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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5373/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5373/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso dall'Avvocato Pier Luigi Licari Parte_1 C.F._1
Attore
CONTRO
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Controparte_1 P.IVA_1
Barresi
Convenuto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
1 FATTO
Con ricorso ex art 702 bis cpc il sig. adiva il Tribunale di Palermo nei confronti del Pt_1 CP_1
[...]
All'uopo il ricorrente esponeva di essere contitolare in regime di comunione legale unitamente alla moglie, sig.ra , dell'unità sita in Montelepre (Pa) via Carini nr 1/C censita al Catasto Edilizio Controparte_2
Urbano al Foglio 1 particella 404- cat A/2 piano terra e cat C/2 piano S1.
In particolare, i coniugi acquistavano, inizialmente, un appezzamento di terreno distinto in catasto al
Foglio 1 particella 403/b e 404/b nel Comune di CP_1
Sulla particella n. 404 il sig. e la sig.ra tra gli anni 1978/1979, in seguito Parte_1 Controparte_2 all'ottenimento di apposito nulla osta per l'esecuzione di lavori edili emesso dal Sindaco di in CP_1 data 17 febbraio 1975 (prot. n. 18/75), costruivano appunto una casa di civile abitazione costituita da un piano terra, un lastrico solare ed un piano seminterrato.
Successivamente, il Comune di con nota prot. 11369 privo di data (ma presumibilmente CP_1 relativa all'anno 1987) notificava ai coniugi apposito provvedimento avente ad oggetto Persona_1
“Esproprio di immobili per i lavori di trasformazione in rotabile della strada Carini e delle opere di urbanizzazione” relativa all'unità immobiliare di proprietà identificata al foglio 1 mappale 1070-1071 Persona_1
(mappali poi corretti ed introdotti con i nn. 403 e 404).
Ebbene, secondo il ricorrente, via Carini venne realizzata successivamente alla costruzione della casa di civile abitazione del sig. e per la precisione dopo il 1987 così come è avvenuto per la rete Parte_1 idrica, per la rete funzionale all'allontanamento delle acque bianche e per la rete fognaria di pertinenza della suddetta sede viaria comunale e ciò, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, senza previsione alcuna di intervento di protezione di sorta per l'immobile di proprietà , contiguo alla via Carini. Pt_1
Dunque, l'immobile di proprietà , ed in particolare il piano S1 ed il vano scala sarebbe interessato, Pt_1 da fenomeni di infiltrazione umidifera provenienti dalla adiacente via Carini.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie note conclusive Rigettata ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
e previo richiamo del c.t.u. per le ragioni di cui al punto 5.1.1 delle presenti note conclusive ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., e/o a qualsiasi altro titolo, del in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 con riguardo ai danni lamentati e denunciati dal sig. all'interno dell'immobile di sua proprietà e descritti Parte_1 dal c.t.u. ritenere e dichiarare il in persona del Sindaco pro-tempore, tenuto all'esecuzione di tutte Controparte_1 le opere necessarie alla eliminazione delle cause infiltrative ed al ripristino, a propria cura e spese, di tutti i danni descritti dal c.t.u. derivati all'immobile di proprietà dalle lamentate infiltrazioni, secondo le indicazioni del c.t.u. e pertanto: Pt_1 ordinare al di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione del tratto di Controparte_1 condotta idrica comunale sottostante la strada adiacente l'immobile che corre per tutta la lunghezza della strada;
ordinare al Comune di la realizzazione di un cordolo al piede della ringhiera, sulla chiostrina, a propria cura e spese, CP_1
2 per evitare il fenomeno di scolatura delle acque dalla sede stradale/marciapiede sulla parete;
ordinare al di CP_1
contestualmente alla realizzazione delle opere stradali, e vista la responsabilità dell'ente pubblico per le ragioni CP_1 di cui al punto 4.2.1 delle presenti note conclusive, di effettuare, a propria cura e spese, un intervento locale per la realizzazione di un sistema di drenaggio a ridosso della porzione di parete a contatto con il terrapieno utile a convogliare le eventuali acque infiltrative direttamente nello scarico a pavimento rilevato nella chiostrina. In caso di mancato richiamo del
c.t.u. si tenga conto della quantificazione economica dei costi di ripristino operata dal fiduciario di parte ricorrente e rinvenibile in seno alla propria perizia tecnica giurata allegata al doc. n. 3 del ricorso introduttivo (sezione denominata “Computo metrico estimativo de lavori da eseguire nell'immobile”). Con il favore delle spese di causa.
