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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14583 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66758 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 30.6.2025 con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a ROMA in [...] Parte_1 C.F._1
05/07/1942, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica CRUPI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
18.1.2024; attore
E
(P.IVA: ), in persona TRparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, contumace; convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la parte concludeva come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, la esponendo: TRparte_1
che in data 05.02.2018, decedeva in RI , nato a [...] il Persona_1
06.07.1941 e residente in [...];
1 che, in data 16.02.2018, era pubblicato il testamento olografo con cui il de cuius: i) istituiva erede universale l'Istituto ND DO della Marina Militare;
ii) disponeva, in caso di mancata accettazione dell'eredità da parte dell' , che il suo Pt_2
patrimonio andasse all'Unione degli Istriani;
iii) assegnava all'attore tutti i beni mobili presenti nella sua abitazione al momento dell'apertura della successione e l'immobile sito in Messina, via Marche is. 12; iv) assegnava all'attore tutti i beni mobili non di arredamento e non collegati all'arredamento e, specificatamente, il TR contenuto delle cassette di sicurezza presso o presso altra banca, negli ambienti e nella cantina di via Joyce n. 30; che, con atto del 20.09.2018, l'Istituto ND DO rinunciava all'eredità e l'Unione degli Istriani accettava l'eredità con beneficio di inventario;
che la convenuta, depositaria delle somme presenti sul c/c del de cuius, CP_1
nonostante le richieste e diffide, non corrispondeva all'attore le somme del de cuius che aveva in giacenza, ritenendo unico erede l'Unione degli Istriani.
Concludeva quindi chiedendo:
“1) ritenere e dichiarare il diritto dell'attore a conseguire, in base alle disposizioni testamentarie, le somme giacenti sul c/c intestato al de cujus al momento dell'apertura della successione;
Contr 2) conseguentemente, condannare la convenuta alla consegna all'attore delle predette somme nell'importo di cui in narrativa oltre interessi;
3) in subordine, condannare la convenuta al risarcimento del danno in misura pari alla giacenza in conto corrente, all'epoca di apertura della successione di Per_1
, in moneta rivalutata oltre interessi;
[...]
4) ordinare alla convenuta di produrre copia dei titoli inclusi nel “deposito” intestato al defunto, alla data del 5 Febbraio 2018, (ovvero un elenco dettagliato di essi) nonché di tutta la documentazione inerente;
5) ordinare all'Agenzia delle Entrate di esibire copia della denunzia di successione presentata dall'Unione degli Istriani contenente la indicazione dei titoli conseguiti in morte di;
Persona_1
2 6) qualora i titoli giacenti nel “deposito”, al 5 febbraio 2018, non dovessero essere Contr quelli indicati a pagina 1 n. 4 del testamento, condannare alla consegna di essi all'attore ovvero, se non più nella disponibilità della convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in misura pari al valore facciale dei titoli, oltre fruttificazione maturata e maturanda, in moneta rivalutata ed interessi;
7) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori”.
Nonostante la regolarità e tempestività della notifica, consegnata in data 26.11.2020, TR la convenuta non si costituiva.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 30.06.2025 con assegnazione del termine di legge di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, scaduto il 29.09.2025.
*********
Parte attrice, ritenendo che il de cuius, con il proprio testamento, abbia inteso TR destinargli tutti i beni mobili, comprese le somme e i titoli depositati presso TR agisce in giudizio nei confronti della stessa chiedendo l'esecuzione del legato. TR La pur non costituita in giudizio, ha stragiudizialmente contestato la debenza delle somme, ritenendo che, in mancanza di espressa previsione, le stesse siano destinate all'erede (comunicazioni allegate del 3.4.2018 e 9.10.2019).
L'attore, nel corpo della citazione, mette altresì in dubbio che le disposizioni in favore dell'Unione degli Istriani siano a titolo di eredità.
Premesso che ogni questione relativa alla qualificazione delle disposizioni testamentarie in favore dell'Unione degli Istriani deve ritenersi estranea al giudizio, riguardando una parte non citata e verso la quale non risulta proposta alcuna domanda, occorre esaminare le disposizioni testamentarie in favore dell'attore, che non è contestato abbiano natura di legato, e stabilire se le stesse ne consentono la diretta esecuzione da parte del terzo.
