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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1238/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Nino Maria Cortese;
Appellante
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo
Rustico;
Appellato
OGGETTO: appello – qualifica superiore e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 1.12.2015 innanzi al Tribunale di Ragusa
, dipendente del a tempo indeterminato, Parte_1 Controparte_1
premesso di essere inquadrato nella EA D - parametro 116, ex 3^ fascia funzionale, del CCNL di settore, chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'EA B, parametro 127 – ex 5^ fascia funzionale – del medesimo CCNL e la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive tra la retribuzione dovutagli per effetto del superiore inquadramento e quella percepita e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
A fondamento della domanda deduceva di essere stato adibito sin dal 23.5.2009 - con plurimi ordini di servizio ciascuno di durata inferiore a tre mesi ma, complessivamente, per un periodo di circa 21 mesi - a mansioni di “assistente di cantiere”, riconducibili all'EA B - parametro 127 (ex 5^ f.f.), con il compito di esercitare il controllo quotidiano del rispetto da parte degli operai dell'orario di lavoro e dell'esecuzione delle disposizioni di servizio anche in materia di sicurezza.
Affermava quindi che il ricorso del all'impiego di più dipendenti a CP_1
rotazione nelle mansioni di assistente di cantiere per periodi inferiori al termine previsto dall'art. 2103 c.c., singolarmente considerati, ma superiori ad esso per cumulo, rivelava nella parte datoriale l'intento di eludere la disposizione finalizzata alla c.d. promozione automatica.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva la CP_1
prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate nel quinquennio antecedente al giudizio. Nel merito deduceva che le mansioni svolte dal ricorrente corrispondevano a quelle proprie dell'inquadramento riconosciutogli, sostenendo che lo stesso non avesse impartito direttive e che avesse provveduto al coordinamento e alla vigilanza del solo personale avventizio. Deduceva altresì che detta assegnazione era stata disposta per periodi inferiori a tre mesi e che era stata riconosciuta al lavoratore la maggiorazione retributiva prevista dall'art. 82 CCNL.
Con sentenza n. 685/2022 del 23.06.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il primo giudice premetteva che incombeva sul lavoratore che rivendicasse il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e provare i profili caratterizzanti le mansioni della suddetta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte, dando prova pag. 2/13 della gradazione e dell'intensità – per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento - dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello inferiore attribuito, ed infine dimostrando di avere svolto mansioni proprie della qualifica superiore con prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e/o temporale.
Osservava quindi che il ricorrente si era limitato ad elencare i compiti demandatigli e ad affermare apoditticamente il presunto diritto all'inquadramento nella superiore 5^ f.f., omettendo di precisare i profili caratterizzanti l'attività svolta sì da poterla ricondurre alla categoria contrattuale richiesta.
Rilevava inoltre che i testimoni escussi non avevano offerto elementi utili ai fini del riconoscimento al ricorrente del chiesto inquadramento superiore, avendo questi precisato che lo stesso non impartiva direttive al personale operaio, ma si limitava a garantire il rispetto delle disposizioni del responsabile di sede e a vigilare sull'attività svolta dalla squadra, sulla presenza sul luogo di lavoro e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Evidenziava altresì che i testi e avevano dichiarato che non Testimone_1 Testimone_2
competeva al autorizzare i permessi e le ferie, dovendo egli Pt_1
semplicemente rilevare le presenze giornaliere degli operai e trasmettere il relativo modulo al responsabile.
Affermava quindi l'insussistenza di elementi idonei a inquadrare l'attività svolta dal ricorrente nell'EA B, parametro 127 (ex 5ª fascia funzionale), riservata, secondo la declaratoria contrattuale, agli impiegati che svolgono attività esecutiva caratterizzata da “margini di autonomia”, seppur entro limiti ristretti e prestabiliti,
e ai capi operai “preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati”, mentre il ricorrente, a fronte della specifica contestazione del sul punto, non aveva dimostrato di avere coordinato e controllato CP_1
l'attività di personale operaio fisso.
pag. 3/13 Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
23.12.2022.
Resisteva al gravame l'appellato.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 veniva sollevata questione di integrità del contraddittorio sulla domanda, proposta nel giudizio di primo grado, di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio necessario dell;
veniva altresì disposta l'acquisizione del Piano Organizzativo CP_2
Variabile (P.O.V.) adottato dal relativamente al Controparte_1
Titolo II° - rubricato “Elenco dei Profili Professionali e delle Relative Mansioni” – con particolare riferimento alla parte riservata alla figura professionale di
“Assistente”.
La causa è stata posta in decisione in data 6 novembre 2025, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si dà atto che l'appellante con note scritte depositate in data
5.11.2025 ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di regolarizzazione contributiva formulata in seno al ricorso di primo grado (facoltà che, riguardando una parte della domanda originaria, rientra nei poteri del difensore, cfr. Cass. Sez. 3 n. 28146 del 17/12/2013; Cass. Sez. 2 n. 4837 del 19/02/2019).
1.1. Con unico, ancorché articolato, motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento da parte dello stesso di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata.
Al primo punto delle proprie censure deduce l'erroneità della sentenza di primo grado poiché fondata su una errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie acquisite.
pag. 4/13 Sostiene in particolare di avere compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico, avendo documentato il concreto contenuto delle mansioni espletate, ascrivibili alla ex 5^ f., 2° livello del CCNL di settore.
Rileva altresì di avere prodotto gli ordini di servizio dai quali emerge l'assegnazione al lavoratore di tali mansioni per un periodo superiore a tre mesi nell'anno 2009 – dal 23 febbraio al 24 maggio - e, successivamente, per più periodi negli anni successivi, ciascuno strumentalmente contenuto nel limite di tre mesi previsto dall'art. 2103 c.c. ma, nel complesso, superiori a tre mesi.
Rileva sul punto che l ha adottato un meccanismo di rotazione Controparte_3
continua di alcuni dipendenti nell'espletamento delle suddette mansioni limitando la durata di ciascun periodo di assegnazione entro il limite massimo di tre mesi, al fine di garantire la costante copertura della posizione di “assistente di cantiere” senza incorrere nei maggiori oneri economici derivanti dall'assunzione di ulteriore personale, ovvero dall'attribuzione ai lavoratori del superiore inquadramento.
Si duole altresì che il primo giudice non abbia valutato le prove documentali allegate al ricorso, trascurando che negli ordini di servizio la stessa parte datoriale qualificava espressamente il lavoratore come “assistente di cantiere” e che tali mansioni corrispondevano a quelle descritte nel Piano Organizzativo Variabile
(POV) dell'Ente, inquadrate nella ex 5^ f.f.
1.2. Al secondo punto del gravame censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che le risultanze testimoniali abbiano confermato l'assenza di autonomia nell'attività svolta dall'appellante e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica superiore rivendicata.
In proposito rileva di non avere mai dedotto di avere impartito, in totale autonomia, proprie direttive agli operai, ma di avere invece allegato lo svolgimento, sotto la direzione del responsabile di sede, di mansioni esecutive caratterizzate da margini di autonomia operativa. Tale ricostruzione sarebbe dunque pienamente riscontrata dalle testimonianze assunte, avendo queste confermato lo svolgimento di compiti caratterizzanti la qualifica di assistente di pag. 5/13 cantiere, tra cui il compito di far rispettare le disposizioni impartite dal responsabile di sede, di collaborare con quest'ultimo, di controllare il rispetto da parte dei lavoratori delle direttive e dell'uso dei dispositivi di sicurezza, di compilare il foglio delle presenze da consegnare il giorno successivo al responsabile.
Pertanto, l'affermazione del giudice secondo cui mancherebbero i requisiti di autonomia richiesti per l'inquadramento nella ex 5° f.f. sarebbe smentita dalle risultanze probatorie e dalle sue stesse allegazioni, con le quali mai aveva rivendicato una totale autonomia gestionale.
1.3. Infine, al terzo punto dell'appello lamenta che per la 5^ f.f. la sentenza abbia fatto riferimento alla figura dei "capi operai" – “preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di competenza della squadra” - senza considerare la riconducibilità al medesimo inquadramento nell'EA B – parametro 127, delle mansioni proprie dell'ampia figura degli “assistenti/impiegati” che svolgono “attività esecutiva di carattere tecnico o amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti”.
Sostiene in particolare che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le mansioni da lui effettivamente espletate - peraltro mai contestate dal – CP_1
siano pienamente riconducibili all'attività esecutiva di natura tecnica, con limitati e predeterminati margini di autonomia, propria del profilo n. 21 del POV, relativo all'EA AR (assistente addetto a mansioni di ordine tecnico, con compiti affidati dal Capo Settore).
2. I motivi di appello, che si esaminano congiuntamente poiché connessi, sono infondati.
L'appellante afferma di essere stato reiteratamente adibito, sin dal 2009, alle superiori mansioni di “assistente di cantiere”, ascrivibili alla ex 5^ f.f., 2° livello del
CCNL di settore, con il compito specifico di “esercitare il controllo quotidiano del rispetto dell'orario di lavoro e dell'esecuzione delle disposizioni di servizio, anche in materia di sicurezza, da parte degli operai”, lavorando a stretto contatto con il pag. 6/13 responsabile di sede, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi, ancorché frazionato con intento elusivo del disposto di cui all'art. 2103 c.c. vigente ratione temporis.
Tale disposizione, nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 3 D.L.vo
15/6/2015 n. 81, disponeva: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Nel chiedere il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, il ricorrente deduce di avere svolto – come da ordini di servizio nn. 2554 del
27.2.2009, 3861 del 31.3.2009, 5039 del 30.4.2009, 5878 e 5889 del 21.5.2009,
3487 del 29.3.2010, 7579 del 23.6.2011, 5744 del 30.3.2012, 6194 dell'11.4.2013,
5052 dell'11.6.2014, 6444 del 19.5.2015 – attività consistita nel “controllo quotidiano del rispetto dell'orario di lavoro e dell'esecuzione delle disposizioni di servizio, anche in materia di sicurezza, da parte degli operai”. Sostiene inoltre di avere lavorato a stretto contatto con il responsabile di sede, “il quale, individuata
l'opera sulla quale è necessario eseguire un intervento di manutenzione, nonché il tipo di intervento da realizzare, dà incarico al sig. di organizzare le Pt_1
attività conseguenti”.