Si costituiva il contestando la ricostruzione avversa e negando qualsivoglia Controparte_1 responsabilità per i danni patiti dal ricorrente.
Il così dunque concludeva la propria comparsa conclusionale “ Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa;
- Preso atto della contestazione del comparente in relazione all'an ed al CP_1 quantum debeatur;
- Rigettare le domande spiegate da parte attrice per le ragioni dedotte in narrativa ed in particolare richiamando quanto dedotto dal C.T.U. nella propria Risposta alle osservazioni delle parti del 17.03.2023..- In subordine, diminuire proporzionalmente la responsabilità del in relazione alla condotta ed alla riconducibilità causale dei fatti CP_1
a parte attrice ed alla sua proprietà, tenuto conto delle di tutte le circostanze sopra dedotte.Con vittoria delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In data 04.11.2021, si disponeva il mutamento rito in quello ordinario e si fissava l'udienza del 10.12.2021.
All'udienza del 10.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si fissava l'udienza al 21.04.2022.
Con decreto del 21.04.022, si nominava CT l'AR. e si fissava l'udienza al 24.06.2022 Persona_2 per il giuramento.
Con nota depositata in data 20.06.2022, l'AR. accettava l'incarico e prestava giuramento di Per_2 rito.
All'udienza del 24.06.2022 si fissava l'udienza del 27.01.2023 per l'esame della perizia, differita al
04.05.2023 per consentire al CT il deposito dell'elaborato.
In data 19.03.2023 veniva depositata la consulenza tecnica.
All'udienza del 04.05.2023 la causa veniva rinviata all'08.11.2024 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
3 All'udienza dell'08.11.2024, il Tribunale disponeva l'integrazione dell'elaborato peritale e si fissava all'uopo l'udienza al 22.01.2025
Con decreto del 23.01.2025 la causa veniva rinviata al 12.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2025 il processo veniva assegnato allo scrivente GOP, il quale anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Orbene, per quanto concerne l'accertamento della responsabilità, appare dirimente quanto esposto dal
CT l'AR , le cui osservazioni devono condividersi poiché il consulente del Giudice ha Persona_2 dato riscontro, in maniera puntuale e motivata, a tutte le osservazioni formulate da parte attrice.
In particolare, appaiono risolutive le argomentazioni del CT esposte a seguito del provvedimento dell'08.11.2024 con cui il Tribunale disponeva “considerato che ai fini del decidere appare opportuno che lo stesso, in ragione di quanto argomentato da parte attrice nelle note conclusive, chiarisca se i danni presenti nell'immobile attoreo siano riconducibili allo stesso attore, ovvero al convenuto, quantifichi, ove possibile i costi necessari ad eliminarli, CP_1 ed individui le opere utili da eseguire da parte dell'Ente Civico”
Ebbene, l'AR. , sulla sussistenza delle infiltrazioni e sulle cause delle stesse, indicava, dopo un Per_2 accertamento approfondito ed esente da errori, a pagina 1 dell'elaborato depositato in data 20.01.2025, ribadisce il concetto più volte espresso che l'immobile di proprietà è stato realizzato, in difformità rispetto alla Pt_1 concessione edilizia e senza un'adeguata opera di protezione dal terrapieno. Lo stesso “doppio muro” o intercapedine che dir si voglia, viene rappresentato già nelle tavole del progetto della originale concessione edilizia e che quindi cronologicamente risulta essere antecedente alla realizzazione della strada comunale stessa. Per cui non si possono attribuire le cause delle infiltrazioni rilevate nel locale S1 e nelle porzioni di muratura di piano S1 e Terra, alla realizzazione da parte del CP_1 della opera stradale, né tantomeno alla mancata realizzazione di opere strutturali propedeutiche. Per tanto, verificato, che la causa principale dei danni riscontrati, all'esterno e all'interno del fabbricato è da attribuire alla mancata realizzazione di una intercapedine tra la parete controterra e le strutture portanti del fabbricato, a partire dal sistema fondale, lo scrivente ribadisce che per l'eliminazione delle cause riscontrate occorra un progetto di adeguamento strutturale che certamente va ben oltre il mandato del Giudice e che per tanto la quantificazione delle opere necessarie è subordina alla redazione di un progetto strutturale esecutivo, munito dei visti di approvazione degli organi competenti e che dovrà essere commissionato e pagato esclusivamente dal proprietario dell'immobile. Inoltre nessuna quantificazione sui ripristini è procedibile perché come più volte espresso, i danni rilevati in alcuni punti del piano S1 ed in porzioni delle pareti di pano terra, sono causati sempre dal difetto costruttivo sopra descritto, oltre al fatto che il locale di piano S1 rilevato era allo stato grezzo/non finito, per cui nessun ripristino eventuale è ipotizzabile se non si risolve propedeuticamente il difetto originale di costruzione ampiamente
4 narrato ed eventualmente gli eventuali costi sostenuti e/o da sostenere, sarebbero sempre a carico del proprietario per quanto fin qui rappresentato.
