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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2434/2016 R.G., avente ad oggetto “azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (ex artt. 2393 e 2394 c.c.) e dei soci (art. 2476, comma VII, c.c.)”
tra avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Cosimo Leporale, presso il cui studio a Ceglie Messapica, in via S. Anna n. 28, è elettivamente domiciliato;
attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Controparte_2 C.F._1
Maiellaro, presso il cui studio a Grottaglie (TA), in via Coniugi Curie n. 6, è elettivamente domiciliato;
convenuto nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_3 C.F._2
Buscicchio, presso il cui studio a Brindisi, in Viale Palmiro Togliatti n. 20, è elettivamente domiciliato;
convenuto e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_4 C.F._3
Monaco, presso il cui studio a Grottaglie (TA), in via Parini n. 48, è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il curatore del avv. Parte_2
, ha convenuto in giudizio e - in qualità di Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
1 ex amministratori - nonché – in qualità di socio -, perché fossero condannati a Controparte_3 risarcire i danni causati al patrimonio della società. Il curatore ha preliminarmente dato atto che, in data 9 giugno 2015, è stato dichiarato il fallimento di costituita del 1999 da e e gestita Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 da sino al 2 gennaio 2002, da fino al 20 aprile 2013 Parte_3 Controparte_4 e da fino all'apertura della procedura fallimentare;
ha riferito di aver riscontrato Controparte_2 una serie di irregolarità nella gestione della società, imputabili ai convenuti: in particolare, ha affermato che il , in data 29 marzo 2012, avrebbe dato avvio ad un'impresa individuale – CP_4 denominata “Mister ICS di Cinefra Giovanni” – che, al momento della cessazione della carica di amministratore, avrebbe avuto un debito verso la società di 60.338,90 euro, poi transatto, nel dicembre 2013, mediante la restituzione di 11.000,00 euro di merce e 9.000,00 euro in contanti, con perdita secca per la società di 40.338,90 euro. Ha dichiarato, inoltre, che, appena tre giorni dopo la chiusura del punto vendita di Parte_2
a LA ON (avvenuta in data 26 marzo 2012), il avrebbe avviato nello stesso CP_4 locale la sua attività, beneficiando dell'avviamento commerciale senza alcun riconoscimento economico in favore della società, e che sarebbero stati venduti, al prezzo di 500,00 euro, dei registratori di cassa del punto vendita di Taranto a figlio di Persona_1 Controparte_2 poi divenuto amministratore unico di con perdite per la società di circa 10.000,00 euro. Parte_2
Il curatore ha poi riferito che il avrebbe costituito, con un altro socio estraneo al CP_3 presente giudizio, la società 16 Games Italia - debitrice di per l'importo di 50.490,38 euro Parte_2
- e che avrebbe anch'egli transatto la propria posizione debitoria con la restituzione di merce per un valore pari a 29.963,20 euro;
ha dedotto, dunque, che per la perdita causata alla società, quantificata in 20.527,18 euro, dovrebbero ritenersi responsabili in solido sia il , socio di entrambe le CP_3 società, che il all'epoca dei fatti amministratore unico. CP_2
Il curatore ha dato atto che, a settembre 2014, la società Parte_4 aveva un debito con di 440.456,16 euro, che era stato chiesto ed ottenuto un decreto Parte_2 ingiuntivo – emesso dal Tribunale di Brindisi, n. 158/2014, per un ammontare complessivo pari a 474.776,15 euro, oltre oneri – e che, tuttavia, l'amministratore avrebbe accettato, in sede CP_2 di transazione, la restituzione di merce di valore pari a 211.710,58 euro, causando ingenti perdite al patrimonio sociale.
