quando il padre è andato via di casa, anche se l'uomo le manca.
Dalla valutazione psicodiagnostica di non emergono psicopatologie;
la minore non riconosce allo Per_2 stato la necessità di effettuare una rielaborazione della propria condizione personale, il che sarebbe necessario per poter intraprendere percorso di sostegno individuale.
Le minori incontrano il padre ogni 15 giorni nel fine settimana;
gli incontri sono sereni ed entrambe chiedono di poter frequentare maggiormente il genitore. Il servizio sociale intende ampliare gli incontri padre-figlie, ma la liberalizzazione è stata sospesa a seguito di un episodio in cui il resistente sarebbe risultato alterato dall'uso di alcool.
Il resistente non intende aderire al monitoraggio e al percorso psicologico presso il SERD e non ritiene che l'utilizzo delle sostanze alcoliche pregiudichi l'esercizio della sua genitorialità. La ricorrente appare più serena dopo la separazione dal resistente. È in grado di occuparsi da sola delle figlie, rispondendo ai loro bisogni e alle loro necessità. Riporta che il marito continua a chiederle di tornare insieme, non comprendendo le ragioni della separazione.
Gli operatori evidenziano come il nucleo familiare ricorrente – figlie abbia reperito un nuovo equilibrio che consente alle minori una condizione di benessere;
la mancata adesione del resistente ai percorsi di valutazione e terapia inibisce allo stato la liberalizzazione degli incontri con le figlie.
Ritiene il Collegio che tale mancata adesione – che evidenzia il mancato riconoscimento da parte del resistente della sua dipendenza, che già due volte ha determinato il ritiro della patente – sia ostativo al proficuo esercizio della responsabilità genitoriale in via condivisa, anche per la scarsa affidabilità che il resistente ha mostrato negli anni.
Le allegazioni della ricorrente in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi del marito, conseguenti alla sua dipendenza da alcool, hanno peraltro trovano puntuale riscontro nel racconto effettuato da agli operatori dei servizi sociali all'inizio del procedimento: la ragazza ha manifestato grande Per_1 rabbia e paura verso il padre, a riprova del fatto che il clima familiare è stato reso effettivamente invivibile in ragione delle condotte dell'uomo.
Di contro, la condizione di attuale serenità delle minori ed il loro buon andamento scolastico e relazionale testimoniano il proficuo esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cui le figlie vengono dunque affidate in via esclusiva.
La ricorrente, nonostante le fragilità personali (perdita della madre quando era bambina ed abbandono da parte del padre, che ha costruito una nuova famiglia) che le hanno verosimilmente impedito per anni di assumere consapevolezza rispetto alla necessità di porre fine alla relazione con il resistente, ha dimostrato determinazione in tale senso, anche per il bene delle figlie.
Alla luce di quanto precede, viene disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa.
I rapporti tra il padre e le figlie verranno regolamenti alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio, al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto, con modalità osservate, percepite come tutelanti dalle minori, e di facilitare il dialogo e la relazione, attesa la mancata adesione del resistente al percorso valutativo e terapeutico per il superamento delle dipendenze e la condizione di alterazione in cui lo stesso talvolta si trova ancora.
-la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).; nel caso di specie, occorre garantire a e il mantenimento dell'habitat domestico in cui Per_1 Per_3 hanno sempre prevalentemente vissuto;
- Quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavora part time 25 ore settimanali con reddito che sino a novembre 2024 è stato di euro 9030, pari ad euro 820 netti mensili per gli 11 mesi documentati;
ella ha percepito inoltre 5.137 (euro 467 euro mensili) di assegno unico.
I redditi così considerati (stipendio più assegno unico) determinano peraltro il superamento dei limiti per l'ammissione al Patrocinio.
Vive nella casa familiare, in comproprietà, gravata da mutuo con rata di euro 520 mensili , rimborsato dal resistente.
Ha in corso finanziamento con rata mensile di euro 133; considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 654.
Il resistente lavora come operaio e ha percepito nell'anno 2023 ha dichiarato reddito complessivo di euro
22.533, pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1651 mensili netti se calcolato su 12 mensilità; non ha documentato i redditi 2024, ma dagli estratti di conto corrente ultimo trimestre 2024 emerge un reddito di euro 1700 netti circa, oltre a 13ma (e dunque almeno 1850 netti mensili se si suddivide su 12 mensilità); vive in locazione in immobile in condivisione con canone mensile di euro 300,00 circa;
rimborsa mutuo sulla casa coniugale di euro 520.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 530.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerato che mediante l'assegnazione della casa coniugale vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figlie, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con effetto dalla presente pronuncia;
la circostanza per cui la ricorrente sostiene i maggiori oneri di mantenimento delle figlie con la stessa conviventi, legittima la percezione da parte della stessa dell'assegno unico nella misura del 100%;
-la natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5433 /2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e
[...] Controparte_1 nato a [...] il [...] , che hanno contratto matrimonio in data 08.06.2005 in
[...]
TA OS (Perù);
2. Affida e in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
Per_1 Per_3
3. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per territorio, secondo tempistiche e modalità stabilite dai servizi sociali stessi, nell'esclusivo interesse delle minori;
4. assegna alla ricorrente la casa coniugale;
5. Pone a carico del resistente l'importo di euro 200,00, con decorrenza marzo 2025, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6. Dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico per le figlie,
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
8. manda la Cancelleria di comunicare ai servizi sociali competenti per il territorio di BO IA
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5433/2023 promossa da:
) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Linda Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Vicolo
Sole, n. 9;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato Controparte_1 C.F._2 in Perù il 15.12.1976, con l'Avvocato Stefano Pulcini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Via A. Sciesa, n. 15;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.3.2025.
Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, così pronunciare:
In via pregiudiziale
- rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte avversa e, considerato quanto esposto in atti, confermare la giurisdizione e competenza del Giudice adito;
In via preliminare
- ammettere la signora al patrocinio a spese dello Stato, non percependo Parte_1 allo stato redditi superiori al limite imposto per legge;
In via principale, nel merito
- pronunciare la separazione dei coniugi per i motivi esposti in atti alle seguenti condizioni
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
- Previa assunzione dei provvedimenti necessari di rito ai fini decisori, disporre che le minori Per_1
e siano affidate alla madre, con regime esclusivo, con collocamento prevalente
[...] Persona_2 presso la stessa presso la casa familiare, anche ai fini anagrafici, laddove la condotta del padre sia reputata pregiudizievole nei confronti della prole, a seguito di accertamenti di rito reputati opportuni da parte dell'Autorità giudiziaria, mediante i Servizi territorialmente competenti, anche mediante spazio neutro in presenza degli operatori, e/o percorsi presso Sert./d e/o Noa e/o Cps, ovvero tutti gli accertamenti reputati opportuni e pertinenti, da disporre a carico del sig. , Controparte_1 considerato quanto esposto in narrativa e a tutela della prole;
- Disporre ogni altro provvedimento opportuno e pertinente a tutela della prole;
di conseguenza stilare un eventuale calendario di concerto tra l'Autorità giudiziaria e gli Enti deputati al monitoraggio della condotta del sig. CP_1
Sull'assegnazione della casa familiare:
- Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in BO IA (MB), Via Roma, n. 30, alla signora
, in considerazione dell'affidamento e del collocamento della prole presso Parte_1 la stessa;
Sul mantenimento dei minori:
- Disporre a carico del signor un versamento di € 500,00= Controparte_1 mensili (250,00= per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario, automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e e, con obbligo di corresponsione del 50% delle spese Persona_1 Persona_2 straordinarie riguardanti le spese scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché sportive e ludiche previa presentazione delle rispettive ricevute, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Monza;
- Disporre la percezione dell'assegno unico universale per i figli al 100% in capo alla ricorrente, in ragione dell'affidamento esclusivo delle figlie;
- In via istruttoria: si insite per i mezzi di prova già articolati nei termini di legge e non ammessi;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimb. forf. 15%, IVA e Cpa come per legge.
