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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21/06/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.5.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- ritenuto che non sia meritevole di accoglimento l'istanza con cui la convenuta ha chiesto l'assegnazione di un termine per memorie, poiché:
o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che chiaramente evincibile dal dettato normativo, lo schema procedimentale che consente la decisione della controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “non contempla come obbligatorio il preventivo scambio di scritti conclusionali” (Cass. n. 18205/2018);
o nell'odierna fattispecie, peraltro, prima della rimessione della causa sul ruolo per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, entrambe le parti hanno regolarmente depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica, né nelle more è invero occorsa alcuna sopravvenienza incidente sulle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa, in ordine alle quali le parti hanno ampiamente argomentato;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal combinato disposto del vigente comma 3 della predetta disposizione e dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 1403/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1403 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e la (C.F. ), C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Riccardo RAVASIO ( ), elettivamente C.F._3
domiciliati a Nuoro, via Matteotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Martino SALIS;
attori
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulio Parte_4 C.F._4
Sandro CABIGIOSU (C.F. ), elettivamente domiciliata a Sassari, via C.F._5
Enrico Costa n. 43, presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22.5.2025):
“- condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_4 da pari all'importo complessivo di € 38.800,20, o pari al minor o Parte_3 maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_4 dal signor e dalla sig.ra in via solidale tra loro, pari all'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di € 40.000,00, o pari al minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
- condannare la sig.ra al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_4
del signor e della sig.ra ex art. 96, Parte_3 Parte_1 Parte_2 terzo comma, c.p.c. in misura non inferiore ad € 5.000,00 o pari alla minor o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di onorari e spese di lite del presente procedimento (oltre spese generali, CPA e
IVA)”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
23/09/2024):
“1) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della mediazione.
2) Rigettare la domanda della in quanto carente di legittimazione attiva ed CP_1 infondata in fatto ed in diritto.
3) Rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto.
4) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e la Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4
, esponendo quanto segue:
[...]
a. esso : Parte_1
i. con scrittura privata del 9.10.2009 (autenticata dal Notaio, dott. Per_1
rep. 212252), aveva acquistato la proprietà di un fabbricato sito a San
Teodoro, località Lu Fraili di Sopra snc, censito nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 6, particella 1824, subalterni 1 (cat. F/3), 2 (cat. F/3) e 5
(bene comune non censibile, corte pertinenziale ai due predetti subalterni),
immobile utilizzato insieme alla compagna , sia per Parte_2
trascorrervi le vacanze estive, sia per ragioni lavorative (nonché per verificare l'andamento dei lavori edili in corso sui terreni menzionati nel punto che segue);
ii. era legale rappresentante della Parte_3
proprietaria dei terreni adiacenti al suddetto immobile, censiti nel N.C.T. di
San Teodoro al foglio 6, particelle 1395, 1823 e 1826, sui quali la medesima società aveva intrapreso lavori di edificazione di un ulteriore fabbricato;
b. l'accesso al fabbricato ed ai terreni sopra menzionati era costituito nel primo tratto,
dallo stradello di proprietà di (foglio 6, particelle 1413, Parte_4
1490, 68 e 71), fondo gravato da servitù di passaggio a piedi e con automezzi in
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 favore delle particelle 1395, 1412 e 1416, diritto reale di godimento costituito con sentenza n. 436/2019, pronunciata da questo Tribunale il 17.7.2019 (proc. n. R.G.
167/2012) nel contraddittorio tra l'odierna convenuta e , dante Persona_2
causa di essi e Pt_1 Parte_3
c. a loro dire, nell'arco degli ultimi dieci anni, nonostante i provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti – la predetta pronuncia (sebbene appellata), la precedente ordinanza di reintegrazione di esso (nonché dei vicini e Parte_1 Per_2
nel possesso della suddetta servitù di passaggio in data 28.4.2014, il CP_2
decreto di citazione diretta a giudizio del 14.10.2021 e di comparizione all'udienza del 27.1.2022 per i reati ex artt. 610, 81, 388 comma 2 e 595 c.p. – la convenuta aveva in ogni modo ostacolato e precluso l'esercizio della servitù, condotte
(talvolta interrotte, in conseguenza dei suddetti provvedimenti o dell'intervento delle Forze dell'Ordine) concretatesi:
i. nell'impedire agli operai e tecnici (con i loro automezzi) incaricati da essa
(per i lavori edili sopra menzionati) di accedere al terreno di Parte_3
sua proprietà, ostruendo l'ingresso dello stradello con la propria autovettura ivi posteggiata o con vasi e materiali da costruzione, nonché
stendendosi fisicamente sulla strada;
ii. nel bagnare con la pompa dell'acqua coloro che tentavano di recarsi nelle proprietà di essa società o del Pt_1
iii. nell'aggredire e rivolgere ingiurie a essa;
Parte_2
iv. nel minacciare di demolire l'edificio in corso di costruzione sul terreno di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 essa società;
d. a loro dire, in conseguenza di tali turbative, essi attori avevano subito rilevanti danni, in particolare:
i. riguardo alla l'interruzione delle Parte_3
attività di cantiere dall'1.9.2020 a 30.12.2020, la necessità di ricavare un maggiormente oneroso percorso d'accesso alternativo attraverso un terreno limitrofo, operazione costata 19.855,00 euro (come da fattura n. 23/2021
emessa il 4.8.2021 dalla LA FERULA S.R.L.), nonché di noleggiare tra il
25.2.2021 e il 21.6.2021 un carrello elevatore per il trasporto dei macchinari e dei materiali fino al cantiere (stante il notevole dislivello tra i due fondi), con un esborso complessivo di 17.055,60 euro (fatture emesse da , rispettivamente, n. 7/2021 di 5.331,40 euro, n. 8/2021 di Parte_5
3.611,20 euro, n. 9/2021 di 4.867,80 euro e n. 10/2021 di 3.245,20 euro) e di incaricare un'impresa di vigilanza, per il costo di 1.890,00 euro (fattura n. 6/2021 emessa il 23.6.2021 dalla Servizi di Vigilanza San Teodoro e manutenzioni varie;
Persona_3
ii. quanto a essi e , l'impossibilità di godere Parte_1 Parte_2
interamente della loro proprietà, la necessità di posteggiare il veicolo all'esterno e l'impedimento dell'accesso ai loro ospiti,
[...]
e in data 22.5.2021, Parte_6 Persona_4
pregiudizi morali quantificabili in 40.000,00 euro.
Gli attori hanno quindi concluso chiedendo la condanna di al Parte_4
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 risarcimento in loro favore dei danni indicati nel punto che precede, pari a 38.800,00 euro in favore della ed a 40.000,00 euro in favore di Parte_3
e (o le differenti somme accertate all'esito della causa). Parte_1 Parte_2
2. Con comparsa di risposta, depositata il 19.4.2022, si è così Parte_4
difesa:
a. ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
b. ha contestato la fondatezza delle domande risarcitorie formulate dagli attori,
sostenendo quanto segue:
i. Regula HOTZ era carente di legittimazione attiva, non essendo la stessa proprietaria di alcun bene oggetto della presente causa;
ii. il diritto di servitù vantato dagli attori non era stato definitivamente accertato, essendo ancora pendente l'appello avverso la sentenza n.
436/2019 di questo Tribunale;
iii. in disparte gli annosi alterchi insorti tra esse parti, essa convenuta non aveva mai danneggiato beni di proprietà della società attrice o del né tantomeno era responsabile del servizio di guardiania Pt_1
commissionato da quest'ultimo, siccome attivo dal 2011 e, comunque,
ordinariamente presente nel corso delle attività di cantiere;
iv. i lavori edili della società attrice, mai sospesi, dimostravano come quest'ultima potesse usufruire di un accesso alternativo;
v. con la richiesta di risarcimento delle spese sostenute per l'impossibilità di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 accedere al cantiere, avevano dimostrato che era possibile accedervi senza gravare la proprietà della convenuta;
c. a suo dire, i lavori nel cantiere non avevano mai subito interruzione alcuna.
3. Con ordinanza pronunciata l'11.5.2022, il giudice – previa revoca del provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 10.5.2022, con cui era stato assegnato il termine per il tentativo di negoziazione assistita – ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
4. Nell'udienza cartolare del 18.10.2022, il giudice:
a. ha ammesso la prova per testimoni chiesta dalla parte attrice seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c. (limitatamente capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18- 19-21-23-28-29-31),
b. ha ammesso la prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni chiesta dalla convenuta sul solo capitolo d formulato da quest'ultima nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
c. ha ammesso la prova contraria diretta chiesta dalla convenuta nella sua terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Nelle udienze tenute in data 20.4.2023, 13.9.2023 e 3.10.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno reso l'interrogatorio formale (previa nomina dell'interprete,
[...] [...]