Quindi, secondo la ricostruzione puntuale del CT, l'immobile dell'attore presenta delle infiltrazioni che non sono state causate dell'opera stradale realizzata dal Comune di né da interventi strutturali CP_1 propedeutici ad essa: le problematiche riscontrate, in base all'elaborato peritale, sono da attribuire alla mancata realizzazione, da parte dell'attore stesso, di un'intercapedine tra la parete controterra e le strutture portanti del fabbricato.
Pertanto, la relativa domanda risarcitoria di parte attrice deve essere conseguentemente respinta, considerato che il nocumento lamentato non deriva dall'opera realizzata dal convenuto ma da un difetto costruttivo.
Ebbene, sempre secondo il CT, in caso di forti piogge vi può essere il dilavamento delle acque, stante la forte pendenza della strada, per eliminare il quale il tecnico indica che debba essere realizzato un cordolo in calcestruzzo e debbano eseguirsi degli interventi di ripulitura e di tinteggiatura della parete della chiostrina.
Conseguentemente il deve essere condannato a realizzare, secondo quanto Controparte_1 descritto dal CT, un cordolo in calcestruzzo sul marciapiede, al piede della ringhiera in ferro che eviti all'acqua piovana di defluire sulla superficie della parete della chiostrina di piano S1, oltre alle opere di pulizia e ritinteggiatura della parete stessa, come da computo metrico allegato. Il cordolo previsto va installato non solo per la lunghezza della parete della chiostrina ma per tutta la lunghezza fino ad arrivare all'altezza dello spigolo del fabbricato a monte, la parete della chiostrina andrà: ripulita dalle macchie (con utilizzo di idropulitrice), preparata alla tinteggiatura e ritinteggiata con pittura specifica, nel computo non viene inserito ponteggio perché l'altezza di intervento rientra nei 3,5 m di altezza per cui e possibile utilizzare un trabattello mobile;
per un totale stimato da computo pari a:€ 1.242,03 oltre IVA.
Le spese seguono la soccombenza ed parziale accoglimento della domanda attorea, rispetto al petitum della domanda del sig , conseguente al rigetto della domanda relativa al risarcimento dei Parte_1 danni relativi alle infiltrazioni, è motivo per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico del convenuto e vanno liquidate, secondo i valori medi di cui al dm
55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra 1.101 e 5.200 (tenuto conto del decisum), in complessivi Euro 1.701,33 pari ai 2/3 della somma di Euro 2.552 così ottenuta: Euro 425 per la fase studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851 per la fase istruttoria ed Euro 851 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, C.U. marca da bollo.
Le spese delle CT devono essere poste a carico dell'attore e del convenuto in eguale misura.
5
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
CONDANNA il ad effettuare un cordolo in calcestruzzo sul marciapiede, al piede della Controparte_1 ringhiera in ferro che eviti all'acqua piovana di defluire sulla superficie della parete della chiostrina di piano S1, oltre alle opere di pulizia e ritinteggiatura della parete stessa, come da computo metrico allegato all'elaborato peritale. Il cordolo previsto va installato non solo per la lunghezza della parete della chiostrina ma per tutta la lunghezza fino ad arrivare all'altezza dello spigolo del fabbricato a monte; CONDANNA altresì il ad intervenire sulla parete Controparte_1 della chiostrina che andrà ripulita dalle macchie (con utilizzo di idropulitrice), preparata alla tinteggiatura e ritinteggiata con pittura specifica, così come descritto a pagina 2 dell'elaborato peritale redatto dal CT l'AR.
[...]
, depositato il 20.01.2025, opere il cui costo è stato stimato pari all'importo di Euro 1.242,03 Per_2 oltre IVA.
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 liquidandole in complessivi Euro 1.701,33 oltre , oltre accessori di legge, C.U. marca da bollo.
PONE le spese di CT in via definitiva solidalmente a carico di entrambe le parti costituite.