Per il resistente:
Nel merito:
- disporre che in caso di affido esclusivo presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, la stessa sia tenuta al pagamento del 50% del rateo di mutuo mensile gravante sull'immobile, nonché del 100% delle spese condominiali e delle utenze domestiche;
- confermare il contributo economico al mantenimento (indiretto) a carico del Sig. in favore della CP_1 prole come stabilito con ordinanza del 24 novembre 2023 – salvo aggiornamento ISTAT – tanto in riferimento all'assegno ordinario, quanto alle spese straordinarie, in ragioni delle precarie condizioni economiche del resistente che ha dovuto reperire un alloggio con relativi costi e della esistenza di un altro figlio vivente in Perù;
- confermare le modalità organizzative degli incontri tra il padre e le figlie come richiesto dagli stessi operatori del Servizio Sociale;
- spese di causa compensate
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova indicati nel ricorso in quanto inconferenti, documentali, irrilevanti e contenenti giudizi non demandabili a testi. Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 8.6.2005 con;
che dall'unione nascevano Controparte_1
(27.07.2009) e (28.01.2013); che la casa coniugale di BO IA Persona_1 Persona_2 era in comproprietà e gravata da mutuo di euro 500 mensili;
di svolgere lavori di pulizia, con contratto di
25 ore settimanali e retribuzione mensile di euro 800; che il resistente era magazziniere con reddito mensile di euro 1500; che l'assegno unico veniva versato su un conto corrente cointestato ai coniugi ed ammontava ad euro 378 mensili;
di aver scoperto che il marito aveva un altro figlio in Perù, da una relazione intrattenuta quando le parti erano già fidanzate;
che egli aveva riconosciuto detto figlio nel 2014, ma e non conoscevano l'esistenza del fratello;
che il resistente era dedito all'uso di Per_1 Per_2 alcool, usciva la sera nei fine settimana, faceva rientro la mattina del giorno successivo, ubriaco, la insultava, assumeva atteggiamenti incompatibili con il vivere civile, quali girare nudo, espletare i propri bisogni corporali e vomitare in giro per la casa;
che egli era geloso e possessivo;
che più volte la patente gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza;
di essersi rivolta al Consultorio di Cesano Maderno per episodi di ansia;
domandava la separazione, l'affido esclusivo delle minori a sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale e che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, non essendo stato il matrimonio trascritto in Italia;
eccepiva di non aver mai tenuto le condotte descritte e di non essere dedito all'uso di alcool;
che il proprio contratto di lavoro era in scadenza;
domandava l'affido condiviso, il collocamento presso la madre, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, con ripartizione al
50% del pagamento del mutuo, delle spese condominiali e delle spese delle utenze domestiche;
la determinazione in euro 100 a figlia del contributo al mantenimento dovuto e la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
Alla udienza del 23.11.2023 le parti hanno rispettivamente dichiarato: la ricorrente: vivo a BO IA, nella casa coniugale, in comproprietà e gravata da mutuo con rata mensile di euro
520 mensili, che sta pagando lui. Lavoro da privati a BO IA, 25 ore la settimana, con reddito di 800/820 euro mensili. Non sto prendendo l'assegno unico, credo arrivi sul conto cointestato, è di 378 euro mensili cica. il resistente: vivo ancora in casa, lavoro a Cusago, a tempo determinato, con contratto che scade il 22 dicembre. Ho una retribuzione mensile che può arrivare a 1500 euro con gli straordinari, confermo che la rata di mutuo è di quasi 530 euro mensili, e la pago io, l'assegno unico è di 370 euro circa. I finanziamenti che avevo in essere li ho estinti tutti, sono tutti pagati. Verso 130 euro al mese per il mantenimento del figlio che vive in Perù, se c'è bisogno ogni tanto verso 50 euro in più. Attualmente ho la patente ritirata, dovrebbero ridarmela a febbraio.
A scioglimento della riserva, il Giudice delegato affidava e in via esclusiva alla madre, Per_1 Per_3 con collocamento presso la stessa, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per territorio, assegnava alla ricorrente la casa coniugale, poneva a carico del resistente l'importo di euro 150,00 da versarsi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie, disponeva che la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico per le figlie, invitava la ricorrente ad effettuare percorso di sostegno psicologico, il resistente a recarsi al SERT per valutare l'eventuale dipendenza da sostanze alcoliche e le minori ad intraprendere percorso di sostegno psicologico, disponeva che i servizi sociali competenti per il territorio di BO IA monitorassero il nucleo familiare.