Il ricorrente allega anche (v. ricorso di primo grado, riportato nell'atto di appello) di avere svolto attività di organizzazione del cantiere, consistite nella esecuzione di un sopralluogo per la verifica dello stato dell'opera su cui deve essere eseguito l'intervento e nella effettuazione di rilievi fotografici, nella determinazione del numero di operai ritenuti necessari e nella successiva pag. 7/13 individuazione dei lavoratori da impiegare in cantiere, nel coordinamento di squadre composte da un numero di operai da tre a cinque, nell'impartire direttive sulla esecuzione dei lavori, anche in ordine alla individuazione delle attrezzature occorrenti, nella ripartizione delle attrezzature e nell'attribuzione dei compiti tra gli operai selezionati.
Deduce quindi di avere svolto, nella fase di esecuzione dei lavori, attività di controllo del personale addetto al cantiere, con particolare riguardo al rispetto dell'orario di lavoro, alla firma dei fogli di presenza, alla compilazione delle richieste di permesso da parte degli operai, alla quotidiana verifica della documentazione, da consegnare il giorno successivo al responsabile agrario . Riferisce Testimone_2
inoltre di avere svolto attività di controllo sulla osservanza “delle disposizioni impartite da lui stesso e/o dal Responsabile, ivi espressamente comprese quelle relative all'uso dei dispositivi di protezione individuale e, più in generale, inerenti la sicurezza sul lavoro, segnalando eventuali irregolarità e/o infrazioni agli organi competenti”.
2.1. Il principio affermato dal giudice di prime cure secondo il quale, ai fini del riconoscimento dell'inquadramento superiore, incombe sul lavoratore l'onere di indicare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica ambita, e di raffrontarli con quelli attinenti alle mansioni che afferma di avere concretamente svolto, è in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. Sez. L. sent. n. 8589 del
28/4/2015; conf. Cass. Sez. L. sent. n. 20272 del 27/9/2010).
E' stato altresì osservato che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro pag. 8/13 in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125)” (Cass. Sez. L. ord. n. 21224 del 30/7/2024).
2.2. Orbene, in base al CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 18.1.2010, e, in particolare, alla tabella di raffronto di cui all'art. 4, corrisponde alla ex 5^ f.f. il profilo professionale di cui all'area B, comprensivo al parametro 127 della figura degli “impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti”, nonché della figura dei “capi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati”, tenuti a svolgere, oltre alle mansioni di capo, anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti.
2.3. Dall'esame dei molteplici ordini di servizio (in particolare v. prot. 1925 del
12.2.2009, prot. 2554 del 27.2.2009, prot. 3487 per il periodo dal 7 aprile al 30 giugno 2010, prot. 7579 del 23.6.2011, prot. 5744 del 30.3.2012, prot. 6194 dell'11.4.2013, prot. 5052 del 11.6.2014, prot. 6444 del 19.5.2015), con i quali il veniva di volta in volta incaricato dello svolgimento delle mansioni di Pt_1
assistente di cantiere si evince che allo stesso era demandato, nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile della sede periferica, il controllo quotidiano del rispetto dell'orario di lavoro e dell'esecuzione da parte degli operai delle disposizioni di servizio, anche in materia di sicurezza.
pag. 9/13 Quanto alle prove testimoniali assunte in giudizio, il teste , Testimone_1
dipendente del con qualifica di responsabile, ha confermato lo svolgimento CP_1
da parte dell'appellante di compiti di controllo del personale, precisando però: “Il non impartisce le direttive, perché le impartisco io, ma le fa rispettare. Si Pt_1
occupa del controllo di più squadre, assicurando che abbiano le attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività lavorativa assegnata e controlla che il personale abbia i dispositivi personali di sicurezza”. In merito al controllo delle presenze, lo stesso teste ha altresì dichiarato che “... il vigila la parte del Pt_1
personale presente al cantiere, compila i moduli delle presenze ma non autorizza i permessi”, ed ancora che “il foglio presenze viene verificato dal e firmato, e Pt_1
quindi consegnato il giorno successivo al Responsabile, sig. ”, che Testimone_2
“il ricorrente controlla e vigila le disposizioni sul lavoro che si deve eseguire sul cantiere e controlla che il personale abbia i dispositivi di sicurezza”, ma anche che
“le disposizioni vengono impartite da altri”.
Inoltre, il teste , a sua volta dipendente del Testimone_2 Controparte_1
con mansioni di assistente tecnico e collaboratore del responsabile della sede di
Ispica, ha negato che il abbia “normalmente” coordinato squadre composte Pt_1
da un numero da tre a cinque operai, precisando sul punto: “Annualmente gli è stato dato incarico per una frazione di anno in base agli ordini di servizio di coordinare tali squadre... Le direttive spettano al responsabile di sede. controlla che Pt_1
vengano rispettate tali direttive e collabora col responsabile”. Ha altresì confermato che nella fase di esecuzione dell'intervento programmato era compito del Pt_1
vigilare sul rispetto dell'orario di lavoro da parte del personale di cantiere, dalla firma sui fogli di presenza alla compilazione delle richieste di eventuali permessi da parte degli operai, e che tale documentazione veniva quotidianamente verificata e firmata dal e consegnata il giorno dopo al responsabile agrario;
era tuttavia compito Pt_1
del responsabile fare i resoconti e concedere i permessi e le ferie: “ vigila ma Pt_1
le direttive in oggetto vengono impartite dal responsabile di sede”.
pag. 10/13 In merito all'allegata attività di coordinamento degli operai, il teste ha Tes_2
dichiarato che nel primo periodo “coordinava solo operai avventizi” e che Pt_1
forse solo dall'anno precedente a quello della testimonianza – resa in data
28.5.2018- aveva avuto operai a tempo indeterminato per un mese e mezzo o due circa.
