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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/10/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
G. Medici 15, ZZ, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO RUVOLO che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
Marconi 214, Barcellona Pozzo Di Gotto, presso lo studio dell'Avv. NINO MUNAFO' che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 conveniva in giudizio Parte_1
e premetteva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 6 settembre 2013 – atto trascritto al n. 67, parte 2, seie A, anno 2013;
- che dalla predetta unione nascevano i figli (n. 8.02.2019) e Per_1 Per_2
(27.05.2024);
- di essere laureata in Scienze economiche e in mediazione socio-culturale, di essere abilitata alla professione di assistente sociale e di aver svolto lavori presso una cooperativa con sede in Pavia prima e in ZZ da ultimo, con retribuzione mensile pari ad euro 541,00; - che il marito svolgeva la professione di impiantista elettrico, quale dipendente presso la Luxor Buildin con retribuzione mensile di euro 1.600,00/1.700,00 e svolgeva, contestualmente delle attività per altre imprese di termoidraulica, percependo un ulteriore introito di circa 1.000,00 euro mensili, oltre l'indennità dalla Cassa edile;
- che la vita matrimoniale si interrompeva per esclusiva volontà dello CP_1
il quale, interessato ad un'altra donna, proponeva la separazione consensuale alla moglie, incinta all'ottavo mese di gravidanza;
- che il 27 maggio 2024 nasceva la figlia;
Per_2
- che nello stesso mese lo abbandonava l'abitazione coniugale per CP_1
trasferirsi in un luogo imprecisato e senza fornire informazioni;
- che nel mese di ottobre 2024 lo comunicava alla ricorrente di CP_1
dormire con il figlio (quando erano insieme) presso un B&B di Barcellona Pozzo Per_1 di Gotto;
- che a novembre 2024 il figlio comunicava alla madre di aver Per_1
dormito a casa della “fidanzata di papà”, venendo a conoscenza che il marito aveva iniziato la convivenza con un'altra donna e i suoi due figli;
- di voler trasferire la propria residenza, insieme ai figli, al Nord Italia, da dove le pervenivano diverse offerte di lavoro quale educatrice scolastica, ma che alla manifestazione di tale volontà il marito si opponeva.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito in Parte_1 Controparte_1 capo a per comportamenti contrari al vincolo matrimoniale e in dispregio della Controparte_1 persona della moglie e madre dei figli minori, quindi in danno della stessa moglie e dei figli minori.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) Affidare alla sig.ra Parte_1
Per_
in via esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ. i due figli e e
[...] Per_1 pertanto riconoscere alla sig.ra la facoltà di decidere in ordine all'istruzione, Parte_1 educazione e salute dei figli;
4) Disporre che la prole avrà residenza abituale presso la casa coniugale sita in Barcellona P.G. (ME) Stretto III Cannistrà n. 10 con la madre Parte_1
; 5) Assegnare la casa familiare sita in Barcellona P.G. (ME) Stretto III Cannistrà n. 10
[...] alla sig.ra , con ogni arredo e pertinenza, obbligando alle Parte_1 Controparte_1 normali manutenzioni degli impianti della piscina e del condizionamento all'interno dell'abitazione; 6) Autorizzare la sig.ra unitamente ai due figli minori Parte_1 Per_1
Per_ e a trasferirsi nella zona di NO ON (MI), consentendo alla stessa sig.ra di Pt_1 potere svolgere attività lavorativa, accettando le offerte di lavoro di cui in premessa ai punti J e K della narrativa.7) Per l'effetto di tale trasferimento che si ipotizza dal mese di settembre 2025, la gestione dei periodi di permanenza o comunque diritto di visita dei figli con il padre verrà regolato con periodi concordati e comunque più lunghi in base alla logistica. 8) Nell'attuale periodo di permanenza della sig.ra e dei figli a Barcellona P.G., disporre che il sig. Pt_1 CP_1 possa incontrare e stare con i figli ma con divieto di condurli nella abitazione sita in
[...]
Barcellona P.G. via Stretto IV garrisi n. 5, Sant' Antonino, nuovo luogo della sua famiglia de facto.
9) Le principali festività dell'anno ed il periodo estivo verranno ripartite tra i genitori, ferme le condizioni di verificata capacità dello di svolgere il ruolo di padre, tramite il chiesto CP_1 accertamento e le condizioni indicate al superiore punto 8. 10) Disporre a carico di CP_1
l'obbligo di versare alla sig.ra l'importo mensile di € 1.000,00 a
[...] Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e , da versarsi in via anticipata entro il Per_1
5 di ogni mese soggetta a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
11) Disporre a carico di
l'obbligo di versare alla sig.ra un l'importo mensile di € Controparte_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese soggetta a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, decorrente sino al periodo in cui la sig.ra
assumerà un rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero con il trasferimento nella zona di Pt_1
NO ON (MI); 12) Per quanto concerne le spese straordinarie da sostenersi per i figli esse siano poste nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre CP_1
e devono essere previamente concordate (salvo quanto appresso) e rimborsate al genitore Pt_1 che le ha anticipate e/o sostenute, previa esibizione di idonea documentazione entro un mese dalle stesse, salvi casi di necessità ed urgenza, e per la loro individuazione si faccia riferimento alle linee guida per “La regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017 e precisamente: […]. 13)
Disporre che l'Assegno Unico Universale venga integralmente versato a favore della sig.ra
; 14) Assegnare l'autovettura Nissan Qashqai tg FR949FS alla sig.ra Parte_1 Parte_1
. 15) Condannare alla restituzione in favore della sig.ra
[...] Controparte_1 Pt_1 della somma di € 3.500,00 quale maggiore differenza prelevata dallo stesso dal conto CP_1 corrente comune sulla Banca Mediolanum. 16) Condannare alla riconsegna dei Controparte_1 monili d'oro quali: collana di per il battesimo (regalata dal fratello della Ricorrente), Per_1 bracciali, 3 lingotti di brillantini, collier a catena di proprietà della sig.ra , Persona_3 mamma della Ricorrente, tutti depositati nella cassaforte della abitazione coniugale prelevati dallo
senza consenso e di nascosto. 17) Condannare al riportare gli oggetti CP_1 Controparte_1 che arbitrariamente e di nascosto ha prelevato dalla casa coniugale quali: albero di natale, presepe, due barbecue, affettatrice, derrate alimentari quali damigiane d'olio. 18) Ordinare alla Cancelleria di tramettere copia autentica del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile di
ZZ (ME) perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_1 ex adverso prospettato. In particolare, il resistente adduceva di svolgere esclusivamente attività lavorativa alle dipendenze della e che, pertanto, le ulteriori somme incassate nel Parte_2 corso di quest'anno, erano saldi di fatture di anni precedenti, quando ancora svolgeva attività in proprio. Così come per gli acquisti di importi considerevoli effettuati presso ditte fornitrici erano stati fatti per completare i lavori della casa coniugale. Contestava la ricostruzione dei fatti in ordine al proprio comportamento, precisando che non vi era stata alcuna infedeltà o abbandono del tetto coniugale, e invece era stato invitato ad allontanarsi per le motivazioni compendiate nella missiva inoltrata dalla ricorrente, per il tramite del proprio difensore, in data 13.05.2024 e reiterata il
18.05.2024. Il resistente, altresì, contestava le accuse relative a presunti ammanchi patrimoniali e sottrazioni di beni, sostenendo di avere utilizzato le somme prelevate per lavori di completamento della casa coniugale e di non avere sottratto monili o altri oggetti, come dimostrato dalle conversazioni prodotte. Eccepiva l'infondatezza delle richieste di contributo al mantenimento nella misura indicata dalla ricorrente, deducendo la sproporzione rispetto alle proprie condizioni economiche e allo stile di vita familiare. Si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo e al trasferimento della prole a Milano, ritenendo tale spostamento pregiudizievole per il diritto dei minori alla bigenitorialità e non giustificato da reali esigenze economiche.
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. I coniugi vivranno separati, secondo le disposizioni di legge, con obbligo di mutuo rispetto. 2.
