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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
EL TA, LA
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8VIPCM00040 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8VIPCM00039 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] 1 il data 1 e residente a indirizzo 1, in indirizzo 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti, ha proposto ricorso contro l' Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di
Siena avverso i provvedimenti − prot. 2025/2160 – avviso di accertamento T8VIPCM00040 (anno 2024);
− prot. 2025/2151 – avviso di accertamento T8VIPCM00039 (anno 2024); entrambi notificati in data
24.01.2025.
Con gli avvisi in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha intimato alla Sig.ra Ricorrente_1 i pagamenti di € 24.218,07 e
€ 24.860,34 in qualità di coerede di Ricorrente_1.
Tali atti traggono origine dagli Avvisi di Accertamento emessi nei confronti del sig. Ricorrente_1 per gli anni d'imposta 2007 e 2008 notificati nell'anno 2012 al predetto, avvisi impugnati dal sig. Ricorrente_1 ed in relazione ai quali sono state emesse le sentenze parzialmente favorevoli n. 10/1/2014 del 20/01/2014 della
Commissione Provinciale di Siena e la sentenza n. 245/1/2016 prima e della Commissione Regionale della Toscana poi. L'Ufficio, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava la sentenza della
Commissione Regionale della Toscana davanti alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, e con Ordinanza n 4822/5/24 depositata il 23/02/2024, rinviava per la riassunzione alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Firenze. A seguito della mancata riassunzione della causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Firenze, l'intero processo si estingueva e quindi sarebbero per l'effetto dovute imposte e interessi, ai sensi dell'art. 68 comma 1 lettera c-bis del D.Lgs.
546/92 per l'importo richiesto, tenuto conto dell'eventuale giudicato formatosi.
Rileva il ricorrente che il Sig. Ricorrente_1 non si è mai costituito nel giudizio di Cassazione , ed inoltre che l'ordinanza della Corte di Cassazione non risulta essere stata notificata né agli eredi né al padre Ricorrente_1
. Osserva che in data 10.07.2016 il Sig. Ricorrente_1 è deceduto ed il ricorso per Cassazione dell'Agenzia risulta essere stato notificato in data successiva al decesso e sicuramente successiva al 12.09.2016 presso le PEC dell'Avv.to Nominativo_2 e del Rag. Nominativo_3 , procuratori costituiti nel giudizio di primo e secondo grado.
Rileva il ricorrente che in data 20.10.2016, con PEC in atti, l'Avv.to Nominativo_2 ha informato la Agenzia delle Entrate che il sig. Ricorrente_1 era deceduto e di non essere iscritto al registro speciale dei patrocinanti in Cassazione e pertanto , a suo dire, essendo l'Ufficio alla data del 20.10.2016, a conoscenza del decesso e dell'esigenza indefettibile ex artt. 330, 328 c.p.c. e 111 Cost. di dover diversamene notificare l'atto e rendere edotta la Corte dello status quo, il ricorso per Cassazione proposto nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di questa sarebbe inammissibile, essendo il ricorrente venuto a conoscenza del decesso, essendo errata l'identificazione stessa del soggetto passivo della vocatio in ius.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e richiamando il principio della ultrattività del mandato, che renderebbe validi tutti gli atti successivamente notificati al difensore.
Questa Corte, esaminati i motivi addotti dalle parti, ritiene che il ricorso vada respinto.
Infatti in base al principio dell'ultrattività del mandato alla lite, nel caso in cui l'evento morte non sia dichiarato in giudizio è ammissibile il ricorso per Cassazione notificato alla parte deceduta presso il procuratore nominato per il precedente grado di giudizio ex art.299c.p.c.e 300 c.p.c.
A nulla rileva invece la comunicazione data dal procuratore nominato con separata pec , essendo stato suo onere e responsabilità , in caso di sua mancata iscrizione nei registri speciali per il patrocinio in
Cassazione, notiziare gli eredi affinchè si potessero munire di altro difensore abilitato.
La notifica effettuata al procuratore costituito, anche solo in primo grado, è assolutamente valida ed efficace , perché il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato fino a che l'evento morte non viene dichiarato in giudizio.
