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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2247 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea MARAGNO
e
LL LA, c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e C.F._2
difesa dall'avvocato Elena TOLIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 – I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con residenza e collocamento prevalenti presso la madre e con ampia facoltà di frequentazione del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori ed in ogni caso secondo le seguenti modalità:
- un week end ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
due serate infrasettimanali;
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì
dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
3 – La casa di abitazione familiare, sita in NO NT (VI), Via G. Rossi n. 9, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla moglie ed ai figli minori, dandosi atto che il marito ha già lasciato la stessa dal mese di settembre 2024.
Il IG si impegna a trasferire la propria residenza presso la sua nuova Parte_1
abitazione entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
La IGa CO ha intestato a suo nome con decorrenza gennaio 2025 le utenze di luce e gas e provvederà alla voltura anche del servizio rifiuti.
Il IG si è fatto carico integralmente del pagamento delle utenze relative Parte_1
all'abitazione coniugale sino al mese di dicembre 2024 compreso, mentre a partire dal mese di gennaio 2025 tutte le utenze sono a carico della moglie.
2 4 – Per concorso nel mantenimento dei figli minori, il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno venti (20) di ciascun mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, l'importo mensile di complessivi € 300,00
(€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5 – I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
6 – I coniugi concordano che l'assegno unico universale spettante per i figli sia percepito interamente dalla madre, impegnandosi entrambi i genitori a mettersi a tale fine a disposizione la documentazione necessaria, a firmare la relativa modulistica e a recarsi eventualmente presso il patronato che li affiancherà nella relativa domanda. Fin tanto che
CP_ l non provvederà a versare direttamente l'assegno unico nel conto della IGa CO,
il IG provvederà ad accreditare mensilmente alla moglie mediante bonifico Parte_1
bancario quanto dallo stesso percepito a tale titolo, con decorrenza dal mese di gennaio
2025.
7 – I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
8 – Le parti prestano il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9 – A definizione di tutti i rapporti familiari tra gli stessi intercorsi, i coniugi concordano che il IG si impegni a cedere e trasferire alla IGa CO LA, la Parte_1
quale si impegna ad accettare e ricevere, con spese di cessione a proprio carico, entro 60
giorni dal deposito della sentenza di separazione, presso il Notaio che sarà scelto dalla moglie, ogni diritto a lui spettante e precisamente la piena proprietà pari al 50% delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale site in NO
NT (VI), Via Generale Rossi n. 9 int. 1 così catastalmente individuate:
3 IN COMUNE DI NO IC (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 11
particella 266 sub 19, Via G. Rossi - P. S1-T - Cat. A/3 - Cl.
2 - cons. 6,5 vani;
particella 266 sub 6, Via G. Rossi - P. S1 - Cat. C/6 - Cl.
4 - cons. mq. 15;
trattasi di un appartamento ubicato ai piani terra ed interrato con annessa area esclusiva e di un garage ubicato al piano seminterrato di mq 15.
L'area su cui sorge il fabbricato confina con le particelle 41, 325, 326, 347 e 277.
È compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni ed indivisibili del complesso di cui fa parte quanto in oggetto e del terreno ad esso annesso sia sottostante che circostante, ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c., in particolare dei seguenti beni comuni non censibili identificati nello stesso Comune come segue:
- particella 266 sub 16, bene comune non censibile ai subalterni 19, 20, 21, 22, 23, 26 e
27 (accesso, portico, vano scale, locale per impianti tecnologici);
- particella 266 sub 17, bene comune non censibile ai subalterni dal 2 all'8 (scivoli, zona di manovra).
La parte promittente la cessione garantisce la libertà del diritto negoziato da oneri, pesi,
diritti reali o personali di terzi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, salvo l'ipoteca in seguito al contratto di mutuo ipotecario di cui in appresso.
10 – La IGa CO si accollerà interamente il mutuo ipotecario contratto con con atto 20.12.2016 n. 837 Rep. Notaio con iscrizione Controparte_2 Persona_3
ipotecaria in data 21.12.2016 n. 23770 R.G. e n. 4148 R.P., con liberazione del IG
. L'efficacia liberatoria dell'accollo del mutuo è requisito indispensabile ai fini del Parte_1
trasferimento di cui al precedente numero.
11 – Sempre nell'ambito della definizione di tutti i rapporti economici intercorsi tra i coniugi in costanza di matrimonio, i ricorrenti concordano che il IG si faccia carico Parte_1
integralmente del pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto in conseguenza dei finanziamenti dal medesimo contratti per esigenze familiari e/o per la sistemazione
4 dell'abitazione coniugale, sollevando e manlevando integralmente la moglie da qualunque richiesta in merito.
12 - Ciascun coniuge terrà l'autovettura allo stesso intestata e provvederà autonomamente al pagamento della relativa assicurazione, bollo e spese di manutenzione.
13 – Spese e compensi professionali interamente compensati”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in San Pietro in Gu' (PD) in data 22/10/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi presso Per_1 Per_2
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
5 - le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO
NT (VI), Via G. Rossi n. 9, in favore di LL LA, quale genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e LL Parte_1
LA, uniti in matrimonio in San Pietro in Gu' (PD) in data 22/10/2005 con atto trascritto al n. 14, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
6 sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Pietro in
Gu' (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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