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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Caltagirone
Unica
N. R.G. 1003/2024
Il Presidente di sezione, dott. Concetta Grillo, esaminati gli atti e sciogliendo la superiore riserva, osserva:
con ricorso ex art. 316 bis depositato in data 26.11.2024 gli odierni ricorrenti, premesso di essere figli di e , divorziati giusta sentenza resa da questo Tribunale Persona_1 Parte_1
chiedevano che venisse previsto un intervento economico anche parziale e/o solo integrativo in loro favore, a norma dell'art. 316 bis co. 1 c.c., da parte del nonno paterno Parte_2
A tale fine rilevavano che il padre non aveva mai ottemperato agli obblighi di mantenimento posti a suo carico sia con la sentenza di separazione che con la sentenza di divorzio ed era stato altresì destinatario di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 570 cc e che , nonostante essi fossero ormai maggiorenni , non avevano ancora raggiunto la propria capacità reddituale nè le risorse della madre, con cui convivevano , erano idonee al loro mantenimento .
Deducevano che sussistevano nella specie i presupposti per dichiarare la sussistenza dell'obbligazione sussidiaria, solidale e subordinata del nonno paterno e chiedevano che venisse posto a suo carico l'onere di pagamento della somma di Euro 300,00 mensili per il loro mantenimento .
Questo Presidente, al fine di assumere le necessarie informazioni, disponeva la comparizione delle parti e all'udienza a tal fine fissata di presentava personalmente il resistente che contestava la domanda proposta nei suoi confronti, indi la causa veniva posta in riserva.
Ritiene il decidente che non sussistano le condizioni per l'accoglimento del ricorso.
Giova al riguardo immediatamente rilevare che per giurisprudenza più che consolidata della
Suprema Corte l'obbligo di mantenimento dei figli ex art. 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n.
20509/10; n. 10419/18 Cass. N. 1054/22).
Nel caso di specie dalla stessa documentazione versata in atti dai ricorrenti risulta che la madre con la quale convivono presta attività lavorativa ed è dunque soggetto capace di produrre reddito e mantenere i propri figli.
Inoltre, e anche tale dato si evince dal contenuto del ricorso e dalla produzione documentale in atti, gli stessi ricorrenti prestano attività lavorativa percependo retribuzione che anche se (soprattutto per il ricorrente non è di importo tale da potere ritenere completamente Persona_2
soddisfatte le sue aspettative reddituali, è comunque sintomatica della circostanza che i ricorrenti, uno nato nel 1999 e l'altro del 2004, sono ormai da ritenere soggetti capaci dal punto di vista reddituale.
Sul punto non è fuori d'opera richiamare la recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di permanere degli obblighi di mantenimento in favore dei figli maggiorenni in capo ai genitori, che partendo dal presupposto che il raggiungimento della maggiore età induce a presumere il raggiungimento di una autonomia anche economica dei figli, precisa che tale presunzione può essere si superata dalla prova contraria del mancato raggiungimento della indipendenza economica
- che è la precondizione del diritto preteso ( - nonché di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi - con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori) ma specifica altresì che tale prova deve essere fornita dal soggetto che ritiene ancora sussistere l'obbligo di mantenimento , dunque, il figlio maggiorenne, ovvero, se quest'ultimo non è intervenuto in giudizio, il genitore a favore del quale il contributo economico verrebbe disposto a tale titolo (in questo senso la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. Cassazione civile n. 17183 del 2020).
E d'altra parte, ciò è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, seppure negativa (ex plurimis: Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). E' dunque evidente che, nelle situazioni citate, la prova della (incolpevole) incapacità economica del figlio maggiorenne potrà essere data più agevolmente proprio da quest'ultimo ovvero dal genitore che con lui coabita o che, in ogni caso, sostiene la sussistenza di tale condizione per vedere confermato il contributo da parte dell'altro genitore.
In buona sostanza, ciò che si ritiene comunque di dover evitare è il sostanziale esonero dagli oneri di allegazione probatoria, cui è invece sempre tenuta la parte che pretende il riconoscimento di un diritto (nella specie di natura economica) e non quella che invece ne risulterebbe il soggetto obbligato.
Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, si osserva che i ricorrenti, non solo non hanno provato di trovarsi in condizioni tali da non potere produrre un proprio reddito , ma, al contrario, hanno documentato la loro acquisita capacità reddituale, fatto questo che se può escludere pur l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori , a maggiore ragione esclude l'obbligo sussidiario in capo agli ascendenti.
Né è stato provato che il complesso reddituale di cui la famiglia comunque dispone non sia sufficiente a garantire ordinarie condizioni di vita.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Nessuna statuizione va adottata sule spese stante la mancata costituzione della controparte .
P.Q.M.
Il Presidente rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Caltagirone 12.2.2025 Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
Unica
N. R.G. 1003/2024
Il Presidente di sezione, dott. Concetta Grillo, esaminati gli atti e sciogliendo la superiore riserva, osserva:
con ricorso ex art. 316 bis depositato in data 26.11.2024 gli odierni ricorrenti, premesso di essere figli di e , divorziati giusta sentenza resa da questo Tribunale Persona_1 Parte_1
chiedevano che venisse previsto un intervento economico anche parziale e/o solo integrativo in loro favore, a norma dell'art. 316 bis co. 1 c.c., da parte del nonno paterno Parte_2
A tale fine rilevavano che il padre non aveva mai ottemperato agli obblighi di mantenimento posti a suo carico sia con la sentenza di separazione che con la sentenza di divorzio ed era stato altresì destinatario di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 570 cc e che , nonostante essi fossero ormai maggiorenni , non avevano ancora raggiunto la propria capacità reddituale nè le risorse della madre, con cui convivevano , erano idonee al loro mantenimento .
Deducevano che sussistevano nella specie i presupposti per dichiarare la sussistenza dell'obbligazione sussidiaria, solidale e subordinata del nonno paterno e chiedevano che venisse posto a suo carico l'onere di pagamento della somma di Euro 300,00 mensili per il loro mantenimento .
Questo Presidente, al fine di assumere le necessarie informazioni, disponeva la comparizione delle parti e all'udienza a tal fine fissata di presentava personalmente il resistente che contestava la domanda proposta nei suoi confronti, indi la causa veniva posta in riserva.
Ritiene il decidente che non sussistano le condizioni per l'accoglimento del ricorso.
Giova al riguardo immediatamente rilevare che per giurisprudenza più che consolidata della
Suprema Corte l'obbligo di mantenimento dei figli ex art. 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n.
20509/10; n. 10419/18 Cass. N. 1054/22).
Nel caso di specie dalla stessa documentazione versata in atti dai ricorrenti risulta che la madre con la quale convivono presta attività lavorativa ed è dunque soggetto capace di produrre reddito e mantenere i propri figli.
Inoltre, e anche tale dato si evince dal contenuto del ricorso e dalla produzione documentale in atti, gli stessi ricorrenti prestano attività lavorativa percependo retribuzione che anche se (soprattutto per il ricorrente non è di importo tale da potere ritenere completamente Persona_2
soddisfatte le sue aspettative reddituali, è comunque sintomatica della circostanza che i ricorrenti, uno nato nel 1999 e l'altro del 2004, sono ormai da ritenere soggetti capaci dal punto di vista reddituale.
Sul punto non è fuori d'opera richiamare la recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di permanere degli obblighi di mantenimento in favore dei figli maggiorenni in capo ai genitori, che partendo dal presupposto che il raggiungimento della maggiore età induce a presumere il raggiungimento di una autonomia anche economica dei figli, precisa che tale presunzione può essere si superata dalla prova contraria del mancato raggiungimento della indipendenza economica
- che è la precondizione del diritto preteso ( - nonché di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi - con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori) ma specifica altresì che tale prova deve essere fornita dal soggetto che ritiene ancora sussistere l'obbligo di mantenimento , dunque, il figlio maggiorenne, ovvero, se quest'ultimo non è intervenuto in giudizio, il genitore a favore del quale il contributo economico verrebbe disposto a tale titolo (in questo senso la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. Cassazione civile n. 17183 del 2020).
E d'altra parte, ciò è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, seppure negativa (ex plurimis: Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). E' dunque evidente che, nelle situazioni citate, la prova della (incolpevole) incapacità economica del figlio maggiorenne potrà essere data più agevolmente proprio da quest'ultimo ovvero dal genitore che con lui coabita o che, in ogni caso, sostiene la sussistenza di tale condizione per vedere confermato il contributo da parte dell'altro genitore.
In buona sostanza, ciò che si ritiene comunque di dover evitare è il sostanziale esonero dagli oneri di allegazione probatoria, cui è invece sempre tenuta la parte che pretende il riconoscimento di un diritto (nella specie di natura economica) e non quella che invece ne risulterebbe il soggetto obbligato.
Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, si osserva che i ricorrenti, non solo non hanno provato di trovarsi in condizioni tali da non potere produrre un proprio reddito , ma, al contrario, hanno documentato la loro acquisita capacità reddituale, fatto questo che se può escludere pur l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori , a maggiore ragione esclude l'obbligo sussidiario in capo agli ascendenti.
Né è stato provato che il complesso reddituale di cui la famiglia comunque dispone non sia sufficiente a garantire ordinarie condizioni di vita.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Nessuna statuizione va adottata sule spese stante la mancata costituzione della controparte .
P.Q.M.
Il Presidente rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Caltagirone 12.2.2025 Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo