Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere all'esito dell'udienza del 25/03/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA in proprio ed in qualità di Sindaco legale rappresentante pro Parte_1
tempore del rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_2
Abbamonte, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via G. Melisurgo
n. 15
Appellante
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 04.06.2021, Parte_1
in proprio ed in qualità di Sindaco legale rappresentante pro tempore del
[...]
ha impugnato sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1497/2020 Parte_2 pubblicata in data 20.10.2020, con cui veniva rigettata l'opposizione alla ordinanza
Tabella 3 all. V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.
L'appellante lamenta: “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 689/81 in connessione con l'art. 14 L. 689/81. Violazione dell'art. 1299 c.c. Difetto di motivazione (per non aver individuato il diretto responsabile della violazione contestata cui unicamente andava irrogata la sanzione, dovendosi escludere una responsabilità “oggettiva” del Sindaco); II. Violazione artt. 3 e 4 L. 689/81 (“avendo l'Amministrazione adottato tutte le iniziative necessarie alla realizzazione dell'opera, i cui fondi, come documentato in atti, erano tra l'altro da reperirsi in finanziamenti europei: avocata a sé dalla la costruzione sin dal Controparte_1
2014, la buona fede della Amministrazione Comunale deve ritenersi provata e non discutibile”); III. Violazione e falsa applicazione artt 53 e ss. l.142/1990, art. 3
D.Lgs n. 29/1993 e artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 (evidenzia, infatti, che “Secondo la chiara formulazione dell'art. 107 TUEL i dirigenti pubblici assumono una posizione di autonomia rispetto agli organi di governo, cui compete la sola verifica dei risultati della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione in relazione agli indirizzi impartiti. Anche nei Comuni privi di Dirigenti, e con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, le funzioni di cui all'art. 107 non possono ritenersi poste in capo al Sindaco, dovendosi sempre rispettare il principio di separa-zione tra gli organi di governo e gli organi di gestione” e che “Né… il T.U.
152/06 conferisce al Sindaco un obbligo di vigilanza, e dunque, contiene una previsione di responsabilità da condotta omissiva”); IV. Difetto di motivazione per travisamento dei fatti. violazione degli artt. 115 e 116 cpc. carenza di legittimazione passiva (avendo il “dedotto e provato che il servizio idrico integrato del Pt_2
è stato affidato tramite convenzione del 30.6.2005 al Parte_2 CP_2
, e di poi alla GESESA”, ma soprattutto considerato che “La violazione
[...]
accertata, dunque, non è riferita né ad uno scarico non autorizzato, né ad uno scarico diretto nel corso d'acqua”, trattandosi “evidentemente di servizio/impianto gestito da (ora GESESA) cui è affidata la gestione della intera rete idrica e CP_2
fognaria comunale, e come tale sottoposto al suo controllo e al suo onere manutentivo”); V. Violazione dell'art. 15 comma 1 legge 689/81. nullità del procedimento dell'infrazione, omessa comunicazione dell'esito delle analisi. vizio di motivazione;
VI. Violazione allegato 5 D.Lgs. 152/2006. Vizio del procedimento. Vizio di motivazione (evidenziando, all'uopo, che “risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un sol campione c.d. “campionamento istantaneo”); VII. Violazione dell'art. 11 L. 689/81
(essendo, comunque, la sanzione sproporzionata alla infrazione contestata). Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita la che – rimarcata l'infondatezza Controparte_1 dell'appello – ne ha chiesto il rigetto.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta è avvenuta all'esito dell'archiviazione del Procedimento Penale n.
3252/18-21 (stralcio del procedimento n. 5548/2016 R.g.n.r.), incardinato presso la
Procura della Repubblica di Benevento a carico di vari Sindaci della Parte_3
per i reati di cui agli artt. 133 e 452 quinquies, comma 1, in relazione
[...] all'art. 452 bis c.p.
di Torre Controparte_3
del Greco congiuntamente al Gruppo Carabinieri Forestale
[...]
di – all'esito dei Controparte_4 Parte_3 rilievi, compiuti in uno all' - accertava che gli esaminati reflui urbani non Pt_4
contribuivano in modo significativo al deterioramento del bacino idrografico, per cui la della Repubblica richiedeva l'Archiviazione del procedimento non Pt_5 configurandosi l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale di cui ai prefati artt.
452 bis e/o quinquies c.p.
Intervenuta l'archiviazione da parte del Gip presso il Tribunale di Benevento “nei limiti di cui alla richiesta avanzata” in data 12.07.2018, la Procura della Repubblica
(con provvedimento del 27.07.2018) disponeva che la
[...]
di Torre del Greco ed il Controparte_3 [...] di procedessero agli ulteriori adempimenti Controparte_5 Parte_3
di competenza in ordine alle violazioni di natura amministrativa previste dagli artt.
133, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.
La Polizia Giudiziaria, dunque, in data 28.09.2018 redigeva verbale n. 253 nel quale esponeva che in data 14.02.2017, personale dell' in uno a militari del CFS- Pt_4
Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale, si era recato in località
Pezzalonga del (BN) presso uno scarico diretto non autorizzato Parte_2
di proprietà del detto Comune, ove aveva prelevato campioni di acque, alla presenza del tecnico di parte, ing. (delegato dal Sindaco pro tempore del Testimone_1
e che all'esito delle analisi erano risultate con valori dei parametri Azoto Pt_2
Ammoniacale, Tensioattivi totali ed Escherichia Coli superiori a quelli previsti dalla Tabella 3, Allegato V, alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.
Con il detto Verbale di constatazione ed accertamento di infrazione, redatto ora per allora (ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L. n. 689/1981) e notificato nelle mani del Segretario Comunale di in data 04.10.2018, i Militari della Pt_2 Parte_6
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Torre del Greco- Nucleo Operativo Difesa
Mare rinviavano al contenuto dei Verbale di constatazione delle operazioni compiute (redatto alle ore 10,30 presso gli Uffici del Comune di alla Pt_2
presenza del Sindaco) ed al Verbale di sopralluogo e Prelievo n. 14/Tdm/17 del
14.02.2017 del personale specializzato dell' Parte_7
Col citato Verbale veniva attestato che i Carabinieri forestali ed i tecnici dell' avevano proceduto ad accertamenti tecnici non ripetibili Parte_7
(campionamenti acque di scarico e successivi rilievi analitici) ex art. 360 c.p.p., a seguito del relativo avviso, notificato in data 10.02.2017, campionamenti che erano stati poi oggetto di analisi da parte dell' di Napoli, che aveva accertato, con Pt_4
Rapporto di Prova n. 20170002658 del 30.03.2017, il superamento dei parametri
Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali ed Escherichia Coli.
Tanto premesso, tutte le censure appaiono destituite di fondamento.
Le prime tre censure possono essere analizzate congiuntamente vertendo, in sostanza, tutte sulla responsabilità del Sindaco.
Al riguardo, la Corte ritiene di condividere le motivazioni addotte dal giudice di primo grado che si è rigorosamente attenuto ai principi dettati in materia dalla
Suprema Corte (v. in particolare Cass. S.U. n. 22082/2017 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”).
Del resto, questa stessa Corte (in una analoga controversia tra le stesse parti) ha richiamato i suddetti principi rilevando anche che diretta conseguenza è “che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale (proprio perché la “ratio” della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981) (così, ex multis, Cass.
13.5.2010 n. 11643)”. Ma soprattutto è stato sottolineato che appare “superfluo, sotto tutti i profili, indugiare sulla questione dell'individuazione del soggetto concretamente responsabile in virtù delle deleghe di funzioni (ossia stabilire se la responsabilità vada ascritta all'organo politico di vertice o agli assessori del nell'ambito del settore di attività di loro competenza, ovvero al dirigente Pt_2
dotato di autonomia decisionale e di spesa, ove nel ancorché di modeste Pt_2
dimensioni, sussistesse una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima), sia perché l'ingiunzione non risulta emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto, sia perché, per quanto sopra già detto, l'individuazione di tale soggetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del responsabile solidale” (v. sent. n. 416/2021). E questo collegio condivide appieno tale motivazione.
Ancora infondata è l'ulteriore censura relativa alla carenza di legittimazione passiva per essere stato affidato il servizio idrico integrato del (tramite Parte_2
convenzione del 30.6.2005) al , e di poi alla GESESA, ma Controparte_2
soprattutto considerato – a parere dell'appellante - che “La violazione accertata, dunque, non è riferita né ad uno scarico non autorizzato, né ad uno scarico diretto nel corso d'acqua”, trattandosi “evidentemente di servizio/impianto gestito da
(ora GESESA) cui è affidata la gestione della intera rete idrica e fognaria CP_2 comunale, e come tale sottoposto al suo controllo e al suo onere manutentivo”.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che – contrariamente a quanto ritiene l'appellante - la violazione accertata è riferita proprio ad uno scarico non autorizzato. Tanto lo si desume chiaramente da una piana lettura dell'ordinanza ingiunzione dove viene espressamente affermato che i verbalizzanti del verbale di contestazione ed accertamento di infrazione n. 253/18 (posto alla base della stessa ordinanza ingiunzione, n.d.r.) hanno motivato il cd. “prelievo istantaneo” evidenziando che “trattasi di scarico diretto non depurato non autorizzato” (e la locuzione è in grassetto e sottolineato, n.d.r.).
Con riferimento al secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione così motivando: “Quanto all'eccepito difetto di legittimazione, deve rilevarsi che il
Servizio di depurazione è stato delegato alla (Consorzio Acque Bacini CP_2
Idrologici Beneventani) a mezzo di apposita convenzione e successivamente alla
GE.SE.SA (Gestione Servizi Sannio s.p.a.); nondimeno, dalla lettura della convenzione intercorsa tra il e emerge che questo ha completa ed Pt_2 CP_2
esclusiva competenza riguardo la gestione integrata delle acque ( viene precisato che essa si sostanzia nella gestione degli impianti esistenti, anche se di proprietà comunale, e nella distribuzione di acqua potabile ai singoli utenti finali;
nella gestione della rete fognaria, nella gestione della depurazione a mezzo appositi impianti laddove esistenti).
Nella specie, tuttavia, come si è detto, è stata accertata la presenza di uno scarico diretto non autorizzato ed in quanto tale esulante dagli obblighi di controllo e gestione delegati alla , cui competeva la manutenzione ordinaria e Parte_8
straordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi.
L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi che possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Solo il proprietario può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate.
Peraltro l'art. 8 della convenzione intercorsa tra il e il Parte_2 CP_2 prevede espressamente a carico di quest'ultimo l'onere della sola CP_2 manutenzione ordinaria dell'impianto relativo alla rete fognaria e che ogni intervento che assuma carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, sia concertato con il comune”. Ed ha, in merito, richiamato i principi dettati dalla Suprema Corte sul punto (Cass. 14441/2006 e
Cass. n.11397/2011).
Questo collegio condivide appieno tale motivazione che risulta, per altro, del tutto conforme ad altro precedente di questa stessa Corte che, nel rigettare analoga censura, ha affermato che “nel caso la sanzione è stata irrogata non a seguito dell'accertamento di anomalie che hanno impedito il normale funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e, quindi, il rispetto dei valori-limite di emissione, bensì a seguito dell'accertamento di smaltimento di acque niente affatto depurate, non essendo il tronco della rete fognaria comunale proprio servito da impianto di depurazione. Pertanto, ferme restando le eventuali concorrenti responsabilità dei gestori, ai sensi dell'art. 124 cit. (la cui violazione è contestata nell'ordinanza-ingiunzione) certamente il quale titolare del Pt_2
diritto di scarico nel corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per aver consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell' e della polizia Pt_4
forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo idrico superficiale. A fronte di tali risultanze, il mero affidamento in concessione dell'impianto fognario non elide la responsabilità del titolare dello scarico finale, in linea proprio con la giurisprudenza citata dall'appellante, secondo cui, se è vero che la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, tuttavia resta fermo che persiste la responsabilità dell'ente preponente «per “culpa in vigilando”, “in eligendo” o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi» (Cass. 22.6.2006 n. 14441; 2.11.2010 n.
22295; etc.)” (sent. n. 416/2021cit.).
Siffatti principi sono stati, inoltre, confermati dalla Suprema Corte che ha affermato: “Innanzitutto, deve affermarsi il principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del servizio Pt_2 idrico ad un soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge.
Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (omissis).
Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed è incontestato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del Comune di (OMISSIS) con la conseguenza che, pertanto, non può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente” (Cass. civ. sez. II, n.7608/2022).
Del tutto infondata la doglianza relativa alla “omessa comunicazione dell'esito delle analisi. vizio di motivazione”.
Sul punto basti richiamare il recente arresto della Cassazione secondo cui nell'ipotesi di connessione cd. probatoria (“che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dell'illecito amministrativo sono acquisiti nell'ambito di un procedimento penale senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dal citato art. 24 [L. n. 689/1981,
n.d.r.]”) “L'interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la “vis attractiva” della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329
c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse” (Cassazione civile sez. II, n.4194/2025).
Ancora infondata la doglianza relativa al vizio del provvedimento impugnato posto che i “risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un sol campione c.d. “campionamento istantaneo”.
Al riguardo, ritiene la Corte che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del
2006, concernenti il metodo di prelievo e di campionamento degli scarichi di acque reflue, non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche;
nel caso di specie l'effettuazione del prelievo istantaneo direttamente dallo scarico consegue al fatto che non vi fosse alcun trattamento depurativo.
Secondo la Cassazione, infatti, “La disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative” (Cassazione civile sez. II, n.2324/2023 che richiama un proprio specifico precedente, Cass. 7269/2011 che “muove parimenti dalla premessa secondo cui “i metodi prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima””).
Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua). Lo stato di necessità può semmai invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie. Anche a voler ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella specie, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume.
Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento.
Invero, l'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, quale prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 6.000,00 ad € 60.000,00; - l'art. 11 della legge
689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, l'infrazione accertata (l'apertura e l'effettuazione di scarico di acque reflue urbane, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del d.lgs. n.
152/2006, non servite da impianto di depurazione, con immissione nel corpo idrico superficiale, fiume Calore, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett.
c) del D.Lgs. n. 42/2004) è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve. D'altro canto, evidentemente proprio in considerazione delle obiettive difficoltà di risoluzione della problematica, risulta irrogata una sanzione assai prossima al limite inferiore della forbice sopra indicata, ragion per cui risulta congrua ed adeguata. In secondo luogo, invano è invocata l'applicazione della sanzione minima edittale, risultando solo genericamente eccepita la sussistenza della “continuazione” di cui all'art. 8 cit. e considerato che, in tal caso, non potrebbe tout court irrogarsi la sanzione minima, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (il che potrebbe condurre nella specie all'irrogazione di una sanzione anche più elevata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 25/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino