Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa ON LI Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3251 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Billi, presso il cui studio in Fucecchio (FI), via Roma n. 68, elettivamente domicilia;
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Luigina Scigliano, presso il cui studio in Firenze (FI), viale S. Lavagnini n. 41, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per ent rambi i ricorrenti dichiararsi la cessazione degli effett i civili del matrimonio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 13.11.2024, e Parte_1 [...] anno chiesto che fosse pronunci ata la cessazione degli effetti civili Pt_2 del matrimonio concordatario trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al N. 18 P. 1 anno 2008.
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2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunal e di Pisa in data 1.02.2022 con decreto n. 2222/2022 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottament e da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie in data Persona_1
27.03.2010 e in data 15.09.2011, hanno chiesto che il Tribunale Persona_2 adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi di autodeterminare la propria vita, portandosi reciproco rispetto.
b) I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare in comune la responsabilità genitoriale,
c) Le figlie saranno affidate congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale dalla stessa abitata ed alla stessa assegnata.
d) Le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori e quindi staranno con il padre a settimane alterne dal sabato mattina ore da concordare fino alla domenica sino alle ore 21. Resta inteso che, ferme restando le superiori condizioni, ciascun genitore, ove sopraggiungano impegni di lavoro o altre esigenze che impediscono di rispettare gli impegni assunti, si impegna a comunicare all'altro genitore l'impedimento con almeno un giorno di anticipo concordando il giorno e gli altri orari in sostituzione.
e) Le festività natalizie saranno trascorse dalle bambine ad anni alterni, i giorni dal 23 (dopo scuola e/o prelevate a casa del genitore) al 30 dicembre compreso pernottamento con un genitore, i giorni dal 31 mattina (dopo colazione) al 6 gennaio compresi pernottamenti con l'altro, ovvero, le minori dovranno essere accompagnate a scuola e/o a casa del genitore del giorno 7gennaio. Per quanto riguarda le festività pasquali ad anni alterni, i genitori divideranno tale periodo in due di egual durata in modo che se il padre sta con le bambine il
Pagina 2 di 5 giorno di Pasqua e di converso le bambine staranno con la madre il giorno del lunedì dell'Angelo e così alternandosi di anno in anno.
f) Le minori trascorreranno, inoltre, la festa della Mamma e del Papà ed i compleanni dei genitori con i rispettivi genitori. Per i compleanni delle minori, in caso di disaccordo, alternando la presenza dei genitori tra mattina-pranzo e pomeriggio-cena.
g) Durante il periodo estivo il padre potrà starà con le bambine per 15 giorni anche continuativi. I genitori concorderanno tale periodo entro il giorno 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo il padre starà con le bambine un anno dal 1 agosto al 16 agosto compresi e l'anno successivo dal 17 agosto al 2 settembre compresi. Egual periodo di 15 giorni anche continuativi spetta alla madre, durante tale periodo di vacanza è sospeso il calendario di frequentazione ordinaria del padre con le figlie.
h) Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di affido. Le questioni di straordinaria amministrazione e/o di maggiore importanza nell'interesse della prole, quali quelle relative all'istruzione all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo.
i) il sig. si impegna a corrispondere, e sta già corrispondendo un contributo di € Parte_1
526,00 mensili (€. 263,00 per ciascuna figlia) alla moglie per le spese ordinarie di mantenimento delle figlie la Sig.ra collocataria delle minori, continuerà a Parte_2 percepire gli assegno familiare (oggi assegno unico) per le figlie. Il contributo al mantenimento delle figlie dovrà essere rivalutato annualmente in base all' ISTAT ed oggi l'importo dovuto a titolo di mantenimento con la rivalutazione corrisponde ad €263,00 per ciascuna figlia;
l) Entrambi i coniugi provvederanno, ciascuno per la propria quota di comproprietà sull'immobile sito in Comune di Castelfranco di Sotto (PI) nelle premesse individuato, a corrispondere/versare il 50% del mutuo erogato dalla Banca del Monte mediante versamento mensile ciascuno per la propria quota, ovvero, il dovrà versare la somma mensile Parte_1 sul conto corrente n. 57480. Fermo restando che alla estinzione del mutuo entrambi si divideranno al 50% la somma che ebbero a depositare a garanzia sul conto predetto.
m) La Sig.ra per sue esigenze personali ha richiesto un Finanziamento a Parte_2
Findomestic per l'importo di €.39.590,00 erogato in data 13.08.2020 il cui importo è stato accreditato sul conto corrente n.57480 ma che provvede e provvederà essa stessa personalmente a rimborsare così come la Sig.ra provvederà a rimborsare Parte_2 personalmente a i finanziamenti dalla stessa ricevuti;
Parte_3
n) Il Sig. si impegna a contribuire, in ragione del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per i figli, mediche specialistiche, scolastiche (mensa – libri – cancelleria – consigliati dai docenti, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche e di istruzione),
Pagina 3 di 5 sportive (piscina – palestra - corsi di addestramento sportivo e materiale tecnico corredo), ludiche e ricreative (viaggi turismo – campi estivi) che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle minori. Per spese straordinarie si intendono quelle di non esiguo importo e di non certa cadenza che dovranno essere concordate se superiori ad €. 100,00, consistenza e frequenza, che eccedono le ordinarie esigenze di vita quotidiana della prole. Per quanto riguarda le spese mediche urgenti e non differibili e le spese scolastiche curriculari (tasse di iscrizione e frequenza, contributi per sostenere esami relativi a corsi scolastici già frequentati, libri di testo e materiale didattico consigliato dai docenti, corredo di inizio anno scolastico, gita scolastica infra giornaliera) è sufficiente affinché il genitore che le ha anticipate e/o se le assuma ne possa chiede il rimborso pro – quota all'altro, che siano adeguatamente documentate e comunque concordate. Per le altre spese straordinarie sopra elencate è necessario che siano preventivamente concordate e debitamente documentate. Le detrazioni e deduzioni fiscali spettano ai coniugi al 50%.
o) Al fine di assicurare che il rapporto tra genitori e figlie si svolga in maniera equilibrata e senza traumi i ricorrenti si impegnano a collaborare costantemente ed a tenere un contegno di rispetto reciproco, a non assumere comportamenti tendenti a screditare la figura dell'altro genitore ed a favorire la conservazione di rapporti delle minori con i nonni ed i parenti di entrambi i genitori.
p) le scelte e le decisioni riguardanti la crescita e l'educazione scolastica, nonché eventuali decisioni in ambito medico pediatrico riguardanti i minori, saranno gestite da entrambi i genitori in maniera assolutamente concorde, condivisa e collaborativa Le parti restano disponibili per eventuali incontri extra con il genitore in quel momento non di turno, qualora i minori ne facciano richiesta”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al N. 18 P. 1 anno 2008 ;
Tra:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1976;
e
Pagina 4 di 5 (CF: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
30.09.1976;
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa ON LI
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