TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1996 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Strazzulla, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ,) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Strazzulla, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 22.01.2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 10.12.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8.8.2007 in CA, trascritto agli atti del detto
Comune con Atto n. 13 parte II serie A – anno 2007; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (24.02.2010); Per_1
Hanno esposto che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1682/2022 emessa in data 29.11.2022 e che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal
Presidente del Tribunale di Ragusa all'udienza del 10.2.2022.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale, resa dal Tribunale di Ragusa il 29.11.2022,
e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno da ultimo concordemente chiesto al Tribunale di:
2 - DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08/07/2007, trascritto in pari data dinanzi l'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CA (RG), con Atto n. 13 parte II serie A – anno 2007, tra
nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
– C.F.: ; C.F._2
- CONFERMARE l'affido congiunto della figlia minore , nata Persona_2
a CA (RG) il 24/02/2010 – C.F.: , ad entrambi i genitori C.F._3
con collocamento presso la madre e con il diritto del padre di vedere la propria figlia, ogni volta che lo vorrà, previo consenso della stessa minore e in assoluto rispetto delle esigenze scolastiche della stessa;
- DISPORRE in favore della SI.ra stante la grave situazione Parte_1 economica in cui versa il SI. , il diritto di percepire l'intero importo Parte_2 dell'Assegno Unico Universale spettante alla minore nonché Persona_2
l'intero importo degli assegni familiari, somme queste entrambe corrisposte da parte dell'INPS;
- DISPORRE a carico del SI. nato a [...] il Parte_2
22/02/1978 – C.F.: un assegno di mantenimento in favore C.F._2 della propria figlia pari ad € 100,00 mensili, da corrispondere in favore della
SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- per l'effetto ORDINARE all'INPS di Ragusa, di versare in favore della SI.ra
nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
, il 100% dell'importo dell'assegno unico universale C.F._1
spettante alla minore , nata a [...] il [...] – Persona_2
C.F.: ; C.F._3
- per l'effetto ORDINARE all'INPS di Ragusa, di versare in favore della SI.ra
nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
, il 100% dell'importo degli assegni familiari, scaturenti C.F._1
dalle attività lavorative presenti e future dei genitori della minore Persona_2
, nata a [...] il [...] – C.F.: ;
[...] C.F._3
3 - porre a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50 % cadauno, tutte le spese
extra riguardanti la minore;
Persona_2
- con il presente ricorso, entrambe le parti, prestano il proprio formale e reciproco consenso, all'ottenimento di eventuali passaporti, sia relativamente alle proprie singole posizioni, sia relativamente al rilascio del passaporto in favore della minore;
Persona_2
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate in quanto non contrastanti con l'interesse della figlia né con norme di legge ed inoltre in quanto vertenti su diritti disponibili delle parti, mentre per il resto il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti anche in ordine all'assegno unico universale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
8.8.2007 in CA, tra e trascritto agli atti del detto Parte_1 Parte_2
Comune con Atto n. 13 parte II serie A, anno 2007
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
31.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
4 EMANUELA A. FAVARA
MASSIMO PULVIRENTI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1996 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Strazzulla, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ,) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Strazzulla, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 22.01.2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 10.12.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8.8.2007 in CA, trascritto agli atti del detto
Comune con Atto n. 13 parte II serie A – anno 2007; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (24.02.2010); Per_1
Hanno esposto che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1682/2022 emessa in data 29.11.2022 e che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal
Presidente del Tribunale di Ragusa all'udienza del 10.2.2022.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale, resa dal Tribunale di Ragusa il 29.11.2022,
e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno da ultimo concordemente chiesto al Tribunale di:
2 - DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08/07/2007, trascritto in pari data dinanzi l'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CA (RG), con Atto n. 13 parte II serie A – anno 2007, tra
nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
– C.F.: ; C.F._2
- CONFERMARE l'affido congiunto della figlia minore , nata Persona_2
a CA (RG) il 24/02/2010 – C.F.: , ad entrambi i genitori C.F._3
con collocamento presso la madre e con il diritto del padre di vedere la propria figlia, ogni volta che lo vorrà, previo consenso della stessa minore e in assoluto rispetto delle esigenze scolastiche della stessa;
- DISPORRE in favore della SI.ra stante la grave situazione Parte_1 economica in cui versa il SI. , il diritto di percepire l'intero importo Parte_2 dell'Assegno Unico Universale spettante alla minore nonché Persona_2
l'intero importo degli assegni familiari, somme queste entrambe corrisposte da parte dell'INPS;
- DISPORRE a carico del SI. nato a [...] il Parte_2
22/02/1978 – C.F.: un assegno di mantenimento in favore C.F._2 della propria figlia pari ad € 100,00 mensili, da corrispondere in favore della
SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- per l'effetto ORDINARE all'INPS di Ragusa, di versare in favore della SI.ra
nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
, il 100% dell'importo dell'assegno unico universale C.F._1
spettante alla minore , nata a [...] il [...] – Persona_2
C.F.: ; C.F._3
- per l'effetto ORDINARE all'INPS di Ragusa, di versare in favore della SI.ra
nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
, il 100% dell'importo degli assegni familiari, scaturenti C.F._1
dalle attività lavorative presenti e future dei genitori della minore Persona_2
, nata a [...] il [...] – C.F.: ;
[...] C.F._3
3 - porre a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50 % cadauno, tutte le spese
extra riguardanti la minore;
Persona_2
- con il presente ricorso, entrambe le parti, prestano il proprio formale e reciproco consenso, all'ottenimento di eventuali passaporti, sia relativamente alle proprie singole posizioni, sia relativamente al rilascio del passaporto in favore della minore;
Persona_2
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate in quanto non contrastanti con l'interesse della figlia né con norme di legge ed inoltre in quanto vertenti su diritti disponibili delle parti, mentre per il resto il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti anche in ordine all'assegno unico universale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
8.8.2007 in CA, tra e trascritto agli atti del detto Parte_1 Parte_2
Comune con Atto n. 13 parte II serie A, anno 2007
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
31.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
4 EMANUELA A. FAVARA
MASSIMO PULVIRENTI
5