3 Il de cuius, dopo aver individuato quale erede universale “l'Istituto ND DO della marina militare, Piazzale Marina 1, Roma alla sola condizione che quanto ad esso assegnato venga utilizzato solo ed esclusivamente a favore degli orfani di marinai e sottufficiali della marina militare, con espresso divieto di utilizzo per i figli degli ufficiali”, indica la consistenza del proprio patrimonio costituito da: “1) appartamento sito in Roma, via Joyce 30 int. 15, con cantina e posto macchina coperto 2) deposito bancario presso Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia 37 – Contr Piazza Agricoltura – Roma 3) due cassette di sicurezza presso via Bissolati,
Roma 4) deposito titoli di cui le assicurazioni , stipulate tramite BNL – Ag. 37 – Per_2
Roma, con DI (Gruppo Banque Nationale de Paris – NL) hanno come beneficiario, dopo mia morte, la UNIONE DEGLI ISTRIANI, via Silvio Pellico 2 –
34122 TRIESTE con codice fiscale , 5) tutti i beni mobili di P.IVA_2
arredamento e comunque quant'altro si troverà nella mia abitazione al momento della apertura della mia successione ed inoltre un appartamento di mia proprietà sito in Messina, Via Marche, isolato 12 quarto piano andranno a beneficio dell'avvocato nato il [...] a [...]”. Nel prosieguo, oltre Parte_1
a destinare all'avv. quanto eventualmente ricavato a seguito del giudizio Parte_1
TR intentato verso (non oggetto della odierna richiesta) e ad altri soggetti il proprio patrimonio librario, prevede che “qualora L'IS ND OR non volesse e non potesse accettare il lascito alle condizioni da me sopraindicate, dispongo che il patrimonio ad esso destinato venga assegnato alla UNIONE DEGLI
ISTRIANI, via Silvio Pellico 2 - 34122 TRIESTE con codice fiscale ”. P.IVA_2
Prosegue quindi stabilendo che: “Tutti i beni mobili non di arredamento e non collegati con l'arredamento e specificamente il contenuto delle cassette di sicurezza Contr presso cui sopra o presso altra banca, negli ambienti e nella cantina di Via
Joyce 30, collegata con il mio appartamento di via Joyce 30 int. 15 – 00143 Roma li assegno all'avvocato , nato il [...] a [...]_1
dovessi conseguire, per successione di terzi, beni immobili o mobili qui non indicati e
4 non espressamente assegnati con le disposizioni precedenti, tali beni sono da devolvere all'avv. cui sopra…..” Parte_1
Dal tenore del testamento emerge come il de cuius abbia nominato un proprio erede prevedendone altresì la sostituzione ex art. 688 c.c., in caso di mancata accettazione da parte del primo chiamato, come avvenuto.
Le ulteriori disposizioni testamentarie, tra cui quelle a favore dell'attore, integrano dei legati, come implicitamente riconosciuto dallo stesso attore, il quale, limitandosi a TR citare in giudizio quale depositario dei beni, ha di fatto inteso qualificare le disposizioni in proprio favore quale legato di specie e, precisamente, quale legato di cosa da prendersi in certo luogo ex art. 655 c.c., che ha acquista efficacia con l'apertura della successione, senza bisogno di accettazione, ex art. 649 c.c.
Occorre quindi verificare se, in base al testamento, anche le somme e i titoli TR depositati presso possano ritenersi oggetto di legato in favore dell'attore.
Dal tenore del testamento, si ricava come il de cuius abbia redatto disposizioni alquanto precise, riportando esattamente i dati dei destinatari (eredi e legatari), elencando espressamente i beni che all'epoca di redazione componevano il proprio patrimonio e disponendo altresì di eventuali altri beni che ne avrebbero fatto parte sino alla morte. A tal fine appare significativa la circostanza che, le somme depositate TR presso siano state richiamate nella prima parte del testamento, in cui viene ricostruito il patrimonio, non anche nel punto 5 di detta elencazione, in cui sono indicati i beni destinati all'attore né nella disposizione di chiusura relativa ai beni mobili pur sempre a suo favore.
