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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 24226 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Trinitapoli (BT) alla via G. Parte_1
Fortunato, n. 34, presso lo studio dell'avv. Francesco DI NATALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do- CP_1 miciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Me- tropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO CP_2 in virtù di mandato generale alle liti per notar del 22.03.2024, n. Per_1
37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - ripetizione di indebito – prestazione assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. F. Di Natale, per la ricorrente: “…1) Accertare e dichiarare
l'irripetibilità dell'indebito pari ad €4.252,08 nonché il ripristino dell'assegno
1 sociale per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto, condannare
l' al pagamento dell'assegno sociale a far data dal 1/07/2023 nonché al- CP_1
la restituzione delle trattenute effettuate o effettuanda;
2) Condannare l' CP_1 in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite e com- petenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anti- statario. nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”.
L'avv. G. Iandolo, per il convenuto: “Rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, confermando il provvedimento di indebi- to impugnato e la legittimità della revoca dell'assegno sociale per superamen- to dei limiti reddituali. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 3 luglio 2025, , titolare di as- Parte_1
segno sociale dal 1° novembre 2021, ha esposto che l' , con nota del 20 CP_1 novembre 2024, le ha comunicato l'avvenuto indebito pagamento, nel periodo gennaio - dicembre 2023, della somma complessiva di €4.252,08, “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022”; e che ella ha redatto correttamente e regolarmente presentato la dichiarazione reddituale per l'anno
2022 né ha mai assunto un contegno che potesse indurre in errore l' . CP_2
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che, in virtù di consolidato prin- cipio giurisprudenziale, in caso di indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali, l' potrebbe ripetere solo somme versate a CP_1
partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei detti requisiti;
che l' era a conoscenza dei dati reddituali o comunque avrebbe potuto CP_2 acquisirli presso l'Agenzia delle Entrate, come stabilito dall'art. 15 del D.L. n.
78/2009, conv. in l. n. 102/2009, ed avrebbe potuto consultare il Casellario
2 dell'assistenza, istituito dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, conv. in l. n.
122/2010; che, inoltre, l' ha violato la disposizione dell'art. 35, commi 8 CP_1
e 10-bis del D.L. n. 207/2008 che impone la possibilità di sospendere la pre- stazione, limitatamente all'anno interessato dalla verifica reddituale (nella specie il 2022), in quanto la verifica dei redditi dichiarati per l'anno 2022 do- veva unicamente investire un accertamento per tale anno sino al giugno dell'anno 2023; che, inoltre, come si desume dalla motivazione del provvedi- mento di rigetto del ricorso amministrativo, l' ha ritenuto superati i li- CP_2 miti reddituali in quanto ha erroneamente sommato i redditi percepiti nel 2023 con quelli percepiti nel 2022; e che, invero, essendo ella coniugata, i limiti di reddito da non superare per beneficiare dell'assegno sociale nell'anno 2023 sono pari ad €13.085,02 mentre in tale anno il coniuge ha percepito il reddito di €8.937,00 ed ella ha percepito soltanto €299,00, per cui hanno fruito di un reddito inferiore alla soglia di legge.
La ricorrente ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' , costituitosi il 16 settembre 2025, ha dedotto che, ai fini della ve- CP_1
rifica del rispetto dei limiti reddituali, la prima liquidazione è effettuata prov- visoriamente sulla base del reddito presuntivo dichiarato in domanda, mentre le liquidazioni relative agli anni successivi alla prima vengono compiute sulla base dei redditi da pensione conseguiti nello stesso anno e sulla base dei reddi- ti diversi conseguiti nell'anno solare precedente;
che, nella specie, è risultato, sulla base dei redditi dichiarati nell'anno 2022, che la ricorrente ha percepito indebitamente, per il periodo 01.01.2023-31.12.2023, la somma di €4.252,08 corrisposta a titolo di assegno sociale;
che, invero, nell'anno 2022 la ha conseguito redditi da immobili per €298,00, mentre il coniuge Pt_1
ha prodotto redditi da partecipazione in società per €8.308,00, ai quali occorre aggiungere i redditi emergenti dal casellario delle pensioni dell'anno corrente
(2023) pari ad €8.937,15, in quanto il coniuge è diventato titolare di pensione
VOART dal mese di maggio 2023; che, pertanto, il reddito totale ammonta ad
3 €17.543,15, superiore al limite di legge (€13.085,02); che, conseguentemente, la prestazione è stata revocata, dandosene comunicazione all'interessata con nota del 24 novembre 2024.
