Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24.3.2025, alle ore 11:47 compaiono i procuratori delle parti, in particolare per il ricorrente l'Avv.to BUTTINI Emanuele e per l'INPS l'Avv.to Rossella QUARTA. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 483/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Emanuele BUTTINI Parte_1
C o n t r o
INPS, con il patrocinio dell'Avv.to Rossella QUARTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 1.9.2022 si rivolgeva al Giudice del lavoro Parte_1 affinchè fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.366 2022 00006085 52 000 formato in data 23 luglio 2022 e notificato in data 18 agosto 2022 evidenziando che l'INPS richiedeva allo stesso il pagamento di contributi gestione commercianti per il periodo dal gennaio al dicembre 2020 in assenza dei presupposti legittimanti la pretesa.
Evidenziava l'insussistenza dei presupposti di legge sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo per l'assoggettamento del ricorrente a contribuzione relativa alla gestione commercianti per essere il medesimo socio accomandatario de “La Concordia s.a.s.” e in tale qualità aver svolto attività di locazione di un singolo immobile.
Così concludeva:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute,previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di ad essere iscritto, con Parte_1 decorrenza dal 1 agosto 2017 alla gestione dei commercianti ed al versamento dei relativi contributi, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all'INPS in relazione alle somme portate dell'avviso di addebito n°366 2022 00006085 52 000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre a favore dei procuratori antistatari".
Si costituiva in data 26.11.2022 INPS argomentando circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi al ricorrente in qualità di socio accomandatario della società “La Concordia s.a.s.” che, avendo quale oggetto sociale la compravendita e locazione di immobili, in quanto attività del terziario, è annoverabile nella gestione commercianti.
Sostenendo la infondatezza del ricorso così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, reietta e disattesa, rigettata altresì l'istanza di sospensiva:
- respingere il ricorso avversario e le relative domande con conferma integrale dell'avviso di addebito;
- dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di è causa, oltre le ulteriori sanzioni, le somme aggiuntive e gli accessori del credito, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2 Con decreto veniva fissata la prima udienza al 7.12.2022 ove veniva confermata l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e rinviato all'udienza del 28.3.2023 dando termine ad INPS per il deposito della documentazione citata in memoria. Alla successiva udienza del 29.7.2024, di fronte al giudice designato, parte ricorrente chiedeva prodursi documentazione e l'udienza veniva rinviata al 24.3.2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Occorre premettere che la causa in oggetto deve essere qualificata con un'azione di accertamento negativo del credito e dunque, secondo i principi che regolano il relativo riparto nella prova di cui all'art. 2697 CC, Inps è attore in senso sostanziale e a lui spetta a provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione l'odierna ricorrente alla gestione commercianti: ciò in quanto l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato in base al principio generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di circostanza di fatto è onerata della relativa prova non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. sul punto Cass. n.12108/2010 e n.22862/2010 in materia di onere della prova gravante sull'ente previdenziale anche nel caso di azioni di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Ciò detto, occorre ancora premettere che i presupposti di legge prescritti ai fini dell'iscrizione del socio alla Gestione Artigiani/Commercianti sono individuati dalla legge:
l'art.1 comma 202 L. n.662 del 1996 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti".
L'Art. 49 della norma richiamata recita:
“1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall ha effetto a tutti i fini CP_1 previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
3 b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo
1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
E ancora, il comma 207 dell'art.1 della L. n.662 del 1996 prevede che "I soggetti per i quali
l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88........ ".
Il successivo comma 208 dispone che "qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente........".
L'art. 12 comma 11 del d.l. 78/2010 ha successivamente chiarito che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.".
Riassuntivamente i presupposti di legge prescritti ai fini dell'iscrizione del socio alla
Gestione Artigiani/Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 sono due: quello c.d. oggettivo in ossequio al quale la società deve avere natura commerciale e quello c.d. soggettivo in ragione del quale deve trattarsi di socio accomandatario o di socio accomandante che svolga all'interno della società attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza e essere legato da un rapporto di parentela con il socio accomandatario.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27376 del 29/12/2016) ha
4 precisato che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale
l'attività di intermediazione immobiliare”.