All'esito della successiva udienza del 24.9.2025 il giudice delegato disponeva prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali, e disponeva attività istruttoria sulla condizione economico patrimoniale delle parti;
rinviava quindi ex articolo 473bis.28 c.p.c. alla udienza del 11.3.2025 per la discussione orale della causa.
Alla predetta udienza i legali hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate.
*******
Ritenuto preliminarmente che:
- il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Perù dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio
(documento 1 ricorrente). La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato dalla giurisprudenza di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. -sussiste la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria italiana in ordine al presente procedimento, anche in ordine alla responsabilità genitoriale sulla prole, ivi trovandosi la residenza abituale della coppia e quella abituale dei figli (articoli 3 e 7 reg. CE 1111/2019);
-la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sussiste anche in ordine alle obbligazioni alimentari, ex articolo 3 Regolamento CE 4/2009, trovandosi in Italia la residenza abituale dei creditori.
- alla presente controversia è applicabile la legge italiana ex articolo 8 c. 1 lett. A) reg. CE 1259/2010; con riferimento alle obbligazioni alimentari ex articolo 15 reg. CE 4/2009 ed articolo 3 Protocollo de L'Aja del 23.11.2007 trovandosi in Italia la residenza abituale dei creditori. Si applicano in ogni caso le norme dell'Ordinamento giuridico Italiano che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio e attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio
(articolo 36 bis l. 218/1995).
Ritenuto nel merito che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione,
e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
(27.07.2009) e (28.01.2013) vengono affidate in modo esclusivo alla Persona_1 Persona_2 madre: la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del
23.11.2023 emergeva che le parti non avevano alcuna rete familiare sul territorio italiano;
la ricorrente manifestava grande rabbia verso il marito, in ragione della sua dipendenza da alcool e dei comportamenti violenti che essa determinava;
narrava di essere stata ripetutamente insultata e percossa, anche alla presenza delle figlie;
che in un'occasione il resistente l'aveva minacciata con un coltello;
che più volte gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, che egli aveva promesso di smettere di bere, senza mai riuscire a farlo;
di essersi rivolta anche ad un centro antiviolenza;
che il marito l'aveva ripetutamente tradita.
Agli operatori il resistente dichiarava di non volersi separare, si mostrava sorpreso dalla decisione della moglie, che attribuiva ai cambiamenti ormonali indotti dalla menopausa;
negava di intrattenere relazioni extraconiugali e si descriveva come una persona solare e serena, a differenza della moglie;
negava di abusare di sostanze alcoliche, e dichiarava che il consumo avveniva solo nel fine settimana, ma confermava che gli era stata ritirata la patente nel 2009 e nel 2022 e che a dicembre 2023 avrebbe dovuto sostenere un esame per poterla riavere.
Agli operatori piangendo, esternava con rabbia e la propria collera verso il padre, manifestando Per_1 paura per l'incolumità della madre e della sorella;
riferiva di aver assistito ad alcuni comportamenti paterni che l'avevano spaventata (alterchi con la madre connotati da violenza fisica, guida in stato di ebbrezza); che il genitore continuava a guidare anche se la patente gli era stata ritirata;
riferiva di non Per_1 volere stare con il padre che, a suo dire, anche quando sobrio, non si sarebbe relazionato con lei;
che l'uomo riusciva invece ad avere un minimo rapporto con improntato al gioco. Per_3
Al contrario di era una ragazzina mutacica, che rispondeva agli operatori a monosillabi;
Per_1 Per_3 riferiva di essere triste per la separazione anche per il fatto che in futuro avrebbe visto meno il padre;
gli operatori evidenziavano la necessità che la relazione padre – figlie fosse mediata da un educatore dei servizi sociali e che si recasse presso il SERD per la verifica dell'utilizzo di sostanze alcoliche;
che CP_1 le minori e la madre seguissero percorso di sostegno personale.
Dalla relazione del SERD in vista della udienza del 24.9.2024 emergeva che l'esame del capello del resistente era risultato positivo per l'uso di cocaina;
egli minimizzava la circostanza, eccependo che l'uso era sporadico, a fini ricreativi;
i due esami delle urine effettuati nei mesi precedenti avevano dato invece esito negativo, sia per alcool che per cocaina;
non aveva voluto proseguire un percorso CP_1 personalizzato, ritenendo di non averne bisogno.
Dei servizi sociali competenti per il territorio di BO IA emergeva che il resistente si era trasferito a vivere in locazione con un connazionale;
gli operatori avevano organizzato incontri con le figlie alla presenza di figura professionale;
mentre era risultata a disagio, manifestava Per_1 Per_2 un maggior legame con il genitore;
in particolare accusava il padre di non interessarsi veramente Per_1
a lei;
padre e figlia erano riusciti in ogni caso ad avere uno scambio sul punto e gli operatori avevano ritenuto di poter organizzare incontri liberi, a condizione che il resistente fosse sempre lucido;
a settembre
2024 gli incontri avvenivano con cadenza quindicinale nel fine settimana, in forma libera e senza pernottamento, e registravano, a dire delle minori, un andamento positivo.
Anche riferiva un miglioramento della relazione con il padre;
le ragazze riferivano che in Per_1 un'unica occasione il padre si era presentato alterato, a fine agosto;
le minori intraprendevano percorso di sostegno psicologico, con buona alleanza terapeutica con il professionista di riferimento;
anche la ricorrente intraprendeva percorso di sostegno, e dimostrava di sapersi occupare delle figlie in modo adeguato e di sapere chiedere aiuto in caso di bisogno;
gli operatori evidenziavano l'opportunità di proseguire con gli interventi in essere.
La medesima richiesta era stata avanzata alla udienza del 24.9.2024 dai legali delle parti;
in tale occasione la ricorrente dichiarava: la situazione è migliorata, c'è più serenità, anche per le mie figlie. Vedono il PÀ ogni 15 giorni, vanno a pranzo, vanno a comparare cose, non dormono da lui, perché lui abita da altre persone in un posto letto. Io non sapevo che lui assumesse anche cocaina, lui secondo me continua a bere, ci sono segnali che lo faccia, le mie figlie hanno trovato le lattine di birra o il vino in auto. Quando vede le ragazze, che io sappia, non beve, anche perché gli operatori lo hanno invitato a non farlo.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 11.3.2025 emerge che sta Per_1 frequentando scuola per estetista con buoni risultati e la ritiene più rispondente ai suoi interessi;
ha iniziato a frequentare uno stage in un negozio di parrucchiera/estetista e nel tempo libero esce con il fidanzato, con cui ha una relazione da circa un anno e che conosce la famiglia.
Dalla valutazione psicodiagnostica di non emergono psicopatologie;
la minore appare Per_1 adultizzata, anche se i nuovi assetti scolastici, familiari e relazionali le hanno permesso di trovare un nuovo equilibrio che non rende allo stato necessaria l'effettuazione di percorso di sostegno psicologico.
ha cambiato scuola (ha iniziato le scuole medie), registra un buon andamento didattico e nel Per_2 tempo libero esce con le amiche;
afferma di avere un buon rapporto con la madre e la sorella e riferisce che il clima è migliorato da quando il padre è andato via di casa, anche se l'uomo le manca.
Dalla valutazione psicodiagnostica di non emergono psicopatologie;
la minore non riconosce allo Per_2 stato la necessità di effettuare una rielaborazione della propria condizione personale, il che sarebbe necessario per poter intraprendere percorso di sostegno individuale.
Le minori incontrano il padre ogni 15 giorni nel fine settimana;
gli incontri sono sereni ed entrambe chiedono di poter frequentare maggiormente il genitore. Il servizio sociale intende ampliare gli incontri padre-figlie, ma la liberalizzazione è stata sospesa a seguito di un episodio in cui il resistente sarebbe risultato alterato dall'uso di alcool.
Il resistente non intende aderire al monitoraggio e al percorso psicologico presso il SERD e non ritiene che l'utilizzo delle sostanze alcoliche pregiudichi l'esercizio della sua genitorialità. La ricorrente appare più serena dopo la separazione dal resistente. È in grado di occuparsi da sola delle figlie, rispondendo ai loro bisogni e alle loro necessità. Riporta che il marito continua a chiederle di tornare insieme, non comprendendo le ragioni della separazione.