) e sono stati esaminati i testimoni di parte attrice ( Per_5 Testimone_1 Tes_2
, e ) e di parte
[...] Parte_6 Testimone_3
convenuta e AN ASOLE). Testimone_4
6. Con decreto reso il 22.12.2023 il giudice ha rinviato all'udienza del 29.2.2024 per la
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 precisazione delle conclusioni.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 25.9.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8. Con ordinanza del 20.01.2025, il giudice ha rimesso la causa in lettura, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita;
inoltre, ha rinviato al 22.5.2025 per la verifica della condizione di procedibilità,
nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
9. In seguito all'espletamento del tentativo di negoziazione assistita (conclusosi con esito negativo) ed alla sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, in data odierna, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
10. L'eccezione di improcedibilità sollevata da non è fondata, per le Parte_4
ragioni già esposte nel verbale dell'udienza cartolare del 10.5.2022, ossia:
a. ai sensi dell'art. 3, D.L. 132/2014, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare
una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori
dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale”;
b. nell'atto di citazione le parti attrice non hanno chiesto l'accertamento in loro favore della titolarità della servitù di passaggio, limitandosi ad avanzare due autonome pretese risarcitorie, né la parte convenuta ha formulato una domanda riconvenzionale di accertamento negativo del diritto reale vantato dall'attrice;
c. si appalesa irrilevante l'argomento secondo cui la fondatezza delle pretese risarcitorie presupporrebbe l'accertamento del diritto di servitù gravante sui fondi di proprietà delle parti attrici ed a carico del fondo di proprietà della convenuta, sia perché, come detto, nessuna delle parti ha formulato alcuna domanda in proposito,
sia, soprattutto, perché tale diritto reale di godimento è stato costituito coattivamente da questo Tribunale, pronuncia peraltro confermata nelle more del presente giudizio, prima dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di
Sassari con sentenza del 5.5.2022 (proc. n. R.G. 464/2019) e, infine, dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 8453/2024 (proc. R.G.N. 19983/2022);
d. le domande formulate debbono pertanto ritenersi assoggetta al previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità regolarmente assolta, come da verbale negativo depositato dalla parte attrice nel fascicolo telematico in data 26.3.2025.
11. La domanda risarcitoria formulata dalla fondata e Parte_3
dev'essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 11.1 Ai sensi dell'art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tale disposizione presuppone la sussistenza di una congerie di elementi costitutivi, il difetto di anche uno solo dei quali rende non accoglibile la domanda, presupposti della cui prova è onerato il danneggiato (art. 2697 c.c.), in particolare:
a. il fatto illecito;
b. il danno ingiusto, inteso sia nell'accezione contra ius (lesione di posizione giuridicamente tutelata e concrete conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato) e non iure (assenza di cause giustificative);
c. il nesso eziologico, sia tra fatto illecito e lesione della sfera giuridica del danneggiato (causalità materiale), sia tra la lesione e le concrete ricadute pregiudizievoli (causalità giuridica) che ne siano conseguenza immediata e diretta
(art. 1223 c.c.);
d. la colpa o il dolo del soggetto danneggiante.
11.2 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale espletata – interrogatorio formale degli attori e prova per testimoni – deve concludersi che sussistono tutti i presupposti costitutivi della tutela invocata dalla per le ragioni che seguono. Parte_3
a. La pretesa risarcitoria de qua si fonda sui pregiudizi lamentati in conseguenza dei contegni ascritti a , proprietaria dello stradello (facente Parte_4
parte dell'immobile censito nel N.C.E.U. di San Teodoro al foglio 6, particelle 1413,
1490, 68 e 71), attraverso il quale si accede (a piedi e con veicoli) al fondo di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 proprietà della società attrice (censito nel N.C.T. di San Teodoro al foglio 6,
particelle 1395, 1823 e 1826), sui quali la medesima società aveva intrapreso lavori di edificazione di un fabbricato.
b. All'esito della prova per testimoni hanno trovato conferma le circostanze allegate dalla sia in ordine alle turbative ed agli Parte_3
impedimenti frapposti da (proprietaria dello stradello da Parte_4
cui si accede alla proprietà della società attrice) al passaggio degli operai e dei tecnici incaricati da quest'ultima per i lavori edilizi sul proprio terreno (nel periodo compreso tra dicembre 2019 e marzo 2020, ripresi nel novembre 2020 dopo il periodo pandemico e nuovamente sospesi tra il marzo e il giugno del 2021 a cause delle condotte della convenuta), sia in relazione alla necessità di ovviare a detti impedimenti attraverso un passaggio alternativo, in particolare:
i. (legale rappresentante della LA FERULA S.R.L., Testimone_1
appaltatrice dei suddetti lavori) ha riferito che “I primi mesi i lavori sono
andati bene, ad un certo punto la signora ha iniziato a non farci più Pt_4
passare nella via d'accesso, o si metteva lei fisicamente o metteva la sua
autovettura, abbiamo più volte chiamato i Carabinieri, i quali facevano
spostare la signora o la sua macchina. In seguito agli interventi dei
carabinieri i lavori proseguivano per due o tre giorni;
ad un certo punto
lei ha messo fissa la macchina e, siccome i Carabinieri avevano fatto
presente di non poter intervenire tutti i giorni, noi abbiamo dovuto
sospendere i lavori, perché la ci insultava e non spostava la Pt_4
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 macchina. Questa situazione si è protratta per due anni e mezzo, preciso
che la signora non si trovava sempre sui luoghi” la macchina della Pt_4
era sempre lì, come si vede dalle fotografie la signora metteva anche delle
sedie per impedire il passaggio pedonale. 17-18) Preciso che tale
situazione è proseguita anche fino a maggio”, nonché come “Nella
proprietà limitrofa della c'è un dirupo di circa sette metri, Parte_3
noi portavamo i materiali con un carrello elevatore, mentre per il
passaggio pedonale abbiamo chiesto alla proprietà di installare un ponte
con scale all'interno, sul lato est rispetto alla proprietà per Parte_3
facilitare il passaggio avevamo anche demolito i muri di recinzione fra i
due terreni. Tutto ciò è avvenuto negli ultimi sette mesi dei lavori, prima
accedevamo dal terreno di un altro proprietario limitrofo, un francese, fino
a quando lui non si è recato nella sua abitazione per le vacanze, preciso
che la sua abitazione confina a lato ovest con la proprietà . Parte_3
Preciso che i lavori sono finiti nel mese di giugno, non ricordo esattamente
l'anno, se non sbaglio, si tratta del 2021”;
ii. ha dichiarato che “dal 2009 al 2020 ho lavorato per gli Tes_2
attori come guardia giurata e negli anni 2020-2023 come fiduciario,
preciso che ho scelto io l'impresa del per l'esecuzione dei lavori di Tes_1
costruzione della villa della i lavori sono iniziati il 5 Parte_3
dicembre 2019 con gli scavi, sono state fatte anche le piattaforme, vi
passavano anche i camion per avanzare con i lavori. Intorno a due mesi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 dopo l'inizio, la signora ha iniziato a mettere la macchina in mezzo Pt_4
all'ingresso, è stato un andirivieni di carabinieri e polizia, il blocco della
macchina era perenne;
qualche volta è uscita a fare la spesa, io sono
riuscito a entrare, ma poi lei ritornava e non potevo più uscire. Per poter
lavorare abbiamo chiesto la cortesia ai confinanti di passare nei loro
terreni, abbiamo noleggiato mezzi aggiuntivi per poter lavorare, per
esempio un muletto “Merlo” verde, un camion-gru “TO”, che
riconosco raffigurati nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. 13 atto
di citazione); ci sono tre proprietari diversi che c'hanno consentito di
montare un'impalcatura per passare a piedi, utilizzavamo un parcheggio
di queste altre proprietà per trasferire i materiali edili nel nostro cantiere.
Preciso che c'era un escavatore dall'inizio e il , mentre il carrello Pt_7
elevatore TO è stato utilizzato in seguito per spostare i materiali di
cui ho detto”.
c. Dell'attendibilità dei suddetti testimoni non v'è ragione di dubitare – richiamato l'insegnamento secondo cui “non sussiste alcun principio di necessaria
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle
parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per
effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, secondo cui non può essere
esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del
merito desuma la perdita di credibilità” (tra le tante Cass. n. 6001/2023),
orientamento pacificamente estensibile anche alle ipotesi di rapporti lavorativi tra il
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 testimone e la parte (i quali, nel caso in esame), tenuto peraltro conto che i corrispettivi per i lavori sono stati versati dalla parte attrice prima di introdurre la presente causa – considerato come le circostanze riferite trovino conferma nel complessivo compendio probatorio offerto dalla in particolare: Parte_3
i. le fotografie versate in atti, le quali raffigurano l'ingresso dello stradello di proprietà della convenuta ostruito dall'autovettura Jeep tg. CY116FH (la medesima menzionata nell'interdetto possessorio con cui il 28.4.2014,
all'esito del procedimento n. R.G. 1152/2013, questo Tribunale aveva ordinato all'odierna convenuta di “astenersi dal porre in essere condotte di
spoglio e/o di molestia nel possesso” della medesima strada oggetto di causa, in favore di , e Persona_2 Parte_1 CP_3
era reintegrazione nel possesso pronunciata da questo, a fianco – alla quale erano talvolta presenti una sedia di plastica, un vaso di fiori o materiali edile – nonché da una catena recante un cartello con la dicitura “proprietà
privata”, circostanze peraltro mai specificamente contestate dalla convenuta, la quale si è limitata a negare di avere danneggiato beni della società attrice o di avere formulato minacce in proposito;
ii. le dichiarazioni rese dai due testimoni citati dalla medesima convenuta, dal cui esame sono emersi elementi privi di qualsivoglia utilità in relazione alla ricostruzione dei fatti prospettata da quest'ultima ( si è Testimone_4
infatti limitato a confermare di avere concesso “l'autorizzazione a passare
nella mia proprietà che ho in comune con altre persone alle quali ho
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 chiesto l'autorizzazione e tutti l'abbiamo concessa, autorizzazione verbale,
al per poter accedere al terreno soprastante dove stava eseguendo Tes_1
dei lavori di costruzione. Non so come si chiami e chi sia fisicamente il
proprietario della costruzione. Non ricordo di preciso la data ma mi pare
che sia avvenuto nel periodo intorno alla pandemia, il periodo precedente
o subito dopo la pandemia, per due o tre mesi, non posso essere più
preciso”) o, addirittura, sfavorevoli (AN ASOLE, facente parte all'epoca del Comando della Polizia locale del Comune di San Teodoro, ha riferito di essere “intervenuto più volte perché sono stato chiamato sul
posto dal titolare dell'impresa La FE perché non riusciva ad entrare
nel suo cantiere. Il cantiere si trovava in Lu Fraili di supra, Via delle Isole.