Palermo 31.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
6
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5373/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5373/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso dall'Avvocato Pier Luigi Licari Parte_1 C.F._1
Attore
CONTRO
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Controparte_1 P.IVA_1
Barresi
Convenuto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
1 FATTO
Con ricorso ex art 702 bis cpc il sig. adiva il Tribunale di Palermo nei confronti del Pt_1 CP_1
[...]
All'uopo il ricorrente esponeva di essere contitolare in regime di comunione legale unitamente alla moglie, sig.ra , dell'unità sita in Montelepre (Pa) via Carini nr 1/C censita al Catasto Edilizio Controparte_2
Urbano al Foglio 1 particella 404- cat A/2 piano terra e cat C/2 piano S1.
In particolare, i coniugi acquistavano, inizialmente, un appezzamento di terreno distinto in catasto al
Foglio 1 particella 403/b e 404/b nel Comune di CP_1
Sulla particella n. 404 il sig. e la sig.ra tra gli anni 1978/1979, in seguito Parte_1 Controparte_2 all'ottenimento di apposito nulla osta per l'esecuzione di lavori edili emesso dal Sindaco di in CP_1 data 17 febbraio 1975 (prot. n. 18/75), costruivano appunto una casa di civile abitazione costituita da un piano terra, un lastrico solare ed un piano seminterrato.
Successivamente, il Comune di con nota prot. 11369 privo di data (ma presumibilmente CP_1 relativa all'anno 1987) notificava ai coniugi apposito provvedimento avente ad oggetto Persona_1
“Esproprio di immobili per i lavori di trasformazione in rotabile della strada Carini e delle opere di urbanizzazione” relativa all'unità immobiliare di proprietà identificata al foglio 1 mappale 1070-1071 Persona_1
(mappali poi corretti ed introdotti con i nn. 403 e 404).
Ebbene, secondo il ricorrente, via Carini venne realizzata successivamente alla costruzione della casa di civile abitazione del sig. e per la precisione dopo il 1987 così come è avvenuto per la rete Parte_1 idrica, per la rete funzionale all'allontanamento delle acque bianche e per la rete fognaria di pertinenza della suddetta sede viaria comunale e ciò, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, senza previsione alcuna di intervento di protezione di sorta per l'immobile di proprietà , contiguo alla via Carini. Pt_1
Dunque, l'immobile di proprietà , ed in particolare il piano S1 ed il vano scala sarebbe interessato, Pt_1 da fenomeni di infiltrazione umidifera provenienti dalla adiacente via Carini.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie note conclusive Rigettata ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
e previo richiamo del c.t.u. per le ragioni di cui al punto 5.1.1 delle presenti note conclusive ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., e/o a qualsiasi altro titolo, del in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 con riguardo ai danni lamentati e denunciati dal sig. all'interno dell'immobile di sua proprietà e descritti Parte_1 dal c.t.u. ritenere e dichiarare il in persona del Sindaco pro-tempore, tenuto all'esecuzione di tutte Controparte_1 le opere necessarie alla eliminazione delle cause infiltrative ed al ripristino, a propria cura e spese, di tutti i danni descritti dal c.t.u. derivati all'immobile di proprietà dalle lamentate infiltrazioni, secondo le indicazioni del c.t.u. e pertanto: Pt_1 ordinare al di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione del tratto di Controparte_1 condotta idrica comunale sottostante la strada adiacente l'immobile che corre per tutta la lunghezza della strada;
ordinare al Comune di la realizzazione di un cordolo al piede della ringhiera, sulla chiostrina, a propria cura e spese, CP_1
2 per evitare il fenomeno di scolatura delle acque dalla sede stradale/marciapiede sulla parete;
ordinare al di CP_1
contestualmente alla realizzazione delle opere stradali, e vista la responsabilità dell'ente pubblico per le ragioni CP_1 di cui al punto 4.2.1 delle presenti note conclusive, di effettuare, a propria cura e spese, un intervento locale per la realizzazione di un sistema di drenaggio a ridosso della porzione di parete a contatto con il terrapieno utile a convogliare le eventuali acque infiltrative direttamente nello scarico a pavimento rilevato nella chiostrina. In caso di mancato richiamo del
c.t.u. si tenga conto della quantificazione economica dei costi di ripristino operata dal fiduciario di parte ricorrente e rinvenibile in seno alla propria perizia tecnica giurata allegata al doc. n. 3 del ricorso introduttivo (sezione denominata “Computo metrico estimativo de lavori da eseguire nell'immobile”). Con il favore delle spese di causa.
