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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA NO LO, TO
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3142/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302D903787 2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302D903787 2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.06.2024, RGA 3142/2024, Ricorrente_2 nella qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_3 S.n.c., e Ricorrente_1
, quale socia della medesima società, rappresentati e difesi dal dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugnavano la sentenza n. 40/2023 della CGT di I° grado di Palermo che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2014.
Assume parte appellante che l'Ufficio, recependo acriticamente i rilievi di un PVC della G.d.F., aveva riqualificato un contratto di appalto di servizi alberghieri con la Società_1 Soc. Coop. in somministrazione illecita di manodopera, contestando l'inesistenza delle operazioni e recuperando a tassazione l'IVA detratta e i costi ai fini IRAP.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per omessa valutazione della natura di "appalto leggero"; per la inconferenza della prova indiziaria (riferita ad annualità diverse); per violazione dell'onere probatorio.
In corso di causa, l'appellante ha depositato la Sentenza Penale Numero_1 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13/05/2025, che ha assolto il legale rappresentante e i coimputati con formula piena
("perché il fatto non sussiste") in ordine ai medesimi fatti di reato fiscale posti alla base dell'accertamento.
L'Ufficio ha resistito con controdeduzioni, ribadendo la valenza degli indizi raccolti (S.I.T. dei dipendenti, agenda rossa, email).
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio osserva che il quadro probatorio risulta radicalmente mutato per effetto del deposito della sentenza penale Numero_1.
Ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali.
Poiché il Giudice Penale, all'esito di una compiuta istruttoria dibattimentale, ha accertato la genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la Ricorrente_3 snc e la Società_1, escludendo qualsivoglia ipotesi di simulazione o interposizione fittizia, questo Collegio non può che uniformarsi a tale accertamento. Il "fatto materiale" dell'inesistenza delle operazioni è stato legalmente escluso ed è il medesimo di cui qui si discute.
Anche a prescindere dal giudicato penale, le censure dell'appellante sono fondate.
L'Ufficio ha basato la pretesa su un compendio indiziario anacronistico e parziale.
Gran parte della documentazione (agenda rossa, moduli ferie) si riferisce agli anni 2017/2018, mentre l'accertamento riguarda il 2014.
Non è ammissibile, infatti, una "proiezione retroattiva" di presunzioni senza prova della continuità delle medesime modalità gestionali per l'anno pregresso.
In relazione alla asserzione relativa all'appalto "labour intensive" la Corte rileva che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22796/2020) chiarisce che negli appalti "leggeri" l'organizzazione dell'appaltatore risiede essenzialmente nell'esercizio del potere direttivo.
Nel caso di specie, il Capitolato allegato al contratto e le testimonianze dibattimentali (superiori alle S.I.T. unilaterali della G.d.F.) confermano che il coordinamento era in capo al responsabile dell'appaltatrice (Sig.
Nominativo_1).
Fondato è anche il motivo relativo alla neutralità IVA e deducibilità costi
Venuta meno la contestazione di inesistenza dell'operazione, cade il presupposto per l'indetraibilità dell'IVA
e l'indeducibilità IRAP. L'operazione deve ritenersi soggettivamente e oggettivamente reale, con pieno diritto della contribuente alla neutralità dell'imposta.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e del valore della controversia.
Per la complessità della materia trattata e in ragione del sopravvenuto giudicato penale si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, annulla l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA NO LO, TO
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3142/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302D903787 2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302D903787 2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.06.2024, RGA 3142/2024, Ricorrente_2 nella qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_3 S.n.c., e Ricorrente_1
, quale socia della medesima società, rappresentati e difesi dal dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugnavano la sentenza n. 40/2023 della CGT di I° grado di Palermo che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2014.
Assume parte appellante che l'Ufficio, recependo acriticamente i rilievi di un PVC della G.d.F., aveva riqualificato un contratto di appalto di servizi alberghieri con la Società_1 Soc. Coop. in somministrazione illecita di manodopera, contestando l'inesistenza delle operazioni e recuperando a tassazione l'IVA detratta e i costi ai fini IRAP.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per omessa valutazione della natura di "appalto leggero"; per la inconferenza della prova indiziaria (riferita ad annualità diverse); per violazione dell'onere probatorio.
In corso di causa, l'appellante ha depositato la Sentenza Penale Numero_1 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13/05/2025, che ha assolto il legale rappresentante e i coimputati con formula piena
("perché il fatto non sussiste") in ordine ai medesimi fatti di reato fiscale posti alla base dell'accertamento.
L'Ufficio ha resistito con controdeduzioni, ribadendo la valenza degli indizi raccolti (S.I.T. dei dipendenti, agenda rossa, email).
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio osserva che il quadro probatorio risulta radicalmente mutato per effetto del deposito della sentenza penale Numero_1.
Ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali.
Poiché il Giudice Penale, all'esito di una compiuta istruttoria dibattimentale, ha accertato la genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la Ricorrente_3 snc e la Società_1, escludendo qualsivoglia ipotesi di simulazione o interposizione fittizia, questo Collegio non può che uniformarsi a tale accertamento. Il "fatto materiale" dell'inesistenza delle operazioni è stato legalmente escluso ed è il medesimo di cui qui si discute.
Anche a prescindere dal giudicato penale, le censure dell'appellante sono fondate.
L'Ufficio ha basato la pretesa su un compendio indiziario anacronistico e parziale.
Gran parte della documentazione (agenda rossa, moduli ferie) si riferisce agli anni 2017/2018, mentre l'accertamento riguarda il 2014.
Non è ammissibile, infatti, una "proiezione retroattiva" di presunzioni senza prova della continuità delle medesime modalità gestionali per l'anno pregresso.
In relazione alla asserzione relativa all'appalto "labour intensive" la Corte rileva che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22796/2020) chiarisce che negli appalti "leggeri" l'organizzazione dell'appaltatore risiede essenzialmente nell'esercizio del potere direttivo.
Nel caso di specie, il Capitolato allegato al contratto e le testimonianze dibattimentali (superiori alle S.I.T. unilaterali della G.d.F.) confermano che il coordinamento era in capo al responsabile dell'appaltatrice (Sig.
Nominativo_1).
Fondato è anche il motivo relativo alla neutralità IVA e deducibilità costi
Venuta meno la contestazione di inesistenza dell'operazione, cade il presupposto per l'indetraibilità dell'IVA
e l'indeducibilità IRAP. L'operazione deve ritenersi soggettivamente e oggettivamente reale, con pieno diritto della contribuente alla neutralità dell'imposta.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e del valore della controversia.
Per la complessità della materia trattata e in ragione del sopravvenuto giudicato penale si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, annulla l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.