Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1463/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Sant'Isidro (Buenos Aires, Argentina) (C.F. ) CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Luciano e Gianluca Ballo
per mandato e domiciliato come in atti - appellante -
contro
, nata a [...] il [...], residente PA
in Cadoneghe (PD) (C.F. ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2
dall'avv. Manuela Da Ruos per mandato e domiciliata come in atti - appellata e appellante incidentale –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appelli contro sentenza del Tribunale di PA
1
Conclusioni per l'appellante
In particolare, si richiede in via preliminare alla Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia di sospendere l'esecutività della sentenza n. 1371/2024 - pronunciata in data 19/07/2024 dal Giudice del Tribunale di PA, Dott.ssa De Munari
- ai sensi degli artt. 351 co. II e 283 c.p.c., considerata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris, data la fondatezza dei motivi di appello, e del periculum in mora, ossia le erronee conseguenze patrimoniali negative che deriverebbero dall'applicazione di una sentenza fondata su presupposti erronei. La sentenza gravata va infatti riformata con riguardo ai seguenti motivi di appello principale, qui richiamati: 1. - erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della IG.ra PA
nulla deve essere riconosciuto a tale titolo, difettando di prova concreta (che avrebbe dovuto essere fornita dalla IG.ra ) del fatto che, in costanza CP_1
di matrimonio, ella abbia rinunciato a concrete opportunità di avanzamento di carriera lavorativa per favorire quella del marito. Non sono altresì indicate le ragioni per le quali l'assegno divorzile dovrebbe essere aumentato. Deve
pertanto essere rigettato l'appello incidentale avversario, proposto per la riforma in aumento dell'assegno divorzile mensile da €. 300,00 ad €. 600,00,
in difetto dei presupposti normativamente previsti per la sua concessione. 2.
- erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza gravata in riferimento all'assegnazione della ex casa familiare alla resistente odierna appellata: mancanza del requisito di convivenza richiesto ex art. 337 sexies
c.p.c., in quanto non sussiste più un collegamento stabile tra il figlio PT
2 ormai adulto e la casa familiare assegnata alla madre, poiché il primo Per_1
ha intrapreso scelte di studio che lo hanno allontanato dall'ambiente padovano sia in termini di relazioni che in termini di prospettive lavorative,
facendo soltanto sporadici ritorni presso l'abitazione. 3. - erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado: il
Giudice di prime cure ha rigettato e dichiarato inammissibili le numerose domande e istanze istruttorie proposte da controparte, che risulta soccombente sotto ogni profilo. Pertanto si richiede la riforma della sentenza n. 1371/2024 su tale punto, con condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio a carico della controparte. 4. – Si insiste inoltre per il rigetto dell'appello incidentale avversario avente ad oggetto la richiesta di aumento del contributo al mantenimento in favore di ed a carico del Parte_2
padre, in quanto inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342,
comma 1° n. 2) e 3), c.p.c. e, in ogni caso, perché infondato nel merito. Parte
appellante principale insiste infine per la declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellata/ appellante incidentale sub doc. 2, 3, 4 e 5,
perché versati in atti in violazione del divieto sancito dall'art. 345, comma 3
°, c.p.c.
Conclusioni per l'appellata
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi la domanda di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 351 c.c. e 283 cpc per insussistenza dei motivi,
cioe sia del fumus boni iuris che del periculum in mora 2. NEL MERITO:
Rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. perche Parte_1
infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza oggetto del presente
3 giudizio nei punti in cui: a) Riconosce il diritto della sig.ra CP_1
a percepire l'assegno divorzile;
b) Riconosce il diritto della sig.ra
[...]
all'assegnazione dell'immobile un tempo adibito a casa PA
familiare sito in Via Diaz n. 7 a Cadoneghe, sussistendo tutti i presupposti per l'assegnazione alla stessa della casa coniugale;
confermarsi il diritto di a percepire un assegno a carico del sig. PA Parte_1
per il mantenimento del figlio .
3. IN VIA DI RICORSO Per_1
INCIDENTALE: Riformare la sentenza di primo grado n. 1371/2024 del
Tribunale di PA nella parte in cui statuisce che: • pone a carico di PT
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300 da corrispondere
[...]
a • conferma a carico di , a titolo di PA Parte_1
contributo al mantenimento del figlio , l'obbligo di corrispondere a Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari a euro 800 PA
mensili (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50%
delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di PA • compensa tra le parti le spese del giudizio. e per l'effetto si chiede: - confermato il diritto della sig.ra a PA
percepire l'assegno divorzile, aumentarsi l'importo di tale assegno nella misura di euro 600,00 a carico di;
- confermato il diritto della Parte_1
sig.ra a percepire un assegno di mantenimento per il figlio PA
, determinarsi l'importo di tale assegno in euro 1.300,00 comprensivo Per_1
delle spese straordinarie) o quanto meno in euro 1.135,00 oltre il 50% delle spese straordinarie per le motivazioni esposte in premesse;
- porsi a carico di le spese legali dei due gradi di giudizio in ragione della Parte_1
sostanziale soccombenza dello stesso In ogni caso con vittoria di spese ed
4 onorari relativi a tale grado di giudizio. Si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia voglia rimettere la causa in decisione, con concessione di termini, ex art. 352 cpc.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 10 settembre 2024, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando Parte_1 [...]
ed impugnando la sentenza n. 1371/2024 del Tribunale di CP_1
PA (pubblicata il 19 luglio 2024 e notificata il 1^ agosto successivo), che dopo pronuncia parziale sul vincolo, aveva posto a suo carico e per finalità
perequativo - compensative, un assegno divorzile di €. 300 mensili oltre la rivalutazione monetaria per la;
aveva rigettato la domanda della ex CP_1
moglie per una quota del TFR;
aveva posto a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente un Per_1
assegno mensile di €. 800 oltre la rivalutazione ed al 50% delle spese straordinarie;
aveva assegnato la casa familiare alla dichiarando CP_1
inammissibili e rigettando le ulteriori domande, infine compensando le spese di lite.
Con il primo motivo si doleva del riconoscimento dell'assegno divorzile alla in assenza dei presupposti;
contestava, con il secondo motivo, CP_1
l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie stante il trasferimento del figlio presso la sede universitaria dolendosi infine della Per_1
compensazione delle spese di lite. Chiedeva la sospensione dell'efficacia della sentenza.
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva il PA
rigetto e proponendo a propria volta appello incidentale volto alla riforma
5 della sentenza con la previsione di un assegno divorzile di importo maggiore
(€. 600 mensili) anche per il contributo al figlio in €.
1.300 mensili Per_1
(comprensivo delle spese straordinarie) o almeno superiore ad €. 1.135
mensili, oltre le spese straordinarie al 50% ed oltre alle spese dei due gradi di giudizio.
La causa era riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 25 novembre
2024 alla scadenza del termine successivo di giorni 20 per il deposito degli scritti conclusivi, con modalità telematiche non in presenza.
3.- Osserva il Collegio.
4.- L'appello principale è infondato.
L'appello incidentale è solo in parte fondato quanto al contributo per il figlio
. La sentenza del Tribunale di PA va riformata;
la sospensiva è Per_1
assorbita.
Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombemnza reciproca, vanno compensate e norma dell'art. 92 2^ co Cod. proc. Civ..
Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 si dispone che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica,
su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
6 sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
5.- Il Tribunale riconobbe a un assegno divorzile di €. PA
300 mensili oltre la rivalutazione, per ragioni perequativo - compensative accertando in primis la differenza reddituale e patrimoniale ed in secondo luogo il sacrifico delle aspirazioni lavorative della ex moglie;
riconobbe al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in Per_1
quanto studente universitario, un assegno in €. 800 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie con la rivalutazione ed assegnò la casa familiare alla compensando le spese di lite. CP_1
6.1.- Con il primo motivo ha censurato il riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile assumendo che non era stata accertata in capo alla la rinuncia a realistiche e concrete occasioni professionali – reddituali CP_1
rilevando che errato era stato il rilievo offerto alla riduzione per circa nove anni dell'orario di lavoro (da tempo pieno a part time) senza che il rapporto fosse stato interrotto e senza che fosse stata dimostrata la perdita di alcuna opportunità essendo poi tornata, la ex moglie, al regime lavorativo ordinario
(full time).
Il motivo è infondato.
6.2.- Dal verbale di separazione (18 novembre 2010) si apprende che le parti avevano riconosciuto che nel momento della nascita del figlio (2001) Per_1
la aveva ridotto l'orario di lavoro (in regime di part time) per poterlo CP_1
accudire in accordo con il . E questo comprova l'accordo tra le odierne PT
7 parti volto, per esigenze familiari, a confermare il sacrificio della madre con la rinuncia lavorativa al fine di poter sopperire alle esigenze di cura del figlio e dell'altra figlia , di conseguenza. Alla rinuncia della Per_1 Per_2 CP_1
rispetto il perseguimento di realistici e certi dati reddituali maggiori emerge il vantaggio lavorativo del marito. La riduzione dell'orario da full time a part
time ha determinato innanzi tutto un minor emolumento in capo al coniuge che si é sacrificato;
in secondo luogo si evince in capo alla , per il CP_1
diverso regime lavorativo - intrapreso all'età di circa 40 anni - un parziale distacco dal mondo del lavoro con riduzione delle prospettive di carriera evidente essendo che solo la presenza lavorativa connessa al tempo pieno avrebbero potuto consentire di cogliere maggiori occasioni anche in rapporto alla controparte contrattuale;
in terzo luogo si rileva che dopo la cessazione del rapporto a tempo parziale (dunque nel 2019) era stato allegato l'inserimento della in una società minore del “gruppo ” con CP_1 CP_1
minori benefit e 13 mensilità anziché 14. Vale infine rilevare, sotto un quarto profilo, che la modifica del regime di lavoro a tempo parziale, ha importato una chiara incidenza in peius del reddito, come argomentato, nonché della sua componente contributiva posto che i versamenti erano stati parametrati al minor reddito riferibile al regime di part time il che, riguardo ad un periodo non secondario di riferimento (9 anni), ha importato un inferiore trattamento pensionistico che comprova all'attuale una chiara disparità tra quello della
(€. 1.500-.1600 mensili) e quello migliore del (€. 4.481 CP_1 PT
mensili) avvantaggiatosi rispetto i sacrifici della moglie.
Integrata la motivazione appare correttamente valutato il profilo del divario economico reddituale tra le parti (Cass. Sez. 1, n. 28936 del 5 ottobre 2022).
8 6.3.- Le cause del divario esistente (cfr. anche infra) sono da ricondurre alla scelta condivisa tra i coniugi. Ciò che rileva, infatti, è il sacrificio di uno dei coniugi in accordo con l'altro inteso alla rinuncia di un miglior sviluppo professionale ampio riferibile alle conseguenze reddituali e di prospettiva futura.
7.1.- La censura relativa alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile appare infondata. Nel contempo va rigettato, sempre per infondatezza, anche il coevo motivo di appello incidentale della . CP_1
7.2.- Per la quantificazione dell'importo dell'assegno (cfr. Cass. ordinanza n.
9619 del 11 aprile 2023) occorre far riferimento alla capacità economica dell'obbligato considerando gli introiti collegati allo svolgimento di attività
lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali ed estendendo l'indagine all'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, la cui disponibilità assume rilievo non solo sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, ma anche sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita,
oltre che per il godimento di redditi diversi da quelli retributivi o pensionistici testimoniato dal loro possesso. L'art. 5, comma 6, della legge n.898 del 1970,
allorché impone al giudice di tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e di valutare tutti i suddetti elementi in rapporto altresì alla durata del matrimonio, esige anche
9 la considerazione delle rispettive capacità patrimoniali e non solo nel loro immediato profilo reddituale, comunque espressive in senso lato della
«ricchezza» del soggetto.
7.3.- Il Tribunale ha accertato per quanto di seguito: Parte_1
-) è attualmente pensionato e percepisce un emolumento mensile pari ad €.
4.481,00; in passato aveva svolto attività lavorativa tra l'Italia e l'Argentina
alle dipendenze della soc. con incarichi di rilievo e stipendi che nel CP_1
corso degli anni erano passati (in base alla presenza o meno della somma corrisposta per le trasferte) tra i 4.500 euro e i 6.600 euro oltre a premi annui legati al raggiungimento degli obbiettivi;
-) aveva ottenuto un trattamento di fine rapporto corrispostogli dalla Pt_3
di €. 142.833;
[...]
-) era comproprietario con la ex moglie della casa coniugale (assegnata a quest'ultima) e comproprietario con la nuova compagna di un immobile in
Argentina attuale sua abitazione;
immobili non gravati da mutuo;
-) aveva formato un nuovo nucleo familiare ed aveva avuto un figlio dalla compagna, nato il [...].
Per quanto di seguito: CP_1 CP_1
-) era pensionata con un trattamento di circa €. 1.500/1600 mensili;
-) aveva trattenuto interamente il saldo presente sul conto corrente cointestato al momento della separazione;
10 -) era comproprietaria della casa coniugale a Lei assegnata.
Il matrimonio era durato 25 anni.
Comparando le condizioni patrimoniali e reddituali tra le parti si apprezzava e si apprezza ora un divario giustificato dal condiviso sacrificio della CP_1
che aveva comportato il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di €. 300 mensili.
7.4.- Il suesposto accertamento, con la conseguente statuizione, risulta giustificato e regge ai contrapposti motivi.