La teste , dipendente del con qualifica di capo Testimone_3 CP_1
settore area agraria e direttore dei lavori di manutenzione, in merito al presunto svolgimento di compiti di coordinamento di squadre di operai da parte dell'appellante, ha riferito che normalmente non se ne occupava: “A volte viene fatto un ordine di servizio in cui per un breve periodo ha questo incarico e spesso lo fa con operai avventizi”. Ha altresì negato l'esercizio da parte del del Pt_1
potere di impartire direttive sulla esecuzione dei lavori: “Le direttive le dà il responsabile di sede. Per lavori straordinari le do io insieme al responsabile di sede”; e ancora: “... non impartisce direttive. Lui fa osservare la corretta Pt_1
esecuzione delle direttive stesse. Inoltre è suo compito verificare che gli operai usino i dispositivi di sicurezza”. Ha quindi confermato l'esercizio da parte del di attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli orari di lavoro da parte Pt_1
del personale addetto al cantiere, di raccolta delle firme sui fogli di presenza e delle richieste di permesso degli operai, e che tali documenti venivano firmati dal
Pt_1
Le attività allegate dal e confermate dai documenti in atti e dalla prova Pt_1
testimoniale assunta in giudizio non appaiono tuttavia riconducibili ai profili professionali propri dell'area B rivendicata dall'appellante.
In particolare, non può essergli riconosciuto il profilo relativo agli “impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti”, per la dirimente considerazione che lo stesso è pacificamente inquadrato come operaio e che le mansioni svolte, limitate al controllo circa il rispetto da parte degli operai degli orari di lavoro e delle norme in materia di sicurezza nell'ambito delle direttive pag. 11/13 impartite dalla Direzione Lavori, non rientrano comunque nell'ambito di un profilo impiegatizio caratterizzato da un margine sia pur contenuto di autonomia, essendo piuttosto emerso che lo stesso operava nell'ambito di precise disposizioni di servizio impartite dal direttore dei lavori e dai responsabili delle sedi periferiche.
Del pari non può essergli riconosciuta l'ambita qualifica EA B parametro 127 per il profilo professionale proprio dei “capi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti al quale siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati”, essendo stato accertato che egli nel periodo d'interesse svolgeva attività di coordinamento e di controllo di personale esclusivamente avventizio.
Al riguardo va considerato che nel contratto collettivo la figura di capo operaio di personale avventizio è espressamente regolata all'art. 82, che per tale attività – come anche riportato dalla sentenza impugnata, in parte qua non oggetto di censura – specificamente prevede in favore degli “operai addetti agli impianti ... ai quali, in aggiunta all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene affidato l'incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di operai avventizi, ... , per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, un'indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica”.
Non spetta dunque all'appellante il riconoscimento della superiore qualifica EA
B parametro 127, non avendo lo stesso provato di avere svolto mansioni diverse da quelle previste dall'art. 82 del C.C.N.L.. Anzi vi è prova che lo stesso agiva secondo le precise disposizioni del responsabile di sede e coordinando e controllando sul campo il lavoro svolto dagli operai avventizi ai soli fini dell'osservanza degli orari di lavoro e delle prescrizioni in tema di sicurezza, nel rispetto delle direttive ricevute, attività che certamente non possono essere ricondotte nell'ambito di quelle impiegatizie, sia pure di tipo esecutivo.
Neppure dal Piano Organizzativo Variabile (POV) prodotto dall'appellante a seguito dell'ordine di acquisizione del documento ai sensi dell'art. 437 c.p.c. emergono elementi significativi nel senso della riconducibilità delle mansioni svolte pag. 12/13 dallo stesso alla ex 5^ f.f., essendo prevista al punto 21) la figura dell'assistente,
“addetto a mansioni d'ordine di carattere tecnico”, ed al punto 22) la figura del
“capo operaio”, addetto a “compiti relativi alla manutenzione e/o all'esercizio e/o alla custodia delle opere e degli impianti consortili”, che ha alle dirette dipendenze
“personale fisso appartenente alle fasce funzionali inferiori, la cui attività sorveglia e coordina”, con la stessa distinzione già prevista dal CCNL tra mansioni di tipo impiegatizio e mansioni afferenti alla figura del capo operaio.
3. L'appello deve quindi essere rigettato per l'assorbente considerazione che le mansioni allegate e provate dall'appellante rientrano nella previsione contrattuale dell'art. 82 del C.C.N.L. e che non vi è prova che il lavoratore abbia svolto le mansioni impiegatizie richieste per l'inquadramento nell'area B parametro 127.
4. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile).