Gli operatori evidenziano come il nucleo familiare ricorrente – figlie abbia reperito un nuovo equilibrio che consente alle minori una condizione di benessere;
la mancata adesione del resistente ai percorsi di valutazione e terapia inibisce allo stato la liberalizzazione degli incontri con le figlie.
Ritiene il Collegio che tale mancata adesione – che evidenzia il mancato riconoscimento da parte del resistente della sua dipendenza, che già due volte ha determinato il ritiro della patente – sia ostativo al proficuo esercizio della responsabilità genitoriale in via condivisa, anche per la scarsa affidabilità che il resistente ha mostrato negli anni.
Le allegazioni della ricorrente in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi del marito, conseguenti alla sua dipendenza da alcool, hanno peraltro trovano puntuale riscontro nel racconto effettuato da agli operatori dei servizi sociali all'inizio del procedimento: la ragazza ha manifestato grande Per_1 rabbia e paura verso il padre, a riprova del fatto che il clima familiare è stato reso effettivamente invivibile in ragione delle condotte dell'uomo.
Di contro, la condizione di attuale serenità delle minori ed il loro buon andamento scolastico e relazionale testimoniano il proficuo esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cui le figlie vengono dunque affidate in via esclusiva.
La ricorrente, nonostante le fragilità personali (perdita della madre quando era bambina ed abbandono da parte del padre, che ha costruito una nuova famiglia) che le hanno verosimilmente impedito per anni di assumere consapevolezza rispetto alla necessità di porre fine alla relazione con il resistente, ha dimostrato determinazione in tale senso, anche per il bene delle figlie.
Alla luce di quanto precede, viene disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa.
I rapporti tra il padre e le figlie verranno regolamenti alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio, al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto, con modalità osservate, percepite come tutelanti dalle minori, e di facilitare il dialogo e la relazione, attesa la mancata adesione del resistente al percorso valutativo e terapeutico per il superamento delle dipendenze e la condizione di alterazione in cui lo stesso talvolta si trova ancora.
-la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).; nel caso di specie, occorre garantire a e il mantenimento dell'habitat domestico in cui Per_1 Per_3 hanno sempre prevalentemente vissuto;
- Quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavora part time 25 ore settimanali con reddito che sino a novembre 2024 è stato di euro 9030, pari ad euro 820 netti mensili per gli 11 mesi documentati;
ella ha percepito inoltre 5.137 (euro 467 euro mensili) di assegno unico.
I redditi così considerati (stipendio più assegno unico) determinano peraltro il superamento dei limiti per l'ammissione al Patrocinio.
Vive nella casa familiare, in comproprietà, gravata da mutuo con rata di euro 520 mensili , rimborsato dal resistente.
Ha in corso finanziamento con rata mensile di euro 133; considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 654.
Il resistente lavora come operaio e ha percepito nell'anno 2023 ha dichiarato reddito complessivo di euro
22.533, pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1651 mensili netti se calcolato su 12 mensilità; non ha documentato i redditi 2024, ma dagli estratti di conto corrente ultimo trimestre 2024 emerge un reddito di euro 1700 netti circa, oltre a 13ma (e dunque almeno 1850 netti mensili se si suddivide su 12 mensilità); vive in locazione in immobile in condivisione con canone mensile di euro 300,00 circa;
rimborsa mutuo sulla casa coniugale di euro 520.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 530.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerato che mediante l'assegnazione della casa coniugale vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figlie, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con effetto dalla presente pronuncia;
la circostanza per cui la ricorrente sostiene i maggiori oneri di mantenimento delle figlie con la stessa conviventi, legittima la percezione da parte della stessa dell'assegno unico nella misura del 100%;
-la natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5433 /2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e
[...] Controparte_1 nato a [...] il [...] , che hanno contratto matrimonio in data 08.06.2005 in
[...]
TA OS (Perù);
2. Affida e in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
Per_1 Per_3
3. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per territorio, secondo tempistiche e modalità stabilite dai servizi sociali stessi, nell'esclusivo interesse delle minori;
4. assegna alla ricorrente la casa coniugale;
5. Pone a carico del resistente l'importo di euro 200,00, con decorrenza marzo 2025, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6. Dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico per le figlie,
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
8. manda la Cancelleria di comunicare ai servizi sociali competenti per il territorio di BO IA
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi