Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2024, proposto da
GI AO, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 149 del 20 febbraio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27 settembre 2024 il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro ha dichiarato “il diritto di AO GI al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità considerando, a decorrere dalla data dell’1.9.2007 (nomina in ruolo), nella fascia stipendiale 3-8 anni, con un’anzianità di 7 anni, 6 mesi e 21 giorni (anziché 6 anni, 4 mesi e 14 giorni) ed il passaggio alla successiva fascia stipendiale (9-14 anni) a decorrere dal 10.2.2008” ed ha, altresì, condannato “il Miur al pagamento in favore di AO GI, per le causali di cui in ricorso, dell’importo di 2.118,88 (comprensivo di tredicesima), a titolo di incrementi stipendiali maturati, calcolando gli arretrati dal 1.1.2018 al 31.12.2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo”.
La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 29 febbraio 2024 ed è passata in giudicato come da attestazione del Direttore Amministrativo del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro del 10 settembre 2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha versato in atti:
- il nuovo decreto di progressione della carriera n. 52 del 22 maggio 2024 adottato dall’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia – Istituto Superiore Archimede di Rosolini;
- il decreto n. 53 del 23 maggio 2024 di riconoscimento delle somme corrispondenti alle differenze sul trattamento economico dovuto per un totale complessivo pari a € 2.118,88;
- il decreto prot. 275 dell’8 gennaio 2025 di liquidazione della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Con successiva produzione documentale del 3 febbraio 2025 parte ricorrente ha versato in atti il cedolino del mese di novembre 2024, riportante gli “arretrati a credito”.
All’udienza in camera di consiglio del 12 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente, dato atto dell’integrale esecuzione del giudicato in data successiva alla proposizione del presente giudizio (anche il decreto di riconoscimento della carriera sarebbe stato comunicato all’interessato solo in epoca successiva), ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna della resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite e al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Risultando la pretesa di parte ricorrente, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa e di quanto dichiarato dal difensore, pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.
Quanto alla domanda di “astreinte” deve osservarsi che la penalità di mora, come prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., è strettamente legata al ritardo nella esecuzione del giudicato, ma non ha una funzione risarcitoria, bensì sollecitatoria, in quanto non è volta “a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento” (cfr. ex multis TAR Napoli, sez. VIII, sentenza n. 1089 del 10 febbraio 2025).
Per giurisprudenza costante dalla quale non si ha motivo di doversi discostare:
- “rispetto al sistema processual-civilistico, la penalità di mora nel processo amministrativo assume una più marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di coazione indiretta e si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio di ottemperanza” . Ed ancora “… le c.d. astreintes, derivate da ordinamenti stranieri, rappresentano misure coercitive indirette a carattere pecuniario, con finalità sanzionatoria e non risarcitoria, nella misura in cui non sono finalizzate a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento (cfr. per tutte sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688; C.G.A.R.S., 22 gennaio 2013, n. 26; in questa decisione si legge un dettagliato raffronto fra risarcimento del danno, pene private, sanzioni civili indirette, danni punitivi, che conclude inquadrando l'istituto disciplinato dall'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a. tra le sanzioni civili indirette)” [Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4216]. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7196 del 21 agosto 2024).
La norma collega la penalità a “ ogni violazione o inosservanza successiva ” ovvero ad “ ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ” dopo aver precisato, nell’ incipit del richiamato comma 4, che è il giudice dell’ottemperanza a fissare l’importo dovuto.
Di conseguenza, la violazione, l’inosservanza ed il ritardo che giustificano la condanna al pagamento dell’ astreinte sono solo quelli successivi alla pronunzia del giudice dell’ottemperanza.
La penalità di mora, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, assolve infatti ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non ad una funzione riparatoria e, quindi, costituisce pena e non risarcimento, trattandosi di istituto con funzione deterrente e general-preventiva.
Tale funzione deterrente, general-preventiva e dissuasiva può realizzarsi solo per comportamenti successivi all’ordine del giudice che ne dispone il pagamento, assumendo, invece, ove la si riferisca anche ad inadempimenti pregressi, natura meramente risarcitoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV sentenza n. 5580 del 9 dicembre 2015).
La declaratoria della cessazione della materia del contendere che consegue all’esecuzione del titolo prima della pronuncia del giudice dell’ottemperanza non può, pertanto, non travolgere la domanda di condanna alla corresponsione della “astreinte” che non può, dunque, che essere rigettata in assenza dei relativi presupposti.
Tenuto conto del fatto che la completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro è avvenuta in data successiva alla proposizione dell’odierno giudizio, sussistono i presupposti per porre a carico delle amministrazioni resistenti le spese di lite, così come liquidate in dispositivo e distratte in favore degli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro n. 149 del 20 febbraio 2024;
- respinge la domanda di applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore degli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni GI Antonio Dato, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Giovanni GI Antonio Dato |
IL SEGRETARIO