In particolare, il de cuius, dopo aver manifestato l'intento di destinare all'avv.
tutti i beni mobili (genericamente richiamati) anche non di arredamento, Parte_1
specifica ulteriormente la disposizione indicando i beni o il luogo in cui gli stessi si trovavano come segue: “e specificamente il contenuto delle cassette di sicurezza Contr presso cui sopra o presso altra banca, negli ambienti e nella cantina di Via
Joyce 30, collegata con il mio appartamento di via Joyce 30 int. 15”.
5 Dalla richiamata specificazione, emerge come oggetto della disposizione in favore dell'attore non sia qualsivoglia bene mobile presente nel patrimonio del de cuius, bensì solo quelli esattamente individuati mediante indicazione del luogo di TR collocazione, quali: il contenuto delle cassette di sicurezza presso o altra banca,
e i beni, anche diversi dall'arredamento, posti negli ambienti e nella cantina di Via
Joyce, collegati con la casa di abitazione, i cui beni mobili ivi contenuti erano già stati destinati dal de cuius al al precedente punto 5) unitamente Parte_1
all'immobile di Messina.
Non possono quindi ritenersi oggetto di legato bene mobili ulteriori e diversi da quelli TR specificamente individuati e, in particolare, le somme di denaro e i titoli indicate dal de cuius al punto 2 del testamento senza alcuna specifica destinazione all'attore.
Peraltro, in assenza di disposizioni che attribuiscano in modo inequivoco all'attore precise somme di denaro, al di là della qualificazione quale legato di genere o di specie, destinatario di eventuali azioni volte al riconoscimento e all'esecuzione del presunto legato non può che essere l'erede, anche alla luce della previsione di cui all'art. 662 c.c., risultando il depositario estraneo ad ogni controversia in merito alla qualifica e al contenuto delle disposizioni testamentarie.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Nulla sulle spese attesa la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda svolta da;
Parte_1
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 16/10/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66758 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 30.6.2025 con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a ROMA in [...] Parte_1 C.F._1
05/07/1942, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica CRUPI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
18.1.2024; attore
E
(P.IVA: ), in persona TRparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, contumace; convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la parte concludeva come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, la esponendo: TRparte_1
che in data 05.02.2018, decedeva in RI , nato a [...] il Persona_1
06.07.1941 e residente in [...];
1 che, in data 16.02.2018, era pubblicato il testamento olografo con cui il de cuius: i) istituiva erede universale l'Istituto ND DO della Marina Militare;
ii) disponeva, in caso di mancata accettazione dell'eredità da parte dell' , che il suo Pt_2
patrimonio andasse all'Unione degli Istriani;
iii) assegnava all'attore tutti i beni mobili presenti nella sua abitazione al momento dell'apertura della successione e l'immobile sito in Messina, via Marche is. 12; iv) assegnava all'attore tutti i beni mobili non di arredamento e non collegati all'arredamento e, specificatamente, il TR contenuto delle cassette di sicurezza presso o presso altra banca, negli ambienti e nella cantina di via Joyce n. 30; che, con atto del 20.09.2018, l'Istituto ND DO rinunciava all'eredità e l'Unione degli Istriani accettava l'eredità con beneficio di inventario;
che la convenuta, depositaria delle somme presenti sul c/c del de cuius, CP_1
nonostante le richieste e diffide, non corrispondeva all'attore le somme del de cuius che aveva in giacenza, ritenendo unico erede l'Unione degli Istriani.
Concludeva quindi chiedendo:
“1) ritenere e dichiarare il diritto dell'attore a conseguire, in base alle disposizioni testamentarie, le somme giacenti sul c/c intestato al de cujus al momento dell'apertura della successione;
Contr 2) conseguentemente, condannare la convenuta alla consegna all'attore delle predette somme nell'importo di cui in narrativa oltre interessi;
3) in subordine, condannare la convenuta al risarcimento del danno in misura pari alla giacenza in conto corrente, all'epoca di apertura della successione di Per_1
, in moneta rivalutata oltre interessi;
[...]
4) ordinare alla convenuta di produrre copia dei titoli inclusi nel “deposito” intestato al defunto, alla data del 5 Febbraio 2018, (ovvero un elenco dettagliato di essi) nonché di tutta la documentazione inerente;
5) ordinare all'Agenzia delle Entrate di esibire copia della denunzia di successione presentata dall'Unione degli Istriani contenente la indicazione dei titoli conseguiti in morte di;
Persona_1
2 6) qualora i titoli giacenti nel “deposito”, al 5 febbraio 2018, non dovessero essere Contr quelli indicati a pagina 1 n. 4 del testamento, condannare alla consegna di essi all'attore ovvero, se non più nella disponibilità della convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in misura pari al valore facciale dei titoli, oltre fruttificazione maturata e maturanda, in moneta rivalutata ed interessi;
7) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori”.
Nonostante la regolarità e tempestività della notifica, consegnata in data 26.11.2020, TR la convenuta non si costituiva.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 30.06.2025 con assegnazione del termine di legge di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, scaduto il 29.09.2025.
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Parte attrice, ritenendo che il de cuius, con il proprio testamento, abbia inteso TR destinargli tutti i beni mobili, comprese le somme e i titoli depositati presso TR agisce in giudizio nei confronti della stessa chiedendo l'esecuzione del legato. TR La pur non costituita in giudizio, ha stragiudizialmente contestato la debenza delle somme, ritenendo che, in mancanza di espressa previsione, le stesse siano destinate all'erede (comunicazioni allegate del 3.4.2018 e 9.10.2019).
L'attore, nel corpo della citazione, mette altresì in dubbio che le disposizioni in favore dell'Unione degli Istriani siano a titolo di eredità.
Premesso che ogni questione relativa alla qualificazione delle disposizioni testamentarie in favore dell'Unione degli Istriani deve ritenersi estranea al giudizio, riguardando una parte non citata e verso la quale non risulta proposta alcuna domanda, occorre esaminare le disposizioni testamentarie in favore dell'attore, che non è contestato abbiano natura di legato, e stabilire se le stesse ne consentono la diretta esecuzione da parte del terzo.
3 Il de cuius, dopo aver individuato quale erede universale “l'Istituto ND DO della marina militare, Piazzale Marina 1, Roma alla sola condizione che quanto ad esso assegnato venga utilizzato solo ed esclusivamente a favore degli orfani di marinai e sottufficiali della marina militare, con espresso divieto di utilizzo per i figli degli ufficiali”, indica la consistenza del proprio patrimonio costituito da: “1) appartamento sito in Roma, via Joyce 30 int. 15, con cantina e posto macchina coperto 2) deposito bancario presso Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia 37 – Contr Piazza Agricoltura – Roma 3) due cassette di sicurezza presso via Bissolati,
Roma 4) deposito titoli di cui le assicurazioni , stipulate tramite BNL – Ag. 37 – Per_2
Roma, con DI (Gruppo Banque Nationale de Paris – NL) hanno come beneficiario, dopo mia morte, la UNIONE DEGLI ISTRIANI, via Silvio Pellico 2 –
34122 TRIESTE con codice fiscale , 5) tutti i beni mobili di P.IVA_2
arredamento e comunque quant'altro si troverà nella mia abitazione al momento della apertura della mia successione ed inoltre un appartamento di mia proprietà sito in Messina, Via Marche, isolato 12 quarto piano andranno a beneficio dell'avvocato nato il [...] a [...]”. Nel prosieguo, oltre Parte_1
a destinare all'avv. quanto eventualmente ricavato a seguito del giudizio Parte_1
TR intentato verso (non oggetto della odierna richiesta) e ad altri soggetti il proprio patrimonio librario, prevede che “qualora L'IS ND OR non volesse e non potesse accettare il lascito alle condizioni da me sopraindicate, dispongo che il patrimonio ad esso destinato venga assegnato alla UNIONE DEGLI
ISTRIANI, via Silvio Pellico 2 - 34122 TRIESTE con codice fiscale ”. P.IVA_2
Prosegue quindi stabilendo che: “Tutti i beni mobili non di arredamento e non collegati con l'arredamento e specificamente il contenuto delle cassette di sicurezza Contr presso cui sopra o presso altra banca, negli ambienti e nella cantina di Via
Joyce 30, collegata con il mio appartamento di via Joyce 30 int. 15 – 00143 Roma li assegno all'avvocato , nato il [...] a [...]_1
dovessi conseguire, per successione di terzi, beni immobili o mobili qui non indicati e
4 non espressamente assegnati con le disposizioni precedenti, tali beni sono da devolvere all'avv. cui sopra…..” Parte_1
Dal tenore del testamento emerge come il de cuius abbia nominato un proprio erede prevedendone altresì la sostituzione ex art. 688 c.c., in caso di mancata accettazione da parte del primo chiamato, come avvenuto.