E più recentemente Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12981 del 24/05/2018 ha precisato che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione”.
Venendo alla questione che ci occupa, relativa alla debenza di tali contributi da parte della società ricorrente, occorre precisare che la società di cui si va discutendo (cfr. visura camerale, prod. doc. n. 2 parte ricorrente) costituita il 9.2.2000 in forma di società di persone, risulta amministrata in qualità di socio accomandatario dal ricorrente e risulta avere ad oggetto, da visura camerale “costruzione ristrutturazione. Riparazione, riadattamento.
Tutto e manutenzione di immobili di ogni tipo e qualunque destinazione. Esecuzione di lavori edili in genere e lavori connessi con l'edilizia, opere murarie, pavimentazione, restauri civile, imbiancatura e verniciatura”: non risulta avere al suo attivo lavoratori dipendenti.
Produce altresì il ricorrente la visura catastale per soggetto dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), assumendo che la società è proprietaria di un unico immobile, locato, a far data dal 1.8.2017 a per la durata di anni 6 rinnovabili. CP_2
Deduce dunque la società ricorrente che conseguentemente non essendo l'attività di locazione di immobili propri attività commerciale in senso stretto e mancando contestualmente nel caso di specie un positivo riscontro delle caratteristiche di qualità e prevalenza dell'attività esercitata dalla ricorrente, non siano dovuti i contributi richiesti dal soggetto impositore alla ricorrente.
Parte resistente non ha contestato né che la società ricorrente sia proprietaria di tale unico immobile (quello oggetto del contratto di locazione) né del fatto che solo su tale e unico immobile eserciti attività locativa unicamente verso né del fatto che la società CP_2 non svolga altra attività qualificabile come commerciale, limitandosi a richiamare l'oggetto sociale della ricorrente nonché la qualità di socio accomandatario di Parte_1
5 Ebbene, ritiene questo giudicante che, così facendo, l'Ente impositore non abbia provato il concreto svolgimento, da parte della società, nel periodo oggetto di causa, di un'attività commerciale: da che ne consegue, in mancanza poi di prove ulteriori circa la sussistenza del requisito dello svolgimento in attività lavorativa con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, non potendosi certamente dire a tal fine sufficiente la semplice attribuzione e la qualifica di socio amministratore -così Sez. L - , Ordinanza n. 2665 del 4.2.2021 secondo cui “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore”,- l'impossibilità di dare accesso alla ricostruzione operata dall'Ente impositore con la formazione dell'avviso di addebito.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 12981 del 24/05/2018) “In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione”.
Di particolare chiarezza risultano i principi espressi nella sentenza emessa dalla sezione
Lavoro della Suprema Corte con la pronuncia n. 25616/2019: “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975,
n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale …….è stato accertato che la s.a.s. di cui la controricorrente era socia non svolgeva attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili bensì la sola attività di riscossione del canone di locazione dell'immobile di cui era proprietaria;
diviene così irrilevante la circostanza che l'attività di gestione fosse svolta esclusivamente dall'odierna controricorrente, o che questa non svolgesse altra attività lavorativa o, ancora che non vi fossero dipendenti, così come non assume valore decisivo la mancanza di prova contraria, idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l'assunto dell'istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;
tale
6 decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n. 9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass.
11/2/2013, n. 3145; 2013), secondo cui l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e
l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;
sotto tale riguardo, questa Corte – con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto”.
Conclusivamente, difettando la prova a monte dell'esercizio di attività commerciale, nel caso di specie, deve essere annullato l'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso dunque può essere accolto.
Quanto alle spese, si ritiene che da un lato la controvertibilità della questione, e dall'altro l'assenza di preventiva sollecitazione all'Ente da parte del ricorrente perché provvedesse in autotutela, giustifichi, nel caso di specie, la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara non dovuto la somma richiesta con l'avviso di addebito impugnato nonché l'inesistenza dell'obbligazione contributiva ad esso sottostante.
Spese compensate.
Massa, 24 marzo 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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