Considerata la sussistenza della buona fede della ricorrente e quindi dei gravi motivi, si ritiene equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Si compensano le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
EL TA, LA
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8VIPCM00040 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8VIPCM00039 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] 1 il data 1 e residente a indirizzo 1, in indirizzo 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti, ha proposto ricorso contro l' Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di
Siena avverso i provvedimenti − prot. 2025/2160 – avviso di accertamento T8VIPCM00040 (anno 2024);
− prot. 2025/2151 – avviso di accertamento T8VIPCM00039 (anno 2024); entrambi notificati in data
24.01.2025.
Con gli avvisi in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha intimato alla Sig.ra Ricorrente_1 i pagamenti di € 24.218,07 e
€ 24.860,34 in qualità di coerede di Ricorrente_1.
Tali atti traggono origine dagli Avvisi di Accertamento emessi nei confronti del sig. Ricorrente_1 per gli anni d'imposta 2007 e 2008 notificati nell'anno 2012 al predetto, avvisi impugnati dal sig. Ricorrente_1 ed in relazione ai quali sono state emesse le sentenze parzialmente favorevoli n. 10/1/2014 del 20/01/2014 della
Commissione Provinciale di Siena e la sentenza n. 245/1/2016 prima e della Commissione Regionale della Toscana poi. L'Ufficio, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava la sentenza della
Commissione Regionale della Toscana davanti alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, e con Ordinanza n 4822/5/24 depositata il 23/02/2024, rinviava per la riassunzione alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Firenze. A seguito della mancata riassunzione della causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Firenze, l'intero processo si estingueva e quindi sarebbero per l'effetto dovute imposte e interessi, ai sensi dell'art. 68 comma 1 lettera c-bis del D.Lgs.
546/92 per l'importo richiesto, tenuto conto dell'eventuale giudicato formatosi.
Rileva il ricorrente che il Sig. Ricorrente_1 non si è mai costituito nel giudizio di Cassazione , ed inoltre che l'ordinanza della Corte di Cassazione non risulta essere stata notificata né agli eredi né al padre Ricorrente_1
. Osserva che in data 10.07.2016 il Sig. Ricorrente_1 è deceduto ed il ricorso per Cassazione dell'Agenzia risulta essere stato notificato in data successiva al decesso e sicuramente successiva al 12.09.2016 presso le PEC dell'Avv.to Nominativo_2 e del Rag. Nominativo_3 , procuratori costituiti nel giudizio di primo e secondo grado.
Rileva il ricorrente che in data 20.10.2016, con PEC in atti, l'Avv.to Nominativo_2 ha informato la Agenzia delle Entrate che il sig. Ricorrente_1 era deceduto e di non essere iscritto al registro speciale dei patrocinanti in Cassazione e pertanto , a suo dire, essendo l'Ufficio alla data del 20.10.2016, a conoscenza del decesso e dell'esigenza indefettibile ex artt. 330, 328 c.p.c. e 111 Cost. di dover diversamene notificare l'atto e rendere edotta la Corte dello status quo, il ricorso per Cassazione proposto nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di questa sarebbe inammissibile, essendo il ricorrente venuto a conoscenza del decesso, essendo errata l'identificazione stessa del soggetto passivo della vocatio in ius.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e richiamando il principio della ultrattività del mandato, che renderebbe validi tutti gli atti successivamente notificati al difensore.
Questa Corte, esaminati i motivi addotti dalle parti, ritiene che il ricorso vada respinto.
Infatti in base al principio dell'ultrattività del mandato alla lite, nel caso in cui l'evento morte non sia dichiarato in giudizio è ammissibile il ricorso per Cassazione notificato alla parte deceduta presso il procuratore nominato per il precedente grado di giudizio ex art.299c.p.c.e 300 c.p.c.
A nulla rileva invece la comunicazione data dal procuratore nominato con separata pec , essendo stato suo onere e responsabilità , in caso di sua mancata iscrizione nei registri speciali per il patrocinio in
Cassazione, notiziare gli eredi affinchè si potessero munire di altro difensore abilitato.
La notifica effettuata al procuratore costituito, anche solo in primo grado, è assolutamente valida ed efficace , perché il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato fino a che l'evento morte non viene dichiarato in giudizio.
Considerata la sussistenza della buona fede della ricorrente e quindi dei gravi motivi, si ritiene equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Si compensano le spese.