La casa coniugale, sito a Barcellona P.G., Via Stretto III Cannistra, n. 10, di proprietà esclusiva Per_ del resistente rimane assegnata alla ed ai figli e con lei conviventi, con Pt_1 Per_1 tutto quanto in essa contenuto (arredi, corredi e suppellettili), ad eccezione degli effetti strettamente personali del sig. , tra i quali i regali di nozze, che egli potrà prelevare entro CP_1 trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che si renderanno necessari da parte del Tribunale adito.
3. Entrambi i figli verranno affidati in maniera condivisa, con ogni conseguenza di legge e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e secondo le modalità che verranno stabilite all'esito della prima udienza ed in ragione dei piani genitoriali depositati.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
350,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per i figli, con obbligo di versare il suddetto importo entro il cinque di ogni mese, con bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
.
5. L'importo versato a titolo di mantenimento della moglie e del figlio verrà rivalutato
[...] annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione dell'Euro.
6. L'assegno di mantenimento in Per_ favore dei figli e verrà versato fino a quando gli stessi non saranno economicamente Per_1 autosufficienti e con un reddito continuativo che loro consenta di vivere in maniera dignitosa.
7. Le Per_ spese straordinarie per i minori e l verranno sostenute da entrambi i genitori in Per_1 modo paritario al 50%. Le spese straordinarie dovranno essere concordate da entrambi i genitori, al contrario di quelle che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori, bensì solo di tempestiva comunicazione, titolo esemplificativo: le spese scolastiche di inizio anno (per materiale di cancelleria per una sola volta, libri, etc.), le spese dei mezzi pubblici per frequentare la scuola, le spese per prestazioni medico sanitarie erogate dal SSN, le spese per prestazioni sanitarie urgenti
o indifferibili, le spese e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti, le spese per cure ortodontiche e odontoiatriche somministrate dal
SSN o, in caso di impossibilità, da professionisti privati previa ricerca di mercato, le spese di bollo
e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Si dovranno, invece, ritenere spese straordinarie che necessitano dell'accordo dei genitori, a titolo esemplificativo: le spese scolastiche relative a iscrizioni, le rette di scuole private, le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative per gli studi universitari, sia presso università pubbliche, sia presso quelle private, le spese per corsi di ripetizione, le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, le spese di prescuola
e doposcuola, le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, le spese per frequenza di centri estivi, le spese per viaggi di istruzione), le spese per vacanze trascorse senza la presenza dei genitori, le spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, le spese per lo svolgimento di attività sportiva, le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite del SSN.
8. Le deduzioni per i figli a carico verranno fruite da entrambi i genitori;
9. L'assegno unico per i figli sarà percepito nella misura del 50% per ognuno dei genitori. 10. I minori non potranno espatriare se non con il consenso di entrambi i genitori. Chiedeva, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della rottura e del fallimento del matrimonio alla sola ricorrente , con le conseguenze di legge;
Parte_1 accertare e dichiarare che la ricorrente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art 96 cpc;
per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento in favore del resistente al risarcimento dei danni patiti quantificandoli in via equitativa ai sensi dell'art. 96 cpc;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Sciolta la riserva assunta all'udienza tenuta in data 15.07.2025, il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti nei confronti dei coniugi, in particolare: autorizzava le parti a vivere separati, affidava i minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la casa familiare con la madre, disciplinava il diritto di visita del genitore non collocatario, obbligava il resistente al versamento di un assegno mensile pari ad euro 650,00 (400,00 per i figli e 250,00 per il mantenimento della moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, rinviava all'udienza del 7 ottobre 2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In pari data, con sentenza non definitiva, veniva dichiarata la separazione dei coniugi limitatamente allo status.
Nelle more del procedimento principale, in data 26 agosto 2025, parte ricorrente depositava ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. al fine di chiedere l'autorizzazione in suo favore al trasferimento, unitamente ai minori presso NO ON (MI), rappresentando nuove e concrete possibilità di lavoro in loco. Fissata apposita udienza, sentite le parti, il Giudice rigettava l'istanza di trasferimento avanzata, per le motivazioni compendiate nel provvedimento emesso in data 8 settembre 2025.
Ciò posto, le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusive e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tenuto conto della sentenza di separazione in ordine al solo status già emessa, devono essere in questa sede valutate le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Addebito della separazione.
