Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Torino, n. 7;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del Ministro dell’interno, adottato il 13 luglio 2022 e notificato in data 31 ottobre 2022, con cui veniva respinta l’istanza dello stesso tesa ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. TT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva la sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. All’esito dell’udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare all’esame delle doglianze spiegate con l’impugnazione.
5. Con il primo motivo viene lamentata l’illogicità della decisione in ragione delle conseguenze negative per il ricorrente derivanti da illeciti commessi da un’altra persona (segnatamente, dalla moglie): per altro, viene precisato come si tratti di fatti risalenti ad un periodo anteriore al matrimonio del ricorrente con le menzionata donna pregiudicata, quindi sicuramente inconferenti rispetto al giudizio cui è chiamata l’amministrazione.
6. Tramite la seconda doglianza, poi, si evidenzia come i fatti imputati alla moglie del ricorrente sarebbero sicuramente di minimo allarme sociale: ciò dimostrerebbe la carenza dell’istruttoria e, quindi, l’illegittimità dell’atto.
7. I due motivi, strettamente connessi tra loro, sono suscettibili di trattazione congiunta: essi sono infondati.
8. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
9. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di un gran numero di procedimenti penali (alcuni conclusi con condanne, altri ancora pendenti) a carico della moglie del ricorrente, nonché richiamando gli atti istruttorî della Questura e della Prefettura di Latina.
10. Orbene, tale giudizio non appare macroscopicamente illogico, atteso che, come da prevalente giurisprudenza, nei procedimenti di concessione della cittadinanza la valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale può essere estesa anche al nucleo familiare con riguardo, tra gli altri, anche al profilo dell’irreprensibilità della condotta (cfr. Cons. Stato, sez. I, par., 19 novembre 2018, n. 2674).
11. Ciò posto, nel caso di specie, l’amministrazione ha opportunamente valutato i precedenti penali relativi alla moglie del ricorrente come sintomo di criticità nel contesto familiare ed ha, di conseguenza, non irragionevolmente considerato che il legame giuridico ed affettivo intercorrente tra l’esponente e la coniuge pregiudicata potrebbero potenzialmente indurlo a tenere anche solo in futuro comportamenti in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis, 5 dicembre 2022, n. 16216; o più recentemente, Tar Lazio, sez. V- bis , 9 marzo 2023, n. 3922).
12. Peraltro, la valutazione dei precedenti penali a carico della consorte del ricorrente non poteva non rilevare alla luce dei benefici che indirettamente l’acquisto della cittadinanza da parte di un soggetto comporta anche per gli altri membri del nucleo familiare, tra i quali l’impossibilità di espellere il coniuge o i parenti entro il secondo grado come disposto dall’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, in tal senso Tar Lazio, sez. V- bis , 21 giugno 2022 n. 8307).
13. Viepiù, la relazione della Questura di Latina evidenzia una serie di circostanze afferenti alla situazione abitativa che risultano rilevanti ai fini della valutazione di piena integrazione nella società: esemplificativamente, l’ufficio di pubblica sicurezza ha evidenziato come il ricorrente non viva né con la moglie, né con l’ ex compagna, né con le due figlie (nate in Italia) avute con quest’ultima, bensì con altri tre connazionali segnalati tutti con svariati alias nelle banche dati della polizia e gravati alcuni anche di pregiudizî di polizia.
14. Peraltro, anche la situazione lavorativa risulta caratterizzata da una profonda precarietà (al di là del dato reddituale), atteso che l’attività di ambulante esercitata si fonda su una licenza dell’anno 2004, in relazione alla quale la Questura non riscontrava ulteriori effettivi elementi concreti che potessero comprovare l’autentica partecipazione alla vita economica nazionale.
15. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
16. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO GI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
TT AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AN | IO GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.