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
4996,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott.ssa Graziella Parisi pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1238/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Nino Maria Cortese;
Appellante
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo
Rustico;
Appellato
OGGETTO: appello – qualifica superiore e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 1.12.2015 innanzi al Tribunale di Ragusa
, dipendente del a tempo indeterminato, Parte_1 Controparte_1
premesso di essere inquadrato nella EA D - parametro 116, ex 3^ fascia funzionale, del CCNL di settore, chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'EA B, parametro 127 – ex 5^ fascia funzionale – del medesimo CCNL e la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive tra la retribuzione dovutagli per effetto del superiore inquadramento e quella percepita e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
A fondamento della domanda deduceva di essere stato adibito sin dal 23.5.2009 - con plurimi ordini di servizio ciascuno di durata inferiore a tre mesi ma, complessivamente, per un periodo di circa 21 mesi - a mansioni di “assistente di cantiere”, riconducibili all'EA B - parametro 127 (ex 5^ f.f.), con il compito di esercitare il controllo quotidiano del rispetto da parte degli operai dell'orario di lavoro e dell'esecuzione delle disposizioni di servizio anche in materia di sicurezza.
Affermava quindi che il ricorso del all'impiego di più dipendenti a CP_1
rotazione nelle mansioni di assistente di cantiere per periodi inferiori al termine previsto dall'art. 2103 c.c., singolarmente considerati, ma superiori ad esso per cumulo, rivelava nella parte datoriale l'intento di eludere la disposizione finalizzata alla c.d. promozione automatica.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva la CP_1
prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate nel quinquennio antecedente al giudizio. Nel merito deduceva che le mansioni svolte dal ricorrente corrispondevano a quelle proprie dell'inquadramento riconosciutogli, sostenendo che lo stesso non avesse impartito direttive e che avesse provveduto al coordinamento e alla vigilanza del solo personale avventizio. Deduceva altresì che detta assegnazione era stata disposta per periodi inferiori a tre mesi e che era stata riconosciuta al lavoratore la maggiorazione retributiva prevista dall'art. 82 CCNL.
Con sentenza n. 685/2022 del 23.06.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il primo giudice premetteva che incombeva sul lavoratore che rivendicasse il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e provare i profili caratterizzanti le mansioni della suddetta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte, dando prova pag. 2/13 della gradazione e dell'intensità – per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento - dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello inferiore attribuito, ed infine dimostrando di avere svolto mansioni proprie della qualifica superiore con prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e/o temporale.
Osservava quindi che il ricorrente si era limitato ad elencare i compiti demandatigli e ad affermare apoditticamente il presunto diritto all'inquadramento nella superiore 5^ f.f., omettendo di precisare i profili caratterizzanti l'attività svolta sì da poterla ricondurre alla categoria contrattuale richiesta.
Rilevava inoltre che i testimoni escussi non avevano offerto elementi utili ai fini del riconoscimento al ricorrente del chiesto inquadramento superiore, avendo questi precisato che lo stesso non impartiva direttive al personale operaio, ma si limitava a garantire il rispetto delle disposizioni del responsabile di sede e a vigilare sull'attività svolta dalla squadra, sulla presenza sul luogo di lavoro e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Evidenziava altresì che i testi e avevano dichiarato che non Testimone_1 Testimone_2
competeva al autorizzare i permessi e le ferie, dovendo egli Pt_1
semplicemente rilevare le presenze giornaliere degli operai e trasmettere il relativo modulo al responsabile.
Affermava quindi l'insussistenza di elementi idonei a inquadrare l'attività svolta dal ricorrente nell'EA B, parametro 127 (ex 5ª fascia funzionale), riservata, secondo la declaratoria contrattuale, agli impiegati che svolgono attività esecutiva caratterizzata da “margini di autonomia”, seppur entro limiti ristretti e prestabiliti,
e ai capi operai “preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati”, mentre il ricorrente, a fronte della specifica contestazione del sul punto, non aveva dimostrato di avere coordinato e controllato CP_1
l'attività di personale operaio fisso.
pag. 3/13 Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
23.12.2022.
Resisteva al gravame l'appellato.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 veniva sollevata questione di integrità del contraddittorio sulla domanda, proposta nel giudizio di primo grado, di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio necessario dell;
veniva altresì disposta l'acquisizione del Piano Organizzativo CP_2
Variabile (P.O.V.) adottato dal relativamente al Controparte_1
Titolo II° - rubricato “Elenco dei Profili Professionali e delle Relative Mansioni” – con particolare riferimento alla parte riservata alla figura professionale di
“Assistente”.
La causa è stata posta in decisione in data 6 novembre 2025, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si dà atto che l'appellante con note scritte depositate in data
5.11.2025 ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di regolarizzazione contributiva formulata in seno al ricorso di primo grado (facoltà che, riguardando una parte della domanda originaria, rientra nei poteri del difensore, cfr. Cass. Sez. 3 n. 28146 del 17/12/2013; Cass. Sez. 2 n. 4837 del 19/02/2019).
1.1. Con unico, ancorché articolato, motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento da parte dello stesso di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata.
Al primo punto delle proprie censure deduce l'erroneità della sentenza di primo grado poiché fondata su una errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie acquisite.
pag. 4/13 Sostiene in particolare di avere compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico, avendo documentato il concreto contenuto delle mansioni espletate, ascrivibili alla ex 5^ f., 2° livello del CCNL di settore.
