Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.987 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA ROMA TRAV.A, 9 83010 Chianche Italia presso lo studio dell'Avv.COSIMO CAPOZZI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
Controparte_1
rappresentato\a e difeso\a
[...] giusta procura in atti dall'Avv. GARZILLI MASSIMO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA DEL RIONE SIRIGNANO N. 7 80121 NAPOLI
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 01/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio
[...]
Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 21/2024, del 18.01.2024, notificato il 24/01/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 80.820,63 oltre sanzioni, interessi e spese Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del D.I. perché emesso per un credito privo del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità
1
[...] aveva attivato procedure esecutive (fermo Controparte_2 amministrativo\preavviso di ipoteca), recuperando per contributi previdenziali anni 2008-2009 la somma di €3621,86; che, per i medesimi titoli, la aveva già conseguito un titolo esecutivo CP_1 ovvero cartelle esattoriali definitive e, pertanto, vi era un'illegittima duplicazione di titoli e mancanza di interesse ad agire;
che, per la contribuzione 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 era maturata la prescrizione quinquennale. Concludeva chiedendo " in via preliminare, dichiarare nullo il D.I. 21/2024, emesso dal Tribunale di Benevento Sez. Lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Claudia Chiariotti, nel procedimento R.G. 145/2024 il 18.01.2024, notificato il 24/01/2024 per carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità e per essere intempestivo, errato, ingiusto ed illegittimo;
in subordine dichiarare nullo il D.I. n. 21/2024 emesso dal Tribunale di Benevento Sez. Lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Claudia Chiariotti, nel procedimento R.G. 145/2024 il 18.01.2024, notificato il 24/01/2024 sussistendo in favore dell'odierno opposto, per i crediti azionati, già titoli esecutivi;
in ulteriore subordine dichiarare nullo il D.I. 21/2024, emesso dal Tribunale di Benevento Sez. Lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Claudia Chiariotti, nel procedimento R.G. 145/2024 il 18.01.2024, notificato il 24/01/2024 e accertare il minor credito vantato dalla società per intervenuta prescrizione di una parte dei contributi CP_1 richiesti in particolare per gli anni dal 2008 al 2016 per le ragioni in premessa. Con conseguente vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario”. Regolarmente costituito
[...] eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso. Chiedeva - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il geometra al pagamento Parte_1 della complessiva somma di euro 80.820,63 ovvero a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di
2 causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Per quanto concerne l'idoneità dell' attestazione rilasciata dal Direttore Generale della a costituire idonea prova scritta ai sensi dell'art. CP_1
635 c.p.c., si osserva che la giurisprudenza prevalente equipara i crediti dello stato o degli enti pubblici, agli enti previdenziali di categoria eroganti la previdenza di base in quanto, pur essendo stati privatizzati, continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono state originariamente istituiti, così svolgendo una funzione pubblica.
Ne consegue che la dichiarazione costituisce valida prova scritta, idoena all'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto alla duplicazione di titoli, la sostiene in memoria che i Pt_2 crediti azionati con il decrerto ingiuntivo sarebbero esclusi dalla procedura di riscossione a mezzo cartella.
In realtà, come può evincersi dalla comunicazione preventiva di ipoteca, il credito azionato e portato dalle cartelle atteneva a Contributi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 mentre il Fermo amministrativo veniva azionato per la riscossione della contribuzione 2008\2009.
Il decreto ingiuntivo attiene, invece, a contribuzione anni dal 2008 al 2021. Ne consegue che vi è una parziale coincidenza degli importi azionati.
Ciò premesso per costante giurisprudenza il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché sussistano le seguenti condizioni: l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem" , sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
Nella specie la non ha richiesto e ottenuto due titoli giudiziali CP_1 ma, per il medesimo credito aveva già attivato la riscossione a mezzo ruolo. Appare, dunque, evidente che, nella specie, non può parlarsi di bis in idem né tampoco di abuso del processo.
3 Ciò nondimeno non si ravvisa, nella specie, un interesse ad agire limitatamente ai crediti già fatti oggetto di cartelle.
Difati, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973 “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
La mancata opposizione del ruolo, una volta notificata la cartella esattoriale che lo riporta, determina l'irretrattabilità del credito ivi iscritto (Cass. S.U. n. 23397/2016).
Pertanto, in presenza di cartelle non opposte, come dichiarato dall'opponente (sul punto la nulla obietta), e ormai definitive, CP_1 la disponeva di un titolo per procedere a esecuzione forzata CP_1 quanto ai contributi dal 2008 al 2017, irretrattabili tra le parti nell'an e nel quantum.
Di conseguenza, la non appare trarre alcun concreto vantaggio CP_1 giuridico dal disporre dell'ulteriore titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo.
Né appare condivisibile quanto sostenuto nella difesa della , Pt_2 che ha individuato l'interesse ad agire con la procedura monitoria, nell'opportunità di munirsi di un titolo giudiziale per poter godere della prescrizione decennale, atteso il fatto che, anche dopo la definitività del ruolo per mancata opposizione, la prescrizione rimane quinquennale ex L. n. 335/1995 e non decennale ex art. 2953 cc, valevole solo per il credito accertato in giudizio.
Ed infatti, a fronte di tale vantaggio, conseguibile – peraltro – mediante la notifica di atti interruttivi, gli enti previdenziali di natura privatistica laddove riscuotono i crediti contributivi mediante ruolo ex D.Lgs. n. 46/99 hanno a disposizione plurimi strumenti a garanzia del credito -tributario o previdenziale-, tra i quali vi è non soltanto l'iscrizione ipotecaria, ma anche il fermo amministrativo, peraltro già attivati, di cui il creditore comune, pur essendo munito di titolo giudiziale da far valere nel più lungo termine della c.d. actio iudicati, non dispone.
Pertanto non si ravvisa alcun concreto ed effettivo interesse ad agire che giustifichi la richiesta di decreto ingiuntivo, in presenza di un Ente che abbia già attivato la procedura di riscossione mediante ruoli, con la conseguenza che, relativamente alla contribuzione 2008\2017, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato stante la duplicaizone di titoli.
4 Quanto, invece, alla contribuzione successiva, è incontestata la debenza dei relativi importi.
Né sussiste la prescrizione. Difatti, ai sensi dell'.art. 19, c. 2, L. n. 773/1982, “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui all'articolo 17. Ai sensi del citato art. 17, c. 1, Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro CP_1 trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume omplessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, poiché la citata L. n. 773 del 1982, prevede che il professionista comunichi i redditi e i volumi d'.affari prodotti annualmente, la mancata denuncia impedisce la decorrenza del termine prescrizionale, non potendo invero ritenersi che le disposizioni richiamate siano incompatibili con il termine prescrizionale introdotto dalla L. n. 335 del 1995: è ben vero infatti che il legislatore del 1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall'. , ma tanto ha fatto senza incidere sulle previgenti CP_3 disposizioni in tema di previdenza forense (cfr. L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge) e di contributi previdenziali dovuti alla (cfr. Cass. Controparte_1
14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664).
Le disposizioni di cui alla citata L. n. 576/1980 e n. 773/1982, non introducono cause di sospensione della prescrizione, bensì individuano il termine di inizio della decorrenza della stessa nel momento in cui la è posta in grado di verificare la debenza CP_1
e l'.ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414; v. altresì in motivazione Cass., ss.uu., sent. n. 20219 del 19 novembre 2012).
5 Nella specie, come anticipato, deve ritenersi circostanza acquisita quella della mancata trasmissione alla della dichiarazione CP_1 prescritta dalla L. n. 773 del 1982, art. 17, in relazione ai redditi prodotti dal ricorrente sicché deve concludersi che il termine prescrizionale non sia mai iniziato a decorrere.
In ogni caso, dal momento che l'odierno giudizio è circoscritto alla contribuzioned al 2018 al 2021, appare evidente che il termine di prescrizione quinquennale non risulta comunque maturato.
Priva di pregio si appalesa infine la doglianza formulata in merito al quantum debeatur, avendo il ricorrente solo genericamente contestato la circostanza - invece puntualmente dedotta e allegata dalla (cfr. attestazione del credito ex art.635 c.p.c. del CP_1
01/07/2015, prot.81678, all. n. 2 al fasc. monitorio) - della quantificazione del credito contributivo secondo i parametri minimi previsti dalla L. n. 773/1982, artt. 1 e 2 e dal Regolamento interno, tenendo conto dei redditi dichiarati al fisco.
Da tutto quanto premesso, consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del al pagamento della contribuzione anni Parte_1 dal 2018 al 2021 per complessivi €6.600.
Stante la reciproca soccombenza, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_4
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore Parte_1 di
[...]
2018\2021 che Parte_3 liquida in complessivi €6.600 oltre sanzioni e interessi dal 06.09.2023 al soddisfo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 04.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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