Parte attrice ha domandato l'addebito della separazione al coniuge, motivando la richiesta a causa della violazione degli obblighi di fedeltà da parte dell'odierno resistente.
In particolare, la stessa ha accusato il marito di avere interesse per un'altra donna, circostanza scoperta dalla ricorrente, nel mese di febbraio 2024, tramite messaggi sospetti che pervenivano al telefono dello , il quale alle prime rimostranze rassicurava la moglie, per CP_1 poi, a detta della , confessare la relazione. Pt_1
Questa circostanza si inseriva in una situazione già sintomatica del venir meno dell'affectio coniugalis considerato che lo , già mesi prima, aveva deciso di abbandonare il letto CP_1 coniugale per asserite difficoltà a riposare vista la presenza anche del figlio che Per_1 condivideva il letto con i genitori, trasferendosi in un letto collocato in mansarda e che, in data 3 maggio lo aveva costretto la moglie a recarsi presso lo studio di un legale al fine di CP_1 procedere alla separazione consensuale.
Sul punto, parte resistente ha negato ogni attribuzione di responsabilità e ha precisato che la frequentazione con la nuova compagna è iniziata solo molti mesi dopo l'allontanamento dalla casa coniugale. Adduceva che, in realtà, la richiesta di abbandonare l'abitazione coniugale era stata formulata dalla per il tramite di due distinti procuratori nel giro di cinque giorni, e, Pt_1 precisamente, il 13 maggio 2024 e il 18 maggio 2024, dove si adducevano motivi di varia natura per giustificare l'esigenza del predetto allontanamento (tra cui vessazioni subite dallo , CP_1 possibile pericolo per la nascitura ecc), ma mai nessun accenno veniva fatto a presunte infedeltà del marito. Anzi, lo stesso depositava un audio recante una conversazione tra le parti da cui si evinceva che tra i due non vi erano rapporti sessuali e che la ricorrente aveva offeso ed umiliato il marito, atteggiamenti che costituivano gravi violazioni dei doveri coniugai, per le quali, a sua volta chiedeva l'addebito della separazione alla moglie. Con memoria del 24 giugno 2025 la Pt_1 sottolinea che sempre nel febbraio 2024 il marito le aveva confessato di incontri con un'altra donna e con un'altra coppia di amici.
La domanda di addebito reciprocamente formulata dalle parti è indimostrata e, come tale, infondata.
In base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento di detta domanda presuppone la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Non basta, quindi, il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, ma occorre l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi (cfr., ex multis, Cass.
Civ. 18074/2014; Cass. Civ., n. 14042/2008; Cass. Civ. n. 2740/2008; Cass. Civ., n. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (cfr. Cass. Civ., n. 13592/2006; Cass. Civ., n. 4367/2003;
Cass. Civ., n. 4837/1998).
Pertanto, la parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante dei doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la si è limitata a dichiarare la presunta relazione extraconiugale Pt_1 del marito in costanza di matrimonio, nulla allegando in merito e non ha validamente articolato alcuna istanza istruttoria ammissibile e rilevante in conformità agli artt. 473 bis.12 e 473 bis.17 c.p.c.; sicché i fatti posti alla base della domanda di addebito sono rimasti, di fatto, privi di supporto probatorio.
Si rileva, al riguardo, l'inconducenza dei capitoli di prova testimoniale contraddistinti al n. 4 lettere A, B, C, D, dell'atto introduttivo del giudizio, per come formulati, dimostrano che la ricorrente lamentava comportamenti denigratori del marito a far data già dal 2014. In assenza di prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali imputabile al resistente, quanto del nesso causale fra tale condotta ed il fallimento del rapporto coniugale, la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Parimenti prive di fondamento probatorio sono rimaste le asserzioni di e Controparte_1
i capitolati di prova testimoniale afferenti all'addebito, sono inammissibili ed inconducenti attesa la formulazione generica delle circostanze capitolate.
Affidamento dei figli minori.
In punto di affidamento dei figli minori le parti hanno assunto determinazioni contrapposte.
Parte resistente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la casa coniugale con la madre, mentre la ha chiesto l'affidamento esclusivo dei Pt_1 minori a causa dei comportamenti inidonei assunti dallo , quale, in via esemplificativa, CP_1 quello di inserire il figlio in una diversa famiglia (quella costruita con la nuova compagna), Per_1 per poi riportarlo dalla madre senza tenere in debita considerazione l'impatto emotivo sul minore.
