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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marco
Bottino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta e art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 13.2.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6067/23 RG, avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marrone Massimo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Giovanni Taglialatela, Alessandro Taglialatela
e Monica Taglialatela
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: previo accertamento della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i modi e i tempi descritti in ricorso, con inquadramento al III livello del CCNL scuole private laiche, condannare la parte convenuta al pagamento per le causali di cui al ricorso dell'importo complessivo di €
30.823,06 di cui euro 2.788,03 a titolo di TFR. Vittoria di spese.
Per parte resistente: rigetto del ricorso.
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, istaurato con ricorso del 19.5.23 e per il quale la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, ha ad oggetto:
• L'accertamento di un periodo di lavoro al nero dal settembre 2020 al 31.1.21;
• il riconoscimento per tutta la durata del rapporto (settembre 2020- luglio 2021; settembre 2021-30.6.22 e dal 5.9.22 al 2.12.22) del terzo livello del ccnl scuole private laiche, stante lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento (I° livello) consistenti nello svolgimento di attività ludiche ed educative attraverso il disegno ed il canto, l'insegnamento di una ora a settimana di lingua inglese e riconducibili al ruolo di educatore di asilo nido (III livello);
• il riconoscimento di differenze retributive (calcolate sulla base del livello rivendicato) pari ad euro 21.771,19 maturate per lavoro supplementare e/o straordinario effettivamente svolto rispetto all'orario part-time previsto dai contratti intercorsi tra le parti, pari a 25 ore settimanali per il primo contratto e pari a ore 29 settimanali per i restanti contratti, avendo dedotto in ricorso lo svolgimento del seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
• riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, mai godute pari ad euro
3.352,48;
• il riconoscimento di differenze retributive dovute su tredicesima pari ad euro
2.911,36;
• TFR pari ad euro 2.788,03.
Parte ricorrente ha infatti dedotto di aver lavorato quale educatrice di asilo nido, mansione rientrante nel III livello del CCNl scuole private laiche, “al nero” dal settembre 2020 al gennaio 2021 e di essere stata poi in modo illegittimo inquadrata al I livello “bidella” con contratti a termine part-time di circa 22 ore mensili dal 2.2.21 al
30.6.21, poi inquadrata sempre al I livello con contratto a tempo determinato part time di
29 ore circa dal 1.9.21 al 30.6.22 e dal 1.9.22 al 11.12.22.
2 Ha dedotto di aver svolto un monte ore pari a 45 ore settimanali ricevendo la retribuzione indicata nelle buste paga tarata su circa 22 ore settimanali lavorate per il primo contratto e su 29 ore settimanali per i restanti periodi, insufficiente rispetto alle ore effettivamente lavorate.
Il surplus orario svolto ha inciso secondo la prospettazione del ricorrente anche sulla
13^.
La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento del tfr.
Infine il ricorrente ha dedotto il mancato godimento di ferie.
Si è costituito l'istituto resistente, negando l'esistenza di un periodo al nero dal settembre 2020 al 2.2.21.
Ha poi contestato lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello del ccnl invocato. Ha allegato che la ricorrente aveva svolto le mansioni di collaboratrice scolastica, addetta alla pulizia dei locali, alla vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e all'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, svolgendo sempre ed unicamente mansioni tutte riferibili a tale profilo.
Ha poi contestato l'orario indicato in ricorso deducendo lo svolgimento di un orario conforma a quello indicato nei contratti ed in ogni caso lo svolgimento di orario supplementare era stato sempre retribuito come dimostrato dalle buste paga allegate alla memoria difensiva.
Ha negato la presenza della ricorrente al campo scuola di luglio 2021.
Ha chiesto il rigetto del ricorso avendo la lavoratrice sempre percepito tutto quanto lei spettante, avendo regolarmente fruito di ferie, riposi e permessi nel corso del rapporto ed avendo pure ricevuto puntualmente, integralmente e mensilmente quanto da lei maturato, anche a titolo di tredicesima, ferie, festività ed indennità varie.
L'istruttoria ha contemplato l'escussione di testi e l'analisi della documentazione prodotta dalle parti: bonifici, buste paga, contratti e dichiarazioni unilav.
Il teste , fidanzato della ricorrente dal 2014 ha dichiarato che la Testimone_1 ricorrente aveva lavorato dal settembre 2020 al novembre 2022 per la resistente svolgendo mansioni di pulizia, gestione ed intrattenimento dei bambini dell'asilo nido, svolgendo al contempo ore di insegnamento di lingua inglese presso la scuola primaria.
Ha dichiarato che la ricorrente aveva osservato il seguente orario: 8,00-16,30 o 17,00 dal lunedì al venerdì con una ora di spacco.
3 Ha dichiarato (avendolo appreso dalla ricorrente) che la ricorrente aveva percepito circa
700,00 euro mensili senza percepire la tredicesima e la 14^, percependo solo una parte del TFR.
La teste dipendente con mansioni di assistente amministrativa della _2 resistente, ha dichiarato che la ricorrente aveva lavorato per la resistente dal febbraio
2021 fino al completamento dell'anno scolastico per poi essere richiamata a settembre
2021 per l'anno scolastico 2021/2022 con scadenza al 30.6.22 e poi nel corso dal settembre 2022 senza completare l'anno scolastico.
Ha dichiarato che la ricorrente lavorava dalle ore 9,00 alle ore 15,30 dal lunedì al venerdì.
Ha dichiarato che le mansioni disimpegnate dalla ricorrente erano il cambio dei pannolini e bisogni del nido, collaboratrice del nido.
Nulla ha saputo dire sulle ferie.
Non ha ricordato la presenza della ricorrente al campo estivo di luglio 2021.
Non risulta alla teste che la ricorrente abbia svolto ore di lezione di inglese alle primarie.
La teste ha poi dichiarato che il nido chiudeva alle 15,00 con uscita dei bimbi nella fascia oraria 15,00- 16,00.
La teste , insegnante delle scuole materne per la resistente dall'a.s. Testimone_3
2015/2016 fino all'a.s. 2020/2021, ha dichiarato di aver visto presso l'istituto la ricorrente ma di non saper dire nulla sull'orario di lavoro svolto, nè sulle mansioni.
Le dichiarazioni maggiormente accreditabili, sia sotto il profilo della vicinanza al tema di prova che della equidistanza dalle parti, risultano quelle rese dalla dipendente _2
, la quale essendo intranea all'ambiente lavorativo - a differenza del teste ,
[...] Tes_1 fidanzato accompagnatore sui luoghi di lavoro della ricorrente – ha potuto delineare con precisione le mansioni svolte (collaboratrice di nido) e l'orario osservato dalla ricorrente
(lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 15,30).
Orario e mansioni sono i dati che consento al giudice la decisione del caso, essendovi agli atti bonifici bancari e buste paga da porre ad elemento di raffronto.
Partendo dalle mansioni svolte, il teste ha dichiarato lo svolgimento di mansioni Tes_1 di pulizia (riconducibili al livello di inquadramento) e mansioni di intrattenimento e gestione dei bambini, nonché ha confermato lo svolgimento di ore di lingua inglese.
Non ha dichiarato quali tra le mansioni svolte fosse prevalente, se l'attività di pulizia o di intrattenimento.
Le dichiarazioni del teste , al di là del profilo della attendibilità, non sono idonee Tes_1
a dimostrare lo svolgimento delle superiori mansioni invocate perché il teste è
4 accompagnatore della ricorrente sui luoghi del lavoro e giammai nel corso della sua deposizione ha affermato di aver visto in prima persona i fatti da lui narrati, ma sempre di averli appresi dalla ricorrente.
Al contrario la teste che ha dichiarato che la ricorrente era collaboratrice del _2 nido con mansioni di cambio pannolini e accompagnamento dei bambini per i bisogni, ha lavorato nel plesso di fronte a quello in cui lavorava la ricorrente ed ha potuto vedere di persona la ricorrente interagire con le altre figure professionali presenti al nido, costatare di persona le mansioni svolte dalla ricorrente ed ha potuto indicare con precisione l'orario di lavoro della ricorrente per aver costatato di persona la stessa allontanarsi e fare ingresso ai luoghi di lavoro.
Va dunque rigettata la domanda di inquadramento di livello III, non essendovi riscontro nell'istruttoria svolta dello svolgimento della invocata mansione di Educatrice.
Una volta stabilito il corretto inquadramento della ricorrente al I livello del CCNL scuole private laiche, risulta sfornita di prova anche l'allegazione di parte ricorrente circa lo svolgimento di un periodo di lavoro al nero dal settembre 2020 al febbraio 2021, in quanto la teste ha espressamente riferito anche in forza delle sue competenza _2 di assistente amministrativa che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel febbraio 2021.
È emerso lo svolgimento di un surplus orario. Ed invero nel periodo dal 2.2.21 al
30.6.21 a fronte di un orario previsto di 22 ore a settimana è risultato lo svolgimento effettivo di un orario settimanale pari ad 32 ore e 30 minuti.
Nel periodo dal 1.9.21 al 30.6.22 e nel periodo dal 1.9.22 al 11.12.22 rispetto alle 29 ore settimanali previste dai contratti intercorsi tra le parti risultano lavorate 32 ore e 30 minuti a settimana.
Risultano così generate differenze retributive per lavoro supplementare nella misura di un numero di ore settimanali pari a 10 ore e 30 minuti nel periodo dal 2.2.21 al 30.6.21 e un numero di ore supplementari svolte pari a 3 ore e 30 minuti per i periodi dal 1.9.21 al
30.6.22 e dal 1.9.22 al 11.12.22.
Rileva, dunque, il Tribunale che la azione di condanna al pagamento di differenze retributive è sul punto parzialmente fondata e può trovare accoglimento per quanto concerne le pretese economiche derivanti dal mancato pagamento della giusta retribuzione, di differenze su 13^ mensilità con parametro al I livello del CCnl invocato .
Dalla prova testimoniale nulla è emerso di preciso circa il mancato godimento delle ferie e dunque va rigettata la domanda relativa alla indennità sostitutiva delle ferie.
Quanto al TFR non risulta pagato, non essendo fornita prova attraverso bonifico del suo pagamento.
5 Il ricorso va dunque solo parzialmente accolto con esclusivo riferimento alle pretese economiche relative a lavoro supplementare, differenza su 13^ e TFR, sulla base del surplus orario in precedenza descritto e calcolato sulla base del I livello del ccnl invocato.
Ne consegue a) un credito per differenze retributive per lavoro supplementare pari ad euro 1.230,44 per il periodo dal 2.2.21 al 30.6.21 e pari ad euro 1.402,26 per i restanti periodi;
b) un credito di euro 471,84 a titolo di differenza su 13^ mensilità, c) un credito pari ad euro 2367,62 per Tfr, conformemente ai conteggi allegati al ricorso.
Sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Alla parziale condanna segue l'obbligo, per il convenuto, di refusione della metà delle spese di giudizio, compensata la restante metà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: in accoglimento parziale della domanda:
a) dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate, anche ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., pari ad € 5.472,16, di cui € 2.367,62 a titolo di TFR
b) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 5.472,16 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino all'effettivo saldo;
c) condannare la convenuta al pagamento della metà delle spese e competenze professionali di giudizio che liquida in euro 1555,67 oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi al procuratore antistatario, compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, 18.2.25
IL GIUDICE
Dott. Marco Bottino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marco
Bottino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta e art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 13.2.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6067/23 RG, avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marrone Massimo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Giovanni Taglialatela, Alessandro Taglialatela
e Monica Taglialatela
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: previo accertamento della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i modi e i tempi descritti in ricorso, con inquadramento al III livello del CCNL scuole private laiche, condannare la parte convenuta al pagamento per le causali di cui al ricorso dell'importo complessivo di €
30.823,06 di cui euro 2.788,03 a titolo di TFR. Vittoria di spese.
Per parte resistente: rigetto del ricorso.
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, istaurato con ricorso del 19.5.23 e per il quale la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, ha ad oggetto:
• L'accertamento di un periodo di lavoro al nero dal settembre 2020 al 31.1.21;
• il riconoscimento per tutta la durata del rapporto (settembre 2020- luglio 2021; settembre 2021-30.6.22 e dal 5.9.22 al 2.12.22) del terzo livello del ccnl scuole private laiche, stante lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento (I° livello) consistenti nello svolgimento di attività ludiche ed educative attraverso il disegno ed il canto, l'insegnamento di una ora a settimana di lingua inglese e riconducibili al ruolo di educatore di asilo nido (III livello);
• il riconoscimento di differenze retributive (calcolate sulla base del livello rivendicato) pari ad euro 21.771,19 maturate per lavoro supplementare e/o straordinario effettivamente svolto rispetto all'orario part-time previsto dai contratti intercorsi tra le parti, pari a 25 ore settimanali per il primo contratto e pari a ore 29 settimanali per i restanti contratti, avendo dedotto in ricorso lo svolgimento del seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
• riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, mai godute pari ad euro
3.352,48;
• il riconoscimento di differenze retributive dovute su tredicesima pari ad euro
2.911,36;
• TFR pari ad euro 2.788,03.
Parte ricorrente ha infatti dedotto di aver lavorato quale educatrice di asilo nido, mansione rientrante nel III livello del CCNl scuole private laiche, “al nero” dal settembre 2020 al gennaio 2021 e di essere stata poi in modo illegittimo inquadrata al I livello “bidella” con contratti a termine part-time di circa 22 ore mensili dal 2.2.21 al
30.6.21, poi inquadrata sempre al I livello con contratto a tempo determinato part time di
29 ore circa dal 1.9.21 al 30.6.22 e dal 1.9.22 al 11.12.22.
2 Ha dedotto di aver svolto un monte ore pari a 45 ore settimanali ricevendo la retribuzione indicata nelle buste paga tarata su circa 22 ore settimanali lavorate per il primo contratto e su 29 ore settimanali per i restanti periodi, insufficiente rispetto alle ore effettivamente lavorate.
Il surplus orario svolto ha inciso secondo la prospettazione del ricorrente anche sulla
13^.
La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento del tfr.
Infine il ricorrente ha dedotto il mancato godimento di ferie.
Si è costituito l'istituto resistente, negando l'esistenza di un periodo al nero dal settembre 2020 al 2.2.21.
Ha poi contestato lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello del ccnl invocato. Ha allegato che la ricorrente aveva svolto le mansioni di collaboratrice scolastica, addetta alla pulizia dei locali, alla vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e all'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, svolgendo sempre ed unicamente mansioni tutte riferibili a tale profilo.
Ha poi contestato l'orario indicato in ricorso deducendo lo svolgimento di un orario conforma a quello indicato nei contratti ed in ogni caso lo svolgimento di orario supplementare era stato sempre retribuito come dimostrato dalle buste paga allegate alla memoria difensiva.
Ha negato la presenza della ricorrente al campo scuola di luglio 2021.
Ha chiesto il rigetto del ricorso avendo la lavoratrice sempre percepito tutto quanto lei spettante, avendo regolarmente fruito di ferie, riposi e permessi nel corso del rapporto ed avendo pure ricevuto puntualmente, integralmente e mensilmente quanto da lei maturato, anche a titolo di tredicesima, ferie, festività ed indennità varie.
L'istruttoria ha contemplato l'escussione di testi e l'analisi della documentazione prodotta dalle parti: bonifici, buste paga, contratti e dichiarazioni unilav.
Il teste , fidanzato della ricorrente dal 2014 ha dichiarato che la Testimone_1 ricorrente aveva lavorato dal settembre 2020 al novembre 2022 per la resistente svolgendo mansioni di pulizia, gestione ed intrattenimento dei bambini dell'asilo nido, svolgendo al contempo ore di insegnamento di lingua inglese presso la scuola primaria.
Ha dichiarato che la ricorrente aveva osservato il seguente orario: 8,00-16,30 o 17,00 dal lunedì al venerdì con una ora di spacco.
3 Ha dichiarato (avendolo appreso dalla ricorrente) che la ricorrente aveva percepito circa
700,00 euro mensili senza percepire la tredicesima e la 14^, percependo solo una parte del TFR.
La teste dipendente con mansioni di assistente amministrativa della _2 resistente, ha dichiarato che la ricorrente aveva lavorato per la resistente dal febbraio
2021 fino al completamento dell'anno scolastico per poi essere richiamata a settembre
2021 per l'anno scolastico 2021/2022 con scadenza al 30.6.22 e poi nel corso dal settembre 2022 senza completare l'anno scolastico.
Ha dichiarato che la ricorrente lavorava dalle ore 9,00 alle ore 15,30 dal lunedì al venerdì.
Ha dichiarato che le mansioni disimpegnate dalla ricorrente erano il cambio dei pannolini e bisogni del nido, collaboratrice del nido.
Nulla ha saputo dire sulle ferie.
Non ha ricordato la presenza della ricorrente al campo estivo di luglio 2021.
Non risulta alla teste che la ricorrente abbia svolto ore di lezione di inglese alle primarie.
La teste ha poi dichiarato che il nido chiudeva alle 15,00 con uscita dei bimbi nella fascia oraria 15,00- 16,00.
La teste , insegnante delle scuole materne per la resistente dall'a.s. Testimone_3
2015/2016 fino all'a.s. 2020/2021, ha dichiarato di aver visto presso l'istituto la ricorrente ma di non saper dire nulla sull'orario di lavoro svolto, nè sulle mansioni.
Le dichiarazioni maggiormente accreditabili, sia sotto il profilo della vicinanza al tema di prova che della equidistanza dalle parti, risultano quelle rese dalla dipendente _2
, la quale essendo intranea all'ambiente lavorativo - a differenza del teste ,
[...] Tes_1 fidanzato accompagnatore sui luoghi di lavoro della ricorrente – ha potuto delineare con precisione le mansioni svolte (collaboratrice di nido) e l'orario osservato dalla ricorrente
(lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 15,30).
Orario e mansioni sono i dati che consento al giudice la decisione del caso, essendovi agli atti bonifici bancari e buste paga da porre ad elemento di raffronto.
Partendo dalle mansioni svolte, il teste ha dichiarato lo svolgimento di mansioni Tes_1 di pulizia (riconducibili al livello di inquadramento) e mansioni di intrattenimento e gestione dei bambini, nonché ha confermato lo svolgimento di ore di lingua inglese.
Non ha dichiarato quali tra le mansioni svolte fosse prevalente, se l'attività di pulizia o di intrattenimento.
Le dichiarazioni del teste , al di là del profilo della attendibilità, non sono idonee Tes_1
a dimostrare lo svolgimento delle superiori mansioni invocate perché il teste è
4 accompagnatore della ricorrente sui luoghi del lavoro e giammai nel corso della sua deposizione ha affermato di aver visto in prima persona i fatti da lui narrati, ma sempre di averli appresi dalla ricorrente.
Al contrario la teste che ha dichiarato che la ricorrente era collaboratrice del _2 nido con mansioni di cambio pannolini e accompagnamento dei bambini per i bisogni, ha lavorato nel plesso di fronte a quello in cui lavorava la ricorrente ed ha potuto vedere di persona la ricorrente interagire con le altre figure professionali presenti al nido, costatare di persona le mansioni svolte dalla ricorrente ed ha potuto indicare con precisione l'orario di lavoro della ricorrente per aver costatato di persona la stessa allontanarsi e fare ingresso ai luoghi di lavoro.
Va dunque rigettata la domanda di inquadramento di livello III, non essendovi riscontro nell'istruttoria svolta dello svolgimento della invocata mansione di Educatrice.
Una volta stabilito il corretto inquadramento della ricorrente al I livello del CCNL scuole private laiche, risulta sfornita di prova anche l'allegazione di parte ricorrente circa lo svolgimento di un periodo di lavoro al nero dal settembre 2020 al febbraio 2021, in quanto la teste ha espressamente riferito anche in forza delle sue competenza _2 di assistente amministrativa che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel febbraio 2021.
È emerso lo svolgimento di un surplus orario. Ed invero nel periodo dal 2.2.21 al
30.6.21 a fronte di un orario previsto di 22 ore a settimana è risultato lo svolgimento effettivo di un orario settimanale pari ad 32 ore e 30 minuti.
Nel periodo dal 1.9.21 al 30.6.22 e nel periodo dal 1.9.22 al 11.12.22 rispetto alle 29 ore settimanali previste dai contratti intercorsi tra le parti risultano lavorate 32 ore e 30 minuti a settimana.
Risultano così generate differenze retributive per lavoro supplementare nella misura di un numero di ore settimanali pari a 10 ore e 30 minuti nel periodo dal 2.2.21 al 30.6.21 e un numero di ore supplementari svolte pari a 3 ore e 30 minuti per i periodi dal 1.9.21 al
30.6.22 e dal 1.9.22 al 11.12.22.
Rileva, dunque, il Tribunale che la azione di condanna al pagamento di differenze retributive è sul punto parzialmente fondata e può trovare accoglimento per quanto concerne le pretese economiche derivanti dal mancato pagamento della giusta retribuzione, di differenze su 13^ mensilità con parametro al I livello del CCnl invocato .
Dalla prova testimoniale nulla è emerso di preciso circa il mancato godimento delle ferie e dunque va rigettata la domanda relativa alla indennità sostitutiva delle ferie.
Quanto al TFR non risulta pagato, non essendo fornita prova attraverso bonifico del suo pagamento.
5 Il ricorso va dunque solo parzialmente accolto con esclusivo riferimento alle pretese economiche relative a lavoro supplementare, differenza su 13^ e TFR, sulla base del surplus orario in precedenza descritto e calcolato sulla base del I livello del ccnl invocato.
Ne consegue a) un credito per differenze retributive per lavoro supplementare pari ad euro 1.230,44 per il periodo dal 2.2.21 al 30.6.21 e pari ad euro 1.402,26 per i restanti periodi;
b) un credito di euro 471,84 a titolo di differenza su 13^ mensilità, c) un credito pari ad euro 2367,62 per Tfr, conformemente ai conteggi allegati al ricorso.
Sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Alla parziale condanna segue l'obbligo, per il convenuto, di refusione della metà delle spese di giudizio, compensata la restante metà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: in accoglimento parziale della domanda:
a) dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate, anche ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., pari ad € 5.472,16, di cui € 2.367,62 a titolo di TFR
b) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 5.472,16 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino all'effettivo saldo;
c) condannare la convenuta al pagamento della metà delle spese e competenze professionali di giudizio che liquida in euro 1555,67 oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi al procuratore antistatario, compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, 18.2.25
IL GIUDICE
Dott. Marco Bottino
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