Si costituiva il contestando la ricostruzione avversa e negando qualsivoglia Controparte_1 responsabilità per i danni patiti dal ricorrente.
Il così dunque concludeva la propria comparsa conclusionale “ Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa;
- Preso atto della contestazione del comparente in relazione all'an ed al CP_1 quantum debeatur;
- Rigettare le domande spiegate da parte attrice per le ragioni dedotte in narrativa ed in particolare richiamando quanto dedotto dal C.T.U. nella propria Risposta alle osservazioni delle parti del 17.03.2023..- In subordine, diminuire proporzionalmente la responsabilità del in relazione alla condotta ed alla riconducibilità causale dei fatti CP_1
a parte attrice ed alla sua proprietà, tenuto conto delle di tutte le circostanze sopra dedotte.Con vittoria delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In data 04.11.2021, si disponeva il mutamento rito in quello ordinario e si fissava l'udienza del 10.12.2021.
All'udienza del 10.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si fissava l'udienza al 21.04.2022.
Con decreto del 21.04.022, si nominava CT l'AR. e si fissava l'udienza al 24.06.2022 Persona_2 per il giuramento.
Con nota depositata in data 20.06.2022, l'AR. accettava l'incarico e prestava giuramento di Per_2 rito.
All'udienza del 24.06.2022 si fissava l'udienza del 27.01.2023 per l'esame della perizia, differita al
04.05.2023 per consentire al CT il deposito dell'elaborato.
In data 19.03.2023 veniva depositata la consulenza tecnica.
All'udienza del 04.05.2023 la causa veniva rinviata all'08.11.2024 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
3 All'udienza dell'08.11.2024, il Tribunale disponeva l'integrazione dell'elaborato peritale e si fissava all'uopo l'udienza al 22.01.2025
Con decreto del 23.01.2025 la causa veniva rinviata al 12.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2025 il processo veniva assegnato allo scrivente GOP, il quale anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Orbene, per quanto concerne l'accertamento della responsabilità, appare dirimente quanto esposto dal
CT l'AR , le cui osservazioni devono condividersi poiché il consulente del Giudice ha Persona_2 dato riscontro, in maniera puntuale e motivata, a tutte le osservazioni formulate da parte attrice.
In particolare, appaiono risolutive le argomentazioni del CT esposte a seguito del provvedimento dell'08.11.2024 con cui il Tribunale disponeva “considerato che ai fini del decidere appare opportuno che lo stesso, in ragione di quanto argomentato da parte attrice nelle note conclusive, chiarisca se i danni presenti nell'immobile attoreo siano riconducibili allo stesso attore, ovvero al convenuto, quantifichi, ove possibile i costi necessari ad eliminarli, CP_1 ed individui le opere utili da eseguire da parte dell'Ente Civico”
Ebbene, l'AR. , sulla sussistenza delle infiltrazioni e sulle cause delle stesse, indicava, dopo un Per_2 accertamento approfondito ed esente da errori, a pagina 1 dell'elaborato depositato in data 20.01.2025, ribadisce il concetto più volte espresso che l'immobile di proprietà è stato realizzato, in difformità rispetto alla Pt_1 concessione edilizia e senza un'adeguata opera di protezione dal terrapieno. Lo stesso “doppio muro” o intercapedine che dir si voglia, viene rappresentato già nelle tavole del progetto della originale concessione edilizia e che quindi cronologicamente risulta essere antecedente alla realizzazione della strada comunale stessa. Per cui non si possono attribuire le cause delle infiltrazioni rilevate nel locale S1 e nelle porzioni di muratura di piano S1 e Terra, alla realizzazione da parte del CP_1 della opera stradale, né tantomeno alla mancata realizzazione di opere strutturali propedeutiche. Per tanto, verificato, che la causa principale dei danni riscontrati, all'esterno e all'interno del fabbricato è da attribuire alla mancata realizzazione di una intercapedine tra la parete controterra e le strutture portanti del fabbricato, a partire dal sistema fondale, lo scrivente ribadisce che per l'eliminazione delle cause riscontrate occorra un progetto di adeguamento strutturale che certamente va ben oltre il mandato del Giudice e che per tanto la quantificazione delle opere necessarie è subordina alla redazione di un progetto strutturale esecutivo, munito dei visti di approvazione degli organi competenti e che dovrà essere commissionato e pagato esclusivamente dal proprietario dell'immobile. Inoltre nessuna quantificazione sui ripristini è procedibile perché come più volte espresso, i danni rilevati in alcuni punti del piano S1 ed in porzioni delle pareti di pano terra, sono causati sempre dal difetto costruttivo sopra descritto, oltre al fatto che il locale di piano S1 rilevato era allo stato grezzo/non finito, per cui nessun ripristino eventuale è ipotizzabile se non si risolve propedeuticamente il difetto originale di costruzione ampiamente
4 narrato ed eventualmente gli eventuali costi sostenuti e/o da sostenere, sarebbero sempre a carico del proprietario per quanto fin qui rappresentato.