Ciò premesso, deve evidenziarsi l'orientamento della Suprema OR, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
“provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui agli art. 155 e 155 bis c.p.c.,
l'affidamento “condiviso” - comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, per appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore - si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
Occorre poi precisare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, la mera conflittualità tra coniugi di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche perché, se così fosse, ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo.
Soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi.
Nel caso di specie, a sostegno della domanda di affidamento esclusivo dei figli. la ricorrente ha dedotto che il comportamento del padre è assente e contrario all'interesse dei figli;
in particolare la prova dell'inidoneità sarebbe rintracciabile in diversi comportamenti, tra cui il portare il figlio presso l'abitazione della nuova compagna, costringendolo a subire tale inserimento o Per_1
l'aver sottratto dall'abitazione familiare i monili d'oro regalati a per il battesimo. Per_1
All'udienza di prima comparizione dei coniugi ha sostenuto la necessità di avere un “padre presente”, mentre con la minore non lo sarebbe mai stato, pur prelevando per Per_2 Per_1 trascorrere del tempo insieme.
Tuttavia, parte ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento da cui desumere una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre o, comunque, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per derogare a tale regime.
Piuttosto, disporre un affidamento esclusivo significherebbe allo stato privare i minori del diritto alla bigenitorialità, nonché concorrere ad una deresponsabilizzazione del padre, cui spetta un diritto ed un dovere di vedere i propri figli per consentire una sana crescita, dovendosi prendere atto altresì delle dichiarate intenzioni del resistente di voler continuare l'ottimo rapporto con e Per_1 instaurare una relazione significativa con la piccola . Per_2 Vieppiù, si osserva che non sono emersi elementi di criticità nei rapporti tra padre e figli, a seguito dei provvedimenti urgenti emessi in data 16 luglio 2025, posto che in nessuno degli atti successivi è stato evidenziato alcun pregiudizio, fatta eccezione per le modalità di fruizione del diritto di visita da parte del padre nei confronti della minore (troppo piccola per i 15 giorni Per_2 anche non consecutivi previsti in estate) e per la contrarietà della ricorrente a far trascorrere ai minori il tempo padre/figli presso la nuova casa dello a causa della presenza della nuova CP_1 compagna.
Per le suddette ragioni la domanda di affido esclusivo, anche in assenza della relazione dei
Servizi Sociali incaricati che si ritiene non necessaria, deve essere rigettata per carenza di prova.
Ne discende che è possibile confermare le disposizioni già emesse con l'ordinanza depositata il 16 luglio 2025, ragion per cui i minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare, ove vivono ininterrottamente dalla nascita.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
Devono intendersi confermate, altresì, le modalità di visita del genitore non collocatario nei confronti dei figli minori, raccomandando a di procedere gradualmente Controparte_1 all'inserimento dei figli minori nella nuova realtà familiare ove vive, al fine di garantire, tutelare e rendere pienamente distinguibili agli occhi di minori, in così tenera età, le figure genitoriali di riferimento. Quanto al punto 2 b dell'ordinanza richiamata, stante le difese articolate in sede conclusiva dalla ricorrente, va precisato che i quindici giorni non sono consecutivi e che l'età raggiunta dalla minore fa ritenere – per comune esperienza - che il riferito allattamento al seno non costituisca modalità di alimentazione esclusiva.
Mantenimento ricorrente.
Quanto al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono l'esclusione dell'addebito della separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, essendo notorio che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I
17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I 28.04.2006 n. 9878).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass.
29.03.2000 n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia.
Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema
OR (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti (Cass. Sez. I, 29.10.1999 n. 12182; Cass. Sez. I, 27.01.2004 n. 1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente:
l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass.
28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Nel caso in esame, ha rappresentato, con comparsa conclusionale del 25 Parte_1 settembre 2025, di aver sottoscritto – in data 15.09.2025 – un contratto di lavoro con la cooperativa sociale Genesi, per 18 ore settimanali con salario non maggiore di circa 580,00 euro mensili e aveva depositato documentazione reddituale da cui si evinceva che nel 2022 aveva percepito reddito da lavoro dipendente pari ad euro 6.516,00, nel 2021 pari ad euro 7.686,00 e di euro 7.500,00 per l'anno 2020.
