Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3572/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Allegato la verbale di udienza del 10/6/2026
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3572/2019
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Parte_1 P.IVA_1
VIA TRAPPITELLA 16 BIS 80044 OTTAVIANO ITALIA presso lo studio dell'Avv. RIZZI ULMO TULLIO GESUÈ (c.f.: ) dal qua- C.F._1
le è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: Controparte_1
1
- CONVENUTO/A
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
relative a sa.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/5/2019, proponeva op- Parte_1
posizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
NA00002/2016-397-01 del 4/7/2016, con la quale gli veniva ingiunto il paga-
mento della somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro subordinato.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all' , ai sensi dell'art. 1, Controparte_2
commi 231-252 della L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”), come da do-
cumentazione depositata. In tale dichiarazione, come richiesto dalla normativa,
egli ha assunto l'impegno a rinunciare al presente giudizio, e ha allegato le rice-
vute comprovanti il pagamento delle rate scadute fino alla data odierna.
La controparte ha confermato l'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata e il regolare pagamento delle rate, ha chiesto tuttavia condannarsi il ri-
corrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Alla luce della normativa vigente (art. 1, comma 236, L. n. 197/2022) e dei più
recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
24428/2024), deve ritenersi che la combinazione tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, l'accoglimento
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della domanda da parte dell'agente della riscossione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati integra gli estremi della fattispecie di estinzione del giudizio ex lege, anche in assenza dell'integrale pa-
gamento del debito rateizzato.
Ciò che rileva, infatti, è il perfezionamento della procedura amministrativa e il puntuale adempimento delle obbligazioni alla data di decisione del giudizio. In
tale quadro, il mancato completamento del piano di rateizzazione non osta alla declaratoria di estinzione del processo, ma incide semmai sulla possibilità –
eventuale e futura – di una cessazione della materia del contendere, che presup-
pone l'estinzione integrale del debito.
Ed infatti in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le più recenti Cass. n. 20626/2024 e Cass. n. 24428/2024), , a differenza della ces-
sazione della materia del contendere, che presuppone l'integrale adempimento del debito e la piena soddisfazione dell'interesse delle parti, l'estinzione del giu-
dizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. n. 197/2022 si perfeziona già con l'avvenuta accettazione della domanda da parte dell'agente della riscossione e con la produzione in giudizio della documentazione dei pagamenti sino ad allora effettuati, senza necessità che tutte le rate siano state ancora corrisposte.
Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare l'istituto dell'estinzione in un'anomala sospensione protratta per anni, fino alla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzio-
nali di ragionevole durata del processo e di efficienza del sistema giudiziario.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti che dimostra l'accettazione della definizione agevolata e l'effettuazione dei pagamenti fino ad oggi dovuti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, restando salva la possibilità per le parti
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di promuovere ulteriori iniziative in caso di successivo inadempimento che pri-
vasse di effetti la definizione stessa.
Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione inte-
grale delle stesse, stante la natura agevolativa della procedura definitoria e l'intervenuto superamento della controversia per adesione stragiudiziale. Ed in-
fatti va richiamato il principio espresso da C. 2828/2024 e rilevato che l'esito del giudizio è dipeso dalla normativa sopravvenuta estranea al processo.
Sempre in punto di spese si osserva che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando - come nel caso in esame - sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è
consentito dall'art. 23, 5° co. l. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e de-
gli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministra-
tivo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giu-
dizio e purché risultino da apposita nota nel caso di specie non prodotta (Cass. 24
maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066). Nel caso di specie, nul-
la deve disporsi in ordine alle spese, poiché parte opposta si è avvalsa per la dife-
sa tecnica di un funzionario appositamente delegato e non ha prodotto apposita nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian-
do sulla causa promossa da contro l'Parte_2 Controparte_3
[...
[...] [...]
ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per effetto dell'avvenuta adesione alla defi-
nizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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