L' , affermata la sussistenza dell'indebito e la mancanza del requi- CP_2
sito reddituale per fruire della prestazione in questione, ha sostenuto che l'indebito, il quale trova origine in un errore imputabile all'omessa comunica- zione dei redditi da parte dell'interessata, è interamente ripetibile;
che l'onere della prova della insussistenza dell'indebito grava sul percipiente;
che l'intervento dell è stato tempestivo ai sensi dell'art. 13, comma 2, della CP_2
l. 412/91 il quale fa onere all' di procedere annualmente alla verifica del- CP_1 le situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
che, pur richiaman- do i principi giurisprudenziali in tema di indebiti assistenziali, secondo cui de- ve escludersi la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare af- fidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile, nella specie, deve negarsi che la ricorrente possa aver maturato un legittimo affida- mento poiché era perfettamente a conoscenza dei fatti che hanno determinato la cessazione del diritto al godimento dell'assegno sociale ed era pienamente consapevole della natura indebita dei pagamenti ricevuti o avrebbe potuto es- serlo, in ogni caso, usando l'ordinaria diligenza;
che, inoltre, deve escludersi il legittimo affidamento giacché tra il momento in cui l'Istituto ha preso cono- scenza della natura indebita dei pagamenti e quello in cui è stato comunicato l'indebito non è decorso un lasso di tempo sufficientemente ampio da consoli- dare l'affidamento della ricorrente circa la (ritenuta) spettanza delle somme ot- tenute medio tempore; e che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente non può trovare applicazione poiché la stessa si riferisce alle prestazioni da invali- dità civile mentre nelle specie si tratta dell'assegno sociale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente, coniugata con , ha presentato domanda Persona_2
di assegno sociale – prestazione di natura prettamente assistenziale in quanto è dovuta in ragione delle condizioni di età e di reddito indipendentemente dalla titolarità di una posizione assicurativa (art. 3, comma 6, della legge n. 335 del
1995) – in data 29 ottobre 2021, dichiarando i redditi percepiti negli anni 2020
e 2021.
Con nota del 20 novembre 2024 l' ha rideterminato la prestazione CP_2 già riconosciuta a decorrere dal 1° novembre 2021, ricalcolandola, sulla base delle dichiarazioni dei redditi percepiti nell'anno 2022, dal 1° gennaio 2022, in sostanza azzerandola e chiedendo la restituzione di quanto versato tra gennaio e dicembre 2023 ammontante ad €4.252,08.
La ha proposto ricorso amministrativo indicando in sintesi gli Pt_1 argomenti posti a fondamento della presente domanda giudiziale.
Il Comitato ha respinto il ricorso evidenziando che nell'anno 2022
l'interessata ha percepito redditi da fabbricati per €298,00 mentre il coniuge, oltre a pari importo per il medesimo titolo, ha percepito redditi di impresa per
€4.569,00 ed inoltre, da maggio 2023, è divenuto titolare di pensione quale ar- tigiano ammontante ad €8.937,00; e che, pertanto, sommando tale reddito con gli altri del nucleo familiare percepiti nel 2022, si ottiene l'importo di
€14,102,00, superiore al limite di legge. Infine, ha sostenuto che la disposizio- ne dell'art. 13 della legge n. 412/1991 che rende irripetibili le somme percepi- te in buona fede è inapplicabile agli indebiti di prestazioni non pensionistiche.
I dati reddituali disponibili non sono oggetto di contestazione.
Nell'anno 2022 la ricorrente ha percepito esclusivamente il reddito da fabbricati ammontante ad €289,00.
Il coniuge, oltre alla medesima somma, ha percepito redditi imponibili da impresa per €4.569,00. Nell'anno successivo è divenuto titolare, dal mese di maggio, di pensione di vecchiaia ammontante ad €8.937,00.
5 Secondo quanto risulta dalle dichiarazioni fiscali depositate il 3 novem- bre 2025, nell'anno 2023 la ha percepito un reddito imponibile di Pt_1
€149,00 ed il coniuge di €6.103,00.
2. - Secondo l'orientamento della S.C. – che ha così confermato un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Taranto, sentenza n. 2868/2024 del 2.12.2024, RG n. 10510/2023), sulla base, peraltro, di solida base costituita da non poche pronunce di legittimità (Cass. sez. lav. n.
8633/2014; Cass. sez. lav. 17624/2010; Cass. sez. lav. n. 1664/2007) – ai fini della verifica del superamento dei limiti di reddito, non è consentito sommare i redditi da prestazione conseguiti nell'anno di riferimento con quelli diversi percepiti nell'anno precedente.
Invero, in un caso analogo al presente la Corte, con sentenza 19/02/2025,
n. 4290, ha infatti affermato che “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile), ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l.
n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con
l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche;
pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa”.
Nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, invero, l' aveva rile- CP_1
vato un indebito pagamento di ratei di assegno di invalidità riconosciuto dal 1° settembre 2009, avendo il pensionato prestato, nel corso del 2012, attività lavorativa ed essendo divenuto titolare, dal 1° agosto 2013, di un trattamento pensionistico di vecchiaia artigiani conseguendo un reddito nel 2013 a tale
6 titolo;
pertanto, l aveva revocato la prestazione per superamento dei CP_2 limiti reddituali ed aveva chiesto in restituzione una somma per l'anno 2012 e la somma corrispondente all'intera prestazione per l'anno 2013, apparendo superati, sommando i redditi del 2012 con quelli del 2013, i limiti per usufruire dell'assegno mensile.
