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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Indennità di accompagnamento SENTENZA e Handicap grave (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4998/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine Registro Generale del giorno 04.11.2025, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento e handicap grave”; N. 4998/25
e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Del Giudice del Foro di N. _______________ Parte_1
Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campagna (Sa), Via Calli, n. 101; REPERTORIO
Ricorrente N. _______________ e n. 139/2025 R.B. Prev.
in persona del
Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1 Per_2
nel termine del 04.11.2025 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in con scambio di note scritte
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; ex art. 127 ter cpc
Resistente
§§§
Deposito minuta
Nel termine del giorno 04.11.2025 le parti hanno discusso la causa con _________________
scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4998/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 04.09.2025 adiva il Tribunale Parte_1 di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave;
2) che la predetta
Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave;
CP_ 2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e CP_ interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documenti), nel termine fissato le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma III, legge n. 104/1992 è infondata e, pertanto, va rigettata.
Giudizio n. 4998/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 Invero, come è noto, il ricorso in opposizione agli esiti dell'A.T.P. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione dei motivi di contestazione.
Ebbene, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu.
In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ciascuna delle patologie, cui la parte ricorrente fa riferimento al fine di fondare la propria pretesa è stata ampiamente esaminata e valutata dal Ctu, dott. , il Per_3 quale, con motivazione logica e completa, ha concluso nei termini contestati (cfr. relazione peritale depositata in data 25.07.2025 nel procedimento di atp).
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi per rinnovare gli accertamenti tecnici: d'altronde, la documentazione medica allegata al ricorso è sostanzialmente la stessa già allegata nella fase amministrativa e nel corso del procedimento di Atp, con l'aggiunta solamente di certificazione relativa alla visita fisiatrica in data 28.08.2025
(cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente), la quale attesta la presenza di patologie già oggetto delle ampie valutazioni compiute dal Ctu nel corso del procedimento di
Atp (cfr. la perizia depositata agli atti del fascicolo del procedimento di atp, pagg. 8-
17, in particolare pagg. 13-16, a seguito della visita del periziando in data
10.06.2025, cioè circa due mesi prima della nuova certificazione medica allegata dalla parte ricorrente).
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In proposito, va richiamato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche
o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Giudizio n. 4998/25 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza 02.05.2017; anche Trib. Rieti, Sez. Lav., sentenza 22.01.2019; Trib. Potenza, sentenza
08.11.2019).
Inoltre, quanto alla tematica del mero dissenso diagnostico, va richiamata la recente sentenza della Suprema Corte n. 7160/2017, secondo la quale: “………………….Il giudizio previsto dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6 che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (v. Cass. n.
12332 del 2015). E difatti, viene espressamente richiesto, a pena d'inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni……………………………………………………………………………………….
2. Il Tribunale nella sentenza gravata ha ritenuto i rilievi formulati nel ricorso generici e dunque inammissibili, e comunque infondati…………………………………..
3. Sotto l'altro, diverso ma concorrente profilo, occorre ribadire il principio secondo il quale il giudice dell'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, incombendogli tuttavia l'obbligo di motivare in ordine alle ragioni del mancato rinnovo ed a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass. n.
7013 del 2004, Cass. ord., n. 5339 del 18/03/2015)………………………………………..
3. Nel caso in esame, il Tribunale ha puntualmente argomentato sulle ragioni della sua adesione alla c.t.u., ritenendo che la ricorrente si limitasse a prospettare una maggiore gravità delle patologie rispetto a quella da lui accertata nella risposta al dettagliato quesito posto in sede di procedimento per a.t.p., supportata da precise ragioni desunte dalla loro effettiva incidenza invalidante, né risultava decisiva per infirmarle la riferita necessaria accudienza del G. da parte del personale della Casa protetta “(omissis), che avrebbe dovuto comunque trovare una giustificazione nella reale condizione clinica dell'assistito……………………………………………………”.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni del ricorso e dalla documentazione medica depositata all'atto della proposizione del ricorso alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della
Giudizio n. 4998/25 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1 domanda proposta dalla parte ricorrente.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini PE (cfr. all. n. 9 del fascicolo telematico di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 con ricorso depositato in data 04.09.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 04.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4998/25 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_1