Rileva altresì di avere prodotto gli ordini di servizio dai quali emerge l'assegnazione al lavoratore di tali mansioni per un periodo superiore a tre mesi nell'anno 2009 – dal 23 febbraio al 24 maggio - e, successivamente, per più periodi negli anni successivi, ciascuno strumentalmente contenuto nel limite di tre mesi previsto dall'art. 2103 c.c. ma, nel complesso, superiori a tre mesi.
Rileva sul punto che l ha adottato un meccanismo di rotazione Controparte_3
continua di alcuni dipendenti nell'espletamento delle suddette mansioni limitando la durata di ciascun periodo di assegnazione entro il limite massimo di tre mesi, al fine di garantire la costante copertura della posizione di “assistente di cantiere” senza incorrere nei maggiori oneri economici derivanti dall'assunzione di ulteriore personale, ovvero dall'attribuzione ai lavoratori del superiore inquadramento.
Si duole altresì che il primo giudice non abbia valutato le prove documentali allegate al ricorso, trascurando che negli ordini di servizio la stessa parte datoriale qualificava espressamente il lavoratore come “assistente di cantiere” e che tali mansioni corrispondevano a quelle descritte nel Piano Organizzativo Variabile
(POV) dell'Ente, inquadrate nella ex 5^ f.f.
1.2. Al secondo punto del gravame censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che le risultanze testimoniali abbiano confermato l'assenza di autonomia nell'attività svolta dall'appellante e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica superiore rivendicata.
In proposito rileva di non avere mai dedotto di avere impartito, in totale autonomia, proprie direttive agli operai, ma di avere invece allegato lo svolgimento, sotto la direzione del responsabile di sede, di mansioni esecutive caratterizzate da margini di autonomia operativa. Tale ricostruzione sarebbe dunque pienamente riscontrata dalle testimonianze assunte, avendo queste confermato lo svolgimento di compiti caratterizzanti la qualifica di assistente di pag. 5/13 cantiere, tra cui il compito di far rispettare le disposizioni impartite dal responsabile di sede, di collaborare con quest'ultimo, di controllare il rispetto da parte dei lavoratori delle direttive e dell'uso dei dispositivi di sicurezza, di compilare il foglio delle presenze da consegnare il giorno successivo al responsabile.
Pertanto, l'affermazione del giudice secondo cui mancherebbero i requisiti di autonomia richiesti per l'inquadramento nella ex 5° f.f. sarebbe smentita dalle risultanze probatorie e dalle sue stesse allegazioni, con le quali mai aveva rivendicato una totale autonomia gestionale.
1.3. Infine, al terzo punto dell'appello lamenta che per la 5^ f.f. la sentenza abbia fatto riferimento alla figura dei "capi operai" – “preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di competenza della squadra” - senza considerare la riconducibilità al medesimo inquadramento nell'EA B – parametro 127, delle mansioni proprie dell'ampia figura degli “assistenti/impiegati” che svolgono “attività esecutiva di carattere tecnico o amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti”.
Sostiene in particolare che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le mansioni da lui effettivamente espletate - peraltro mai contestate dal – CP_1
siano pienamente riconducibili all'attività esecutiva di natura tecnica, con limitati e predeterminati margini di autonomia, propria del profilo n. 21 del POV, relativo all'EA AR (assistente addetto a mansioni di ordine tecnico, con compiti affidati dal Capo Settore).
2. I motivi di appello, che si esaminano congiuntamente poiché connessi, sono infondati.
L'appellante afferma di essere stato reiteratamente adibito, sin dal 2009, alle superiori mansioni di “assistente di cantiere”, ascrivibili alla ex 5^ f.f., 2° livello del
CCNL di settore, con il compito specifico di “esercitare il controllo quotidiano del rispetto dell'orario di lavoro e dell'esecuzione delle disposizioni di servizio, anche in materia di sicurezza, da parte degli operai”, lavorando a stretto contatto con il pag. 6/13 responsabile di sede, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi, ancorché frazionato con intento elusivo del disposto di cui all'art. 2103 c.c. vigente ratione temporis.
Tale disposizione, nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 3 D.L.vo
15/6/2015 n. 81, disponeva: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Nel chiedere il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, il ricorrente deduce di avere svolto – come da ordini di servizio nn. 2554 del
27.2.2009, 3861 del 31.3.2009, 5039 del 30.4.2009, 5878 e 5889 del 21.5.2009,
3487 del 29.3.2010, 7579 del 23.6.2011, 5744 del 30.3.2012, 6194 dell'11.4.2013,
5052 dell'11.6.2014, 6444 del 19.5.2015 – attività consistita nel “controllo quotidiano del rispetto dell'orario di lavoro e dell'esecuzione delle disposizioni di servizio, anche in materia di sicurezza, da parte degli operai”. Sostiene inoltre di avere lavorato a stretto contatto con il responsabile di sede, “il quale, individuata
l'opera sulla quale è necessario eseguire un intervento di manutenzione, nonché il tipo di intervento da realizzare, dà incarico al sig. di organizzare le Pt_1
attività conseguenti”.
Il ricorrente allega anche (v. ricorso di primo grado, riportato nell'atto di appello) di avere svolto attività di organizzazione del cantiere, consistite nella esecuzione di un sopralluogo per la verifica dello stato dell'opera su cui deve essere eseguito l'intervento e nella effettuazione di rilievi fotografici, nella determinazione del numero di operai ritenuti necessari e nella successiva pag. 7/13 individuazione dei lavoratori da impiegare in cantiere, nel coordinamento di squadre composte da un numero di operai da tre a cinque, nell'impartire direttive sulla esecuzione dei lavori, anche in ordine alla individuazione delle attrezzature occorrenti, nella ripartizione delle attrezzature e nell'attribuzione dei compiti tra gli operai selezionati.
Deduce quindi di avere svolto, nella fase di esecuzione dei lavori, attività di controllo del personale addetto al cantiere, con particolare riguardo al rispetto dell'orario di lavoro, alla firma dei fogli di presenza, alla compilazione delle richieste di permesso da parte degli operai, alla quotidiana verifica della documentazione, da consegnare il giorno successivo al responsabile agrario . Riferisce Testimone_2
inoltre di avere svolto attività di controllo sulla osservanza “delle disposizioni impartite da lui stesso e/o dal Responsabile, ivi espressamente comprese quelle relative all'uso dei dispositivi di protezione individuale e, più in generale, inerenti la sicurezza sul lavoro, segnalando eventuali irregolarità e/o infrazioni agli organi competenti”.
2.1. Il principio affermato dal giudice di prime cure secondo il quale, ai fini del riconoscimento dell'inquadramento superiore, incombe sul lavoratore l'onere di indicare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica ambita, e di raffrontarli con quelli attinenti alle mansioni che afferma di avere concretamente svolto, è in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. Sez. L. sent. n. 8589 del
28/4/2015; conf. Cass. Sez. L. sent. n. 20272 del 27/9/2010).
E' stato altresì osservato che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro pag. 8/13 in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125)” (Cass. Sez. L. ord. n. 21224 del 30/7/2024).
2.2. Orbene, in base al CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 18.1.2010, e, in particolare, alla tabella di raffronto di cui all'art. 4, corrisponde alla ex 5^ f.f. il profilo professionale di cui all'area B, comprensivo al parametro 127 della figura degli “impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti”, nonché della figura dei “capi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati”, tenuti a svolgere, oltre alle mansioni di capo, anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti.
2.3. Dall'esame dei molteplici ordini di servizio (in particolare v. prot. 1925 del
12.2.2009, prot. 2554 del 27.2.2009, prot. 3487 per il periodo dal 7 aprile al 30 giugno 2010, prot. 7579 del 23.6.2011, prot. 5744 del 30.3.2012, prot. 6194 dell'11.4.2013, prot. 5052 del 11.6.2014, prot. 6444 del 19.5.2015), con i quali il veniva di volta in volta incaricato dello svolgimento delle mansioni di Pt_1
assistente di cantiere si evince che allo stesso era demandato, nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile della sede periferica, il controllo quotidiano del rispetto dell'orario di lavoro e dell'esecuzione da parte degli operai delle disposizioni di servizio, anche in materia di sicurezza.
pag. 9/13 Quanto alle prove testimoniali assunte in giudizio, il teste , Testimone_1
dipendente del con qualifica di responsabile, ha confermato lo svolgimento CP_1
da parte dell'appellante di compiti di controllo del personale, precisando però: “Il non impartisce le direttive, perché le impartisco io, ma le fa rispettare. Si Pt_1
occupa del controllo di più squadre, assicurando che abbiano le attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività lavorativa assegnata e controlla che il personale abbia i dispositivi personali di sicurezza”. In merito al controllo delle presenze, lo stesso teste ha altresì dichiarato che “... il vigila la parte del Pt_1
personale presente al cantiere, compila i moduli delle presenze ma non autorizza i permessi”, ed ancora che “il foglio presenze viene verificato dal e firmato, e Pt_1
quindi consegnato il giorno successivo al Responsabile, sig. ”, che Testimone_2
“il ricorrente controlla e vigila le disposizioni sul lavoro che si deve eseguire sul cantiere e controlla che il personale abbia i dispositivi di sicurezza”, ma anche che
“le disposizioni vengono impartite da altri”.
Inoltre, il teste , a sua volta dipendente del Testimone_2 Controparte_1
con mansioni di assistente tecnico e collaboratore del responsabile della sede di
Ispica, ha negato che il abbia “normalmente” coordinato squadre composte Pt_1
da un numero da tre a cinque operai, precisando sul punto: “Annualmente gli è stato dato incarico per una frazione di anno in base agli ordini di servizio di coordinare tali squadre... Le direttive spettano al responsabile di sede. controlla che Pt_1
vengano rispettate tali direttive e collabora col responsabile”. Ha altresì confermato che nella fase di esecuzione dell'intervento programmato era compito del Pt_1
vigilare sul rispetto dell'orario di lavoro da parte del personale di cantiere, dalla firma sui fogli di presenza alla compilazione delle richieste di eventuali permessi da parte degli operai, e che tale documentazione veniva quotidianamente verificata e firmata dal e consegnata il giorno dopo al responsabile agrario;
era tuttavia compito Pt_1
del responsabile fare i resoconti e concedere i permessi e le ferie: “ vigila ma Pt_1
le direttive in oggetto vengono impartite dal responsabile di sede”.
pag. 10/13 In merito all'allegata attività di coordinamento degli operai, il teste ha Tes_2
dichiarato che nel primo periodo “coordinava solo operai avventizi” e che Pt_1
forse solo dall'anno precedente a quello della testimonianza – resa in data
28.5.2018- aveva avuto operai a tempo indeterminato per un mese e mezzo o due circa.
