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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6113 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa ER LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa NC NN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1048/2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 03/06/1985 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall' avv. QUATTROCCHI GIOVANNA FRANCESCA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di n. a CATANIA (CT) il 07/12/1985 (C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 10/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Acireale in data Controparte_1
02.09.2009, dal quale sono nati i figli: 1. , nata il [...], a [...], Controparte_2
C.F. ; 2. , nata il [...], a [...], C.F. C.F._3 CP_3
; 3. , nato il [...], a [...], C.F. C.F._4 Controparte_4
; 4. , nato il [...], a [...], C.F. C.F._5 Parte_2
C.F._6
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita della separazione del 30.03.2002, che depositava al fascicolo telematico unitamente alla copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Procura della
Repubblica di Catania il 20.04.2022.
Ancora, rappresentava in seno al ricorso che il si era reso inadempiente agli CP_1
obblighi di mantenimento così per come concordato in sede di negoziazione assistita e, finanche, di assistenza morale della prole, risultando irreperibile già da oltre un anno.
Chiedeva, quindi, volersi disporre l'affido esclusivo c.d. rafforzato in suo favore per i quattro figli minori.
seppure ritualmente convocato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Quindi, all'esito dell'udienza di comparizione all'uopo fissata, la ricorrente, presente personalmente, confermava le richieste contenute in ricorso e il procuratore precisava le proprie conclusioni chiedendo la decisione della causa.
Contestualmente, in seno al verbale del 10.11.2025, il G.D. si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1
regolarmente citato, non compariva in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia
[...]
dell'accordo di negoziazione assistita dal 30.03.2002 depositata presso la Procura della
Repubblica di Catania e pedissequa autorizzazione emessa il 20.04.2022 dal P.M. incaricato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto all'affidamento dei minori, vanno accolte le richieste della ricorrente, disponendo l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori , , e . CP_2 CP_4 Pt_2
All'udienza del 10.11.2025, infatti, riferiva Parte_1
il mio coniuge è completamente scomparso, non abbiamo alcun contatto, non chiama e non si fa vedere né con me né con i bambini, io porto regolarmente i bambini dai suoi genitori ma anche loro hanno rotto tutti i rapporti con lui, ai suoi genitori ha detto che è ospite di amici ma non vuole comunicare alcun indirizzo;
ho saputo per vie traverse che è stato raggiunto a luglio da un provvedimento di arresti domiciliari per fatti di droga, ma non so in quale domicilio;
non ha mai pagato nulla per il mantenimento, non lavora>>.
L'irreperibilità del veniva dimostrata anche attraverso la produzione CP_1
dell'attestazione di irreperibilità da parte del Comune di Catania versata al fascicolo telematico. Ne consegue, per quanto concerne l'affidamento della prole e gli aspetti patrimoniali, che va disposto l'affidamento esclusivo alla madre, e ciò considerato che CP_1
isulta inadempiente agli obblighi di assistenza, educazione e al mantenimento
[...]
per come obbligato in seno all'accordo di negoziazione assistita, nonché del tutto irreperibile e dunque inidoneo a prestare qualsiasi tipo di consenso o assistenza alla prole.
Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare (art 337ter c.c.) l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ. n. 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli (comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustifica l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con Parte_1
riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c., norma che fa salva una statuizione di deroga alla regola generale secondo cui, pur in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.
Quanto al diritto di visita, questo verrà lasciato alla libera volontà dei minori e concordato con la madre stante la attuale totale assenza di rapporti con il padre.
Ancora, con riferimento al quantum relativo all'obbligo del padre per il mantenimento dei figli minori, in considerazione dell'età della prole e delle esigenze di vita e di crescita di questa, e tenendo conto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre affidataria, questo Collegio ritiene congrua la somma di € 500 mensili (125,00 a figlio) rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre anticipatamente ogni 5 del mese, oltre il 50 delle spese straordinarie.
Stante la contumacia del convenuto le spese vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1048/2025
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Acireale il 02.09.2009, atto n. 298, parte II, Serie A,
[...] Controparte_1
anno 2009.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affido esclusivo dei minori , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e alla madre, con collocamento presso la stessa, anche per le Parte_2
questioni di maggior interesse concernenti salute, residenza, istruzione.
REGOLA il diritto di visita del padre come in parte motiva.
di versare a a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) da corrispondere anticipatamente ogni 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Spese dichiarate irripetibili. Così deciso in Catania, il 21/11/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
NC NN ER LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa ER LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa NC NN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1048/2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 03/06/1985 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall' avv. QUATTROCCHI GIOVANNA FRANCESCA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di n. a CATANIA (CT) il 07/12/1985 (C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 10/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Acireale in data Controparte_1
02.09.2009, dal quale sono nati i figli: 1. , nata il [...], a [...], Controparte_2
C.F. ; 2. , nata il [...], a [...], C.F. C.F._3 CP_3
; 3. , nato il [...], a [...], C.F. C.F._4 Controparte_4
; 4. , nato il [...], a [...], C.F. C.F._5 Parte_2
C.F._6
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita della separazione del 30.03.2002, che depositava al fascicolo telematico unitamente alla copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Procura della
Repubblica di Catania il 20.04.2022.
Ancora, rappresentava in seno al ricorso che il si era reso inadempiente agli CP_1
obblighi di mantenimento così per come concordato in sede di negoziazione assistita e, finanche, di assistenza morale della prole, risultando irreperibile già da oltre un anno.
Chiedeva, quindi, volersi disporre l'affido esclusivo c.d. rafforzato in suo favore per i quattro figli minori.
seppure ritualmente convocato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Quindi, all'esito dell'udienza di comparizione all'uopo fissata, la ricorrente, presente personalmente, confermava le richieste contenute in ricorso e il procuratore precisava le proprie conclusioni chiedendo la decisione della causa.
Contestualmente, in seno al verbale del 10.11.2025, il G.D. si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1
regolarmente citato, non compariva in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia
[...]
dell'accordo di negoziazione assistita dal 30.03.2002 depositata presso la Procura della
Repubblica di Catania e pedissequa autorizzazione emessa il 20.04.2022 dal P.M. incaricato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto all'affidamento dei minori, vanno accolte le richieste della ricorrente, disponendo l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori , , e . CP_2 CP_4 Pt_2
All'udienza del 10.11.2025, infatti, riferiva Parte_1
il mio coniuge è completamente scomparso, non abbiamo alcun contatto, non chiama e non si fa vedere né con me né con i bambini, io porto regolarmente i bambini dai suoi genitori ma anche loro hanno rotto tutti i rapporti con lui, ai suoi genitori ha detto che è ospite di amici ma non vuole comunicare alcun indirizzo;
ho saputo per vie traverse che è stato raggiunto a luglio da un provvedimento di arresti domiciliari per fatti di droga, ma non so in quale domicilio;
non ha mai pagato nulla per il mantenimento, non lavora>>.
L'irreperibilità del veniva dimostrata anche attraverso la produzione CP_1
dell'attestazione di irreperibilità da parte del Comune di Catania versata al fascicolo telematico. Ne consegue, per quanto concerne l'affidamento della prole e gli aspetti patrimoniali, che va disposto l'affidamento esclusivo alla madre, e ciò considerato che CP_1
isulta inadempiente agli obblighi di assistenza, educazione e al mantenimento
[...]
per come obbligato in seno all'accordo di negoziazione assistita, nonché del tutto irreperibile e dunque inidoneo a prestare qualsiasi tipo di consenso o assistenza alla prole.
Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare (art 337ter c.c.) l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ. n. 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli (comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustifica l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con Parte_1
riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c., norma che fa salva una statuizione di deroga alla regola generale secondo cui, pur in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.
Quanto al diritto di visita, questo verrà lasciato alla libera volontà dei minori e concordato con la madre stante la attuale totale assenza di rapporti con il padre.
Ancora, con riferimento al quantum relativo all'obbligo del padre per il mantenimento dei figli minori, in considerazione dell'età della prole e delle esigenze di vita e di crescita di questa, e tenendo conto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre affidataria, questo Collegio ritiene congrua la somma di € 500 mensili (125,00 a figlio) rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre anticipatamente ogni 5 del mese, oltre il 50 delle spese straordinarie.
Stante la contumacia del convenuto le spese vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1048/2025
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Acireale il 02.09.2009, atto n. 298, parte II, Serie A,
[...] Controparte_1
anno 2009.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affido esclusivo dei minori , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e alla madre, con collocamento presso la stessa, anche per le Parte_2
questioni di maggior interesse concernenti salute, residenza, istruzione.
REGOLA il diritto di visita del padre come in parte motiva.
di versare a a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) da corrispondere anticipatamente ogni 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Spese dichiarate irripetibili. Così deciso in Catania, il 21/11/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
NC NN ER LL