Di contro, aveva dichiarato di lavorare come operaio presso la ditta Controparte_1
Luxory Building e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.800,00. Dalla certificazione in atti risulta documentalmente che lo stesso ha percepito un reddito da lavoro dipendente di €
56.882,00 nell'anno 2023, di € 26.158,00 nell'anno 2022 e di € 21.347,00 nell'anno 2021.
È evidente, pertanto, che sussiste una apprezzabile squilibrio nelle condizioni economiche delle parti, che non viene colmato dalla circostanza che la fruisce della casa coniugale a Pt_1 lei assegnata, pur avendo il godimento di tale immobile un indubbio valore economico, che va preso in considerazione. Per colmare, allora, il suddetto squilibrio, occorre stabilire a favore della ricorrente un assegno con finalità perequative, il cui importo può essere determinato in euro 250,00 mensili come già congruamente quantificato nella ordinanza del 16.07.2025, che va, di conseguenza, anche per tale aspetto confermata, non essendo peraltro emersi successivamente a detto provvedimenti elementi che hanno modificato significativamente la precedente situazione reddituale-patrimoniale delle parti.
Mantenimento figli.
Quanto al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre, quale genitore non convivente con lo stesso, va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015). Nel caso di specie, ricostruita come sopra la situazione economica-reddituale delle parti e tenuto conto, allora, a) della collocazione dei figli presso la madre e della totale ricaduta su questa degli oneri per il mantenimento ordinario di e , b) delle esigenze attuali presumibili Per_1 Per_2 dei minori (art. 2729 c.c.), della capacità reddituale della madre e del padre, nonché del fatto che le spese ordinarie relative alla casa coniugale (utenze per esempio) dovranno essere sopportate dalla ricorrente quale assegnataria dell'immobile, il Collegio stima equo porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a
[...] Parte_1 entro il giorno 5 del mese, la somma di € 600,00, (euro 300,00 per ogni figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
L'assegno unico universale per i figli minori, se spettante, sarà percepito per l'intero dalla madre, quale genitore collocatario degli stessi.
Quanto alle ulteriori domande articolate dalla ricorrente, afferenti la restituzione di denaro e beni mobili esse sono inammissibili.
In via assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo, va rilevato che le richiamate domande non possono - già in rito - trovare ingresso nel presente giudizio in difetto di connessione c.d. forte con la domanda di separazione personale dei coniugi, in quanto domande autonome investenti profili petitori che vanno eventualmente fatti valere in separati giudizi di cognizione ordinaria.
Parimenti inammissibile in questa sede è la domanda di assegnazione dell'autovettura
Nissan Qashqai tg FR949FS, oltre che infondata essendo la domanda priva di fondamento causale.
Tenuto conto della natura e dell'oggetto del giudizio e, altresì, valutata la soccombenza reciproca rispetto alle domande proposte dalle parti, anche considerato l'esito dei sub procedimenti instaurati in corso di causa, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
Non merita accoglimento la domanda articolata da ai sensi dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c.
Premesso che difetta già in nuce la soccombenza integrale di , quale Parte_1 presupposto richiesto ai fini dell'applicazione dell'istituto invocato, in ogni caso la domanda del resistente è priva di valida allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave della ricorrente e del danno subito, atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19 luglio 2004, n. 13355).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- rigetta le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti;
- conferma l'ordinanza del 16.07.2025 con riferimento all'affidamento dei figli, alla disciplina degli incontri dei figli con il padre, all'assegnazione in favore di della casa coniugale ed all'obbligo a carico di di Parte_1 Controparte_1 corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento nella misura ivi specificata;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo di mantenimento dei due figli minori, entro il 5 di ogni
[...] mese, la somma di € 600,00 oltre aggiornamento ISTAT annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico universale verrà interamente percepito da
; Parte_1
- dichiara inammissibili le domande di restituzione e assegnazione di beni mobili articolate da parte ricorrente;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata da Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 7/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.