L' aveva quindi sostenuto, anche in giudizio, che, per tutte le CP_2 prestazioni pensionistiche collegate al reddito, occorreva fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno ed ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente. La Corte di appello aveva respinto la tesi dell' osservando che “per calcolare il limite di reddito necessario a CP_2 verificare la debenza o meno di una prestazione assistenziale collegata al reddito doveva guardarsi all'anno di riferimento e soltanto a quello, ai sensi e per gli effetti di quanto letteralmente stabilito dall'art. 35, co. 8 del D.L.
207/2008 ratione temporis vigente, per cui il riferimento al reddito doveva essere effettuato con riferimento ad un solo anno e la norma non poteva interpretarsi tenendo conto dei redditi non del solo anno solare precedente ma anche di quelli dell'anno successivo, nel caso dell'anno in cui era stata erogata la prestazione pensionistica”.
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di merito con la seguente motivazione, che qui si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
«11. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318; 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
12. L'art. 35 del DL n 207/2008 conv. in L. n. 14/2009 stabilisce che:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali
7 ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
13. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
14. Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”.
15. La norma ha inoltre aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
16. Come già ritenuto da Cass. n. 17624/2010, alla quale va data continuità, l'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall' tra redditi per CP_1
prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente.
17. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque
l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma”.
Se è vero, quindi, che non può operarsi la sommatoria tra il reddito da prestazione del coniuge della ricorrente percepito nell'anno 2023 con i redditi
8 percepiti da entrambi nel 2022, deve affermarsi l'infondatezza della pretesa dell' poiché il reddito cui deve farsi riferimento è soltanto quello del CP_1
nucleo percepito nel 2023 pari ad €6.252,00 (redditi imponibili: €149,00 per la ricorrente ed €6.103,00 per il coniuge), e deve ritenersi validamente e correttamente erogata la prestazione assistenziale nel corso dell'intero anno
2023.
3. - Del pari, deve accogliersi anche la domanda di ripristino della prestazione, dal mese di gennaio 2024 (come detto, è valido il pagamento dei ratei fino al mese di dicembre 2023), dovendo, a tal fine, tenersi conto esclusivamente dei redditi del nucleo familiare in relazione a tale anno e verificare se essi rientrino nei limiti normativamente prefissati.
La ricorrente, in quanto attrice, deve allegare e provare, anche presuntivamente, la sussistenza dei requisiti reddituali sia in riferimento alla propria posizione che a quella del coniuge nell'anno 2024.
Tale onere probatorio può ritenersi soddisfatto ex art. 2729 c.c., attraverso la produzione in giudizio del modello unico proprio e del coniuge dell'anno 2024, potendo da essi evincersi le somme percepite dal nucleo familiare nell'anno 2023 e quelle probabilmente percipiende nel 2024. A ciò va aggiunto che l' , pur potendo accedere ai dati dell'Agenzia delle CP_1
Entrate, non ha fornito elementi dai quali poter desumere che i redditi del nucleo familiare siano diversi rispetto a quanto desumibile da tali dichiarazioni.
Orbene, essendo il coniuge della ricorrente titolare di pensione di vecchiaia che è stata pari ad €8.937,00 per il periodo maggio – dicembre 2023, corrispondente ad otto mensilità oltre la tredicesima, verosimilmente l'importo annuo di tale pensione ammonta ad €12.909,00, cui devono aggiungersi i redditi da fabbricati del nucleo pari presumibilmente a complessivi euro
€596,00 (€298,00 annui per ciascun coniuge), ottenendo così un totale di
€13.505,00 che, anche senza considerare le detrazioni fiscali, è inferiore al
9 limite di reddito per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale fissato in
€13.894,00 per l'anno 2024.
Pertanto, alla luce, di quanto sopra, accertata la spettanza del beneficio per l'anno 2023, deve dichiararsi il diritto della ricorrente di continuare a percepire l'assegno sociale anche in seguito e, posto che nell'anno 2023 i ratei sono stati già erogati, deve condannarsi il convenuto al pagamento dei ratei spettanti dal 1° gennaio 2024, oltre accessori di legge.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficate dal D.M. n. 147/2022.
Può farsi riferimento alle dette tabelle nel loro valore minimo, aumentato del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, stesso D.M. n. 55/2014, per
contro
- versie di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00, giusta quanto indicato in ricorso circa il valore della causa. Ai compensi si aggiunge il rimborso for- fetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 3 luglio 2025, così provvede: Parte_1
1. - dichiara non dovuta da parte della ricorrente all' la restituzione del- CP_1
la somma di €4.252,08, richiesta dall'Ente con nota del 20 novembre
2024;
10 2. - accertato il diritto della ricorrente di continuare a percepire l'assegno so- ciale dal 1° gennaio 2024, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
dei relativi ratei dalla detta data oltre gli accessori di Parte_1 legge;
3. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Francesco DI CP_1
NATALE, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in com- plessivi €1.659,58, di cui €216,48 per spese generali ed €1.443,20 per compensi, oltre IVA e CPA;
4. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Elisa Ferrazzoli
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