Le ulteriori disposizioni testamentarie, tra cui quelle a favore dell'attore, integrano dei legati, come implicitamente riconosciuto dallo stesso attore, il quale, limitandosi a TR citare in giudizio quale depositario dei beni, ha di fatto inteso qualificare le disposizioni in proprio favore quale legato di specie e, precisamente, quale legato di cosa da prendersi in certo luogo ex art. 655 c.c., che ha acquista efficacia con l'apertura della successione, senza bisogno di accettazione, ex art. 649 c.c.
Occorre quindi verificare se, in base al testamento, anche le somme e i titoli TR depositati presso possano ritenersi oggetto di legato in favore dell'attore.
Dal tenore del testamento, si ricava come il de cuius abbia redatto disposizioni alquanto precise, riportando esattamente i dati dei destinatari (eredi e legatari), elencando espressamente i beni che all'epoca di redazione componevano il proprio patrimonio e disponendo altresì di eventuali altri beni che ne avrebbero fatto parte sino alla morte. A tal fine appare significativa la circostanza che, le somme depositate TR presso siano state richiamate nella prima parte del testamento, in cui viene ricostruito il patrimonio, non anche nel punto 5 di detta elencazione, in cui sono indicati i beni destinati all'attore né nella disposizione di chiusura relativa ai beni mobili pur sempre a suo favore.
In particolare, il de cuius, dopo aver manifestato l'intento di destinare all'avv.
tutti i beni mobili (genericamente richiamati) anche non di arredamento, Parte_1
specifica ulteriormente la disposizione indicando i beni o il luogo in cui gli stessi si trovavano come segue: “e specificamente il contenuto delle cassette di sicurezza Contr presso cui sopra o presso altra banca, negli ambienti e nella cantina di Via
Joyce 30, collegata con il mio appartamento di via Joyce 30 int. 15”.
5 Dalla richiamata specificazione, emerge come oggetto della disposizione in favore dell'attore non sia qualsivoglia bene mobile presente nel patrimonio del de cuius, bensì solo quelli esattamente individuati mediante indicazione del luogo di TR collocazione, quali: il contenuto delle cassette di sicurezza presso o altra banca,
e i beni, anche diversi dall'arredamento, posti negli ambienti e nella cantina di Via
Joyce, collegati con la casa di abitazione, i cui beni mobili ivi contenuti erano già stati destinati dal de cuius al al precedente punto 5) unitamente Parte_1
all'immobile di Messina.
Non possono quindi ritenersi oggetto di legato bene mobili ulteriori e diversi da quelli TR specificamente individuati e, in particolare, le somme di denaro e i titoli indicate dal de cuius al punto 2 del testamento senza alcuna specifica destinazione all'attore.
Peraltro, in assenza di disposizioni che attribuiscano in modo inequivoco all'attore precise somme di denaro, al di là della qualificazione quale legato di genere o di specie, destinatario di eventuali azioni volte al riconoscimento e all'esecuzione del presunto legato non può che essere l'erede, anche alla luce della previsione di cui all'art. 662 c.c., risultando il depositario estraneo ad ogni controversia in merito alla qualifica e al contenuto delle disposizioni testamentarie.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Nulla sulle spese attesa la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda svolta da;
Parte_1
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 16/10/2025
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