7.5.- Lo stesso è stato determinato valutando tutte le circostanze di fatto:
considerando il Tfr percepito dal - generica, essendo, la diversa PT
prospettazione della ove si assume un maggiore importo perché non CP_1
riferita a calcoli prospettici concreti tali da giustificare un errore o una sottrazione;
considerando le giacenze del conto corrente trattenute dalla
; considerata la durata del matrimonio. CP_1
Esplorativo e dunque generico l'assunto inerente il possibile accantonamento del Tfr in un fondo pensionistico (Prevint) in mancanza di chiare e concrete allegazioni ed istanze istruttorie sul punto che non appaiono nemmeno ora proposte.
Inammissibili le ulteriori censure della operate con il richiamo a CP_1
documenti sopravvenuti (estratto del Fuerte Boleth Official Pola di Buenos
Aires - doc. 2) e laddove si vorrebbe affermare che (riunioni del 11 luglio
2019 e del 11 ottobre 2019) il avrebbe continuato a svolgere attività PT
11 lavorativa pur dopo il pensionamento del luglio 2019 come amministratore della Parte_4
Tali prospettazioni appaiono fondate su documenti antecedenti la stessa sentenza di primo grado, non motivatamente prodotti, e quindi tardivamente dimessi in appello in violazione dell'art. 473 bis 35 Cod. proc. Civ.
applicabile posto che il gravame è stato introdotto nel seguito della riforma.
8.- Con il secondo motivo si censura l'assegnazione della casa familiare alla sostenendosi che il figlio aveva reciso i legami con la madre CP_1 Per_1
stabilendosi a Bologna per gli studi universitari e tornando a PA solo in rare occasioni;
si assume poi che la casa familiare non sarebbe più stata il centro della vita affettiva e relazionale del figlio.
Correlativamente, con l'appello incidentale, la ha chiesto - fermo il CP_1
rigetto del motivo - l'aumento del contributo per , a carico del padre Per_1
precisando che il figlio, dell'età di 23 anni, dopo la laura triennale in ingegneria presso l'Università di Bologna aveva risolto il contratto di locazione rientrando a vivere con Lei ed intendendo proseguire il corso di studi presso, si afferma tra l'altro, il Politecnico di Milano (doc. 5 e mail del
17 settembre 2024) con un impegno di spesa rilevante e per il quale starebbe cercando di ottenere un finanziamento (per circa €. 16.000). Ha dunque ribadito che il trasferimento di presso altra città universitaria, come Per_1
in passato, sarebbe avvenuto ed avverrebbe solo per ragioni di studio senza la recisione del legame con la casa familiare.
12 8.2.- Il concetto di convivenza rilevante del figlio nell'abitazione familiare
(così Cass. sez. 6^ ordinanza n. 16134 del 17 giugno 2027) assume particolare rilievo nel senso che la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa,
sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi importa il conseguente diritto del genitore all'assegnazione che si esclude nell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Occorre dunque un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Il tutto come esattamente nel caso.
8.3.- Dandosi atto che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti spetta alla richiedente, quindi alla , osserva la Corte che in forza di CP_1
una serie di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti nel singolo e nel complesso valutati, l'abitazione di via Diaz a Cadoneghe (PD) costituisce il punto di riferimento per il figlio nonostante sia stato questi iscritto in Per_1
passato all'Università in Bologna ed ora verosimilmente presso il Politecnico
di Milano. Innanzi tutto risulta studente universitario e non Parte_2
risulta in alcun modo allegato il rinvenimento di un lavoro retribuito tanto che, considerata l'età (poco più di 23 anni) risulta del tutto plausibile che lo stesso non possa da solo mantenersi agli studi e usufruire dei costi dell'alloggio (€. 320 mensili circa nel 2020, come da contratto del 10 ottobre
13 di quell'anno) se non grazie al contributo dei genitori (necessario anche per la nuova prospettiva in Milano). In secondo luogo la stessa natura del contratto di locazione in Bologna stipulato da con altri quattro Per_1
studenti (di età consimile e nati e residenti in altre città o province) comprova chiaramente che la dimora in quella città era solo connaturata agli studi universitari in ingegneria gestionale. In terzo luogo non emerge alcun contrario elemento a comprovare un radicamento definitivo in Bologna
risultando del tutto plausibile (sia per la mancanza di lavoro sia per la mancanza di redditi proprio) che il mantenimento avvenisse a carico del genitori tanto che, presuntivamente ma secondo regolarità causale,
l'abitazione in Cadoneghe costituiva il centro di riferimento degli interessi di ed era del tutto verosimile che lo stesso vi facesse rientro, come Per_1
affermato dalla madre, nei momenti in cui gli studi universitari lo permettevano ma sicuramente in termini di rilievo. La residenza in
Cadoneghe, quindi, non era fittizia o formale ma comprovava una effettiva situazione di radicamento del figlio e che per il resto risulta ad ora ove Per_1
ha terminato gli studi in Bologna e mira ad intraprendere nuovi studi, in consecuzione, verosimilmente al Politecnico di Milano essendo cessato il contratto di locazione nella città felsinea. Alcuna diversa soluzione appare anche perché, altrimenti, non si potrebbe spiegare quale possa essere la collocazione abitativa di , secondo la tesi paterna. Per_1
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla per le esigenze CP_1
di residenza del figlio maggiorenne non economicamente Per_1
indipendente.