Parte attrice ha chiesto, pertanto, di accertare la responsabilità, ex artt. 2393 e 2394 c.c., del e del per i danni causati al patrimonio sociale, quantificabili in 50.338,90 euro, e CP_4 CP_2 di condannarli, per l'effetto, al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di accertare la responsabilità del per la transazione intercorsa con di CP_2 Pt_4 [...]
e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento in favore della società di 263.065,58 euro, Parte_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di accertare la responsabilità del e del CP_2 CP_3 (quest'ultimo ai sensi dell'art. 2476, comma VII, c.c.) per i danni cagionati dalla transazione con 16 Games Italia, pari a 20.527,18 euro, e, per l'effetto, di condannarli al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente dedotto il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva del curatore relativamente all'azione di cui all'art. 2476, comma VII, c.c., riservata ex lege ai soli creditori della società. Nel merito, ha dedotto che le operazioni indicate dal curatore non avrebbero cagionato alcun danno alla società o ai terzi, atteso che la sottoscrizione delle transazioni, in un momento di crisi del mercato, avrebbe consentito alla società di recuperare una parte considerevole del proprio credito.
Ha chiesto, dunque, preliminarmente, di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda e, nel merito, di rigettarla, con vittoria di spese.
2 costituendosi in giudizio, ha anch'egli eccepito il difetto di legittimazione Controparte_4 attiva del curatore e, nel merito, ha rilevato che alcuna prova sarebbe stata fornita dei danni asseritamente subiti dalla società, chiarendo che, al contrario, sarebbe stato grazie alle decisioni assunte dagli amministratori che avrebbe ottenuto l'annullamento di alcune cartelle Parte_2 esattoriali.
Ha chiesto, dunque, di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda e, nel merito, di rigettarla, con vittoria di spese.
All'udienza del 13 ottobre 2016, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di quest'ultimo si è poi costituito in giudizio con comparsa Controparte_2 depositata in data 9 dicembre 2017, associandosi alle eccezioni, alle difese ed alle conclusioni già spiegate dagli altri convenuti.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e con gli interrogatori formali del curatore e dei convenuti;
con ordinanza del 3 aprile 2017, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, rifiutata dal , dal e dal ed accettata dal CP_4 CP_2 CP_3 curatore della società fallita. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; successivamente, con ordinanza del 20 gennaio 2022, è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del curatore ed è stata disposta una c.t.u. contabile;
la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 febbraio 2024, in cui è stata nuovamente trattenuta in decisone, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre dare atto che il difensore di parte avv. Maiellaro, pur CP_2 avendo formalmente rinunciato al mandato con memoria depositata in data 25 ottobre 2023 (qualche mese prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni), riveste, allo stato, la qualifica di difensore della parte, dal momento che quest'ultima non ha provveduto alla nomina di un sostituto. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia, laddove non seguita da un nuovo conferimento di incarico ad altro difensore, è incapace di produrre effetti nei confronti delle altre parti, in applicazione del principio di “perpetuatio” dell'ufficio di difensore;
da ciò discende l'obbligo per il rinunciante di informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenire in relazione all'incarico precedentemente conferito, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (ex multis, Cass. S.U. n. 2755/2019).
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova del danno che il patrimonio sociale avrebbe subito per effetto delle condotte dei convenuti.
Si rammenta che l'azione di responsabilità sociale promossa ex art. 2393 c.c. contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale e che, per ciò che concerne la ripartizione dell'onere probatorio, l'attore deve provare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre il convenuto deve dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. n. 2975/2020). La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, in ogni caso, occorre dimostrare la violazione da parte degli amministratori di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali (Cass. n. 23180/2006), non essendo sufficiente dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive di danno;
ha riferito che, dunque, incombe
3 sull'amministratore l'onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità (Cass. n. 25056/2020).
L'art. 2394 c.c. disciplina l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, imputabile agli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale che richiede come presupposto necessario l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), l'illegittimità della condotta assunta dagli amministratori, nonché il rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta (ex multis, Cass. n. 15487/2000).
Nel caso in esame, il curatore ha riferito che le decisioni assunte dal e dal CP_4 CP_2 nella gestione della società avrebbero gravemente pregiudicato il patrimonio sociale, con conseguente responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.; gli amministratori, ciascuno durante l'espletamento del proprio incarico, avrebbero agito in conflitto di interessi (il ) ed avrebbero favorito la conclusione di transazioni con le società debitrici CP_4 (l'impresa individuale dello stesso , nonché 16 Games Italia e ad CP_4 Parte_4 importi di gran lunga inferiori rispetto a quelli dovuti;
pur avendo gli amministratori confermato la conclusione degli accordi in sede di interrogatorio formale (reso all'udienza del 14 luglio 2017 e del 24 novembre 2017), si deve rilevare che alcun danno è stato cagionato al patrimonio sociale, trattandosi di decisioni che hanno, al contrario, consentito a di recuperare una Parte_2 considerevole parte del proprio credito. L'evoluzione e l'instabilità dei traffici commerciali, infatti, impone di contestualizzare il concetto di “danno” all'interno della realtà imprenditoriale: la circostanza che una società, nell'ambito di un accordo transattivo, abbia rinunciato ad una parte del credito non consente di ravvisare una mala gestio degli amministratori, essendo insita nella stessa definizione di transazione la reciproca rinuncia delle parti alle proprie pretese. In tale contesto, al fine di accertare un'eventuale responsabilità degli amministratori, occorre valutare quali fossero per la società le prospettive di recuperare il credito e, di conseguenza, apprezzare quell'attività che abbia consentito comunque di incassare una parte delle somme: pertanto, potrebbe riscontrarsi una responsabilità degli amministratori ogniqualvolta essi abbiano assunto una condotta negligente o abbiano volutamente omesso di recuperare l'intero importo al fine di non pregiudicare altre società, in violazione delle disposizioni legislative e statutarie.
Il curatore non ha indicato le disposizioni che gli amministratori avrebbero violato, né ha fornito alcuna prova del danno causato al patrimonio sociale o di elementi da cui desumere che gli amministratori potessero optare per decisioni differenti, più vantaggiose per la società rispetto alla stipulazione delle transazioni. Nella c.t.u. contabile espletata nel corso del giudizio, l'ausiliario – che ha compiuto degli accertamenti chiari e lineari, pervenendo a delle conclusioni che meritano di essere condivise – ha escluso la verificazione di danni al patrimonio sociale.
In particolare, per ciò che concerne il punto sub. A) dell'atto di citazione, ovvero l'eventuale conflitto di interessi tra la società fallita, all'epoca gestita dal e la società Mister ICS CP_2 [...]
, il c.t.u. ha chiarito che lo stralcio dalla posizione debitoria dell'importo di 20.000,00 euro CP_5 non può ritenersi anomalo: il , infatti, all'epoca era stato interessato da un decreto di CP_4 sequestro preventivo per equivalente che lo aveva privato di ogni capienza monetaria e, tra l'altro, la merce oggetto del debito era soggetta per sua natura ad obsolescenza tecnologica, con conseguente svalutazione economica;
alla luce di tali considerazioni, dunque, si deve ritenere che l'accordo transattivo sia stato comunque vantaggioso per la società attrice, avendo consentito il recupero di circa 1/3 del credito, scongiurando il rischio di una perdita del totale.
4 Con riferimento all'apertura da parte del di una propria attività nella sede di un CP_4 vecchio punto vendita della società attrice (punto sub. B) dell'atto di citazione), il curatore ha dedotto che il avrebbe dovuto corrispondere in favore della società fallita quantomeno CP_4 l'indennità di avviamento, avendo beneficiato della clientela che era solita rivolgersi al precedente punto vendita. Occorre rilevare, tuttavia, che l'indennità di avviamento deve essere riconosciuta in caso di subentro o di cessione di ramo d'azienda, circostanze che nel caso in esame non si sono verificate: la società attrice, infatti, ha interrotto il proprio contratto di locazione con i proprietari del locale i quali, in seguito, lo hanno concesso in godimento all'impresa individuale del , CP_4 senza che vi fosse alcun subentro. Ad abundantiam, l'ausiliario ha chiarito che prima della fase fallimentare l'avviamento della società aveva valore negativo in ragione delle difficoltà Parte_2 economiche che stava attraversando e che, pertanto, anche nel caso in cui vi fosse stata una cessione del compendio aziendale, non vi sarebbe stato alcun plusvalore da monetizzare.