La teste , dipendente del con qualifica di capo Testimone_3 CP_1
settore area agraria e direttore dei lavori di manutenzione, in merito al presunto svolgimento di compiti di coordinamento di squadre di operai da parte dell'appellante, ha riferito che normalmente non se ne occupava: “A volte viene fatto un ordine di servizio in cui per un breve periodo ha questo incarico e spesso lo fa con operai avventizi”. Ha altresì negato l'esercizio da parte del del Pt_1
potere di impartire direttive sulla esecuzione dei lavori: “Le direttive le dà il responsabile di sede. Per lavori straordinari le do io insieme al responsabile di sede”; e ancora: “... non impartisce direttive. Lui fa osservare la corretta Pt_1
esecuzione delle direttive stesse. Inoltre è suo compito verificare che gli operai usino i dispositivi di sicurezza”. Ha quindi confermato l'esercizio da parte del di attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli orari di lavoro da parte Pt_1
del personale addetto al cantiere, di raccolta delle firme sui fogli di presenza e delle richieste di permesso degli operai, e che tali documenti venivano firmati dal
Pt_1
Le attività allegate dal e confermate dai documenti in atti e dalla prova Pt_1
testimoniale assunta in giudizio non appaiono tuttavia riconducibili ai profili professionali propri dell'area B rivendicata dall'appellante.
In particolare, non può essergli riconosciuto il profilo relativo agli “impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti”, per la dirimente considerazione che lo stesso è pacificamente inquadrato come operaio e che le mansioni svolte, limitate al controllo circa il rispetto da parte degli operai degli orari di lavoro e delle norme in materia di sicurezza nell'ambito delle direttive pag. 11/13 impartite dalla Direzione Lavori, non rientrano comunque nell'ambito di un profilo impiegatizio caratterizzato da un margine sia pur contenuto di autonomia, essendo piuttosto emerso che lo stesso operava nell'ambito di precise disposizioni di servizio impartite dal direttore dei lavori e dai responsabili delle sedi periferiche.
Del pari non può essergli riconosciuta l'ambita qualifica EA B parametro 127 per il profilo professionale proprio dei “capi operai, preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti al quale siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati”, essendo stato accertato che egli nel periodo d'interesse svolgeva attività di coordinamento e di controllo di personale esclusivamente avventizio.
Al riguardo va considerato che nel contratto collettivo la figura di capo operaio di personale avventizio è espressamente regolata all'art. 82, che per tale attività – come anche riportato dalla sentenza impugnata, in parte qua non oggetto di censura – specificamente prevede in favore degli “operai addetti agli impianti ... ai quali, in aggiunta all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene affidato l'incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di operai avventizi, ... , per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, un'indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica”.
Non spetta dunque all'appellante il riconoscimento della superiore qualifica EA
B parametro 127, non avendo lo stesso provato di avere svolto mansioni diverse da quelle previste dall'art. 82 del C.C.N.L.. Anzi vi è prova che lo stesso agiva secondo le precise disposizioni del responsabile di sede e coordinando e controllando sul campo il lavoro svolto dagli operai avventizi ai soli fini dell'osservanza degli orari di lavoro e delle prescrizioni in tema di sicurezza, nel rispetto delle direttive ricevute, attività che certamente non possono essere ricondotte nell'ambito di quelle impiegatizie, sia pure di tipo esecutivo.
Neppure dal Piano Organizzativo Variabile (POV) prodotto dall'appellante a seguito dell'ordine di acquisizione del documento ai sensi dell'art. 437 c.p.c. emergono elementi significativi nel senso della riconducibilità delle mansioni svolte pag. 12/13 dallo stesso alla ex 5^ f.f., essendo prevista al punto 21) la figura dell'assistente,
“addetto a mansioni d'ordine di carattere tecnico”, ed al punto 22) la figura del
“capo operaio”, addetto a “compiti relativi alla manutenzione e/o all'esercizio e/o alla custodia delle opere e degli impianti consortili”, che ha alle dirette dipendenze
“personale fisso appartenente alle fasce funzionali inferiori, la cui attività sorveglia e coordina”, con la stessa distinzione già prevista dal CCNL tra mansioni di tipo impiegatizio e mansioni afferenti alla figura del capo operaio.
3. L'appello deve quindi essere rigettato per l'assorbente considerazione che le mansioni allegate e provate dall'appellante rientrano nella previsione contrattuale dell'art. 82 del C.C.N.L. e che non vi è prova che il lavoratore abbia svolto le mansioni impiegatizie richieste per l'inquadramento nell'area B parametro 127.
4. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile).
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
4996,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott.ssa Graziella Parisi pag. 13/13