Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/03/2026, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11224 del 2025, proposto da AR EN UA RC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza n. 1210/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 24857/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01/02/2024, notificata il 16/02/2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. MA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 1210/2024, che ha dichiarato il diritto “ alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta docente per i predetti quattro anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi € 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. Con atto depositato in data 13 marzo 2026 la parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento della somma da parte del Ministero e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
4. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio ritiene di dar seguito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dalla ricorrente in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero.
6. Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “ quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ”, essendo “ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ”, per cui “ il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024).
7. Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, “ valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali ” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022).
8. Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.
9. La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
MA UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA UC | RA LO |
IL SEGRETARIO