14 8.4.1.- Va accolto il motivo di appello incidentale della volto alla CP_1
previsione di un maggior contributo di mantenimento per essendo Per_1
assente (e contraddittoria) la motivazione resa.
Il primo giudice riconobbe un assegno mensile di €. 800 rilevando che la somma condivisa tra le parti in €. 900 mensili in sede di separazione era stata ridotta ad €. 800 in sede di provvedimenti urgenti e provvisori;
che Per_1
aveva ottenuto la laurea triennale e che intendeva proseguire negli studi tanto che non era economicamente indipendente mentre infine la spese per università ed alloggio rientravano tra le voci di spesa straordinaria di cui al
Protocollo del Tribunale di PA a carico di ciascuna parte al 50%
La parte appellante, dopo essersi doluta del comportamento del che PT
aveva arbitrariamente sospeso e poi eliso l'assegno per la figlia Per_2
impedendole la continuazione degli studi, ha censurato la pronuncia sostanzialmente adducendo che la riduzione in sede presidenziale era stata illogica stante il preesistente accordo tra le parti che prevedeva in maggior assegno per (€. 900 mensili e che rivalutati sarebbero stati pari ad Per_1
€1.135).
Il motivo appare fondato.
8.4.2.- Da un lato non si è certo nel caso del figlio maggiorenne privo di indipedenza economica che sia rimasto inerte (Cass. sentenza n. 26875 del 20
settembre 2023) proprio in quanto il corso di studi completato con la laurea e la prospettiva ulteriore degli studi, in relazione all'età, comprovano esattamente il contrario;
dall'altro in quanto (Cass. ordinanza n. 4145 del 10
15 febbraio 2023) nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
E qui, considerandosi che i redditi del padre si sono in parte ridotti ma che nel contempo lo sono stati verosimilmente anche quelli della madre;
considerato tuttavia che nel 2010, in una situazione ove aveva 9 anni il contributo Per_1
era stato fissato di comune accordo in termini ben maggiori (€. 900 mensili)
risulta evidente che con il crescere degli impegni anche di studio del figlio tale contributo non avrebbe dovuto esser ridotto rispetto le iniziali pattuizioni,
appunto in mancanza di elementi dirimenti contrari non traibili dalle limitate riduzioni reddituali delle parti e posto che il padre non è più tenuto al mantenimento della figlia . Per_2
Va riformata la sentenza con il riconoscimento dalla domanda e per il figlio del contributo di mantenimento in €.
1.135 mensili oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie ritenendosi in tal modo di superare la previsione della contribuzione omnicomprensiva (€. 1.300) anche in quanto non rapportata alle effettive esigenze crescenti (Cass. ordinanza n. 13664 del 29 aprile 2022).
9.- Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Premettendosi che (Cass. sentenza n. 30592 del 20 dicembre 2017) la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la
16 determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice che non è tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente e considerato che la disciplina delle spese va coordinata all'esito globale della lite, si ravvisa la correttezza della statuizione di primo grado e la necessità, dunque anche all'esito dell'appello, di compensare le spese. Se è vero che sono state rigettate la domanda per il Tfr e quella ex art. 96 Cod. proc. Civ. nonché quelle per il rimborso spese straordinarie e per l'immobile proposte della , nondimeno la riduzione nel quantum delle CP_1
domande per l'assegno non hanno importato un parziale rigetto (Cass. S.U.
n. 32061 del 31 ottobre 2022); per di più, nel grado attuale, i tre motivi di appello del non hanno trovato accoglimento come il primo della PT
che è risultata vincitrice quanto al secondo motivo. CP_1
Previo rigetto del motivo di appello principale del va disposta la PT
compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 PA
Procuratore Generale, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
PA;
17 riconosce dalla domanda l'assegno di mantenimento per il figlio a Per_1
carico del padre in €.
1.135 mensili oltre la rivalutazione monetaria Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
dispone d'ufficio a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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