L'accesso era ostruito dalla macchina della signora che si trovava Pt_4
sulla rampa di accesso”).
d. I contegni tenuti dalla convenuta non trovano invero alcuna giustificazione sul piano giuridica (requisito del danno non iure) – sull'assorbente rilievo del passaggio in giudicato della menzionata pronuncia costitutiva della servitù coattiva in favore
(anche) della società attrice, in virtù dell'ordinanza n. 8453/2023 della Corte
Suprema di Cassazione – oltre ad essere evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, stante la coscienza e volontà da parte della di Parte_4
precludere il transito alla ed ai suoi incaricati. Parte_3
e. Riguardo ai danni patrimoniali lamentati dalla società attrice – quali conseguenze dell'impossibilità di accedere al proprio terreno attraverso la porzione di stradello di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proprietà di , pregiudizi concretatisi nei costi affrontati per Parte_4
ricavare l'accesso alternativo al fondo e per ovviare alle turbative perpetrate dalla medesima convenuta – la pretesa risulta fondata:
i. per l'importo di 19.855,00 euro (comprensivo dell'IVA al 10%), versato con bonifico effettuato il 9.8.2021 (doc. 12 atto di citazione) in favore della LA
FERULA S.R.L. ed in relazione alla fattura n. 23/2021 emessa il 4.8.2021 (doc.
11 atto di citazione) dalla LA FERULA S.R.L., riguardante le spese sostenute per i lavori di “apertura di varchi nelle recinzioni sia lato ovest che est,
compresi successivi ripristini in muratura in pietra e blocchi di cls con relativi
intonaci e tinteggiature, nonché il posizionamento di ponti con elementi
metallici e relativi noli”, lavori la cui esecuzione ha trovato conferma nelle sopra riportate dichiarazioni rese da legale rappresentante della Testimone_1
società appaltatrice;
ii. per la somma di 17.055,60 euro, pagati a per il noleggio del Parte_5
carrello elevatore TO MT 147/35 HSL - tg. AGR 629 (periodi 1.3.2021-
31.3.2021, 3.5.2021-31.5.2021 e 1.6-2021-21.6.2021, importi, comprensivi di costi assicurativi, consumi e manovratore, oggetto delle fatture n. 7/2021 di
5.331,40 euro, n. 9/2021 di 4.867,80 euro e n. 10/2021 di 3.245,20 euro doc. 14-
16-17, somme versate con tre bonifici, disposti, rispettivamente il 13.4.2021,
l'11.5.2021 e il 29.6.2021, doc. 18), per trasporto e nolo di un mini-escavatore in data 16.4.2021 (n. 8/2021 di 3.611,20 euro, doc. 15), al fine di consentire il trasporto di macchinari e materiali, ovviando al dislivello esistente tra il proprio
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 fondo e quelli limitrofi nei quali era stata autorizzata a transitare dai relativi proprietari;
iii. non anche in ordine ai 1.890,00 euro versati (doc. 18) alla “Servizi di Vigilanza
San Teodoro varie Mario Carta” in relazione alla fattura n. 6/2021 emessa il
23.6.2021, sui seguenti rilievi:
o come si apprende dall'atto di citazione, “Posto che la Sig.ra non si è Pt_4
mai fatta alcun particolare scrupolo nel trasgredire le norme di legge e le
disposizioni delle autorità, – in attesa che fosse posto in funzione Parte_3
un idoneo sistema anti intrusione e di videosorveglianza, ha dovuto
necessariamente ricorrere ai servizi di una impresa di vigilanza”;
o tale allegazione e, di riflesso, la riconducibilità causale di tale spesa alle condotte tenute dalla convenuta, sono rimaste tuttavia prive di sufficiente riscontro, poiché:
i. è stata fornita prova idonea delle condotte ostative poste in essere da in ordine al passaggio di e Parte_4 Parte_1
degli operai ed incaricati dalla Parte_3
sulla propria porzione di stradello, al fine di precludere loro l'accesso al fondo di proprietà della società attrice;
ii. tale dimostrazione non è invece stata data in ordine alle minacce che la convenuta avrebbe proferito in ordine a futuri danneggiamenti della proprietà attorea ed al fatto che il servizio di vigilanza sia stato commissionato proprio per tutelarsi da tali esternazioni;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 iii. in primo luogo (a differenza delle altre condotte ascritte alla convenuta), le circostanze temporali in cui sarebbero collocabili tali minacce non sono minimamente specificate negli scritti difensivi della società attrice, genericità riscontrabile anche nella prova orale articolata sul punto (“vero che il servizio di sorveglianza reso dal signor Tes_2
si è reso necessario a fronte delle minacce avanzate dalla sig.ra
[...]
di danneggiare la proprietà di e del signor , Pt_4 Parte_3 Pt_1
capitolo 33 formulato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.);
iv. posto che dalla fattura emessa da nulla è dato Tes_2
comprendere – nel riquadro relativo alla descrizione dell'operazione,
quest'ultima viene descritta come “Lavoro straordinario dal 05/06 al
20/06” – l'allegazione è scarsamente credibile, sia perché trattasi di un lasso temporale in cui negli altri capitoli di prova non è menzionata alcuna condotta specifica della convenuta (dal capitolo 26, relativo al
26.5.2021, si giunge direttamente al 21.6.2021, oggetto del capitolo 27,
entrambi riferiti ad aggressioni e turbative rivolte contro , Parte_2
la quale tentava di transitare nello stradello de quo), sia in quanto, per stessa ammissione della parte attrice, le molestie perpetrate dalla convenuta hanno avuto inizio sin dai lavori di edificazione del fabbricato (dicembre 2019) e, pertanto, diviene arduo evincere perché
tale servizio di vigilanza si sarebbe proprio reso necessario tra il 4 e il 6
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 giugno 2021, né risulta che in seguito sia stato peraltro installato l'impianto di videosorveglianza menzionato nell'atto introduttivo del giudizio.
11.3 Il ristoro spettante alla società attrice è quindi pari a (19.855,00+17.055,60=) 36.910,60
euro.
11.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024), sebbene non debba trascurarsi come sulla questione de qua non vi sia “uniformità di vedute (da
una parte si ritiene necessaria l'istanza del danneggiato –da ultimo Cass. n. 10376 del
2024 e n. 4948 del 2023-, dall'altra la si ritiene non necessaria - da ultimo Cass. n.
39376 del 2021)” (Cass. n. 29256/2024).
Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio
della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice
in assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa
essere liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o
liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto,
alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo;
si fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il
creditore della prova di un dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità
di una specifica domanda” (Cass. n. 4938/2023) – non avendo la parte attrice formulato
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 alcuna domanda relativa agli interessi compensativi, neppure menzionati nel corpo dell'atto di citazione (né tantomeno nei successivi scritti difensivi), a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione monetaria all'attualità dell'importo riconosciuto,
con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti, indicate nel punto 11.2-e che precede.
11.5 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo ottenuto all'esito della rivalutazione monetaria delle singole voci,
competono all'attrice gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
12. La domanda risarcitoria formulata da e deve essere accolta, Parte_1 Parte_2
nei termini e per le ragioni che seguono.
a. L'eccezione (in senso lato) con cui la convenuta ha contestato la sussistenza della legittimazione attiva (rectius, la titolarità dal lato attivo del rapporto) in capo a non è fondata, poiché: Parte_2
i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “se è vero che il
possessore o detentore di un immobile, pur potendo usufruire delle servitù
esistenti a favore del bene, non può avvalersi dell'azione confessoria servitutis, né dell'azione di risarcimento del danno, succedanea alla
confessoria, che spettano ambedue, esclusivamente, al titolare del diritto
reale di servitù, ma può agire in giudizio per il risarcimento del danno che
gli derivi per l'illecito altrui impedimento alla disponibilità ed al
godimento della cosa indipendentemente dal diritto che egli abbia
all'esercizio di quel potere, in quanto l'azione di responsabilità non
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo
giuridico di proprietà o di godimento, potendo anche il detentore
materiale della cosa, in relazione a particolari circostanze di fatto o di
diritto, essere danneggiato dall'attività illecita concernente la cosa stessa
(Cass., Sez. 2, 24/2/1981, n. 1131; Cass., Sez. 3, 14/5/1979, n. 2780; Cass.,
Sez. 2, 9/5/1978, n. 2253; Cass., Sez. 2, 5/11/1975, n. 3605), è altrettanto
vero che è necessario che queste ultime circostanze siano dedotte e
provate dalla parte interessata” (Cass. n. 30268/2024);
ii. si appalesa quindi irrilevante la titolarità esclusiva in capo a Pt_1
del diritto dominicale sul fabbricato sito a San Teodoro, località
[...]
Lu Fraili di Sopra snc – censito, all'epoca della scrittura privata del
9.10.2009, nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, particella 1824,
subalterni 1 (cat. F/3), 2 (cat. F/3) e 5 (bene comune non censibile, corte pertinenziale ai due predetti subalterni) – essendo incontestato come sia da anni la compagna di quest'ultimo e che godesse Parte_2
liberamente dell'immobile de quo, avendo anche la disponibilità materiale del telecomando del cancello automatico d'ingresso a quest'ultimo
(circostanza confermata dal testimone , il quale ha riferito Tes_2
di avere assistito alla danneggiamento di detto telecomando, tenuto in mano dalla a causa dell'acqua fuoriuscita dalla pompa che Pt_2 [...]
aveva puntato in direzione dell'attrice). Parte_4
b. È noto, in linea generale, come vi siano tre ordini di ipotesi in cui il danno
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 patrimoniale è risarcibile, rispettivamente, qualora il pregiudizio derivi da fatto illecito astrattamente integrante reato, o in caso di ristorabilità prevista espressamente dalla legge, oppure, ancora, “quando il fatto illecito abbia violato
in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela
costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle
prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno
essere selezionati caso per caso dal giudice”, a condizione che “l'interesse leso
abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso
che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di
solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri
disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non
potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”, ciò in quanto “il danno
risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato
dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di
siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova,
anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass.,
28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n. 31537)” (Cass. n. 33726/2023, n.
26972/2008), tenuto peraltro conto che “L'unitarietà del diritto al risarcimento
ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di
liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per
chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da
quella condotta: ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate
specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente
esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il
ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea
di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass. 7 giugno 2019, n. 15523;
23 ottobre 2014, n. 22514; 31 agosto 2011, n. 17879; 17 dicembre 2009, n.
26505)” (SS.UU. n. 33645/2022).
c. A pagina 10 dell'atto di citazione sono allegate le condotte ascritte alla convenuta, quali “Insulti, ingiurie, aggressioni e, anche, getto dell'acqua sono
solo alcuni degli episodi di cui si è resa protagonista la sig.ra negli anni. Pt_4
Inutile evidenziare che si tratta di condotte non futili, tali da provocare soltanto
un semplice disagio, bensì atti gravi, reiterati, tali da assumere rilevanza
penale”, oltre al lamentato danno al godimento della proprietà privata, con la precisazione che “La somma pretesa, pari ad € 40.000,00, costituisce, dunque, il
congruo ristoro dei danni morali subiti e subendi dai sig.ri e dal Pt_1 Pt_2
2013 ad oggi per la violazione di diritti di rilevanza costituzionale”.
d. Come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà
riguarda “non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della
cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità
di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce
così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di
danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di
godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale
danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso
presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante
le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (Cass. n. 29314/2024,
SS.UU. n. 33645/2022), insegnamento che trova rispondenza anche in tema di servitù prediali, laddove “la lesione del diritto corrispondente è di per sé
produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica
attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai
sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione
equitativa (Sez. 2, n. 22835 del 14 agosto 2024; Sez.
6-2 n. 12630 del 13 maggio
2019; Sez. 2, n. 21501 del 31 agosto 2018; Sez. 2, n. 8511 del 31 marzo 2017)”
(Cass. n. 12695/2025, pronunciatasi in un caso in cui “la presenza di fioriere e
di auto parcheggiate su parte del percorso gravato da servitù, circostanza
provata dal ricorrente e non contestata da ha di fatto ristretto Persona_6
il tracciato, rendendo così incomodo e gravoso il transito”).
e. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte – in ragione della tipologia, sia dei contegni tenuti dalla convenuta, sia dei pregiudizi lamentati dagli attori – la liquidazione dei danni non può che essere effettuata ricorrendo al parametro equitativo, in base alle seguenti considerazioni:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 i. non può anzitutto la reiterazione degli impedimenti opposti dalla convenuta al transito veicolare degli attori nello stradello de quo e delle turbative nel passaggio pedonale (apertura della pompa dell'acqua verso gli attori, i loro ospiti e gli operai incaricati dai primi), condotte risalenti quantomeno all'agosto 2013 – come risulta dall'ordinanza di reintegrazione nel possesso pronunciata da questo Tribunale il 28.4.2014,
procedimento (n. R.G. 1152/2013, doc. 8 atto di citazione) di cui era parte anche il – sebbene nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 5) gli Pt_1
attori si siano specificamente riferiti agli anni 2020 e 2021, durante i quali
“il sig. e la sig.ra (nonché loro incaricati ed invitati) sono Pt_1 Pt_2
rimasti vittime delle condotte della sig.ra durante i seguenti periodi Pt_4
di permanenza presso l'Immobile:
3-10 ottobre 2020, 3-5 marzo 2021, 4-6
maggio 2021, 22 maggio-6 giugno 2021 e 20-21 giugno 2021”;
ii. non vi è invece prova delle ingiurie e delle aggressioni fisiche lamentate da
, sia perché non è sufficiente a darne idonea dimostrazione il Parte_2
decreto di citazione diretta a giudizio del 13.10.2021 (doc. 5), sia in quanto le prove orali articolate sul punto non sono state ammesse, siccome generiche e tendenti a far esprimere valutazioni (espressioni quali, “ha
rivolto parole ingiuriose”, “ha aggredito fisicamente”, rispettivamente.
Capitoli 25-26 della prova per testimoni dedotta dagli attori con la loro seconda memoria istruttoria);
iii. se, da un lato, i contegni della convenuta hanno sovente impedito agli
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 attori di posteggiare i propri autoveicoli all'interno della proprietà del
– ciò comportando evidentemente una limitazione del godimento Pt_1
dell'immobile sopra menzionato – d'altra parte agli attori non è stato impedito in via assoluta di accedere al fabbricato, tenuto peraltro conto che quest'ultimo viene ragionevolmente frequentato da quest'ultimi nel periodo estivo (appalesandosi generica, e comunque non provata,
l'allegazione contenuta a pagina 1 dell'atto di citazione, in relazione alla fruizione durante “alcuni periodi dell'anno”);
iv. quanto all'impedimento all'accesso veicolare a Parte_6
ed a , in due occasioni (maggio Testimone_3
2021 e ottobre 2021, come affermato dai predetti testimoni all'udienza del
3.10.2023), trattasi eventualmente di pregiudizi cagionati a questi ultimi,
non già agli attori (i quali, a titolo esemplificativo, non hanno lamentato,
ad esempio, il pregiudizio derivante dal fatto che, in conseguenza delle condotte della , da quel momento i predetti ospiti non si Parte_4
erano più recati a trovarli);
v. le considerazioni che precedono conducono a riconoscere agli attori
(considerati unitariamente) l'importo equitativamente determinato di
15.000,00 euro per il periodo di otto anni compreso tra il 2013 e il 2021
(ossia 1.500,00 annui, comprensivi della rivalutazione all'attualità dalle singole annualità), competono gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 13. Nel rapporto processuale tra gli attori e le spese di lite debbono Parte_4
essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c.,
quindi poste interamente a carico della convenuta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, richiamato l'insegnamento secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda, se non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non
consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
in favore della parte soccombente, consente, nondimeno, la compensazione totale o
parziale, delle stesse, ove sussistano gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2°,
c.p.c. (Cass. SU n. 32061 del 2022; Cass. n. 13827 del 2024)” (tra le più recenti, Cass. n.
25387/2024, n. 17577/2024).
Non può invero essere riconosciuta alle parti attrice la doppia liquidazione pretesa dalle medesima con le due note spese depositate il 22.5.2025, poiché:
o ai sensi dell'art. 4, comma 2, primo periodo, del D.M. 55/214, “Quando in una
causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella
misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”;
o come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione
“riguarda in modo onnicomprensivo l'ipotesi in cui il medesimo difensore assiste
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 parti che hanno la medesima posizione processuale formale: vuoi di attore, vuoi di
convenuto, vuoi di interveniente, vuoi di terzo chiamato. La regola ivi prevista si
applica dunque a tutte queste ipotesi, con una sola eccezione: quella prevista dal
comma 4, e cioè l'ipotesi in cui il medesimo avvocato assiste più parti che hanno
sì la medesima veste formale (tutto attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa
richiede l'esame di distinte questioni di fatto o di diritto”.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia sulla domanda di maggior valore – quella proposta dalla accolta per 36.910,60 euro – in Parte_3
relazione al criterio del decisum), senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, avendo la parte attrice depositato tutte le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché considerata l'assunzione delle prove orali
(interrogatorio formale e prova per testi) nel corso di tre udienze;
c. per la fase decisionale, considerato che la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190
c.p.c. (regolarmente versate in atti dall'attrice) e in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In virtù del sopra menzionato art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, compete alla parte attrice l'aumento per gli altri due soggetti difesi dall'avv. RAVASIO, e Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 , ritenuto congruo riconoscerlo nella misura del 30% per ciascuno di essi, Parte_2
tenuto conto delle differenti voci di danno lamentate nell'interesse degli altri due attori e del fatto che per è stata trattata anche la questione della titolarità dal lato Parte_2
attivo del diritto al risarcimento.
Quanto al contributo unificato, deve essere rimborsata la somma di 518,00 euro, ossia quella corretta in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra 26.000,01 euro e
52.000,00 euro – in luogo dell'importo versato di 759,00 euro, relativo alle cause di valore compreso tra 52.000,01 euro e 260.000,00 euro – non essendo cumulabili le due domande risarcitorie proposte in causa, per le ragioni esposte nell'ordinanza pronunciata il
20.1.2025.
14. Le domande ex art. 96 c.p.c., formulate dagli attori nei confronti di Parte_4
debbono essere respinte, rispettivamente:
[...]
a. quella proposta dalla perché la Parte_3
soccombenza di una parte non costituisce presupposto sufficiente per ravvisare l'abuso dello strumento processuale e, nel caso in esame, il presupposto della pretesa risarcitoria avanzata dalla società attrice, ossia la sussistenza di una servitù
coattiva di passaggio nello stradello di proprietà della convenuta, è stata definitivamente accertata solo in virtù dell'ordinanza n. 8453/2024 della Corte di
Cassazione;
b. quella proposta da e , per la medesima ragione Parte_1 Parte_2
esposta nel punto che precede, considerato peraltro che per l'integrazione della fattispecie de qua non rilevano i comportamenti tenuti dalla parte soccombente al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 di fuori del processo (SS.UU. n. 25041/2021).
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a pagare alla Parte_4 Parte_3
36.910,60 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti
[...]
(come indicati nel punto 11.2-e della parte motiva che precede) fino alla presente decisione, nonché agli interessi legali da quest'ultima fino al saldo;
b. condanna a pagare a e Parte_4 Parte_1 Parte_2
15.000,00 euro, oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo;
c. condanna a rimborsare agli attori le spese processuali, Parte_4
così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 4.569,60 per aumento (60%);
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 54,44 per notifica;
€ 12.785,04 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate dagli attori.
Nuoro, 21.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21/06/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.5.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- ritenuto che non sia meritevole di accoglimento l'istanza con cui la convenuta ha chiesto l'assegnazione di un termine per memorie, poiché:
o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che chiaramente evincibile dal dettato normativo, lo schema procedimentale che consente la decisione della controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “non contempla come obbligatorio il preventivo scambio di scritti conclusionali” (Cass. n. 18205/2018);
o nell'odierna fattispecie, peraltro, prima della rimessione della causa sul ruolo per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, entrambe le parti hanno regolarmente depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica, né nelle more è invero occorsa alcuna sopravvenienza incidente sulle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa, in ordine alle quali le parti hanno ampiamente argomentato;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal combinato disposto del vigente comma 3 della predetta disposizione e dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 1403/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1403 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e la (C.F. ), C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Riccardo RAVASIO ( ), elettivamente C.F._3
domiciliati a Nuoro, via Matteotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Martino SALIS;
attori
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulio Parte_4 C.F._4
Sandro CABIGIOSU (C.F. ), elettivamente domiciliata a Sassari, via C.F._5
Enrico Costa n. 43, presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22.5.2025):
“- condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_4 da pari all'importo complessivo di € 38.800,20, o pari al minor o Parte_3 maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_4 dal signor e dalla sig.ra in via solidale tra loro, pari all'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di € 40.000,00, o pari al minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
- condannare la sig.ra al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_4
del signor e della sig.ra ex art. 96, Parte_3 Parte_1 Parte_2 terzo comma, c.p.c. in misura non inferiore ad € 5.000,00 o pari alla minor o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di onorari e spese di lite del presente procedimento (oltre spese generali, CPA e
IVA)”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
23/09/2024):
“1) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della mediazione.
2) Rigettare la domanda della in quanto carente di legittimazione attiva ed CP_1 infondata in fatto ed in diritto.
3) Rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto.
4) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e la Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4
, esponendo quanto segue:
[...]
a. esso : Parte_1
i. con scrittura privata del 9.10.2009 (autenticata dal Notaio, dott. Per_1
rep. 212252), aveva acquistato la proprietà di un fabbricato sito a San
Teodoro, località Lu Fraili di Sopra snc, censito nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 6, particella 1824, subalterni 1 (cat. F/3), 2 (cat. F/3) e 5
(bene comune non censibile, corte pertinenziale ai due predetti subalterni),
immobile utilizzato insieme alla compagna , sia per Parte_2
trascorrervi le vacanze estive, sia per ragioni lavorative (nonché per verificare l'andamento dei lavori edili in corso sui terreni menzionati nel punto che segue);
ii. era legale rappresentante della Parte_3
proprietaria dei terreni adiacenti al suddetto immobile, censiti nel N.C.T. di
San Teodoro al foglio 6, particelle 1395, 1823 e 1826, sui quali la medesima società aveva intrapreso lavori di edificazione di un ulteriore fabbricato;
b. l'accesso al fabbricato ed ai terreni sopra menzionati era costituito nel primo tratto,
dallo stradello di proprietà di (foglio 6, particelle 1413, Parte_4
1490, 68 e 71), fondo gravato da servitù di passaggio a piedi e con automezzi in
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 favore delle particelle 1395, 1412 e 1416, diritto reale di godimento costituito con sentenza n. 436/2019, pronunciata da questo Tribunale il 17.7.2019 (proc. n. R.G.
167/2012) nel contraddittorio tra l'odierna convenuta e , dante Persona_2
causa di essi e Pt_1 Parte_3
c. a loro dire, nell'arco degli ultimi dieci anni, nonostante i provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti – la predetta pronuncia (sebbene appellata), la precedente ordinanza di reintegrazione di esso (nonché dei vicini e Parte_1 Per_2
nel possesso della suddetta servitù di passaggio in data 28.4.2014, il CP_2
decreto di citazione diretta a giudizio del 14.10.2021 e di comparizione all'udienza del 27.1.2022 per i reati ex artt. 610, 81, 388 comma 2 e 595 c.p. – la convenuta aveva in ogni modo ostacolato e precluso l'esercizio della servitù, condotte
(talvolta interrotte, in conseguenza dei suddetti provvedimenti o dell'intervento delle Forze dell'Ordine) concretatesi:
i. nell'impedire agli operai e tecnici (con i loro automezzi) incaricati da essa
(per i lavori edili sopra menzionati) di accedere al terreno di Parte_3
sua proprietà, ostruendo l'ingresso dello stradello con la propria autovettura ivi posteggiata o con vasi e materiali da costruzione, nonché
stendendosi fisicamente sulla strada;
ii. nel bagnare con la pompa dell'acqua coloro che tentavano di recarsi nelle proprietà di essa società o del Pt_1
iii. nell'aggredire e rivolgere ingiurie a essa;
Parte_2
iv. nel minacciare di demolire l'edificio in corso di costruzione sul terreno di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 essa società;
d. a loro dire, in conseguenza di tali turbative, essi attori avevano subito rilevanti danni, in particolare:
i. riguardo alla l'interruzione delle Parte_3
attività di cantiere dall'1.9.2020 a 30.12.2020, la necessità di ricavare un maggiormente oneroso percorso d'accesso alternativo attraverso un terreno limitrofo, operazione costata 19.855,00 euro (come da fattura n. 23/2021
emessa il 4.8.2021 dalla LA FERULA S.R.L.), nonché di noleggiare tra il
25.2.2021 e il 21.6.2021 un carrello elevatore per il trasporto dei macchinari e dei materiali fino al cantiere (stante il notevole dislivello tra i due fondi), con un esborso complessivo di 17.055,60 euro (fatture emesse da , rispettivamente, n. 7/2021 di 5.331,40 euro, n. 8/2021 di Parte_5
3.611,20 euro, n. 9/2021 di 4.867,80 euro e n. 10/2021 di 3.245,20 euro) e di incaricare un'impresa di vigilanza, per il costo di 1.890,00 euro (fattura n. 6/2021 emessa il 23.6.2021 dalla Servizi di Vigilanza San Teodoro e manutenzioni varie;
Persona_3
ii. quanto a essi e , l'impossibilità di godere Parte_1 Parte_2
interamente della loro proprietà, la necessità di posteggiare il veicolo all'esterno e l'impedimento dell'accesso ai loro ospiti,
[...]
e in data 22.5.2021, Parte_6 Persona_4
pregiudizi morali quantificabili in 40.000,00 euro.
Gli attori hanno quindi concluso chiedendo la condanna di al Parte_4
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 risarcimento in loro favore dei danni indicati nel punto che precede, pari a 38.800,00 euro in favore della ed a 40.000,00 euro in favore di Parte_3
e (o le differenti somme accertate all'esito della causa). Parte_1 Parte_2
2. Con comparsa di risposta, depositata il 19.4.2022, si è così Parte_4
difesa:
a. ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
b. ha contestato la fondatezza delle domande risarcitorie formulate dagli attori,
sostenendo quanto segue:
i. Regula HOTZ era carente di legittimazione attiva, non essendo la stessa proprietaria di alcun bene oggetto della presente causa;
ii. il diritto di servitù vantato dagli attori non era stato definitivamente accertato, essendo ancora pendente l'appello avverso la sentenza n.
436/2019 di questo Tribunale;
iii. in disparte gli annosi alterchi insorti tra esse parti, essa convenuta non aveva mai danneggiato beni di proprietà della società attrice o del né tantomeno era responsabile del servizio di guardiania Pt_1
commissionato da quest'ultimo, siccome attivo dal 2011 e, comunque,
ordinariamente presente nel corso delle attività di cantiere;
iv. i lavori edili della società attrice, mai sospesi, dimostravano come quest'ultima potesse usufruire di un accesso alternativo;
v. con la richiesta di risarcimento delle spese sostenute per l'impossibilità di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 accedere al cantiere, avevano dimostrato che era possibile accedervi senza gravare la proprietà della convenuta;
c. a suo dire, i lavori nel cantiere non avevano mai subito interruzione alcuna.
3. Con ordinanza pronunciata l'11.5.2022, il giudice – previa revoca del provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 10.5.2022, con cui era stato assegnato il termine per il tentativo di negoziazione assistita – ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
4. Nell'udienza cartolare del 18.10.2022, il giudice:
a. ha ammesso la prova per testimoni chiesta dalla parte attrice seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c. (limitatamente capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18- 19-21-23-28-29-31),
b. ha ammesso la prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni chiesta dalla convenuta sul solo capitolo d formulato da quest'ultima nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
c. ha ammesso la prova contraria diretta chiesta dalla convenuta nella sua terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Nelle udienze tenute in data 20.4.2023, 13.9.2023 e 3.10.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno reso l'interrogatorio formale (previa nomina dell'interprete,
[...] [...]
) e sono stati esaminati i testimoni di parte attrice ( Per_5 Testimone_1 Tes_2
, e ) e di parte
[...] Parte_6 Testimone_3
convenuta e AN ASOLE). Testimone_4
6. Con decreto reso il 22.12.2023 il giudice ha rinviato all'udienza del 29.2.2024 per la
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 precisazione delle conclusioni.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 25.9.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8. Con ordinanza del 20.01.2025, il giudice ha rimesso la causa in lettura, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita;
inoltre, ha rinviato al 22.5.2025 per la verifica della condizione di procedibilità,
nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
9. In seguito all'espletamento del tentativo di negoziazione assistita (conclusosi con esito negativo) ed alla sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, in data odierna, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
10. L'eccezione di improcedibilità sollevata da non è fondata, per le Parte_4
ragioni già esposte nel verbale dell'udienza cartolare del 10.5.2022, ossia:
a. ai sensi dell'art. 3, D.L. 132/2014, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare
una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori
dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale”;
b. nell'atto di citazione le parti attrice non hanno chiesto l'accertamento in loro favore della titolarità della servitù di passaggio, limitandosi ad avanzare due autonome pretese risarcitorie, né la parte convenuta ha formulato una domanda riconvenzionale di accertamento negativo del diritto reale vantato dall'attrice;
c. si appalesa irrilevante l'argomento secondo cui la fondatezza delle pretese risarcitorie presupporrebbe l'accertamento del diritto di servitù gravante sui fondi di proprietà delle parti attrici ed a carico del fondo di proprietà della convenuta, sia perché, come detto, nessuna delle parti ha formulato alcuna domanda in proposito,
sia, soprattutto, perché tale diritto reale di godimento è stato costituito coattivamente da questo Tribunale, pronuncia peraltro confermata nelle more del presente giudizio, prima dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di
Sassari con sentenza del 5.5.2022 (proc. n. R.G. 464/2019) e, infine, dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 8453/2024 (proc. R.G.N. 19983/2022);
d. le domande formulate debbono pertanto ritenersi assoggetta al previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità regolarmente assolta, come da verbale negativo depositato dalla parte attrice nel fascicolo telematico in data 26.3.2025.
11. La domanda risarcitoria formulata dalla fondata e Parte_3
dev'essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 11.1 Ai sensi dell'art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tale disposizione presuppone la sussistenza di una congerie di elementi costitutivi, il difetto di anche uno solo dei quali rende non accoglibile la domanda, presupposti della cui prova è onerato il danneggiato (art. 2697 c.c.), in particolare:
a. il fatto illecito;
b. il danno ingiusto, inteso sia nell'accezione contra ius (lesione di posizione giuridicamente tutelata e concrete conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato) e non iure (assenza di cause giustificative);
c. il nesso eziologico, sia tra fatto illecito e lesione della sfera giuridica del danneggiato (causalità materiale), sia tra la lesione e le concrete ricadute pregiudizievoli (causalità giuridica) che ne siano conseguenza immediata e diretta
(art. 1223 c.c.);
d. la colpa o il dolo del soggetto danneggiante.
11.2 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale espletata – interrogatorio formale degli attori e prova per testimoni – deve concludersi che sussistono tutti i presupposti costitutivi della tutela invocata dalla per le ragioni che seguono. Parte_3
a. La pretesa risarcitoria de qua si fonda sui pregiudizi lamentati in conseguenza dei contegni ascritti a , proprietaria dello stradello (facente Parte_4
parte dell'immobile censito nel N.C.E.U. di San Teodoro al foglio 6, particelle 1413,
1490, 68 e 71), attraverso il quale si accede (a piedi e con veicoli) al fondo di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 proprietà della società attrice (censito nel N.C.T. di San Teodoro al foglio 6,
particelle 1395, 1823 e 1826), sui quali la medesima società aveva intrapreso lavori di edificazione di un fabbricato.
b. All'esito della prova per testimoni hanno trovato conferma le circostanze allegate dalla sia in ordine alle turbative ed agli Parte_3
impedimenti frapposti da (proprietaria dello stradello da Parte_4
cui si accede alla proprietà della società attrice) al passaggio degli operai e dei tecnici incaricati da quest'ultima per i lavori edilizi sul proprio terreno (nel periodo compreso tra dicembre 2019 e marzo 2020, ripresi nel novembre 2020 dopo il periodo pandemico e nuovamente sospesi tra il marzo e il giugno del 2021 a cause delle condotte della convenuta), sia in relazione alla necessità di ovviare a detti impedimenti attraverso un passaggio alternativo, in particolare:
i. (legale rappresentante della LA FERULA S.R.L., Testimone_1
appaltatrice dei suddetti lavori) ha riferito che “I primi mesi i lavori sono
andati bene, ad un certo punto la signora ha iniziato a non farci più Pt_4
passare nella via d'accesso, o si metteva lei fisicamente o metteva la sua
autovettura, abbiamo più volte chiamato i Carabinieri, i quali facevano
spostare la signora o la sua macchina. In seguito agli interventi dei
carabinieri i lavori proseguivano per due o tre giorni;
ad un certo punto
lei ha messo fissa la macchina e, siccome i Carabinieri avevano fatto
presente di non poter intervenire tutti i giorni, noi abbiamo dovuto
sospendere i lavori, perché la ci insultava e non spostava la Pt_4
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 macchina. Questa situazione si è protratta per due anni e mezzo, preciso
che la signora non si trovava sempre sui luoghi” la macchina della Pt_4
era sempre lì, come si vede dalle fotografie la signora metteva anche delle
sedie per impedire il passaggio pedonale. 17-18) Preciso che tale
situazione è proseguita anche fino a maggio”, nonché come “Nella
proprietà limitrofa della c'è un dirupo di circa sette metri, Parte_3
noi portavamo i materiali con un carrello elevatore, mentre per il
passaggio pedonale abbiamo chiesto alla proprietà di installare un ponte
con scale all'interno, sul lato est rispetto alla proprietà per Parte_3
facilitare il passaggio avevamo anche demolito i muri di recinzione fra i
due terreni. Tutto ciò è avvenuto negli ultimi sette mesi dei lavori, prima
accedevamo dal terreno di un altro proprietario limitrofo, un francese, fino
a quando lui non si è recato nella sua abitazione per le vacanze, preciso
che la sua abitazione confina a lato ovest con la proprietà . Parte_3
Preciso che i lavori sono finiti nel mese di giugno, non ricordo esattamente
l'anno, se non sbaglio, si tratta del 2021”;
ii. ha dichiarato che “dal 2009 al 2020 ho lavorato per gli Tes_2
attori come guardia giurata e negli anni 2020-2023 come fiduciario,
preciso che ho scelto io l'impresa del per l'esecuzione dei lavori di Tes_1
costruzione della villa della i lavori sono iniziati il 5 Parte_3
dicembre 2019 con gli scavi, sono state fatte anche le piattaforme, vi
passavano anche i camion per avanzare con i lavori. Intorno a due mesi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 dopo l'inizio, la signora ha iniziato a mettere la macchina in mezzo Pt_4
all'ingresso, è stato un andirivieni di carabinieri e polizia, il blocco della
macchina era perenne;
qualche volta è uscita a fare la spesa, io sono
riuscito a entrare, ma poi lei ritornava e non potevo più uscire. Per poter
lavorare abbiamo chiesto la cortesia ai confinanti di passare nei loro
terreni, abbiamo noleggiato mezzi aggiuntivi per poter lavorare, per
esempio un muletto “Merlo” verde, un camion-gru “TO”, che
riconosco raffigurati nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. 13 atto
di citazione); ci sono tre proprietari diversi che c'hanno consentito di
montare un'impalcatura per passare a piedi, utilizzavamo un parcheggio
di queste altre proprietà per trasferire i materiali edili nel nostro cantiere.
Preciso che c'era un escavatore dall'inizio e il , mentre il carrello Pt_7
elevatore TO è stato utilizzato in seguito per spostare i materiali di
cui ho detto”.
c. Dell'attendibilità dei suddetti testimoni non v'è ragione di dubitare – richiamato l'insegnamento secondo cui “non sussiste alcun principio di necessaria
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle
parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per
effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, secondo cui non può essere
esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del
merito desuma la perdita di credibilità” (tra le tante Cass. n. 6001/2023),
orientamento pacificamente estensibile anche alle ipotesi di rapporti lavorativi tra il
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 testimone e la parte (i quali, nel caso in esame), tenuto peraltro conto che i corrispettivi per i lavori sono stati versati dalla parte attrice prima di introdurre la presente causa – considerato come le circostanze riferite trovino conferma nel complessivo compendio probatorio offerto dalla in particolare: Parte_3
i. le fotografie versate in atti, le quali raffigurano l'ingresso dello stradello di proprietà della convenuta ostruito dall'autovettura Jeep tg. CY116FH (la medesima menzionata nell'interdetto possessorio con cui il 28.4.2014,
all'esito del procedimento n. R.G. 1152/2013, questo Tribunale aveva ordinato all'odierna convenuta di “astenersi dal porre in essere condotte di
spoglio e/o di molestia nel possesso” della medesima strada oggetto di causa, in favore di , e Persona_2 Parte_1 CP_3
era reintegrazione nel possesso pronunciata da questo, a fianco – alla quale erano talvolta presenti una sedia di plastica, un vaso di fiori o materiali edile – nonché da una catena recante un cartello con la dicitura “proprietà
privata”, circostanze peraltro mai specificamente contestate dalla convenuta, la quale si è limitata a negare di avere danneggiato beni della società attrice o di avere formulato minacce in proposito;
ii. le dichiarazioni rese dai due testimoni citati dalla medesima convenuta, dal cui esame sono emersi elementi privi di qualsivoglia utilità in relazione alla ricostruzione dei fatti prospettata da quest'ultima ( si è Testimone_4
infatti limitato a confermare di avere concesso “l'autorizzazione a passare
nella mia proprietà che ho in comune con altre persone alle quali ho
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 chiesto l'autorizzazione e tutti l'abbiamo concessa, autorizzazione verbale,
al per poter accedere al terreno soprastante dove stava eseguendo Tes_1
dei lavori di costruzione. Non so come si chiami e chi sia fisicamente il
proprietario della costruzione. Non ricordo di preciso la data ma mi pare
che sia avvenuto nel periodo intorno alla pandemia, il periodo precedente
o subito dopo la pandemia, per due o tre mesi, non posso essere più
preciso”) o, addirittura, sfavorevoli (AN ASOLE, facente parte all'epoca del Comando della Polizia locale del Comune di San Teodoro, ha riferito di essere “intervenuto più volte perché sono stato chiamato sul
posto dal titolare dell'impresa La FE perché non riusciva ad entrare
nel suo cantiere. Il cantiere si trovava in Lu Fraili di supra, Via delle Isole.
L'accesso era ostruito dalla macchina della signora che si trovava Pt_4
sulla rampa di accesso”).
d. I contegni tenuti dalla convenuta non trovano invero alcuna giustificazione sul piano giuridica (requisito del danno non iure) – sull'assorbente rilievo del passaggio in giudicato della menzionata pronuncia costitutiva della servitù coattiva in favore
(anche) della società attrice, in virtù dell'ordinanza n. 8453/2023 della Corte
Suprema di Cassazione – oltre ad essere evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, stante la coscienza e volontà da parte della di Parte_4
precludere il transito alla ed ai suoi incaricati. Parte_3
e. Riguardo ai danni patrimoniali lamentati dalla società attrice – quali conseguenze dell'impossibilità di accedere al proprio terreno attraverso la porzione di stradello di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proprietà di , pregiudizi concretatisi nei costi affrontati per Parte_4
ricavare l'accesso alternativo al fondo e per ovviare alle turbative perpetrate dalla medesima convenuta – la pretesa risulta fondata:
i. per l'importo di 19.855,00 euro (comprensivo dell'IVA al 10%), versato con bonifico effettuato il 9.8.2021 (doc. 12 atto di citazione) in favore della LA
FERULA S.R.L. ed in relazione alla fattura n. 23/2021 emessa il 4.8.2021 (doc.
11 atto di citazione) dalla LA FERULA S.R.L., riguardante le spese sostenute per i lavori di “apertura di varchi nelle recinzioni sia lato ovest che est,
compresi successivi ripristini in muratura in pietra e blocchi di cls con relativi
intonaci e tinteggiature, nonché il posizionamento di ponti con elementi
metallici e relativi noli”, lavori la cui esecuzione ha trovato conferma nelle sopra riportate dichiarazioni rese da legale rappresentante della Testimone_1
società appaltatrice;
ii. per la somma di 17.055,60 euro, pagati a per il noleggio del Parte_5
carrello elevatore TO MT 147/35 HSL - tg. AGR 629 (periodi 1.3.2021-
31.3.2021, 3.5.2021-31.5.2021 e 1.6-2021-21.6.2021, importi, comprensivi di costi assicurativi, consumi e manovratore, oggetto delle fatture n. 7/2021 di
5.331,40 euro, n. 9/2021 di 4.867,80 euro e n. 10/2021 di 3.245,20 euro doc. 14-
16-17, somme versate con tre bonifici, disposti, rispettivamente il 13.4.2021,
l'11.5.2021 e il 29.6.2021, doc. 18), per trasporto e nolo di un mini-escavatore in data 16.4.2021 (n. 8/2021 di 3.611,20 euro, doc. 15), al fine di consentire il trasporto di macchinari e materiali, ovviando al dislivello esistente tra il proprio
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 fondo e quelli limitrofi nei quali era stata autorizzata a transitare dai relativi proprietari;
iii. non anche in ordine ai 1.890,00 euro versati (doc. 18) alla “Servizi di Vigilanza
San Teodoro varie Mario Carta” in relazione alla fattura n. 6/2021 emessa il
23.6.2021, sui seguenti rilievi:
o come si apprende dall'atto di citazione, “Posto che la Sig.ra non si è Pt_4
mai fatta alcun particolare scrupolo nel trasgredire le norme di legge e le
disposizioni delle autorità, – in attesa che fosse posto in funzione Parte_3
un idoneo sistema anti intrusione e di videosorveglianza, ha dovuto
necessariamente ricorrere ai servizi di una impresa di vigilanza”;
o tale allegazione e, di riflesso, la riconducibilità causale di tale spesa alle condotte tenute dalla convenuta, sono rimaste tuttavia prive di sufficiente riscontro, poiché:
i. è stata fornita prova idonea delle condotte ostative poste in essere da in ordine al passaggio di e Parte_4 Parte_1
degli operai ed incaricati dalla Parte_3
sulla propria porzione di stradello, al fine di precludere loro l'accesso al fondo di proprietà della società attrice;
ii. tale dimostrazione non è invece stata data in ordine alle minacce che la convenuta avrebbe proferito in ordine a futuri danneggiamenti della proprietà attorea ed al fatto che il servizio di vigilanza sia stato commissionato proprio per tutelarsi da tali esternazioni;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 iii. in primo luogo (a differenza delle altre condotte ascritte alla convenuta), le circostanze temporali in cui sarebbero collocabili tali minacce non sono minimamente specificate negli scritti difensivi della società attrice, genericità riscontrabile anche nella prova orale articolata sul punto (“vero che il servizio di sorveglianza reso dal signor Tes_2
si è reso necessario a fronte delle minacce avanzate dalla sig.ra
[...]
di danneggiare la proprietà di e del signor , Pt_4 Parte_3 Pt_1
capitolo 33 formulato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.);
iv. posto che dalla fattura emessa da nulla è dato Tes_2
comprendere – nel riquadro relativo alla descrizione dell'operazione,
quest'ultima viene descritta come “Lavoro straordinario dal 05/06 al
20/06” – l'allegazione è scarsamente credibile, sia perché trattasi di un lasso temporale in cui negli altri capitoli di prova non è menzionata alcuna condotta specifica della convenuta (dal capitolo 26, relativo al
26.5.2021, si giunge direttamente al 21.6.2021, oggetto del capitolo 27,
entrambi riferiti ad aggressioni e turbative rivolte contro , Parte_2
la quale tentava di transitare nello stradello de quo), sia in quanto, per stessa ammissione della parte attrice, le molestie perpetrate dalla convenuta hanno avuto inizio sin dai lavori di edificazione del fabbricato (dicembre 2019) e, pertanto, diviene arduo evincere perché
tale servizio di vigilanza si sarebbe proprio reso necessario tra il 4 e il 6
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 giugno 2021, né risulta che in seguito sia stato peraltro installato l'impianto di videosorveglianza menzionato nell'atto introduttivo del giudizio.
11.3 Il ristoro spettante alla società attrice è quindi pari a (19.855,00+17.055,60=) 36.910,60
euro.
11.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024), sebbene non debba trascurarsi come sulla questione de qua non vi sia “uniformità di vedute (da
una parte si ritiene necessaria l'istanza del danneggiato –da ultimo Cass. n. 10376 del
2024 e n. 4948 del 2023-, dall'altra la si ritiene non necessaria - da ultimo Cass. n.
39376 del 2021)” (Cass. n. 29256/2024).
Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio
della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice
in assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa
essere liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o
liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto,
alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo;
si fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il
creditore della prova di un dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità
di una specifica domanda” (Cass. n. 4938/2023) – non avendo la parte attrice formulato
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 alcuna domanda relativa agli interessi compensativi, neppure menzionati nel corpo dell'atto di citazione (né tantomeno nei successivi scritti difensivi), a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione monetaria all'attualità dell'importo riconosciuto,
con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti, indicate nel punto 11.2-e che precede.
11.5 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo ottenuto all'esito della rivalutazione monetaria delle singole voci,
competono all'attrice gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
12. La domanda risarcitoria formulata da e deve essere accolta, Parte_1 Parte_2
nei termini e per le ragioni che seguono.
a. L'eccezione (in senso lato) con cui la convenuta ha contestato la sussistenza della legittimazione attiva (rectius, la titolarità dal lato attivo del rapporto) in capo a non è fondata, poiché: Parte_2
i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “se è vero che il
possessore o detentore di un immobile, pur potendo usufruire delle servitù
esistenti a favore del bene, non può avvalersi dell'azione confessoria servitutis, né dell'azione di risarcimento del danno, succedanea alla
confessoria, che spettano ambedue, esclusivamente, al titolare del diritto
reale di servitù, ma può agire in giudizio per il risarcimento del danno che
gli derivi per l'illecito altrui impedimento alla disponibilità ed al
godimento della cosa indipendentemente dal diritto che egli abbia
all'esercizio di quel potere, in quanto l'azione di responsabilità non
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo
giuridico di proprietà o di godimento, potendo anche il detentore
materiale della cosa, in relazione a particolari circostanze di fatto o di
diritto, essere danneggiato dall'attività illecita concernente la cosa stessa
(Cass., Sez. 2, 24/2/1981, n. 1131; Cass., Sez. 3, 14/5/1979, n. 2780; Cass.,
Sez. 2, 9/5/1978, n. 2253; Cass., Sez. 2, 5/11/1975, n. 3605), è altrettanto
vero che è necessario che queste ultime circostanze siano dedotte e
provate dalla parte interessata” (Cass. n. 30268/2024);
ii. si appalesa quindi irrilevante la titolarità esclusiva in capo a Pt_1
del diritto dominicale sul fabbricato sito a San Teodoro, località
[...]
Lu Fraili di Sopra snc – censito, all'epoca della scrittura privata del
9.10.2009, nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, particella 1824,
subalterni 1 (cat. F/3), 2 (cat. F/3) e 5 (bene comune non censibile, corte pertinenziale ai due predetti subalterni) – essendo incontestato come sia da anni la compagna di quest'ultimo e che godesse Parte_2
liberamente dell'immobile de quo, avendo anche la disponibilità materiale del telecomando del cancello automatico d'ingresso a quest'ultimo
(circostanza confermata dal testimone , il quale ha riferito Tes_2
di avere assistito alla danneggiamento di detto telecomando, tenuto in mano dalla a causa dell'acqua fuoriuscita dalla pompa che Pt_2 [...]
aveva puntato in direzione dell'attrice). Parte_4
b. È noto, in linea generale, come vi siano tre ordini di ipotesi in cui il danno
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 patrimoniale è risarcibile, rispettivamente, qualora il pregiudizio derivi da fatto illecito astrattamente integrante reato, o in caso di ristorabilità prevista espressamente dalla legge, oppure, ancora, “quando il fatto illecito abbia violato
in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela
costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle
prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno
essere selezionati caso per caso dal giudice”, a condizione che “l'interesse leso
abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso
che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di
solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri
disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non
potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”, ciò in quanto “il danno
risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato
dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di
siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova,
anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass.,
28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n. 31537)” (Cass. n. 33726/2023, n.
26972/2008), tenuto peraltro conto che “L'unitarietà del diritto al risarcimento
ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di
liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per
chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da
quella condotta: ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate
specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente
esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il
ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea
di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass. 7 giugno 2019, n. 15523;
23 ottobre 2014, n. 22514; 31 agosto 2011, n. 17879; 17 dicembre 2009, n.
26505)” (SS.UU. n. 33645/2022).
c. A pagina 10 dell'atto di citazione sono allegate le condotte ascritte alla convenuta, quali “Insulti, ingiurie, aggressioni e, anche, getto dell'acqua sono
solo alcuni degli episodi di cui si è resa protagonista la sig.ra negli anni. Pt_4
Inutile evidenziare che si tratta di condotte non futili, tali da provocare soltanto
un semplice disagio, bensì atti gravi, reiterati, tali da assumere rilevanza
penale”, oltre al lamentato danno al godimento della proprietà privata, con la precisazione che “La somma pretesa, pari ad € 40.000,00, costituisce, dunque, il
congruo ristoro dei danni morali subiti e subendi dai sig.ri e dal Pt_1 Pt_2
2013 ad oggi per la violazione di diritti di rilevanza costituzionale”.
d. Come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà
riguarda “non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della
cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità
di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce
così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di
danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di
godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale
danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso
presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante
le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (Cass. n. 29314/2024,
SS.UU. n. 33645/2022), insegnamento che trova rispondenza anche in tema di servitù prediali, laddove “la lesione del diritto corrispondente è di per sé
produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica
attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai
sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione
equitativa (Sez. 2, n. 22835 del 14 agosto 2024; Sez.
6-2 n. 12630 del 13 maggio
2019; Sez. 2, n. 21501 del 31 agosto 2018; Sez. 2, n. 8511 del 31 marzo 2017)”
(Cass. n. 12695/2025, pronunciatasi in un caso in cui “la presenza di fioriere e
di auto parcheggiate su parte del percorso gravato da servitù, circostanza
provata dal ricorrente e non contestata da ha di fatto ristretto Persona_6
il tracciato, rendendo così incomodo e gravoso il transito”).
e. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte – in ragione della tipologia, sia dei contegni tenuti dalla convenuta, sia dei pregiudizi lamentati dagli attori – la liquidazione dei danni non può che essere effettuata ricorrendo al parametro equitativo, in base alle seguenti considerazioni:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 i. non può anzitutto la reiterazione degli impedimenti opposti dalla convenuta al transito veicolare degli attori nello stradello de quo e delle turbative nel passaggio pedonale (apertura della pompa dell'acqua verso gli attori, i loro ospiti e gli operai incaricati dai primi), condotte risalenti quantomeno all'agosto 2013 – come risulta dall'ordinanza di reintegrazione nel possesso pronunciata da questo Tribunale il 28.4.2014,
procedimento (n. R.G. 1152/2013, doc. 8 atto di citazione) di cui era parte anche il – sebbene nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 5) gli Pt_1
attori si siano specificamente riferiti agli anni 2020 e 2021, durante i quali
“il sig. e la sig.ra (nonché loro incaricati ed invitati) sono Pt_1 Pt_2
rimasti vittime delle condotte della sig.ra durante i seguenti periodi Pt_4
di permanenza presso l'Immobile:
3-10 ottobre 2020, 3-5 marzo 2021, 4-6
maggio 2021, 22 maggio-6 giugno 2021 e 20-21 giugno 2021”;
ii. non vi è invece prova delle ingiurie e delle aggressioni fisiche lamentate da
, sia perché non è sufficiente a darne idonea dimostrazione il Parte_2
decreto di citazione diretta a giudizio del 13.10.2021 (doc. 5), sia in quanto le prove orali articolate sul punto non sono state ammesse, siccome generiche e tendenti a far esprimere valutazioni (espressioni quali, “ha
rivolto parole ingiuriose”, “ha aggredito fisicamente”, rispettivamente.
Capitoli 25-26 della prova per testimoni dedotta dagli attori con la loro seconda memoria istruttoria);
iii. se, da un lato, i contegni della convenuta hanno sovente impedito agli
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 attori di posteggiare i propri autoveicoli all'interno della proprietà del
– ciò comportando evidentemente una limitazione del godimento Pt_1
dell'immobile sopra menzionato – d'altra parte agli attori non è stato impedito in via assoluta di accedere al fabbricato, tenuto peraltro conto che quest'ultimo viene ragionevolmente frequentato da quest'ultimi nel periodo estivo (appalesandosi generica, e comunque non provata,
l'allegazione contenuta a pagina 1 dell'atto di citazione, in relazione alla fruizione durante “alcuni periodi dell'anno”);
iv. quanto all'impedimento all'accesso veicolare a Parte_6
ed a , in due occasioni (maggio Testimone_3
2021 e ottobre 2021, come affermato dai predetti testimoni all'udienza del
3.10.2023), trattasi eventualmente di pregiudizi cagionati a questi ultimi,
non già agli attori (i quali, a titolo esemplificativo, non hanno lamentato,
ad esempio, il pregiudizio derivante dal fatto che, in conseguenza delle condotte della , da quel momento i predetti ospiti non si Parte_4
erano più recati a trovarli);
v. le considerazioni che precedono conducono a riconoscere agli attori
(considerati unitariamente) l'importo equitativamente determinato di
15.000,00 euro per il periodo di otto anni compreso tra il 2013 e il 2021
(ossia 1.500,00 annui, comprensivi della rivalutazione all'attualità dalle singole annualità), competono gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 13. Nel rapporto processuale tra gli attori e le spese di lite debbono Parte_4
essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c.,
quindi poste interamente a carico della convenuta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, richiamato l'insegnamento secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda, se non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non
consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
in favore della parte soccombente, consente, nondimeno, la compensazione totale o
parziale, delle stesse, ove sussistano gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2°,
c.p.c. (Cass. SU n. 32061 del 2022; Cass. n. 13827 del 2024)” (tra le più recenti, Cass. n.
25387/2024, n. 17577/2024).
Non può invero essere riconosciuta alle parti attrice la doppia liquidazione pretesa dalle medesima con le due note spese depositate il 22.5.2025, poiché:
o ai sensi dell'art. 4, comma 2, primo periodo, del D.M. 55/214, “Quando in una
causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella
misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”;
o come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione
“riguarda in modo onnicomprensivo l'ipotesi in cui il medesimo difensore assiste
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 parti che hanno la medesima posizione processuale formale: vuoi di attore, vuoi di
convenuto, vuoi di interveniente, vuoi di terzo chiamato. La regola ivi prevista si
applica dunque a tutte queste ipotesi, con una sola eccezione: quella prevista dal
comma 4, e cioè l'ipotesi in cui il medesimo avvocato assiste più parti che hanno
sì la medesima veste formale (tutto attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa
richiede l'esame di distinte questioni di fatto o di diritto”.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia sulla domanda di maggior valore – quella proposta dalla accolta per 36.910,60 euro – in Parte_3
relazione al criterio del decisum), senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, avendo la parte attrice depositato tutte le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché considerata l'assunzione delle prove orali
(interrogatorio formale e prova per testi) nel corso di tre udienze;
c. per la fase decisionale, considerato che la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190
c.p.c. (regolarmente versate in atti dall'attrice) e in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In virtù del sopra menzionato art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, compete alla parte attrice l'aumento per gli altri due soggetti difesi dall'avv. RAVASIO, e Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 , ritenuto congruo riconoscerlo nella misura del 30% per ciascuno di essi, Parte_2
tenuto conto delle differenti voci di danno lamentate nell'interesse degli altri due attori e del fatto che per è stata trattata anche la questione della titolarità dal lato Parte_2
attivo del diritto al risarcimento.
Quanto al contributo unificato, deve essere rimborsata la somma di 518,00 euro, ossia quella corretta in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra 26.000,01 euro e
52.000,00 euro – in luogo dell'importo versato di 759,00 euro, relativo alle cause di valore compreso tra 52.000,01 euro e 260.000,00 euro – non essendo cumulabili le due domande risarcitorie proposte in causa, per le ragioni esposte nell'ordinanza pronunciata il
20.1.2025.
14. Le domande ex art. 96 c.p.c., formulate dagli attori nei confronti di Parte_4
debbono essere respinte, rispettivamente:
[...]
a. quella proposta dalla perché la Parte_3
soccombenza di una parte non costituisce presupposto sufficiente per ravvisare l'abuso dello strumento processuale e, nel caso in esame, il presupposto della pretesa risarcitoria avanzata dalla società attrice, ossia la sussistenza di una servitù
coattiva di passaggio nello stradello di proprietà della convenuta, è stata definitivamente accertata solo in virtù dell'ordinanza n. 8453/2024 della Corte di
Cassazione;
b. quella proposta da e , per la medesima ragione Parte_1 Parte_2
esposta nel punto che precede, considerato peraltro che per l'integrazione della fattispecie de qua non rilevano i comportamenti tenuti dalla parte soccombente al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 di fuori del processo (SS.UU. n. 25041/2021).
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a pagare alla Parte_4 Parte_3
36.910,60 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti
[...]
(come indicati nel punto 11.2-e della parte motiva che precede) fino alla presente decisione, nonché agli interessi legali da quest'ultima fino al saldo;
b. condanna a pagare a e Parte_4 Parte_1 Parte_2
15.000,00 euro, oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo;
c. condanna a rimborsare agli attori le spese processuali, Parte_4
così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 4.569,60 per aumento (60%);
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 54,44 per notifica;
€ 12.785,04 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate dagli attori.
Nuoro, 21.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1403/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33