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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2172/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12921/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TK5CRR700155_2023 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TK5CRR700155_2023 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12921/24/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 SRL, avverso gli atti di recupero, con i quali l'Agenzia dell'Entrate
Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento dei crediti di imposta relativi agli anni di imposta
2019 e 2020.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 SRL chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 SRL, per gli anni di imposta 2019 e 2020, indicava nelle dichiarazioni dei redditi un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, previsto dalla legge numero 205 del 2017, che l'ufficio finanziario riteneva non utilizzabile in compensazione, per cui procedeva agli atti di recupero indicati in epigrafe.
A seguito del ricorso proposto da Resistente_1 SRL, il giudice di primo grado riteneva fondate le doglianze accogliendo il parzialmente il ricorso e riducendo il recupero effettuato dall'Agenzia da euro
51.417 ad euro 826.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio finanziario lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
L'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2018, ha disposto l'introduzione di un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione delle competenze delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese con la predisposizione del
“piano nazionale impresa 4.0”.
Il credito è stato stabilito dalla normativa nella misura del 40% delle spese ammissibili, che risultano essere sostenute nel limite di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, sono state successivamente adottate disposizioni applicative del beneficio, individuando espressamente e tassativamente l'elenco delle materie e delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Sulla base di tali disposizioni, sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0.
L'atto di recupero impugnato ha escluso l'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di formazione svolte dalla Resistente_1 SRL, che non risultano ricomprese tra le materie previste, ed in particolare le attività di formazione finalizzate all'acquisizione di conoscenze di base, afferenti alla materia fiscale, contabile e di gestione o di organizzazione aziendale.
Dagli atti emerge che gli attestati, trasmessi dalla società contribuente, danno evidenza della sola partecipazione a corsi che non appaiono in alcun modo finalizzati all'acquisizione delle tecnologie di cui al piano industria 4.0.
Appare, quindi, evidente la non pertinenza dei corsi effettuati oltre alla mancanza di un'organizzazione aziendale in grado di supportare l'implementazione tecnologica del piano nazionale 4.0.
Inoltre, dagli atti si ravvisano incongruenze tra le modalità di svolgimento dei corsi e le modalità di convocazione degli stessi, in quanto i corsi si sarebbero svolti in modalità on-line a fronte di convocazione verbale, il che appare incompatibile con la modalità formativa “aula virtuale” prevista dalla normativa, che presuppone la trasmissione di un link di invito rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Da ultimo si osserva che sicuramente il corso di logistica, invocato dalla contribuente, non rientra tra le materie agevolabili.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma degli atti di recupero.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2172/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12921/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TK5CRR700155_2023 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TK5CRR700155_2023 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12921/24/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 SRL, avverso gli atti di recupero, con i quali l'Agenzia dell'Entrate
Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento dei crediti di imposta relativi agli anni di imposta
2019 e 2020.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 SRL chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 SRL, per gli anni di imposta 2019 e 2020, indicava nelle dichiarazioni dei redditi un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, previsto dalla legge numero 205 del 2017, che l'ufficio finanziario riteneva non utilizzabile in compensazione, per cui procedeva agli atti di recupero indicati in epigrafe.
A seguito del ricorso proposto da Resistente_1 SRL, il giudice di primo grado riteneva fondate le doglianze accogliendo il parzialmente il ricorso e riducendo il recupero effettuato dall'Agenzia da euro
51.417 ad euro 826.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio finanziario lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
L'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2018, ha disposto l'introduzione di un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione delle competenze delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese con la predisposizione del
“piano nazionale impresa 4.0”.
Il credito è stato stabilito dalla normativa nella misura del 40% delle spese ammissibili, che risultano essere sostenute nel limite di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, sono state successivamente adottate disposizioni applicative del beneficio, individuando espressamente e tassativamente l'elenco delle materie e delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Sulla base di tali disposizioni, sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0.
L'atto di recupero impugnato ha escluso l'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di formazione svolte dalla Resistente_1 SRL, che non risultano ricomprese tra le materie previste, ed in particolare le attività di formazione finalizzate all'acquisizione di conoscenze di base, afferenti alla materia fiscale, contabile e di gestione o di organizzazione aziendale.
Dagli atti emerge che gli attestati, trasmessi dalla società contribuente, danno evidenza della sola partecipazione a corsi che non appaiono in alcun modo finalizzati all'acquisizione delle tecnologie di cui al piano industria 4.0.
Appare, quindi, evidente la non pertinenza dei corsi effettuati oltre alla mancanza di un'organizzazione aziendale in grado di supportare l'implementazione tecnologica del piano nazionale 4.0.
Inoltre, dagli atti si ravvisano incongruenze tra le modalità di svolgimento dei corsi e le modalità di convocazione degli stessi, in quanto i corsi si sarebbero svolti in modalità on-line a fronte di convocazione verbale, il che appare incompatibile con la modalità formativa “aula virtuale” prevista dalla normativa, che presuppone la trasmissione di un link di invito rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Da ultimo si osserva che sicuramente il corso di logistica, invocato dalla contribuente, non rientra tra le materie agevolabili.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma degli atti di recupero.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. spese compensate