Alcun pregiudizio è stato causato dalla vendita in favore di figlio di Persona_1
sia del registratore di cassa che delle stigliature del punto vendita di Taranto al Controparte_2 prezzo di 500,00 euro;
tale importo, infatti, è stata reputato dall'ausiliario come corrispondente al valore di mercato dei beni o comunque prossimo a quello che si sarebbe potuto realizzare in sede di vendita fallimentare. Sul punto, alcuna indicazione di segno contrario è stata fornita da parte del curatore: egli, infatti, pur avendo fatto intendere, nel proprio atto introduttivo, che i beni siano stati venduti ad importi inferiori rispetto al valore di mercato, nulla ha dedotto in ordine alle caratteristiche, all'anno di acquisto o alle condizioni degli stessi, impedendo al sottoscritto giudicante di appurare se effettivamente il valore fosse superiore rispetto a quello di vendita.
Per ciò che concerne le allegazioni sub. C) dell'atto di citazione – relativo alla transazione con la società 16 Games Italia, tra i cui soci vi era il – si condividono le conclusioni CP_3 dell'ausiliario: egli, infatti, pur avendo allegato che effettivamente l'operazione meriti attenzione
“tanto per i tempi in cui è avvenuta, ovvero nel pieno della proposta concordataria, quanto per i soggetti e gli interessi coinvolti”, ha riferito che il rapido deprezzamento delle merci, soggette ad una rapida obsolescenza tecnologica e di mercato, tanto la successiva procedura fallimentare, nonché, infine, le dubbie condizioni di solvibilità della società debitrice, posta in liquidazione pochi mesi dopo l'accordo, sono fattori idonei a rendere l'intesa non pregiudizievole degli interessi di avendo comunque consentito il recupero del 60% dell'importo. Parte_2
Con riferimento al punto sub. D) - relativo alla transazione intercorsa con già Pt_4 destinataria di un decreto ingiuntivo di 474.776,16 euro, poi transatto mediante il pagamento di
211.710,58 euro -, ricostruendo il rapporto intercorso tra le parti, è emerso che la società debitrice, dopo aver corrisposto i primi 35.000,00 euro, ha formulato una proposta transattiva (con cui sarebbe stato stralciato l'importo di 263.065,58 euro), non essendo nelle condizioni di onorare i successivi versamenti;
l'ausiliario ha rilevato che, nel periodo in cui sono stati eseguiti i pagamenti, la Pt_4
[... è stata sottoposta a verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate, cessando la sua attività (durata sei anni) circa due mesi dopo la transazione.
Nonostante la consistente riduzione del credito concessa alla società debitrice, dunque, può ritenersi che l'accordo sia stato comunque conveniente per la società fallita, dato atto del rischio concreto di non incassare l'intero credito. Lo stesso curatore, ascoltato nel corso del procedimento penale n. 3890/2019 G.I.P., ha confermato che non era possibile recuperare somme superiori e che, per tale ragione, ha ritenuto di non intraprendere azioni revocatorie e di non effettuare attività di recupero per la restante parte del credito, anche tenuto conto dei costi necessari per svolgere tali attività nella città di Bologna.
5 La mancata verificazione di un danno al patrimonio sociale giustifica il rigetto della domanda formulata da parte attrice. Per ciò che concerne la ripartizione delle spese di lite, appare opportuno disporne l'integrale compensazione. Occorre rilevare, infatti, che le operazioni contestate dal curatore agli amministratori e sono state compiute in conflitto di interessi: in particolare, il CP_4 CP_2
ha costituito un'altra società – con ditta pressoché simile a quella della società fallita – in CP_4 favore della quale è stata compiuta una transazione, mentre il ha venduto al figlio i CP_2 registratori di cassa del punto vendita di Taranto;
tali circostanze, infatti, pur non essendo di per sé sole sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda formulata da parte attrice, devono essere senz'altro considerate ai fini della ripartizione delle spese. Appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese anche nei confronti del : egli, nel corso dell'istruttoria orale, ha fornito dichiarazioni contraddittorie, facendo CP_3 intendere che, in disparte la sussistenza di un danno per la società, effettivamente sia stato coinvolto nella gestione della società.
Per le stesse ragioni appare opportuno porre in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in quote eguali.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2434/2016 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata da avv. Parte_5 [...]
; CP_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente le spese della c.t.u. in capo a tutte le parti, in quote eguali tra loro.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 22 maggio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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