Quindi, secondo la ricostruzione puntuale del CT, l'immobile dell'attore presenta delle infiltrazioni che non sono state causate dell'opera stradale realizzata dal Comune di né da interventi strutturali CP_1 propedeutici ad essa: le problematiche riscontrate, in base all'elaborato peritale, sono da attribuire alla mancata realizzazione, da parte dell'attore stesso, di un'intercapedine tra la parete controterra e le strutture portanti del fabbricato.
Pertanto, la relativa domanda risarcitoria di parte attrice deve essere conseguentemente respinta, considerato che il nocumento lamentato non deriva dall'opera realizzata dal convenuto ma da un difetto costruttivo.
Ebbene, sempre secondo il CT, in caso di forti piogge vi può essere il dilavamento delle acque, stante la forte pendenza della strada, per eliminare il quale il tecnico indica che debba essere realizzato un cordolo in calcestruzzo e debbano eseguirsi degli interventi di ripulitura e di tinteggiatura della parete della chiostrina.
Conseguentemente il deve essere condannato a realizzare, secondo quanto Controparte_1 descritto dal CT, un cordolo in calcestruzzo sul marciapiede, al piede della ringhiera in ferro che eviti all'acqua piovana di defluire sulla superficie della parete della chiostrina di piano S1, oltre alle opere di pulizia e ritinteggiatura della parete stessa, come da computo metrico allegato. Il cordolo previsto va installato non solo per la lunghezza della parete della chiostrina ma per tutta la lunghezza fino ad arrivare all'altezza dello spigolo del fabbricato a monte, la parete della chiostrina andrà: ripulita dalle macchie (con utilizzo di idropulitrice), preparata alla tinteggiatura e ritinteggiata con pittura specifica, nel computo non viene inserito ponteggio perché l'altezza di intervento rientra nei 3,5 m di altezza per cui e possibile utilizzare un trabattello mobile;
per un totale stimato da computo pari a:€ 1.242,03 oltre IVA.
Le spese seguono la soccombenza ed parziale accoglimento della domanda attorea, rispetto al petitum della domanda del sig , conseguente al rigetto della domanda relativa al risarcimento dei Parte_1 danni relativi alle infiltrazioni, è motivo per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico del convenuto e vanno liquidate, secondo i valori medi di cui al dm
55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra 1.101 e 5.200 (tenuto conto del decisum), in complessivi Euro 1.701,33 pari ai 2/3 della somma di Euro 2.552 così ottenuta: Euro 425 per la fase studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851 per la fase istruttoria ed Euro 851 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, C.U. marca da bollo.
Le spese delle CT devono essere poste a carico dell'attore e del convenuto in eguale misura.
5
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
CONDANNA il ad effettuare un cordolo in calcestruzzo sul marciapiede, al piede della Controparte_1 ringhiera in ferro che eviti all'acqua piovana di defluire sulla superficie della parete della chiostrina di piano S1, oltre alle opere di pulizia e ritinteggiatura della parete stessa, come da computo metrico allegato all'elaborato peritale. Il cordolo previsto va installato non solo per la lunghezza della parete della chiostrina ma per tutta la lunghezza fino ad arrivare all'altezza dello spigolo del fabbricato a monte; CONDANNA altresì il ad intervenire sulla parete Controparte_1 della chiostrina che andrà ripulita dalle macchie (con utilizzo di idropulitrice), preparata alla tinteggiatura e ritinteggiata con pittura specifica, così come descritto a pagina 2 dell'elaborato peritale redatto dal CT l'AR.
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, depositato il 20.01.2025, opere il cui costo è stato stimato pari all'importo di Euro 1.242,03 Per_2 oltre IVA.
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 liquidandole in complessivi Euro 1.701,33 oltre , oltre accessori di legge, C.U. marca da bollo.
PONE le spese di CT in via definitiva solidalmente a carico di entrambe le parti costituite.
Palermo 31.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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