Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 20/01/1977, residente in Chiavari (GE), Corso Dante n. 21/3 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Innocenzo Frugoni n. 11/6, presso lo studio dell'Avv. Danilo Ariotti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/05/1961 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Sestri
Levante (GE), Via Nazionale n. 528, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Gritti e Luca
Violato, che lo rappresentano e lo difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso presentato in data 15/06/2023, la Sig.ra ha Parte_1
chiesto che venisse pronunciata la separazione dal marito Sig. , con cui Controparte_1
aveva contratto matrimonio con rito civile in Chiavari (GE) il 14/02/2003 e dalla cui unione era nato a [...] il figlio minore in data 22/04/2012. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/09/2023, si è costituito in giudizio il convenuto il quale, pur contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti ed imputando la causa della separazione unicamente alla volontà della moglie, non si è opposto alla domanda ma anzi ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse pronunciato anche lo scioglimento del matrimonio.
All'esito della prima udienza del 24/10/2023, sentite le parti e fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 07/11/2023 il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione parziale in punto status al fine di integrare i presupposti di legge per la procedibilità della contestuale domanda di divorzio.
Con sentenza parziale n. 2912/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 10/11/2023 è stata dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ove all'esito dell'ascolto del figlio minore Per_1
svolto in data 16/07/2024, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo sicché il G.D. ha concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 07/11/2024 per il deposito di brevi note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni anche in punto divorzio.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 14/02/2003 a Chiavari (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 3 Parte I
Serie Anno 2003, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale è nato a [...] il figlio minore in data 22/04/2012; Per_1 i coniugi hanno fissato la loro residenza abituale presso la casa coniugale sita in Chiavari
(GE), Corso dante n. 21/3, ove viveva anche l'altra figlia minore (nata Persona_2 in Russia il 18/03/2006), adottata dalla sola ricorrente pur nell'ambito di un progetto comune di genitorialità;
i medesimi coniugi sono separati come da sentenza n. 2912/2023 emessa dal Tribunale di
Genova e pubblicata in data 24/11/2023 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Rilevato che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, nelle rispettive note scritte conclusive le parti, pur richiamando i termini dell'accordo verbalizzato all'udienza del
16/07/2024, hanno proposto condizioni parzialmente differenti, chiedendo altresì la condanna di controparte alle spese;
Rilevato infatti che, da un lato, il Sig. ha introdotto due clausole relative alla CP_1
regolamentazione delle vacanze natalizie e a quelle estive mentre dall'altro la Sig.ra ha indicato le coordinate bancarie ove ricevere il pagamento dell'assegno Parte_1
stabilito;
Ritenuto che le modifiche proposte unilateralmente dalle parti, probabilmente frutto di una mancata coordinazione fra i difensori, non inficino l'accordo di massima raggiunto e possono essere fatte proprie dal Collegio, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, quanto alle spese di lite, stante l'intervenuta conciliazione fra le parti sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne l'integrale compensazione;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 14/02/2003 a Chiavari (GE)
e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N. 3 Parte I Serie Anno 2003 dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_3 collocazione abitativa prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Chiavari (GE), Corso
Dante 21/3 e con diritto di visita paterno tendenzialmente libero, secondo la volontà del minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, e in ogni caso tutti i mercoledì pomeriggio e il sabato con pernottamento fino alla domenica;
DISPONE che, salvo diverso e miglior accordo fra le parti e tenuto conto della volontà del figlio, tutte le festività e i ponti saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, prevedendo che durante le vacanze estive, potrà trascorrere un Per_1
periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, mentre nelle feste natalizie, trascorrerà 7 giorni con un genitore ad anni alterni;
PONE a carico del Sig. un contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra mediante Parte_1
bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato (IBAN: [...]), pari ad € 380,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016. A tal proposito il basket
è lo sport concordato tra i genitori e si divideranno in egual misura tutte le spese connesse, mentre tutte le ulteriori attività ludico-ricreative verranno di volta in volta concordate tenuto conto dell'effettiva volontà del minore e delle possibilità economiche dei genitori;
DISPONE che l'assegno unico di famiglia e/o ogni genere di contributo altrimenti denominato corrisposto dallo Stato, continuerà ad essere percepito al 50% da ciascun genitore, come per legge
Spese di lite integralmente compensate fra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiavari (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 07/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni