TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 1748 del R.G.A.C. dell'anno 2021,
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 ) rappresentato e difeso Parte_1
dall' v. Olga Califano, giusta procura in atti
-attore -
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano, alla Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A in persona del legaleCP_1 rappresentante pro - tempore Controparte_2 , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle
,
liti in autentica dr. Per_1 Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'Avv.to Maria Rosaria De Simone;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_1 deducendoCon atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio di aver acceso un mutuo ipotecario, poi rinegoziato, per un importo mensile pari ad euro 632,33 e con scadenza dell'ultima rata il 30/09/2019; che tutte le rate sono state regolarmente corrisposte nei termini e che ciononostante la CP_3 convenuta dall'agosto 2018 avrebbe più volte sollecitato il pagamento di rate scadute insolute e che l'attore ha poi appreso di un'iscrizione pregiudizievole in
CRIF a suo danno.
Sulla base di tale prospettazione, egli chiedeva accertare e dichiarare illegittima l'iscrizione del nominativo dell'attore alla CRIF e la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti.
Ritualmente si è costituita in giudizio la convenuta CP_1 chiedendo il rigetto delle domande di controparte e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, specie per quanto concerne la dedotta regolarità dei pagamenti.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all' udienza del 02.04.2025 ritenuta la causa matura per la decisone tratteneva la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc ***
La domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione in centrale rischi è infondata e va rigettata.
Va premesso che è adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale non contestato da parte attrice.
Orbene, la segnalazione alla Centrale Rischi o alla CRIF rappresenta una procedura obbligatoria per la Banca, in ossequio alle cogenti Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia nei confronti di tutte le Banche Italiane ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, per gli intermediari finanziari e per le società di capitalizzazione. La CP_3 pertanto, ha l'obbligo e non la facoltà di segnalare il ritardo nei pagamenti di un suo cliente al fine di tutelare il mercato creditizio e di garantire gli altri operatori finanziari. Invero, lo scopo cui è preposto il sistema delle segnalazioni
è quello di far conoscere le difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti.
Dai rendiconti annuali che sono stati depositati dalla convenuta - e non specificamente contestati dalla controparte - risulta ictu oculi che i pagamenti da parte del Pt_1 sono stati per lungo periodo effettuati sempre con ritardo. Detto ritardo nel pagamento, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non è pari a pochi giorni ma invece anche ad un mese e quindi non è ragionevolmente connesso a meri tempi tecnici imputabili alla banca o a difficoltà tecniche comunque non provate.
Pertanto il reiterato ritardo del pagamento di più rate ha giustificato la segnalazione della posizione di sofferenza in CRIF da parte del creditore nel rispetto della normativa di legge.
Da quanto precede discende anche il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e di rilevanti questioni di fatto o diritto.
PQM
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1- Rigetta la domanda;
1) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore in favore della convenuta, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese in misura di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 1748 del R.G.A.C. dell'anno 2021,
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 ) rappresentato e difeso Parte_1
dall' v. Olga Califano, giusta procura in atti
-attore -
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano, alla Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A in persona del legaleCP_1 rappresentante pro - tempore Controparte_2 , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle
,
liti in autentica dr. Per_1 Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'Avv.to Maria Rosaria De Simone;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_1 deducendoCon atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio di aver acceso un mutuo ipotecario, poi rinegoziato, per un importo mensile pari ad euro 632,33 e con scadenza dell'ultima rata il 30/09/2019; che tutte le rate sono state regolarmente corrisposte nei termini e che ciononostante la CP_3 convenuta dall'agosto 2018 avrebbe più volte sollecitato il pagamento di rate scadute insolute e che l'attore ha poi appreso di un'iscrizione pregiudizievole in
CRIF a suo danno.
Sulla base di tale prospettazione, egli chiedeva accertare e dichiarare illegittima l'iscrizione del nominativo dell'attore alla CRIF e la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti.
Ritualmente si è costituita in giudizio la convenuta CP_1 chiedendo il rigetto delle domande di controparte e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, specie per quanto concerne la dedotta regolarità dei pagamenti.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all' udienza del 02.04.2025 ritenuta la causa matura per la decisone tratteneva la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc ***
La domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione in centrale rischi è infondata e va rigettata.
Va premesso che è adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale non contestato da parte attrice.
Orbene, la segnalazione alla Centrale Rischi o alla CRIF rappresenta una procedura obbligatoria per la Banca, in ossequio alle cogenti Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia nei confronti di tutte le Banche Italiane ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, per gli intermediari finanziari e per le società di capitalizzazione. La CP_3 pertanto, ha l'obbligo e non la facoltà di segnalare il ritardo nei pagamenti di un suo cliente al fine di tutelare il mercato creditizio e di garantire gli altri operatori finanziari. Invero, lo scopo cui è preposto il sistema delle segnalazioni
è quello di far conoscere le difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti.
Dai rendiconti annuali che sono stati depositati dalla convenuta - e non specificamente contestati dalla controparte - risulta ictu oculi che i pagamenti da parte del Pt_1 sono stati per lungo periodo effettuati sempre con ritardo. Detto ritardo nel pagamento, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non è pari a pochi giorni ma invece anche ad un mese e quindi non è ragionevolmente connesso a meri tempi tecnici imputabili alla banca o a difficoltà tecniche comunque non provate.
Pertanto il reiterato ritardo del pagamento di più rate ha giustificato la segnalazione della posizione di sofferenza in CRIF da parte del creditore nel rispetto della normativa di legge.
Da quanto precede discende anche il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e di rilevanti questioni di fatto o diritto.
PQM
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1- Rigetta la domanda;
1) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore in favore della convenuta, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese in misura di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo